Lavoro e Previdenza - "Triballadores" - a cura di Vittorio Casula -

Cumulo pensione con redditi da lavoro

Cumulabilità delle pensioni con i redditi da lavoro

Due comunicazioni degli istituti previdenziali

L’INPDAP, con la nota operativa n. 45 del 28/11/2008 e l’INPS, con la circolare n. 108, del 09.12.20008, forniscono indicazioni per dare attuazione all’art. 19 del decreto legge 112/2008, convertito in legge 133/2008, che  prevede, dal 1° gennaio 2009, l’abolizione del divieto di cumulo tra pensione e redditi da lavoro autonomo e dipendente.

Tuttavia, gli Istituti previdenziali si limitano a riportare la disposizione di legge e a fornire indicazioni operative per la sua attuazione, non chiarendo nessuna delle problematiche da noi individuate che restano, pertanto, aperte.

In particolare, l’INPDAP, nel confermare le previgenti disposizioni in materia di cumulo per i titolari di pensioni di invalidità e di reversibilità,  precisa che nella locuzione “pensioni di invalidità”  rientrano i seguenti trattamenti: inabilità a qualsiasi proficuo lavoro e inabilità relativa alle mansioni (art. 13 della legge n. 274/91); pensioni di infermità (art. 42 del DPR n. 1092/73); pensioni di privilegio.

Per i trattamenti pensionistici di privilegio, rimane fermo quanto disposto dall’art. 139 del DPR  n. 1092/73, stabilendo la cumulabilità con i redditi da lavoro derivanti da un rapporto di servizio, alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, diverso da quello che ha dato luogo a pensione.

L’INPDAP riepiloga le disposizioni vigenti in materia di cumulo per le pensioni di invalidità in un allegato che, a nostro modo di vedere, non è molto chiaro.

Altra precisazione fatta dall’INPDAP riguarda i titolari di trattamenti pensionistici che hanno chiesto di accedere al regime di cumulo totale tra pensione e redditi da lavoro, ai sensi dell’art. 44 della legge n. 289/2002, previo pagamento di un “ticket”. Per costoro, avendo usufruito della totale cumulabilità in data anteriore al 1° gennaio 2009, continua ad operare, naturalmente se ancora in corso, la trattenuta sulla pensione fino all’estinzione dell’importo dovuto.

In sostanza i titolari di pensioni di anzianità o di pensione contributiva, che rientrano nei casi previsti dall’art. 19 della legge n. 133/2008, nei cui confronti l’INPDAP sta operando una trattenuta sulla pensione in quanto percettori di reddito da lavoro, devono presentare una dichiarazione in cui si attesta di essere titolari di trattamento pensionistico rientrante nell’applicazione dell’art. 19 della legge n. 133/2008.

Tale dichiarazione non è costitutiva del diritto, ma ha solo la funzione di agevolare l’Istituto per la tempestiva applicazione del dispositivo di legge, in quanto lo stesso non dispone di dati sufficienti ad individuare  i soggetti che ne possono beneficiare.

Per quanto riguarda le pensioni di vecchiaia, l’INPS non chiarisce la disciplina da applicare alle pensioni di natura contributiva conseguite con decorrenza precedente al 1° gennaio 2008 con i requisiti in vigore fino alla predetta data nonché delle pensioni conseguite dopo il 31 dicembre 2007 con i previgenti requisiti per opera della salvaguardia. Sull’argomento, infatti, l’Istituto si riserva di fornire indicazioni.

http://www.unina.it/personale/pta/pensioni/calcoloRetributivo.jsp

Cumulo pensione con redditi da lavoroultima modifica: 2008-12-17T07:35:00+01:00da
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