Legge di stabilità 2013

Legge di stabilità 2013. Le novità per le pensioni dei pubblici dipendenti

Agli iscritti ex Cpdel, Cps, Cpi e Cpug, cessati dal servizio senza diritto a pensione entro il 30 luglio 2010, viene rinnovata la possibilità di costituire a domanda la posizione assicurativa presso l’Inps ai sensi della legge n. 322/58. Per attenuare i guasti prodotti dalla legge n. 122/10 (abrogazione della legge n. 322/58 e modifica della legge n. 29/79), la legge n. 228/12 introduce una nuova modalità di cumulo dei periodi di contribuzione accreditati in più gestioni.

Con questo intervento legislativo si è in qualche misura posto rimedio alle criticità  sorte in seguito all’entrata in vigore della legge n. 122/10 (art. 12-undecies) che ha statuito l’abrogazione della legge n. 322/58, cioè la possibilità ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, cessati dal servizio senza aver maturato il diritto a pensione, di trasferire senza alcun onere a loro carico la contribuzione accreditata nelle diverse casse gestite dall’Inpdap all’Inps e, conseguentemente, di ottenere una prestazione pensionistica  determinata con le regole del fondo lavoratori dipendenti privati.

Una differenza sostanziale risiedeva, però, nella procedura di attivazione della legge 322. Infatti, se per il personale iscritto alla cassa Stato, la costituzione della posizione assicurativa presso l’Inps operava d’ufficio; diversamente, per i dipendenti iscritti alle ex casse Cpdel, Cps, Cpi e Cpug essa avveniva esclusivamente a domanda da parte dei diretti interessati.

La repentina abrogazione della legge n. 322, con riferimento alle cessazioni dal servizio senza diritto a pensione avvenute prima del 31 luglio 2010, ha di conseguenza prodotto effetti diversi tra gli iscritti alle casse dell’Inpdap.  

Per gli iscritti alla cassa Stato, in considerazione dell’attivazione d’ufficio, la costituzione della posizione assicurativa ha continuato ad operare anche dopo il 30 luglio 2010. Invece, per quelli delle casse ex Cpdel, Cps, Cpi e Cpug tale possibilità è rimasta in vigore solo per i soggetti che alla data del 30 luglio 2010 avevano presentato la prescritta domanda.

Con il correttivo introdotto dalla legge di stabilità viene di nuovo resa praticabile la possibilità di chiedere il trasferimento dei contributi all’Inps da parte di quegli iscritti alle succitate ex casse che, cessati dal servizio senza diritto a pensione entro il 30 luglio 2010, non avevano presentato entro la medesima data la relativa istanza di costituzione della posizione assicurativa.

In estrema sintesi, la legge n. 322/58 continua ad applicarsi a tutti gli iscritti  all’Inpdap cessati dal servizio senza diritto a pensione entro il 30 luglio 2010, indipendentemente dalla presentazione della domanda entro la medesima data. Ovviamente gli iscritti alle ex Casse degli II.PP potranno presentare la relativa domanda in qualsiasi momento, ma in tal caso, diversamente dagli iscritti alla CTPS, non avranno diritto ad arretrati di pensione.

Per le cessazioni avvenute a partire dal 31 luglio 2010 non si procederà più alla costituzione della posizione assicurativa all’Inps.  

Tuttavia, la modifica normativa ha risolto solo in parte i guasti prodotti dalla legge n. 122/10. Nessuna forma di salvaguardia è prevista, ad esempio, per quei soggetti ai quali la costituzione della posizione assicurativa all’Inps è revocata in caso di instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro (ancorché di un solo giorno) presso una pubblica amministrazione. 

A questi lavoratori, una volta ricondotta all’Inpdap la posizione già costituita all’Inps, sarà in seguito preclusa ogni possibilità di trasferire nuovamente la contribuzione all’Inps in caso di cessazione dal servizio senza diritto a pensione.  

Fuor di dubbio, la decisione di estendere anche agli iscritti all’Inpdap  l’istituto della pensione differita (cfr circ. Inpdap n. 18/10) ha in qualche misura attenuato gli effetti negativi conseguenti l’abrogazione della legge 322/58. Restano, tuttavia, ancora aperte tutte le problematiche riconducibili al mancato riconoscimento, a tutt’oggi, della pensione supplementare e dei supplementi di pensione. Il che costituisce, in un quadro di tendenziale armonizzazione delle regole, fattore di disparità tra iscritti Inps e iscritti Inpdap. 

A peggiorare il quadro normativo ha inoltre concorso un’altra disposizione, peraltro con effetto retroattivo, introdotta sempre dalla legge n. 122/10. Si tratta della norma (art 12-septies) che ha reso oneroso il ricorso all’art. 1 della legge n. 29/79 che consentiva ai pubblici dipendenti, con contributi accreditati in Inps, in alternativa alla costituzione della posizione assicurativa, di ricongiungere gratuitamente l’anzianità contributiva maturata in Inpdap all’Inps. 

Per completezza va altresì ricordato che la legge n. 122/10 è intervenuta anche sull’articolo 2 della legge 29/79 (art. 12-decies) , rendendo ancor più oneroso il suo ricorso attraverso l’applicazione dei nuovi coefficienti attuariali introdotti dal DM del 31 agosto 2007.

Per effetto dell’abrogazione della legge n. 322/58 e della contestuale modifica della legge n. 29/79, sempre più frequenti sono divenuti i casi di ricongiunzioni, fino ad allora gratuite, che hanno raggiunto importi al di fuori di ogni ragionevole parametro. Come pure non sono mancati casi di lavoratori che si sono trovati nella condizione di non poter valorizzare ai fini pensionistici periodi di contribuzione, anche  di una qualche entità, accreditati in Inpdap.

Rispetto a questo nucleo di problemi, la soluzione individuata dalla legge n. 228/12 (art. 1 commi 239-249) consiste in una nuova modalità di accesso ai trattamenti pensionistici che non sostituisce, ma va ad aggiungersi a quella introdotta dal Dlgs n. 42/06  (totalizzazione),  la cui validità resta comunque confermata.

Si tratta, in sostanza, della possibilità di cumulare gratuitamente anzianità contributive accreditate in più forme pensionistiche dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori dipendenti ed autonomi, ivi compresa la gestione separata, e nelle forme sostitutive ed esclusive della medesima al fine di conseguire un’unica prestazione. Sono escluse dal cumulo tutte le anzianità contributive maturate nelle casse libero-professionali.

Legge di stabilità 2013ultima modifica: 2013-02-21T10:08:59+01:00da vitegabry
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