Tirocinio formativo e stage

Il tirocinio formativo è un contratto volto a favorire l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro.

La loro funzione, nell’ottica del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell’istruzione, università e ricerca, va rilanciata slegandola dalle eccessive restrizioni imposte dai percorsi universitari che – prevedendo troppo spesso un numero di ore eccessivamente ridotto – comportano degli obblighi burocraticamente gravosi e una formazione lontana dalle esigenze reali delle aziende. Gli stage vanno quindi resi flessibili e modellabili nei contenuti come nella durata.

Per realizzare un tirocinio formativo è necessaria una convenzione tra ente promotore e soggetto ospitante corredata da un progetto formativo redatto dal datore di lavoro:

  • ente promotore: università, scuole superiori (pubbliche e private), provveditorati agli studi, agenzie per l’impiego, centri pubblici di formazione professionale e/o orientamento, fondazioni dei consulenti del lavoro, comunità terapeutiche e cooperative sociali, servizi di inserimento lavorativo per disabili, istituzioni formative private non a scopo di lucro;
  • soggetto ospitante: azienda, studio professionale, cooperativa, enti pubblici etc.

Il D.L. 138/2011, convertito con modifiche nella Legge 148/2011, ha introdotto delle novità nella disciplina dei tirocini formativi. Tali novità riguardano esclusivamente i tirocini formativi e di orientamento legati ai percorsi di transizione dalla scuola o dall’Università al lavoro, e cioè quelli finalizzati ad agevolare le scelte professionali mediante una formazione in ambiente produttivo ed una conoscenza diretta del mondo del lavoro.

Esso ha previsto che i tirocini formativi e di orientamento cosiddetti “non curriculari” non possano avere una durata superiore a sei mesi, proroghe comprese e che gli stessi possano essere promossi unicamente a favore di neo-diplomati o neolaureati entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio.

La Corte Costituzionale (con la sentenza 287/2012) ha però giudicato illegittime tali previsioni, in quanto la regolamentazione statale invade la competenza regionale in materia di tirocini. Pertanto la materia dei tirocini rimane regolata dalle rispettive normative regionali e in via residuale dall’art. 18 della L. 196/97 e relativo regolamento di attuazione D.M. n. 142/98.

Sulla base di quanto previsto dalla Riforma del mercato del lavoro (Legge 92/2012), sono state elaborate dalla Conferenza Stato Regioni e Province autonome le Linee guida finalizzate a stabilire degli standard minimi uniformi in tutta Italia e a evitare un uso distorto ed illegittimo dell’istituto. Tra questi criteri vi è anche il riconoscimento di un compenso minimo per le attività svolte dal tirocinante, in assenza del quale è prevista la sanzione amministrativa di una ammenda di importo da 1.000 a 6.000 euro.

Per conoscere di più i contenuti delle Linee guida consulta la sezione Formazione del portale.

La Legge n.99/2013, di conversione del Decreto legge n.76/2013, stabilisce che per i tirocini formativi e di orientamento previsti dalle Linee guida, i datori di lavoro pubblici e privati con sedi in più regioni possono fare riferimento alla sola normativa della regione dove è ubicata la sede legale e possono accentrare le comunicazioni obbligatorie presso il Servizio informatico nel cui ambito territoriale è ubicata la sede legale.

La Circolare ministeriale n. 35/2013 ha precisato che tale previsione costituisce una facoltà, potendo il datore di lavoro scegliere di applicare la disciplina del luogo di svolgimento del tirocinio, rammentando che sono esclusi dall’obbligo di comunicazione i tirocini curriculari.

Con la Circolare n. 24, del 12 settembre 2011, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito alcuni importanti chiarimenti in merito all’applicazione della disposizione legislativa, elencando tutte le tipologie di tirocinio non rientranti nelle stringenti valutazioni della nuova normativa:

  • i tirocini curriculari: inclusi nei piani di studio delle università e degli istituti scolastici, la cui finalità è quella di affinare il processo di apprendimento e di formazione. Devono essere promossi da soggetti ed istituzioni formative (università o istituti di istruzione secondaria abilitati ai rilasci di titoli accademici, da istituzioni scolastiche che rilascino titoli di studio con valore legale, da centri professionali operanti in regime di convenzione con regioni o Province) a favore dei propri studenti e allievi frequentanti, per realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro;
  • i tirocini di reinserimento o inserimento al lavoro, cioè quelli svolti a favore dei disoccupati, compresi i lavoratori in mobilità, e degli inoccupati. La disciplina di questi rapporti resta integralmente affidata alle Regioni;
  • i tirocini promossi a favore di particolari categorie disagiate(per i quali resta in vigore la disciplina dettata dall’art. 11, comma 2,Legge n. 68/1999): soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti, condannati ammessi a misure alternative di detenzione;
  • i tirocini promossi a favore degli immigrati nell’ambito dei decreti flussi (previsti dall’articolo 27, lettera f) del Testo Unico n. 286 del 1998;
  • i periodi di praticantato richiesti dagli ordini professionali, che restano disciplinati da normative di settore.
Tirocinio formativo e stageultima modifica: 2013-12-14T13:03:03+01:00da vitegabry
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