Esodati

Esodati ammessi alla contribuzione volontaria: nuovo messaggio Inps

I lavoratori ammessi alla contribuzione volontaria che abbiano già ricevuto la lettera di certificazione del diritto al pensionamento, non devono presentare ulteriori istanze per essere ammessi al pensionamento, anche nel caso in cui abbiano cessato il rapporto di lavoro in base ad accordi individuali o collettivi.

Lo afferma l’Inps, con il Messaggio n. 1684 del 30 gennaio 2014, nel quale si invitano le sedi territoriali dell’istituto a esaminare eventuali richieste presentate da persone autorizzate alla contribuzione volontaria, che tuttavia non abbiano ancora ricevuto la certificazione del diritto di accesso al pensionamento.
 


Inps, Messaggio n. 1684 del 30 gennaio 2014
Roma, 30-01-2014
Messaggio n. 1684
OGGETTO: Salvaguardia ai sensi dell’articolo 1, commi da 231 a 234, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (c.d. salvaguardia dei 10.130). Ulteriori chiarimenti.

In riferimento alla Salvaguardia “10130” di cui all’ art. 1, comma 231 e ss., della legge n. 228 del 2012 e’ stato evidenziato, da parte delle  Strutture periferiche, che taluni lavoratori appartenenti alla categoria dei prosecutori volontari di cui al richiamato art. 1, comma 231, lettera b), della legge n. 228 del 2012 –  il cui contingente numerico è stato incrementato di 6.000 dall’art. 1, comma 191, della legge n. 147/2013 -, hanno chiesto alle predette Strutture  se è possibile  accedere alla salvaguardia in oggetto anche in qualità di lavoratori cessati in base ad accordi individuali o collettivi ai sensi della lettera c) del predetto comma 231.

 

Relativamente  ai  comportamenti da adottare  in tali situazioni si precisa quanto segue.

 

a)   Soggetti che hanno già ricevuto la lettera di certificazione del diritto all’accesso alla salvaguardia come prosecutori volontari

 

In tali situazioni risulta inutile la presentazione di ulteriori istanze per la certificazione in altra categoria in quanto soggetti già salvaguardati.

Nel caso in cui siano state  già presentate  tali richieste, le stesse devono essere archiviate.

 

b)   Soggetti che non hanno ricevuto la lettera di certificazione del diritto all’accesso alla salvaguardia come prosecutori volontari

 

In tali fattispecie, si interessano le Strutture territoriali ad esaminare le predette richieste e, in presenza del provvedimento di accoglimento adottato dalle DTL nonché dei requisiti di legge per il diritto alla salvaguardia nella categoria dei  “lavoratori cessati”, ad inserire tali soggetti tra i beneficiari della salvaguardia prevista per quest’ultima categoria.

 

Il Direttore Generale
Nori
Esodatiultima modifica: 2014-02-06T08:45:04+01:00da vitegabry
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