Lavoro e Previdenza - "Triballadores" - a cura di Vittorio Casula -

Regolarizzazione immigrati

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Regolarizzazione immigrati – Istruzioni per l’uso

 

Dal 15 Settembre e fino al 15 ottobre i datori di lavoro potranno presentare, anche tramite gli uffici di patronato, la domanda di emersione prevista dall’Art.5 del D.Lgs. 109/2012.

Con questa regolarizzazione i datori di lavoro si mettono al riparo dalle sanzioni e dalle aggravanti previste dalla nuova normativa che ha recepito la Direttiva 52/CE/2009.

I lavoratori non comunitari occupati irregolarmente alla data del 9 maggio 2012 e presenti ininterrottamente sul territorio nazionale almeno dal 31 dicembre 2011 e coinvolti nella regolarizzazione dal datore di lavoro avranno diritto ad un permesso di soggiorno per lavoro subordinato e vedranno regolarizzato il proprio rapporto di lavoro dal punto di vista retributivo, fiscale, previdenziale.

I vincoli che la norma pone per l’accesso allo strumento di emersione sono molteplici e devono essere verificati con i nostri uffici in quanto molti casi sono soggetti a interpretazioni non sempre immediatamente disponibili dalla P.A. 
Invitiamo pertanto i datori di lavoro  ed i lavoratori ad utilizzare il servizio messo a disposizione dalle strutture della CGIL evitando di affidarsi a persone che non diano le necessarie garanzie per una corretta informazione e gestione delle pratiche.

Quali datori di lavoro possono accedere alla emersione?

– datori di lavoro italiani;
– datori di lavoro comunitari;
– datori di lavoro extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che ne abbiano fatto richiesta.
– datori di lavoro extracomunitari titolari di carta di soggiorno in quanto familiari di cittadino comunitario o titolari della carta di soggiorno permanente per familiare di cittadino comunitario, ai sensi del d.lgs. n.30/2007 o che ne abbiano presentato richiesta;

I datori di lavoro devono dimostrare di essere in possesso dei requisiti economici necessari per garantire il rapporto di lavoro. Per questo il decreto interministeriale ha fissato vincoli di reddito che sono:

Nel caso di datori di lavoro azienda:

Il reddito imponibile o il fatturato del datore di lavoro non deve essere inferiore a 30.000 euro annui. La prova di tale reddito dovrà risultare dall’ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio precedente.

Nel caso di datore di lavoro che regolarizza un lavoratore straniero addetto al lavoro domestico o assistenza alla persona:

II reddito imponibile del datore di lavoro non  può essere inferiore a 20.000 euro annui se il nucleo familiare è composto da un solo soggetto percettore di reddito; non inferiore a 27.000  euro annui in caso di nucleo familiare, inteso come famiglia anagrafica composta da più soggetti conviventi. Il coniuge ed i parenti entro il 2° grado possono concorrere alla determinazione del reddito anche se non conviventi.

Nel caso in cui un datore di lavoro sia portatore di patologie o handicap che ne limitano l’autosufficienza, il requisito del reddito non viene preso in considerazione.

Quali i lavoratori interessati?

La domanda di emersione può essere presentata solo nel caso in cui il lavoratore straniero sia presente in Italia ininterrottamente almeno dal 31 dicembre 2011. La presenza sul territorio nazionale dovra’ essere comprovata da documentazione emessa da organismi pubblici.

Il rapporto di lavoro deve esistere da almeno 3 mesi prima del 9/8/2012 (quindi almeno dal 9/5/2012). Deve essere a tempo determinato o a tempo indeterminato, a full time e, solo per i casi di lavoro domestico (colf e badanti), anche a tempo parziale nella misura di almeno 20 ore settimanali. 
Il rapporto di lavoro deve inoltre sussistere alla data della presentazione della domanda di emersione.

I costi

Il datore di lavoro dovrà pagare un contributo forfetario di € 1.000,00 per ciascun lavoratore. Tale contributo  dovrà essere versato presso gli sportelli bancari, gli uffici postali prima della presentazione della domanda di emersione.

Una marca da bollo da 14,62 euro.

Il datore di lavoro ha inoltre l’obbligo di regolarizzare la posizione retributiva, contributiva e fiscale per un periodo commisurato alla durata del rapporto di lavoro comunque per un periodo non inferiore a sei mesi.

La domanda e la procedura

Una  volta presentata la domanda in via telematica tramite il servizio messo a disposizione del nostro Patronato verra’ rilasciata al datore di lavoro e al lavoratore regolare ricevuta di invio. 
La domanda viene poi automaticamente inoltrata allo Sportello Unico della Immigrazione che, effettuati gli accertamenti previsti dalla legge, provvedera’ a convocare, secondo l’ordine di arrivo delle istanze, il datore di lavoro ed il lavoratore per la sottoscrizione del Contratto di Soggiorno. In quella circostanza, alla presenza di entrambi, dovranno essere forniti tutti i documenti previsti nella istruttoria della domanda comprese le attestazioni del pagamento degli oneri previdenziali, la dichiarazione congiunta sulla regolare retribuzione versata al lavoratore, le prove documentali per la certificazione della presenza del lavoratore sul territorio nazionale al 31/12/2011.

Chi non puo’ presentare domanda:

Non sono ammessi alla procedura  di emersione i datori di lavoro e lavoratori che risultino condannati negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva per determinati reati.
In particolare non possono accedere alla procedura di emersione i datori di lavoro condannati (anche con sentenza non definitiva o patteggiata ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale),  negli ultimi cinque anni per reati connessi all’occupazione illegale di stranieri (articolo 22, comma 12 del D.lgs. n. 286/1998), all’intermediazione illecita ed allo sfruttamento lavorativo (articolo 603 bis codice penale), al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite.
 
La procedura è altresì preclusa ai quei datori di lavoro che in passato hanno avviato procedure di emersione o hanno fatto richiesta di assunzione dall’estero di cittadini stranieri senza successivamente procedere alla sottoscrizione del contratto di soggiorno o alla successiva assunzione del lavoratore straniero (salvo cause di forza maggiore non imputabili al datore di lavoro).

Lavoratori esclusi:

La procedura di emersione non può essere avviata nei confronti di lavoratori stranieri che:
 
– risultano espulsi per motivi di ordine pubblico o di sicurezza (articolo 13, comma 1 e 2 lett.c) del D.gs. n. 286/1998) o per motivi di prevenzione del terrorismo;
– risultano segnalati anche a livello internazionale come non ammissibile in Italia;
– a prescindere da un provvedimento di espulsione, sono comunque considerati una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato italiano o di altro Stato dell’area Schengen.
– nei confronti degli stranieri condannati (anche con sentenza non definitiva o patteggiata ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale),  per uno dei reati per i quali l’articolo 380 del codice di procedura penale  prevede l’arresto obbligatorio in flagranza.

Regolarizzazione immigratiultima modifica: 2012-09-17T17:42:29+02:00da
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