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Congedo facoltativo del padre 2017: chiarimenti INPS

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Chiarimenti dell’INPS in merito alla fruizione del congedo facoltativo del padre per il 2017 a seguito del messaggio 828/2017

L’INPS ha fornito alcuni importanti chiarimenti in merito al congedo facoltativo del padre per il 2017. Il congedo facoltativo del padre riguarda i lavoratori dipendenti sia pubblici che privati e, ricordiamo, non va confuso con il congedo di paternità obbligatorio introdotto anch’esso nel nostro ordinamento dalla Riforma del Lavoro Fornero Legge 92/2012 né con l’astensione facoltativa (ex congedo parentale).

Congedo facoltativo del padre, di cosa si tratta

Il congedo facoltativo del padre è un permesso di uno o due giorni, anche continuativi, la cui fruizione è condizionata alla scelta della madre lavoratrice di non fruire di altrettanti giorni del proprio congedo di maternità obbligatorio, con conseguente anticipazione del termine finale del congedo post partum della madre per un numero di giorni pari al numero di giorni fruiti dal padre.

 

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E’ stato introdotto, come detto sopra, dalla L. 92/2012 in abbinamento al congedo di paternità obbligatorio, inizialmente in via sperimentale per il triennio 2012-2015 e poi prorogato per l’anno 2016 con la legge di stabilità 2016. A differenza di quello obbligatorio, il congedo facoltativo del padre è stato prorogato per i i parti o l’ingresso in famiglia per adozione avvenuti nel 2016, ma non per il 2017.

Come comunicato dall’INPS con messaggio 828/2017 la Legge di Bilancio 2017 (ex legge di stabilità), ha prorogato a tutto il 2017 il congedo di paternità obbligatorio, cioè per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenute o che avverranno nell’anno solare 2017.

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Congedo facoltativo del padre, stop nel 2017

Con messaggio 1581 del 10/04/2017 l’INPS chiarisce che il congedo facoltativo per i padri lavoratori dipendenti può essere fruito nei primi mesi dell’anno 2017 (entro il consueto termine di 5 mesi dalla nascita o dall’adozione/affidamento) solamente per eventi parto, adozione e affidamento avvenuti
nell’anno 2016.

Quindi le disposizione contenute nel messaggio 828/2017, relativa all’impossibilità di fruire del congedo facoltativo nel 2017 si riferisce ai soli eventi avvenuti nell’anno 2017.

Congedoultima modifica: 2017-04-17T19:05:11+02:00da vitegabry
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