Terapia salvavita

 RAL1050_Orientamenti Applicativi

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Quali sono i criteri i per determinare le gravi patologie richiedenti le terapie salvavita che legittimano l’applicazione della specifica disciplina  dell’art. 21, comma  8, del CCNL del personale degli Enti Pubblici Non Economici del 6.7.1995, come integrato dall’art. 7 del CCNL 14/2/2001?

 

L’art. 21, comma  8, del CCNL del personale degli Enti Pubblici Non Economici del 6.7.1995, come integrato dall’art. 7 del CCNL 14/2/2001,  nel prevedere una tutela speciale per le assenze dovute a terapie salvavita correlate a “gravi patologie”, ha individuato alcune specifiche casistiche (emodialisi, chemioterapia, trattamento riabilitativo per soggetti affetti da AIDS), senza voler escludere altre fattispecie di analoga gravità.

Tuttavia, per applicare correttamente e senza apprezzamenti arbitrari la disciplina contrattuale, occorre:

1) aver ben presente la sua portata;

2) disporre di una documentazione incontestabile.

Sotto il primo aspetto, si rileva che la clausola in esame non riguarda tutte le patologie gravi ma soltanto quelle che richiedono il ricorso a terapie salvavita; quindi i due requisiti (gravità della patologia e necessità del ricorso a terapie salvavita) devono coesistere e vanno valutati contestualmente.

Riguardo al secondo aspetto (documentazione a supporto), si deve  necessariamente rimettere ogni valutazione di merito alla competente azienda sanitaria locale o struttura convenzionata, come espressamente previsto dalla richiamata disciplina contrattuale.

Per il riconoscimento del beneficio, il lavoratore dovrà pertanto produrre una adeguata e chiara certificazione medica da cui, appunto, risulti non solo la sua condizione morbosa, ma anche l’ulteriore attestazione che la stessa si configura come patologia grave che ha richiesto o richiede la effettuazione di terapie salvavita.

Alcuni esempi di CCNL: Enti Locali (art. 21 comma 4 del CCNL 06.07.1995,

sostituito dall’art. 10 comma 2 del CCNL 14.09.2000 e art. 7 bis del CCNL

06.07.1995, introdotto dall’art. 10 comma 1 del CCNL 14.09.2000); Scuola (art.

23 comma 8 bis introdotto dal CCNL 26.05.1999); Cassa Depositi e Prestiti

(art. 29 comma 8 del CCNL 02.07.2002); Ministeri (art. 21 comma 7 bis del

 

CCNL 16.05.1995, introdotto dall’art. 6 comma 1 del CCNL 16.02.1999).



Terapia salvavitaultima modifica: 2013-07-02T11:06:00+02:00da vitegabry
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