Danni morali per le morti causate da amianto

Stretta della Cassazione sulle morti dovute alla esposizione alle polveri di amianto.

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Possono chiedere direttamente anche i danni morali tutte le Associazioni di fatto che rappresentano i lavoratori, pure quelle nate successivamente. Non solo. Nei casi di gravi inadempienze sulla sicurezza ne risponde l’intero Consiglio di amministrazione.

Sono questi i punti fermi raggiunti dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 38991 del 4 novembre 2010) sul tanto discusso tema dell’amianto e delle responsabilità delle aziende.

Il caso è scoppiato negli anni ’70, quasi dieci anni prima delle campagne di sensibilizzazione sulla pericolosità per la salute delle inalazioni delle polveri contenenti amianto.

In quasi ottanta pagine di motivazioni i giudici della Cassazione hanno confermato le condanne dei consiglieri di amministrazione e del direttore dello stabilimento a prescindere dalla conoscenza dell’epoca. Ma non solo. In questa interesante sentenza hanno
anche affermato con chiarezza, con prevedibili e pesanti ripercussioni sulle aziende in termini di risarcimento,  che le Associazioni di fatto dei lavoratori (in questo caso la Cgil) possono chiedere i danni morali. S

Sul punto in sentenza si legge infatti che “gli enti di fatto sono legittimati a costituirsi parte civile in quanto la circostanza che i predetti Enti non abbiano personalità giuridica non è ostativa alla costituzione di parte civile, nè un’ostatività può dedursi dal fatto di non essere stati operativi al momento dei fatti in questione”.

E ancora, gli Enti di fatto sono legittimati a costituirsi parte civile non soltanto quando il danno riguardi un bene su cui gli stessi vantino un diritto patrimoniale, ma più in generale quando il danno coincida con la lesione di un diritto soggettivo, come avviene nel caso in cui offeso sia l’interesse perseguito da un’Associazione in riferimento ad una situazione storicamente circostanziata…..”.

Pertanto, che si tratti di enti di fatto che rappresentano gli interessi dei lavoratori, ogni condotta del datore di lavoro idonea a ledere la salute deilavoratori, soprattutto nei casi in cui ciò si verifica in modo reiteraro (es. pluralità di decessi)  in conseguenza di condotte riconducibili a sistematiche e radicate violazioni delle norme di sicurezza e di igiene sul lavoro, si determina, in danno diretto all’Ente. Esso può essere sia economico, per le eventuali diminuizioni patrimoniali conseguenti alal riduzione delle adesioni dei lavoratori per il venir meno della fiducia nella capacità rappresentativa dell’istituzione; sia danno non patrimoniale per la lesione del’interesse statutariamente perseguito di garantire la salute dei lavoratori nell’ambiente di lavoro.

da Cassazione,net

Danni morali per le morti causate da amiantoultima modifica: 2010-11-05T09:15:54+01:00da vitegabry
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