Lavoro e Previdenza - "Triballadores" - a cura di Vittorio Casula -

SESTA SALVAGUARDIA PENSIONISTICA

ULTERIORE SALVAGUARDIA PREVIDENZIALE

 

 

SESTA SALVAGUARDIA PENSIONISTICA

La Legge 10 ottobre 2014, n. 147 (entrata in vigore il 6 novembre 2014) ha modificato la disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe alla Riforma Fornero per l’accesso al trattamento pensionistico, estendendo di ulteriori 12 mesi il periodo utile alla maturazione dei requisiti per l’accesso alle prestazioni previdenziali.

In particolare l’art. 2, comma 1 lettera d) della L. n. 147/2014 – che si rifà alla salvaguardia disposta dall’art. 11 bis del D.L. n. 102/2013 – ha previsto la possibilità di accedere al trattamento pensionistico per i soli lavoratori che nel corso dell’anno 2011 abbiano fruito di congedi  o permessi per assistenza  a persona con handicap grave[1], i quali perfezionino entro il quarantottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore della Riforma Fornero i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico secondo la disciplina vigente prima della riforma stessa (decorrenza pensione entro il 6 gennaio 2016).

La salvaguardia sarà riconosciuta nel limite di 1.800 soggetti.

I requisiti anagrafici e contributivi richiesti per poter accedere alla salvaguardia sono: quota 97+3 (che deve essere raggiunta rispettando i requisiti minimi di 61 anni e 3 mesi di età e 35 anni di contribuzione) ovvero 40  anni di contribuzione, indipendentemente dall’età anagrafica.

Per il raggiungimento della decorrenza del trattamento pensionistico per coloro che maturano la quota (97+3), deve essere calcolata una “finestra” di 12 mesi e, pertanto, la quota dovrà essere maturata entro il 4 gennaio 2015, per consentire il rispetto del termine ultimo del 5 gennaio 2016.

Per il raggiungimento della decorrenza del trattamento pensionistico per coloro che abbiano maturato i 40 anni di contribuzione nell’anno 2013, deve essere calcolata una “finestra” di 14 mesi; mentre per coloro che maturino i 40 anni di contribuzione nell’anno 2014, deve essere calcolata una “finestra” di 15 mesi e, pertanto, i 40 anni di contribuzione debbono essere stati maturati entro il 4 ottobre 2014, per consentire il rispetto del termine ultimo del 5 gennaio 2016.

Il personale, in possesso di detti requisiti e che desideri usufruire della salvaguardia, deve presentare domanda entro il 5 gennaio 2015 alla Direzione territoriale del lavoro competente in base alla residenza.

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha fornito:         
– le istruzioni operative con circolare n. 27 del 7 novembre 2014, a cui si rinvia; 
– il modello di istanza di ammissione al beneficio;        
 la dichiarazione sostitutiva di certificazione;    
 l’elenco degli indirizzi e-mail cui inoltrare l’istanza.

Le indicazioni dell’INPS in merito alle nuove disposizioni  in materia di salvaguardia pensionistica sono  contenute nel messaggio n. 8881 del 19.11.2014.
Molte di esse sono già state fornite e, pertanto,  risultano già sopra indicate.

L’INPS precisa che, coloro che hanno già presentato istanza di accesso al beneficio previsto per 2.500 lavoratori,  di cui all’art. 11 bis della L. n. 124/2013, in possesso di un provvedimento di accoglimento della competente Direzione territoriale del lavoro e rimasti esclusi dal contingente numerico, non devono presentare una nuova istanza per accedere ai benefici della presente salvaguardia. L’INPS, infatti, provvederà ad individuare d’ufficio i soggetti aventi diritto a rientrare nel nuovo contingente di n. 1.800 unità previsto da questa salvaguardia.

Il criterio ordinatorio adottato per l’accesso alla salvaguardia tiene conto della prossimità al raggiungimento dei requisiti per il perfezionamento del diritto al primo trattamento pensionistico utile di anzianità o di vecchiaia.

Si segnala infine che l’INPS, a seguito di attività di monitoraggio sulle domande di accesso al benefico, nel momento in cui risulterà raggiunto il limite numerico previsto (1.800), connesso ai limiti finanziari, non prenderà in esame  ulteriori richieste. Coloro pertanto che sono in possesso dei requisiti ed intendono usufruire di detta salvaguardia debbono avere cura di presentare la richiesta al più presto.

(ultimo aggiornamento 21/11/2014)

[1] Vedi: art. 42, comma 5, del D. Lgs. n. 151/ 2001; art. 33, comma 3, della L. n. 104/1992.

                                                                                                          ***

QUINTA SALVAGUARDIA PREVIDENZIALE

L’art. 11bis del D.L. 31.8.2013 n. 102 , convertito con modificazioni dalla legge 28.10.2013 n. 124, dispone una ulteriore salvaguardia previdenziale a favore di 2.500 lavoratori “che,  nel corso dell’anno 2011, risultino essere in congedo ai sensi dell’art. 42, coma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, o aver fruito di permessi ai sensi dell’art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni”, (congedi/permessi per assistenza a persona con handicap grave) i quali perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore” del decreto legge n. 201 del 2011 “entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto.

Il decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con legge 22.12.2011 n. 214,  è entrato in vigore il 6.12.2011 ed i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico devono essere acquisiti entro il 5 gennaio 2015 (trentaseiesimo mese successivo).

I requisiti anagrafici e contributivi sono:  quota 97+3 (che deve essere raggiunta rispettando i requisiti  minimi di  61 anni e 3 mesi di età e 35 anni di contribuzione) ovvero 40 anni di contribuzione indipendentemente dall’età anagrafica.

Per il raggiungimento della decorrenza del trattamento pensionistico per coloro che maturano la quota (97+3), deve essere calcolata una “finestra” di 12 mesi e, pertanto, la quota dovrà essere maturata entro il 4.1.2014 per consentire il rispetto del termine ultimo previsto dalla norma di cui sopra del 5 gennaio 2015.

Per il raggiungimento della decorrenza del trattamento pensionistico per coloro che maturano i 40 anni di contribuzione, deve essere calcolata una “finestra” di 14 mesi e, pertanto,  i 40 anni di contribuzione debbono essere  stati  maturati entro il 4.11.2013 per consentire il rispetto del termine ultimo del 5 gennaio 2015.

Il personale che ritenga di essere in possesso dei predetti requisiti e desideri usufruire di detta salvaguardia, deve presentare domanda entro il 26 febbraio 2014 alla competente  Direzione  Territoriale del Lavoro.

La circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 44 del 12 novembre 2013contiene tutte le istruzioni operative ed è corredata dai modelli di istanza.

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SESTA SALVAGUARDIA PENSIONISTICAultima modifica: 2015-05-10T20:10:35+02:00da
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