Lavoro e Previdenza - "Triballadores" - a cura di Vittorio Casula -

Sentenza n. 12268 del 14/4/2022 Impiego pubblico – comparto sanità – determinazione compensi incentivanti – accoglimento ricorso

Sentenza n. 12268 del 14/4/2022 Impiego pubblico – comparto sanità – determinazione compensi incentivanti – accoglimento ricorso

 
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Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

La Corte di Cassazione ritiene fondato il ricorso proposto da una Azienda Sanitaria avverso la sentenza del giudice di merito che ha interpretato le disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali del comparto sanità (artt. 46 e 47 CCNL 1.9.1995; articoli 4 e 38 CCNL 7.4.1999; articolo 13 CCNL 10.4.2008; articolo 5 CCNL 2009) nel senso che, la delega alla contrattazione integrativa aziendale per la determinazione dei compensi incentivanti può consentire la previsione di un compenso legato alla mera presenza in servizio, non essendo stata toccata dalla evoluzione normativa sulla erogazione dei trattamenti accessori. Gli Ermellini osservano che la determinazione del trattamento economico, fondamentale ed accessorio, è stata delegata alla contrattazione collettiva che ne stabilisce i criteri oggettivi, ma anche prima dell’intervento del legislatore del 2009, il sistema della produttività collettiva del Comparto Sanità, fissato dal CCNL 1 settembre 1995, art. 47, era finalizzato alla realizzazione degli obiettivi generali della azienda, subordinato al riscontro del raggiungimento dell’obiettivo e non era distribuito «a pioggia» ma in misura differenziata in relazione all’effettivo apporto di ciascun dipendente. Contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, e anche come sostenuto nella memoria depositata dall’ARAN, gli artt. 46 e 47 del CCNL 1 settembre 1995 e gli artt. 4 e 38 del CCNL 7 aprile 1999 per il personale del Comparto Sanità si interpretano nel senso di non consentire la erogazione di compensi legati esclusivamente alla verifica della presenza in servizio. La Corte, inoltre, ritiene che i contratti integrativi del Comparto Sanità stipulati in epoca successiva alla entrata in vigore del D.Lgs n. 150/2009 avrebbero dovuto comunque autonomamente adeguarsi alle disposizioni del titolo III del suddetto decreto, che all’articolo 18, vieta la distribuzione in maniera indifferenziata o sulla base di automatismi di incentivi e premi collegati alla performance.

 

Sentenza n. 12268 del 14/4/2022 Impiego pubblico – comparto sanità – determinazione compensi incentivanti – accoglimento ricorsoultima modifica: 2022-04-22T17:26:18+02:00da
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