Morte sopravvenuta dopo pochi istanti per infortunio, è danno tanatologico

Una nuova sentenza della Corte di Cassazione

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Con riferimento ad un caso di infortunio sul lavoro dal quale è derivata la morte del lavoratore, la Corte di Cassazione esamina la problematica del danno “tanatologico”, riconoscendolo in caso di morte sopravvenuta dopo pochi istanti dall’illecito (sentenza n. 13672 del 7 giugno 2010).

Un infortunio letale sul lavoro consente alla Suprema Corte di rielaborare i principi in tema di danno tanatologico: in particolare, la sentenza in epigrafe reca una grande apertura, riconoscendo il danno tanatologico in caso di morte sopravvenuta dopo pochi istanti dall’illecito.

Nella specie, la sentenza impugnata aveva escluso il risarcimento del danno del lavoratore proprio per la sua inconfigurabilità in ragione del tempo estremamente breve intercorso tra l’infortunio ed il decesso del lavoratore danneggiato.

La Suprema Corte cassa la decisione con rinvio, affermando un principio del tutto opposto: ritiene infatti che debba essere riconosciuto “il danno morale alla vittima di lesioni fisiche, alle quali sia seguita dopo breve tempo la morte, che sia rimasta lucida durante l’agonia in consapevole attesa della fine”. Il danno tanatologico resta così ancora inquadrato nell’ambito del danno morale, quale “sofferenza della vittima che lucidamente assiste allo spegnersi della propria vita”, non assumendo rilevanza invece quale danno biologico.

Nella giurisprudenza di legittimità, in precedenza, la Cassazione (Sez. 3, Sentenza n. 8360 del 08/04/2010) ha ritenuto che il danno cosiddetto tanatologico o da morte avvenuta a breve distanza di tempo da lesioni personali, deve essere ricondotto nella dimensione dei danni morali e concorre alla liquidazione degli stessi da configurare in modo unitario ed onnicomprensivo, procedendosi alla personalizzazione della somma complessiva che tenga conto, perciò, anche della suddetta voce di danno, ove i danneggiati ne abbiano fatto specifica e motivata richiesta e sempre che le circostanze del caso concreto ne giustifichino la rilevanza.

Anche secondo un’altra sentenza emessa dalla Cassazione (n. 458 del 13/01/2009), il danno cosiddetto “tanatologico” o da morte immediata va ricondotto nella dimensione del danno morale, inteso nella sua più ampia accezione, come sofferenza della vittima che lucidamente assiste allo spegnersi della propria vita. Nella specie, la Suprema Corte ha confermato la sentenza impugnata che aveva qualificato la predetta sofferenza della vittima come danno morale e non come danno biologico terminale, attestante l’inidoneità – essendo stato l’intervallo di tempo tra il sinistro e la morte di tre giorni – ad integrare gli estremi di quella fattispecie di danno non patrimoniale.

Da Ipsoa Francesco Buffa

Morte sopravvenuta dopo pochi istanti per infortunio, è danno tanatologicoultima modifica: 2010-06-23T11:57:36+02:00da vitegabry
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