Supplemento di pensione

I supplementi sono incrementi della pensione liquidati, a domanda, sulla base di contribuzione relativa a periodi successivi alla data di decorrenza della pensione medesima. I contributi successivi alla decorrenza del primo supplemento danno luogo alla liquidazione di ulteriori supplementi.

Decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e sono disciplinati in modo diverso a seconda della contribuzione utilizzata, della pensione sulla quale devono essere liquidati e, infine, della loro decorrenza.

I contributi versati dopo il pensionamento sia nell’Assicurazione Generale Obbligatoria sia nella Gestione Lavoratori Autonomi danno diritto alla liquidazione di un supplemento a condizione che siano trascorsi almeno 5 anni dalla data di decorrenza della pensione o del precedente supplemento e che sia stata compiuta l’età per la pensione di vecchiaia prevista nelle relative gestioni.

Tuttavia è data facoltà all’interessato di richiedere per una sola volta la liquidazione del supplemento – sia esso il primo che uno dei successivi – quando siano trascorsi anche soltanto due anni dalla decorrenza della pensione o dal precedente supplemento; in tal caso è richiesta, comunque, la condizione del compimento dell’età prevista per il pensionamento di vecchiaia.

Qualora l’interessato si fosse già avvalso della facoltà di conseguire un supplemento per contributi a carico dell’AGO dopo 2 anni non potrà più avvalersi della stessa facoltà per contributi delle Gestioni autonome e, quindi, dovrà attendere che decorra il normale periodo di cinque anni (circ. 60067 AGO del 4.6.1981).

Norme specifiche hanno regolato l’ipotesi di un supplemento per contribuzione di Gestione Speciale da liquidare su pensione a carico dell’Assicurazione Generale Obbligatoria. In quest’ultimo caso il supplemento può riguardare contribuzione anteriore alla decorrenza della pensione (L. 613/1966, art. 26).

I pensionati della Gestione separata possono chiedere il supplemento di pensione solo per i contributi versati, dopo il pensionamento, nella stessa gestione. La liquidazione del supplemento può essere richiesta, per la prima volta, quando siano trascorsi almeno 2 anni dalla data di decorrenza della pensione e, successivamente, dopo 5 anni dalla decorrenza del precedente supplemento. Non è richiesto il compimento dell’età pensionabile.
In caso di decesso del pensionato i supplementi sono computati ai fini della misura della pensione ai superstiti.

I periodi di contribuzione versati successivamente alla decorrenza della pensione possono, a secondo della loro collocazione nel tempo, determinare la ricostituzione di supplementi precedentemente concessi.

L’importo risultante dal calcolo del supplemento viene sommato all’importo della pensione anche ai fini della 13^ mensilità, infatti i supplementi non danno luogo all’emissione di distinti certificati di pensione.

I supplementi liquidati a titolari di pensione integrata al trattamento minimo vengono assorbiti dall’integrazione al trattamento minimo, e nel caso di parziale assorbimento, al pensionato viene corrisposta l’eccedenza.

Il calcolo della quota di supplemento relativa alle anzianità contributive acquisite dal 1° gennaio 2012 è effettuato con il sistema di calcolo contributivo.
Nulla è variato per quanto riguarda la quota di supplemento relativo alle anzianità maturate entro il 31 dicembre 2011.

 
Per coloro che maturano, a decorrere dal 1° gennaio 2012, i requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia e pensione anticipata, ai fini della liquidazione del supplemento si dovrà tener conto delle nuove età anagrafiche per l’accesso alla pensione di vecchiaia e degli incrementi della speranza di vita introdotti dalla legge n. 214 del 2011.
 
 

LA DOMANDA

La domanda può essere inoltrata esclusivamente in via telematica attraverso uno dei seguenti canali:
  • Web – avvalendosi dei servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto, www.inps.it
  • telefono – contattando il contact center integrato, al numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico
  • patronati e tutti gli intermediari dell’Istituto – usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi

 


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Supplemento di pensioneultima modifica: 2013-10-27T17:14:00+01:00da vitegabry
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