Lavoro e Previdenza - "Triballadores" - a cura di Vittorio Casula -

Donne vittime di violenza

Congedo dal lavoro per le donne vittime di violenza

Nel Decreto sui temi di “conciliazionelavoro-famiglia”, approvato dal Consiglio dei Ministri dello scorso 20 febbraio in attuazione del Jobs Act, ha  stabilito che le  lavoratrici vittime di violenza possano  chiedere un congedo dal lavoro di tre mesi, con diritto all’intera retribuzione, per partecipare a specifici percorsi di sostegno, oppure la trasformazione in part-time, per un determinato periodo di tempo (art. 23 del decreto).

Possono utilizzare questo tipo di congedo le dipendenti e le collaboratrici a progetto del pubblico e del privato. Il congedo è collegato all’inserimento nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere certificati dai servizi sociali del Comune di appartenenza o dai Centri antiviolenza o dalle Case Rifugio di cui all’articolo 5-bis del decreto legge 93/2013.

Il congedo dura per l’intero svolgimento del percorso di protezione, fino a un massimo di tre mesi. Durante il periodo in cui la lavoratrice è in congedo percepisce l’intera retribuzione e matura integralmente anzianità, ferie, tredicesima mensilità, Trattamento di Fine Rapporto (TFR). 

Il periodo di tre mesi non deve necessariamente essere continuativo: può essere utilizzato su base oraria oppure giornaliera, distribuito nell’arco temporale di tre anni. 

Se non ci sono regole specifiche previste dalla contrattazione collettiva (cioè dal contratto nazionale di lavoro di riferimento), alla dipendente è sempre consentito di scegliere fra la fruizione su base oraria o quella giornaliera.

Il congedo va chiesto dalla lavoratrice al datore di lavoro, salvo casi di oggettiva impossibilità, con un preavviso non inferiore ai sette giorni, indicando inizio e fine del periodo di congedo e producendo idonea certificazione.

Un’altra possibilità per la lavoratrice vittima di volenza di genere, è la richiesta di passare dal tempo pieno al part-time, verticale o orizzontale (comma 6 dell’articolo 23). 

Fonte: il decreto attuativo del Jobs Act sulla conciliazione lavoro-famiglia

Donne vittime di violenzaultima modifica: 2015-02-26T18:23:56+01:00da
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