Pensione di vecchiaia e d’anzianità

Pensioni: le tipologie
Pensione di vecchiaia

Requisiti di accesso
I requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia variano a seconda del sistema di calcolo con cui il trattamento verrà liquidato.

Pensioni liquidate secondo il sistema retributivo e il sistema misto
Alla pensione di vecchiaia si può accedere con i seguenti requisiti, validi anche dopo il 31 dicembre 2007:

  • 65 anni per gli uomini o 60 per le donne, insieme a 20 anni di anzianità contributiva o di servizio.

Per chi era in servizio alla data del 31 dicembre 1992, vale la deroga per cui si può andare in pensione con 15 anni di contributi (secondo quanto stabilito dall’articolo 2 del decreto legislativo 503 del 1992).

Pensioni liquidate secondo il sistema contributivo

A partire dal primo gennaio 2008 sono quattro i casi in cui si può accedere al trattamento, con i seguenti requisiti:

  • aver compiuto 65 anni e aver maturato almeno 5 anni di contributi;
  • aver compiuto 60 anni e aver maturato almeno 5 anni di contributi per le donne, purché l’importo da liquidare non sia inferiore a 1,2 volte l’importo dell’assegno sociale;
  • aver maturato 40 anni di contributi, a prescindere dall’età;
  • aver maturato almeno 35 anni di contributi e aver compiuto un’età pari a quella prevista per la pensione di anzianità (vedi le nuove regole su Pensione di anzianità).

Mantiene il diritto alla pensione con i precedenti requisiti chi ha maturato entro il 31 dicembre 2007 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa precedente (aver compiuto 57 anni di età unitamente a 5 anni di contribuzione con un importo di pensione non inferiore a 1,2 l’importo dell’assegno sociale).

Novità dal primo gennaio 2010 (legge 3 agosto 2009, n. 102)

L’art. 22 ter della legge 3 agosto 2009, n. 102 prevede, a decorrere dal primo gennaio 2010, per le lavoratrici iscritte alle forme esclusive dell’Assicurazione generale obbligatoria, nuovi requisiti anagrafici per la maturazione del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia nonché per quello previsto dall’art.1, comma 6, lettera b) della legge del 2004, n. 243 – requisiti anagrafici per le destinatarie di un sistema contributivo.
In particolare, le disposizioni contenute nella legge individuano, per l’anno 2010, il requisito anagrafico di 61 anni per accedere al pensionamento di vecchiaia. Tale limite viene incrementato di un anno a decorrere dal primo gennaio 2012 e di un ulteriore anno per ogni biennio successivo, sino al raggiungimento dell’età di 65 anni, come riportato nella tabella seguente:

Anno Età anagrafica
2010 61
2012 62
2014 63
2016 64
2018 e oltre 65

Continuano a trovare applicazione le disposizioni vigenti per specifici ordinamenti che prevedono requisiti anagrafici più elevati (donne magistrato, ambasciatori, professoresse universitarie). Per quanto riguarda poi il personale femminile delle forze armate, compresa l’Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza, delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il limite di età rimane fissato al compimento di 60 anni.

Sempre secondo l’art. 22 ter le lavoratrici che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2009 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente, prima della entrata in vigore della legge n. 102, conseguono il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia secondo la normativa previgente e possono chiedere all’ente di appartenenza la certificazione di tale diritto.

Tale certificazione non costituisce il diritto alla prestazione ma ha valore di dichiarazione dei requisiti anagrafici e contributivi utili alla pensione.

Sezioni di riferimento

Modulistica – Modulo di domanda per la pensione di vecchiaia (PDF, 99Kb)

Previdenza obbligatoria
Pensione di anzianità

Requisiti di accesso
La pensione di anzianità può essere richiesta al raggiungimento dei requisiti anagrafici e contributivi previsti per l’anno considerato e riepilogati nella tabella sottostante.

A partire dal primo gennaio 2008, in seguito alle modifiche portate dalla legge 247/2007, i requisiti anagrafici di accesso sono i seguenti:

  • per il periodo dal primo gennaio 2008 al 30 giugno 2009, occorre avere 35 anni di anzianità contributiva e 58 anni di età;
  • dal primo luglio 2009 la somma degli anni di anzianità contributiva e quelli dell’età anagrafica deve determinare il raggiungimento di una quota minima prevista per l’anno in questione, fermo restando il requisito minimo di anzianità contributiva pari a 35 anni e il possesso dell’età anagrafica minima prevista per l’anno considerato (es. 59 anni nel 2010).


ANNO REQUISITI (età + anni di contribuzione)
Dal 1/1/08 al 30/6/09 58 + 35
Dal 1/7/09 al 31/12/09 59 + 36
oppure
60 + 35
(quota 95)
2010 59 + 36
oppure
60 + 35
(quota 95)
2011 – 2012 60 + 36
oppure
61 + 35
(quota 96)
2013 61 + 36
oppure
62 + 35
(quota 97 – soggetta a verifica)
2014 61 + 36
oppure
62 + 35
(quota 97 – soggetta a verifica)

In ogni caso il diritto alla pensione si consegue, indipendentemente dall’età, con almeno 40 anni di anzianità contributiva.

Mantiene il diritto alla pensione con i precedenti requisiti chi ha maturato entro il 31 dicembre 2007 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa precedente.

Dal primo gennaio 2008 possono accedere alla pensione di anzianità con 35 anni di contributi e 57 anni di età:

  • le lavoratrici dipendenti che optano per una liquidazione del trattamento secondo le regole di calcolo del sistema contributivo (decreto legislativo 180 del 1997);
  • i lavoratori in mobilità citati nell’articolo 1, comma 18-bis della legge 243/2004;
  • i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 20 luglio 2007.

Per essere considerati validi, i requisiti minimi richiesti devono essere maturati mentre si è ancora iscritti all’Inpdap. Chi ha cessato dal servizio può decidere di mantenere l’iscrizione all’Istituto con la prosecuzione volontaria dei contributi.

 

Come si ottiene
Il primo passo nella procedura è la domanda di risoluzione del contratto di lavoro, che l’iscritto deve presentare alla propria amministrazione nel rispetto dei termini di preavviso previsti dal contratto.

La domanda per la pensione di anzianità va presentata presso la sede Inpdap competente per territorio non prima di dodici mesi dalla data indicata per l’accesso al pensionamento (vd. Decorrenza). È importante ricordare che entro quella data il rapporto di lavoro deve risultare terminato, altrimenti la domanda decade.

La domanda di pensione di anzianità può essere presentata senza limiti di tempo. Tuttavia nel caso di domanda presentata dopo dieci anni dal collocamento a riposo l’interessato avrà diritto a percepire la pensione solo a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e i ratei di pensione non riscossi saranno prescritti.

Per il personale appartenente alle Forze armate ad ordinamento militare di cui l’Istituto non ha ancora acquisito la competenza in tema di liquidazione della pensione, la procedura è per il momento diversa e segue la normativa già in vigore.

Pensione di vecchiaia e d’anzianitàultima modifica: 2009-10-18T12:02:00+02:00da vitegabry
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