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CE chiede al Belgio di accettare i certificati di affiliazione presentati dai lavoratori di altro Stato membro

La Commissione europea ha chiesto al Belgio di accettare i documenti attestanti che i lavoratori migranti versano i loro contributi al sistema di previdenza sociale di un altro Stato membro. La legislazione belga attualmente consente alle autorità nazionali di non riconoscere tali documenti e di assoggettare unilateralmente tali lavoratori migranti alla legislazione belga in materia di previdenza sociale, in violazione del diritto dell’UE.

I cosiddetti “documenti portatili A1” sono rilasciati ai lavoratori temporaneamente distaccati in un altro Stato membro (per un periodo massimo di due anni) e alle persone che lavorano contemporaneamente in diversi paesi, al fine di dimostrare che essi versano i contributi al sistema di previdenza sociale del paese che ha rilasciato tali documenti. Il diritto dell’UE, sistematicamente corroborato dalla giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia dell’UE, sancisce che gli altri Stati membri sono tenuti ad accettare tali documenti a condizione che non siano stati ritirati o dichiarati invalidi dallo Stato membro che li ha rilasciati.

Per evitare abusi o frodi esistono norme dell’UE specifiche e chiaramente definite per accertare la validità di tali documenti. Tali regole fissano i termini entro i quali gli altri Stati membri sono chiamati a rispondere alla richiesta di verificare la validità di tali documenti e a mettere in atto una procedura di conciliazione in caso di controversie. Il Belgio tuttavia ha scelto di non ricorrere a tale procedura ben definita e di procedere invece in modo unilaterale.

La richiesta della Commissione assume la forma di un “parere motivato” nell’ambito delle procedure di infrazione dell’UE. Il Belgio dispone ora di un termine di due mesi per notificare alla Commissione le misure adottate al fine di porre rimedio a tale situazione. In caso contrario, la Commissione potrà decidere di deferire il Belgio alla Corte di giustizia dell’UE.

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CEultima modifica: 2014-09-29T14:01:17+02:00da vitegabry
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