Patronato INCA CGIL

Indebiti pensionistici


Il Tribunale di Roma respinge ricorso collettivo Codacons

di Lisa Bartoli 

Il Tribunale di Roma ha respinto il ricorso collettivo di Codacons confermando la piena legittimità dell’Inps di recuperare gli indebiti pensionistici. Con il provvedimento n. 26718/2017, che l’Inps ha prontamente reso noto con un comunicato stampa pubblicato sul sito istituzionale, il giudice del lavoro non ha riconosciuto la legittimità di agire dell’associazione, poiché “il rapporto fra i pensionati e l’Inps non può essere ricondotto a un interesse collettivo dei consumatori ed utenti”, poiché il verificarsi di eventuali indebiti percepiti non riguarda la “totalità dei pensionati”, ma casi specifici e individuali.

Il Tribunale, nell’osservare che diverse sono le cause che possono dare luogo ad indebita erogazione, fra cui l’errore dell’Istituto, ma anche il dolo dell’interessato, ha inoltre affermato che, “posto che l’azione di recupero dell’indebito è effettuata dall’Inps sulla base delle specifiche disposizioni di legge, l’accoglimento del ricorso si porrebbe in contrasto con tutte le norme che disciplinano la modalità di recupero delle somme erogate e non dovute. Infatti, ribadisce l’Inps nel suo comunicato, “i recuperi effettuati dall’Istituto nei confronti dei pensionati possono derivare da numerose tipologie di prestazioni indebitamente erogate, che nella maggior parte dei casi non traggono origine da errori dell’Istituto, e sono obbligatori in quanto previsti dalla normativa vigente”.

L’Inps ricorda che la maggiore causa di indebiti viene registrata in relazione a prestazioni collegate al reddito, le quali, in base alla legislazione vigente, sono erogate in via di anticipazione provvisoria in base a dati reddituali storici (quindi basati su annualità precedenti); nel momento in cui il dato reddituale relativo all’annualità cui si riferisce la prestazione viene poi certificato, l’Istituto è tenuto ad eseguire operazioni di conguaglio, che possono generare un debito (recupero indebito) o un credito (rimborso). In tali ipotesi i recuperi sono obbligatori in quanto espressamente previsti da specifiche disposizioni legislative.

Va tuttavia segnalato che proprio sullo stesso argomento era intervenuta la Cassazione con l’ordinanza n. 18551/17, depositata il 27 luglio scorso, nella quale l’Alta Corte ha posto dei limiti temporali per la richiesta degli indebiti, affermando che “se in conseguenza della verifica annuale della situazione reddituale venga accertato un indebito pensionistico, l’Istituto deve notificare, entro l’anno successivo a quello nel quale è stata resa la dichiarazione reddituale, l’indebita erogazione delle somme non spettanti nei periodi ai quali si riferisce la dichiarazione reddituale. Qualora la notifica dell’indebito non sia effettuata nel termine di cui sopra, le somme erogate indebitamente non sono ripetibili”.

Patronato INCA CGILultima modifica: 2017-11-21T11:56:26+01:00da vitegabry
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