maternità

Previdenza. Periodi di maternità al di fuori del rapporto di lavoro

E’ in corso di approvazione un disegno di legge, proposto dal Governo, che all’art. 25 riduce ulteriormente la possibilità di ottenere il riconoscimento dei periodi di maternità al di fuori del rapporto di lavoro.

Già la legge n. 244/2007 (finanziaria per l’anno 2008) con una interpretazione autentica ha condizionato la possibilità di accredito figurativo e di riscatto di questi periodi (di cui agli articoli 25 e 35 del Dlgs n. 151/2001) agli iscritti in servizio alla data di entrata in vigore del medesimo Decreto legislativo (27/04/2001).

L’Inca ha da anni attivato un nutrito contenzioso giudiziario con risultati significativi che puntualmente il legislatore ha vanificato. Con il disegno di legge 1167 (art. 25), licenziato dal Senato il 26 novembre scorso e rinviato alla Camera  per l’approvazione definitiva, il legislatore interviene di nuovo limitando ulteriormente la possibilità di accedere all’accredito figurativo del congedo di maternità e al riscatto del congedo parentale fuori dal rapporto di lavoro “esclusivamente ai soggetti che presentano le domande di accesso ai relativi benefici in costanza di rapporto di lavoro.”

In altre parole, in caso di approvazione del testo così come formulato, per ottenere il riconoscimento dei benefici occorre presentare la domanda durante la  prestazione lavorativa. Ciò vuol dire che la lavoratrice che ha dovuto cessare l’attività lavorativa per esigenze familiari (caso molto ricorrente), per ottenere il diritto ai benefici per maternità extra lavoro deve necessariamente rioccuparsi per poter produrre utilmente la domanda.

Ad esempio, in caso di approvazione del testo in esame verrebbe meno anche la possibilità di ottenere il riconoscimento dei benefici in parola in favore dei soggetti in prosecuzione volontaria.

All’art. 25, comma 2, del disegno di legge vengono fatti salvi esclusivamente “i trattamenti pensionistici più favorevoli già liquidati alla data di entrata in vigore  della presente legge nonché i periodi per i quali, alla suddetta data, sia stato già effettivamente iniziato il pagamento degli oneri di riscatto.”

Relativamente, quindi, all’accredito figurativo del congedo di maternità obbligatorio al di fuori del lavoro, sembrerebbe che il legislatore non intenda salvaguardare nemmeno i soggetti, non ancora titolari di pensione, che hanno già ottenuto l’accredito figurativo a seguito della domanda presentata non in costanza di rapporto di lavoro, mentre relativamente al riscatto del congedo parentale, vengono fatti salvi i periodi per i quali sia stato effettivamente iniziato il pagamento dell’onere.

maternitàultima modifica: 2009-12-12T09:31:36+01:00da vitegabry
Reposta per primo quest’articolo