Lavori usuranti: le novità introdotte nel 2017

 

Lavori usuranti: le novità introdotte nel 2017

Prima la Legge di bilancio 2017 e poi il decreto ministeriale del 20 settembre u.s. (G.U. 3/10/2017) hanno apportato modifiche in materia di accesso ai benefici per i lavoratori addetti a mansioni ed attività usuranti.

Gli usuranti

Sono sempre e solo i lavoratori già indicati nel decreto legislativo 67/2011:

  • addetti alla cosiddetta linea catena
  • conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo (capienza non inferiore ai 9 posti)
  • addetti a turni notturni occupati per un numero di notti pari o superiore a 78 l’anno, o 72-77 giorni all’anno o 64-71 giorni
  • addetti a lavoro notturno (sempre almeno 3 ore ogni notte)
  • addetti alle lavorazioni indicate nel cosiddetto decreto Salvi del 1999.

Requisiti contributivi

La pensione spetta sempre al raggiungimento del requisito “Quota” con età e contribuzioni minime.

Alla pensione dei lavoratori usuranti fino a tutto il 2026 non verrà applicato l’incremento dell’aspettativa di vita. Pertanto i requisiti d’accesso in vigore al 31/12/2016 rimarranno invariati a tutto il 2026.

La decorrenza della pensione non è più soggetta alla finestra mobile. La prima decorrenza utile per la pensione sarà determinata dal momento di maturazione dei requisiti e dalla tempestività della domanda di accesso ai benefici per lavoro usurante.

 

Requisiti dal 2016 – 2026 Contribuzione esclusivamente da dipendente Contribuzione mista dipendente/autonomo
Lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti (DM Salvi);

lavoratori addetti alla cosiddetta “linea catena”;

conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo;

lavoratori a turni notturni (di almeno 6 ore) pari o superiori a 78 l’anno;

lavoratori notturni per l’intero anno (almeno 3 ore tutte le notti)

     
Quota 97, 6 98,6
Età minima 61 anni e 7 mesi 62 anni e 7 mesi
Contribuzione minima 35 anni 35 anni
lavoratori a turni notturni (di almeno 6 ore) compresi tra 72 e 77 l’anno;
Quota 98, 6 99,6
Età minima 62 anni e 7 mesi 63 anni e 7 mesi
Contribuzione minima 35 anni 35 anni
     
lavoratori a turni notturni (di almeno 6 ore) compresi tra 64 e 71 l’anno;
Quota 99, 6 100,6
Età minima 63 anni e 7 mesi 64 anni e 7 mesi
Contribuzione minima 35 anni 35 anni

Durata attività usurante

Fino al 2016 la norma prevedeva che per accedere ai benefici per lavoratori usuranti dal 2018 era necessario aver svolto l’attività usurante per almeno metà della propria vita lavorativa, mentre fino al 2017 era sufficiente aver prestato attività lavorativa usurante per almeno 7 anni nell’ultimo decennio compreso l’anno del pensionamento.Dal 1° gennaio 2017 i due criteri sono alternativi tra di loro e non è più necessario che l’attività usurante sia quella svolta nell’anno del pensionamento.Pertanto si può accedere ai benefici se l’attività usurante è stata svolta:

  • o per almeno 7 anni nel decennio precedente la domanda;
  • o almeno metà della propria vita lavorativa.

Le scadenze

L’abolizione delle finestre mobili ha portato a modificare i termini di scadenza dell’inoltro delle domande di accesso ai benefici e quelle per il rilascio delle certificazioni da parte dell’INPS.La legge ha stabilito che a partire da chi matura i requisiti nel 2018, la domanda va inoltrata entro il 1° maggio dell’anno precedente a quello di maturazione dei requisiti. Il 1° maggio 2017 era il termine utile per inoltrare la domanda di riconoscimento dei benefici per chi raggiunge i requisiti nel 2018.

Ma attenzione!  Il 1° maggio non è un termine a pena di decadenza, infatti il ritardo nella presentazione della domanda di accesso ai benefici comporta lo slittamento della decorrenza della futura pensione di 1, 2 o 3 mesi a seconda dei mesi di ritardo.

Ad esempio: chi raggiunge i requisiti nel 2018, doveva inoltrare domanda entro il 1° maggio 2017, se non lo ha fatto ancora la decorrenza della sua pensione slitterà di 3 mesi.

L’INPS entro il 30 novembre comunicherà al lavoratore se la domanda è accolta e/o respinta ed indicherà la decorrenza possibile alla luce della disponibilità dei fondi.Il 2017 è stato l’anno di transizione e quindi per chi matura i requisiti nel 2017 la domanda andava presentata entro il 1° marzo 2017 ed entro il 31 ottobre l’INPS comunicherà l’esito della domanda.

I documenti da allegare

Le domande di riconoscimento dei benefici per lavoro usurante debbono essere corredate da idonea documentazione, a pena di procedibilità.

Le dichiarazioni del datore di lavoro fatte “ora per allora” non sono valide se non supportate da idonea documentazione dell’epoca: ordini di servizio, schemi di turnazione del personale,registri delle presenze ed eventuali atti di affidamento di incarichi e mansioni, ecc.ecc.

Purtroppo i fogli presenza, i registri, le schede timbrature, i vecchi CCNL ed integrativi aziendali, gli ordini di servizio sono documenti che non sempre il datore di lavoro e/o il lavoratore hanno conservato oltre il decennio. Questo potrà essere un problema per chi richiede l’accesso al beneficio per aver svolto per almeno metà della vita lavorativa attività usurante e questa si collochi nella prima parte della carriera.

Il recente decreto Ministeriale che ha sostituito il testo del 2011 ha apportato alcune modifiche all’elenco della documentazione necessaria distinguendola a seconda del settore pubblico o privato del datore di lavoro e nell’ambito privato, tra contratti stipulati prima o dopo l’11 gennaio 2008 (data dalla quale molti elementi sono già disponibili nei data base dell’INPS perché trasmessi dai datori di lavoro con le denunce mensili e le comunicazioni telematiche).

Lavori usuranti: le novità introdotte nel 2017ultima modifica: 2017-10-19T17:56:18+02:00da vitegabry
Reposta per primo quest’articolo