Archivio mensile:gennaio 2009

Pensioni

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Pensioni: ecco le novità per il 2009. Scatta la cumulabilità

Novità sul fronte pensioni per l’anno 2009: l’Inps ha diffuso la circolare 1/2009 che traccia il quadro delle operazioni di rinnovo delle pensioni per il nuovo anno, affrontando temi che vanno dalla cumulabilità alla perequazione automatica, dal trattamento minimo all’assegno e alla pensione sociale, al tema dell’invalidità civile. Ecco le novità più rilevanti.

  • CUMULABILITA’

Dal 1° gennaio le pensioni di anzianità ed i trattamenti di prepensionamento a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente, a prescindere dalla decorrenza della pensione stessa.

La nuova disciplina in materia di cumulo non si applica

  • ai lavoratori che trasformano il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale
  • ai trattamenti provvisori liquidati ai lavoratori socialmente utili
  • agli assegni straordinari per il sostegno del reddito

Sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni di vecchiaia anticipate liquidate interamente con il sistema contributivo in favore di soggetti con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni ovvero in favore di soggetti con età pari o superiore a 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne.

Contestualmente, la citata disposizione abroga anche il comma 21 dell’art. 1 della legge 335/1995, che disciplinava il regime di cumulo per le pensioni di vecchiaia contributive.In fase di prima attuazione, la nuova disciplina è stata applicata alle pensioni liquidate con il sistema retributivo e misto.

  • PENSIONI MINIME

L’Istat ha stabilito per l’anno 2009 un aumento della perequazione automatica nella misura del 3,30 per cento.

Da gennaio 2009, l’importo mensile del trattamento minimo delle pensioni è di 458,20 € mensili, pari a 5.956,60 € annui, per tredici mensilità.

L’integrazione al minimo spetta in misura intera se i redditi personali assoggettabili all’Irpef non superano l’importo di 5.956,60 euro l’anno, cifra pari all’importo annuo del trattamento minimo. In caso di redditi superiori e fino a 11.913,20 euro, cifra pari a due volte il trattamento minimo, l’integrazione può spettare in misura parziale.

Quando, invece, il reddito supera il tetto di 11.913,20 euro, non si ha più diritto ad alcuna integrazione, neanche parziale.

Sul fronte del cumulo dei redditi con quelli del coniuge, per le pensioni liquidate prima del 1994 si tiene conto soltanto dei redditi personali.

Per quelle liquidate nel corso del 1994, i pensionati coniugati, non legalmente ed effettivamente separati, hanno diritto all’integrazione se non possiedono redditi propri superiori a due volte il trattamento minimo (cioè 11.913,20 euro, calcolato in misura pari a tredici volte l’importo mensile in vigore al 1° gennaio), o redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo non superiore a cinque volte il trattamento minimo (29.783,00 euro).

Per le pensioni con decorrenza successiva al 1994, mentre il limite personale è sempre di due volte il trattamento minimo, quello dei redditi cumulati con il coniuge è pari a quattro volte l’importo (23.826,40 euro).

  • ASSEGNO SOCIALE

Per il 2009, l’importo mensile dell’assegno sociale è di 409,05 euro, pari a 5.317,65 euro l’anno.

I limiti di reddito per il riconoscimento del diritto sono di 5.317,65 euro annui se il richiedente non è sposato e di 10.635,30 euro annui (cioè 5.317,30 x 2) se chi fa la richiesta è coniugato.

Se il pensionato non ha alcun reddito personale né cumulato a un eventuale coniuge, percepisce l’assegno sociale in misura intera. Se, invece, i suoi redditi, quelli del coniuge o la somma di entrambi superano i limiti di legge, l’assegno sociale non spetta.

Nel caso in cui i redditi siano inferiori ai limiti di legge, l’assegno viene erogato con l’importo ridotto. In questo caso, sarà pagato un importo annuo pari alla differenza tra l’importo intero annuale dell’assegno sociale corrente e l’ammontare del reddito annuale.

  • PENSIONE SOCIALE

Per l’anno 2009, l’importo mensile della pensione sociale è di 337,11 euro, per un importo annuo di 4.382,43 euro.

Se chi percepisce la pensione sociale non è coniugato e non ha alcun reddito personale, ha diritto all’importo intero. Se il reddito personale supera 4.382,43 euro, la pensione sociale non spetta mentre, se non supera tale limite, l’importo viene ridotto ed è pari alla differenza tra l’importo annuale corrente della pensione e l’ammontare del reddito personale del titolare.

Se chi percepisce la pensione sociale è sposato e il reddito complessivo dei coniugi non supera 10.718,10 euro annui, la pensione viene erogata in misura intera.

Se il reddito complessivo dei coniugi supera 15.100,53 euro l’anno, la pensione non spetta, mentre se l’ammontare del reddito cumulato è compreso tra 10.718,10 e 15.100,53 euro, l’importo viene ridotto ed è pari alla differenza tra 15.100,53 euro e l’ammontare del reddito complessivo dei coniugi.

Se il richiedente ha redditi propri superiori al limite individuale, la pensione sociale non spetta anche se, sommando il reddito personale con quello del coniuge, il reddito complessivo non supera i limiti stabiliti dalla legge per i cittadini coniugati.

  • PENSIONI INVALIDITA’

Per l’attribuzione della pensione agli invalidi civili, ciechi e sordomuti, vengono presi in considerazione soltanto i redditi personali del richiedente.

Per gli invalidi civili l’assegno di assistenza e l’indennità di frequenza minori sono pari a 255,13 euro mensili, con limite di reddito personale annuo di 4.382,43 euro.

La pensione di inabilità è di 255,13 euro mensili, con limite di reddito personale annuo di 14.886,28 euro.

L’indennità di accompagnamento è di 472,04 euro e non ha limite di reddito personale.

Per quello che riguarda i sordomuti la pensione è di 255,13 euro, con limite di reddito personale annuo di 14.886,28 euro, mentre l’indennità di comunicazione è di 236,15 euro, senza limite di reddito.

Per quello che riguarda, invece, la pensione ai ciechi assoluti l’importo mensile è di 275,91 euro (in caso di ricovero 255,13 euro), con limite di reddito personale annuo di 14.886,28 euro.

L’assegno ai decimasti è di 189,33 euro, con limite di reddito personale annuo di 7.156,90 euro, mentre l’indennità ai ventesimisti è di 180,11 euro, con limite di reddito personale annuo di 14.886,28 euro.

L’indennità di accompagnamento per i ciechi civili è di 755,71 euro, senza limite di reddito.

Curiosità

Siete pronti a cambiare passaporto? Al via il passaporto biometrico

Gipassaporto.jpgustizia e affari interni – 13-01-2009 – 13:31 

 

Passaporto biometrico, da questo giugno..

Dal 29 giugno 2009, i passaporti di trenta paesi europei (Unione europea, Norvegia, Svizzera e Islanda) saranno dotati di uno speciale microchip nel quale sarà contenuta anche l’impronta digitale della persona. Oggi, alle 15, gli eurodeputati discuteranno sulle nuove regole per i passaporti biometrici, che comprenderanno misure per la protezione dei bambini che viaggiano da soli.

Alle 15 di oggi, il relatore Carlos Coelho (PPE-DE) aprirà il dibattito in Aula sulla proposta di modifica del regolamento relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti rilasciati dagli Stati membri. Guada il dibattito live su EP Live.
 
Le proposte dell’eurodeputato tedesco, membro della commissione parlamentare LIBE (libertà civile, giustizia e affari interni), riguardano in particolare i bambini, i quali, secondo le norme vigenti, a partire dai sei anni hanno diritto di viaggiare da soli senza per questo possedere un proprio passaporto. Secondo i dati dell’Organizzazione non governativa “Child focus” – Fondazione in difesa dei bambini scomparsi e sfruttati sessualmente – sono proprio i bambini che viaggiano da soli a essere i più esposti ai rischi di sequestri di persona.
 
Per rendere più facile la loro identificazione, la commissione LIBE sostiene il principio di “una persona, un passaporto”, dunque passaporto separato per i propri figli. Principio che dovrebbe entrare in vigore in tutti gli Stati membri già nel 2012.
 
Probabilmente ai minori di dodici anni non sarà invece applicato l’obbligo delle impronte digitali. Infatti è stato dimostrata la non affidabilità delle impronte digitali dei bambini al di sotto dei sei anni.
 
Il passaporto biometrico sarà obbligatorio solo per chi si reca fuori dallo spazio Schengen.
 
Mercoledì si terrà la votazione sulle modifiche del regolamento.

Assicurazione casalinghe

Informazioni

casalinghe2009.jpgASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI DOMESTICI
(L.493/99)

Campagna 2009

Chi si deve assicurare
Sono obbligati ad assicurarsi coloro, in età compresa tra i 18 ed i 65 anni, che svolgono in via non occasionale, gratuitamente e senza vincolo di subordinazione, lavoro finalizzato alle cure della propria famiglia e dell’ambiente in cui si dimora. Sono esclusi coloro che svolgono altra attività che comporti l’iscrizione a forme obbligatorie di previdenza sociale.

Come ci si assicura
Prima iscrizione
Ritirare il bollettino di pagamento (intestato ad INAIL Assicurazione Infortuni Domestici, P.le Pastore, 6 – 00144 Roma) presso gli Uffici Postali, le Sedi INAIL, le Associazioni di categoria (Donne Europee Federcasalinghe, Moica e Scale Ugl). Compilare il bollettino facendo attenzione ad inserire esattamente i dati e soprattutto il codice fiscale.
Versare l’importo di € 12,91 presso gli uffici Postali alla data di maturazione dei requisiti assicurativi.
Tale importo (o premio) non è frazionabile su base mensile, ed è deducibile ai fini fiscali.

Rinnovo iscrizione
Coloro che si sono già iscritti negli anni passati riceveranno, entro la fine di ogni anno, una lettera dell’INAIL con il bollettino precompilato contenente anche i dati dell’assicurato e l’importo da versare entro il 31 gennaio.
Coloro che, per eventuali disguidi, non dovessero ricevere la suddetta documentazione a domicilio, dovrano utilizzare lo specifico bollettino di pagamento reperibile presso gli Uffici postali, le Sedi INAIL, le Associazioni di categoria e Patronati.

Pagamento del premio online
Da gennaio 2009 è possibile effettuare il pagamento del premio assicurativo online, per la prima iscrizione e per il rinnovo, con carta di credito Visa o Mastercard, carta prepagata Postepay o conto Bancoposta.

Soggetti che non devono pagare il premio
Il premio è a carico dello Stato se l’assicurato per l’anno precedente ha un reddito che non supera i 4.648,11 Euro e se appartiene ad un nucleo familiare il cui reddito complessivo non supera i 9.296,22 Euro.
I soggetti per i quali il pagamento del premio è a carico dello Stato :
– in caso di prima iscrizione devono compilare il modulo di autocertificazione che attesti il possesso dei requisiti per l’esonero. Il modello di autocertificazione (in formato pdf) è anche reperibile presso le Associazioni delle casalinghe, i Patronati, le Sedi INAIL e, una volta compilato, può essere consegnato agli stessi.

– Per gli anni successivi alla prima iscrizione:

  • se rientrano nei limiti di reddito restano automaticamente assicurati senza effettuare nessuna comunicazione;
  • se superano i limiti di reddito devono pagare il premio di 12,91 euro, entro il 31 gennaio;
  • se perdono anche uno solo dei requisiti per l’iscrizione devono chiedere la cancellazione utilizzando l’apposito modello (.doc 30 kb).

Ulteriori informazioni possono essere richieste:

  • Chiamando il numero verde 803.164;
  • Sul sito internet www.inail.it;
  • Presso tutte le Sedi INAIL;
  • Presso le Associazioni delle Casalinghe (DonnEuropee Federcasalinghe 06-68805944; 0966-263043; 091-6820335  Movimento Italiano Casalinghe/MOICA 030-2006951; 06-51606044; Sindacato Casalinghe Lavoratrici Europee-SCALE UGL 06-32482242 – lun. mer. ven. dalle ore 10.00 alle ore 12.00) ed i Patronati.

Elenco Patronati

»Gli enti di Patronato

 

Per lo svolgimento delle proprie pratiche previdenziali, l’interessato può rivolgersi anche agli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge, che hanno il compito di assistere gratuitamente i lavoratori.

 

Elenco degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge a livello nazionale.











 A.C.A.I.
Associazione Cristiana Artigiani Italiani
 A.C.L.I.
Associazione Cristiana Lavoratori Italiani
 C.L.A.A.I.
Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane
 E.A.S.A.
Ente Assistenza Sociale agli Artigiani
promosso dalla
Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani (C.A.S.A.)
 E.N.A.C.
Ente Nazionale di Assistenza al Cittadino
promosso dalla
Unione Coltivatori Italiani  (UCI)
 E.N.A.P.A.
Ente Nazionale Assistenza e Patrocinio Agricoltori
promosso dalla
Confederazione Generale dell’Agricoltura Italiana  (Confagricoltura)
 E.N.A.S.
Ente Nazionale di Assistenza Sociale
dell’Unione Generale del Lavoro
 E.N.A.S.C.O.
Ente Nazionale di Assistenza Sociale per gli Esercenti Attività Commerciale
promosso dalla
Confederazione Italiana del Commercio e del Turismo  (Confcommercio)
 E.N.C.A.L.
Ente Nazionale Confederale Assistenza Lavoratori
promosso dalla
Confederazione Italiana Sindacato Autonomo Lavoratori Italiana  (Cisal)
 EPACA
Ente di Patrocinio e Assistenza per i Cittadini e l’Agricoltura
promosso dalla
Coldiretti
 E.P.A.S.
Ente di Patronato e di Assistenza Sociale
 E.P.A.S.A.
Ente di Patronato e di Assistenza Sociale per gli Artigiani
promosso dalla Confederazione Nazionale dell’Artigianato  (CNA)
 Fe.N.A.L.C.A.
Federazione Nazionale Autonoma Lavoratori Commercianti e Artigiani
promosso dalla
Federazione Nazionale Autonoma Lavoratori Commercianti e Artigiani (FENALCA)
 I.N.A.C.
Istituto Nazionale Assistenza Cittadini
promosso dalla
Confederazione Italiana Agricoltori  (CIA)
 I.N.A.P.A.
Istituto Nazionale di Assistenza e di Patronato per gli Artigiani
promosso dalla
Confederazione Generale Italiana dell’Artigianato  (Confartigianato)
 I.N.A.P.I.
Istituto Nazionale Assistenza Piccoli Imprenditori
promosso dalla
Federazione Nazionale Autonama Piccoli Imprenditori (FENAPI)
 I.N.A.S.
Istituto Nazionale di Assistenza Sociale
promosso dalla
Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori  (CISL)
 I.N.C.A.
Istituto Nazionale Confederale di Assistenza
promosso dalla
Confederazione Generale Italiana del Lavoro  (CGIL)
 INFORMAFAMIGLIA
INFORMAFAMIGLIA
promosso dalla
Federazione Nazionale Casalinghe (Federcasalinghe)
 I.N.P.A.L.
Istituto Nazionale per l’Assistenza Lavoratori
promosso dalla
Associazione Italiana Coltivatori  (AIC)
 INPAS
Istituto Nazionale di Previdenza e di Assistenza Sociale
promosso dalla
Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori (CONF.S.A.L.)
 I.T.A.C.O.
Istituto per la Tutela e l’Assistenza degli Esercenti Attività Commerciali, Turistiche e dei Servizi
promosso dalla Confesercenti
 I.T.A.L.
Istituto di Tutela ed Assistenza Lavoratori
promosso dalla
Unione Italiana del Lavoro  (UIL)
 LABOR
Aderente alla Confeuro
 S.B.R.
Sozialer Beratung-Sring
promosso dalla
Unione Sindacati Autonomi Sudtirolesi  (USAS)
 Se.N.A.S.
Servizio Nazionale per l’Assistenza Sociale
promosso dalla
FederazioneNazionale USSPI Agricoltura e dalla Unione Artigiani Italiani (U.A.I.)
 S.I.A.S.
Servizio Italiano Assistenza Sociale e per i Servizi Sociali dei Lavoratori
(MCL)
 

Circolare Immigrazione

immigrati1.jpg

CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL’INTERNO E DEL MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI N. 1 DEL 14 GENNAIO 2009

La Direzione Generale dell’immigrazione informa che è stata pubblicata la Circolare congiunta del Ministero dell’Interno e del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 1 del 14 gennaio 2009 con la quale si conferma per il 2009 il regime transitorio in materia di accesso al mercato del lavoro nei confronti dei cittadini rumeni e bulgari.

La circolare conferma, senza modifiche rispetto agli anni precedenti per quanto riguarda i settori lavorativi e le procedure in materia di accesso al lavoro subordinato, quanto già previsto dalle circolari congiunte del Ministero dell’Interno e del Ministero della Solidarietà n. 2 del 28 dicembre 2006 e n. 3 del 3 gennaio 2007.   

Circolare n. 1/2009

Per ulteriori informazioni

 

20 Marzo 2009     Immigrazione

Pubblicata la circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali  n. 6 del  19 marzo 2009 relativa all’attuazione del  D.P.C.M. del 3 dicembre 2008 (pubblicato sulla G.U.R.I. n. 288 del 10 dicembre 2008) e recante la ripartizione territoriale tra le Regioni e Province autonome delle quote di ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato per l’anno 2008.    

Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 6  del 19 marzo 2009  

La Direzione Generale dell’immigrazione informa che è stata pubblicata la Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 6 del 19 marzo 2009 con la quale si da attuazione al D.P.C.M. del 3 dicembre 2008 (pubblicato sulla G.U.R.I. n. 288 del 10 dicembre 2008) attraverso  la ripartizione territoriale tra le Regioni e Province autonome delle quote di ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato per l’anno 2008.
La ripartizione territoriale delle quote d’ingresso viene effettuata come da allegato 1, in base ai dati forniti dal Ministero dell’Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione sulle richieste di nulla osta al lavoro regolarmente inviate agli sportelli unici per l’immigrazione entro il 31 maggio 2008.
 

Circolare n. 6/2009 (.pdf    220Kb )

Allegato 1   (.pdf   2,79Mb)

Per ulteriori informazioni  

Chiarimenti

INPS.jpgSospensione dei periodi di contribuzione 

Alcuni chiarimenti in un nuovo messaggio dell’INPS.

L’INPS con il messaggio n. 28542/08, ha fornito alcune indicazioni operative relativamente alle verifiche ispettive o indagini penali che producono un conseguente annullamento della contribuzione in settori diversi da quello agricolo che danno seguito al ricalcolo, all’annullamento o alla sospensione delle prestazioni già erogate. 

“La  questione –  si legge nel messaggio dell’istituto previdenziale –  è meritevole di approfondimento trattandosi, da una parte, di tutelare  la  legittimità  dell’azione  amministrativa  e/o  giudiziaria  e dall’altra   di  tenere  in  giusta  considerazione  le  aspettative  degli interessati  e la tutela di una categoria, quale quella dei pensionati, che
potrebbe  entrare in una situazione di disagio o di allarme sociale in modo incolpevole   rispetto all’evento   o   alla  circostanza  che  determina l’annullamento della contribuzione”.

L’INPS quindi ribadisce che, in caso di verifica amministrativa,  le prestazioni non dovranno essere sospese  fino a quando non sopravvenga un provvedimento amministrativo avente carattere di “definitività”.

In caso di indagini penali  in cui la denuncia sia stata presentata da un soggetto che non sia né il datore di lavoro, né il lavoratore, né l’INPS, le prestazioni non dovranno essere sospese:

– per tutta la durata delle indagini preliminari
– in caso di rinvio a giudizio degli indagati (tra i quali ovviamente deve esserci il titolare della prestazione)
– nei casi in cui gli indagati siano sottoposti a misure cautelari
– qualora la denuncia all’Autorità giudiziaria sia stata inoltrata direttamente dall’Istituto.
–  nei casi in cui siano stati acquisiti concreti elementi per decretare l’insussistenza del rapporto di lavoro o l’annullabilità della contribuzione.

Le stesse indicazioni erano state date in un precedente messaggio dell’Istituto (circ. n. 103/02) relativamente allle prestazioni agricole.

Per quanto riguarda la revisione delle  posizioni con la maggiorazione amianto, l’Istituto ribadisce che le  indicazioni fornite nel messaggio  devono trovare puntuale e tempestiva applicazione in tutti quei casi in cui vi siano pensionati con esposizione ultradecennale all’amianto ai quali era stata rilasciata idonea documentazione da parte dell’INAIL e nei confronti dei quali sia stata avviata una procedura di riesame delle condizioni allora accertate.