Archivi giornalieri: 5 ottobre 2014

San Placido

San Placido


San Placido

Nome: San Placido
Titolo: Monaco
Ricorrenza: 05 ottobre

Placido, figlio del nobile patrizio romano Tertullo, venne affidato per essere educato a S. Benedetto fin dall’età di sette anni. 

Il fanciullo dimostrò intelligenza aperta e cuore docile agli insegnamenti del maestro. Della sua infanzia si racconta il seguente episodio. Un giorno, dice S. Gregorio, il fanciullo andò al lago per attingere acqua, ma sdrucciolò e cadde dentro. 

S. Benedetto che stava nella sua cella, vide per rivelazione l’accaduto. Chiamò Mauro, altro suo discepolo e gli disse: « Corri velocemente, o fratello, perchè Placido è caduto nel lago ». Mauro gli domandò la benedizione e si affrettò ad ubbidirlo. Si portò al lago e senza affondare camminò sull’acqua e così potè riportare sulla riva Placido sano e salvo. S. Benedetto attribuì il miracolo all’ubbidienza del discepolo il quale a sua volta l’attribuiva alla fede ed alla benedizione del santo; ma Placido disse di aver visto lo stesso abate che lo soccorreva e lo copriva con la sua melota (una pelle di pecora che i monaci allora portavano sulle spalle). 

Tertullo, venuto a trovare il figlio, fu sommamente commosso della sua virtù, e per mostrare la sua riconoscenza a S. Benedetto, gli donò parte dei beni che possedeva. Questi servirono ad erigere il grande monastero di Montecassino ed alcuni altri romitaggi in Sicilia presso la città di Messina ove Placido a soli ventisei anni fu mandato come abate. 

La badia di Messina giunse ben presto a gran fama. Cresceva di giorno in giorno il numero dei postulanti attratti dalla santità di Placido. Quel cenobio divenne focolare di pietà e centro di santità e di bene. Un giorno vennero a visitare il novello monastero due fratelli di Placido: Eutichio e Vittorino con la sorella Flavia. Mentre essi stavano in santi colloqui. avvenne che il pirata Manuca saccheggiasse Messina. Quel barbaro fece pure circondare la badia, sfondò le porte ed intimò a quanti vi si trovavano di rinnegare Gesù Cristo, pena la morte. 
— Noi siamo pronti a morire per Gesù Cristo 
— rispose Placido. 
— Morremo — soggiunsero tutti in coro; e cadendo ginocchioni levarono le mani e gli occhi al cielo invocando il santo nome di Gesù. Mentre Placido li benediceva, i barbari s’avventarono loro addosso e con aste, picche e spade li trucidarono. Tutti vennero fatti degni di ricevere la corona del martirio, e divenire frumento eletto di Cristo. 

PRATICA. Il precetto benedettino è: «Ora et labora » cioè: prega e lavora. Aiutiamo quanto possiamo e preghiamo per i Religiosi.

PREGHIERA. O Dio, che per mezzo del martirio hai fatto passare il beato Placido ed i suoi compagni dall’esilio alla gloria eterna, custodiscici per le loro preghiere da tutte le avversità e donaci di poter partecipare alla loro gloriosa compagnia in cielo.

Senza pastori muore la Sardegna intera: una riflessione su pastorizia e pastoralismo

Senza pastori muore la Sardegna intera: una riflessione su pastorizia e pastoralismo

 

pastori

Un contributo di Francesco Casula sul MPS e sul ruolo della pastorizia in Sardegna non come patrimonio folkloristico ma come l’unica industria davvero legata al territorio, che salvaguardia e difende l’ambiente. 

I pastori il 23 settembre scorso sono ritornati in Piazza a Cagliari. Come fanno oramai da anni. A ben vedere assistiamo a una vera e propria rivoluzione sociologica e persino antropologica: che smentisce i luoghi comuni sui pastori individualisti, restii alla collaborazione, isolati, soli e solitari nelle loro aziende e nei loro ovili. In periodiche assemblee si riuniscono per discutere, concordare e decidere, collettivamente e democraticamente, obiettivi della vertenza, forme di lotta, iniziative. In migliaia scendono in piazza, organizzati ma senza avere dietro le burocratiche Associazioni tradizionali del mondo agro-pastorale: anzi, spesso contro di loro. Coinvolgendo famiglie e sindaci ma anche studenti e lavoratori di altri comparti: tanto che possiamo considerare la lotta dei pastori una vera e propria lotta di popolo e, dunque, non di una sola categoria. Questo, non a caso.

Il pastore infatti non è solo una delle una delle tante figure sociali e la pastorizia non è solo un comparto economico: essa infatti ha prodotto ben altro che latte, formaggi, carne e lana: ha dato luogo al pastoralismo e ai codici e valori che esso sottende e che in buona sostanza costituiscono il nerbo della civiltà e dell’intera cultura sarda. Per intanto però occorre sottolineare che la pastorizia, come comparto economico, nonostante crisi e difficoltà, nella storia ha sempre retto e i pastori, ancora oggi, non sono una sorta di tribù sopravvissuta alla storia (Ignazio Delogu). Nonostante i reiterati tentativi storici di interrarli. Pur con crisi e difficoltà immani, la pastorizia è stata storicamente l’unico comparto economico che ha sempre retto: anche a fronte, della fallimentare industrializzazione, dello strozzinaggio delle banche, della lingua blu. Ha retto perché si tratta dell’unica industria, endogena e autocentrata, che crea un indotto che nessuna altra industria nell’Isola ha mai creato. L’unica “industria” legata al territorio e ai saperi tradizionali, diffusa ubiquitariamente, al contrario dell’industria per “poli”. Che presiede, salvaguardia e difende l’ambiente, garantendo la manutenzione di oltre il 70% del territorio isolano.

Oggi corre un serio pericolo: se non di scomparsa, certo di drastico ridimensionamento che potrebbe ridurla ad attività marginale, sia dal punto di vista economico che occupazionale. C’è infatti da chiedersi quante delle 16.000 aziende pastorali oggi presenti in Sardegna potranno ancora “resistere” a fronte della gravissima crisi che attanaglia il comparto. Quanti occupati potranno ancora sopravvivere producendo “in perdita”. Una pluralità di motivi convergono infatti ad acuire la crisi: primo fra tutti il prezzo del latte pagato una miseria. Sostanzialmente come 20-25 anni fa! A fronte dei mangimi che nel frattempo sono quadruplicati, insieme all’energia e al gasolio. Il prezzo del latte – pur se fondamentale- è solo uno degli elementi della vertenza: dalla piattaforma del MPS emergono tutta una serie di richieste e di obiettivi finalizzati all’uscita dalla crisi. Ad iniziare dal credito e la burocrazia: ormai – ha affermato il leader Felice Floris – il pastore passa più tempo negli uffici che nelle campagne!

Se muore il pastore e la pastorizia non muore solo una delle tante figure sociali o un comparto economico ma la Sardegna intera: il suo etnos, il suo universo culturale, artistico e rituale. Ad iniziare dall’immaginario simbolico rappresentato – fra l’altro – dalle maschere di carnevale; dall’immaginario musicale rappresentato soprattutto dal Canto a tenore, riconosciuto dall’Unesco, nel 2004, come patrimonio immateriale dell’Umanità. Ma c’è altro ancora: sottesi al pastoralismo vi sono codici e valori che storicamente hanno segnato e impregnato la civiltà sarda, Un patrimonio secolare -scrive l’antropologo Bachisio Bandinu, gran conoscitore delle cose sarde – che dall’età dei nuraghi, ha prodotto una cultura, un simbolo, una scuola di vita, un modo di essere, praticamente scomparso in Europa, che perdura ancora oggi, in Sardegna, pur nella sua forma attuale di civiltà. Non come semplice revival etnologico-folklorico, come museo di tradizioni popolari, operazione di nostalgia o folklorizzazione turistica ma, pur attingendo a lingua e linguaggi, atteggiamenti e comportamenti, interessi e valori, riti e simboli del passato, pone la questione di un rapporto positivo tra locale e globale e si interroga se questa civiltà secolare sia capace di inserirsi nel processo di mondializzazione, elaborando alcuni caratteri distintivi della propria cultura per adattarsi alla nuove esigenze della contemporaneità.

Senza la pastorizia la Sardegna si ridurrebbe a forma di ciambella: con uno smisurato centro abbandonato, spopolato e desertificato: senza più uno stelo d’erba. Con le comunità di paese, spogliate di tutto, in morienza. Di contro, con le coste sovrappopolate e ancor più inquinate e devastate dal cemento e dal traffico. Con i sardi ridotti a lavapiatti e camerieri. Con i giovani senza avvenire e senza progetti. Senza più un orizzonte né un destino comune. Senza sapere dove andare né chi siamo. Girando in un tondo senza un centro: come pecore matte. Una Sardegna ancor più colonizzata e dipendente. Una Sardegna degli speculatori, dei predoni e degli avventurieri economici e finanziari di mezzo mondo, di ogni risma e zenia. Buona solo per ricchi e annoiati vacanzieri, da dilettare e divertire con qualche ballo sardo e bimborimbò da parte di qualche “riserva indiana”, peraltro in via di sparizione. Si ridurrebbe a un territorio anonimo: senza storia e senza radici, senza cultura e senza lingua. Disincarnata e sradicata. Ancor più globalizzata e omologata. Senza identità. Senza popolo. Senza più alcun codice genetico e dunque organismi geneticamente modificati (OGM). Ovvero con individui apolidi. Cloroformizzati e conformisti. Sarebbe un etnocidio: una sciagura e una disfatta etno-culturale e civile,prima ancora che economica e sociale. Apocalittico e catastrofista? Vorrei sperarlo.

Frantziscu Casula

Indennità di disoccupazione ASpI

Indennità di disoccupazione ASpI

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COSA E’

E’ una prestazione economica istituita per gli eventi di disoccupazione che si verificano a partire dal 1° gennaio 2013 e che sostituisce l’indennità di disoccupazione ordinaria non agricola requisiti normali. E’ una prestazione a domanda erogata a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente l’occupazione.

A CHI SPETTA

Ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente l’occupazione, ivi compresi:

  • gli apprendisti;
  • i soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato;
  • il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato.
  • i dipendenti a tempo determinato delle Pubbliche Amministrazioni;

A CHI NON SPETTA

Non sono destinatari della indennità di disoccupazione ASpI:

  • i dipendenti a tempo indeterminato delle Pubbliche Amministrazioni;
  • gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato;
  • i lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per i quali resta confermata la specifica normativa.

QUANDO SPETTA

Spetta in presenza dei seguenti requisiti:

  • Stato di disoccupazione involontario.

L’interessato deve rendere, presso il Centro per l’impiego nel cui ambito territoriale si trovi il proprio domicilio, una dichiarazione che attesti l’attività lavorativa precedentemente svolta e l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.
L’indennità quindi non spetta nelle ipotesi in cui il rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o risoluzione consensuale.
Il lavoratore ha diritto all’indennità nelle ipotesi di dimissioni durante il periodo tutelato di maternità ovvero di dimissioni per giusta causa.
Inoltre, la risoluzione consensuale non impedisce il riconoscimento della prestazione se intervenuta:

  • nell’ambito della procedura conciliativa presso la Direzione Territoriale del Lavoro, secondo le modalità previste all’art. 7 della legge n. 604 del 1966, come sostituito dall’art. 1, comma 40 della legge di riforma del mercato del lavoro (Legge 28 giugno 2012 n.92);
  • a seguito di trasferimento del dipendente ad altra sede distante più di 50 Km dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubblici.

Almeno due anni di assicurazione

 

Devono essere trascorsi almeno due anni dal versamento del primo contributo contro la disoccupazione; il biennio di riferimento si calcola procedendo a ritroso a decorrere dal primo giorno in cui il lavoratore risulta disoccupato.

 

Requisito Contributivo

 

Almeno un anno di contribuzione contro la disoccupazione nel biennio precedente l’inizio del periodo di disoccupazione. Per contribuzione utile si intende anche quella dovuta ma non versata. Ai fini del diritto sono valide tutte le settimane retribuite purché risulti erogata o dovuta per ciascuna settimana una retribuzione non inferiore ai minimi settimanali. La disposizione relativa alla retribuzione di riferimento non si applica ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, agli operai agricoli e agli apprendisti per i quali continuano a permanere le regole vigenti.
Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo, si considerano utili:

  • i contributi previdenziali comprensivi di quota DS e ASpI versati durante il rapporto di lavoro subordinato;
  • i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria se all’inizio dell’astensione risulta già versata contribuzione ed i periodi di congedo parentale purché regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro;
  • i periodi di lavoro all’estero in paesi comunitari o convenzionati ove sia prevista la possibilità di totalizzazione (non sono utili i periodi di lavoro all’estero in Stati con i quali l’Italia non ha stipulato convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale);
  • l’astensione dal lavoro per periodi di malattia dei figli fino agli 8 anni di età nel limite di cinque giorni lavorativi nell’anno solare.

Qualora il lavoratore abbia periodi di lavoro nel settore agricolo e periodi di lavoro in settori non agricoli, i periodi sono cumulabili ai fini del conseguimento dell’indennità di disoccupazione agricola o dell’indennità di disoccupazione ASpI, sulla base del criterio della prevalenza. Per verificare l’entità delle diverse contribuzioni restano fermi i parametri di equivalenza che prevedono 6 contributi giornalieri agricoli per il riconoscimento di una settimana contributiva.
Non sono invece considerati utili, pur se coperti da contribuzione figurativa, i periodi di:

  • malattia e infortunio sul lavoro solo nel caso non vi sia integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro, nel rispetto del minimale retributivo;
  • cassa integrazione straordinaria e ordinaria con sospensione dell’attività a zero ore;
  • assenze per permessi e congedi fruiti dal coniuge convivente, dal genitore, dal figlio convivente, dai fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità.

Ai fini della determinazione del biennio per la verifica del requisito contributivo, i suddetti periodi – non considerati utili – devono essere neutralizzati con conseguente ampliamento del biennio di riferimento. 

LA DOMANDA

Per il riconoscimento dell’indennità di disoccupazione ASpI la domanda deve essere presentata all’INPS, esclusivamente in via telematica, attraverso uno dei seguenti canali:

  • WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto;
  • Contact Center multicanale attraverso il numero telefonico 803164 gratuito da rete fissa o il numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico;
  • Patronati/intermediari dell’Istituto – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi con il supporto dell’Istituto.

La domanda deve essere presentata entro il termine di due mesi che decorre dalla data di inizio del periodo indennizzabile così individuato:

  • a) ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro;
  • b) data di definizione della vertenza sindacale o data di notifica della sentenza giudiziaria;
  • c) data di riacquisto della capacità lavorativa nel caso di un evento patologico (malattia comune, infortunio) iniziato entro gli otto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro;
  • d) ottavo giorno dalla fine del periodo di maternità in corso al momento della cessazione del rapporto di lavoro;
  • e) ottavo giorno dalla data di fine del periodo corrispondente all’indennità di mancato preavviso ragguagliato a giornate;
  • f) trentottesimo giorno successivo alla data di cessazione per licenziamento per giusta causa.

DECORRENZA DELLA PRESTAZIONE

L’indennità di disoccupazione ASpI spetta:

  • dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata entro l’ottavo giorno;
  • dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, nel caso in cui questa sia stata presentata dopo l’ottavo giorno;
  • dalla data di rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa nel caso in cui questa non sia stata presentata all’INPS ma al centro per l’impiego e sia successiva alla presentazione della domanda;
  • dalle date di cui alle lett. c), d), e), f) del precedente paragrafo “la domanda” , qualora la domanda sia stata presentata prima di tali date o dal giorno successivo alla presentazione della domanda, qualora presentata successivamente ma, comunque, nei termini di legge.

COSA SPETTA

Un’indennità mensile la cui durata, collegata all’età anagrafica del lavoratore, aumenta gradualmente nel corso del triennio 2013-2015 (periodo transitorio), per essere definita a regime con decorrenza 1° gennaio 2016.

 

La durata massima della prestazione per il periodo transitorio 2013-2015 è di seguito indicata:

 

PERIODO TRANSITORIO 2013-2015
 
Anno di cessazione del rapporto di lavoro
  Età anagrafica  
Inferiore a 50 anni Pari o superiore a 50 anni;
inferiore a 55 anni
Pari o superiore a  55 anni
2013 8 mesi 12 mesi 12 mesi
2014 8 mesi 12 mesi 14 mesi
2015 10 mesi 12 mesi 16 mesi

QUANTO SPETTA

La misura della prestazione è pari:

  • al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni, se questa è pari o inferiore ad un importo stabilito dalla legge e rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT (per l’anno 2014 pari ad € 1.192,98). L’importo della prestazione non può comunque superare un limite massimo individuato annualmente per legge.
  •  al 75% dell’importo stabilito (per l’anno 2014 pari ad € 1.192,98) sommato al 25% della differenza tra la retribuzione media mensile imponibile ed € 1.192,98 (per l’anno 2014), se la retribuzione media mensile imponibile è superiore al suddetto importo stabilito. 

L’importo della prestazione non può comunque superare un limite massimo individuato annualmente per legge.

 

All’indennità mensile si applica una riduzione del 15% dopo i primi sei mesi di fruizione ed un’ulteriore riduzione del 15% dopo il dodicesimo mese di fruizione.
Il pagamento avviene mensilmente ed è comprensivo degli Assegni al Nucleo Famigliare se spettanti. L’indennità può essere riscossa:

  • mediante accredito su conto corrente bancario o postale o su libretto postale;
  • mediante bonifico domiciliato presso Poste Italiane allo sportello di un ufficio postale rientrante nel CAP di residenza o domicilio del richiedente. Secondo le vigenti disposizioni di legge, le Pubbliche Amministrazioni non possono effettuare pagamenti in contanti  per prestazioni il cui importo netto superi i 1.000 euro.

NUOVA ATTIVITA’ LAVORATIVA IN CORSO DI PRESTAZIONE

Nel caso di nuova occupazione del soggetto assicurato con contratto di lavoro subordinato, l’erogazione della prestazione ASpI è sospesa d’ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie, per un periodo massimo di sei mesi; al termine della sospensione l’indennità riprende  ad essere corrisposta per il periodo residuo spettante al momento in cui l’indennità stessa era stata sospesa.
Il soggetto titolare dell’indennità di disoccupazione ASpI può svolgere attività lavorativa di natura meramente occasionale (lavoro accessorio), purchè la stessa non dia luogo a compensi superiori a 3.000 euro (al netto dei contributi previdenziali) nel corso dell’anno solare 2013.
In caso di svolgimento di lavoro autonomo o parasubordinato, dal quale derivi un reddito inferiore al limite utile alla conservazione dello stato di disoccupazione, il soggetto titolare dell’indennità di disoccupazione ASpI deve, a pena di decadenza, informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività, dichiarando altresì il reddito annuo che prevede di trarre dall’attività.
Nel caso in cui il reddito rientri nel limite di cui sopra, l’indennità di disoccupazione è ridotta di un importo pari all’80% dei proventi preventivati. Qualora il soggetto intende modificare il reddito dichiarato, può farlo attraverso nuova dichiarazione “a montante”, cioè comprensiva del reddito in precedenza dichiarato e delle variazioni a maggiorazione  o a diminuzione. In tal caso l’indennità verrà rideterminata.

DECADENZA DALL’INDENNITA’

Il beneficiario decade dall’indennità nei seguenti casi:

  • perdita dello stato di disoccupazione;
  • rioccupazione con contratto di lavoro subordinato superiore a 6 mesi;
  • inizio attività autonoma senza comunicazione all’INPS;
  • pensionamento di vecchiaia o anticipato;
  • assegno ordinario di invalidità, se non si opta per l’indennità;
  • rifiuto di partecipare, senza giustificato motivo, ad una iniziativa di politica attiva (attività di formazione, tirocini ecc.) o non regolare partecipazione;
  • mancata accettazione di un’offerta di lavoro il cui livello retributivo sia superiore almeno del 20% dell’importo lordo dell’indennità.

ISTITUTI IN VIGORE

Alla prestazione si applicano, per quanto non previsto dalla legge di riforma del mercato del lavoro ed in quanto applicabili, le norme già operanti in materia di indennità di disoccupazione ordinaria non agricola.


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