Pensioni (Modalità di calcolo anno 2010)

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Pensioni: il pagamento

Perequazione automatica

E’ un aumento delle pensioni che si applica ogni anno dal primo gennaio su tutte le pensioni (art. 14 della legge 23 dicembre 1994, n. 724).

Con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in base alla variazione del costo della vita accertata dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), alla fine di ogni anno viene stabilita la variazione percentuale, stimata in via provvisoria, da applicarsi per l’anno in corso sull’importo della pensione mensile. Con tale decreto viene determinata anche la percentuale di variazione definitiva da applicare per l’anno precedente, in sostituzione di quella previsionale.

Modalità di calcolo anno 2010

Con la rata di pensione del mese di gennaio 2010 l’Inpdap provvede

  • ad applicare l’aumento dello 0,7% per l’anno 2010, calcolato in base alla variazione percentuale previsionale sulle pensioni in pagamento a dicembre del 2009;
  • ad attribuire, a decorrere dal primo gennaio 2009, il valore definitivo della perequazione automatica nella misura del 3,2%, in sostituzione di quella fissata in via previsionale del 3,3%.

La differenza tra il valore stimato in via previsionale e quello definitivo, pari allo 0,1%, comporta per i pensionati un conguaglio in negativo. Le somme corrisposte in più nel corso dell’anno 2009 sono quindi recuperate dall’Inpdap in unica soluzione sulla rata del mese di gennaio. L’ammontare del debito è proporzionale all’importo della pensione.

Nel caso in cui l’indennità integrativa speciale costituisca una voce a se stante dalla pensione, l’aumento percentuale va applicato sul trattamento pensionistico considerato complessivamente, comprensivo dell’indennità integrativa speciale.

Sulle fasce di pensioni superiori alla cifra corrispondente a cinque volte il trattamento minimo Inps, la percentuale di perequazione viene applicata in misura ridotta (75%). Per l’anno 2010 per le somme eccedenti tali limiti la percentuale applicata sarà dello 0,525.

Perequazione e limiti di reddito

La perequazione determina il variare dell’importo mensile della pensione minima Inps; questo importo viene preso come riferimento per le seguenti casistiche legate alle prestazioni:

  • cumulo delle pensioni ai superstiti con i redditi del beneficiario;
  • adeguamento dei limiti di reddito per l’integrazione al trattamento minimo delle pensioni Inps;
  • reddito personale;
  • reddito cumulato con quello del coniuge;
  • liquidazione della pensione agli orfani maggiorenni inabili di dipendenti o pensionati pubblici avente decorrenza dal 17 agosto 1995;
  • adeguamento degli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate ordinarie di prima categoria;
  • corresponsione delle maggiorazioni sociali (legge 29 dicembre 1988, n. 544, modificata dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388).


Pensioni (Modalità di calcolo anno 2010)ultima modifica: 2010-01-09T21:39:00+01:00da vitegabry
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