24 marzo 2009. La nascita e lo sviluppo dell’Istituto dalla seconda metà del XIX secolo ai giorni nostri. Quinta puntata: fu il Regio decreto n. 1765 del 1935 a definire i cardini dell’attuale sistema pubblicistico
ROMA – Nata grazie alla legge 22 giugno 1933 n. 860, la Cassa infortuni ribattezzata INAIL nel corso dei decenni successivi crebbe progressivamente per dimensioni e importanza grazie alla graduale estensione degli eventi assicurati e al progressivo assorbimento al suo interno di diversi Enti minori, precedentemente incaricati di tutelare particolari categorie professionali o specifici eventi.
Tra le tappe importanti di questo sviluppo va segnalato, in particolare, il Regio decreto 17 agosto 1935 n. 1765 che determinò il carattere pubblicistico dell’assicurazione, introducendo dei principi cardine che restano tuttora al centro dell’attuale sistema: dalla costituzione automatica del rapporto assicurativo e delle prestazioni all’erogazione di servizi sanitari, dalla revisione delle rendite a una nuova disciplina nell’assistenza ai grandi invalidi.
Le malattie professionali. Se la legislazione previdenziale successiva alla seconda guerra mondiale si caratterizzò per la considerazione – ai fini della natura e dell’ammontare delle prestazioni – del nucleo familiare dell’assicurato, a muoversi in ritardo rispetto allo sviluppo della normativa infortunistica (e alle conseguenze sulla salute dei lavoratori a seguito dell’avanzare del processo tecnologico) fu, invece, l’estensione dell’assicurazione alle malattie professionali.
Infatti, fu solo col Regio Decreto 13 maggio 1929 n. 928 che venne promossa una prima forma di tutela, incentrata sul sistema della “lista chiusa” di malattie la cui origine professionale era riconosciuta per legge. Certamente questa specifica tutela scontava gravi difficoltà di carattere statistico e medico-legale, sia in ambito nazionale che internazionale: basti pensare che soltanto nel 1925 la Conferenza del Lavoro riconobbe l’origine professionale di tre malattie (intossicazione da piombo, da mercurio, infezione da carbonchio). Anche in questo caso è da registrare la forte strategia prudenziale messa in atto dalle istituzioni; ma anche in questo caso è chiaro che si stavano ponendo le premesse per una più consistente e significativa tutela della salute dei lavoratori.
La regolamentazione legislativa del 1929 che assimilava il regime degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, scelta ancora oggi vigente, venne fortemente migliorata dal già citato Regio Decreto 17 agosto 1935 n. 1765 e dalla legge 15 novembre 1952, n. 1967 che aumentarono il numero delle lavorazioni in grado di provocare conseguenze patogene ed estesero i periodi massimi di indennizzabilità dopo l’abbandono della lavorazione. Nel 1958, infine, la legge introdusse la tutela delle malattie professionali in agricoltura, limitatamente però ad un numero molto ristretto di tecnopatie.
(continua)
Titolo: Dentro la Sardegna. I puntata. Una comunità spinta ai margini
Autore: Lisi Giuseppe
Regia: Lisi Giuseppe
Montaggio: Benedetti Luciano
Musiche: Montinori Bruno
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23 marzo 2009 Decreto Interministeriale del 4 dicembre 2008 Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2009 il decreto 4 dicembre 2008 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, adottato ai sensi dell’art. 1, comma 273, della legge 23/12/2005, n.266. Indennità di malattia per addetti al trasporto pubblico locale. Decreto Interministeriale 4 dicembre 2008 (formato .pdf 20,2 Kb) |
Congedo biennale retribuito per assistere genitore gravemente disabile
Sentenza della Corte Costituzionale: estensione del diritto al figlio convivente
In seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 19/2009, che ha esteso il diritto al congedo biennale retribuito anche al figlio/a convivente di genitore gravemente disabile, l’Istituto previdenziale ha emanato una circolare attuativa (n. 41/09) nella quale richiama i requisiti, stabiliti dalla sentenza in questione.
Il primo requisito riguarda la convivenza del lavoratore richiedente con il genitore disabile ed il secondo è relativo all’assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura del disabile.
L’INPS elenca anche i lavoratori aventi diritto al congedo in ordine di priorità:
1. il coniuge convivente della persona gravemente disabile
2. i genitori (naturali, adottivi o affidatari) del figlio gravemente disabile
3. i fratelli o le sorelle conviventi con il familiare gravemente disabile nel caso in cui i genitori siano deceduti o gravemente inabili
4. il figlio convivente con il genitore gravemente disabile in caso si verifichino le condizioni seguenti:
il genitore non sia coniugato o non conviva con il coniuge, oppure se coniugato e convivente con il coniuge
il coniuge non sia lavoratore o sia lavoratore autonomo
il coniuge rinunci espressamente a beneficiare del congedo nello stesso periodo
i genitori del disabile (i nonni del lavoratore) siano deceduti o totalmente inabili
il genitore disabile non abbia altri figli o non conviva con alcuno di loro. In caso di convivenza, tali altri figli non devono prestare attività lavorativa oppure essere lavoratori autonomi; oppure rinunciare espressamente a beneficiare del congedo nello stesso periodo
il genitore disabile non abbia fratelli o non conviva con loro, a meno che i fratelli non prestino attività lavorativa o siano lavoratori autonomi oppure ancora rinuncino espressamente a beneficiare del congedo nello stesso periodo.
Il congedo biennale può essere fruito con modalità frazionata fra tutti gli aventi diritto, alternativamente e non contemporaneamente. A fronte di più lavoratori richiedenti è l’ordine prioritario degli aventi diritto a determinare chi fra loro ne può per primo essere beneficiario.
Per questa ragione, chi fra gli aventi diritto non vuole esercitare tale diritto deve rinunciare espressamente ad avvalersene nel periodo richiesto dall’altro avente diritto.
Nel caso infatti di genitore gravemente disabile che conviva con due figli, ambedue lavoratori dipendenti, il congedo viene concesso al figlio richiedente se l’altro figlio rinuncia espressamente a fruirne nello stesso periodo. Potrà fruire, in un periodo successivo, di un periodo di congedo qualora i 24 mesi non siano già esauriti e il fratello (cioè il figlio che per primo ha fruito del congedo) a sua volta rinunci espressamente a fruirne nello stesso periodo.
Il requisito della convivenza è sempre richiesto con l’eccezione dei genitori che assistono il figlio/a disabile.
Il familiare gravemente disabile per assistere il quale viene richiesto il congedo retribuito NON può esercitare attività lavorativa durante la fruizione del congedo stesso.
Circolare inps n° 41 del 2009
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17 marzo 2009. La nascita e lo sviluppo dell’Istituto dalla seconda metà del XIX secolo ai giorni nostri. Quarta puntata: il conflitto incentivò in modo forte la legislazione sociale. Tappa finale del processo fu la promozione di un’unica Cassa nazionale per gli infortuni sul lavoro. Era il 22 giugno 1933
ROMA – Lo scoppio della prima guerra mondiale (1915-1918) e gli anni immediatamente successivi al conflitto – per la loro straordinaria drammaticità e le gravi esigenze che determinarono nella popolazione italiana – furono un momento di forte stimolo per la legislazione sociale. Le tappe di questo cammino sono molteplici e il loro inizio può essere individuato nel 22 gennaio 1915, giorno dell’inaugurazione, a Genova, del primo ambulatorio destinato al pronto soccorso dei lavoratori infortunati, a favore dei quali, nel maggio dell’anno successivo, fu deliberata la fornitura di apparecchi protesici.
Ancora nell’ottobre del 1919 cominciarono ad essere aperti, a cura della Cassa, i primi centri ambulatoriali presso tutte le maggiori città, mentre nel 1924 venne inaugurato a Bologna il primo centro per i traumatizzati del lavoro, di proprietà della Cassa Nazionale Infortuni. A partire dall’agosto del 1917, poi, in previsione del ritorno dal fronte di centinaia di migliaia di contadini – spesso in gravi condizioni di salute per le privazioni e le ferite subite nelle trincee – il Parlamento estese ulteriormente la tutela alle lavorazioni del comparto.
Fu, tuttavia, in particolare il periodo post-bellico il momento in cui si realizzarono le condizioni per un consistente e reale impulso alla legislazione di protezione sociale. La ritrovata capacità organizzativa delle masse operaie e, nel 1919, la costituzione (in virtù di accordi internazionali) dell’Ilo – l’Organizzazione internazionale del lavoro, organismo nato nel seno della Società delle Nazioni e deputato all’attuazione della legislazione sociale nei diversi paesi membri – furono i fattori principali che diedero forte impulso a questo processo.
Cosi, per esempio, col decreto legge n. 603/1919 venne istituita l’Assicurazione obbligatoria per l’invalidità e la vecchiaia, mentre nel 1923 si fissò in otto ore giornaliere e 48 settimanali l’orario dei lavoratori dipendenti. Ma un’ulteriore, grande svolta si verificò nel 1926, con l’abolizione delle Compagnie private ed il divieto, per queste, di stipulare polizze assicurative contro gli infortuni sul lavoro. Nel 1927 l’approvazione della Carta del lavoro creò le condizioni per una estensione dei provvedimenti di previdenza sociale. Si ispirarono a queste direttive anche gli istituti giuridici, che estesero l’ambito di applicazione delle norme in tema di assicurazione contro gli infortuni professionali.
A questa nuova attenzione verso la regolamentazione della legislazione sociale si deve infine l’unificazione delle residue Casse, attuata dalla legge 22 giugno 1933 n. 860, che assegnò la tutela assicurativa alla Cassa infortuni ribattezzata Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Era la nascita ufficiale dell’INAIL.
(continua)
La classifica è tratta da “La paga dei padroni”, di Gianni Dragoni e Giorgio Meletti
Con la pubblicazione sul supplemento della Gazzetta Ufficiale di sabato 28 febbraio 2009 della L.14/2009 (conversione del decreto “milleproroghe” 207/2008), è entrato ufficialmente in vigore il nuovo calendario fiscale.
Scadenza attuale | Scadenza precedente | |
Presentazione telematica del modello Unico 2009 (persone fisiche, società di persone e dati Irap) |
30 settembre 2009 | 31 luglio |
Presentazione telematica del modello Unico (soggetti Ires) | Ultimo giorno del nono mese successivo quello di chiusura del periodo d’imposta | Ultimo giorno del settimo mese successivo quello di chiusura del periodo d’imposta |
Presentazione telematica della dichiarazione annuale IVA | 30 settembre 2009 | 31 luglio |
Presentazione modello 730 al sostituto di imposta o ente pensionistico | 30 aprile 2009 | 30 aprile |
Presentazione modello 730 al Caf o professionisti abilitati | 31 maggio 2009 | 31 maggio |
Trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate da parte dei sostituti d’imposta dei dati fiscali e contributivi (mod 770) | 31 luglio 2009 | 31 marzo |
Trasmissione telematica dei modelli 730 da parte di Caf, professionisti abilitati e sostituti di imposta | 15 luglio 2009 | 25 giugno |
Obbligo per i sostituti d’imposta di comunicare telematicamente ogni mese i dati di carattere fiscale, contributivo e previdenziale | Dal 2010 | Dal 2009 |
Storia dell’INAIL dalle origini ad oggi. Quando l’Italia si scoprì industriale
23 febbraio 2009. La nascita e lo sviluppo dell’Istituto dalla seconda metà del XIX secolo ai giorni nostri. Prima puntata: lo spopolamento delle campagne e la nascita della classe operaia sollevano il problema dell’indennizzo degli infortuni sul lavoro
ROMA – Spetta alla legge n. 80 del 17 marzo 1898 il merito di avere introdotto, per la prima volta, nel sistema legislativo italiano l’obbligatorietà dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Un provvedimento, quello emanato dal Parlamento, che rappresentò, da una parte, un punto di approdo in un momento critico dell’assetto economico-sociale del nostro Paese e, dall’altra, l’inizio di un percorso complesso e, per certi aspetti, ancora in corso. Ripercorriamo, dunque, in poche – e speriamo interessanti – tappe la storia dell’INAIL. Un modo per cogliere, da un punto di vista prospettico particolare e sempre di grande attualità, alcuni passaggi evolutivi essenziali dell’intera storia d’Italia.
La crisi dell’agricoltura. Dall’agricoltura all’industria: fu questo lo snodo determinante dell’evoluzione economico-sociale italiana a rendere ineludibile, nella seconda metà del XIX secolo, il problema degli infortuni sul lavoro. Sebbene in modo discontinuo a seconda delle diverse realtà territoriali del paese, in questa dinamica si intersecarono elementi molteplici – dai crescenti investimenti stranieri alla riforma della politica doganale – che si “canalizzarono” in un complessivo esito finale: via via, masse di popolazione sempre più numerose abbandonarono le campagne per trasferirsi, in nome della migliore congiuntura, nei nuovi centri urbani.
I settori industriali che più beneficiarono di questo passaggio (agevolati dalle nuove tecnologie e da scelte imprenditoriali di concentrazione economica) furono soprattutto la metalmeccanica, la chimica e il tessile. Comparti dove la forza lavoro – una nascente classe operaia costretta a vivere nella mancanza delle più elementari norme di igiene e sicurezza, all’insegna di turni di lavoro massacranti e senza reali forme di regolamentazione – iniziò a sperimentare le prime forme di organizzazione politica e sindacale. Il proliferare degli infortuni, così, si affermò in breve tempo come una delle principali preoccupazioni che animarono il dibattito politico e il problema degli indennizzi venne sollevato per la prima volta in Parlamento col Regio Decreto del 29 dicembre 1869. Il provvedimento istituiva la “Commissione consultiva del lavoro e della previdenza sociale”, incaricandola di definire i contenuti specifici di una futura legge in materia.
Gli indennizzi e l’assenza di leggi. Da un punto di vista giuridico quello degli indennizzi era un ambito caratterizzato da una generale deficienza dei principi del diritto e da uno stato di tutela essenzialmente labile. Secondo le originarie norme in vigore, infatti, il risarcimento del danno era possibile solo a fronte di una provata colpa del datore di lavoro nell’accadimento del fatto: cosa spesso difficile da dimostrare sia per la dinamica spesso accidentale dell’evento, sia per la ritrosia dei lavoratori a citare in giudizio chi erogava loro il salario.
A partire dal 1879 i primi disegni di legge proposti si sforzarono di realizzare, pertanto, una sorta di inversione dell’onere della prova, spostando sul datore di lavoro il compito di dimostrare l’inesistenza delle proprie responsabilità. Di pari passo si fece progressivamente largo nell’opinione pubblica la consapevolezza dell’esigenza di una legislazione complessiva di protezione del lavoratore: a partire dall’orario dei turni fino alla tutela delle donne e dei bambini. Consapevolezza che, tuttavia, da un punto di vista realmente normativo si tradusse in un nulla di fatto, dal momento che – a oltre vent’anni dalla propria istituzione – la Commissione consultiva, malgrado volenterosi tentativi e proposte, non fu capace di dare vita a risultati tangibili.
(Continua)
Cultura
Storia dell’INAIL dalle origini ad oggi. Nascono le prime forme assicurative
2 marzo 2009. La nascita e lo sviluppo dell’Istituto dalla seconda metà del XIX secolo ai giorni nostri. Seconda puntata: nel 1883 viene realizzata una Convenzione nazionale relativa a una polizza volontaria contro gli infortuni sul lavoro. E le adesioni registrano il boom
ROMA – Se a livello legislativo la realizzazione di una normativa per regolamentare gli infortuni sul lavoro continuava a registrare una continua fase di stallo, alcune imprese cominciarono a muovere dei primi passi per affrontare la situazione. Ecco, allora, che nel 1877 la Supermeister e C., azienda di filatura del novarese, per la prima volta in Italia stipulava una polizza assicurativa con una compagnia privata straniera per la copertura degli incidenti professionali occorsi ai propri dipendenti.
L’iniziativa ebbe due conseguenze. La prima: l’impresa conseguì una medaglia d’oro al merito all’Esposizione nazionale del Milano del 1881. La seconda, ben più importante: alcuni parlamentari cominciarono a maturare l’idea di una Cassa nazionale che – senza perseguire fini di lucro e sulla base di una convenzione generale – potesse gestire una forma di assicurazione volontaria contro questo genere di accadimenti.
La proposta si rivelò decisamente più fattibile rispetto a quella normativa. Al punto che – già nel 1882 – lo schema per la Convenzione era ultimato. Furono necessari solo poche migliorie (alcuni approfondimenti sul concetto stesso di “infortunio” e qualche ritocco migliorativo in materia fiscale) e il documento fu firmato nel febbraio del 1883. Nel luglio dello stesso anno un altro grande traguardo veniva tagliato: la tanto agognata “Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro” vedeva, finalmente, la luce.
Il suo sviluppo, dopo una nascita così faticosa, fu rapido. A poco più di un anno dalla sua fondazione, l’organo, infatti, vide l’apertura dei suoi primi uffici al pubblico nella sede centrale di Milano. Le polizze stipulate crebbero a vista d’occhio: dal 1884 al 1894 da 54 a 3.242. Numerosi anche i lavoratori assicurati che, nel giro del decennio, salirono da 1.663 a 130.985.
Il successo dell’iniziativa rendeva evidente un principio, non solo presso il Parlamento ma soprattutto nell’opinione pubblica: che il “rischio professionale” non era un fattore che poteva più essere trascurato e che una forma di assicurazione in grado di connettere questo pericolo direttamente all’attività imprenditoriale era cosa più che legittima. Non a caso, un articolo del gennaio 1892 pubblicato sul quotidiano meneghino “Il Secolo” concludeva così: “Il rischio professionale è dunque il maggior fattore dei casi di infortunio e parrebbe opera equa il ripartire l’obbligo dell’assicurazione”.
Cominciava a manifestarsi, dunque, un’inadeguatezza di fondo che caratterizzava l’esito pur positivo riscosso dalla Cassa: ovvero il non accettabile fondamento volontario dell’assicurazione. Era difficile, infatti, tollerare una realtà del genere in un Paese dove il crescere continuo delle industrie determinava incrementi esponenziali degli infortuni in fabbrica. Un primo passo per ovviare al problema fu il tentativo di incentivare – mediante opportuni incentivi – la sottoscrizione delle polizze da parte del Consiglio superiore della Casa. Ma si trattava di una soluzione di ben corto raggio. La vera soluzione andava cercata altrove.
(continua)
INAIL
Storia dell’INAIL dalle origini ad oggi. Lo sviluppo dello Stato sociale
10 marzo 2009. Nel 1898 il Parlamento promuove la legge che sancisce l’obbligatorietà dell’assicurazione contro gli infortuni. Nasce il principio del “rischio professionale” (terza puntata)
ROMA – Ci vollero circa vent’anni e la presentazione di una dozzina di disegni di legge perché il Parlamento riuscisse, alla fine, a promulgare la tanto agognata normativa in materia di infortuni sul lavoro. A riuscire nell’obiettivo fu il ministro dell’agricoltura, industria e commercio Francesco Guicciardini, il cui ddl vide l’approvazione del Senato nel luglio del 1897 e della Camera nel marzo del 1898.
L’assicurazione contro gli infortuni diventa obbligatoria. La legge n. 80 del 1898 se, a livello generale, sanciva l’obbligatorietà dell’assicurazione ed estendeva la copertura anche in caso di colpa del lavoratore, proponeva tuttavia dei passaggi decisamente graduali. Il provvedimento, così, non solo tutelava poche categorie di lavorazioni, ma riconosceva anche un indennizzo parziale. Mancava, inoltre, l’assegnazione ad un unico Ente del compito di gestire le polizze, lasciando – salvo che per alcuni casi – libera volontà di scelta.
Ispirata da un modello di Stato poco incline a realizzare interventi diretti, questa normativa per certi aspetti contrastava con quel processo inarrestabile che vedeva accrescere sempre di più l’incidenza delle masse nella vita politica ed economica del Paese: un fenomeno che, da una parte, dava luogo a nuove e più intense forme di tutela e, dall’altra, determinava un livello più forte di attenzione delle istituzioni nei confronti del governo del sociale, non più lasciato alla libera determinazione delle parti.
Ecco, allora, che il legislatore – nel delinearsi di un generale sistema a tutela del lavoro – diventava protagonista anche della realizzazione di programmi statali che cercavano di incidere direttamente nella fase di prevenzione degli eventi dannosi, attraverso la promozione di adeguate misure di sicurezza. Nel 18 giugno 1899, proprio in virtù di una delega contenuta nella legge 80/1898, venivano emanati tre successivi decreti legislativi che realizzavano il primo intervento organico in materia di sicurezza con l’approvazione del “Regolamento generale di prevenzione”.
I primi anni del XX secolo. La legislazione sociale che caratterizzò i primi anni del secolo XX testimonia in maniera piena il progressivo affermarsi di una concezione più interventista dello Stato rispetto ai problemi sociali. Il momento culminante di questo processo è rappresentato dall’allargamento, accanto alla obbligatorietà delle assicurazioni sociali, delle aree di mediazione pubblica attraverso la promozione di forme di sostegno diretto ad alcune categorie organizzate e ai loro specifici interessi di lobby. Il testo unico n. 51 del 31 gennaio 1904 – che raggruppò e riordinò la normativa in materia di infortuni sul lavoro ed estese la tutela ad alcune lavorazioni agricole (senza introdurre, però, alcuna novità in materia di soggetto assicuratore) – può considerarsi, in tal senso, un primo e preciso – per quanto timido – segnale della nascita di un embrione di Stato sociale.
Il “rischio professionale”. Lo sviluppo del sistema previdenziale da parte delle istituzioni, oltre che a rispondere alle legittime aspettative delle classi lavoratrici, si caratterizzò anche per una volontà di sostegno nei confronti dell’assetto produttivo e industriale, strutturandosi intorno a forme di tutela selettiva di alcune tipologie categoriali e professionali. Un chiaro segnale di questo passaggio culturale è rappresentato dall’affermarsi del concetto di “rischio professionale”: principio che veniva a gravare sull’imprenditore sulla base di regole che derogavano da quelle del “classico” risarcimento del danno proprio del diritto comune. Si affermava, di fatto, una nuova modalità di gestione impostata su una “dinamica” triangolare Stato-imprenditore-lavoratore del rapporto previdenziale.
In questa direzione, pertanto, vanno registrate come tentativo di estensione della tutela sociale anche la legge del 19 giugno 1902 n.242 (successivamente integrata dalla legge 818/1907) sulla tutela del lavoro femminile e dei minori e la legge del 22 marzo 1908 n.105 per la regolamentazione del lavoro notturno. Si trattò di un processo non privo di impacci. Le difficoltà a realizzare da parte delle imprese gli obblighi previsti dalla legge imposero, infatti, le prime forme di vigilanza per l’applicazione della legislazione sociale: con la legge 22 dicembre n.1.361 venne istituito, così, un corpo di ispettori dell’industria e del lavoro.
(continua)
Anziani |
Soggiorni senior |
In cosa consiste la prestazione I soggiorni si svolgono nella stagione estiva e durano due settimane. Vitto, alloggio, intrattenimenti, escursioni, sport sono gli ingredienti fondamentali della vacanza. E’ prevista una partecipazione alle spese, indicata sul bando di concorso e calcolata in base alla fascia di reddito alla quale si appartiene.
A chi si rivolge Due bandi di concorso per due formule turistiche Soggiorni Terme, mare e monti I soggiorni Terme, mare e monti sono gestiti da società specializzate nel settore turistico. Se un concorrente vincitore desidera andare in vacanza in compagnia si dovrà rivolgere, per organizzare la vacanza dell’accompagnatore (non assistito dall’Inpdap), direttamente al tour operator che cura il soggiorno. Sono, infatti, gli operatori turistici a fornire ogni chiarimento utile ai vincitori del concorso su come prepararsi per la partenza. Soggiorni Territorio, arte e cultura Se il beneficiario dei soggiorni Territorio, arte e cultura desidera andare in vacanza con uno o più familiari, potrà farlo versando una quota di partecipazione per gli ospiti.
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Documentazione
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