Min.Interno: stranieri altamente qualificati e lavoro da remoto
ll Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero del Lavoro ed il Ministero del Turismo, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2024, il Decreto 29 febbraio 2024, con le modalità e requisiti per l’ingresso ed il soggiorno dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea che svolgono un’attività lavorativa altamente qualificata attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto.
In particolare, le disposizioni contenute nel decreto si applicano ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea che svolgono un’attività lavorativa altamente qualificata attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto, in via autonoma ovvero per un’impresa anche non residente nel territorio nazionale.
Fonte: Ministero dell’Interno
MINISTERO DELL’INTERNO
DECRETO 29 febbraio 2024
Modalita’ e requisiti per l’ingresso ed il soggiorno dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea che svolgono un’attivita’ lavorativa altamente qualificata attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto.
IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE,
IL MINISTRO DEL TURISMO
e
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modifiche ed integrazioni, recante il «Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica, 31 agosto 1998,
n. 394, e successive modifiche ed integrazioni, concernente il
«Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;
Visto il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con
modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, recante misure
urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori
economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse
all'emergenza da COVID-19, nonche' per il contenimento degli effetti
degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, e, in particolare,
l'art. 6-quinquies;
Ravvisata la necessita', nel caso di ingresso in Italia per lavoro
dei nomadi digitali e dei lavoratori da remoto, di procedere alla
definizione delle modalita' e dei requisiti per il rilascio del
permesso di soggiorno, nonche' delle categorie di lavoratori
altamente qualificati che possono beneficiare del relativo permesso
di soggiorno, dei limiti minimi di reddito del richiedente e delle
modalita' necessarie per la verifica dell'attivita' lavorativa da
svolgere;
Considerato che la disciplina degli ingressi di lavoratori
altamente qualificati sul territorio nazionale e' gia' prevista dalla
normativa vigente di cui agli articoli 27-quater («Ingresso e
soggiorno per lavoratori altamente qualificati. Rilascio della Carta
blu UE») e 27-quinquies («Ingresso e soggiorno nell'ambito di
trasferimenti intra-societari») del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286;
Decreta:
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente decreto fissa le modalita' e i requisiti per
l'ingresso ed il rilascio del permesso di soggiorno, nonche' le
categorie di lavoratori altamente qualificati che possono beneficiare
del relativo permesso di soggiorno e definisce i limiti minimi di
reddito del richiedente e le modalita' necessarie per la verifica
dell'attivita' lavorativa da svolgere.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai cittadini
di Stati non appartenenti all'Unione europea, di seguito indicati
come stranieri, che svolgono un'attivita' lavorativa altamente
qualificata attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici che
consentono di lavorare da remoto, in via autonoma ovvero per
un'impresa anche non residente nel territorio nazionale. Fatta salva
l'ipotesi di ingresso prevista per i lavoratori altamente qualificati
dagli articoli 27-quater e 27-quinquies del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, recante il «Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero», di seguito «Testo unico», nel caso in cui i
lavoratori di cui al presente comma, primo periodo, intendano
svolgere l'attivita' in Italia, l'ingresso e il soggiorno, per
periodi superiori a novanta giorni, sono consentiti al di fuori delle
quote di cui all'art. 3, comma 4, del testo unico. Ai fini
dell'ingresso e del soggiorno per periodi inferiori a novanta giorni
e' comunque necessario il rilascio del visto di ingresso e del
permesso di soggiorno di cui agli articoli 3 e 4 del presente
decreto.
Art. 2
Definizioni
Ai fini del presente decreto si intende per:
1) «cittadino di un Paese terzo», chiunque non sia cittadino
dell'Unione ai sensi dell'art. 20, paragrafo 1, Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea;
2) «attivita' lavorativa altamente qualificata», l'attivita'
svolta dallo straniero in possesso dei requisiti di cui all'art.
27-quater, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
3) «nomade digitale», lo straniero che svolge attivita' di lavoro
autonomo attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici che
consentono di lavorare da remoto;
4) «lavoratore da remoto», lo straniero che, attraverso
l'utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di lavorare da
remoto, svolge attivita' di lavoro subordinato o di collaborazione
secondo le modalita' di cui all'art. 2, comma 1, del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
5) «impresa anche non residente nel territorio dello Stato
italiano», il datore di lavoro o il committente che esercita
professionalmente una attivita' economica organizzata al fine della
produzione o dello scambio di beni o di servizi avente sede legale
anche al di fuori del territorio dello Stato italiano.
Art. 3
Requisiti per il rilascio del visto di ingresso
e del permesso di soggiorno
1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 4, comma 3 del testo
unico, l'ingresso e il soggiorno degli stranieri di cui all'art. 1,
del presente decreto, e' consentito ai lavoratori che:
a) dispongano di un reddito minimo annuo derivante da fonti
lecite non inferiore al triplo del livello minimo previsto per
l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria;
b) dispongano di una assicurazione sanitaria per cure mediche e
ricovero ospedaliero valida per il territorio nazionale e per il
periodo del soggiorno;
c) dispongano di una idonea documentazione relativa alle
modalita' di sistemazione alloggiativa;
d) dimostrino un'esperienza pregressa di almeno sei mesi
nell'ambito dell'attivita' lavorativa da svolgere come nomade
digitale o lavoratore da remoto;
e) presentino il contratto di lavoro o collaborazione o la
relativa offerta vincolante, se lavoratori da remoto, per lo
svolgimento di una attivita' lavorativa che richiede il possesso di
uno dei requisiti di cui all'art. 27-quater, comma 1, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
2. Nel caso di ingresso di nomade digitale, non e' richiesto il
nulla osta provvisorio ai sensi dell'art. 40, comma 5, del decreto
del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1998, n. 394.
3. Nel caso di ingresso di lavoratore da remoto, non e' richiesto
il nulla osta al lavoro di cui all'art. 31 del decreto del Presidente
della Repubblica del 31 agosto 1998, n. 394.
4. Il visto e' rifiutato o, se gia' rilasciato, e' revocato, se il
datore di lavoro o committente residente nel territorio dello Stato
risulti condannato negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non
definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della
pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura
penale, per i reati di cui all'art. 22, comma 5-bis, del testo unico.
5. Per le finalita' di cui al comma 4, il richiedente e' tenuto a
presentare, all'atto della domanda di visto presso l'ufficio
diplomatico-consolare competente, una dichiarazione sottoscritta dal
datore di lavoro, corredata da copia di documento di riconoscimento
in corso di validita', che attesti l'assenza di condanne a suo
carico, negli ultimi cinque anni, per reati di cui all'art. 22, comma
5-bis, del testo unico. L'ufficio diplomatico-consolare effettua
verifiche a campione sulle dichiarazioni di cui al primo periodo,
anche mediante la questura competente.
Art. 4
Modalita' per il rilascio del permesso di soggiorno in favore dei
nomadi digitali e dei lavoratori da remoto non appartenenti
all'Unione europea e ai loro familiari
1. Allo straniero in possesso del visto d'ingresso di cui all'art.
3, del presente decreto e' rilasciato il permesso di soggiorno
secondo le modalita' previste nel testo unico e nel relativo
regolamento di attuazione.
2. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto direttamente alla
questura della provincia in cui lo straniero si trova entro otto
giorni lavorativi dall'ingresso nel territorio dello Stato, ed e'
rilasciato mediante utilizzo di mezzi a tecnologia avanzata, di cui
all'art. 5, comma 8, del citato testo unico.
3. Il permesso di soggiorno di cui al comma 2 reca la dicitura
«nomade digitale - lavoratore da remoto», e' rilasciato per un
periodo non superiore a un anno ed e' rinnovabile annualmente se
permangono le condizioni e i requisiti che ne hanno consentito il
rilascio. Si applica l'art. 5, comma 2-ter, del testo unico. Lo
straniero deve esibire la documentazione presentata al momento della
richiesta del visto vidimata dalla rappresentanza diplomatica
consolare a comprova del rilascio del permesso di soggiorno.
4. Il permesso di soggiorno non e' rilasciato o, se gia'
rilasciato, e' revocato qualora vengano meno i requisiti o le
condizioni di cui al presente decreto ovvero quando manchino o
vengano a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno
nel territorio dello Stato, dagli articoli 4 e 5 del testo unico. Il
permesso di soggiorno gia' rilasciato e' altresi' revocato quando non
sono rispettate le disposizioni di carattere fiscale e contributivo
vigenti nell'ordinamento nazionale.
5. Il permesso di soggiorno non e' rilasciato e il visto di
ingresso e' revocato, se, all'esito delle verifiche svolte dalla
questura competente, il datore di lavoro risulti essere stato
condannato negli ultimi cinque anni per reati di cui all'art. 22,
comma 5-bis, del testo unico.
6. Allo straniero di cui all'art. 1, comma 2, del presente decreto
e' consentito il ricongiungimento dei familiari di cui all'art. 29,
comma 1, lettere a) e b), del testo unico, ai sensi e alle condizioni
previste dal medesimo art. 29. Ai familiari e' rilasciato un permesso
di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 30, commi 2, 3 e
6, di durata pari a quello del lavoratore.
7. La questura comunica il rilascio del permesso di soggiorno,
trasmettendo copia del contratto di lavoro o collaborazione, anche
con modalita' telematiche, al competente ispettorato territoriale del
lavoro per le verifiche di competenza.
Art. 5
Modalita' per la verifica del rispetto delle disposizioni di
carattere contributivo vigenti nell'ordinamento nazionale
1. La questura comunica il rilascio del permesso di soggiorno,
trasmettendo copia del contratto di lavoro o collaborazione, alle
competenti sedi territoriali dell'Istituto nazionale di previdenza
sociale e dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro
per le verifiche di competenza.
2. Nei confronti degli stranieri di cui al presente decreto,
soggetti alla legislazione sociale di un Paese terzo, trovano
applicazione le disposizioni previste dalle convenzioni bilaterali in
materia di sicurezza sociale stipulate tra l'Italia e il Paese terzo
interessato.
3. In assenza di tali convenzioni, si applica la disciplina
previdenziale e assicurativa prevista dalla legislazione italiana, in
relazione alla durata del permesso di soggiorno.
Art. 6
Modalita' per la verifica del rispetto delle disposizioni
di carattere fiscale vigenti nell'ordinamento nazionale
1. Ai nomadi digitali e ai lavoratori da remoto, non appartenenti
all'Unione europea, di cui al presente decreto, il codice fiscale
viene generato e comunicato dalla questura in sede di rilascio del
permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
2. I nomadi digitali richiedono altresi' l'attribuzione di un
numero di partita iva ai sensi dell'art. 35 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
3. Il rilascio del permesso di soggiorno e' comunicato dalla
questura, con modalita' telematiche, all'Agenzia delle entrate.
4. Ai fini della verifica del rispetto delle disposizioni di
carattere fiscale vigenti nell'ordinamento nazionale, si applicano
gli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e gli articoli 51 e seguenti
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
5. Nel caso in cui siano accertate violazioni delle disposizioni di
carattere fiscale vigenti nell'ordinamento nazionale, l'Agenzia delle
entrate ne da' comunicazione, con modalita' telematiche, alla
questura che ha rilasciato il permesso di soggiorno.
Art. 7
Disposizioni finali ed entrata in vigore
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e si applica dal giorno successivo a quello
della sua pubblicazione.
Roma, 29 febbraio 2024
Il Ministro dell'interno
Piantedosi
Il Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale
Tajani
Il Ministro del turismo
Santanche'
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Calderone
Registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del
Ministero della difesa, n. 862