Fondi di solidarietà a sostegno del reddito

 

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Le principali novità normative previste dalla recente manovra legislativa sono pubblicate in una apposita sezione di questo portale.

Sono stati previsti per fronteggiare la ristrutturazione di enti pubblici e aziende private erogatori di servizi di pubblica utilità, affinché i soggetti esclusi dal sistema degli ammortizzatori sociali possano accedere a “misure per il perseguimento delle politiche attive di sostegno del reddito e dell’occupazione”. Il fondo di solidarietà eroga in via straordinaria gli assegni straordinari per il sostegno del reddito. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono prestazioni temporanee (hanno un inizio-decorrenza e una fine-scadenza) finalizzate alla pensione e non sono a carico del sistema previdenziale obbligatorio.

A CHI SPETTA

L’assegno straordinario viene concesso dal Fondo su richiesta del datore di lavoro, fino alla maturazione del diritto alla pensione di anzianità o vecchiaia, a favore dei lavoratori che maturino i requisiti nel settore:

  • Credito e Credito Cooperativo (VOCRED e VOCOOP): entro un periodo massimo di 60 mesi, o inferiore a 60 mesi, dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
  • Esattoriali (VOESO) entro un periodo massimo di 96 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro; le domande possono essere presentate nel periodo dal 30 gennaio 2004 al 29 gennaio 2014.
  • Monopoli di Stato (VOESO): entro un periodo massimo di 84 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
  • Poste Italiane (VOCOOP): entro un periodo massimo di 60 mesi dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro. Il Fondo ha durata fino al 31 ottobre 2015.

I fondi di solidarietà hanno previsto in via straordinaria l’erogazione rateale di assegni straordinari per il sostegno del reddito riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruire delle agevolazioni all’esodo.

Per consentire al lavoratore di maturare la contribuzione necessaria per il diritto a pensione, durante il periodo di fruizione dell’assegno, il datore di lavoro versa la “CONTRIBUZIONE FIGURATIVA CORRELATA” fino alla maturazione dei requisiti di età e di contribuzione.

LA DOMANDA

Le domande di assegno straordinario devono essere presentate dall’azienda esodante.

QUANDO SPETTA

Gli assegni straordinari sono liquidati con decorrenza dal mese successivo a quello della cessazione del rapporto di lavoro, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda.

Gli assegni straordinari cessano di essere erogati alla scadenza e non è prevista la trasformazione automatica dell’assegno in pensione.

QUANTO SPETTA

L’importo della pensione viene determinato con il sistema di calcolo:

  • retributivo, se il lavoratore può far valere almeno 18 anni di contributi al 31.12.1995;
  • misto (una quota calcolata con il sistema retributivo e una quota con il sistema contributivo) se il lavoratore alla data del 31.12.1995 non può far valere 18 anni di contributi;
  • contributivo, se il lavoratore ha iniziato l’attività lavorativa dopo il 31.12.1995. lavorativa.

 

RUOLO DELL’INPS

L’istituto provvede a:

  • certificare il diritto alla futura prestazione pensionistica;
  • quantificare l’assegno straordinario per i lavoratori assicurati all’Inps;
  • quantificare mensilmente il costo per ciascuna azienda esodante e chiedere la provvista anticipata;
  • pagare mensilmente le prestazioni ai lavoratori;
  • effettuare e certificare le ritenute erariali.

Per i lavoratori assicurati presso un altro Ente previdenziale, la certificazione del diritto alla futura pensione e la quantificazione dell’assegno straordinario viene trasmesso all’Inps dall’altro Ente Previdenziale.


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Fondi di solidarietà a sostegno del redditoultima modifica: 2013-10-27T18:11:00+01:00da vitegabry
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