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Co.co.co: sì a pensione, anche se il committente non ha pagato i contributi

Una sentenza del Tribunale di Bergamo (n.941/2013) ha stabilito che il lavoratore co.co.co. ha diritto a pensione anche quando il committente non ha versato i contributi previdenziali dovuti.

Il caso preso in esame dal tribunale bergamasco riguarda una lavoratrice della scuola, con contratto co.co.co. che si è vista rifiutare dall’Inps la domanda di pensione per “difetto di contribuzione”.

Secondo il giudice, che in questo caso ha esteso il “principio di automatismo” delle prestazioni, finora riconosciuto soltanto ai lavoratori dipendenti (art. 2116 del codice civile), ha stabilito che salvo esplicita disposizione di deroga, questo stesso principio si applica sempre e comunque e sono esclusi solo i lavoratori autonomi, commercianti e liberi professionisti, poiché grava su di loro l’onere del pagamento dei contributi previdenziali.

Peraltro, dice la sentenza, “il collaboratore non ha alcun modo per costringere il committente a versare i contributi, come non lo ha il dipendente; perciò, non riconoscere il principio di automaticità potrebbe violare l’art. 3 della Costituzione (principio di uguaglianza)”

Co.co.coultima modifica: 2014-04-03T14:44:04+02:00da vitegabry
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