Lavoro e Previdenza - "Triballadores" - a cura di Vittorio Casula -

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I lavori socialmente utili: L.S.U e L.P.U.

 

Cosa sono i lavori socialmente utili

Il Decreto Legislativo 1 dicembre 1997 n.468 definisce ” Lavori socialmente utili” le attività che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva.

 

I lavori socialmente utili si distinguono in:

  1. Lavori di pubblica utilità mirati alle creazione di posti di lavoro in particolare in nuovi bacini di impiego, della durata di 12 mesi, prorogabili al massimo per altri due periodi di 6 mesi.
  2. Lavori socialmente utili mirati alla qualificazione di particolari progetti formativi volti alla crescita professionale in settori innovativi, della durata di 12 mesi .
  3. Lavori socialmente utili per la realizzazione di progetti aventi obiettivi di carattere straordinario, della durata di 6 mesi, prorogabili al massimo per un periodo di 6 mesi, con priorità per i soggetti titolari di trattamenti previdenziali.
  4. Prestazioni di attività socialmente utili da parte di lavoratori iscritti alle liste di mobilità, o percettori di altro trattamento speciale di disoccupazione o che godono di altro trattamento straordinario di integrazione salariale a zero ore.

 

In quali settori si possono avere lavori socialmente utili

I progetti di lavori socialmente utili possono essere attivati soltanto in alcuni specifici settori:

  1. cura ed assistenza all’infanzia, all’adolescenza, agli anziani; riabilitazione e recupero di tossicodipendenti, di portatori di handicap e di detenuti; interventi mirati nei confronti di soggetti in condizione di particolare disagio e emarginazione sociale;
  2. raccolta differenziata, gestione di discariche e di impianti per il trattamento di rifiuti solidi urbani, tutela della salute e della sicurezza nei luoghi pubblici e di lavoro, tutela della aree protette e dei parchi naturali, bonifica della aree industriali dismesse e interventi di bonifica dell’amianto;
  3. miglioramento della rete idrica, tutela degli assetti idrogeologici e incentivazione dell’agricoltura biologica, realizzazione della opere necessarie allo sviluppo ed alla modernizzazione dell’agricoltura anche nelle zone montane, della silvicoltura, dell’acquacoltura e dell’agriturismo;
  4. piani di recupero, conservazione e riqualificazione, ivi compresa la messa in sicurezza degli edifici a rischio, di aree urbane, quartieri di città e centri minori, in particolare di montagna; adeguamento e perfezionamento del sistema dei trasporti; interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio culturale; iniziative dirette al miglioramento delle condizioni per lo sviluppo del turismo.

I progetti devono essere preparati nell’ottica di realizzare attività stabili nel tempo e devono quindi essere preparati con un vero e proprio piano d’impresa, relativo alle attività d’impresa che alle fine del progetto si vogliono promuovere.

 

 

Chi puo’ realizzare i progetti per i lavori socialmente utili

I progetti possono essere promossi da amministrazioni pubbliche, da enti pubblici economici, da società a totale o prevalente partecipazione pubblica, dalle cooperative che gestiscono servizi socio sanitari e educativi (cooperative sociali di tipo A) e dalle cooperative sociale aventi come scopo lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi, finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate (cooperative sociali di tipo B). Possono presentare i progetti le cooperative sociali e loro consorzi che svolgono attività da almeno due anni, che non abbiano operato riduzioni di personale negli ultimi dodici mesi e, se hanno già partecipato ad altri progetti L.S.U., che abbiano assorbito come soci o come dipendenti almeno il 50% dei lavoratori impegnati nel precedente progetto per L.S.U. (art.3 del D.Lgs.468/97).

 

Chi sono i lavoratori utilizzabili nei lavori socialmente utili

L’art.4 del D.Lgs468/97 individua i soggetti utilizzabili nei lavori socialmente utili. Tali soggetti sono:

  1. lavoratori in cerca di prima occupazione o disoccupati iscritti da più di 2 anni nelle liste del collocamento;
  2. lavoratori iscritti nelle liste di mobilità non percettori dell’indennità di mobilità o di altro trattamento speciale di disoccupazione;
  3. lavoratori iscritti nelle liste di mobilità e percettori dell’indennità di mobilità o di altri trattamento speciale di disoccupazione;
  4. lavoratori che godono del trattamento straordinario di integrazione salariale sospesi a zero ore;
  5. gruppi di lavoratori espressamente individuati in accordi per la gestione di esuberi nel contesto di crisi aziendali, di settore e di area;
  6. categorie di lavoratori individuate, anche per specifiche aree territoriali, mediante delibera della Commissione Regionale per l’impiego, anche ai sensi dell’articolo 25, comma 5, lettera c), della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  7. persone detenute per le quali sia prevista l’ammissione al lavoro esterno come modalità del programma di trattamento .

I progetti devono essere presentati alle Commissione Regionale per l’impiego competenti le quali l’autorizzazione si presume data.

Per l’assegnazione dei lavoratori alle attività progettate occorre tener conto della corrispondenza tra la qualifica di appartenenza e le professionalità richieste e del principio delle pari opportunità.

L’utilizzazione dei lavoratori nei L.S.U. non determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità. L’ingiustificato rifiuto dell’assegnazione alle attività di cui ai progetti di L.S.U., da parte di percettori di trattamenti previdenziali comporta la perdita del trattamento e la cancellazione dalle liste regionali di mobilità.

 

Diritti e doveri dei lavoratori impegnati in L.S.U. e L.P.U.

 

I lavoratori iscritti nelle liste di mobilità o percettori di trattamento straordinario di integrazione salariale sospesi a zero ore possono essere impegnati per l’orario corrispondente alla proporzione tra il trattamento stesso ed il livello retributivo iniziale, al netto dei contributi, previsto per i dipendenti che svolgono attività analoghe presso il soggetto promotore dell’intervento e comunque per non meno di venti ore settimanali e non più di otto ore giornaliere. L’assegno per i lavori socialmente utili, che compete ai lavoratori impiegati in detti progetti e non percettori di trattamenti previdenziali, è di £ 800.000 mensili. Tale assegno viene erogato dall’INPS, previa certificazione delle presenze. Nel caso di impegno per un orario superiore, ai lavoratori compete un importo integrativo, a carico del soggetto utilizzatore.

L’integrazione deve essere calcolata con riferimento alla retribuzione che percepisce un dipendente del soggetto utilizzatore inquadrato in una qualifica corrispondente. L’assegno è cumulabile con redditi da attività di lavoro autonomo occasionale e di collaborazione coordinata e continuativa, iniziate dopo l’avvio del progetto, nonché con redditi da attività di lavoro a tempo parziale determinato, nei limiti di £ 600.000 mensili.

I lavoratori impegnati in L.S.U. non possono svolgere lavoro subordinato con contratto a termine a tempo pieno. L’assegno è altresì “incompatibile con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità”, la vecchiaia ed i superstiti e con i trattamenti di pensionamento anticipato.

L’art. 8 del D.Lgs 468/97 prevede la disciplina delle assicurazioni, delle assenze dei permessi, delle assemblee per i lavoratori impegnati nei L.S.U.

In particolare la legge prevede la necessità per i soggetti utilizzatori di instaurare idonee forme assicurative contro gli infortuni sul lavoro, gli infortuni e le malattie professionali, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Devono essere previsti degli adeguati periodi di riposo; le assenze per malattia, documentate, non comportano la sospensione dell’assegno. Al contrario, le assenze per motivi personali, anche se giustificati, comportano detta sospensione. Il soggetto utilizzatore può disporre il recupero delle ore perse così da evitare la sospensione dell’assegno.

Se le assenze si protraggono per un tempo troppo lungo per le esigenze del progetto, gli utilizzatori possono chiedere la sostituzione del lavoratore.

Alle lavoratrici impregnate in L.S.U. non coperte da altre assicurazione, per i periodi di astensione obbligatoria per maternità, viene erogata dall’INPS un’indennità pari all’80% dell’assegno. Le lavoratrici possono partecipare ai progetti ancora in corso alla fine del periodo di astensione obbligatoria.

Ai lavoratori impegnati a tempo pieno vengono riconosciuti i permessi di cui all’art.10 L. 1204/71 (due ore di permesso al giorno fino all’anno di età del figlio/a). I lavoratori impegnati nei L.S.U. possono partecipare alle assemblee organizzate dalle OO.SS. alle stesse condizioni dei dipendenti del soggetto utilizzatore.

Inoltre i lavoratori utilizzati in L.S.U. o L.P.U. hanno un titolo di preferenza nei pubblici concorsi banditi per la stessa professionalità, ed hanno diritto ad una riserva di posti qualora l’ente che li utilizza o li ha utilizzati proceda ad assunzioni a tempo indeterminato.

I lavoratori impegnati in L.S.U. o L.P.U. devono svolgere esclusivamente le attività straordinarie per le quali sono chiamati e comunque le sole attività indicate nei progetti.

Non possono essere impiegati a copertura di carenze di organico e comunque in servizi istituzionali dell’ente e/o in servizi che l’ente potrebbe dare in appalto a terzi.

Qualora ciò avvenga il lavoratore potrebbe chiedere il riconoscimento del rapporto di fatto con l’ente utilizzatore.

lsu – lpuultima modifica: 2008-11-12T09:12:00+01:00da
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