Indennità di disoccupazione

Inps – Indennità di disoccupazione per i collaboratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL)

In  data  27  aprile  l’INPS  ha  pubblicato  la  circolare  n.  83  avente  ad oggetto   l’indennità   di   disoccupazione   per   i   collaboratori  con   rapporto   di   collaborazione coordinata ( DIS-COLL) che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l’INPS, non pensionati e privi di partita IVA. Sono esclusi gli amministratori e i sindaci.

Riepiloghiamo sinteticamente quali sono i destinatari, i requisiti, la misura, la durata e come presentare la domanda per aver diritto all’indennità.

I requisiti che devono essere congiuntamente soddisfatti affinché il collaboratore possa accedere
all’indennità DIS-COLL sono tre: deve  essere  al  momento  della  domanda  di  prestazione  in  stato  di Disoccupazione; deve fare valere almeno tre mesi di contribuzione (per l’anno 2015 per la copertura di un mese occorre conseguire un reddito pari a 1.295,66 euro) nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno solare precedente la cessazione dal lavoro al predetto evento; deve fare valere, nell’anno solare in cui si è verificato l’evento di cessazione del rapporto di collaborazione, un mese di contribuzione versata o, in alternativa, un rapporto di collaborazione di durata pari almeno ad un mese e che abbia dato luogo ad un reddito almeno pari alla metà dell’importo che dà diritto all’accredito di un mese di contribuzione (per l’anno 2015 pari ad € 647,83).

L’indennità DIS-COLL per l’anno 2015 non potrà essere superiore all’importo di 1.300 euro, importo che sarà annualmente rivalutato. L’indennità subirà una riduzione del 3 per cento, ogni mese, a partire dal 91° giorno di fruizione della prestazione e la sua durata massima non può superare i sei mesi di fruizione. Per i periodi di fruizione della prestazione non sono riconosciuti i contributi figurativi.

La domanda per ottenere l’indennità DIS-COLL deve essere presentata all’INPS, esclusivamente in via  telematica,  entro  il  termine  previsto  di  68  giorni,  a  pena  di  decadenza,  dalla  data  di cessazione del contratto di collaborazione.

L’Inps  nella  propria  circolare  specifica  alcune  particolari  casistiche  relative  ad  una diversa decorrenza del termine di sessantotto giorni per la presentazione della domanda:

nel caso di evento di maternità o di degenza ospedaliera indennizzabili insorti durante il rapporto di collaborazione successivamente cessato, il termine di sessantotto giorni per la presentazione della domanda DIS-COLL decorre dalla data in cui cessa il periodo di maternità o degenza ospedaliera indennizzati;
nel caso di evento di maternità o di degenza ospedaliera indennizzabili insorti entro sessantotto giorni dalla data di cessazione del rapporto di collaborazione, il termine di presentazione della domanda rimane sospeso per un periodo pari alla durata dell’evento di maternità o di degenza ospedaliera indennizzabili e riprende a decorrere, al termine del predetto evento, per la parte residua.

Nel caso di eventi di malattia senza ricovero ospedaliero sopraggiunti durante il rapporto di collaborazione e protratti oltre la cessazione del contratto e nel caso   dei periodi di malattia senza ricovero insorti dopo la cessazione del rapporto di collaborazione non si ha lo slittamento né la sospensione del termine di sessantotto giorni per la presentazione della domanda DIS-COLL, inoltre nulla cambia per quanto riguarda la decorrenza della stessa.

Compatibilità con contratto lavoro subordinato –
Se durante la fruizione dell’indennità DIS-COLL il beneficiario si rioccupa con contratto di lavoro subordinato inferiore o pari a cinque giorni, la prestazione è sospesa d’ufficio sulla base delle comunicazioni obbligatorie. Al termine del suddetto periodo di lavoro la prestazione riprende ad essere corrisposta per il periodo residuo spettante.

Compatibilità con lavoro autonomo –
Il beneficiario di indennità DIS-COLL che intraprende o sviluppa un’attività lavorativa autonoma, di impresa individuale o un’attività parasubordinata, il cui reddito derivante è inferiore al limite utile per la conservazione dello stato di disoccupazione (4.800 euro), deve comunicare entro trenta giorni dall’inizio dell’attività o se preesistente, dalla data di presentazione della domanda di DIS- COLL, il reddito presunto.

Decadenza –
Il beneficiario decade dall’indennità, con effetto dal verificarsi dell’evento interruttivo, in caso di:

perdita dello stato di disoccupazione;
non regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi;
nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a cinque giorni;
inizio di una attività lavorativa autonoma, di impresa individuale o di un’attività parasubordinata; 
raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per l’indennità DIS-COLL.

Le sedi dell’Inca, dislocate su tutto il territorio nazionale, sono a disposizione per fornire ulteriori e più dettagliate informazioni.

Indennità di disoccupazioneultima modifica: 2015-05-05T13:26:01+02:00da vitegabry
Reposta per primo quest’articolo