Verifiche reddituali

 

I contenuti informativi presenti in questa Area sono in corso di aggiornamento.

 

Le principali novità normative previste dalla recente manovra legislativa sono pubblicate in una apposita sezione di questo portale.

LE VERIFICHE REDDITUALI

L’ordinamento pensionistico italiano prevede la concessione sia di prestazioni a carattere assistenziale sia di benefici economici sui trattamenti pensionistici il cui riconoscimento è subordinato all’importo dei redditi del titolare della prestazione, del coniuge e, in alcuni casi, anche dei figli.

 

L’art. 13, comma 2, della Legge 30 dicembre 1991, obbliga l’Inps:

  • alla verifica annuale delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sul diritto o sulla misura delle prestazioni pensionistiche;
  • al recupero, entro l’anno successivo, di quanto eventualmente pagato in eccedenza.

L’art. 49, comma 1, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 stabilisce che i redditi prodotti all’estero, comunque rilevanti per la verifica dei requisiti reddituali se fossero prodotti in Italia, devono essere accertati sulla base delle certificazioni rilasciate dalla competente autorità estera.

PRESTAZIONI INTERESSATE

Le prestazioni per le quali sono influenti i redditi del pensionato e dei familiari (coniuge e figli) sono state individuate con il termine di “rilevanze”.

 

Le “rilevanze ” costituiscono, in altre parole, i motivi per i quali, in riferimento alla prestazione collegata al reddito concessa o richiesta, sono influenti i redditi.

 

Per reddito “influente” si intende quel particolare tipo di reddito (es. reddito da lavoro, reddito da partecipazione, reddito della casa di abitazione, etc.) di cui la legge indica si debba tener conto in presenza di una determinata rilevanza.

 

Una stessa prestazione può essere soggetta a condizioni di reddito per motivi diversi: ad esempio una pensione ai superstiti integrata al minimo, su cui sono corrisposti maggiorazione sociale, incremento della maggiorazione sociale e trattamenti di famiglia. In questo caso si tratta di una prestazione interessata da più rilevanze.

 

Per ogni rilevanza è prevista la dichiarazione di determinate tipologie di reddito: alcune sono comuni a tutte le rilevanze, altre sono specifiche per una o più di esse (tipi di reddito).

REDDITO DA DICHIARARE

L’anno di reddito per la verifica del diritto e per la determinazione dell’importo di ciascuna prestazione può essere differente, se si tratta di prima concessione ovvero di verifica del diritto a una prestazione già corrisposta negli anni precedente.

REGOLE IN VIGORE FINO AL 31 MARZO 2009

Fino al 31 marzo 2009, il reddito da considerare per il diritto e la misura delle prestazioni collegate al reddito è quello dell’anno in corso (anno in cui viene valutata la prestazione).

Fanno eccezione le prestazioni erogate ai minorati civili, per le quali viene utilizzato il reddito dell’anno precedente.

I limiti di reddito sono stabiliti con riferimento all’anno di spettanza della prestazione.

L’arco di validità del reddito coincide con l’anno solare (I gennaio 31 – 31 dicembre di ciascun anno).

MODIFICHE INTRODOTTE DALL’ART. 35, COMMI 8 E 9, DELLA LEGGE 28 FEBBRAIO 2009, N.14

L’art. 35, comma 8, della Legge 27 febbraio 2009, n. 14 modifica la previgente disciplina in merito al periodo di riferimento dei redditi d considerare e stabilisce che:

  • l’importo delle prestazioni assistenziali e previdenziali collegate al reddito è determinato dal 1° luglio di ciascun anno tenendo conto dei redditi percepiti nell’anno precedente;
  • i redditi hanno validità fino al 30 giugno dell’anno successivo.

La nuova disciplina prevede la “segmentazione” delle diverse prestazioni collegate al reddito in funzione della decorrenza della singola prestazione, anche se attribuite sulla medesima pensione.

La decorrenza della prestazione collegata al reddito opera, cioè, indipendentemente dalla decorrenza della pensione.

Per la verifica del diritto e della misura della prestazione si deve, pertanto, distinguere, tra:

  • l’anno di reddito da dichiarare;
  • l’anno di riferimento da considerare per stabilire i limiti di reddito.

Per le verifiche di prestazioni già in essere il reddito relativo ad un anno solare ha validità nei dodici mesi che decorrono dal 1° luglio dell’anno successivo.

Il limite reddituale di riferimento rimane quello dell’anno in corso, su base annua.

Nel caso di prima concessione di una prestazione collegata al reddito deve essere utilizzato il reddito presunto dell’anno in corso, dichiarato dell’interessato.

N.B.: La suddetta disciplina si applicava a tutti i trattamenti pensionistici, comprese le prestazioni economiche riconosciute agli invalidi civili, sordomuti e ciechi civili.

MODIFICHE INTRODOTTE DALL’ART. 13, COMMA 6, DELLA LEGGE 30 LUGLIO 2010, N. 122, DI CONVERSIONE DEL DECRETO LEGGE 30 MAGGIO 2010 N. 78: LE NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VERIFICA DEI DATI REDDITUALI PER I TITOLARI DI PRESTAZIONI COLLEGATE AL REDDITO

L’art. 13, comma 6 della legge 30 luglio n. 122, di conversione del decreto legge 30 maggio 2010 n. 78, ha modificato il comma 8 dell’art. 35 della legge 14/2009.

Il decreto non ha modificato le disposizioni relative alle prime concessioni delle prestazioni.
Per le verifiche del diritto e della misura delle prestazioni collegate al reddito già in essere il reddito dell’anno precedente ha validità per l’anno solare successivo. I limiti di reddito rimangono quelli dell’anno in corso.

La norma ha inoltre diversificato l’anno reddito da utilizzare, sulla base di due tipologie: redditi da prestazioni e altri redditi.
I redditi da prestazioni sono quelli per cui sussiste l’obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati, di cui al D.P.R. 1338/71 e succ. mod. e int. (di seguito denominato Casellario centrale dei pensionati).

Dal I luglio 2010 per tutte le prestazioni collegate al reddito occorre fare riferimento ai redditi da prestazione conseguiti nello stesso anno e ai redditi diversi conseguiti nell’anno precedente.

PRIME DOMANDE

Si deve tener conto del “reddito presuntivo” dell’anno in corso solo in caso:

  • di prima liquidazione di una “prestazione base” collegata al reddito (assegno sociale, invalidità civile);
  • di prima concessione di beneficio economico collegato ad una prestazione di base (integrazione al minimo, maggiorazione sociale, ecc…).

Per anno in corso deve intendersi l’anno di decorrenza della pensione o del beneficio.

Il reddito presuntivo dichiarato deve essere oggetto di verifica nell’anno successivo.

La decorrenza sia della “prestazione base” sia del beneficio economico è determinata in relazione alle disposizioni che disciplinano le singole prestazioni.

In caso di richiesta di ripristino di una prestazione revocata per motivi reddituali, il pensionato deve presentare il mod. RED attestante i “redditi effettivi” degli anni precedenti dai quali si possa rilevare il diritto alla prestazione.

MODALITÀ DI ACCERTAMENTO

L’art. 15 della Legge 3 agosto 2009, n. 102 impone che vengano forniti all’Inps e agli altri Enti di Previdenza e assistenza obbligatori, i dati e ogni altra informazione, in possesso dell’Amministrazione finanziaria e di ogni altra Amministrazione pubblica, utili a determinare l’importo delle prestazioni previdenziali e assistenziali collegate al reddito.

Le informazioni presenti in tutte le banche dati a disposizioni delle predette Amministrazioni, relative ai titolari di prestazioni previdenziali ed assistenziali residenti in Italia, devono essere forniti:

  • in via telematica;
  • in forma disaggregata per singola tipologia di redditi;
  • nel rispetto della normativa in materia di dati personali.

L’Inps, inoltre, effettua annualmente la “verifica dei redditi” che permette:

  • l’erogazione di tutte le prestazioni nella misura esatta;
  • la costituzione di una banca dati centralizzata nella quale confluiscono, oltre ai dati già in possesso dell’Inps, anche quelli dichiarati dagli interessati (circ. 193 del 2.11.1999).

VERIFICA DEI REDDITI “ANNO 2010”

La “Campagna RED”, avviata nell’anno 2011, è stata indirizzata a tutti i titolari di prestazioni collegate al reddito (aventi fino a 80 anni di età compiuti nel 2011) in quanto non è possibile conoscere anticipatamente la situazione reddituale di ogni singolo pensionato.

Ai pensionati è stato inviato il plico (cosiddetto “bustone”) contenente la consueta documentazione relativa al trattamento pensionistico.

N.B.: Ai pensionati titolari di posta elettronica certificata (PEC) il bustone è stato spedito a mezzo posta elettronica.

L’invio è stato effettuato sia per i pensionati residenti in Italia sia ai pensionati residenti all’estero.

La comunicazione dei dati reddituali deve essere effettuata, se tenuti alla presentazione della dichiarazione, entro il 30 giugno 2011.

PENSIONATI RESIDENTI IN ITALIA

Il “bustone” contiene la consueta documentazione relativa al trattamento pensionistico in godimento:

  • il modello CUD;
  • il modello per la richiesta di applicazione delle detrazioni d’imposta;
  • i codici a barre da utilizzare per la gestione dei modelli inviati;
  • le istruzioni per la dichiarazione dei redditi (mod. RED);
  • la stringa per gestire la dichiarazione reddituale;
  • la lettera di comunicazione della prima parte del PIN (se il pensionato non ne era ancora in possesso al momento dell’invio);

IL MODELLO RICHIESTA RED

I pensionati interessati alla verifica ricevono una lettera personalizzata “RED – Richiesta dichiarazione redditi” sulla quale sono:

  • illustrati i motivi della richiesta;
  • indicate le pensioni interessate alla dichiarazione e il tipo di prestazione erogata che ha determinato la richiesta dei redditi;
  • precisati i familiari (indicando i relativi codici fiscali) per i quali il pensionato deve dichiarare i redditi perché influenti ai fini della concessione della prestazione;

Viene inviata, inoltre, una “stringa” contenente le informazioni necessarie alla gestione personalizzata delle dichiarazioni che viene riportata con codici a barre per consentirne la lettura ottica. Le informazioni contenute nella stringa forniscono alla procedura di acquisizione tutte le informazioni che consentono di facilitare l’immissione ed il controllo dei dati.

La stringa deve essere utilizzata per la trasmissione telematica della dichiarazione dei redditi nel caso in cui il pensionato si rivolga ad un Centro di Assistenza fiscale o a un professionista abilitato.

CHI DEVE PRESENTARE LA DICHIARAZIONE

I pensionati devono presentare il mod. RED solo se in possesso di redditi che non devono essere dichiarati al fisco.

La presentazione del mod. RED, pertanto, è obbligatoria se:

  • il pensionato e/o i sui familiari sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi (mod. 730 o mod. UNICO);
  • hanno conseguito nell’anno 2010 redditi esenti dall’Irpef che non sono stati dichiarati con mod. 730 o mod. UNICO e che, però, sono rilevanti per stabilire il permanere del diritto ovvero stabilire l’esatto importo della prestazione riconosciuta dall’Inps.

N.B.: Non deve essere presentata nessuna dichiarazione se la situazione reddituale del pensionato e quella degli eventuali familiari, per i quali è richiesta la dichiarazione, è stata integralmente dichiarata al fisco mediante il mod. 730 o il mod. UNICO.

Modalità semplificate di dichiarazione sono previste per:

  • dichiarazione di espatrio
  • dichiarazione di decesso (può essere riferita solo al titolare)
  • dichiarazione di rinuncia (che comporta la revoca delle prestazioni collegate al reddito)
  • dichiarazione breve (opzione valida solo se il pensionato non possiede altri redditi oltre alle pensioni presenti nel Casellario e tutti i soggetti del nucleo non possiedono altri redditi oltre le eventuali pensioni).

COME SI PRESENTA LA DICHIARAZIONE

L’acquisizione e la trasmissione delle dichiarazioni può avvenire:

  • tramite CAF, che assisterà gratuitamente il pensionato per la compilazione e per la trasmissione della dichiarazione reddituale, o tramite altri soggetti abilitati convenzionati;
  • con il servizio di acquisizione online accedendo all’apposita sezione “Servizi on line >> Al servizio del cittadino >> Acquisizione RED” presente sul sito www.inps.it e utilizzando il codice PIN.
  • direttamente presso la sede Inps che ha in carico il trattamento pensionsitico.

CAF E SOGGETTI ABILITATI

L’Inps ha l’onere di “aggregare” i redditi, comprensivi:

  • degli importi dei trattamenti pensionistici Inps e di altri Enti, memorizzati nel Casellario centrale delle pensioni;
  • dei redditi non pensionistici dichiarati dal pensionato in relazione alle diverse “rilevanze”.

Per tale operazione l’Istituto si avvale anche della collaborazione dei CAF e dei professionisti abilitati con i quali vengono stipulate apposite convenzioni.

CONVENZIONI

Le convenzioni per l’invio telematico dei modd. RED vengono sottoscritte con la Direzione Centrale dell’Inps dai CAF e da alcune associazioni professionali a livello nazionale, che si impegnano a trasmettere l’elenco dei propri iscritti per l’abilitazione.

Le associazioni professionali che hanno stipulato le convenzioni con la D.C. dell’Inps sono:

  • il Consiglio Nazionale Consulenti del Lavoro;
  • l’Istituto Nazionale Revisori Contabili;
  • l’Associazione Nazionale Commercialisti;
  • per i Consulenti Tributari: ANCIT – ANCOT – INT – LAPET.

I Direttori delle Sedi sono stati autorizzati a sottoscrivere, a livello periferico, le convenzioni con i professionisti abilitati alla certificazione delle dichiarazioni reddituali.

I professionisti, per l’inserimento del proprio nominativo nelle liste dei soggetti abilitati alla trasmissione dei modelli RED, possono:

  • prendere contatto con le rispettive associazioni di categoria;
  • stipulare convenzioni singole presso le Direzioni Provinciali o Subprovinciali dell’Inps, territorialmente competenti.

Il professionista, per poter stipulare la convenzione, deve essere in possesso di:

  • abilitazione alla certificazione del reddito;
  • iscrizione nel Registro delle chiavi pubbliche degli utenti del “fisco telematico” del Dipartimento delle Entrate del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
  • certificato digitale valido emesso dal Dipartimento delle Entrate del Ministero dell’Economia e delle Finanze ovvero, ai soli fini della trasmissione e firma digitale, da una delle seguenti Autorità di certificazione: “InfoCamere”, “Actalis”, “Postecom”, “CNIPA”.

Al momento della stipula della convenzione, deve essere dichiarato esclusivamente il certificato digitale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate (certificato “Entratel”).

Nel caso di più professionisti associati ad uno stesso studio, la convenzione deve essere stipulata dal rappresentante dello studio dichiarando il proprio certificato “Entratel”.

Gli associati possono chiedere, dichiarando i propri certificati “Entratel” l’aggiunta di autorizzazioni alla convenzione stipulata dal rappresentante dello studio.

La procedura prevede, confermati ovvero acquisiti e confermati i dati necessari alla stipula, la stampa personalizzata della convenzione che deve essere consegnata in copia al professionista firmatario.

Le modalità di accesso e firma sono reperibili sul sito Internet dell’Istituto:

http://www.inps.it/, sezione “Servizi Online”, sezione “Servizi in Convenzione”, sezione “Accesso ai Servizi in Convenzione”.

CONTROLLO E TRASMISSIONE

Le dichiarazioni reddituali devono pervenire all’Inps tramite i CAF o gli altri soggetti abilitati alla certificazione dei redditi.

L’assistenza è fornita gratuitamente sia dai CAF che dai professionisti convenzionati.

La dichiarazione deve essere resa unicamente dal titolare della pensione o delle pensioni interessate alla richiesta RED compilando:

  • il mod. CertRED T, con il quale dichiara i redditi personali, diversi da quelli delle pensioni indicate sulla richiesta;
  • il mod. CertRED C, con il quale dichiara i redditi del coniuge (se richiesti per la rilevanza) diversi da quelli delle pensioni indicate sulla richiesta;
  • il mod. CertRED F, relativo ai redditi dei figli (se richiesti per la rilevanza) diversi da quelli delle pensioni indicate sulla richiesta.

I CAF o gli altri soggetti convenzionati provvedono:

  • all’acquisizione delle dichiarazioni reddituali rese dai titolari delle prestazioni con autocertificazione riscontrando la corrispondenza dei dati dichiarati con i dati contenuti nella dichiarazione dei redditi o in altra documentazione fiscale in possesso dei pensionati;
  • alla stampa, in duplice copia, della dichiarazione reddituale ” Mod. CERT.RED” sulla quale sarà riportata apposita dicitura: “Redditi acquisiti sulla base del controllo della documentazione presentata dal pensionato” o “Redditi acquisiti sulla base dell’autocertificazione presentata dal pensionato”;
  • alla consegna al pensionato di una copia della dichiarazione ” Mod. CERT. RED”;
  • alla trasmissione all’Inps dei dati delle dichiarazioni rese dai pensionati;
  • alla custodia delle copie delle dichiarazioni ” Mod CERT. RED” per un periodo non inferiore a dieci anni (circ. 151 del 17.09.2003).

L’attestazione di conformità dei redditi dichiarati dal pensionato deve essere effettuata per mezzo della documentazione prevista dalle disposizioni fiscali (mod. CUD, mod. 730, mod. UNICO).

Per le prestazioni pensionistiche pagate da stati esteri devono essere considerati gli imponibili desunti dalla documentazione fiscale prevista e determinati secondo il tasso di cambio vigente.

I redditi esenti da Irpef o tassati alla fonte, per i quali non è prevista documentazione fiscale, possono essere autocertificati (msg. 18486 del 3.12.1999).

Se i CAF o i professionisti convenzionati rilevano:

  • discordanze tra i dati anagrafici riportati sulla richiesta RED e la documentazione prodotta dal pensionato, devono segnalare i dati corretti alla sede Inps per le opportune variazioni e procedere alla trasmissione in “via telematica” della dichiarazione reddituale;
  • variazione dello stato civile che incide sui redditi da dichiarare, non possono trasmettere la dichiarazione in “via telematica” e i dati reddituali dovranno essere comunicati alla sede Inps con le consuete modalità.

E’ importante ricordare che in fase di acquisizione nel caso in cui tra i componenti del nucleo da rilevare vi siano soggetti che non dichiarano integralmente la propria situazione al Fisco, i CAF e i professionisti convenzionati devono acquisire esclusivamente i redditi di coloro che non presentano la dichiarazione dei redditi al Fisco ovvero dichiarano solo una parte dei redditi di cui sono titolari.

La rettifica della dichiarazione presentata tramite CAF o professionista convenzionato è consentita solo se viene rilasciata nuova dichiarazione al CAF o al professionista da cui è stata trasmessa validamente la dichiarazione all’Inps.

Sarà presa in considerazione l’ultima dichiarazione presentata e validamente trasmessa all’Inps.

PENSIONATI RESIDENTI ALL’ESTERO

Ai pensionati in un unico plico viene inviato:

  • il modello CUD;
  • il modello per la richiesta di applicazione delle detrazioni d’imposta;
  • il mod. RED/EST 2011;
  • la lettera di comunicazione della prima parte del PIN (se il pensionato non ne era ancora in possesso al momento dell’invio).

Il Decreto Ministeriale del 12.5.2003 con il quale vengono fissate le norme di attuazione dell’art. 49 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 precisa in quale casi l’accertamento reddituale debba effettuarsi con l’acquisizione di certificazioni rilasciate dagli Organismi esteri ed in quali altri possa essere sufficiente l’autocertificazione.

REDDITI RILEVANTI

L’art. 1 del Decreto Ministeriale 12 maggio 2003 definisce le tipologie di reddito prodotti all’estero che sono rilevanti ai fini della verifica dei requisiti reddituali previsti per l’erogazione della prestazione.

La norma stabilisce, inoltre, che i redditi sono valutati dall’Ente erogatore sulla base di una comparazione con le disposizioni nazionali, riferendosi alle seguenti tipologie di reddito:

  • redditi previdenziali italiani e esteri;
  • redditi da lavoro;
  • redditi immobiliari con esclusione della casa di abitazione;
  • redditi a carattere assistenziale.

MODELLO RED/EST 2011

Il mod. RED/EST 2011 è parzialmente precompilato con i dati presenti negli archivi dell’Inps e si divide in quattro sezioni che contengono:

  • le istruzioni per la compilazione del modulo e i documenti da allegare;
  • i dati del titolare della pensione, del coniuge e dei familiari e l’apposito spazio da utilizzare per dichiarare i redditi;
  • la dichiarazione di responsabilità e l’informativa sul trattamento dei dati personali;
  • la delega al Patronato.

Il pensionato deve:

  • indicare i dati mancanti e rettificare quelli eventualmente inesatti per le operazioni di aggiornamento;
  • dichiarare il possesso della cittadinanza italiana;
  • comunicare i dati reddituali.

N.B.: Il pensionato può rinunciare espressamente alla dichiarazione barrando l’apposita casella.

QUALI REDDITI DICHIARARE

La seconda sezione del mod. RED/EST 2011 può essere utilizzata dal pensionato, compilando i righi in bianco, per dichiarare i redditi conseguiti nell’anno 2010 diversi da quelli già precompilati nella sezione.

REDDITI DA PENSIONE

Devono essere integrati solo per le ulteriori prestazioni estere eventualmente percepite dal pensionato nel corso del 2010.

Devono essere indicati per ogni trattamento pensionistico:

  • l’importo, al netto di eventuali arretrati corrisposti nell’anno ma di competenza degli anni precedenti, dei trattamenti di famiglia e degli eventuali contributi previdenziali;
  • il numero dei mesi di percezione della pensione;
  • lo Stato estero e l’Ente che eroga il trattamento pensionistico.

Gli importi delle pensioni devono essere esposte nella valuta del Paese che eroga il trattamento.

REDDITI NON PENSIONISTICI

Se il pensionato ha conseguito altri redditi, deve indicare i redditi conseguiti nell’anno 2010:

  • in paesi diversi dall’Italia, al lordo di eventuali ritenute fiscali ed espressi nella valuta dello Stato nel quale il pensionato risiede;
  • in Italia, al lordo di eventuali ritenute fiscali ed espressi in euro.

I redditi devono essere dichiarati distintamente per le seguenti tipologie:

  • da lavoro dipendente;
  • da lavoro autonomo, professionale e di partecipazione;
  • da immobili (esclusa la casa di abitazione);
  • da capitali;
  • arretrati riferiti ad anni precedenti (compresi eventuali arretrati di pensioni estere riferiti ad anni precedenti);
  • rendite vitalizie o a tempo determinato a titolo oneroso;
  • redditi assistenziali.

CONIUGE E FAMILIARI

Con le medesime modalità indicate per il titolare devono essere compilate le sezioni del mod. RED/EST 2011 relativi ai redditi del coniuge e dei familiari del titolare.

DOCUMENTAZIONE

L’art. 2 del Decreto Ministeriale 12 maggio 2003 stabilisce che il pensionato è tenuto a produrre, anche se negativa, una certificazione rilasciata dall’Organismo estero che, in ciascun Paese, eroga le prestazioni assistenziali ed è quindi legittimato a rilasciare la certificazione stessa.

Sono da ritenersi valide ai fini dell’accertamento reddituale:

  • la certificazione già in possesso del pensionato, assimilabile ai modd. ObisM e CUD;
  • la certificazione, rilasciata a richiesta dell’interessato, dalla quale risulti la titolarità della prestazione ed il relativo importo;
  • la ricevuta o avviso di pagamento, solo nel caso in cui sia evidenziato l’Organismo ordinante e si possa desumere l’importo complessivo annuo della pensione.

Il pensionato deve, inoltre, presentare:

  • copia della dichiarazione dei redditi dalla quale risulti la prova dell’avvenuta consegna o trasmissione all’autorità fiscale dello Stato di residenza, se residente in Paese estero individuato nella “tabella” allegata al Decreto Ministeriale di attuazione;
  • autocertificazione se, pur essendo residente in uno dei predetti Stati esteri, ha conseguito un reddito tale da essere esonerato dalla presentazione della dichiarazione all’Autorità fiscale in base alla normativa locale.;
  • autocertificazione dalla quale risultino gli eventuali redditi percepiti, se residente in Paese estero non individuato nella tabella allegata al Decreto Ministeriale.

L’autocertificazione deve essere resa all’autorità Consolare ovvero da uno degli Enti di Patronato che devono annotare l’avvenuto accertamento dell’identità personale del dichiarante.

COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE

Il mod. RED/EST 2011 deve essere presentato entro il 30 giugno 2011.

A tale scopo i pensionati possono:

  • chiedere assistenza per la compilazione ad uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge;
  • trasmettere la dichiarazione telematicamente all’Inps tramite l’Ente di Patronato ovvero il Consolato d’Italia;
  • spedire la dichiarazione direttamente all’Inps che ha in carico la pensione, debitamente compilata e sottoscritta unitamente alla documentazione richiesta e ad una fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.

Gli Enti di Patronato ed i Consolati devono:

  • accertare l’identità personale del dichiarante;
  • ricevere i mod. RED/EST 2011 opportunamente compilati e firmati;
  • verificare la conformità della documentazione presentata con i dati indicati nei modelli;
  • provvedere all’acquisizione dei dati attraverso il collegamento “via internet” con il sito web dell’Inps, secondo le indicazioni fornite nell’apposito manuale tecnico richiamabile attraverso la procedura di acquisizione.
 

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Verifiche redditualiultima modifica: 2013-10-27T17:22:36+01:00da vitegabry
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