Contributi volontari

Questa scheda contiene informazioni utili sui contributi volontari.
Maggiori dettagli e approfondimenti sono disponibili nelle Guide o in TuttoInps
CHE COSA SONO

I lavoratori che interrompono l’attività lavorativa possono chiedere all’Inps l’autorizzazione a proseguire volontariamente la contribuzione per raggiungere il diritto alla pensione o per aumentarne l’importo.


LA DOMANDA

LA DOMANDA

La domanda di autorizzazione ai versamenti volontari va presentata agli uffici Inps sull’apposito modulo 010/M, allegando la documentazione indicata sul modulo stesso. Tra i documenti da allegare è richiesta la copia del modello CUD relativo all’ultimo periodo di occupazione e all’anno precedente a quello della domanda, con l’indicazione della data di cessazione del rapporto di lavoro. Il modulo di domanda può essere inviato anche per posta o presentato tramite un Ente di Patronato riconosciuto dalla legge, che offre assistenza gratuita ai lavoratori. Nel caso in cui si sia presentata una domanda di pensione ed essa venga respinta dall’Inps, questa viene automaticamente esaminata come domanda di autorizzazione ai versamenti volontari.

I REQUISITI

Per ottenere l’autorizzazione occorre avere almeno cinque anni di contributi effettivi in tutta la vita lavorativa oppure tre anni di contributi nei cinque anni precedenti la domanda. Solo per alcune categorie di lavoratori (stagionali, part time, parasubordinati) è sufficiente un anno di contribuzione nel quinquennio precedente la domanda. Il requisito contributivo può essere raggiunto cumulando i contributi versati come lavoratore dipendente e autonomo. I lavoratori parasubordinati possono essere autorizzati alla prosecuzione volontaria, nell’ambito della stessa Gestione separata, per i periodi in cui non svolgono l’attività. Possono chiedere l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria, allo scopo di integrare la contribuzione figurativa prevista, anche i lavoratori:
Elenco puntato che si avvalgono dell’astensione facoltativa dal lavoro tra i tre e gli otto anni di vita del bambino;
Elenco puntatoche usufruiscono dei permessi di allattamento e dei periodi di assenza per malattia del bambino (di età compresa tra i tre e gli otto anni). 


QUANTO SI PAGA

QUANTO SI PAGA

L’importo dei contributi volontari è determinato dall’Inps:
Elenco puntatoper i lavoratori dipendenti in base alla retribuzione percepita nei 12 mesi precedenti la domanda;
Elenco puntatoper gli artigiani e i commercianti in base alla media del reddito d’impresa (dichiarato ai fini fiscali) negli ultimi 36 mesi di contribuzione precedenti la domanda;
Elenco puntatoper i coltivatori diretti, i coloni e i mezzadri i contributi sono calcolati su classi di reddito stabilite ogni anno dalla legge.
  
QUANDO SI PAGA

I contributi volontari si pagano trimestralmente con le scadenze:

Periodo Scadenza
gennaio – marzo 30 giugno
aprile – giugno 30 settembre
luglio – settembre 31 dicembre
ottobre – dicembre 31 marzo

COME SI PAGA

COME SI PAGA

L’Inps invia al domicilio del richiedente i bollettini di conto corrente postale, con l’indicazione del contributo da versare.
 

 

Gli elementi sui quali si basa il calcolo della pensione sono :
1) l’anzianità contributiva;
2) la retribuzione pensionabile.

 

 

 

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L’ANZIANITA’ CONTRIBUTIVA
E’ data dal totale di tutti i contributi versati da un giornalista nell’arco dell’intera vita lavorativa. Ai fini del calcolo della pensione l’anzianità contributiva va suddivisa in quattro blocchi.
Il primo blocco (che chiameremo “A”) è costituito dagli anni di contribuzione maturati precendentemente al 31.12.92.
Il secondo blocco (che chiameremo “B”) è costituito dai contributi versati dal 1.1.93 al 31.7.98.
Il terzo blocco (che chiameremo “C”) è costituito dalle contribuzioni versate a partire dal 1 agosto 1998.
Il quarto blocco (che chiameremo “D”) è stato introdotto con la delibera C.d.A. n°2 del 24/01/2007 per le contribuzioni versate a partire dal 1° gennaio 2006.

 

 

 

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LA RETRIBUZIONE PENSIONABILE
Per poter calcolare la pensione occorre innanzitutto ricavare la retribuzione pensionabile dell’iscritto. Ciò avviene in modo diverso a seconda che si riferisca a periodi di contribuzione antecedenti al 31.12.92, compresi tra il 1.1.93 e 31.7.98, compresi tra il 1.8.98 ed il 31/12/2005 oppure successivi al 1.01.2006.

 

Per la “Quota A” (che è riferita alle anzianità contributive maturate fino al 31.12.92) la retribuzione pensionabile è costituita dalla media annua delle retribuzioni degli ultimi 5 anni precedenti la domanda, ovvero se più favorevoli, dei 10 anni di calendario migliori (di tutta la carriera).

 

Per la “Quota B” (che è riferita alle anzianità contributive maturate a partire dal 1.1.93) la retribuzione pensionabile è costituita dalla media annua delle retribuzioni relative a tutti gli anni coperti da contribuzione successivi al 31.12.92 e dagli eventuali ultimi 5 anni precedenti il 31.12.92.
Da tale media annua devono essere escluse quelle retribuzioni (successive al 1.1.92) che, rivalutate, siano singolarmente inferiori del 10% rispetto alla media; le retribuzioni così escluse dal calcolo (perchè inferiori per un importo superiore al 10% della media) non possono però superare il 35% degli anni di contribuzione successivi al 31.12.92.
Per i giornalisti che al 31.12.92 possano far valere almeno 15 anni di contribuzione, la retribuzione pensionabile da prendere in considerazione per il calcolo della “Quota B”, è determinata sulla base della media degli ultimi 10 anni di contribuzione precedenti la domanda ovvero dei migliori 10 in assoluto di tutta la carriera, rivalutata secondo le variazioni degli indici ISTAT, più l’1% per ogni anno.

 

Per la “Quota C” bisogna distinguere due ipotesi:
· per coloro che risultavano iscritti all’Istituto prima del 24.7.98, la retribuzione pensionabile è quella calcolata per la “Quota B”;
· per coloro che risultano iscritti all’Istituto dopo il 24.7.98 la retribuzione pensionabile è costituita dalla media annua delle retribuzioni relative a tutti gli anni coperti da contribuzione.

 

Per la “Quota D” – che è relativa alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° gennaio 2006 – la retribuzione pensionabile è costituita dalla media annua delle retribuzioni relative a tutti gli anni coperti da contribuzione.

 

 

 

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Quota Pensione

 

Soggetti Interessati

 

Media retributiva pensionabile individuale

 

Media retributiva di riferimento

 

Indici rivalutazione

 

Quota A
(contributi fino al 31/12/92)

 

TUTTI

 

Ultimi 5 anni o, se più favorevoli 10 anni migliori

 

Media retributiva della categoria

 

Costo vita ISTAT

 

(1)
Quota B
(Contributi da gennaio 93 a luglio 98)
(2)

 

Più di 15 anni al 31/12/92

 

Ultimi 10 anni o, se più favorevoli, 10 anni migliori

 

Media retributiva della categoria

 

Costo vita ISTAT + 1%

 

Meno di 15 anni al 31/12/1992

 

tutti gli anni dopo il 1/01/1993 al netto degli scarti Dlgs 373/93, + ultimi 5 anni al 31/12/92. (*)

 

Quota C
(Contributi post agosto ‘98)

 

Già iscritti INPGI al 24/07/1998

 

(Vedi Q.ta B)

 

Minimo contrattuale R.O. aumentato del 20%

 

Costo vita ISTAT + 1%

 

Iscritti INPGI dopo 24/07/1998

 

Tutta vita lavorativa

 

Quota D
(Contributi post 1/01/2006)

 

TUTTI

 

Tutta vita lavorativa

 

Minimo contrattuale R.O. aumentato del 20%

 

Costo vita ISTAT + 1%

 

(*) NOTA : In base al Dlgs n.373/93, chi al 31/12/1992 aveva meno di 15 anni di contributi versati all’Inpgi, avrà calcolata la quota B della retribuzione pensionabile sulla media di tutte le retribuzioni successive al 1/1/93, comprendendo anche i 5 anni precedenti il 31/12/92. L’interessato potrà però scartare fino al 35% delle retribuzioni annuali inferiori del 10% rispetto al valore medio.

 

 

 

DEROGHE al nuovo sistema di calcolo ( quota D) in vigore dal 1°/01/2006:

 

  1. Per tutti i trattamenti pensionistici liquidati o certificati, entro il 24 aprile 2007, sono fatti salvi i criteri di calcolo ad essi applicati o certificati.

     

  2. Per gli iscritti che anteriormente alla data del 24 aprile 2007 avevano maturato il diritto alla liquidazione di un trattamento pensionistico di vecchiaia o anzianità valgono le precedenti normative di calcolo relativamente alle contribuzioni maturate fino all’approvazione delle nuove modifiche regolamentari (24 aprile 2007).

     

  3. Per le domande di pensione o di bonus, prodotte antecedentemente al 24 aprile 2007 non ancora liquidate o certificate, valgono le precedenti normative di calcolo.

     

  4. Per le domande di prepensionamento riferite a stati di crisi accertati dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale anteriormente alla data del 24 aprile 2007 continuano a valere le precedenti normative di calcolo.

     

  5. Tutte le domande di pensione di vecchiaia, anzianità, invalidità e ai superstiti, che saranno prodotte dopo la data del 24 aprile 2007 saranno calcolate sulla base delle nuove normative introdotte, salvo i casi previsti al precedente punto 2.

     

 

 

Qui di seguito cercheremo di spiegare, con alcuni esempi, come si determinano le medie utili per calcolare la pensione.

 

ESEMPIO N.1

 

Un giornalista al momento della presentazione della domanda di pensione, ha maturato un’anzianità contributiva di 30 anni.
L’ultimo contributo è stato versato PRIMA del 31.12.92.

L’importo della pensione sarà costituito dalla sola QUOTA A, che si determina come segue:

 

QUOTA  ” A “

 

ALLA RETRIBUZIONE PENSIONABILE
(determinata in base alla:

 

  • media annua delle retribuzioni degli ultimi cinque anni precedenti la domanda, oppure

     

  • media annua dei dieci anni migliori di tutta la carriera)

     

SI APPLICA L’ALIQUOTA DI RENDIMENTO
L’IMPORTO CHE NE RISULTA SI MOLTIPLICA PER 30 (anni di contribuzione):

 

IL RISULTATO SARA’ L’IMPORTO DELLA PENSIONE ANNUA

 


ESEMPIO N.2

 

Un giornalista, al momento della presentazione della domanda di pensione, ha maturato un’anzianità contributiva di 35 anni. Il primo contributo è stato versato il 1.8.98.
L’importo della pensione sarà costituito dalla sola QUOTA C, così determinata:

 

 

QUOTA  ” C “

 

ALLA RETRIBUZIONE PENSIONABILE
(determinata sulla base della:

 

  • media annua delle retribuzioni relative a tutti gli anni coperti da contribuzione)

     

SI APPLICA L’ALIQUOTA DI RENDIMENTO
L’IMPORTO CHE NE RISULTA SI MOLTIPLICA PER 35 (anni di contribuzione):

 

IL RISULTATO SARA’ L’IMPORTO DELLA PENSIONE ANNUA

 

 

ESEMPIO N.3

 

Alla data di presentazione della domanda di pensione un giornalista ha maturato un’anzianità contributiva di 35 anni, di cui :

 

  • 20 anni (quindi più di 15) sono stati versati PRIMA del 31.12.92,

     

  • 5 anni e 7 mesi sono stati versati dal 1.1.93 al 31.7.98,

     

  • 7 anni e 5 mesi sono stati versati dal 1.8.98 al 31.12.2005

     

  • 2 anni sono stati versati DAL 1.01.2006.

     

QUOTA  ” A “

 

ALLA RETRIBUZIONE PENSIONABILE
(determinata in base alla

 

  • media annua delle retribuzioni degli ultimi cinque anni precedenti la domanda, oppure

     

  • media annua dei dieci anni migliori di tutta la carriera)

     

SI APPLICA L’ALIQUOTA DI RENDIMENTO
L’IMPORTO CHE NE RISULTA SI MOLTIPLICA PER 20 (anni di contribuzione)

 

IL RISULTATO SARA’ L’IMPORTO ANNUO DELLA QUOTA “A” DI PENSIONE

 

 

QUOTA  ” B “

 

ALLA RETRIBUZIONE PENSIONABILE

(determinata in base alla

 

  • media annua delle retribuzioni degli ultimi dieci anni precedenti la domanda, oppure

     

  • media annua dei dieci anni migliori di tutta la carriera

     

SI APPLICA L’ALIQUOTA DI RENDIMENTO
L’IMPORTO CHE NE RISULTA SI MOLTIPLICA PER 5 anni e 7 mesi (di contribuzione)

 

IL RISULTATO SARA’ L’IMPORTO ANNUO DELLA QUOTA “B” DI PENSIONE

 

 

QUOTA ” C “

 

ALLA RETRIBUZIONE PENSIONABILE

(determinata in base alla

 

  • media annua delle retribuzioni degli ultimi dieci anni precedenti la domanda, oppure

     

  • media annua dei dieci anni migliori di tutta la carriera)

     

SI APPLICA L’ALIQUOTA DI RENDIMENTO
L’IMPORTO CHE NE RISULTA SI MOLTIPLICA PER 7 anni e 5 mesi
(di contribuzione)

 

IL RISULTATO SARA’ L’IMPORTO ANNUO DELLA QUOTA “C” DI PENSIONE

 

 

QUOTA ” D “

 

ALLA RETRIBUZIONE PENSIONABILE

(determinata in base alla

 

  • media annua delle retribuzioni relative a tutti gli anni coperti da contribuzione

     

SI APPLICA L’ALIQUOTA DI RENDIMENTO
L’IMPORTO CHE NE RISULTA SI MOLTIPLICA PER 2 anni
(di contribuzione)

 

IL RISULTATO SARA’ L’IMPORTO ANNUO DELLA QUOTA “D” DI PENSIONE

 

L’importo annuo della pensione è costituito dalla somma della QUOTA “A”, della QUOTA “B”, della QUOTA “C” e della QUOTA “D”.

 

 

ESEMPIO N.4

 

Alla data di presentazione della domanda di pensione un giornalista ha maturato un’anzianità contributiva di 30 anni di cui :

 

  • 10 (quindi meno di 15) PRIMA del 31.12.92,

     

  • 5 anni e 7 mesi sono stati versati dal 1.1.93 al 31.7.98

     

  • 7 anni e 5 mesi sono stati versati dal 1.8.98 al 31.12.2005

     

  • 3 anni sono stati versati DAL 1.01.2006.

     

QUOTA  ” A “

 

ALLA RETRIBUZIONE PENSIONABILE
(determinata in base alla

 

  • media annua delle retribuzioni degli ultimi cinque anni precedenti la domanda, oppure

     

  • media annua dei dieci anni migliori di tutta la carriera)

     

SI APPLICA L’ALIQUOTA DI RENDIMENTO
L’IMPORTO CHE NE RISULTA SI MOLTIPLICA PER 10 (anni di contribuzione)

 

IL RISULTATO SARA’ L’IMPORTO ANNUO DELLA QUOTA “A” DI PENSIONE

 

 

QUOTA  ” B “

 

ALLA RETRIBUZIONE PENSIONABILE
(determinata in base alla

 

  • media annua delle retribuzioni relative a tutti gli anni di contribuzione successivi al 31/12/1992 e agli ultimi cinque anni precedenti il 31/12/1992, “depurata”, cioè determinata escludendo nel limite del 35% le medie annue inferiori del 10%)

     

SI APPLICA L’ALIQUOTA DI RENDIMENTO
L’IMPORTO CHE NE RISULTA SI MOLTIPLICA PER 5 anni e 7 mesi (di contribuzione)

 

IL RISULTATO SARA’ L’IMPORTO ANNUO DELLA QUOTA “B” DI PENSIONE

 

 

QUOTA  ” C “

 

ALLA RETRIBUZIONE PENSIONABILE
(determinata in base alla

 

  • media annua delle retribuzioni relative a tutti gli anni di contribuzione successivi al 31/12/1992 e agli ultimi cinque anni precedenti il 31/12/1992, “depurata”, cioè determinata escludendo nel limite del 35% le medie annue inferiori del 10%)

     

SI APPLICA L’ALIQUOTA DI RENDIMENTO
L’IMPORTO CHE NE RISULTA SI MOLTIPLICA PER 7 anni e 5 mesi
(di contribuzione)

 

IL RISULTATO SARA’ L’IMPORTO ANNUO DELLA QUOTA “C” DI PENSIONE

 

 

QUOTA ” D “

 

ALLA RETRIBUZIONE PENSIONABILE
(determinata in base alla

 

  • media annua delle retribuzioni relative a tutti gli anni coperti da contribuzione)

     

SI APPLICA L’ALIQUOTA DI RENDIMENTO
L’IMPORTO CHE NE RISULTA SI MOLTIPLICA PER 3 anni
(di contribuzione)

 

IL RISULTATO SARA’ L’IMPORTO ANNUO DELLA QUOTA “D” DI PENSIONE

 

L’importo annuo della pensione è costituito dalla somma della QUOTA “A”, della QUOTA “B”, della QUOTA”C”e della QUOTA “D”.

 

 

 

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L’ALIQUOTA DI RENDIMENTO
L’importo annuo della pensione è calcolato applicando alla retribuzione media pensionabile individuale (rivalutata ISTAT) un’aliquota di rendimento, in modo diverso a seconda che ci si riferisca alla “Quota A”, alla “Quota B”, oppure alle Quote “C” e “D”.

 

ALIQUOTE DI RENDIMENTO CHE SI APPLICANO ALLA RETRIBUZIONE PENSIONABILE DETERMINATA PER LA QUOTA A (periodi di contribuzione precedenti al 31.12.92).

 

  • 2,66% dell’importo ricompreso entro la media retributiva della categoria* dell’anno immediatamente precedente la decorrenza della pensione;

     

  • 2,00% dell’importo eccedente, fino ad terzo della media predetta * ;

     

  • 1,66% dell’ulteriore eccedenza fino a due terzi della stessa media * ;

     

  • 1,33% dell’importo residuo, senza alcun limite.

     

 

ALIQUOTE CHE SI APPLICANO ALLA RETRIBUZIONE PENSIONABILE DETERMINATA PER LA QUOTA B (periodi di contribuzione successivi al 31.12.92)

2,66% dell’importo ricompreso entro la media retributiva della categoria*
dell’anno precedente la decorrenza della pensione.

Per le quote di retribuzione eccedenti il limite della suddetta media retributiva * :

 

  • 2,00 % fino al 33%

     

  • 1,66 % dal 33% al 66%

     

  • 1,33 % dal 66% al 90%

     

  • 0,90 % oltre il 90%.

     

 

ALIQUOTE CHE SI APPLICANO ALLA RETRIBUZIONE PENSIONABILE DETERMINATA PER LA ” QUOTA C” (periodi di contribuzione dal 24.7.98 al 31/12/2005) e PER LA “QUOTA D” (periodo di contribuzione dal 1.01.2006)

 

  • 2,66 % dell’importo ricompreso entro il minimo contrattuale annuo del redattore ordinario vigente nell’anno precedente la decorrenza del trattamento, maggiorato del 20 per cento .

     

Per le quote di retribuzione eccedenti il limite del suddetto importo:

 

  • 2,00 % fino al 33%

     

  • 1,66 % dal 33% al 66%

     

  • 1,33 % dal 66% al 90%

     

  • 0,90 % oltre il 90%.

     

* LA MEDIA RETRIBUTIVA DELLA CATEGORIA è determinata annualmente dal Consiglio di amministrazione in base al rapporto intercorrente tra l’ammontare delle retribuzioni annue accertate ai fini contributivi ed il numero dei giornalisti contribuenti, così come risultano dal bilancio dell’anno a cui la media va riferita.
Queste le medie retributive della categoria negli ultimi tre anni:

 

  • 1998 = L. 107.680.000

     

  • 1999 = L. 109.322.000

     

  • 2000 = L. 111.302.000

     

  • 2001 = L. 108.706.000

     

  • 2002 = € 55.801,00

     

  • 2003 = € 58.045,00

     

  • 2004 = € 58.564,00

     

  • 2005 = € 58.615,00

     

  • 2006 = € 58.005,00

     

  • 2007 = € 57.978,00

     

 

 

 

 

CALCOLO PENSIONI ANNO 2007

 

<>CALCOLO PENSIONI CON DECORRENZA ANNO 2007

 

 

</>

 

I N P G I 

 

 

1) QUOTA A) – Contribuzioni fino al 31/12/1992.

 

Scaglioni della retribuzione pensionabile

 

%

 

Scaglione

 

Rendimento per 1 anno di contributi

 

Rendimento cumulato

 

 fino a 

 

57.978,00

 

2,66

 

57.978,00

 

1.542,93

 

1.542,21

 

 da 

 

57.978,00

 

a

 

77.304,00

 

2,00

 

19.326,00

 

386,52

 

1.928,73

 

 da 

 

77.304,00

 

 

96.630,00

 

1,66

 

19.326,00

 

320,81

 

2.249,55

 

oltre 

 

96.630,00

 

1,33

 

 

 

 

 

 

 

 

2) QUOTA B) – Contribuzioni dal 1/01/1993.

 

Scaglioni della retribuzione pensionabile

 

%

 

Scaglione

 

Rendimento per 1 anno di contributi

 

Rendimento cumulato

 

 fino a 

 

57.978,00

 

2,66

 

57.978,00

 

1.542,21

 

1.542,21

 

 da 

 

57.978,00

 

a

 

77.110,74

 

2,00

 

19.132,74

 

382,65

 

1.924,87

 

 da 

 

77.110,74

 

a

 

96.243,48

 

1,66

 

19.132,74

 

317,60

 

2.242,47

 

 da 

 

96.243,48

 

a

 

110.158,20

 

1,33

 

13.914,72

 

185,07

 

2.427,54

 

oltre

 

110.158,20

 

0,90

 

 

 

 

 

 

 

 

3) QUOTA C) – Contribuzioni dal 1/08/1998.
QUOTA D) – Contribuzioni dal 1/01/2006.

 

Scaglioni della retribuzione pensionabile

 

%

 

Scaglione

 

Rendimento per 1 anno di contributi

 

Rendimento cumulato

 

fino a 

 

39.221,00

 

2,66

 

39.221,00

 

1.043,28

 

1043,28

 

da

 

39.221,00

 

a

 

52.163,93

 

2,00

 

12.942,93

 

258,86

 

1.302,14

 

da

 

52.163,93

 

a

 

65.106,86

 

1,66

 

12.942,93

 

214,85

 

1.516,99

 

da

 

65.106,86

 

a

 

74.519,90

 

1,33

 

9.413,04

 

125,19

 

1.642,18

 

oltre

 

74.519,90

 

0,90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UFFICIO COMPETENTE
Servizio Prestazioni
Ufficio Pensioni
Roma 00198 – Via Nizza, 35

 

 

 

 

 

Contributi volontariultima modifica: 2008-11-07T08:58:00+01:00da vitegabry
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