Temi dell’attività Parlamentare
La riforma elettorale
- L’esame presso la Camera dei deputati
- La sentenza 1/2014 e la relazione della Corte costituzionale
- La discussione al Senato
Il sistema elettorale prefigurato dal testo approvato dall’Aula riguarda solo la Camera dei deputati. Le principali caratteristiche del sistema sono:
- il territorio nazionale è diviso in circoscrizioni regionali, ciascuna delle quali suddivisa in collegi plurinominali;
- le liste di candidati sono presentate nei collegi plurinominali; possono presentarsi singolarmente o in coalizione con un unico programma di Governo;
- le soglie di sbarramento per accedere alla attribuzione dei seggi sono basate sulla percentuale dei voti validi a livello nazionale: 12 per cento per le coalizioni, 4,5 per cento per le liste coalizzate e 8 per cento per le liste non coalizzate; resta ferma la soglia al 20% dei voti validi della circoscrizione per la lista rappresentativa di minoranza linguistica riconosciuta;
- alla coalizione o lista vincente che supera il 37 per cento dei voti validi a livello nazionale è attribuito un premio di maggioranza fino a un massimo di 340 seggi;
- nel caso in cui la coalizione o lista vincente non raggiunga il 37 per cento dei voti, si procede al ballottaggio tra le due liste o coalizioni che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi; in questo caso alla lista o coalizione vincente sono attribuiti 321 seggi;
- i seggi sono attribuiti alle coalizioni ed alle liste a livello nazionale e distribuiti sul territorio proporzionalmente ai voti ottenuti nelle circoscrizioni e nei collegi.
“Conoscere l’Italicum” infografiche del testo approvato dalla Camera
Per un approfondimento si vedano:
- Allegato: A.C. 3-A. Ripartizione dei seggi nei collegi plurinominali sulla base del calcolo di cui all’emendamento della Commissione 1.900, applicato alle elezioni della Camera dei deputati del 2013, 2008 e 2006
- Dati scaricabili
L’esame presso la Camera dei deputati
Il 5 dicembre 2013, a seguito della pronuncia della Consulta (sentenza 1/2014), la Conferenza dei presidenti di gruppo della Camera ha convenuto, sulla base della dichiarazione di urgenza deliberata presso la stessa Camera, all’unanimità, il 31 luglio 2013, di richiedere l’iscrizione all’ordine del giorno della I Commissione dei progetti di legge in tema di modifica della legge elettorale. Questa delibera era basata sull’obiettivo di attivare possibili intese con il Senato circa la priorità dell’esame dei provvedimenti tra le due Camere.
Quindi, il 10 dicembre, la I Commissione della Camera ha iniziato l’esame di diverse proposte di legge e di tre petizioni popolari in materia elettorale, con riserva di proseguirlo una volta definita la procedura delle intese con l’altro ramo del Parlamento. Per i contenuti di tali proposte di legge si veda il dossier del Servizio studi Modifiche alle norme per l’elezione della Camera e del Senato – A.C.3 e abb. sotto indicato.
Il 12 dicembre, con un comunicato stampa congiunto, i Presidenti dei due rami del Parlamento hanno comunicato la raggiunta intesa sul passaggio della materia elettorale alla Camera e, allo stesso tempo, hanno convenuto sull’esigenza, ”anche ai fini di un’equilibrata condivisione dell’impegno riformatore, che il Senato abbia la priorità nell’esame dei progetti di legge di riforma costituzionale già presentati e preannunciati, in particolare quelli concernenti il superamento del bicameralismo paritario e per l’avvio di un più moderno ed efficiente bicameralismo differenziato”.
Il 9 gennaio 2014, l’Ufficio di Presidenza della I Commissione della Camera ha quindi concordato di svolgere un ciclo di audizioni di esperti da concludere entro il 17 gennaio e, nello stesso giorno. Il 22 gennaio 2014 il relatore e Presidente della I Commissione ha presentato una proposta di testo unificato e il 24 gennaio la Commissione ha adottato come testo base per il seguito dell’esame la nuova proposta di testo unificato del relatore. Il 28 gennaio la Commissione ha quindi iniziato la discussione sul complesso degli emendamenti presentati il giorno precedente. Il 30 gennaio la Commissione ha dato mandato al relatore di riferire favorevolmente all’Assemblea che ha iniziato l’esame il giorno stesso.
Nella seduta dell’11 marzo l’Assemblea ha deliberato lo stralcio dell’articolo 2 relativo al sistema di elezione del Senato della Repubblica e ha approvato gli emendamenti della Commissione relativi alla formula elettorale. Il giorno seguente l’Assemblea ha approvato il testo.
La sentenza 1/2014 e la relazione della Corte costituzionale
Il 27 febbraio, il Presidente della Corte costituzionale, nel corso della relazione sulla giurisprudenza del 2013 e con riferimento alla sentenza n.1 del 2014, ha rilevato che “la legge elettorale deve prevedere un meccanismo di trasformazione dei voti in seggi che, pur assicurando la necessaria rappresentanza alle diverse articolazioni della società civile, miri a rendere possibile la formazione di governi stabili, fondati su maggioranze non fluttuanti”.
Ne consegue che, “in materia elettorale, pertanto, l’arco delle scelte del legislatore è molto ampio, a condizione che non venga irragionevolmente alterato il rapporto di proporzionalità, e quindi l’equilibrio tra rappresentanza e governabilità, realizzabile con plurimi strumenti, tutti costituzionalmente compatibili, a condizione che l’unao l’altra non subiscano riduzioni così drastiche da mettere in pericolo le condizioni minime di democraticità del sistema o della sua possibilità di funzionamento”.
Il Presidente della Consulta avverte che “si tratta –in questo e in tutti gli altri casi prospettabili –di un equilibrio dinamico, giacché la Costituzione non si limita a preservare l’essenza della proiezione rappresentativa, in una visione statica di mero rispecchiamento delle proporzioni tra i vari gruppi politici esistenti nella società civile, ma è protesa a rendere efficace ed attuabile l’indirizzo politico del Governo e della maggioranza parlamentare, vero motore del sistema, come emerge dagli artt. 92 ss. della stessa Costituzione”.
La discussione al Senato
L’8 agosto 2013, il Senato aveva deliberato all’unanimità l’urgenza dell’esame dei disegni di legge nn. 356, 396, 406, 432, 559, 674 e 685 in materia elettorale e lo stesso giorno la 1° Commissione Affari costituzionali ne aveva avviato l’esame.
Nelle sedute successive, il dibattito, esteso anche al progetto di legge 1029, si era concentrato soprattutto sulle questioni: dell’opportunità di una riforma della legge elettorale in attesa delle riforme costituzionali; sull’individuazione degli aspetti problematici dell’attuale sistema elettorale (premio di maggioranza e, quindi, costituzione di maggioranze omogenee alla Camera e al Senato; rapporto tra elettori ed eletti); sulla validità e fattibilità di un ritorno al sistema elettorale previgente, la cosiddetta legge Mattarella. In questo contesto, veniva concordata la seguente ipotesi di lavoro. Si prevedeva, per la Camera dei deputati, l’attribuzione del 20 per cento dei seggi con metodo proporzionale, senza voto di preferenza, su liste circoscrizionali di candidati nelle 26 circoscrizioni attuali e dell’80 per cento dei seggi con metodo proporzionale in ambito circoscrizionale, su liste di candidati in collegi plurinominali collegate reciprocamente con le liste circoscrizionali. I collegi plurinominali sono tendenzialmente di ambito provinciale o sub-provinciale. Anche al Senato, ogni regione, salvo la Valle d’Aosta, il Molise e il Trentino-Alto Adige, sarebbe stata suddivisa in collegi plurinominali. In entrambe le Camere il premio di maggioranza (340 seggi alla Camera e 170 al Senato) sarebbe stato attribuito a livello nazionale alla lista o coalizione di liste circoscrizionali con il medesimo contrassegno che avrebbe ottenuto almeno il 40 per cento dei voti a livello nazionale. Al Senato, i seggi “incrementali” sarebbero stati distribuiti tra le regioni e, in ambito regionale, tra i collegi plurinominali, in base alle cifre elettorali in ordine decrescente. In questa ipotesi rientrava anche la previsione di norme sulla rappresentanza di genere e sulle soglie di sbarramento.
Successivamente venivano presentati due ordini del giorno: il primo, dei gruppi Partito democratico, Sel e Scelta civica, che prevedeva un secondo turno di votazioni per l’attribuzione del premio di maggioranza tra le due coalizioni con maggiori consensi, qualora nessuna di esse raggiungesse, al primo turno, la maggioranza assoluta o almeno il 40 o 45 per cento dei voti o dei seggi. Il secondo, della Lega Nord, proponeva il ritorno al sistema elettorale precedente al 2005 (legge Mattarella). In seguito, un terzo ordine del giorno veniva presentato dal gruppo Movimento 5 stelle, prevedendo che l’assegnazione dei seggi della Camera dei deputati avvenisse sulla base di circoscrizioni piccole, corrispondenti alle province e con la formula dei divisori (d’Hondt), senza recupero di resti a livello sovra circoscrizionale. Quanto al Senato, si proponeva che le candidature avvenissero sulla base di circoscrizioni subregionali corrispondenti alle province, con assegnazione di seggi in ambito regionale e una formula ispirata a quella della legge elettorale belga, fondata sul metodo dei divisori, ma corretto. Solo il primo ordine del gorno è stato messo in votazione, e non approvato (seduta pomeridiana del 12 novembre 2013).
Nella seduta del 4 dicembre, cioè nello stesso giorno in cui è stata resa nota la decisione della Corte costituzionale, veniva costituito un comitato ristretto, con il compito di riferire alla Commissione, entro il mese di gennaio, sulla possibilità di conseguire un consenso ampio su una proposta di riforma, con la conseguente predisposizione di un testo unificato. Venivano quindi accantonati gli altri ordini del giorno.
Dossier pubblicati
- Modifiche alle norme per l’elezione della Camera e del Senato – A.C. 3 e abb. (10/12/2013)
- Il funzionamento dei sistemi elettorali in Francia, Germania, Regno Unito e Spagna
- Il sistema di elezione del Parlamento nazionale – Riforme e dibattito parlamentare (19/07/2013)
- Calcolo del risultato delle elezioni 2013, 2008, 2006 per la Camera e della elezione 2013 e 2006 del Senato secondo la formula di trasformazione dei voti in seggi prevista dall’emendamento della Commissione 1.900 – A.C. 3-A (27/02/2014)