Archivio mensile:ottobre 2010
UE – Congedi parentali in salita
NEWS
Un piccolo passo per le donne, un grande passo per i papà
L’Europa va avanti nel suo obiettivo: quello di rendere più semplice per i cittadini il rapporto tra vita lavorativa e vita familiare. Perché quest’ultima, intesa come maternità, non deve essere avvertita come un fardello per i sistemi sociali nazionali, ma come un investimento per il futuro. Ieri, infatti, il Parlamento Europeo ha approvato, con 390 voti a favore e 192 contro, l’allungamento del congedo di maternità minimo, portandolo da 14 a 20 settimane, tutte remunerate al 100% dell’ultimo stipendio mensile o della retribuzione mensile media.
L’Aula ha approvato anche l’introduzione di un congedo di paternità remunerato di almeno due settimane. Per i Paesi che hanno già un congedo parentale, cioè per entrambi i genitori, è stato approvato un emendamento secondo il quale le ultime 4 settimane vengono considerate come congedo di maternità, remunerate almeno al 75%. Come sempre, gli Stati membri sono liberi di introdurre misure di congedo ancora più favorevoli a quelle previste dalla direttiva. Il testo approvato dal Parlamento va comunque oltre le proposte della Commissione Europea che prevedevano un congedo minimo di 18 settimane, a stipendio pieno per le prime 6.
Sono stati, infine, approvati emendamenti che proibiscono il licenziamento delle donne dall’inizio della gravidanza fino ad almeno il sesto mese dopo la fine del congedo di maternità. E quando il congedo finisce le donne devono tornare al loro impiego precedente o ad un posto equivalente, con la stessa retribuzione, categoria professionale e responsabilità di prima del congedo.
INPS: circolari e messaggi
Gentile Cliente, Le inviamo gli ultimi Messaggi Hermes pubblicati sul sito www.INPS.it > Informazioni > INPS comunica > normativa INPS: circolari e messaggi |
>>> | Titolo: | Circolare numero numero 133 del 22-10-2010 |
Contenuto: | DID: dichiarazione di immediata disponibilità. Istruzioni riepilogative in merito alla presentazione della dichiarazione. Art. 19 co. 10 Legge 2/2009 ? DM 46441 art.11 e 12 | |
Tipologia: | CIRCOLARE | |
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>>> | Titolo: | Circolare numero numero 132 del 20-10-2010 |
Contenuto: | Nuovi regolamenti comunitari: prestazioni di disoccupazione e formulari U1 , U2 e U3. | |
Tipologia: | CIRCOLARE | |
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>>> | Titolo: | Circolare numero numero 131 del 18-10-2010 |
Contenuto: | Dati retributivi lavoratori ?domestici somministrati? esposti in EMENS/UNIEMENS | |
Tipologia: | CIRCOLARE | |
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Lo staff di NewsLetter Hermes
Pensioni, cosa cambia
Dossier
La nostra guida
Decorrenze di anzianità e vecchiaia, finestre, pensioni anticipate, aumento dell’età pensionabile per le donne del pubblico impiego, ricongiunzioni. Le principali novità introdotte dal governo in materia previdenziale. A partire dal 2011
di (a cura di) Caterina Di Francesco*
In sede di conversione in legge, il decreto ha subito delle modifiche e sono state introdotte ulteriori innovazioni in materia previdenziale (legge n.122/2010): applicazione delle nuove decorrenze anche sulle pensioni di vecchiaia anticipata; aumento dell’età pensionabile delle lavoratrici del pubblico impiego; innalzamento dei requisiti pensionistici in relazione alla speranza di vita; introduzione dell’onere per le ricongiunzioni dei contributi dai fondi alternativi all’Inps; aumento dell’onere per la ricongiunzione dall’Inps ai fondi esclusivi; abrogazione delle disposizioni inerenti il trasferimento gratuito della contribuzione da vari ordinamenti pensionistici all’Inps.
Di seguito si riportano le principali novità introdotte dalla manovra in materia previdenziale.
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Tabella, vecchie e nuove decorrenze a confrontoNuove decorrenze dei trattamenti pensionistici previsti dal 2011
1) Pensioni di vecchiaia e di anzianità
Per le persone che matureranno il diritto al pensionamento di vecchiaia o di anzianità a partire dal prossimo anno, la decorrenza della pensione non sarà più disciplinata in base al tipo di trattamento (pensione di vecchiaia, con 40 anni di contribuzione, di anzianità con meno di 40 anni di contributi), ma verrà unificata in una sola finestra, detta “mobile” o a “scorrimento”.
Infatti, a partire dall’anno 2011, una volta maturati i requisiti anagrafici e/o contributivi, il trattamento pensionistico decorrerà trascorsi 12 mesi per i lavoratori dipendenti e 18 mesi per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni mezzadri) e iscritti alla gestione separata (parasubordinati).
Le nuove decorrenze si applicheranno anche per le pensioni con 40 anni di contribuzione. Infatti, contrariamente a quanto inizialmente comunicato dal Governo non è stata prevista la salvaguardia per questi trattamenti. In questi casi, l’attesa è ancora più penalizzante considerato che l’ulteriore contribuzione versata dopo i 40 anni non viene utilizzata ai fini del calcolo della pensione.
Va sottolineato che, così come stabilito dall’art. 6, comma 2-bis, del decreto legge n. 248/2007 (convertito in legge n. 31/2008), nei casi di raggiungimento del 65° anno di età, il divieto di licenziamento nel settore privato è prorogato fino al momento della decorrenza del trattamento pensionistico. Un’analoga norma di salvaguardia, nel settore pubblico non è prevista, ma è auspicabile che venga tempestivamente definita.
In sede di conversione in legge è stato disposto che le nuove finestre si applicheranno anche alle pensioni di vecchiaia con età previste dagli specifici ordinamenti, quindi anche alle pensioni di “vecchiaia anticipata” (prevista per dipendenti invalidi all’80%, non vedenti, iscritti al fondo Volo, marittimi, minatori, ecc.).
Le nuove decorrenze opereranno anche per le pensioni di vecchiaia liquidate con il sistema di calcolo contributivo. L’impatto sugli uomini, sulle lavoratrici del pubblico impiego (per le quali dal 2012 l’età pensionabile slitterà a 65 anni) e sulle pensioni di vecchiaia totalizzate rischia di essere ancor più penalizzante poiché, andando in pensione a 66 anni (se dipendenti) o a 66 anni e mezzo (se autonomi e parasubordinati o richiedenti pensioni di vecchiaia totalizzate senza diritto autonomo a pensione), la pensione o la quota di pensione da liquidare con il sistema di calcolo contributivo sarà determinata applicando il “coefficiente di trasformazione” previsto per il 65° anno di età. La norma, infatti, non ha previsto da subito di aggiungere alla tabella dei coefficienti, quelli per gli ultrasessantacinquenni (vedi box sui coefficienti).
Per i lavoratori parasubordinati, la legge n. 243/2004 aveva disposto, per gli assicurati presso la gestione separata non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, l’applicazione delle disposizioni riferite ai lavoratori dipendenti, sia per quanto riguarda i requisiti per il diritto sia per la decorrenza della pensione. Il provvedimento, invece, include anche questi lavoratori nella decorrenza del trattamento pensionistico previsto per gli autonomi (attesa dei 18 mesi).
2) Pensioni derivanti dalla totalizzazione dei periodi assicurativi (dlgs n. 42/2006)
La norma introduce le decorrenze sulle pensioni di vecchiaia e con 40 anni di contribuzione derivanti dalla totalizzazione, applicando quelle previste per i lavoratori autonomi. La pensione totalizzata decorrerà, quindi, decorsi 18 mesi dalla maturazione dei requisiti anagrafici e/o contributivi.
La nuova formulazione, apportata in sede di conversione in legge, specifica che la finestra si applicherà solo a coloro che matureranno i requisiti dal 1° gennaio 2011.
Pertanto, una lavoratrice che perfezionerà i requisiti per la pensione di vecchiaia totalizzata (65 anni di età e almeno 20 anni di contributi) nel mese di marzo 2011, con l’attuale normativa poteva accedere al pensionamento dal 1° aprile 2011, mentre con la nuova dovrà attendere il 1° ottobre 2012: ben 18 mesi in più e a 66 anni e mezzo di età.
La decorrenza dei lavoratori autonomi è prevista anche quando si totalizzano periodi contributivi versati in fondi o gestioni da lavoro dipendente (ad esempio, Fondo lavoratori dipendenti Inps e Inpdap). In questi casi, una persona che ha svolto solo lavoro dipendente, con contribuzione versata in più fondi, viene equiparata al lavoratore autonomo, con la conseguenza di vedersi aumentare l’attesa che lo separa dalla pensione.
Lavoratori esclusi dall’applicazione della nuova decorrenza
1) Lavoratori che perfezionano i requisiti entro il 31.12.2010
Per i lavoratori che maturano i requisiti anagrafici e/o contributivi richiesti per il diritto alla pensione di vecchiaia e di anzianità entro il 31.12.2010, le finestre continueranno ad essere determinate in base alla normativa attualmente vigente, anche se l’uscita si collocherà dal 1° gennaio 2011.
Pertanto i lavoratori dipendenti, che perfezionano il diritto alla pensione di vecchiaia (20 anni di anzianità contributiva e 60 anni di età se donna; 61 anni se lavoratrice del pubblico impiego; 65 anni se uomo) o i 40 anni di contribuzione nell’ultimo trimestre del 2010, potranno accedere al pensionamento dal 1° aprile 2011. Invece, i dipendenti che raggiungono “quota 95” nell’ultimo semestre del 2010 (con almeno 35 anni di contributi ed un’età anagrafica non inferiore a 59 anni) potranno andare in pensione dal 1° luglio 2011.
Allo stesso modo, i lavoratori autonomi, con diritto alla pensione di vecchiaia (20 anni di anzianità contributiva e 60 anni di età se donna o 65 anni se uomo) o con 40 anni di contribuzione nell’ultimo trimestre del 2010, potranno accedere al pensionamento dal 1° luglio 2011. Invece, gli autonomi che raggiungono “quota 96” nell’ultimo semestre del 2010 (con almeno 35 anni di contributi ed un’età anagrafica non inferiore a 60 anni) potranno andare in pensione dal 1° gennaio 2012.
Per i lavoratori che maturano i requisiti richiesti per il diritto alla pensione in regime di totalizzazione (D.Lgs. n. 42/2006) entro il 31.12.2010 si applica la normativa in vigore fino alla predetta data: i trattamenti decorreranno dal mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione totalizzata.
2) Personale della scuola
Per quanto riguarda i dipendenti della scuola, è stato espressamente previsto che rimangono le disposizioni attualmente in vigore. La decorrenza continuerà, quindi, anche dopo il 2010, ad essere fissata all’inizio dell’anno scolastico o accademico (settembre o novembre) nel caso di maturazione dei requisiti entro il 31 dicembre dello stesso anno.
3) Lavoratori in preavviso al 30.6.2010 e che perdono il titolo abilitante
Sono esclusi dalla nuova finestra “mobile” i lavoratori dipendenti:
• con periodo di preavviso in corso alla data del 30.06.2010 che matureranno i requisiti anagrafici e contributivi per il conseguimento del trattamento pensionistico entro la data di cessazione del rapporto di lavoro;
• per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento del limite di età (es. autisti del trasporto pubblico).
4) Lavoratori in mobilità e in assegno straordinario
Le nuove decorrenze, inoltre, non si applicheranno, nel limite complessivo di 10.000 beneficiari, ai lavoratori:
• in mobilità ordinaria, licenziati da imprese ubicate nelle Aree del Mezzogiorno, sulla base di accordi sindacali stipulati prima del 30.04.2010, con maturazione dei requisiti entro il periodo di fruizione della relativa indennità;
• in mobilità lunga, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30.04.2010;
• titolari di prestazioni straordinarie a carico dei Fondi di solidarietà di settore (credito e assicurazioni che operano per fronteggiare ristrutturazioni e crisi aziendali) alla data del 31.05.2010.
Va precisato che il monitoraggio verrà effettuato dall’Inps, in riferimento al momento di cessazione del rapporto di lavoro (data di collocamento in mobilità o in assegno straordinario).
In considerazione della grave crisi occupazionale che ha comportato un ricorso massiccio agli ammortizzatori sociali fa emergere l’inadeguatezza del limite di 10 mila persone, previsto dalla norma. Aver inserito poi, per la prima volta, anche i lavoratori in mobilità lunga, che pure potevano andare in pensione con i vecchi requisiti in virtù di norme precedenti, riduce ulteriormente il numero delle altre tipologie di beneficiari, poiché sono 6.000 i lavoratori collocati in mobilità lunga entro il 31.12.2007 (L. n. 296/2006).
Innalzamento dei requisiti richiesti per il diritto a pensione
1) Aumento età pensionabile delle donne del pubblico impiego dal 2012
La legge n. 102/2009 aveva già innalzato in maniera graduale l’età pensionabile delle dipendenti delle amministrazioni pubbliche a partire dal 2010 (61 anni nel biennio 2010-2011, 62 anni nel biennio 2012-2013, ecc., 65 anni dal 2018).
In sede di conversione, per tali lavoratrici, la legge n. 122/2010, invece, fissa a 65 anni il requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia a partire dal 1° gennaio 2012.
L’aumento dell’età non riguarderà le lavoratrici ancora in servizio che hanno compiuto o compiranno 60 anni entro il 31.12.2009 o 61 anni entro il 31.12.2011 e con i requisiti contributivi richiesti per la pensione di vecchiaia. In questi casi è possibile chiedere all’ente di appartenenza la certificazione del diritto a pensione.
Con questo brusco innalzamento dell’età pensionabile si creeranno delle disparità tra chi è nata nel 1950 (61enne nel 2011) e chi invece nell’anno successivo. Infatti, quelle della classe 1951 dovranno aspettare il 2016 e, considerando gli effetti della “finestra mobile” (attesa dei 12 mesi), andranno in pensione di vecchiaia un anno dopo, cioè a 66 anni. L’unica alternativa per le donne di lasciare il lavoro prima è quella di perfezionare i requisiti richiesti per la pensione di anzianità: almeno 35 anni di contribuzione congiuntamente all’età anagrafica minima (compresa la possibilità di usufruire del regime speciale fino al 2015) oppure, 40 anni di contributi, a prescindere dall’età.
2) Aumento dei requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici in relazione alla speranza di vita dal 2015
La legge n. 102/2009 aveva previsto, a decorrere dal 2015, per tutti i lavoratori – privati e pubblici – l’adeguamento dell’età pensionabile in ragione dell’incremento della speranza di vita, accertata dall’Istat.
Oltre all’innalzamento dell’età anagrafica prevista per il diritto alla pensione di vecchiaia, con la legge n. 122 del 2010 è stato disposto, sempre a partire dalla stessa data, l’aumento dell’età e della quota (costituita dalla somma dell’anzianità contributiva e dell’età anagrafica) richiesti per il diritto alla pensione di anzianità. L’adeguamento riguarderà anche l’età anagrafica richiesta per il diritto all’assegno sociale, attualmente riconosciuto a 65 anni.
Il primo innalzamento non potrà essere superiore a 3 mesi e decorrerà dal 1° gennaio 2015, mentre il secondo partirà dal 1° gennaio 2019. Successivamente l’adeguamento sarà effettuato con cadenza triennale.
L’incremento dei requisiti anagrafici riguarderà tutti, anche quelli che tradizionalmente erano esclusi da questi provvedimenti: donne del pubblico impiego già investite in precedenza dall’aumento dell’età pensionabile, minatori, personale militare, forze armate, forze di polizia, vigili del fuoco, ecc., tranne per i lavoratori che perderanno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa al raggiungimento dell’età.
La norma, così come è stata formulata, rischia di avere delle conseguenze negative soprattutto sui giovani, per i quali sarà difficile fare previsioni sulla effettiva data di accesso alla pensione.
Ricongiunzioni e trasferimenti di contributi
1) Non più gratuita la ricongiunzione della contribuzione dai fondi alternativi all’assicurazione generale obbligatoria Inps
La legge n. 122/2010 ha introdotto, per le domande presentate dal 1° luglio 2010, il pagamento dell’onere per le ricongiunzioni dei contributi nell’assicurazione generale obbligatoria dell’Inps, in precedenza effettuate a titolo gratuito.
I lavoratori sono tenuti a pagare le ricongiunzioni dei contributi che si vogliono trasferire dai fondi esclusivi (Inpdap, Ipost, Fondo ferrovieri), nonché dai Fondi elettrici e telefonici, al Fondo pensione lavoratori dipendenti dell’Inps.
2) Aumento dell’onere per la ricongiunzione della contribuzione dall’Inps ai fondi esclusivi
La legge ha altresì modificato i criteri di determinazione dell’onere di ricongiunzione della contribuzione dall’Inps ai fondi esclusivi (Inpdap, Ipost, Fondo ferrovieri).
Per le domande presentate dal 31 luglio 2010 saranno infatti adottati i coefficienti applicati per il settore privato (aggiornati dal 21 novembre 2007) in luogo dei coefficienti previsti con DM del 1964.
3) Abrogazione del trasferimento gratuito della contribuzione da vari ordinamenti pensionistici all’Inps
Il provvedimento ha abrogato le norme che consentivano il trasferimento gratuito della contribuzione maturata in vari ordinamenti pensionistici all’Inps.
In particolare, dal 1° luglio 2010, la disposizione è già diventata applicativa per gli iscritti ai Fondi elettrici e telefonici, mentre dal 31 luglio 2010, lo è diventata per gli iscritti ai fondi esclusivi (Inpdap, Ipost, Fondo ferrovie), nonché per i militari in servizio di leva prolungata (costituzione della posizione assicurativa presso l’Inps). Sono esclusi dalla nuova normativa solo coloro che hanno presentato la domanda prima dell’entrata in vigore delle modifiche, nonché i dipendenti civili e militari dello Stato (ministeriali) che hanno lasciato il servizio entro il 30.7.2010, anche se non hanno fatto domanda, poiché il trasferimento avviene d’ufficio.
L’abrogazione della costituzione gratuita della posizione assicurativa presso l’Inps è fortemente penalizzante per le dipendenti pubbliche che vorranno accedere al pensionamento di vecchiaia con i requisiti anagrafici più favorevoli previsti nel settore privato. Queste lavoratrici saranno costrette a ricorrere alla ricongiunzione della contribuzione, ora diventata onerosa. Altrettanto penalizzati saranno tutti i lavoratori che hanno versato la contribuzione in diverse gestioni pensionistiche. Contestualmente, bisognava quindi rivedere anche la normativa sulla totalizzazione gratuita dei periodi assicurativi (D.Lgs. n. 42/2006) e sulla pensione supplementare, estendendone l’operatività nei casi attualmente non previsti.
* Inca Nazionale
Articolo riproducibile citando autore e fonte (www.rassegna.it)
Quotidiani del 24/10/2010
Quotidiani del 22/10/2010
Salute: In Italia 150 nuove sostanze tossiche censite all’anno
NEWS
Per la Società Americana di Chimica sono 280 mila quelle esistenti nel mondo
“Le sostanze tossiche normalmente censite all’anno dalle Agenzie Regionali per l’Ambiente in Italia non superano le 150, ma la Società Americana di Chimica parla di 280.000 sostanze potenzialmente tossiche esistenti al mondo.
In concreto bisognerebbe trasferire la tanta ricerca delle università italiane agli istituti di analisi statali e alle Arpal regionali”. E’ l’invito lanciato dal preside della Facoltà di Scienze di Torino Aldo Viarengo all’apertura dell’83/mo convegno nazionale della Società Italiana di Biologia Sperimentale sul tema “Ambiente, Salute, Nutrizione”.
“Le sostanze inquinanti censite ogni anno in Italia sono ancora troppo poche – ha sottolineato Viarengo – la base del nuovo approccio della ricerca all’inquinamento sarà verificare e monitorare l’attività delle sostanze e delle miscele tossiche, poiché una singola sostanza può avere effetti diversi da più insieme”.
“Oggi l’Italia deve seguire le metodiche e le indicazioni europee di controllo – ha continuato Viarengo – dal 2008 in Italia è operativo il “Reach”, il regolamento europeo per la registrazione e la valutazione delle sostanze tossiche. Occorre più sforzo di analisi per seguire le linee guida europee”.
Al convegno è intervenuto anche il professore di Ecologia dell’Università di Genova Luigi Pane, che ha evidenziato come “la verifica della tossicità o meno di ogni sostanza o miscela sia importante per la vita quotidiana di ogni cittadino, dall’acquisto di un giocattolo fino all’alimentazione, perciò è importante sviluppare la ricerca, soprattutto dopo l’aumento dell’import dalla Cina”. (ANSA).
Immigrazione: Non è previsto alcun decreto flussi
NEWS
Il viminale smentisce la notizia pubblicata sulla stampa
Nella riunione, il rappresentante del ministero ha anche precisato di aver verificato la notizia con la Presidenza del Consiglio dei ministri che ha la titolarità dell’emanazione del provvedimento.
Ovviamente i patronati si sono impegnati ad informare le proprie strutture per evitare che, come è già successo nel passato, si attivino faccendieri con azioni illegali e vere e proprie truffe a danno degli immigrati irregolari, promettendo loro un posto di lavoro.
Anche in questa occasone, l’Inca ha ribadito la necessità di affrontare le questioni del lavoro sommerso degli stranieri in Italia attraverso una sanatoria generale e non come quella dello scorso anno riservata esclusivamente a colf e badanti.
n. 435 del 21 ottobre 2010
NEWSLETTER LAVORO
n. 435 del 21 ottobre 2010
newsletter settimanale per gli operatori del mercato del lavoro
Le Novità in materia di Lavoro
> DPL Modena: il D.L.vo n. 276/2003 con le modifiche apportate dal Collegato Lavoro
La Direzione provinciale del lavoro di Modena, pensando di fare cosa utile, pubblica il Decreto Legislativo n. 276/2003 con le modifiche apportate dal Collegato Lavoro, approvato, in via definitiva, dalla Camera dei deputati il 19 ottobre 2010.
> Parlamento: approvato, in via definitiva, il Collegato Lavoro
E’ stato approvato dalla Camera, in via definitiva, il Collegato Lavoro alla manovra finanziaria (DDL 1441-quater-G) ed è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
> Funzione Pubblica: programmazione del fabbisogno di personale triennio 2010-2012
Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha emanato la nota circolare Uppa DFP 46078/2010, sulla programmazione del fabbisogno di personale triennio 2010-2012.
> INPS: dati retributivi lavoratori “domestici somministrati” esposti in EMENS/UNIEMENS
L’INPS fornisce alcune indicazioni per una corretta esposizione nelle dichiarazioni EMENS/UNIEMENS dei dati retributivi riferiti ai lavoratori domestici somministrati.
> INAIL: pagamento dei premi assicurativi tramite il modello F24 Enti Pubblici
L’INAIL ha fornito i chiarimenti per la compilazione del modello di pagamento F24 EP, esclusivamente telematico, riservato agli enti ed alle amministrazioni pubbliche sottoposti ai vincoli del sistema di tesoreria unica.
> ENPALS: retribuzioni convenzionali per i lavoratori dello spettacolo, categoria cantanti e orchestrali
L’Enpals ha illustrato il decreto del Ministro del Lavoro che, a decorrere dall’anno 2010, stabilisce le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti all’Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo per la categoria dei cantanti e degli orchestrali che svolgono, in sala di incisione, attività di interprete principale nell’ambito della realizzazione di brani musicali finalizzati ad essere riprodotti su supporti fonografici.
> Consulta: contratti a termine
La Corte Costituzionale ha dichiarato l’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Tempio Pausania riferita all’art. 4 – bis del D.L.vo n. 368/01, atteso che sul punto la Corte si è pronunciata con la sentenza n. 214/09.
> TFR: aggiornato il coefficiente di rivalutazione per il mese di ottobre 2010
Ai fini della determinazione del TFR le quote accantonate al 31 dicembre 2009 vanno rivalutate per i rapporti risolti tra il 15 agosto ed il 14 settembre 2010, del 2,063881%.
> INPS: i termini per i procedimenti amministrativi
L’Inps ha fissato i termini massimi per l’emanazione di una serie di provvedimenti amministrativi di sua competenza.
> Min.Lavoro: sostegno all’autoimpiego ed alla microimprenditorialità
Il Ministero del Lavoro ha siglato un Protocollo di Intesa con il Comitato Nazionale Italiano Permanente per il Microcredito e l’Unione delle Province d’Italia.
> Min.Lavoro: pareri in materia di sicurezza
Le Direzioni Generali per l’Attività Ispettiva e delle Condizioni di Lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali hanno emanato, in data 14 ottobre 2010, due pareri con i quali chiariscono le problematiche in ordine…
Gli Interpelli della Direzione Generale per l’Attività Ispettiva
> Legge n. 407/1990 e cessazione del rapporto
> Legge 68/99, computo base occupazionale lavoratori settore laterizi
> Gestione separata INPS e contribuzione Inarcassa
> Apprendistato e computo dei periodi di sospensione del rapporto
Gli Approfondimenti della DPL di Modena
> Il Collegato lavoro – primi chiarimenti operativi
> Profili lavoristici del settore del turismo (dr. Massi)
Le Sentenze della Corte di Cassazione in materia di lavoro
> Prolungamento dell’apprendistato per periodo di malattia
Gli Eventi
> Modena: seminario – incontro sulle novità in materia di lavoro
> Roma: Terza Conferenza Nazionale sulla vigilanza in materia di lavoro
Quotidiani del 21/10/2010
Censis: “In Italia 4,1 milioni di disabili”
NEWS
Sono 4,1 milioni le persone disabili che vivono in Italia, secondo le stime del Censis e della Fondazione Cesare Serono, pari al 6,7% della popolazione. Il Centro studi investimenti sociali lo rende noto e il dato è frutto della rilevazione a campione effettuata su 1500 persone. Un dato che supera non di poco quello diffuso dall’Istat a maggio scorso: secondo l’Istituto di statistica i disabili in Italia sono 2,6 milioni, pari al 4,8 % della popolazione, numero riferito al 2004, in base all’analisi multiscopo sulle “Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari”, integrata con i dati dell’indagine sui “Presidi residenziali socio-assistenziali”, che fa riferimento alle persone di età superiore ai 6 anni.
“Le disabilità tra immagini, esperienze e emotività” è il titolo del primo rapporto di ricerca che il Censis dedica all’argomento. Prese a riferimento le conoscenze su quattro tipologie di disabilità collegate a sindrome di Down, malattia di Parkinson, sclerosi multipla e autismo. “Sebbene gli incidenti rappresentino una causa frequente di disabilità, il fatto che solo un italiano su dieci pensa a patologie neurologiche (come la sclerosi multipla, l’ictus o la malattia di Parkinson), che invece hanno un peso rilevante nel determinare la disabilità nelle fasce d’età giovanili e adulte, è sintomo di una percezione riduttiva e deformata”.
Redattore sociale
Pensioni
Pensioni
Cambiano le decorrenze per il pensionamento
Nuove disposizioni in materia previdenziale contenute nella legge n. 122 del 30 luglio 2010, riguardanti tra l’altro la decorrenza delle pensioni di vecchiaia, di anzianità e delle pensioni che derivano da totalizzazione. Nella sezione di questo sito dedicata alle pensioni sono disponibili le informazioni e le novità introdotte dalla legge 122.
Pensioni: le tipologie |
Pensione di vecchiaia |
Requisiti di accesso Pensioni liquidate secondo il sistema retributivo e il sistema misto
Per chi era in titolare di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1992, vale la deroga per cui si può andare in pensione con 15 anni di contributi (secondo quanto stabilito dall’articolo 2 del decreto legislativo 503 del 1992). Pensioni liquidate secondo il sistema contributivo
Mantiene
il diritto alla pensione con i precedenti requisiti chi ha maturato entro il 31 dicembre 2007 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa precedente (aver compiuto 57 anni di età unitamente a 5 anni di contribuzione con un importo di pensione non inferiore a 1,2 l’importo dell’assegno sociale). Novità dal primo gennaio 2011 (legge 30 luglio 2010, n. 122) L’art. 12 del decreto legge 78 convertito nella legge n. 122/2010 prevede nuove modalità di accesso al pensionamento: l’accesso alla pensione è consentito decorsi 12 mesi dalla maturazione dei requisiti (cosiddetta finestra mobile). La nuova disposizione si applica a coloro che maturano i requisiti minimi a decorrere dal primo gennaio 2011 (vedi Decorrenza)
In particolare, per le donne le disposizioni contenute nella legge stabiliscono, per l’anno 2011, il requisito anagrafico di 61 anni per accedere al pensionamento di vecchiaia. Tale limite viene incrementato a 65 anni dal primo gennaio 2012. Per il personale del comparto scuola restano vigenti le precedenti disposizioni (decorrenza del trattamento di pensione dal primo settembre per coloro che vengono collocati a riposo il 31 agosto). Continuano a trovare applicazione le disposizioni vigenti anche per specifici ordinamenti che prevedono requisiti anagrafici più elevati (donne magistrato, ambasciatori, professoresse universitarie). Per quanto riguarda poi il personale femminile delle forze armate, compresa l’Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza, delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il limite di età rimane fissato al compimento di 60 anni. |
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