L’importo massimo erogabile ammonta a 45mila euro, oppure all’importo spettante se l’indennità è di importo inferiore. Per l’accesso al finanziamento è istituito un Fondo di garanzia.
Possono richiedere l’anticipo del TFS/ TFR non ancora liquidato gli ex dipendenti dell’Istituto che cessano o sono cessati dal servizio con diritto a pensione.
Possono erogare l’anticipo le Banche e gli Intermediari finanziari che aderiscono all’Accordo Quadro, approvato con il D.P.C.M. del 19 agosto 2020.
Nella circolare sono indicate dettagliatamente tutte le procedure per presentare la domanda di certificazione del diritto all’anticipo del TFS/ TFR, del calcolo della prestazione, anche in caso di presenza di eventuali prestiti e mutui, per la presentazione della domanda e l’erogazione dell’anticipo del TFS/ TFR, e per l’intervento del Fondo di garanzia.