Lavoro e Previdenza - "Triballadores" - a cura di Vittorio Casula -

Mancato versamento contributi

Il mancato versamento dei contributi dovuti, entro i termini stabiliti per legge, prevede per il datore di lavoro/committente un sistema sanzionatorio consistente nell’addebito di somme aggiuntive – che maturano in relazione al ritardo nel versamento – la cui misura percentuale, in rapporto al capitale non versato, cambia in relazione alla tipologia di omissione.

La materia è stata oggetto di regolamentazione dapprima da parte della legge n. 48/1988, e poi dalla legge n. 662/1996. Oggi, il regime sanzionatorio in materia di inadempienze contributive è disciplinato dalla legge n. 388/2000 che oltre ad avere una particolare portata innovativa, rispetto al precedente regime, fornisce un netto criterio distintivo tra omissione ed evasione contributiva.
Per omissione contributiva si intende il mancato o ritardato pagamento dei contributi il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie (cfr. art. 116, comma 8, lettera a, della legge n. 388/2000). Costituisce evasione contributiva, invece, quella connessa a registrazioni non effettuate o a denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero. Tale ipotesi si verifica quando “il datore di lavoro, con l’intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate” (cfr. art. 116, comma 8, lettera b, della legge n. 388/2000).

La legge 388/2000, con l’obiettivo di favorire l’eliminazione del lavoro irregolare, ha rideterminato, come segue, le sanzioni, a carico di chi non provvede, entro il termine stabilito, al pagamento di contributi o premi previdenziali ed assistenziali o vi provvede in misura inferiore a quella dovuta:

Tuttavia, se il datore di lavoro denuncia spontaneamente la situazione debitoria prima di contestazioni o richieste da parte dell’ente impositore e, comunque, non oltre i 12 mesi dalla scadenza del debito contributivo, provvedendo a versare quanto dovuto entro i 30 giorni successivi a quello della denuncia spontanea, la sanzione civile sarà la medesima di quella prevista nel caso di omissione
(sanzione civile pari, ad oggi, al 5,75%
in ragione d’anno = tasso di interesse dello 0,25% maggiorato di 5,5 punti).

Infine, nell’ipotesi disciplinata dal comma 10 dell’art. 116 della citata legge n. 388/2000, ovvero per le inadempienze contributive derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il pagamento sia effettuato entro i termini fissati dall’ente impositore, la sanzione civile è pari al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema maggiorato di 5,5 punti percentuali fino a un massimo del 40% dei contributi non corrisposti alla scadenza (sanzione civile pari, ad oggi, al 5,75% , in ragione d’anno = tasso dello 0,25% maggiorato di 5,5 punti).

Si evidenzia che il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema è pari allo 0,25%, a far data dal 13 novembre 2013, a seguito della decisione della Banca Centrale Europea del 7 novembre 2013 (cfr. Circolare n. 158/2013).

Mancato versamento contributiultima modifica: 2016-07-05T11:40:17+02:00da
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