Archivio mensile:gennaio 2009

Contributi Lavoratori domestici

immagine di layout Contributi lavoratori domestici: i nuovi importi per il 2009– Data pubblicazione: 29/01/2009


Pagamento di un singolo rapporto di lavoro
Senza la necessità di possedere il PIN, con l’utilizzo del codice fiscale del datore di lavoro ed il codice del rapporto di lavoro.
Pagamento di uno o più rapporti di lavoro
Tramite codice fiscale del datore di lavoro ed il PIN.
Stampa della ricevuta di pagamento
Stampa della ricevuta di pagamento relativa al singolo bollettino.


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Contributi_lavoratori_domestici__i_nuovi_importi_per_il_2009[1].pdf

Gestione separata

Circolare%20numero%2013%20del%2028-1-2009.pdf

NEWS:
immagine di layout Gestione separata: aliquote contributive 2009– Data pubblicazione: 29/01/2009
Testo News

Le aliquote contributive dovute alla Gestione separata per l’anno 2009 sono così fissate:

  • 25,72% (25,00 per aliquota IVS più lo 0,72 di aliquota aggiuntiva per maternità, assegni per il nucleo familiare, degenza ospedaliera e, per alcune categorie, malattia) per tutti coloro che non sono assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria;
  • 17,00% per i titolari di pensione e per gli iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria.

La ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente rimane fissata nelle rispettive misure di un terzo (1/3) e due terzi (2/3), così come quella tra associante ed associato in partecipazione è rimasta fissata nelle misure del 55% per il primo e 45% per il secondo). Nella circolare n° 13 del 28 gennaio sono inoltre riportate tutte le informazioni necessarie per il corretto versamento dei contributi dovuti.

Gestione_separata__aliquote_contributive_2009.pdf

 

Lavoro domestico

Notizie dal ministero
 

27 gennaio 2009 

Lavoro domestico – anno 2009
Siglato l’accordo per la determinazione dei minimi retributivi

La Direzione Generale della Tutela delle Condizini di Lavoro pubblica il verbale di accordo sottoscritto in data 20 gennaio 2009, relativamente ai nuovi minimi retributivi derivanti dalla variazione del costo della vita, secondo quanto previsto dall’art. 36 del CCNL del lavoro domestico.

verbale (formato .pdf 232,41 Kb)

per ulteriori informazioni vai alla sezione: tipologie dei contratti di lavoro

Causa di servizio e invalidità civile

invalidità civile.doc 

I lavoratori che hanno subito un infortunio o contratto una malattia professionale a causa del lavoro, sono assistiti e tutelati dal patronato INCA nei confronti degli Enti assicuratori (INAIL, IPSEMA, ENPAIA).Per fare questo l’INCA si avvale di una rete legale e medico-legale di qualita’, del rapporto con i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e con le Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) nei luoghi di lavoro.

Salute e sicurezza sul lavoro ed assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali

Cosa fare in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale

Le prestazioni

La rendita per inabilità permanente

La revisone della rendita per inabilità permanente

Rendita per morte

Infortunio in itinere (art.12 decreto leg.vo n.38/2000)

Il danno biologico

Causa di servizio

Salute e sicurezza sul lavoro ed assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali

Ogni giorno in Italia 4 lavoratori perdono la vita e tanti altri rimangono invalidi per un incidente sul lavoro. Ogni anno, inoltre, l’INAIL riceve circa 26.000 denuncie di lavoratori che contraggono una malattia professionale.

Infortuni e malattie professionali non sono una fatalità.
Sono sempre frutto di scarsa attenzione per le misure di prevenzione e di protezione che obbligatoriamente i datori di lavoro sono tenuti ad adottare nell’impresa per tutelare l’integrità psico-fisica dei propri dipendenti.

Per questo è essenziale che ogni lavoratore conosca quali sono i suoi diritti e i suoi doveri e per sapere come fare affinchè il datore di lavoro, che è il responsabile della salvaguardia della salute dei lavoratori nell’azienda, attui i provvedimenti necessari a tale scopo.

Salute e sicurezza sul lavoro sono quindi un diritto fondamentale, ma se si verifica un infortunio o una malattia professionale, è necessario che sia anche rispettata la legge che prevede la tutela assicurativa obbligatoria a favore del lavoratore infortunato o ammalato.

L’assicurazione INAIL è regolata dalle norme contenute nel Testo Unico delle disposizioni sull’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali (T.U. n.1124/65), nel Decreto legislativo n.38/2000 e da disposizioni speciali (lavoratori domestici, casalinghe, medici radiologi, ecc.).
Nel Testo Unico e nel Decreto legislativo n.38/2000 sono specificati i soggetti che devono essere assicurati e gli infortuni e le malattie per i quali viene riconosciuta la causa lavorativa.

L’INAIL tutela anche i lavoratori che si infortunano durante il viaggio di andata e ritorno dal luogo di lavoro (infortunio in itinere).
Il lavoratore che si infortuna sul lavoro o contrae una malattia professionale ha diritto ad usufruire delle prestazioni INAIL anche se il datore di lavoro non lo ha assicurato.
Sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

tutti coloro che lavorano utilizzando sia in Italia che all’estero, qualunque sia il settore lavorativo in cui operano, alle dipendenze di chiunque, persone fisiche o giuridiche, privati o enti pubblici

gli artigiani ed i lavoratori autonomi dell’agricoltura

i lavoratori appartenenti all’area dirigenziale

gi sportivi professionisti

i lavoratori parasubordinati

le casalinghe

Cosa fare in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale

Cosa deve fare il lavoratore

in caso di infortunio sul lavoro
informare immediatamente il datore di lavoro

in caso di malattia professionale 
informare il datore di lavoro entro 15 giorni

Cosa deve fare il datore di lavoro

Appena ne ha avuto notizia, inviare all’INAIL, entro 2 giorni in caso di infortunio e 5 in caso di malattia professionale, la denuncia di infortunio o di malattia professionale, compilando gli appositi moduli forniti dall’INAIL.
Se si tratta di infortunio mortale o per il quale vi sia pericolo di morte, la denuncia deve essere fatta per telegramma entro 24 ore dall’evento.

Le prestazioni

Il datore di lavoro deve pagare

per intero la giornata in cui è avvenuto l’infortunio o si è manifestata la malattia professionale, se quest’ultima ha causato astensione dal lavoro

il 60% della retribuzione, più l’eventuale migliore trattamento previsto dal contratto di lavoro (integrazione al 100% della retribuzione giornaliera) per i successivi 3 giorni.

L’INAIL deve pagare

dal quarto giorno successivo a quello in cui è avvenuto l’infortunio o si è manifestata la malattia professionale fino alla guarigione clinica (senza limite di tempo)

fino al 90° giorno un’indennità giornaliera pari al 60% della retribuzione media giornaliera percepita negli ultimi 15 giorni precedenti l’evento

dal 91° giorno la stessa indennità aumentata al 75%.

Le cure sono fornite dalle strutture del Servizio Sanitario Nazionale oppure dagli ambulatori dell’INAIL ove esistenti.
Gli apparecchi protesici sono forniti dall’INAIL,gli strumenti e le attrezzature necessari all’infortunato per agevolare la sua autonomia nella vita quotidiana e di relazione (es. carrozzella ortopedica) devono essere richiesti alla Sede INAIL di appartenenza.

Se l’infortunio o la malattia professionale non sono stati denuciati subito dopo il verificarsi dell’evento, il lavoratore può ottenere comunque le prestazioni INAIL, ma deve attivarsi entro 3 anni dal giorno in cui è avvenuto l’infortunio o si è manifestata la malattia.

Se la causa dell’infortunio o della malattia è dubbia, una convenzione tra l’INAIL e l’INPS garantisce che il primo Ente che riceve il certificato medico relativo all’infortunio o alla malattia fornisca comunque le prestazioni in attesa della definizione della natura dell’evento (causa lavorativa o comune).

Rendita per morte

Nel caso in cui l’infortunio o la malattia professionale causino la morte del lavoratore, i suoi familiari hanno diritto a una rendita pari al 100% della retribuzione percepita nell’anno precedente l’evento, così ripartita:

50% al coniuge

20% a ciascun figlio

La rendita in ogni caso non può superare complessivamente il 100% della retribuzione di riferimento

Infortunio in itinere (art.12 decreto leg.vo n.38/2000)

E’ l’infortunio occorso al lavoratore durante il normale percorso

di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro

  • tra due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro

  • di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione del pasto in assenza di mensa aziendale.

    E’ coperto dalla tutela assicurativa anche l’uso del mezzo privato purchè necessitato.

Sono esclusi dalla tutela

le interruzioni o le deviazioni del percorso non dipendenti dal lavoro o comunque non necessitate

gli infortuni cagionati dall’abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall’uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni

Il danno biologico

Il danno biologico inteso come “danno alla salute” è stato introdotto nell’ambito dell’indennizzo Inail dall’art.13 del decreto legislativo n.38/2000.

Le caratteristiche proprie del danno biologico hanno comportato la ricostruzione del sistema indennitario Inail .

La nuova disciplina si applica esclusivamente agli infortuni verificatisi e alle malattie professionali denunciate dal 25 luglio 2000 in poi (data di entrata in vigore del decreto del ministero del lavoro di approvazione delle tabelle e dei relativi criteri applicativi).

Pertanto in base all’art.13 il danno permanente di origine professionale è indennizzato con una nuova prestazione economica:

 

Grado di menomazione Indennizzo del danno biologico Indennizzo delle conseguenze patrimoniali
Inferiore al 6% Nessun indennizzo
Tra il 6% ed il 15% Indennizzo in capitale Presumibilmente non vi sono conseguenze
Dal 16% Indennizzo in rendita Indennizzo con ulteriore quota di rendita

Dal 16% Indennizzo in rendita  Indennizzo con ulteriore quota di rendita

Causa di servizio

I dipendenti della Pubblica Amministrazione ,  civili e militari , che abbiano subito un infortunio o contratto una malattia per cause o condizioni di lavoro dipendenti del servizio prestato sono tutelati dal patronato INCA nei confronti delle Amministrazioni.
Per fare questo l’INCA si avvale di una rete legale e medico-legale di qualità, del rapporto con i rappresentanti dei lavoratori della sicurezza (RSL) e con le rappresentanze sindacali (RSU) nei luoghi di lavoro.

Quali sono le condizioni per il riconoscimento della causa di servizio

• Esistenza di un rapporto di lavoro nel pubblico impiego
• L’accertamento di una malattia , infermità o lesione collegata alla svolgimento del rapporto di lavoro
• Nesso di conc/casualità tra la patologia e il tipo di attività lavorativa.

Cosa fare in caso di infortunio o infermità dipendente da causa di servizio.
Il dipendente ( o gli aventi diritto) che abbia contratto infermità o subito una lesione, per far accertare la dipendenza da causa di servizio, deve produrre una domanda scritta  all’ufficio o comando presso il quale presta servizio entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l’evento dannoso, o da quella in cui l’interessato ha avuto conoscenza della gravità e delle conseguenze invalidanti.
L’azione può essere proposta anche quando l’infermità si manifesti entro cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego, elevati a dieci per parkinsionismo.
Nella domanda devono essere indicati

• La natura dell’infermità o lesione
• I fatti di servizio che l’hanno determinata
• le conseguenze sull’integrità psico-fisica e sull’idoneità al servizio.

Occorre altresì allegare ogni documento utile a dimostrare il nesso con/causale tra la patologia e il servizio.

Prestazioni
Assenze per infortunio o malattia dovuti da causa di servizio
I periodi di assenza per infortunio e malattia connessi a fatti di servizio sono regolamentati dalle disposizioni contenute nei contratti di comparto.
L’impianto contrattuale è quasi identico per ogni singolo comparto, salvo alcune differenze

• Per il personale dei ministeri e della scuola, il diritto alla conservazione del posto di lavoro è diversamente disciplinato a seconda si tratti di infortunio o malattia. Nel primo caso, il posto è confermato fino a completa guarigione clinica; nel secondo, per un periodo non superiore a 36 mesi (intera retribuzione)
• Per quanto riguarda i dipendenti degli enti locali, della sanità , e degli enti pubblici non economici (parastato) , non vi è alcuna differenza tra le due tipologie di assenza. Pertanto, sia l’infortunio che la malattia danno diritto alla conservazione del posto fino a guarigione avvenuta e, comunque, per un periodo non superiore a 36 mesi (intera retribuzione)

Benefici economici
Al personale invalido per servizio è riconosciuto un beneficio consistente un incremento percentuale della base stipendiale pari al 2,5% o all’ 1,25%  per le invalidità ascritte rispettivamente alle prime 6 o alle ultime due categorie della tabella A allegata al DPR n. 834 del 1981.

Maggiorazione dell’anzianità di servizio
Secondo quanto previsto dall’ articolo 80 comma 3 della legge finanziaria 388 del 2001, gli invalidi per servizio con infermità ascritte  alle prime 4 categorie della tabella A di cui al  DPR n. 834 del 1981, a decorrere dal 1 gennaio 2002, è riconosciuto, a domanda, per ogni anno di servizio, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa fino al limite massimo di 5 anni.

Equo Indennizzo
L’equo indennizzo è una prestazione una tantum che viene corrisposta, a domanda, contestualmente a quella di causa di servizio o entro sei mesi dalla notifica del provvedimento di riconoscimento della causa di servizio, dagli enti datori di lavoro ai propri dipendenti che, a seguito di lesioni o infermità, hanno subito una menomazione a carattere permanente della loro integrità psicofisica.
I requisiti per ottenere questo beneficio sono

• Il nesso con/causale tra infermità e fatti di servizio
• Invalidità permanente
• Ascrivibilità della menomazione ad una delle categorie delle tabelle A e B annesse al D.P.R. 834 del 1981.

Pensione privilegiata
La pensione privilegiata spetta al dipendente pubblico se dalla infermità o dalla lesione contratta per fatti di servizio deriva l’inabilità assoluta o permanente.
Tale pensione non necessita di alcun requisito minimo di durata del servizio infatti è sufficiente anche un solo giorno di servizio.
Per maggiori chiarimenti vedere il capitolo pensioni dipendenti pubblici

Revisione
In caso di aggravamento della menomazione per la quale è stato già concesso l’equo indennizzo, può essere chiesta all’amministrazione la revisione  del provvedimento.
Tale possibilità è concessa  una sola volta entro cinque anni dalla notifica del primo provvedimento.
L’equo indennizzo viene riliquidato se la menomazione per la quale è stato concesso ha subito un aggravamento oppure se subentra una nuova menomazione che sommata alla prima determina una menomazione ascrivibile ad una categoria superiore.

Divieto di cumulo
La rendita dell’INAIL e l’equo indennizzo sono due forme di tutela,  che  prendono in considerazioni eventi diversi e cause lesive che si fondano su presupposti distinti , sono compatibili ma non cumulabili . Pertanto, nel caso in cui per lo stesso evento lesivo siano state liquidate entrambe le prestazioni , resta la facoltà del dipendente di scegliere l’una o all’altra fattispecie di indennizzo.
Va inoltre ricordato che viene detratto dall’equo indennizzo quanto eventualmente percepito dal dipendente in virtù di altre assicurazione a carico dello Stato o di altra pubblica amministrazione.
L’importo dell’equo indennizzo viene decurtato del 50% se, per la stessa menomazione, il dipendente viene collocato a riposo con diritto al trattamento di pensione privilegiata. In questo caso, il recupero avviene mediante trattenute mensili sulla pensione pari a 1/10 dell’ammontare di quest’ultima.

Mobilità in sicurezza

Nuove tabelle delle malattie professionali e testo unico sulla sicurezza

In Italia, oltre 4 milioni  e mezzo l’anno di infortuni domestici

Gli ultimi dati Istat sulla salute e sicurezza nei posti di lavoro 

Benefici previdenziali per l’esposizione  ad amianto

Il danno biologico

La rendita per inabilità permanente

Cosa fare in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale

Infortunio in itinere (art.12 decreto leg.vo n.38/2000)

Le prestazioni

La revisone della rendita per inabilità permanente

Rendita per morte

Salute e sicurezza sul lavoro ed assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali

 

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NEWS

Una nuova guida di Inca e Silp sulla causa di servizio dei militari

 

 

Il patronato INCA e il SILP per la CGIL pubblicano un manuale sulla causa di servizio e sull’equo indennizzo per i dipendenti pubblici delle forze armate e di polizia. Si tratta di uno strumento di informazione e formazione sulle normative vigenti rivolto sia agli operatori di patronato che al Sindacato di Polizia, impegnati nell’azione di tutela individuale e collettiva dei lavoratori di questo comparto.

Al Manuale è allegato anche un CD contenente tutta la documentazione citata nella pubblicazione (legislazione, giurisprudenza, normativa, etc.).

Per informazioni rivolgersi alla Casa editrice Ediesse – Via dei Frentani 4 – 00198 Roma – Tel. 06/44870283

 

inail

inail4.jpgNews.prima pagina
“Diritti senza rovesci”: sei grandi autori raccontano il lavoro
23 gennaio 2008. Riparte la campagna di comunicazione sociale dell’INAIL che raccoglie storie di disagio lavorativo e di ingiustizia, dall’infortunio al mobbing, dalle morti bianche al precariato. Prima tappa romana del bookcrossing legato all’iniziativa la mostra “Focus, Stati e gradi di percezione”

ROMA – Sei storie per raccontare la vita lavorativa in tutte le sue problematiche: dall’infortunio al mobbing, dalle morti bianche al precariato. Riparte “Diritti senza rovesci” la campagna di comunicazione sociale dell’INAIL che raccoglie, nei racconti firmati da sei grandi autori, storie di disagio lavorativo e di ingiustizia. Prima tappa romana del bookcrossing legato all’iniziativa è stata la mostra “Focus, Stati e gradi di percezione” a cura di Stefano Elena e Chiara Erika Marzi, inaugurata ieri al Museo di Arte contemporanea dell’Università La Sapienza di Roma.

“L’INAIL, dopo aver lavorato per anni affinché gli infortuni sul lavoro e la sicurezza diventassero oggetto di costante attenzione per l’opinione pubblica e una priorità per la politica, deve oggi fare i conti con la distanza tra l’oggettività del dato statico, che testimonia un fenomeno infortunistico in continua diminuzione e una percezione di trend in aumento”,sottolinea il direttore regionale dell’INAIL Lazio, Antonio Napolitano. “Ci sono inoltre altri due problemi legati alla percezione: la distanza tra il fatto di essere tutti lavoratori o datori di lavoro (o le due cose insieme) – e quindi inevitabilmente “parte” nel problema degli infortuni – e la percezione che gli infortuni del lavoro siano un problema degli “altri”. E, infine, la distanza tra i numeri, pur indispensabili della statistica, che parlano di una società del lavoro meno pericolosa e ingiusta e le storie che raccontano l’inaccettabilità d’ogni singolo infortunio per la persona, per la famiglia e per la società”.

“Diritti senza rovesci” proseguirà a Roma con diversi eventi in programmazione per il primo semestre 2009. I sei nuovi racconti sono stati scritti da importanti scrittori come Dacia Maraini, Michela Murgia, Antonio Pascale, Tullio Avoledo, Grazia Varesani e Matteo Bianchi. “Il nuovo obiettivo dell’INAIL è proseguire nel processo di consapevolezza dei singoli, non più spettatori ma protagonisti del processo di sicurezza”, continua Napolitano. “Dall’informazione sugli infortuni alla conoscenza delle cause, dalla conoscenza alla metabolizzazione dei comportamenti sicuri, dalla metabolizzazione alla consapevolezza del ruolo che ciascuno (lavoratore o datore di lavoro) gioca nella partita della sicurezza”.

Corte di Giustizia Europea

Il lavoratore non perde il diritto alle ferie annuali retribuite e che non ha potuto esercitare a causa di malattia.



 

IL LAVORATORE NON PERDE IL DIRITTO ALLE FERIE ANNUALI RETRIBUITE CHE NON HA POTUTO ESERCITARE A CAUSA DI MALATTIA

Reference:  CJE/09/4    Date:  20/01/2009
HTML:   EN    FR    DE    ES    IT    PT    EL    CS    HU    PL    SK    BG    RO   
PDF:     EN    FR    DE    ES    IT    PT    EL    CS    HU    PL    SK    BG    RO   
DOC:    EN    FR    DE    ES    IT    PT    EL    CS    HU    PL    SK    BG    RO   

Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n. 04/09

20 gennaio 2009

Sentenza della Corte di giustizia nei procedimenti riuniti C–350/06 e C–520/06 Schultz-Hoff / Deutsche Rentenversicherung Bund

Stringer e.a / Her Majesty’s Revenue and Customs

IL LAVORATORE NON PERDE IL DIRITTO ALLE FERIE ANNUALI RETRIBUITE CHE NON HA POTUTO ESERCITARE A CAUSA DI MALATTIA

Al lavoratore spetta un indennizzo per le ferie annuali retribuite non godute

Nell’odierna sentenza la Corte di giustizia delle Comunità europee interpreta il diritto alle ferie annuali retribuite sancito dalla direttiva comunitaria sull’orario di lavoro 1 .

Tale interpretazione è stata richiesta dal Landesarbeitsgericht di Düsseldorf (Germania) e dalla House of Lords (Regno Unito) nell’ambito di controversie aventi ad oggetto il diritto alle ferie annuali retribuite dei lavoratori che si trovano in congedo per malattia.

Il Landesarbeitsgericht di Düsseldorf deve pronunciarsi sull’indennità dovuta a un lavoratore che non ha potuto esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite a causa di un’inabilità al lavoro che ha condotto al suo stesso collocamento in pensione. Secondo la normativa tedesca applicabile, il diritto del lavoratore alle ferie annuali retribuite non godute si estingue alla fine dell’anno civile di riferimento e, al più tardi, allo scadere di un periodo di riporto che, salvo deroga in favore del lavoratore fissata dal contratto collettivo, ha una durata pari a tre mesi. Qualora il lavoratore sia stato inabile al lavoro sino alla fine di tale periodo di riporto, le ferie annuali retribuite non godute non devono essere compensate, alla cessazione del rapporto lavorativo, mediante un’indennità finanziaria.

Oltre che su un’analoga richiesta di indennità finanziaria sostitutiva delle ferie annuali non godute durante il periodo di riferimento definito dal diritto britannico, la House of Lords deve pronunciarsi sul caso di un lavoratore che, nel corso di un congedo per malattia di durata indeterminata, ha chiesto al proprio datore di lavoro di fruire di alcuni giorni di ferie annuali retribuite nei due mesi successivi alla domanda.

Nella sentenza la Corte rileva che il diritto al congedo per malattia e le modalità del suo esercizio non sono disciplinati dal diritto comunitario. Per quanto riguarda il diritto alle ferie annuali retribuite, gli Stati membri definiscono le sue condizioni di esercizio e di attuazione, precisando le circostanze concrete in cui i lavoratori se ne possono avvalere, astenendosi però dal condizionare il sorgere stesso di tale diritto.

1 Art. 7 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 novembre 2003, 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (GU L 299, pag. 9).

In tale contesto il diritto alle ferie annuali retribuite sancito dalla direttiva sull’orario di lavoro non osta, in linea di principio, né all’autorizzazione di ferie annuali retribuite durante un periodo di congedo per malattia né alla loro interdizione, purché il lavoratore interessato abbia la possibilità di esercitare il suo diritto nel corso di un altro periodo.

Se le modalità di attuazione del diritto alle ferie annuali retribuite nei diversi Stati membri sono decise dagli stessi Stati, le modalità di riporto delle ferie non godute sono subordinate a taluni limiti.

Al riguardo la Corte rileva che il diritto alle ferie annuali di un lavoratore in congedo per malattia debitamente prescritto non può essere subordinato all’obbligo di avere effettivamente lavorato durante il periodo di riferimento stabilito dallo Stato membro interessato. Di conseguenza, uno Stato membro può prevedere la perdita del diritto alle ferie annuali retribuite allo scadere di un periodo di riferimento o di un periodo di riporto soltanto se il lavoratore ha avuto la possibilità concreta di esercitare il suo diritto alle ferie.

La Corte osserva che un lavoratore che si trovi in congedo per malattia per l’intera durata del periodo di riferimento e oltre il periodo di riporto fissato dal diritto nazionale non ha la possibilità di fruire delle ferie annuali retribuite. Lo stesso vale per un lavoratore che ha lavorato durante una parte del periodo di riferimento prima di essere collocato in congedo per malattia.

La Corte conclude che il diritto alle ferie annuali retribuite non può estinguersi allo scadere del periodo di riferimento e/o di un periodo di riporto fissato dal diritto nazionale anche quando il lavoratore sia stato in congedo per malattia per l’intera durata o per una parte del periodo di riferimento e la sua inabilità al lavoro sia perdurata fino al termine del rapporto di lavoro, ragione per la quale egli non ha potuto esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite.

Per quanto concerne il diritto ad un’indennità finanziaria sostitutiva delle ferie annuali retribuite non godute dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, la Corte dichiara che l’indennità deve essere calcolata in modo da porre il lavoratore in una situazione analoga a quella in cui si sarebbe trovato se avesse esercitato tale diritto nel corso del rapporto di lavoro. Pertanto la retribuzione ordinaria del lavoratore, cioè quella che gli deve essere mantenuta durante il periodo di riposo corrispondente alle ferie annuali retribuite, è parimenti determinante ai fini del calcolo dell’indennità finanziaria sostitutiva delle ferie annuali non godute al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

Immigrazione

immigrazioni.jpgNEWS

Immigrazione in aumento in Italia

Presentato il XIV rapporto Ismu
 

Continua a crescere il numero di immigrati In Italia. Sono oltre 4 milioni. Al primo gennaio 2008 hanno raggiunto la quota di 4 milioni e 328mila, con un incremento rispetto al 2007 di 346 mila persone. La maggior parte di loro ha il permesso di soggiorno (3 milioni e 677 mila), mentre gli irregolari, circa 651mila, sono in aumento visto che nel 2007 erano 349 mila. È quanto emerge dal “XIV rapporto sulle migrazioni 2008”, presentato questa mattina a Milano dalla Fondazione Ismu (Iniziative e studi sulla multietnicità).

Nella classifica delle nazionalità, in testa i romeni (625 mila, più 82,7% rispetto al 2007), seguiti da albanesi (402 mila), marocchini (366 mila), cinesi (157 mila) e ucraini (133mila). I minori figli di immigrati, sono 767 mila, di cui 457 mila nati in Italia. E fra i banchi di scuola gli alunni stranieri sono 574.133 (anno scolastico 2007/2008), 70 mila in più rispetto all’anno precedente.

Lavoro. L’Inail nel 2007 ha registrato quasi 3 milioni di assicurati fra gli immigrati, segno che la maggioranza ha un lavoro. Secondo l’Ismu il tasso di occupazione è del 65,7%. Sono inoltre sempre di più gli immigrati che fanno carriera all’interno delle imprese, ricoprendo cariche sociali: sono infatti 384 mila, il 145,6% in più rispetto al 2000 quando erano solo 156 mila. E continua anche il trend positivo degli stranieri che diventano imprenditori: le ditte individuali sono 258 mila, mentre nel 2007 erano 85 mila.

Criminalità. Nel 2007 il 35% delle segnalazioni di reati ha riguardato gli immigrati. In carcere su 55.057 detenuti (al 30 giugno 2008), 20.617 sono stranieri, pari al 37,4% della popolazione carceraria. “Molti reati sono violazioni delle leggi sull’immigrazione – avvertono i ricercatori dell’Ismu – . Per gli stranieri, inoltre, la custodia cautelare è sempre in carcere poiché è raro che si concedano i domiciliari”. (dp)

Direttive e circolari della funz. pubblica

circolare_n10_08.pdf

Dir_anagr_patr2.pdf

dir_cad200207.pdf

Direttiva_Dirigenza_n.10.07_3.0.pdf

circolare_5.07.pdfTesto_circolare_su_legge_104.pdf

Circolare_7.08_17.07.08.pdf

Circolare_compensi_ppaa_6.08.pdf

Circolare_CoCoCo_11.03.08.pdf

Circolare_mobilita_4.08.pdf

Circolare_n.1_24.01.08.pdf

Circolare_n.1_24.01.08.pdf

Circolare_stabilizzazione_5.08.pdf

 

 




 

Circolari e Direttive

Circolare n.10/08 – Relativa al decreto legge n. 112 del 2008 convertito in legge n. 133/2008 – TESTO MODIFICATO
Formato file: PDF
“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria” – art. 72 – “Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo”.
N.B.: Il testo presenta alcune modifiche a seguito delle osservazioni formulate dalla Corte dei Conti in sede di registrazione.
Registrata alla Corte dei conti in data 22 dicembre 2008, Registro n. 12, foglio n. 357
20 ottobre 2008

Circolare n.8/08 – Ulteriori chiarimenti in merito all’applicazione dell’articolo 71 del D.L. n.112/08
Formato file: PDF
Ulteriori chiarimenti del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione sull’applicazione dell’articolo 71 del D.L. n.112 del 2008 – assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
Registrata alla Corte dei conti in data 19 settembre 2008, Registro n. 10, foglio n. 40
5 settembre 2008

Circolare n.7/08 in merito all’applicazione dell’articolo 71 del D.L. n.112/08
Formato file: PDF
Circolare del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione sull’applicazione dell’articolo 71 del D.L. n.112 del 2008 – assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
Registrata alla Corte dei conti in data 4 agosto 2008, Registro n. 9, foglio n. 115
17 luglio 2008

Circolare n.6/08 sulle indicazioni esplicative sull’applicazione dell’articolo 3, commi da 43 a 53, della Legge finanziaria 2008
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Circolare del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella pubblica amministrazione sulle ulteriori indicazioni esplicative per l’applicazione delle norme, in materia di emolumenti a carico delle pubbliche amministrazioni, società pubbliche partecipate e loro controllate e collegate, contenute nell’articolo 3, commi da 43 a 53, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008).
Registrata alla Corte dei conti in data 9 luglio 2008, Registro n. 8, Foglio n. 222
30 aprile 2008

Circolare n.5/08 sulle Linee di indirizzo in merito all’interpretazione delle norme sulla stabilizzazione
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Circolare del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella pubblica amministrazione riguardante le linee di indirizzo in merito all’interpretazione ed all’applicazione dell’articolo 3, commi da 90 a 95 e comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008).
Registrata alla Corte dei Conti in data 5 giugno 2008, Registro n. 7, Foglio n. 131.
18 aprile 2008

Circolare n.4/08 sulle Linee guida ed indirizzi in materia di mobilità
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Circolare del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella pubblica amministrazione riguardante le linee guida e gli indirizzi in materia di mobilità alla luce delle norme introdotte dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008).
Registrata dalla Corte dei Conti il 5 giugno 2008, Registro n. 7,  Foglio 130.
18 aprile 2008

Circolare n.3/08 in tema di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato nelle pp.aa.
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Circolare del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella pubblica amministrazione riguardante la stipula di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato nelle pubbliche amministrazioni in attuazione delle modifiche apportate all’art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 dall’articolo 3, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008).
Registrata alla Corte dei Conti in data 15 aprile 2008, Registro n. 4, Foglio n. 941.
19 marzo 2008

Circolare n.2/08 in tema di collaborazioni esterne alle pp.aa.
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Circolare del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella pubblica amministrazione riguardante il ricorso ai contratti di collaborazione occasionale e di collaborazione coordinata e continuativa alla luce delle disposizioni introdotte dalla Legge finanziaria per il 2008 (del 24 dicembre 2007, n.244).
Registrata alla Corte dei Conti in data 27 maggio 2008, Registro n. 9, Foglio n. 148.
11 marzo 2008

Circolare n.1/08 sugli emolumenti a carico di pubbliche amministrazioni
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Circolare del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella pubblica amministrazione riguardante la nuova disciplina, prevista dalla Legge finanziaria 2008, sulle retribuzioni e gli emolumenti a carico delle pp.aa., società pubbliche partecipate e loro controllate e collegate.
Registrata alla Corte dei Conti in data 25 febbraio 2008, Registro n. 2, Foglio n. 178.
24 gennaio 2008

Direttiva n.10/07 sugli incarichi di direzione di uffici dirigenziali
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Direttiva del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella pubblica amministrazione riguardante i criteri per l’affidamento, mutamento e revoca degli incarichi dirigenziali, la loro durata, la valutazione dei dirigenti e le procedure inerenti la Banca dati presso il Dipartimento della Funzione Pubblica.
19 dicembre 2007

Direttiva n.8/07 recante principi di valutazione dei comportamenti nelle pubbliche amministrazioni – Responsabilità disciplinare
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Registrata alla Corte dei Conti e in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
6 dicembre 2007

Direttiva interministeriale per la razionalizzazione ed il rafforzamento dell’istituto dell’Esperto Nazionale Distaccato (END) presso le istituzioni dell’Unione Europea
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Direttiva firmata da Ministro per le innovazioni nella Pubblica Amministrazione, Ministro per le politiche europee e Ministro degli Affari esteri, per la valorizzazione della presenza italiana a Bruxelles.
3 agosto 2007

Circolare n.9/07 sulla somministrazione a tempo determinato nelle pp.aa.
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Circolare del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella pubblica amministrazione riguardante la somministrazione a tempo determinato nelle pubbliche amministrazioni e sulla determinazione dei costi del personale in somministrazione.
Registrata alla Corte dei Conti in data 30 agosto 2007, Registro n. 9, Foglio n. 252.
1 agosto 2007

Direttiva sulle assunzioni dei lavoratori socialmente utili
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Direttiva n. 14 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, condivisa con il Dipartimento della Funzione Pubblica, sulle procedure da adottare per l’assunzione dei lavoratori socialmente utili di cui all’articolo 2, comma 1, del D.lgs n.81 del 2000 presso i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.
5 maggio 2007

Direttiva sulle misure per attuare parità e pari opportunità nella PA
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Direttiva del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella pubblica amministrazione e della Ministra per i Diritti e le Pari Opportunità sulle misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche.
23 maggio 2007

Direttiva n.7/07 sulla stabilizzazione e proroga dei contratti a tempo determinato
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Direttiva del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella pubblica amministrazione riguardante l’applicazione dei commi 519, 520, 529 e 940 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per l’anno 2007) in materia di stabilizzazione e proroga dei contratti a tempo determinato, nonché di riserve in favore di soggetti con incarichi di collaborazione.
Registrata dalla Corte dei Conti in data 19 giugno 2007, Registro n.8, Foglio n.15.
30 aprile 2007

Circolare n.5/07 sulla rilevazione dei dati riguardanti permessi, aspettative e distacchi sindacali
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Linee guida per la comunicazione, ai sensi dell’articolo 50 del D.Lgs n.165 del 2001, delle informazioni relative ai dipendenti che nell’anno 2006 hanno fruito di distacchi, permessi cumulati sotto forma di distacco, aspettative e permessi sindacali, aspettative e permessi per funzioni pubbliche elettive.
27 marzo 2007

Direttiva n.3/07 in materia di limiti massimi a retribuzioni e compensi
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La direttiva elimina il tetto al compenso di determinate categorie professionali per incarichi corrisposti da società a prevalente partecipazione pubblica non quotate in borsa previsto dalla legge finanziaria 2007.
22 febbraio 2007

Direttiva n.2/07 sull’informatizzazione degli uffici pubblici
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Direttiva del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella pubblica amministrazione in materia di interscambio dei dati tra le pubbliche amministrazioni e pubblicità dell’attività negoziale.
20 febbraio 2007

Direttiva n.1/07 su trasparenza e legalità in materia di conferimento degli incarichi dirigenziali
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Direttiva del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella pubblica amministrazione, Luigi Nicolais, sulla verifica da parte delle amministrazioni pubbliche dei presupposti di legittimità degli incarichi conferiti e sugli obblighi di pubblicità dei relativi dati.
1 febbraio 2007

Conguaglio contributi previdenziale

 

Titolo NEWS:
immagine di layout Banca Centrale Europea: variazione tasso di riferimento– Data pubblicazione: 20/01/2009
Testo NewsA decorrere dal 21 gennaio 2009, la Banca Centrale Europea ha fissato, nella misura del 2%, il nuovo tasso ufficiale di riferimento da utilizzare per la determinazione del tasso di differimento e di dilazione da applicare ai debiti contributivi dovuti agli enti di previdenza. Gli interessi di dilazione e di differimento, sempre a partire dal 21 gennaio, saranno quindi calcolati applicando l’aliquota dell’8%. La modifica produce effetti anche nei confronti delle somme aggiuntive per ritardato od omesso versamento dei contributi, come descritto nella circolare n° 7 del 19 gennaio 2009
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immagine di layout Pubblicazione modulo per la richiesta del bonus straordinario– Data pubblicazione: 20/01/2009
È stato pubblicato, nella sezione “Moduli”, sotto la voce “Moduli vari”, il modello per la richiesta del bonus straordinario per famiglie, lavoratori, pensionati e non autosufficienza, previsto dall’art. 1 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185.
Nella stessa sezione sono disponibili anche le istruzioni per la compilazione della domanda e le informazioni relative ai requisiti richiesti per il diritto e alla misura dell’importo spettante, da calcolare in base al numero dei componenti del nucleo familiare e al reddito complessivo.
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immagine di layout Conguaglio di fine anno dei contributi previdenziali e assistenziali– Data pubblicazione: 19/01/2009
Con la circolare n. 4 del 14 gennaio 2009, l’Inps fornisce chiarimenti e precisazioni sulle operazioni di conguaglio di fine anno, relative ai contributi previdenziali e assistenziali, che i datori di lavoro operanti con il DM10 potranno effettuare, oltre che la denuncia di competenza del mese di dicembre 2008 (con scadenza 16/1/2009), anche con quella di competenza del mese di gennaio (scadenza 16/2/2009). Peraltro, dal momento che le operazioni di conguaglio riguardano anche il TFR al Fondo di tesoreria e le misure compensative, le stesse potranno avvenire anche con la denuncia di febbraio 2009 (con scadenza 16 marzo 2009), senza aggravio di oneri accessori.

Il cinghiale del diavolo – di Emilio Lussu –

cinghiale.gifEmilio Lussu.pdf

L’autore

Emilio Lussu (Armungia 1890, Roma 1975), interventista, fondatore del Partito Sardo d’Azione (1919) che rappresentò alla Camera dal 1921 al 1926. Antifascista, fu perseguitato dal regime, carcerato e confinato nell’isola di Lipari, da cui fuggì nel 1929. Si rifugiò a Parigi, dove fondò il movimento “Giustizia e libertà” e iniziò la sua opera di scrittore e studioso.

Carità cristiana

 Carità cristiana
Er Chirichetto d’una sacrestia
sfasciò l’ombrello su la groppa a un gatto
pè castigallo d’una porcheria.
– Che fai? – je strillò er Prete ner vedello
– Ce vò un coraccio nero come er tuo
pè menaje in quer modo… Poverello!…
– Che? – fece er Chirichetto – er gatto è suo? –
Er Prete disse: – No… ma è mio l’ombrello! -.
Trilussa

Infortuni sul lavoro

Dati

RAPPORTO ANNUALE INAIL 2007

RAPPORTO ANNUALE INAIL 2006   
RAPPORTI REGIONALI

 

  

FOCUS

      SCUOLA E INFORTUNI  
      INFORTUNI NELLE COSTRUZIONI
      INFORTUNI SULLA STRADA: “STRADALI” ed “IN ITINERE”
      DONNE ED INFORTUNI
DATI DI BILANCIO E PORTAFOGLIO INAIL