Lavoro e Previdenza - "Triballadores" - a cura di Vittorio Casula -

Centri estivi e disabilità

Centri estivi e disabilità

Introduzione

E’ tempo di vacanze, e con la chiusura delle scuole per le famiglie arriva il momento di organizzarsi con la gestione dei figli mentre i genitori continuano a lavorare. Ecco dunque che, accanto allo smart working e al sostegno di nonni e famiglia, entrano in gioco strumenti quali summer school, campi studio e – soprattutto per i più piccoli – i centri estivi. L’utilizzo di questi ultimi in particolare è diventato negli ultimi anni una delle soluzioni più gettonate, ma cosa dire per le famiglie di bambini/e con disabilità? Facciamo un po’ di ordine cercando di capire cosa ci dice la normativa e come poterci tutelare.

I centri estivi: cosa sono?

I centri estivi sono strutture che accolgono bambini e ragazzi tendenzialmente dai 3 ai 13 anni, di solito a partire dalla fine dell’anno scolastico. La loro organizzazione varia a seconda dell’ente cui è proposta la loro costituzione e gestione, e dalla metodologia di organizzazione che lo stesso adotta di volta in volta, considerando che essi assolvono ad un duplice scopo: da un lato supportare i genitori che lavorano offrendo delle opportunità di gestione dei bimbi nel momento in cui loro sono già in vacanza, dall’altro garantire ai bambini degli spazi ricreativi e di svago che però siano al tempo stesso di socializzazione e apprendimento, proponendo loro attività ed esperienze di carattere ludico-ricreativo, sportivo, formativo, etc.

A seconda per altro di come è organizzato il centro, tali attività possono svolgersi in luoghi all’aperto o in strutture al chiuso, in ogni caso sotto la guida e la supervisione di educatori professionali.

Chi gestisce i centri estivi?

Non c’è una risposta univoca: le tipologie di soggetti che possono gestire un centro estivo sono svariate ed includono, a seconda del caso specifico, diversi soggetti sia pubblici sia privati, tra cui per esempio:

  • organizzazioni senza scopo di lucro;
  • enti pubblici;
  • associazioni sportive;
  • scuole;
  • parrocchie o enti religiosi; e/o
  • enti privati,

ed altri ancora.

Allo stesso modo, diversi possono essere i connessi costi e le modalità di partecipazione al centro estivo. Ciò che solitamente accade è che i centri richiedono alle famiglie che si iscrivono una quota di partecipazione per coprire i costi delle attività, del personale e dell’organizzazione generale. Le famiglie poi possono a loro volta usufruire di contributi da parte della propria Regione o del proprio Comune (es: appositi voucher o bonus), a seconda del luogo specifico in cui si trovano e delle disposizioni ivi adottate.

Quali sono le linee guida dei centri estivi in tema di disabilità e cosa è importante sapere?

Partiamo col dire che in Italia, ad oggi, non esiste una normativa specifica che regola le attività dei centri estivi a livello nazionale.

Le Linee Guida in epoca COVID

Le uniche indicazioni che sono state date a livello nazionale specificamente sui centri estivi derivano dalla normativa emanata in epoca Covid, ed in particolare dalle “Linee Guida per la gestione in sicurezza di attività educative non formali e informali, e ricreative, volte al benessere dei minori durante l’emergenza COVID-19”, allegate all’’ordinanza emanata in data 21 maggio 2021 dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia.

Tali Linee Guida, rivolte a soggetti sia pubblici che privati che offrono attività educative non formali e informali e/o ricreative volte al benessere dei minori, ivi espressamente incluse anche le attività svolte in centri estivi (cfr. lettera a) dell’Introduzione), ne disciplinavano l’organizzazione e il funzionamento nell’epoca pandemica, con una sezione (la 2.8) interamente dedicata alle attenzioni speciali che si debbono avere nel caso siano coinvolte persone con disabilità.

La Sezione 2.8 specifica che in questi casi, oltre al generico dovere di rivolgere particolari cure e attenzione alla definizione di modalità di attività e misure di sicurezza specifiche per coinvolgere tali bambini nelle attività ludico-ricreative, è necessario – laddove la situazione specifica lo richieda – che sia “… potenziata la dotazione di operatori, educatori o animatori nel gruppo dove viene accolto il bambino o l’adolescente, fino a portare eventualmente il rapporto numerico a un operatore, educatore o animatore per ogni bambino o adolescente inserito”. I commi successivi specificano inoltre che tali operatori, educatori e animatori devono essere adeguatamente formati e che in taluni casi è opportuno prevedere, se possibile, un educatore professionale o un mediatore culturale. I criteri di applicazione concreta di tali Linee Guida ministeriali in alcuni casi sono stati poi specificati con normative regionali o locali (es: Regione Piemonte o Emilia Romagna), mentre nella maggior parte dei casi tale specificazione non è avvenuta.

Seppur specificamente rivolte a regolare l’organizzazione dei centri estivi nella situazione pandemica, possiamo ragionevolmente ritenere che tali Linee Guida possano comunque dare un’indicazione di come ci si aspetta che il tema della disabilità venga gestito anche in situazioni ordinarie, considerando che esse contengono indicazioni non solo connesse alle specifiche problematiche del Covid bensì di portata più ampia.

La normativa nazionale applicabile in tema di disabilità.

Da un punto di vista invece prettamente normativo, restano comunque ferme le prescrizioni fornite a livello più ampio dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, che è parte integrante del nostro ordinamento in virtù della sua ratifica operata con la Legge 18 del 2009, in particolar modo (ma non solo) in virtù di quanto disposto dall’art. 30 rubricato “Partecipazione alla vita culturale e ricreativa, agli svaghi ed allo sport”, con cui si ribadisce sotto svariati punti di vista il dovere per gli Stati di adottare misure atte a garantire:

  • che i minori con disabilità possano partecipare, su base di uguaglianza con gli altri minori, alle attività ludiche, ricreative, agli svaghi ed allo sport, incluse le attività previste dal sistema scolastico; e
  • più in generale, che le persone con disabilità abbiano accesso sia ai luoghi che ospitano attività sportive, ricreative e turistiche, sia ai servizi forniti da coloro che sono impegnati nell’organizzazione di attività ricreative, turistiche, di tempo libero e sportive.

Allo stesso modo alcuni principi generali si possono rinvenire dalla Legge 104 del 1992, Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”. Questa legge disciplina l’inclusione delle persone con disabilità in varie aree, riconoscendone diversi diritti dal campo scolastico a quello lavorativo, e stabilendo apposite misure per la loro inclusione sociale. Per quanto di nostro specifico interesse, in particolare, segnaliamo per esempio l’articolo 8, il quale elenca una serie di misure e interventi attraverso i quali realizzare concretamente l’“inserimento” e l’“integrazione sociale” delle persone con disabilità, tra cui “l’adeguamento delle attrezzature e del personale dei servizi educativi, sportivi, di tempo libero e sociali” oppure “l’organizzazione di attività extra scolastiche per integrare ed estendere l’attività educativa in continuità ed in coerenza con l’azione della scuola”.

Non da ultimo, trovano certamente applicazione il principio di uguaglianza e gli altri principi costituzionali di inclusione e pari opportunità, nonché il divieto di discriminazione. Questo divieto implica infatti che nessun bambino o ragazzo con disabilità debba essere oggetto di discriminazione nell’accesso, nella partecipazione o nel trattamento in un determinato ambiente, che può estendersi anche a quello dei centri estivi, considerando che in linea di principio ogni individuo ha il diritto di godere appieno dei benefici delle attività ivi offerte, senza essere soggetto a pregiudizi o trattamenti ingiusti. A tutela, ci si può quindi appellare alla normativa antidiscriminatoria, ed in particolare la nozione di discriminazione diretta di cui all’art. 2 comma 2 della Legge 67del 2006, che occorre “quando, per motivi connessi alla disabilità, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata una persona non disabile in situazione analoga”.

E’ importante notare invece che, da un punto di vista giuridico, i centri estivi non sono assimilati né equiparati alle istituzioni scolastiche, con la conseguenza che ad essi pertanto non si applicano le normative specifiche in tema di inclusione e disabilità che vigono per le scuole. Ciò ovviamente fintanto che gli stessi non siano invece organizzati da un’istituzione scolastica, nel qual caso invece la situazione sarà diversa.

Le criticità riscontrate rispetto all’inclusione di bambini e ragazzi con disabilità.

Nonostante a tutti i bambini e ai ragazzi con disabilità dovrebbe essere garantito il diritto a frequentare i centri estivi «su base di uguaglianza con i loro coetanei», per lo meno sulla base di quanto disposto in generale dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e sui nostri principi costituzionali di uguaglianza e non discriminazione, si riscontrano invece molte criticità che le famiglie con bambini e ragazzi con disabilità sono costrette ad affrontare nell’accesso ai centri estivi.

Tra queste, segnaliamo le principali:

  • esclusione di bambini e ragazzi con disabilità dall’accesso al centro estivo: sono i casi in cui il centro estivo impedisce alla famiglia di iscrivere il proprio figlio con disabilità. Il rifiuto di accettare il bambino viene spesso giustificato con circostanze quali: la mancanza di risorse sufficienti, la struttura non adeguata, la mancanza di personale specializzato, etc;
  • richiesta di pagare costi superiori: sono i casi in cui invece il bambino o ragazzo viene accettato, ma alle famiglie viene chiesto, a giustificazione “dei bisogni assistenziali del proprio figlio”, di pagare una retta superiore;
  • frequenza ridotta: sono i casi in cui alle famiglie è consentito iscrivere il figlio al centro estivo, ma viene loro imposta una frequenza ridotta al centro stesso, sempre in virtù dei particolari “bisogni assistenziali” del proprio figlio; e/o
  • richiesta di pagare l’educatore / assistente in più per il figlio: in questi casi il centro estivo accetta il bambino o ragazzo con disabilità ma chiede alla famiglia di provvedere essa stessa a procurarsi un educatore o assistente che segua il ragazzo e lo affianchi durante le ore di centro estivo, e di pagarlo di tasca propria.

L’inclusione di bambini e ragazzi con disabilità nei centri estivi.

Come approcciarsi dunque ai tali casi? Che cosa è lecito aspettarsi dal centro estivo e cosa no? Siamo sempre in presenza di discriminazione, o ci sono delle situazioni in cui è possibile che un bambino con disabilità non venga incluso?

In assenza di apposita normativa che regoli la questione, non è sempre semplice capire come poter affrontare e gestire i casi di esclusione dei bambini e ragazzi con disabilità dai centri estivi, e cosa potersi aspettare o pretendere dagli stessi.

Viene in aiuto qualche considerazione generale, da un lato sui principi di inclusione che permeano il nostro ordinamento, e dall’altro sull’organizzazione e gestione dei centri estivi.

Come abbiamo visto, i centri estivi possono essere organizzati e gestiti da soggetti di vario tipo, sia pubblici che privati. Ciò che spesso accade nella pratica è che sono organizzati generalmente in compartecipazione del comune, ma vengono gestiti da associazioni o cooperative. In tale scenario, è quindi molto facile che il Comune sia in qualche modo sempre coinvolto; ogni qualvolta sia rinvenibile tale coinvolgimento, anche sotto forma di contributi, su di esso graverebbe l’obbligo di mettere a disposizione al bambino o ragazzo con disabilità che voglia frequentare un centro estivo un educatore o un assistente, anche quando tale centro sia gestito privatamente (soprattutto nei casi in cui potrebbe esserci un problema di vigilanza sull’alunno). Il monte ore cui si ha diritto può poi variare in base alle disposizioni date sia a livello regionale che a livello locale. Se ciò non dovesse avvenire, ci si può appellare alla normativa antidiscriminatoria, valutandone l’applicazione al caso specifico.

Se il Centro Estivo è privato, la situazione è certamente più complessa e meno chiara da un punto di vista normativo, fermo restando che è comunque diritto di ogni bambino poter frequentare i centri estivi, e che anche di fronte a soggetti privati non si potrebbe fare escludere un bambino solo a causa della sua disabilità; l’applicabilità della normativa antidiscriminatoria deve comunque essere valutata caso per caso a seconda delle circostanze specifiche. E’ ragionevole pensare che un centro estivo che venga progettato senza prevedere – di base – la partecipazione di bambini e ragazzi con disabilità, e quindi senza la presenza di personale dedicato anche alle loro esigenze oppure senza l’adozione di appositi accorgimenti / accomodamenti ragionevoli che ne garantiscano inclusione e accessibilità, sta comunque attuando una discriminazione.

Come tutelarsi? Qualche consiglio pratico.

Nel caso ci si trovi di fronte ad un caso di esclusione tra quelli sopra descritti, ci si può certamente rivolgere al Comune di riferimento, in quanto organizzatore dei centri estivi, ovvero al singolo Municipio se necessario, scrivendo una PEC in cui si evidenziano le difficoltà incontrate e si richiede all’ente di intervenire. La comunicazione può essere indirizzata anche ai servizi sociali del Comune, sia per i casi di esclusione che per l’erogazione di un pagamento oppure un rimborso eventualmente previsto per le ore in cui sarebbe necessario il supporto di un operatore / educatore in più per il bambino. Segnaliamo che, nell’interfacciarsi con il centro estivo, non limitarsi a colloqui orali con gli operatori ma cercare di avere una comunicazione con loro quanto più possibile per iscritto, meglio se con una PEC, e cercare di ottenere sempre risposte scritte dal Centro stesso. Laddove la situazione non si risolva, potete comunque rivolgervi alle associazioni di persone con disabilità e/o ad un avvocato, che possono fornire le informazioni e l’assistenza adeguati in base alla vostra situazione specifica.

Bonus centri estivi 2023.

Segnaliamo infine che non è escluso che gli Enti locali, Comuni e Regioni, abbiano messo a disposizione delle famiglie dei contributi appositamente per la frequenza dei centri estivi, di cui alcuni riservati a bambini e ragazzi con disabilità; consigliamo quindi di dare un’occhiata ai siti ufficiali del vostro Comune o Regione per saperne di più.

 

Approfondimento a cura del Centro Studi Giuridici HandyLex

 
Centri estivi e disabilitàultima modifica: 2023-07-13T19:01:40+02:00da
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