02-05-2012
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La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5230/2012, ha stabilito che nei giudizi risarcitori è sempre necessario tenere distinto il danno morale da quello biologico.
Nel caso di specie, un lavoratore, operando su un ponteggio senza i prescritti mezzi di protezione, cadeva, riportando gravi lesioni personali. Il giudice di primo grado, su ricorso del lavoratore, condannava il datore al risarcimento del danno biologico e di quello morale, quale quota del primo.
Nella newsletter dell’Inca sono riportati i commenti e la sentenza integrale della Suprema Corte.
Il danno morale non può essere liquidato quale quota parte del danno biologicoultima modifica: 2012-05-02T18:58:13+02:00da
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