Eternit

Eternit: una sentenza epocale

La Corte d’Appello di Torino ha pronunciato ieri sentenza di condanna nei confronti dell’imputato Schmidheiny Stephan, all’esito del processo penale pendente a suo carico e a carico del barone belga De Cartier De Marchienne Louis. 

La Corte, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, ha ripristinato l’originaria imputazione, inserendo il riferimento anche ai fatti commessi dall’aprile del 1952, così come contestato dalla Procura della Repubblic all’inizio del procedimento di primo grado. 

Così rideterminato il tempus comissi delicti,  sia il barone belga che l’imputato svizzero sono stati assolti per il periodo precedente al 27.6.1966 per non aver commesso il fatto, non ritenendo la Corte ascrivibili agli imputati le contestazioni anteriori a tale data.

Come facilmente prevedibile, per quanto concerne i fatti successivi, nei confronti del barone belga, deceduto nelle more del processo, è stata pronunciata sentenza di non doversi procedere e revocate tutte le statuizioni civili pronunciate nei confronti della società belga Etex Group S.A., unico responsabile civile a lui riconducibile. Per quanto riguarda l’imputato Schmidheiny la Corte territoriale, diversamente opinando rispetto al Tribunale, ha precisato che i periodi di effettiva gestione dello stesso debbano essere ritenuti nei seguenti termini: dal giugno 1976 sino al 4.6.1986 (data del fallimento di Industria Eternit Casale Monferrato spa) con riguardo ai siti di Casale Monferrato e Cavagnolo; dal 27.6.1980 sino al 6.12.1984 (data dell’amministrazione controllata di Industria Eternit Reggio Emilia spa, già Icar spa), con riguardo al sito di Rubiera; dal giugno 1976 fino al 19.12.1985 (data del fallimento di Industria Eternit Napoli spa), con riguardo al sito di Napoli-Bagnoli. 

Così precisato il periodo di effettiva gestione, la Corte ha, tuttavia, dichiarato la prescrizione del reato di cui all’art. 437 c.p. (omissione dolosa di cautele sul luogo di lavoro) per l’imputato Schmidheiny e ha assolto lo stesso, per non aver commesso il fatto, per i fatti a lui ascritti nel periodo dal 27.6.1966 a tutto il mese di maggio 1976.

Mentre non può che essere salutata con estremo favore la sentenza di condanna pronunciata con riguardo ai siti di Napoli-Bagnoli e Rubiera, la declaratoria di prescrizione nei confronti dell’imputato Schmidheiny per il reato di cui all’art. 437 c.p. dimostra come, presumibilmente, la Corte non abbia accolto il percorso giuridico sostenuto dalla Procura e dalle parti civili e sposato dal Giudice di primo grado. 

Attendiamo di poter leggere le motivazioni in modo da comprendere a fondo le ragioni che hanno portato la Corte territoriale a tale decisione, ben consapevoli che trattasi di argomenti di carattere giuridico che potranno essere sottoposti anche all’attenzione della Corte di Cassazione.
 
L’imputato Schmidheiny è stato poi condannato per il reato di disastro doloso anche con riferimento ai fatti verificatisi a Napoli-Bagnoli e Rubiera, con conseguente pena rideterminata nella misura di  anni 18 di reclusione. Tale decisione è foriera di grande soddisfazione per la Procura della Repubblica e le parti civili che si sono da sempre battute per il riconoscimento del reato anche per i siti emiliani e campani, ingiustamente esclusi dalla sentenza di primo grado. 
 
Per quanto riguarda le statuizioni civili vi è stata la condanna dell’imputato Schmidheiny, in solido con le società svizzere responsabili civili anche al risarcimento dei danni subiti dalle associazioni sindacali CGIL Piemonte, CGIL Camera del Lavoro di Alessandria, CGIL Nazionale, CGIL Regione Campania, CGIL FILLEA Reggio Emilia. 

Per tali associazioni la condanna è stata di euro 100.000,00, eccezion fatta che per la CGIL Regione Campania e la CGIL FILLEA Reggio Emilia, le quali hanno ottenuto un risarcimento dei danni, ma da liquidarsi nella separata sede civile. 

Quanto alle persone fisiche la Corte ha condannato l’imputato svizzero al risarcimento dei danni derivanti da reato, da liquidarsi nella separata sede civile, con pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva pari ad euro 30.000, in favore di 932 delle originarie posizioni, operando pertanto un ridimensionamento di quanto deciso dal Tribunale. 

Le ragioni di tale scelta sono da imputarsi al decesso dell’imputato belga (che ha inevitabilmente portato con sè alcune delle statuizioni civili) ed alla rideterminazione dei periodi di effettiva gestione dell’imputato svizzero, secondo criteri che la Corte preciserà in sede di motivazione della sentenza. 

In conclusione, pur attendendo di leggere le motivazioni della sentenza che verranno depositate entro 90 giorni da oggi, non può che rilevarsi la portata storica di una decisione che ha consentito, per la prima volta in Europa e nel mondo, di ottenere una sentenza di condanna nei confronti dei vertici internazionali di una multinazionale dell’amianto, aprendo in questo modo un percorso che si auspica che anche gli altri Paesi in cui si consumano tragedie del pari di quella di Casale, Cavagnolo, Napoli-Bagnoli e Rubiera, possano seguire”.

avv. Laura D’Amico, legale dell’Inca

Eternitultima modifica: 2013-06-04T15:39:55+02:00da vitegabry
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