Circolare AgID n° 3 del 20 dicembre 2022 – accessibilità dei siti web e applicazioni mobili dei soggetti privati

Circolare AgID n° 3 del 20 dicembre 2022 – accessibilità dei siti web e applicazioni mobili dei soggetti privati

L’Agenzia per l’Italia Digitale ha pubblicato una guida relativa all’ambito di applicazione della legge 9 gennaio 2004, n. 4 per i soggetti privati di grandi dimensioni. Questa legge, riguardante le “Disposizioni per favorire e semplificare l’accesso degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilità agli strumenti informatici”, è stata modificata a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 106 che ha dato attuazione alla Direttiva (UE) 2016/2102 “relativa all’accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici”.

Con la circolare n.3/2022 AgID offre risposte ad alcune domande, come ad esempio quali sono i soggetti privati che devono applicare le linee guida sull’accessibilità dei servizi digitali, come si determina il fatturato medio, ancora quali sono i servizi essenziali per cui è obbligatoria l’implementazione. Queste ed altre domande trovano risposta nella circolare n. 3/2022 di AgID, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 2023.

SOGGETTI PRIVATI

I privati assoggettati agli obblighi di accessibilità, previsti in via residuale dal comma 1 bis dell’art. 3 della L. 4/2004 (a condizione che abbiano un fatturato medio negli ultimi tre anni di attività superiore a cinquecento milioni di euro) sono i seguenti:

  • persone fisiche che svolgono attività economico – commerciale, soggetta ad Iva;
  • persone giuridiche private, di natura commerciale, a prescindere dalla forma assunta;
  • ETS (enti del terzo settore) di natura privata, nella misura in cui svolgano attività economico commerciale soggetta ad Iva.

 

OFFERTA AL PUBBLICO ATTRAVERSO SITI WEB O APPLICAZIONI MOBILI

Le disposizioni sugli obblighi di accessibilità previste dalla L. 4/2004 si applicano a:

  • siti web
  • contenuti extranet e/o intranet
  • contenuti, che si trovano esclusivamente su dispositivi mobili o programmi utente per dispositivi mobili sviluppati per gruppi chiusi di utenti o per uso specifico in determinati contesti e disponibili e usati da ampi segmenti di utenti
  • strumenti per l’attività lavorativa (hardware, software e tecnologie assistive)

 

SERVIZI AL PUBBLICO

Considerato il contesto nel quale è intervenuta la modifica normativa, diretta a consentire la più ampia inclusione delle persone con disabilità, devono ritenersi servizi essenziali ricompresi nell’ambito di applicazione della Legge 4/04, ove offerti online, quelli riferiti ai settori ritenuti essenziali,  di seguito indicati:

  • energia;
  • gas;
  • acqua;
  • trasporto di passeggeri;
  • servizi postali ed attività di corriere;
  • servizi di sanità ed assistenza sociale;
  • servizi di istruzione;
  • raccolta dei rifiuti;
  • servizi delle comunicazioni elettroniche;
  • servizi bancari;
  • servizi assicurativi;
  • servizi funebri;
  • servizi veterinari;
  • servizi media basati sulle trasmissioni in diretta che sono mantenuti on line o ripubblicati dopo la trasmissione e, più in generale, media basati sul tempo preregistrati, pubblicati dal 23 settembre 2020;
  • servizi di commercio elettronico, aventi ad oggetto “beni di prima necessità”, ovvero quei prodotti senza i quali non sarebbe possibile svolgere una dignitosa esistenza.

A titolo esemplificativo, non esaustivo, i beni di prima necessità sono riferibili ai seguenti settori:

  • generi alimentari e bevande;
  • apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici;
  • tabacco;
  • ferramenta, vernici, materiale elettrico e termoidraulico;
  • articoli igienico-sanitari; 6- articoli per l’illuminazione;
  • farmaci, articoli medicali e ortopedici;
  • articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale;
  • materiale per ottica e fotografia;
  • combustibile per uso domestico e per riscaldamento;
  • prodotti per l’igiene della casa. Si ritiene che tra i soggetti erogatori, ex art. 3, comma 1 bis, L. 4/2004 debbano essere ricompresi gli “aggregatori”, che offrono servizi di commercio elettronico, relativi anche all’approvvigionamento di beni di prima necessità

 

FATTURATO MEDIO, VEGLI ULTIMI TRE ANNI DI ATTIVITA’, SUPERIORE A CINQUECENTO MILIONI DI EURO

Considerato il riferimento al “fatturato medio” si ritiene che il Legislatore abbia inteso estendere gli obblighi di accessibilità ai soggetti che svolgono attività economico – commerciale, soggetta ad Iva. Si ritiene che il fatturato cui fare riferimento debba essere il seguente:

  • enti commerciali: il fatturato si determina, prendendo come base per il calcolo, l’ammontare complessivo della voce ricavi A1 del conto economico o voce corrispondente per i bilanci di esercizio redatti secondo i principi internazionali, sulla base delle previsioni di cui all’art. 2425 bis, comma 1, del codice civile.
  • Istituti bancari: il fatturato si determina ai sensi dell’art. 16, comma 2, L. 287/1990, così come modificato dalla Legge 118 del 5 agosto 2022.
  • Imprese di assicurazione: il fatturato si determina ai sensi dell’art. 16, comma 2, L. 287/1990, così come modificato dalla Legge 118 del 5 agosto 2022.
  • Enti non profit: che svolgano attività economico commerciale, soggetta ad Iva, il termine fatturato deve fare riferimento ai soli ricavi con rilevanza ai fini IRES.

 

SOCIETA’ ESTERE/MULTINAZIONALI CHE OFFRONO SERVIZI AI CITTADINI ITALIANI

Gli obblighi di accessibilità valgono anche per questo “gruppo”, riguardano tutti i privati che offrono servizi al pubblico sul territorio nazionale attraversi siti web o applicazioni mobili, sia che abbiano sede o stabile organizzazione in Italia e all’estero.

 

IL “GRUPPO”: FATTURATO DI RIFERIMENTO

Per la valutazione circa la sussistenza degli obblighi di accessibilità il Gruppo è considerato un’unica impresa. A tal fine si considerano: le norme secondo i quali il Gruppo costituisce un’unità economica. La valutazione circa il superamento della soglia del fatturato medio è condotta in relazione al fatturato del Gruppo, alla stregua del bilancio consolidato del Gruppo.

 

IL “GRUPPO” RESPONSABILITA’

Restano ferme, in relazione alle singole società appartenenti al Gruppo, tutte le eventuali responsabilità personale connessa con la contestazione di illeciti amministrativi, ai sensi dell’art. 9.

 

TERMINE PER L’ADEGUAMENTO AGLI OBBLIGHI DI ACCESSIBILITA’ DEI SITI WEWB ED APPLICAZIONI MOBILI

il termine perentorio di adeguamento agli obblighi di accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili è il 5 novembre 2022 ed o è indipendente dalle sanzioni civilistiche eventualmente associate ai contratti.

 

NULLITA’ DEI CONTRATTI

I nuovi contratti stipulati dai soggetti privati, successivamente alla pubblicazione delle Linee Guida dovranno essere conformi a agli obblighi di accessibilità previsti dalla L. 4/2004, a pena di nullità.

Per i contratti in essere alla data di pubblicazione delle Linee Guida, la disposizione prevede l’adeguamento degli stessi entro dodici mesi dalla data della suddetta pubblicazione.

Qualora i contratti rinnovati, modificati o novati successivamente alla data di pubblicazione delle Linee Guida non siano conformi agli obblighi di accessibilità ex L. 4/2004, gli stessi saranno soggetti alla sanzione civilistica della nullità.

 

Approfondimento a cura del Centro Studi Giuridici HandyLex
 
Circolare AgID n° 3 del 20 dicembre 2022 – accessibilità dei siti web e applicazioni mobili dei soggetti privatiultima modifica: 2023-01-27T18:43:38+01:00da vitegabry
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