Riconoscimento e proroga del diritto alla pensione ai figli superstiti maggiorenni ancora studenti
L’Inps emette due circolari di chiarimento
L’INPS, con due messaggi (n. 26666 e 26667/08) ha fornito chiarimenti sul riconoscimento o la proroga del diritto alla pensione ai figli superstiti maggiorenni iscritti presso scuole non statali, paritarie e non paritarie o all’ultimo anno del corso legale di studi universitari.
Per i figli di età inferiore a 21 anni, iscritti presso scuole non statali, il diritto/proroga alla pensione ai superstiti viene riconosciuto qualora i corsi di istruzione media (secondaria, tecnica ed artistica), i corsi di recupero anni ed i corsi di preparazione agli esami, siano tenuti da privati e funzionanti con provvedimento di “presa d’atto” del Ministero della Pubblica Istruzione.
Negli ultimi anni sono state introdotte nuove norme in materia di scuole non statali, ricondotte a due tipologie: scuole paritarie e scuole non paritarie.
L’INPS, modificando le istruzioni impartite precedentemente, precisa che ai fini della individuazione delle scuole “paritarie”, il certificato scolastico di frequenza dovrà contenere la data e il numero del provvedimento adottato dal dirigente preposto all’ufficio scolastico regionale competente per territorio, mentre per quelle “non paritarie”, va verificato se tali scuole sono inserite nell’elenco affisso all’albo dell’Ufficio scolastico regionale competente per territorio.
Per i figli iscritti all’ultimo anno del corso legale di studi universitari, modificando le precedenti istruzioni, l’INPS ha disposto che il diritto alla proroga della pensione ai superstiti per i figli iscritti all’ultimo anno – svolto nell’ambito del vecchio ovvero del nuovo ordinamento didattico (decreto 509/1999) – a richiesta degli interessati, verrà riconosciuto per le sessioni di esami relative all’ultimo anno accademico del proprio corso legale di laurea, purché entro la medesima sessione lo studente completi il corso di laurea.
Per quanto riguarda il vecchio ordinamento didattico gli esami di laurea – in via generale – si svolgono nell’arco di 3 appelli distribuiti su 3 sessioni, da maggio a luglio, nel mese di settembre e da gennaio a febbraio. Gli esami relativi al conseguimento della laurea devono avvenire entro il 28 febbraio successivo al termine dell’anno accademico. Qualora dalla certificazione rilasciata dall’Università risulti che lo studente si è avvalso di appelli riservati agli studenti dei precedenti ordinamenti che, in via generale, possono avere luogo nel mese di dicembre o nel mese di aprile, il diritto alla proroga della pensione ai superstiti sarà riconosciuto fino al mese del conseguimento del titolo accademico.
Per quanto riguarda invece il nuovo ordinamento didattico (decreto 509/1999), gli esami – in via generale – si svolgono nell’arco di almeno 4 appelli distribuiti su 3 sessioni: da maggio a luglio, da settembre a dicembre e da febbraio ad aprile. Gli esami relativi a un determinato anno accademico devono comunque svolgersi entro il 30 aprile successivo al termine dell’anno accademico stesso. La proroga del trattamento ai superstiti, quindi, fermo restando l’acquisizione della documentazione necessaria, potrà essere concessa fino alla data del 30 aprile.