L’INPS ha reso noto, per l’anno 2021, gli importi contributivi da versare per chi ha alle proprie dipendenze un lavoratore domestico. Normalmente, le fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi tengono conto annualmente dell’indice di variazione dei prezzi al consumo stimato dall’Istat per famiglie di operai ed impiegati (FOI).

Poiché, per il biennio 2019-2020, il predetto indice è risultato negativo (pari al -0,3%) e per effetto dell’art. 1, co. 287 della L. n. 208/2015 il valore medio dell’indice non può essere mai inferiore a 0, nulla cambia rispetto allo scorso anni. Quindi, per l’anno 2021, sono state confermate le fasce di retribuzione pubblicate con la Circolare n. 17 del 6 febbraio 2020, su cui calcolare i contributi dovuti per l’anno 2021 per i lavoratori domestici.

Non sono cambiati, invece gli esoneri previsti dall’art. 120 della L. n. 388/2000, con decorrenza 1° febbraio 2001 e quelli istituiti ai sensi dell’art. 1, co. 361 e 362, della L. n. 266/2005, con decorrenza 1° gennaio 2006.

Tutte le indicazioni sono state fornite dall’INPS con la Circolare n. 9 del 25 gennaio 2021.

Contributi colf e badanti 2021

Prima di illustrare quanto bisogna pagare di contributi, occorre capire quante ore a settimana lavora il collaboratore domestico. Infatti, se l’orario di lavoro del collaboratore non supera le 24 ore settimanali, il contributo orario fa riferimento a tre diverse fasce di retribuzione. Diversamente, se l’orario di lavoro è di almeno 24 ore settimanali, il contributo è fisso per tutte le ore retribuite.

Nel documento di prassi, l’INPS fa un distinguo tra fasce retributive che tengono conto del contributo addizionale e fasce retributive che non tengono conto del predetto contributo.

Per intenderci, il contributo addizionale è quel contributo, pari all’1,4%, che si applica alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali per chi ha un rapporto di lavoro a tempo determinato.

Contributi senza addizionale

Di seguito, quindi, si mostrano i valori dei contributi determinati senza contributo addizionale:

  • retribuzione oraria effettiva fino a 8,10 euro: contributo orario pari a 1,43 euro (0,36 euro a carico del lavoratore) comprensivo di quota CUAF; 1,44 euro (0,36 euro a carico del lavoratore) senza quota CUAF;
  • retribuzione oraria effettiva oltre 8,10 euro fino a 9,86 euro: contributo orario pari a 1,62 euro (0,41 euro a carico del lavoratore) comprensivo di quota CUAF; 1,63 euro (0,41 euro a carico del lavoratore) senza quota CUAF;
  • retribuzione oraria effettiva oltre 9,86 euro: contributo orario pari a 1,97 euro (0,49 euro a carico del lavoratore) comprensivo di quota CUAF; 1,98 euro (0,49 euro a carico del lavoratore) senza quota CUAF.

Se invece l’orario di lavoro è superiore a 24 ore settimanali, il contributo orario è fisso. Infatti, esso è pari a:

  • 1,04 euro, di cui lo 0,26 euro è a carico del lavoratore (comprensivo di quota CUAF);
  • 1,05 euro, di cui lo 0,26 euro è a carico del lavoratore (senza quota CUAF).

Quando si effettuano i pagamenti

Come anticipato, i contributi si pagano per trimestri solari. Si inizia con il mese di aprile, che corrisponde al primo trimestre “gennaio-febbraio-marzo” e si termina a gennaio dell’anno successivo, che riguarda il trimestre “ottobre-novembre-dicembre”. In altre parole, i contributi si pagano:

  • il mese successivo al trimestre di riferimento;
  • entro la prima decade del mese di riferimento.

Come pagare

I contributi possono essere pagati scegliendo una delle seguenti modalità:

  • bollettino MAV precompilato inviato dall’Inps;
  • circuito “Reti Amiche”;
  • online, utilizzando la modalità “Pagamento immediato pagoPA” con carta di credito o debito, con prepagata oppure con addebito in conto;
  • Contact Center, telefonando al numero gratuito 803.164.

Si ricorda che, qualunque sia la modalità scelta, utilizzando il codice fiscale del datore di lavoro ed il codice rapporto di lavoro, è proposto l’importo complessivo per il trimestre in scadenza, calcolato in base ai dati comunicati all’assunzione o successivamente variati con l’apposita comunicazione. I dati esposti (ore lavorate, retribuzione, settimane) e il conseguente importo, calcolato automaticamente, possono sempre essere modificati:

  • dichiarando i dati da sostituire all’operatore, se il pagamento avviene tramite Reti Amiche o Contact Center;
  • utilizzando la procedura a disposizione sul sito Internet per pagamenti online o per generare un nuovo MAV stampabile.