Archivio mensile:novembre 2008

Sicurezza sul lavoro

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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006

 

 

Decreto Legislativo n. 626 del 19 settembre 1994

 

Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE,  99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE, 2003/18/CE e 2004/40/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.  (Testo coordinato ed aggiornato al D.M. 26 febbraio 2004, recante: “Definizione di una prima lista di valori limite indicativi di esposizione professionale agli agenti chimici.”, pubblicato su GU n. 58 del 10-3-2004; al d. lgs. 23 giugno 2003, n. 195: “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per l’individuazione delle capacita’ e dei requisiti professionali richiesti agli addetti ed ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori, a norma dell’articolo 21 della legge 1° marzo 2002, n. 39.”, pubblicato su G.U. n. 174 del 27-7- 2003; al D. L.vo 12 giugno 2003, n.233, recante: “Attuazione della direttiva 1999/92/CE relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori esposti al rischio di atmosfere esplosive.”, pubblicato su GU n. 197 del 26-8-2003; al D. Lgs. 8 luglio 2003, n.235, recante: “Attuazione della direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l’uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori.” pubblicato su GU n. 198 del 27-8-2003; alla L. 18 aprile 2005, n. 62, recante: “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita’ europee. Legge comunitaria 2004.” pubblicata su GU n. 96 del 27-4-2005 – S.O. n.76; al decreto legislativo 10 aprile 2006, n. 195, recante: “Attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore)”, pubblicato nella G.U. n. 124 del 30-5-2006; al decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 257, recante: “Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall’esposizione all’amianto durante il lavoro”, pubblicato nella G.U. n. 211 dell’11-9-2006; alla L. 27 dicembre 2006, n. 296, recante ” Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”, pubblicata nella G.U. n. 299 del 27-12-2006- S.O. n.244); alla Legge 3 agosto 2007, n. 123, recante “Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia”, pubblicata nella G.U. n. 185 del 10-8-2007; al Decreto Legislativo 19 novembre 2007, n.257, recante “Attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici)”, pubblicata nella GU n. 9 del 11-1-2008.)

 

(Il titolo è stato così modificato dai D. Lgs. 233/2003, 235/2003, 195/2006,  257/2006 e 257/2007 – le modifiche sono riportate in corsivo)

(G.U. S.O. n° 265 del 12/11/1994)


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PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142, ed in particolare l’articolo 43, recante delega al Governo per l’attuazione delle direttive del Consiglio 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE in materia di sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro;

Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante proroga del termine della delega legislativa contemplata dall’art. 43 della citata legge n. 142 del 1992, nonché delega al Governo per l’attuazione delle direttive particolari già adottate, ai sensi dell’art. 16 paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE, successivamente alla medesima legge 19 febbraio 1992, n. 142;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 luglio 1994;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 settembre 1994;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche dell’Unione europea, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale, della sanità, dell’industria, del commercio e dell’artigianato, dell’interno e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

 

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

 

    TITOLO I

Capo I – DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1.- Campo di applicazione.

 

1. Il presente decreto legislativo prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività privati o pubblici.

2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia e dei servizi di protezione civile, nonchè nell’ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle università, degli istituti di istruzione universitaria, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, degli archivi, delle biblioteche, dei musei e delle areee archeologiche dello Stato, delle rappresentanze diplomatiche e consolari e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le norme del presente decreto sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato [….] individuate con decreto del Ministro competente di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e della funzione pubblica.

3. Nei riguardi dei lavoratori di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, nonché dei lavoratori con rapporto contrattuale privato di portierato, le norme del presente decreto si applicano nei casi espressamente previsti.

4. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e relative norme di attuazione.

4 bis. Il datore di lavoro il quale esercita le attività di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e, nell’ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, i dirigenti e i preposti i quali dirigono o sovraintendono le stesse attività, sono tenuti all’osservanza delle disposizioni del presente decreto.

4 ter. Nell’ambito degli adempimenti previsti dal presente decreto, il datore di lavoro non può delegare quelli previsti dall’art. 4, commi 1, 2, 4 lettera a), e 11, primo periodo.

 

Art. 2. – Definizioni. 

 

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono per:

a) lavoratore: persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari, con rapporto di lavoro subordinato anche speciale. Sono equiparati i soci lavoratori di cooperative o di società, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società e degli enti stessi, e gli utenti dei servizi di orientamento o di formazione scolastica, universitaria e professionale avviati presso datori di lavoro per agevolare o per perfezionare le loro scelte professionali. Sono altresì equiparati gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici. I soggetti di cui al precedente periodo non vengono computati ai fini della determinazione del numero di lavoratori dal quale il presente decreto fa discendere particolari obblighi;

b) datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’organizzazione dell’ impresa, ha la responsabilità dell’impresa stessa ovvero dell’unità produttiva, quale definita ai sensi della lettera i), in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale;

c) servizio di prevenzione e protezione dai rischi: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali nell’azienda, ovvero unità produttiva;

d) medico competente: medico in possesso di uno dei titoli seguenti:

1) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro o in igiene e medicina preventiva o in medicina legale e delle assicurazioni (1) ed altre specializzazioni individuate, ove necessario, con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica;

2) docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro;

3) autorizzazione di cui all’art. 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;

e) responsabile del servizio di prevenzione e protezione: persona designata dal datore di lavoro in possesso delle capacita’ e dei requisiti professionali di cui all’articolo 8-bis; (Comma così modificato dal d. lgs. 23 giugno 2003, n. 195: le modifiche sono riportate in carattere corsivo)

f) rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona, ovvero persone, eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro, di seguito denominato rappresentante per la sicurezza;

g) prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure adottate o previste in tutte le fasi dell’attività lavorativa per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno;

h) agente: l’agente chimico, fisico o biologico, presente durante il lavoro e potenzialmente dannoso per la salute;

i) unità produttiva: stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni o servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico-funzionale.

(1) Così modificato con Legge n. 1 del 08/01/2002.
 

 

Art. 3. – Misure generali di tutela.

 

1. Le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori sono:

a) valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;

b) eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non è possibile, loro riduzione al minimo;

c) riduzione dei rischi alla fonte;

d) programmazione della prevenzione mirando ad un complesso che integra in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive ed organizzative dell’azienda nonché l’influenza dei fattori dell’ambiente di lavoro;

e) sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;

f) rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche per attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo;

g) priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;

h) limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;

i) utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici, sui luoghi di lavoro;

l) controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici;

m) allontanamento del lavoratore dall’esposizione a rischio, per motivi sanitari inerenti la sua persona;

n) misure igieniche;

o) misure di protezione collettiva ed individuale;

p) misure di emergenza da attuare in caso di prono soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato;

q) uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;

r) regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti;

s) informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;

t) istruzioni adeguate ai lavoratori.

2. Le misure relative alla sicurezza, all’igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.

 

 

Art. 4. – Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto.

 

1. Il datore di lavoro, in relazione alla natura dell’attivita’ dell’azienda ovvero dell’unita’ produttiva, valuta tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonche’ nella sistemazione dei luoghi di lavoro.

2. All’esito della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro elabora un documento contenente:

a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;

b) l’individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione di cui alla lettera a);

c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

3. Il documento è custodito presso l’azienda ovvero unità produttiva.

4. Il datore di lavoro:

a) designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all’azienda secondo le regole di cui all’art. 8;

b) designa gli addetti al servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all’azienda secondo le regole di cui all’art. 8;

c) nomina, nei casi previsti dall’articolo 16, il medico competente.

5. Il datore di lavoro [….] adotta le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ed in particolare:

a) designa preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza;

b) aggiorna le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione;

c) nell’affidare i compiti ai lavoratori tiene conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;

d) fornisce ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ;

e) prende le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

f) richiede l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonchè delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione;

g) richiede l’osservanza da parte del medico competente degli obblighi previsti dal presente decreto, informandolo sui processi e sui rischi connessi all’attività produttiva;

h) adotta le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

i) informa il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave ed immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

l) si astiene, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;

m) permette ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante per la sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute e consente al rappresentante per la sicurezza di accedere alle informazioni ed alla documentazione aziendale di cui all’art. 19 comma 1 lettera e);

n) prende appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno;

o) tiene un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un’assenza dal lavoro di almeno un giorno. Nel registro sono annotati il nome, il cognome, la qualifica professionale dell’infortunato, le cause e le circostanze dell’infortunio, nonché la data di abbandono e di ripresa del lavoro. Il registro è redatto conformemente al modello approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione consultiva permanente, di cui all’art. 394 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modifiche ed è conservato sul luogo di lavoro a disposizione dell’organo di vigilanza. Fino all’emanazione di tale decreto il registro è redatto in conformità ai modelli già disciplinati dalle leggi vigenti;

p) consulta il rappresentante per la sicurezza nei casi previsti dall’art. 19, comma 1, lettere b), c) e d) ;

q) adotta le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave ed immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda ovvero dell’unità produttiva, e al numero delle persone presenti.

6. Il datore di lavoro effettua la valutazione di cui al comma 1 ed elabora il documento di cui al comma 2 in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente, nei casi in cui sia obbligatoria la sorveglianza sanitaria, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.

7. La valutazione di cui al comma 1 ed il documento di cui al comma 2 sono rielaborati in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori.

8. Il datore di lavoro custodisce, presso l’azienda ovvero l’unità produttiva, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, con salvaguardia del segreto professionale, e ne consegna copia al lavoratore stesso al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero quando lo stesso ne faccia richiesta.

9. Per le piccole e medie aziende, con uno o più decreti da emanarsi entro il 31 marzo 1996 da parte dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell’industria, del commercio e dell’artigianato e della sanità, sentita la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l’igiene del lavoro, in relazione alla natura dei rischi e alle dimensioni dell’azienda, sono definite procedure standardizzate per gli adempimenti documentali di cui al presente articolo. Tali disposizioni non si applicano alle attività industriali di cui all’art.1 del decreto del Presidente della Repubblica del 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche, soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, alle centrali termoelettriche, agli impianti e laboratori nucleari, alle aziende estrattive ed altre attività minerarie, alle aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, e alle strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.

10. Per le medesime aziende di cui al comma 9, primo periodo, con uno o più decreti dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell’industria del commercio e dell’artigianato e della sanità, sentita la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l’igiene del lavoro, possono essere altresì definiti:

a) i casi relativi a ipotesi di scarsa pericolosità, nei quali è possibile lo svolgimento diretto dei compiti di prevenzione e protezione in aziende ovvero unità produttive che impiegano un numero di addetti superiore a quello indicato nell’Allegato I;

b) i casi in cui è possibile la riduzione a una sola volta all’anno della visita di cui all’art.17, lettera h), degli ambienti di lavoro da parte del medico competente, ferma restando l’obbligatorietà di visite ulteriori, allorchè si modificano le situazioni di rischio.

11. Fatta eccezione per le aziende indicate nella nota (1) dell’Allegato I, il datore di lavoro delle aziende familiari nonchè delle aziende che occupano fino a dieci addetti non è soggetto agli obblighi di cui ai commi 2 e 3, ma è tenuto comunque ad autocertificare per iscritto l’avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi e l’adempimento degli obblighi ad essa collegati. L’autocertificazione deve essere inviata al rappresentante per la sicurezza. Sono in ogni caso soggette agli obblighi di cui ai commi 2 e 3 le aziende familiari nonchè le aziende che occupano fino a dieci addetti, soggette a particolari fattori di rischio, individuate nell’ambito di specifici settori produttivi con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità, dell’industria del commercio e dell’artigianato, delle risorse agricole alimentari e forestali e dell’interno, per quanto di rispettiva competenza.

12. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell’amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tal caso gli obblighi previsti dal presente decreto, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all’amministrazione competente o al soggetto che ne ha l’obbligo giuridico.

 

 

Art. 5. – Obblighi dei lavoratori.

 

1. Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

2. In particolare i lavoratori:

a) osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;

b) utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;

c) utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

d) segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle lettere b) e c), nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

e) non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

f) non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

g) si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;

h) contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento di tutti gli obblighi imposti dall’autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

 

 

Art. 6. – Obblighi dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori e degli installatori.

 

1. I progettisti dei luoghi o posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza e di salute al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono macchine nonché dispositivi di protezione rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza previsti nelle disposizioni legislative e regolamentari vigenti;.

2. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di macchine, di attrezzature di lavoro e di impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza. Chiunque concede in locazione finanziaria beni assoggettati a forme di certificazione o di omologazione obbligatoria è tenuto a che gli stessi siano accompagnati dalle previste certificazioni o dagli altri documenti previsti dalla legge.

3. Gli installatori e montatori di impianti, macchine o altri mezzi tecnici devono attenersi alle norme di sicurezza e di igiene del lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti dei macchinari e degli altri mezzi tecnici per la parte di loro competenza.

 

 

Art. 7. – Contratto di appalto o contratto d’opera.

 

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unita’ produttiva della stessa, nonche’ nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima:(*)

a) verifica, anche attraverso l’iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, l’idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d’opera;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. Nell’ipotesi di cui al comma 1 i datori di lavoro:

a) cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o d’opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.(**)

3-bis. L’imprenditore committente risponde in solido con l’appaltatore, nonche’ con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall’appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.(***)

3-ter. Ferme restando le disposizioni in materia di sicurezza e salute del lavoro previste dalla discipline vigente degli appalti pubblici, nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto, di cui agli articoli 1559, 1655 e 1656 del codice civile, devono essere specificamente indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori di cui all’articolo 18 e le organizzazioni sindacali dei lavoratori.(****)

 

(*) Nota: Comma così modificato dall’art. 1, c. 910 della L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007)

(**) Nota: Comma così sostituito dall’art. 3 della L. n. 123/2007, pubblicata nella G.U. n. 185 del 10-8-2007

(***) Nota: Comma aggiunto dall’art. 1, c. 910 della L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007)

(****) Nota: Comma aggiunto dall’art. 3 della L. n. 123/2007, pubblicata nella G.U. n. 185 del 10-8-2007

 

 

Capo II – SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE.

 

Art. 8. – Servizio di prevenzione e protezione.

 

1. Salvo quanto previsto dall’art. 10, il datore di lavoro organizza all’interno dell’azienda, ovvero dell’unità produttiva, il servizio di prevenzione e protezione, o incarica persone o servizi esterni all’azienda, secondo le regole di cui al presente articolo.

2. Il datore di lavoro designa all’interno dell’azienda ovvero dell’unità produttiva, una o più persone da lui dipendenti per l’espletamento dei compiti di cui all’articolo 9, tra cui il responsabile del servizio in possesso delle capacita’ e dei requisiti professionali di cui all’articolo 8-bis, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza. (Comma così modificato dal d. lgs. 23 giugno 2003, n. 195: le modifiche sono riportate in carattere corsivo)

3. I dipendenti di cui al comma 2 devono essere in numero sufficiente, possedere le capacità necessarie e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa dell’attività svolta nell’espletamento del proprio incarico.

4. Salvo quanto previsto dal comma 2, il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne all’azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie per integrare l’azione di prevenzione e protezione.

5. L’organizzazione del servizio di prevenzione e protezione all’interno dell’azienda, ovvero dell’unità produttiva, è comunque obbligatoria nei casi seguenti:

a) nelle aziende industriali di cui all’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 e successive modifiche, soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica, ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso;

b) nelle centrali termoelettriche;

c) negli impianti e laboratori nucleari;

d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;

e) nelle aziende industriali con oltre duecento lavoratori dipendenti;

f) nelle industrie estrattive con oltre cinquanta lavoratori dipendenti;

g) nelle strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.

6. Salvo quanto previsto dal comma 5, se la capacità dei dipendenti all’interno dell’azienda ovvero dell’unità produttiva, sono insufficienti, il datore di lavoro deve far ricorso a persone o servizi esterni all’azienda, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.

7. Il servizio esterno deve essere adeguato alle caratteristiche dell’azienda, ovvero unità produttiva, a favore della quale è chiamato a prestare la propria opera, anche con riferimento al numero degli operatori.

8. Il responsabile del servizio esterno deve possedere le capacita’ e i requisiti professionali di cui all’articolo 8-bis. (Comma così modificato dal d. lgs. 23 giugno 2003, n. 195: le modifiche sono riportate in carattere corsivo)

9. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con decreto di concerto con i Ministri della sanità e dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentita la commissione consultiva permanente, può individuare specifici requisiti, modalità e procedure, per la certificazione dei servizi, nonché il numero minimo degli operatori di cui ai commi 3 e 7.

10. Qualora il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni egli non è per questo liberato dalla propria responsabilità in materia.

11. Il datore di lavoro comunica all’ispettorato del lavoro e alle unità sanitarie locali territorialmente competenti il nominativo della persona designata come responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno ovvero esterno all’azienda. Tale comunicazione è corredata da una dichiarazione nella quale si attesti con riferimento alle persone designate:

a) i compiti svolti in materia di prevenzione e protezione;

b) il periodo nel quale tali compiti sono stati svolti;

c) il curriculum professionale.

 

 

Art. 8-bis – Capacita’ e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni o esterni.

(articolo aggiunto dal d. lgs. 23 giugno 2003, n. 195)

 

1. Le capacita’ ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attivita’ lavorative. 

2. Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al comma 1, e’ necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore ed essere inoltre in possesso di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attivita’ lavorative. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuati gli indirizzi ed i requisiti minimi dei corsi. 

3. I corsi di formazione di cui al comma 2 sono organizzati dalle regioni e province autonome, dalle universita’, dall’ISPESL, dall’INAIL, dall’Istituto italiano di medicina sociale, dal Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dall’amministrazione della Difesa, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori o dagli organismi paritetici. Altri soggetti formatori possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 

4. Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al comma 2, e’ necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e psico-sociale, di organizzazione e gestione delle attivita’ tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. 

5. I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento secondo indirizzi definiti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con cadenza almeno quinquennale. 

6. Coloro che sono in possesso di laurea triennale di “Ingegneria della sicurezza e protezione” o di “Scienze della sicurezza e protezione” o di “Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro” sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2. 

7. E’ fatto salvo l’articolo 10. 

8. Gli organismi statali di formazione pubblici, previsti al comma 3, organizzano i corsi di formazione secondo tariffe, determinate sulla base del costo effettivo del servizio, da stabilire, con le relative modalita’ di versamento, con decreto del Ministro competente per materia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 

9. Le amministrazioni pubbliche di cui al presente decreto, organizzano i corsi di formazione nei limiti delle risorse finanziarie proprie o con le maggiori entrate derivanti dall’espletamento di dette attivita’ a carico dei partecipanti. 

10. La partecipazione del personale delle pubbliche amministrazioni ai corsi di formazione di cui al presente articolo e’ disposta nei limiti delle risorse destinate dalla legislazione vigente alla formazione del personale medesimo.

 

 

Art. 9. – Compiti del servizio di prevenzione e protezione.

 

1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:

a) all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;

b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di cui all’art. 4, comma 2, lettera b) e i sistemi di controllo di tali misure;

c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;

d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;

e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza di cui all’art. 11;

f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’art. 21.

2. Il datore di lavoro fornisce ai servizi di prevenzione e protezione informazioni in merito a:

a) la natura dei rischi;

b) l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure preventive e protettive;

c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;

d) i dati del registro degli infortuni e delle malattie professionali;

e) le prescrizioni degli organi di vigilanza.

3. I componenti del servizio di prevenzione e protezione e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle funzioni di cui al presente decreto.

4. Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro.

   

Art. 10. – Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi.

 

1. Il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nei casi previsti nell’allegato I, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi successivi. Esso può avvalersi della facoltà di cui all’art. 8, comma 4.

2. Il datore di lavoro il quale intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare apposito corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, promosso anche dalle associazioni dei datori di lavoro e trasmettere all’organo di vigilanza competente per territorio:

a) una dichiarazione attestante la capacità di svolgimento dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi;

b) una dichiarazione attestante gli adempimenti di cui all’art. 4 commi 1, 2, 3 e 11;

c) una relazione sull’andamento degli infortuni e delle malattie professionali della propria azienda elaborata in base ai dati degli ultimi tre anni del registro infortuni o, in mancanza dello stesso, di analoga documentazione prevista dalla legislazione vigente;

d) l’attestazione di frequenza del corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

 

 

Art. 11. – Riunione periodica di prevenzione e protezione di rischi.

 

1. Nelle aziende, ovvero unità produttive, che occupano più di 15 dipendenti, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all’anno una riunione cui partecipano:

a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;

b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

c) il medico competente ove previsto;

d) il rappresentante per la sicurezza.

2. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all’esame dei partecipanti:

a) il documento, di cui all’art. 4, commi 2 e 3;

b) l’idoneità dei mezzi di protezione individuale;

c) i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.

3. La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l’introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute di lavoratori.

4. Nelle aziende, ovvero unità produttive, che occupano fino a 15 dipendenti, nelle ipotesi di cui al comma 3, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza può chiedere la convocazione di un’apposita riunione.

5. Il datore di lavoro, anche tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, provvede alla redazione del verbale della riunione che è tenuto a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.

 

 

Capo III – PREVENZIONE INCENDI, EVACUAZIONE DEI LAVORATORI, PRONTO SOCCORSO.

 

Art. 12. – Disposizioni generali.

 

1. Ai fini degli adempimenti di cui all’art. 4, comma 5, lettera q), il datore di lavoro:

a) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell’emergenza;

b) designa preventivamente i lavoratori incaricati di attuare le misure di cui all’art. 4 comma 5 lettera a);

c) informa tutti i lavoratori i quali possono essere esposti ad un pericolo grave ed immediato circa le misure predisposte ed i comportamenti da adottare;

d) programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori possano, in caso di pericolo grave ed immediato che non può essere evitato, cessare la loro attività, ovvero mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;

e) prende i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza ovvero per quella di altre persone e nell’impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.

2. Ai fini delle designazioni di cui al comma 1, lettera b), il datore di lavoro tiene conto delle dimensioni dell’azienda ovvero dei rischi specifici dell’azienda ovvero dell’unità produttiva.

3. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni ovvero dei rischi specifici dell’azienda ovvero dell’unità produttiva.

4. Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.

 

 

Art. 13. – Prevenzione incendi.

 

1. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, i Ministri dell’interno, del lavoro e della previdenza sociale, in relazione al tipo di attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio, adottano uno o più decreti nei quali sono definiti:

a) i criteri diretti ad individuare:

1) misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio e a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;

2) misure precauzionali di esercizio;

3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;

4) criteri per la gestione delle emergenze;

b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio di cui all’art. 12, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione. [(vedi nota)].

2. Per il settore minerario il decreto di cui al comma 1 è adottato dai Ministri dell’interno, del lavoro e della previdenza sociale e dell’industria, del commercio e dell’artigianato.

 

 

Art. 14. – Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato.

 

1. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro ovvero da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa.

2. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell’impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza.

 

 

Art. 15. – Pronto soccorso.

 

1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura dell’attività e delle dimensioni dell’azienda ovvero dell’unità produttiva, sentito il medico competente ove previsto, prende i provvedimenti necessari in materia di pronto soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.

2. Il datore di lavoro, qualora non vi provveda direttamente, designa uno o più lavoratori incaricati dell’attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1.

3. Le caratteristiche minime delle attrezzature di pronto soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione sono individuati in relazione alla natura dell’attività, al numero dei lavoratori occupati e ai fattori di rischio, con decreto dei Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, della funzione pubblica e dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentita la commissione consultiva permanente e il Consiglio superiore di sanità.

4. Fino all’emanazione del decreto di cui al comma 3 si applicano le disposizioni vigenti in materia.

 

 

Capo IV – SORVEGLIANZA SANITARIA.

 

Art. 16. – Contenuto della sorveglianza sanitaria.

 

1. La sorveglianza sanitaria è effettuata nei casi previsti dalla normativa vigente.

2. La sorveglianza di cui al comma 1 è effettuata dal medico competente e comprende:

a) accertamenti preventivi intesi a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica;

b) accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.

3. Gli accertamenti di cui l comma 2 comprendono esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenti necessari dal medico competente.

 

 

Art. 17. – Il medico competente.

 

1. Il medico competente:

a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione di cui all’art. 8, sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione dell’azienda ovvero dell’unità produttiva e delle situazioni di rischio, alla predisposizione dell’attuazione delle misure per la tutela della salute e dell’integrità psico-fisica dei lavoratori;

b) effettua gli accertamenti sanitari di cui all’art. 16;

c) esprime i giudizi di idoneità alla mansione specifica al lavoro, di cui all’art. 16;

d) istituisce ed aggiorna, sotto la propria responsabilità, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e di rischio da custodire presso il datore di lavoro con salvaguardia del segreto professionale;

e) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell’attività che comporta l’esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

f) informa ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari di cui alla lettera b) e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;

g) comunica, in occasione delle riunioni di cui all’art. 11, ai rappresentanti per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati;

h) congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, visita gli ambienti di lavoro almeno due volte all’anno e partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini delle valutazioni e dei pareri di competenza;

i) fatti salvi i controlli sanitari di cui alla lettera b), effettua le visite mediche richieste dal lavoratore qualora tale richiesta sia correlata ai rischi professionali;

l) collabora con il datore di lavoro alla predisposizione del servizio di pronto soccorso di cui all’art. 15;

m) collabora all’attività di formazione e informazione di cui al capo VI.

2. Il medico competente può avvalersi, per motivate ragioni, della collaborazione di medici specialisti scelti dal datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.

3. Qualora il medico competente, a seguito degli accertamenti di cui all’art. 16, comma 2, [….], esprima un giudizio sull’inidoneità parziale o temporanea o totale del lavoratore, ne informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore.

4. Avverso il giudizio di cui al comma 3 è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all’organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.

5. Il medico competente svolge la propria opera in qualità di:

a) dipendente da una struttura esterna pubblica o privata convenzionata con l’imprenditore per lo svolgimento dei compiti di cui al presente capo;

b) libero professionista;

c) dipendente del datore di lavoro.

6. Qualora il medico competente sia dipendente del datore di lavoro, questi gli fornisce i mezzi e gli assicura le condizioni necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti.

7. Il dipendente di una struttura pubblica non può svolgere l’attività di medico competente [….] qualora esplichi attività di vigilanza.

 

 

Capo V – CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI.

 

Art. 18. – Rappresentante per la sicurezza.

 

1. In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante per la sicurezza.

2. Nella aziende, o unità produttive, che occupano sino a 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno. Nelle aziende che occupano fino a 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza può essere individuato per più aziende nell’ambito territoriale ovvero del comparto produttivo. Il rappresentante di cui al precedente periodo è di norma eletto dai lavoratori.(*)

3. Nelle aziende, ovvero unità produttive, con più di 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda.

In assenza di tali rappresentanze, è eletto dai lavoratori dell’azienda al loro interno.

4. Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle funzioni, sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.

4-bis. L’elezione dei rappresentanti per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in un’unica giornata su tutto il territorio nazionale, come individuata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma.(**)

5. In caso di mancato accordo nella contrattazione collettiva di cui al comma 4, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le parti, stabilisce con proprio decreto, da emanarsi entro tre mesi dalla comunicazione del mancato accordo, gli standards relativi alle materie di cui al comma 4. Per le amministrazioni pubbliche provvede il Ministro per la funzione pubblica sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

6. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 1 è il seguente:

a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 dipendenti;

b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1000 dipendenti;

c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende ovvero unità produttive.

7. Le modalità e i contenuti specifici della formazione del rappresentante per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale di categoria con il rispetto dei contenuti minimi previsti dal decreto di cui all’art.22, comma 7.

 

(*) Nota: periodo così sostituito dall’art. 3 della L. n. 123/2007, pubblicata nella G.U. n. 185 del 10-8-2007

(**) Nota: comma aggiunto dall’art. 3 della L. n. 123/2007, pubblicata nella G.U. n. 185 del 10-8-2007

 

 

Art. 19. – Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza.

 

1. Il rappresentante per la sicurezza:

a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;

b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell’azienda ovvero unità produttiva;

c) è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all’attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori;

d) è consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’art. 22, comma 5;

e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l’organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;

f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;

g) riceve una formazione adeguata, comunque non inferiore a quella prevista dall’art. 22;

h) promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;

i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;

l) partecipa alla riunione periodica di cui all’art. 11;

m) fa proposte in merito all’attività di prevenzione;

n) avverte il responsabile dell’azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;

o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non sono idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

2. Il rappresentante per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell’incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi necessari per l’esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli.

3. Le modalità per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.

4. Il rappresentante per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

5. Il datore di lavoro e tenuto a consegnare al rappresentante per la sicurezza, su richiesta di questi e per l’espletamento della funzione, copia del documento di cui al articolo 4, commi 2 e 3, nonché del registro degli infortuni sul lavoro di cui all’ articolo 4, comma 5, lettera o).(*)

5-bis. I rappresentanti territoriali o di comparto dei lavoratori, di cui all’ articolo 18, comma 2, secondo periodo, esercitano le attribuzioni di cui al presente articolo con riferimento a tutte le unita produttive del territorio o di comparto di rispettiva competenza.(**)

 

(*) Nota: comma così sostituito dall’art. 3 della L. n. 123/2007, pubblicata nella G.U. n. 185 del 10-8-2007

(**) Nota: comma aggiunto dall’art. 3 della L. n. 123/2007, pubblicata nella G.U. n. 185 del 10-8-2007

 

 

Art. 20. – Organismi paritetici.

 

1. A livello territoriale sono costituiti organismi paritetici tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, con funzioni di orientamento e di promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori. Tali organismi sono inoltre prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull’applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti.

2. Sono fatti salvi, ai fini del comma 1, gli organismi bilaterali o partecipativi previsti da accordi interconfederali, di categoria, nazionali, territoriali o aziendali.

3. Agli effetti dell’art. 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, gli organismi di cui al comma 1 sono parificati alla rappresentanza indicata nel medesimo articolo.

 

 

Capo VI – INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI.

 

Art. 21. – Informazione dei lavoratori.

 

1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva un’adeguata informazione su:

a) i rischi per la sicurezza e la salute connessi all’attività dell’impresa in generale;

b) le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;

c) i rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;

d) i pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;

e) le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei lavoratori;

f) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente;

g) i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 12 e 15.

2. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), anche ai lavoratori di cui all’art. 1, comma 3.

 

 

Art. 22. – Formazione dei lavoratori.

 

1. Il datore di lavoro [….] assicura che ciascun lavoratore, ivi compresi i lavoratori di cui all’art. 1, comma 3, riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni.

2. La formazione deve avvenire in occasione:

a) dell’assunzione;

b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;

c) dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

3. La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi ovvero all’insorgenza di nuovi rischi.

4. Il rappresentante per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza, concernente la normativa in materia di sicurezza e salute e i rischi specifici esistenti nel proprio ambito di rappresentanza, tale da assicurargli adeguate nozioni sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.

5. I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque di gestione dell’emergenza devono essere adeguatamente formati.

6. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti di cui al comma 4 deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici di cui all’art. 20, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.

7. I Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente, possono stabilire i contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro di cui all’art. 10, comma 3, tenendo anche conto delle dimensioni e della tipologia delle imprese.

 

 

Capo VII – DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

 

Art. 23. – Vigilanza.

 

1. La vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro è svolta dalla unità sanitaria locale e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché, per il settore minerario, dal Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, e per le industrie estrattive di seconda categoria e le acque minerali e termali dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Ferme restando le competenze in materia di vigilanza attribuite dalla legislazione vigente all’ispettorato del lavoro, per attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente, l’attività di vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di sicurezza può essere esercitata anche dall’ispettorato del lavoro che ne informa preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza della unità sanitaria locale competente per territorio.

3. Il decreto di cui al comma 2 è emanato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Restano ferme le competenze in materia di sicurezza e salute dei lavoratori attribuite dalle disposizioni vigenti agli uffici di sanità aerea e marittima e alle autorità marittime, portuali e aeroportuali, per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori a bordo di navi e di aeromobili e in ambito portuale e aeroportuale, e ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate e per le Forze di polizia; i predetti servizi sono competenti altresì per le aree riservate o operative e per quelle che presentano analoghe esigenze da individuarsi, anche per quel che riguarda le modalità di attuazione, con decreto del Ministro competente di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità. L’amministrazione della giustizia può avvalersi dei servizi istituiti per le Forze armate e di polizia, anche mediante convenzione con i rispettivi ministeri, nonchè dei servizi istituiti con riferimento alle strutture penitenziarie.

 

 

Art. 24.- Informazione, consulenza, assistenza.

 

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Ministero dell’interno tramite le strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l’Istituto Superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro anche mediante i propri dipartimenti periferici, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per mezzo degli ispettorati del lavoro, il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, per il settore estrattivo, tramite gli uffici della Direzione generale delle miniere, l’Istituto italiano di medicina sociale, l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e gli enti di patronato, svolgono attività di informazione, consulenza ed assistenza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare nei confronti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese e delle rispettive associazioni dei datori di lavoro.

2. L’attività di consulenza non può essere prestata dai soggetti che svolgono attività di controllo e di vigilanza.

 

 

Art. 25. – Coordinamento.

 

1. Con atto di indirizzo e coordinamento, da emanarsi, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati criteri al fine di assicurare unità ed omogeneità di comportamenti in tutto il territorio nazionale nell’applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori e di radioprotezione.

 

 

Art. 26. – Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro.

 

1. L’art. 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, è sostituito dal seguente:

[abrogato..].

2. L’art. 394 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, è sostituito dal seguente:

[abrogato…].

3. L’art. 395 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1995, n. 547, è soppresso.

 

 

Art. 27 – Comitati regionali di coordinamento.

 

1. Con atto di indirizzo e coordinamento, da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza Stato-regioni, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono individuati criteri generali relativi all’individuazione di organi operanti nella materia della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro al fine di realizzare uniformità di interventi ed il necessario raccordo con la commissione consultiva permanente.

2. Alle riunioni della Conferenza Stato-regioni, convocate per i pareri di cui al comma 1, partecipano i rappresentanti dell’ANCI, dell’UPI e dell’UNICEM.

 

 

Art. 28. – Adeguamenti al progresso tecnico.

 

1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentita la commissione consultiva permanente:

a) è riconosciuta la conformità alle vigenti norme per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro di mezzi e sistemi di sicurezza [….];

b) si dà attuazione alle direttive in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro della Comunità europea per le parti in cui modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di altre direttive già recepite nell’ordinamento nazionale;

c) si provvede all’adeguamento della normativa di natura strettamente tecnica e degli allegati al presente decreto in relazione al progresso tecnologico.

 

 

Capo VIII – STATISTICHE DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI.

 

Art. 29. – Statistiche degli infortuni e delle malattie professionali.

 

1. L’INAIL e l’ISPESL si forniscono reciprocamente i dati relativi agli infortuni ed alle malattie professionali anche con strumenti telematici.

2. L’ISPESL e L’INAIL indicono una conferenza permanente di servizio per assicurare il necessario coordinamento in relazione a quanto previsto dall’art. 8, comma 3, del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, nonché per verificare l’adeguatezza dei sistemi di prevenzione ed assicurativi, e per studiare e proporre soluzioni normative e tecniche atte a ridurre il fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali.

3. I criteri per la raccolta ed elaborazione delle informazioni relative ai rischi e ai danni derivanti da infortunio durante l’attività lavorativa sono individuati nelle norme UNI, riguardanti i parametri per la classificazione dei casi di infortunio, ed i criteri per il calcolo degli indici di frequenza e gravità e loro successivi aggiornamenti.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della sanità, sentita la commissione consultiva permanente, possono essere individuati criteri integrativi di quelli di cui al comma 3 in relazione a particolari rischi.

5. I criteri per la raccolta e l’elaborazione delle informazioni relative ai rischi e ai danni derivanti dalle malattie professionali, nonché ad altre malattie e forme patologiche eziologicamente collegate al lavoro, sono individuati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della sanità, sentita la commissione consultiva permanente, sulla base delle norme di buona tecnica.

 

 

TITOLO II – LUOGHI DI LAVORO.

 

Art. 30. – Definizioni.

 

1. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al presente titolo si intendono per luoghi di lavoro:

a) i luoghi destinati a contenere posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda ovvero dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo nell’area della medesima azienda ovvero unità produttiva comunque accessibile per il lavoro.

2. Le disposizioni del presente titolo non si applicano:

a) ai mezzi di trasporto;

b) ai cantieri temporanei o mobili;

c) alle industrie estrattive;

d) ai pescherecci;

e) ai campi, boschi e altri terreni facenti parte di una impresa agricola o forestale, ma situati fuori dall’area edificata dell’azienda.

3. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti, le prescrizioni di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro sono specificate nell’allegato II.

4. I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, di eventuali lavoratori portatori di handicap.

5. L’obbligo di cui al comma 4 vige, in particolare, per le porte, le vie di circolazione, le scale, le docce, i gabinetti e i posti di lavoro utilizzati od occupati direttamente da lavoratori portatori di handicap.

6. La disposizione di cui al comma 4 non si applica ai luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993, ma debbono essere adottate misure idonee a consentire la mobilità e l’utilizzazione dei servizi sanitari e di igiene personale.

 

 

Art. 31. – Requisiti di sicurezza e di salute.

 

1. Ferme restando le disposizioni legislative e regolamentari vigenti e fatte salve le disposizioni di cui all’art. 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, i luoghi di lavoro costruiti o utilizzati anteriormente all’entrata in vigore del presente decreto devono essere adeguati alle prescrizioni di sicurezza e salute di cui al presente titolo entro il 1° gennaio 1997.

2. Se gli adeguamenti di cui al comma 1 richiedono un provvedimento concessorio o autorizzatorio il datore di lavoro deve immediatamente iniziare il procedimento diretto al rilascio dell’atto ed ottemperare agli obblighi entro sei mesi dalla data del provvedimento stesso.

3. Sino a che i luoghi di lavoro non vengono adeguati, il datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza, adotta misure alternative che garantiscono un livello di sicurezza equivalente.

4. Ove vincoli urbanistici o architettonici ostino agli adeguamenti di cui al comma 1, il datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza, adotta le misure alternative di cui al comma 3. Le misure, nel caso di cui al presente comma, sono autorizzate dall’organo di vigilanza competente per territorio.

 

 

Art. 32. – Obblighi del datore di lavoro.

 

1. Il datore di lavoro provvede affinché:

a) le vie di circolazione interne o all’aperto che conducono a uscite o ad uscite di emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne l’utilizzazione in ogni evenienza;

b) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;

c) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate;

d) gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all’eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento.

 

 

Art. 33. – Adeguamenti di norme.

 

1. L’art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, è sostituito dal seguente:

[abrogato…].

2. L’art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, è sostituito dal seguente:

[…].

3. L’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, è sostituito dal seguente:

[…].

4. L’intestazione del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è sostituita dalla seguente:

[…].

5. L’articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, dopo le parole “da destinarsi al lavoro nelle aziende” è soppressa la parola “industriali”.

6. L’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è sostituito dal seguente:

[…].

7. L’art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è sostituito dal seguente:

[…].

8. L’art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è sostituito dal seguente:

[…].

9. L’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è sostituito dal seguente:

[…]..

10. L’art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è sostituito dal seguente:

[…].

11. L’art. 40 del decreto de Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è sostituito dal seguente:

[…].

12. Gli articoli 37 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, sono sostituiti dai seguenti:

[…].

13. L’art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, è sostituito dal seguente:

[…].

14. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore tre mesi dopo la pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 

TITOLO III – USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO.

 

Art. 34. – Definizioni.

 

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente titolo si intendono per:

a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile od impianto destinato ad essere usato durante il lavoro;

b) uso di un’attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad un’attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l’impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, lo smontaggio;

c) zona pericolosa: qualsiasi zona all’interno ovvero in prossimità di un’attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso.

c-bis) lavoro in quota: attivita’ lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile. (comma aggiunto dal D. Lgs. 235/2003)

 

 

Art. 35. – Obblighi del datore di lavoro.

 

1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere ovvero adattate a tali scopi ed idonee ai fini della sicurezza e della salute.

2. Il datore di lavoro attua le misure tecniche ed organizzative adeguate per ridurre al minimo i rischi connessi all’uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte.

Inoltre, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinche’ durante l’uso delle attrezzature di lavoro siano rispettate le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter.

3. All’atto della scelta delle attrezzature di lavoro il datore di lavoro prende in considerazione:

a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;

b) i rischi presenti nell’ambiente di lavoro;

c) i rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature stesse.

c-bis) i sistemi di comando, che devono essere sicuri anche tenuto conto dei guasti, dei disturbi e delle sollecitazioni prevedibili in relazione all’uso progettato dell’attrezzatura.

4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano:

a) installate in conformità alle istruzioni del fabbricante;

b) utilizzate correttamente;

c) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la rispondenza ai requisiti di cui all’art. 36 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d’uso.

c-bis) disposte in maniera tale da ridurre i rischi per gli utilizzatori e per le altre persone, assicurando in particolare sufficiente spazio disponibile tra gli elementi mobili e gli elementi fissi o mobili circostanti e che tutte le energie e sostanze utilizzate o prodotte possano essere addotte o estratte in modo sicuro.

4-bis. Il datore di lavoro provvede affinche’ nell’uso di attrezzature di lavoro mobili, semoventi o non semoventi sia assicurato che:

a) vengano disposte e fatte rispettare regole di circolazione per attrezzature di lavoro che manovrano in una zona di lavoro;

b) vengano adottate misure organizzative atte a evitare che i lavoratori a piedi si trovino nella zona di attivita’ di attrezzature di lavoro semoventi e comunque misure appropriate per evitare che, qualora la presenza di lavoratori a piedi sia necessaria per la buona esecuzione dei lavori, essi subiscano danno da tali attrezzature;

c) il trasporto di lavoratori su attrezzature di lavoro mobili mosse meccanicamente avvenga esclusivamente su posti sicuri, predisposti a tale fine, e che, se si devono effettuare lavori durante lo spostamento, la velocita’ dell’attrezzatura sia adeguata;

d) le attrezzature di lavoro mobili, dotate di motore a combustione, siano utilizzate nelle zone di lavoro soltanto qualora sia assicurata una quantita’ sufficiente di aria senza rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

4-ter. Il datore di lavoro provvede affinche’ nell’uso di attrezzature di lavoro destinate a sollevare carichi sia assicurato che:

a) gli accessori di sollevamento siano scelti in funzione dei carichi da movimentare, dei punti di presa, del dispositivo di aggancio, delle condizioni atmosferiche, nonche’ tenendo conto del modo e della configurazione dell’imbracatura; le combinazioni di piu’ accessori di sollevamento siano contrassegnate in modo chiaro per consentire all’utilizzatore di conoscerne le caratteristiche qualora esse non siano scomposte dopo l’uso; gli accessori di sollevamento siano depositati in modo tale da non essere danneggiati o deteriorati;

b) allorche’ due o piu’ attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati sono installate o montate in un luogo di lavoro in modo che i loro raggi di azione si intersecano, siano prese misure appropriate per evitare la collisione tra i carichi e gli elementi delle attrezzature di lavoro stesse;

c) i lavori siano organizzati in modo tale che, quando un lavoratore aggancia o sgancia manualmente un carico, tali operazioni possano svolgersi con la massima sicurezza e, in particolare, in modo che il lavoratore ne conservi il controllo diretto o indiretto;

d) tutte le operazioni di sollevamento siano correttamente progettate nonche’ adeguatamente controllate ed eseguite al fine di tutelare la sicurezza dei lavoratori; in particolare, per un carico da sollevare simultaneamente da due o piu’ attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati, sia stabilita e applicata una procedura d’uso per garantire il buon coordinamento degli operatori;

e) qualora attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati non possano trattenere i carichi in caso di interruzione parziale o totale dell’alimentazione di energia, siano prese misure appropriate per evitare di esporre i lavoratori ai rischi relativi; i carichi sospesi non devono rimanere senza sorveglianza salvo il caso in cui l’accesso alla zona di pericolo sia precluso e il carico sia stato agganciato e sistemato con la massima sicurezza;

f) allorche’ le condizioni meteorologiche si degradano ad un punto tale da mettere in pericolo la sicurezza di funzionamento, esponendo cosi’ i lavoratori a rischi, l’utilizzazione all’aria aperta di attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati sia sospesa e siano adottate adeguate misure di protezione per i lavoratori e, in particolare, misure che impediscano il ribaltamento dell’attrezzatura di lavoro.

4-quater. Il datore di lavoro, sulla base della normativa vigente, provvede affinche’ le attrezzature di cui all’allegato XIV siano sottoposte a verifiche di prima installazione o di successiva installazione e a verifiche periodiche o eccezionali, di seguito denominate “verifiche”, al fine di assicurarne l’installazione corretta e il buon funzionamento.

4-quinquies. I risultati delle verifiche di cui al comma 4-quater sono tenuti a disposizione dell’autorita’ di vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall’ultima registrazione o fino alla messa fuori esercizio dell’attrezzatura, se avviene prima. Un documento attestante l’esecuzione dell’ultima verifica deve accompagnare le attrezzature di lavoro ovunque queste sono utilizzate.”

5. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro si assicura che:

a) l’uso dell’attrezzatura di lavoro è riservato a lavoratori all’uopo incaricati;

b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, il lavoratore interessato è qualificato in maniera specifica per svolgere tali compiti.

 

 

Art. 36. – Disposizioni concernenti le attrezzature di lavoro.

(articolo così modificato dalla L. 62/2005)

 

1. Le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono soddisfare alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori stessi ad esse applicabili.

2. Le modalita’ e le procedure tecniche delle verifiche seguono il regime giuridico corrispondente a quello in base al quale l’attrezzatura e’ stata costruita e messa in servizio.

3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell’industria, del commercio e dell’artigianato e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente, stabilisce modalità e procedure per l’effettuazione delle verifiche di cui al comma 2.

4. Nell’art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

[abrogato…].

5. Nell’art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, dopo il comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

[…].

6. Nell’art. 374 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

[…].

7. Nell’art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1956, n. 303, dopo il comma 2 sono aggiunti, in fine, i commi seguenti:

[…].

8. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore tre mesi dopo la pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

8-bis. Il datore di lavoro adegua ai requisiti di cui all’allegato XV, entro il 30 giugno 2001, le attrezzature di lavoro indicate nel predetto allegato, gia’ messe a disposizione dei lavoratori alla data del 5 dicembre 1998 e non soggette a norme nazionali di attuazione di direttive comunitarie concernenti disposizioni di carattere costruttivo, allorche’ esiste per l’attrezzatura di lavoro considerata un rischio corrispondente.

8-ter. Fino a che le attrezzature di lavoro di cui al comma 8-bis non vengono adeguate il datore di lavoro adotta misure alternative che garantiscano un livello di sicurezza equivalente.

8-quater. Le modifiche apportate alle macchine definite all’articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, a seguito dell’applicazione delle disposizioni del comma 8-bis, e quelle effettuate per migliorare le condizioni di sicurezza sempre che non comportino modifiche delle modalita’ di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore, non configurano immissione sul mercato ai sensi dell’articolo 1, comma 3, secondo periodo, del predetto decreto.

8-quinquies. Il datore di lavoro adegua ai requisiti di cui al paragrafo 2-bis dell’allegato XV le attrezzature di lavoro gia’ messe a disposizione dei lavoratori alla data del 31 dicembre 1996 e non soggette a norme nazionali di attuazione di direttive comunitarie concernenti requisiti di sicurezza di carattere costruttivo.(*)
8-sexies. Fino a quando non siano completati gli adeguamenti richiesti per dare attuazione alle disposizioni del comma 8-quinquies, il datore di lavoro adotta misure alternative che garantiscano un livello di sicurezza equivalente.
8-septies. Le modifiche apportate alle macchine definite all’articolo 1, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, a seguito dell’applicazione delle disposizioni del comma 8-quinquies, non configurano immissione sul mercato ai sensi dell’articolo 1, comma 3, secondo periodo, del predetto regolamento

 

(*) N.d.R.:  Si riporta l’art. 29, c. 3 della Legge 62/2005: “3. Il datore di lavoro adegua le attrezzature ai sensi del comma 8-quinquies dell’articolo 36 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, introdotto dal comma 1 del presente articolo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge”.
 

 

Art. 36-bis – Obblighi del datore di lavoro nell’uso di attrezzature per lavori in quota.

(articolo aggiunto dal D. Lgs. 235/2003 – in vigore dal 19 luglio 2005)

 

1. Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le attrezzature di lavoro piu’ idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformita’ ai seguenti criteri:
a) priorita’ alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
b) dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi.
2. Il datore di lavoro sceglie il tipo piu’ idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota in rapporto alla frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell’impiego. Il sistema di accesso adottato deve consentire l’evacuazione in caso di pericolo imminente. Il passaggio da un sistema di accesso a piattaforme, impalcati, passerelle e viceversa non deve comportare rischi ulteriori di caduta.
3. Il datore di lavoro dispone affinche’ sia utilizzata una scala a pioli quale posto di lavoro in quota solo nei casi in cui l’uso di altre attrezzature di lavoro considerate piu’ sicure non e’ giustificato a causa del limitato livello di rischio e della breve durata di impiego oppure delle caratteristiche esistenti dei siti che non puo’ modificare.
4. Il datore di lavoro dispone affinche’ siano impiegati sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi alle quali il lavoratore e’ direttamente sostenuto, soltanto in circostanze in cui, a seguito della valutazione dei rischi, risulta che il lavoro puo’ essere effettuato in condizioni di sicurezza e l’impiego di un’altra attrezzatura di lavoro considerata piu’ sicura non e’ giustificato a causa della breve durata di impiego e delle caratteristiche esistenti dei siti che non puo’ modificare. Lo stesso datore di lavoro prevede l’impiego di un sedile munito di appositi accessori in funzione dell’esito della valutazione dei rischi ed, in particolare, della durata dei lavori e dei vincoli di carattere ergonomico.
5. Il datore di lavoro, in relazione al tipo di attrezzature di lavoro adottate in base ai commi precedenti, individua le misure atte a minimizzare i rischi per i lavoratori, insiti nelle attrezzature in questione, prevedendo, ove necessario, l’installazione di dispositivi di protezione contro le cadute. I predetti dispositivi devono presentare una configurazione ed una resistenza tali da evitare o da arrestare le cadute da luoghi di lavoro in quota e da prevenire, per quanto possibile, eventuali lesioni dei lavoratori. I dispositivi di protezione collettiva contro le cadute possono presentare interruzioni soltanto nei punti in cui sono presenti scale a pioli o a gradini.
6. Il datore di lavoro nel caso in cui l’esecuzione di un lavoro di natura particolare richiede l’eliminazione temporanea di un dispositivo di protezione collettiva contro le cadute, adotta misure di sicurezza equivalenti ed efficaci. Il lavoro e’ eseguito previa adozione di tali misure. Una volta terminato definitivamente o temporaneamente detto lavoro di natura particolare, i dispositivi di protezione collettiva contro le cadute devono essere ripristinati.
7. Il datore di lavoro effettua i lavori temporanei in quota soltanto se le condizioni meteorologiche non mettono in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori.


Art. 36-ter – Obblighi del datore di lavoro relativi all’impiego delle scale a pioli).

(articolo aggiunto dal D. Lgs. 235/2003 – in vigore dal 19 luglio 2005)

 

1. Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano sistemate in modo da garantire la loro stabilita’ durante l’impiego e secondo i seguenti criteri:
a) le scale a pioli portatili devono poggiare su un supporto stabile, resistente, di dimensioni adeguate e immobile, in modo da garantire la posizione orizzontale dei pioli;
b) le scale a pioli sospese devono essere agganciate in modo sicuro e, ad eccezione delle scale a funi, in maniera tale da evitare spostamenti e qualsiasi movimento di oscillazione;
c) lo scivolamento del piede delle scale a pioli portatili, durante il loro uso, deve essere impedito con fissaggio della parte superiore o inferiore dei montanti, o con qualsiasi dispositivo antiscivolo, o ricorrendo a qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente;
d) le scale a pioli usate per l’accesso devono essere tali da sporgere a sufficienza oltre il livello di accesso, a meno che altri dispositivi garantiscono una presa sicura;
e) le scale a pioli composte da piu’ elementi innestabili o a sfilo devono essere utilizzate in modo da assicurare il fermo reciproco dei vari elementi;
f) le scale a pioli mobili devono essere fissate stabilmente prima di accedervi.
2. Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano utilizzate in modo da consentire ai lavoratori di disporre in qualsiasi momento di un appoggio e di una presa sicuri. In particolare il trasporto a mano di pesi su una scala a pioli non deve precludere una presa sicura.


Art. 36-quater – Obblighi del datore di lavoro relativi all’impiego dei ponteggi.

(articolo aggiunto dal D. Lgs. 235/2003 – in vigore dal 19 luglio 2005)

 

1. Il datore di lavoro procede alla redazione di un calcolo di resistenza e di stabilita’ e delle corrispondenti configurazioni di impiego, se nella relazione di calcolo del ponteggio scelto non sono disponibili specifiche configurazioni strutturali con i relativi schemi di impiego.
2. Il datore di lavoro e’ esonerato dall’obbligo di cui al comma 1, se provvede all’assemblaggio del ponteggio in conformita’ ai capi IV, V e VI del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164.
3. Il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio, in funzione della complessita’ del ponteggio scelto. Tale piano puo’ assumere la forma di un piano di applicazione generalizzata integrato da istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio, ed e’ messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati.
4. Il datore di lavoro assicura che:
a) lo scivolamento degli elementi di appoggio di un ponteggio e’ impedito tramite fissaggio su una superficie di appoggio, o con un dispositivo antiscivolo, oppure con qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente;
b) i piani di posa dei predetti elementi di appoggio hanno una capacita’ portante sufficiente;
c) il ponteggio e’ stabile;
d) dispositivi appropriati impediscono lo spostamento involontario dei ponteggi su ruote durante l’esecuzione dei lavori in quota;
e) le dimensioni, la forma e la disposizione degli impalcati di un ponteggio sono idonee alla natura del lavoro da eseguire, adeguate ai carichi da sopportare e tali da consentire un’esecuzione dei lavori e una circolazione sicure;
f) il montaggio degli impalcati dei ponteggi e’ tale da impedire lo spostamento degli elementi componenti durante l’uso, nonche’ la presenza di spazi vuoti pericolosi fra gli elementi che costituiscono gli impalcati e i dispositivi verticali di protezione collettiva contro le cadute.
5. Il datore di lavoro provvede ad evidenziare le parti di ponteggio non pronte per l’uso, in particolare durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione, mediante segnaletica di avvertimento di pericolo generico ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493, e delimitandole con elementi materiali che impediscono l’accesso alla zona di pericolo.
6. Il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la sorveglianza di un preposto e ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste.
7. La formazione di cui al comma 6 ha carattere teorico-pratico e deve riguardare:
a) la comprensione del piano di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio;
b) la sicurezza durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio con riferimento alla legislazione vigente;
c) le misure di prevenzione dei rischi di caduta di persone o di oggetti;
d) le misure di sicurezza in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio;
e) le condizioni di carico ammissibile;
f) qualsiasi altro rischio che le suddette operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione possono comportare.
8. In sede di Conferenza Stato-Regioni e province autonome sono individuati i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validita’ dei corsi.
9. I lavoratori che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno svolto per almeno due anni attivita’ di montaggio smontaggio o trasformazione di ponteggi sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione di cui al comma 8 entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.
10. I preposti che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno svolto per almeno tre anni operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione di ponteggi sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione di cui al comma 8 entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.


Art. 36-quinquies – Obblighi dei datori di lavoro concernenti l’impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi.

(articolo aggiunto dal D. Lgs. 235/2003 – in vigore dal 19 luglio 2005)

 

1. Il datore di lavoro impiega sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi in conformita’ ai seguenti requisiti:
a) sistema comprendente almeno due funi ancorate separatamente, una per l’accesso, la discesa e il sostegno (fune di lavoro) e l’altra con funzione di dispositivo ausiliario (fune di sicurezza). E’ ammesso l’uso di una fune in circostanze eccezionali in cui l’uso di una seconda fune rende il lavoro piu’ pericoloso e se sono adottate misure adeguate per garantire la sicurezza;
b) lavoratori dotati di un’adeguata imbracatura di sostegno collegata alla fune di sicurezza;
c) fune di lavoro munita di meccanismi sicuri di ascesa e discesa e dotata di un sistema autobloccante volto a evitare la caduta nel caso in cui l’utilizzatore perda il controllo dei propri movimenti. La fune di sicurezza deve essere munita di un dispositivo mobile contro le cadute che segue gli spostamenti del lavoratore;
d) attrezzi ed altri accessori utilizzati dai lavoratori, agganciati alla loro imbracatura di sostegno o al sedile o ad altro strumento idoneo;
e) lavori programmati e sorvegliati in modo adeguato, anche al fine di poter immediatamente soccorrere il lavoratore in caso di necessita’. Il programma dei lavori definisce un piano di emergenza, le tipologie operative, i dispositivi di protezione individuale, le tecniche e le procedure operative, gli ancoraggi, il posizionamento degli operatori, i metodi di accesso, le squadre di lavoro e gli attrezzi di lavoro;
f) il programma di lavoro deve essere disponibile presso i luoghi di lavoro ai fini della verifica da parte dell’organo di vigilanza competente per territorio di compatibilita’ ai criteri di cui all’articolo 36-bis, commi 1 e 2.
2. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori interessati una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste, in particolare in materia di procedure di salvataggio.
3. La formazione di cui al comma 2 ha carattere teorico-pratico e deve riguardare:
a) l’apprendimento delle tecniche operative e dell’uso dei dispositivi necessari;
b) l’addestramento specifico sia su strutture naturali, sia su manufatti;
c) l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, loro caratteristiche tecniche, manutenzione, durata e conservazione;
d) gli elementi di primo soccorso;
e) i rischi oggettivi e le misure di prevenzione e protezione;
f) le procedure di salvataggio.
4. In sede di Conferenza Stato-Regioni e province autonome saranno individuati i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validita’ dei corsi.
5. I lavoratori che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno svolto per almeno 2 anni attivita’ con impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi devono partecipare ai corsi di formazione di cui al comma 4 entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

 

Art. 37. – Informazione.

 

1. Il datore di lavoro provvede affinché per ogni attrezzatura di lavoro a disposizione, i lavoratori incaricati dispongano di ogni informazione e di ogni istruzione d’uso necessaria in rapporto alla sicurezza e relativa:

a) alle condizioni di impiego delle attrezzature anche sulla base delle conclusioni eventualmente tratte dalle esperienze acquisite nella fase di utilizzazione delle attrezzature di lavoro;

b) alle situazioni anormali prevedibili.

1-bis. Il datore di lavoro provvede altresi’ a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l’uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell’ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonche’ sui cambiamenti di tali attrezzature.

2. Le informazioni e le istruzioni d’uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati.

 

 

Art. 38. – Formazione ed addestramento.

 

1. Il datore di lavoro si assicura che:

a) i lavoratori incaricati di usare le attrezzature di lavoro ricevono una formazione adeguata sull’uso delle attrezzature di lavoro;

b) i lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all’art. 35, comma 5, ricevono un addestramento adeguato e specifico che li metta in grado di usare tali attrezzature in modo idoneo e sicuro anche in relazione ai rischi causati ad altre persone.

 

 

Art. 39. – Obblighi dei lavoratori.

 

1. I lavoratori si sottopongono ai programmi di formazione o di addestramento eventualmente organizzati dal datore di lavoro.

2. I lavoratori utilizzano le attrezzature di lavoro messe a loro disposizione conformemente all’informazione, alla formazione ed all’addestramento ricevuti.

3. I lavoratori:

a) hanno cura delle attrezzature di lavoro messe a loro disposizione;

b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa;

c) segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto od inconveniente da essi rilevato nelle attrezzature di lavoro messe a loro disposizione.

 

 

TITOLO IV – USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE.

 

Art. 40. – Definizioni.

 

1. Si intende per dispositivo di protezione individuale (DPI) qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

2. Non sono dispositivi di protezione individuale:

a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;

b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;

c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell’ordine pubblico;

d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali;

e) i materiali sportivi;

f) i materiali per l’autodifesa o per la dissuasione;

g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.

 

 

Art. 41. – Obbligo di uso.

 

1. I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.

 

 

Art. 42. – Requisiti dei DPI.

 

1. I DPI devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475.

2. I DPI di cui al comma 1 devono inoltre:

a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;

b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;

c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;

d) poter essere adattati all’utilizzatore secondo le sue necessità.

3. In caso di rischi multipli che richiedono l’uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell’uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.

 

 

Art. 43. – Obblighi del datore di lavoro.

 

1. Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI:

a) effettua l’analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;

b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi di cui alla lettera a), tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI;

c) valuta, sulla base delle informazioni a corredo dei DPI fornite dal fabbricante e delle norme d’uso di cui all’art. 45 le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate alla lettera b);

d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione [….]

2. Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d’uso di cui all’art. 45, individua le condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell’uso, in funzione di:

a) entità del rischio;

b) frequenza dell’esposizione al rischio;

c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore;

d) prestazioni del DPI.

3. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori i DPI conformi ai requisiti previsti dall’art. 42 e dal decreto di cui all’art. 45, comma 2.

4. Il datore di lavoro:

a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d’igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie;

b) provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante;

c) fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;

d) destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l’uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori;

e) informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;

f) rende disponibile nell’azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI;

g) assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l’uso corretto e l’utilizzo pratico dei DPI.

5. In ogni caso l’addestramento è indispensabile:

a) per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, appartenga alla terza categoria;

b) per i dispositivi di protezione dell’udito.

 

 

Art. 44. – Obblighi dei lavoratori.

 

1. I lavoratori si sottopongono al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti necessari ai sensi dell’art. 43, commi 4, lettera g), e 5.

2. I lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente all’informazione e alla formazione ricevute e all’addestramento eventualmente organizzato.

3. I lavoratori:

a) hanno cura dei DPI messi a loro disposizione;

b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa.

4. Al termine dell’utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI.

5. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione.

 

 

Art. 45. – Criteri per l’individuazione e l’uso.

 

1. Il contenuto degli allegati III, IV e V costituisce elemento di riferimento per l’applicazione di quanto previsto all’art. 43, commi 1 e 4.

2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentita la commissione consultiva permanente, tenendo conto della natura, dell’attività e dei fattori specifici di rischio, indica:

a) i criteri per l’individuazione e l’uso dei DPI;

b) le circostanze e le situazioni in cui, ferme restando le priorità delle misure di protezione collettiva, si rende necessario l’impiego dei DPI.

 

 

Art. 46. – Norma transitoria.

 

1. Fino alla data del 31 dicembre 1998 e, nel caso di dispositivi di emergenza destinati all’autosalvataggio in caso di evacuazione, fino al 31 dicembre 2004, possono essere impiegati:

a) i DPI commercializzati ai sensi dell’art. 15, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475;

b) i DPI già in uso alla data di entrata in vigore del presente decreto prodotti conformemente alle normative vigenti nazionali o di altri Paesi della Comunità europea.

 

 

TITOLO V – MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI.

 

Art. 47. – Campo di applicazione.

 

1. Le norme del presente titolo si applicano alle attività che comportano la movimentazione manuale dei carichi con i rischi, tra l’altro, di lesioni dorso-lombari per i lavoratori durante il lavoro.

2. Si intendono per:

a) movimentazione manuale dei carichi: le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano tra l’altro rischi di lesioni dorso-lombari;

b) lesioni dorso-lombari: lesioni a carico delle strutture osteomiotendinee e nerveovascolari a livello dorso lombare.

 

 

Art. 48. – Obblighi dei datori di lavoro.

 

1. Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie o ricorre ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori.

2. Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati o fornisce ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale di detti carichi, in base all’allegato VI.

3. Nel caso in cui la necessità di una movimentazione manuale di un carico ad opera dl lavoratore non può essere evitata, il datore di lavoro organizza i posti di lavoro in modo che detta movimentazione sia quanto più possibile sicura e sana.

4. Nei casi di cui al comma 3 il datore di lavoro:

a) valuta, se possibile, preliminarmente, le condizioni di sicurezza e di salute connesse al lavoro in questione e tiene conto in particolare delle caratteristiche del carico, in base all’allegato VI;

b) adotta le misure atte ad evitare o ridurre tra l’altro i rischi di lesioni dorso-lombari, tenendo conto in particolare dei fattori individuali di rischio, delle caratteristiche dell’ambiente di lavoro e delle esigenze che tale attività comporta, in base all’allegato VI;

c) sottopone alla sorveglianza sanitaria di cui all’art. 16 gli addetti alle attività di cui al presente titolo.

 

 

Art. 49. – Informazione e formazione.

 

1. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto riguarda:

a) il peso di un carico;

b) il centro di gravità o il lato più pesante nel caso in cui il contenuto di un imballaggio abbia una collocazione eccentrica;

c) la movimentazione corretta dei carichi e i rischi che i lavoratori corrono se queste attività non vengono eseguite in maniera corretta, tenuto conto degli elementi di cui all’allegato VI.

2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata, in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1.

 

 

TITOLO V-bis – PROTEZIONE DA AGENTI FISICI: RUMORE(*)

(Il titolo V-bis è stato inserito dal decreto legislativo n. 195/2006)(**)

 

(*) N.d.R.: La rubrica del titolo V-bis è stata così modificata dall’art. 2 del D.Lgs. n. 257/2007

(**) N.d.R.: Si riporta di seguito l’art. 7 del D.Lgs. 195/2006:

“Art. 7.
Entrata in vigore
1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 si applicano trascorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Per il settore della navigazione aerea e marittima, l’obbligo del rispetto dei valori limite di esposizione al rumore entra in vigore il 15 febbraio 2011.
3. Per i settori della musica e delle attivita’ ricreative, le disposizioni di cui all’articolo 2 si applicano a decorrere dal 15 febbraio 2008.”

 

Le disposizioni di cui al TITOLO V-bis e le sanzioni introdotte all’art. 89 dal d. lgs. 195/2006 si applicheranno pertanto a decorrere dal 14 dicembre 2006, salvo che per i settori della musica e delle attività ricreative, per i quali si applicheranno a far data da 15 febbraio 2008 e per il settore della navigazione aerea e marittima, per il quale si applicheranno dal 15 febbraio 2011.
 


Capo I
Disposizioni generali


Art. 49-bis. – Campo di applicazione

 

1. Il presente titolo determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall’esposizione al rumore durante il lavoro e in particolare per l’udito.

 


Art. 49-ter. – Definizioni

 

1. Ai fini del presente titolo si intende per:
a) pressione acustica di picco (ppeak): valore massimo della pressione acustica istantanea ponderata in frequenza «C»;
b) livello di esposizione giornaliera al rumore (LEX,8h): [dB(A) riferito a 20 (micro)gPa]: valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione al rumore per una giornata lavorativa nominale di otto ore, definito dalla norma internazionale ISO 1999: 1990 punto 3.6. Si riferisce a tutti i rumori sul lavoro, incluso il rumore impulsivo;
c) livello di esposizione settimanale al rumore (LEX,8h): valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione giornaliera al rumore per una settimana nominale di cinque giornate lavorative di otto ore, definito dalla norma internazionale ISO 1999: 1990 punto 3.6, nota 2.

 


Art. 49-quater. – Valori limite di esposizione e valori di azione

 

1. I valori limite di esposizione e i valori di azione, in relazione al livello di esposizione giornaliera al rumore e alla pressione acustica di picco, sono fissati a:

a) valori limite di esposizione rispettivamente LEX,8h= 87 dB(A) e ppeak= 200 Pa (140 dB(C) riferito a 20 (micro)Pa);
b) valori superiori di azione: rispettivamente LEX,8h= 85 dB(A) e ppeak= 140 Pa (137 dB(C) riferito a 20 (micro)Pa);
c) valori inferiori di azione: rispettivamente LEX,8h= 80 dB(A) e ppeak= 112 Pa (135 dB(C) riferito a 20 (micro)Pa).
2. Laddove a causa delle caratteristiche intrinseche della attivita’ lavorativa l’esposizione giornaliera al rumore varia significativamente, da una giornata di lavoro all’altra, e’ possibile sostituire, ai fini dell’applicazione dei valori limite di esposizione e dei valori di azione, il livello di esposizione giornaliera al rumore con il livello di esposizione settimanale a condizione che:
a) il livello di esposizione settimanale al rumore, come dimostrato da un controllo idoneo, non ecceda il valore limite di esposizione di 87 dB(A);
b) siano adottate le adeguate misure per ridurre al minimo i rischi associati a tali attivita’.

 


Capo II

Obblighi del datore di lavoro

 


Art. 49-quinquies. – Valutazione del rischio

 

1. Nell’ambito della valutazione dei rischi di cui all’articolo 4, il datore di lavoro valuta il rumore durante il lavoro prendendo in considerazione in particolare:
a) il livello, il tipo e la durata dell’esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo;
b) i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui all’articolo 49-quater;
c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore;
d) per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti da interazioni fra rumore e sostanze ototossiche connesse con l’attivita’ svolta e fra rumore e vibrazioni;
e) tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e segnali di  avvertimento o altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni;
f) le informazioni sull’emissione di rumore fornite dai costruttori dell’attrezzatura di lavoro in conformita’ alle vigenti
disposizioni in materia;

g) l’esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l’emissione di rumore;
h) il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l’orario di lavoro normale, in locali di cui e’ responsabile;

i) le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica;
l) la disponibilita’ di dispositivi di protezione dell’udito con adeguate caratteristiche di attenuazione.
2. Se, a seguito della valutazione di cui al comma 1, puo’ fondatamente ritenersi che i valori inferiori di azione possono essere superati, il datore di lavoro misura i livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti, i cui risultati sono riportati nel documento di valutazione.
3. I metodi e le apparecchiature utilizzate sono adattati alle condizioni prevalenti in particolare alla luce delle caratteristiche del rumore da misurare, della durata dell’esposizione, dei fattori  ambientali e delle caratteristiche dell’apparecchio di misurazione. I metodi utilizzati possono includere la campionatura, purche’ sia rappresentativa dell’esposizione del lavoratore.

4. I metodi e le strumentazioni rispondenti alle norme di buona tecnica si considerano adeguati ai sensi del comma 3.

5. Nell’applicare quanto previsto nel presente articolo, il datore di lavoro tiene conto delle imprecisioni delle misurazioni determinate secondo la prassi metrologica.

6. La valutazione di cui al comma 1 individua le misure di prevenzione e protezione necessarie ai sensi degli articoli 49-sexies, 49-septies, 49-octies e 49-nonies ed e’ documentata in conformita’ all’articolo 4, comma 2.
7. La valutazione e la misurazione di cui ai commi 1 e 2 sono programmante ed effettuate con cadenza almeno quadriennale, da personale adeguatamente qualificato nell’ambito del servizio di prevenzione e protezione di cui all’articolo 8. In ogni caso il datore di lavoro aggiorna la valutazione dei rischi in occasione di notevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne mostrino la necessita’.

 


Art. 49-sexies. – Misure di prevenzione e protezione

 

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3 il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo e, in ogni caso, a livelli non superiori ai valori limite di esposizione, mediante le seguenti misure:
a) adozione di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;
b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile, inclusa l’eventualita’ di rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di cui al titolo III, il cui obiettivo o effetto e’ di limitare l’esposizione al rumore;
c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro;
d) adeguata informazione e formazione sull’uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo la loro esposizione al rumore;
e) adozione di misure tecniche per il contenimento:
1) del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti;
2) del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento;
f) opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro;
g) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell’intensita’ dell’esposizione e l’adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo.
2. Se a seguito della valutazione dei rischi di cui all’articolo 49-quinquies, risulta che i valori superiori di azione sono oltrepassati, il datore di lavoro elabora ed applica un programma di misure tecniche e organizzative volte a ridurre l’esposizione al rumore, considerando in particolare le misure di cui al comma 1.

3. I luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione sono indicati da appositi segnali. Dette aree sono inoltre delimitate e l’accesso alle stesse e’ limitato, ove cio’ sia tecnicamente possibile e giustificato dal rischio di esposizione.
4. Nel caso in cui, data la natura dell’attivita’, il lavoratore benefici dell’utilizzo di locali di riposo messa a disposizione dal datore di lavoro, il rumore in questi locali e’ ridotto a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.

 

 

Art. 49-septies. –  Uso dei dispositivi di protezione individuali

 

1. Il datore di lavoro, qualora i rischi derivanti dal rumore non possono essere evitati con le misure di prevenzione e protezione di cui all’articolo 49-sexies, fornisce i dispositivi di protezione individuali per l’udito conformi alle disposizioni contenute nel Titolo IV ed alle seguenti condizioni:
a) nel caso in cui l’esposizione al rumore superi i valori inferiori di azione il datore di lavoro mette a disposizione dei
lavoratori dispositivi di protezione individuale dell’udito;

b) nel caso in cui l’esposizione al rumore sia pari o al di sopra dei valori superiori di azione fa tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i dispositivi di protezione individuale dell’udito;
c) sceglie dispositivi di protezione individuale dell’udito che consentono di eliminare il rischio per l’udito o di ridurlo al minimo, previa consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti;
d) verifica l’efficacia dei dispositivi di protezione individuale dell’udito.
2. Il datore di lavoro tiene conto dell’attenuazione prodotta dai dispositivi di protezione individuale dell’udito indossati dal lavoratore solo ai fini di valutare il rispetto dei valori limite di esposizione.

 


Art. 49-octies. – Misure per la limitazione dell’esposizione

 

1. Fermo restando l’obbligo del non superamento dei valori limite di esposizione, se, nonostante l’adozione delle misure prese in applicazione del presente titolo, si individuano esposizioni superiori a detti valori, il datore di lavoro:
a) adotta misure immediate per riportare l’esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione;
b) individua le cause dell’esposizione eccessiva;

c) modifica le misure di protezione e di prevenzione per evitare che la situazione si ripeta.

 


Art. 49-nonies. – Informazione e formazione dei lavoratori

 

1. Nell’ambito degli obblighi di cui agli articoli 21 e 22, il datore di lavoro garantisce che i lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di azione vengano informati e formati in relazione ai rischi provenienti dall’esposizione al rumore, con particolare riferimento:
a) alla natura di detti rischi;

b) alle misure adottate in applicazione del presente titolo volte a eliminare o ridurre al minimo il rischio derivante dal rumore, incluse le circostanze in cui si applicano dette misure;
c) ai valori limite di esposizione e ai valori di azione di cui all’articolo 49-quater;
d) ai risultati delle valutazioni e misurazioni del rumore effettuate in applicazione dell’articolo 49-quinquies insieme a una spiegazione del loro significato e dei rischi potenziali;
e) all’uso corretto dei dispositivi di protezione individuale dell’udito;
f) all’utilita’ e ai mezzi impiegati per individuare e segnalare sintomi di danni all’udito;
g) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e all’obiettivo della stessa;
h) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l’esposizione al rumore.

 


Art. 49-decies. –  Sorveglianza sanitaria

 

1. Il datore di lavoro sottopone alla sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 16, i lavoratori la cui esposizione al rumore eccede i valori superiori di azione.
2. La sorveglianza sanitaria di cui al comma 1 e’ estesa ai lavoratori esposti a livelli superiori ai valori inferiori di azione, su loro richiesta o qualora il medico competente ne conferma l’opportunita’.
3. Nel caso in cui la sorveglianza sanitaria riveli, in un lavoratore, l’esistenza di anomalie imputabili ad esposizione a rumore, il medico competente ne informa il datore di lavoro ed il lavoratore.
4. Nei casi di cui al comma 3 il datore di lavoro:

a) riesamina la valutazione del rischio effettuata a norma dell’articolo 49-quinquies;
b) riesamina le misure volte a eliminare o ridurre i rischi a norma degli articoli 49-sexies e 49-septies;
c) tiene conto del parere del medico competente nell’attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio;

d) adotta le misure affinche’ sia riesaminato lo stato di salute di tutti gli altri lavoratori che hanno subito un’esposizione analoga.

 


Art. 49-undecies. – Deroghe

 

1. Il datore di lavoro puo’ richiedere deroghe all’uso dei dispositivi di protezione individuale e al rispetto del valore limite di esposizione, quando, per la natura del lavoro, l’utilizzazione completa ed appropriata di tali dispositivi potrebbe comportare rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori maggiori rispetto a quanto accadrebbe senza la loro utilizzazione.

2. Le deroghe di cui al comma 1 sono concesse, sentite le parti sociali, dall’organo di vigilanza territorialmente competente che provvede anche a darne comunicazione, specificando le ragioni e le circostanze che hanno consentito la concessione della deroga stessa, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Tali deroghe sono riesaminate ogni quattro anni e sono abrogate non appena le circostanze che le hanno giustificate cessano di sussistere.

3. La concessione delle deroghe di cui al comma 2 e’ condizionata dalla intensificazione della sorveglianza sanitaria e da condizioni che garantiscano, tenuto conto delle particolari circostanze, che i rischi derivanti siano ridotti al minimo. Il datore di lavoro assicura l’intensificazione della sorveglianza sanitaria ed il rispetto delle condizioni indicate nelle deroghe.

4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali trasmette ogni quattro anni alla Commissione dell’Unione europea un prospetto globale e motivato delle deroghe concesse ai sensi del presente articolo.

 


Art. 49-duodecies.- Linee guida

 

1. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le parti sociali, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente titolo, elaborano le linee guida per l’applicazione del presente capo nei settori della musica e delle attivita’ ricreative.

 

Titolo V-ter
PROTEZIONE DA AGENTI FISICI: CAMPI ELETTROMAGNETICI

 

(Il titolo V-ter è stato inserito dal decreto legislativo n. 257/2007. Le disposizioni in esso previste entrano in vigore il 30 aprile 2008)


Capo I
Disposizioni generali


Art. 49-terdecies
Campo di applicazione

 

1. Il presente titolo determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall’esposizione ai campi elettromagnetici (da 0 Hz a 300 GHz), come definiti dall’articolo quaterdecies, durante il lavoro. Le disposizioni riguardano la protezione dai rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori dovuti agli effetti nocivi a breve termine conosciuti nel corpo umano derivanti dalla circolazione di correnti indotte e dall’assorbimento di energia, nonche’ da correnti di contatto.
2. Il presente titolo non disciplina la protezione da eventuali effetti a lungo termine e non riguarda i rischi risultanti dal contatto con i conduttori in tensione.
 


Art. 49-quaterdecies
Definizioni


1. Agli effetti delle disposizioni del presente titolo si intendono per:
a) «campi elettromagnetici»: campi magnetici statici e campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici variabili nel tempo di frequenza inferiore o pari a 300 GHz;
b) «valori limite di esposizione»: limiti all’esposizione a campi elettromagnetici che sono basati direttamente sugli effetti sulla salute accertati e su considerazioni biologiche. Il rispetto di questi limiti garantisce che i lavoratori esposti ai campi elettromagnetici sono protetti contro tutti gli effetti nocivi per la salute conosciuti;
c) «valori di azione»: l’entita’ dei parametri direttamente misurabili, espressi in termini di intensita’ di campo elettrico (E), intensita’ di campo magnetico (H), induzione magnetica (B) e densita’ di potenza (S), che determina l’obbligo di adottare una o piu’ delle misure specificate nel presente titolo. Il rispetto di questi valori assicura il rispetto dei pertinenti valori limite di esposizione.
 


Art. 49-quindecies
Valori limite di esposizione e valori di azione


1. I valori limite di esposizione sono riportati nell’allegato VI-bis, lettera A, tabella 1.
2. I valori di azione sono riportati nell’allegato VI-bis, lettera B, tabella 2.


Capo II
Obblighi del datore di lavoro

 


Art. 49-sexiesdecies
Identificazione dell’esposizione e valutazioni dei rischi


1. Nell’ambito della valutazione dei rischi di cui all’articolo 4, il datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura o calcola i livelli dei campi elettromagnetici ai quali sono esposti i lavoratori. La valutazione, la misurazione e il calcolo devono essere effettuati in conformita’ alle norme europee standardizzate del Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC). Finche’ le citate norme non avranno contemplato tutte le pertinenti situazioni per quanto riguarda la valutazione, misurazione e calcolo dell’esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici, il datore di lavoro adotta le specifiche linee guida individuate od emanate dalla Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l’igiene del lavoro, di cui all’articolo 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni, o, in alternativa, quelle del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), tenendo conto, se necessario, dei livelli di emissione indicati dai fabbricanti delle attrezzature in confonnita’ alle specifiche direttive comunitarie di prodotto.
2. A seguito della valutazione dei livelli dei campi elettromagnetici effettuata in conformita’ al comma 1, qualora risulti che siano superati i valori di azione di cui all’articolo 49-quindecies, il datore di lavoro valuta e, quando necessario, calcola se i valori limite di esposizione sono stati superati.
3. La valutazione, la misurazione e il calcolo di cui ai commi 1 e 2 non devono necessariamente essere effettuati in luoghi di lavoro accessibili al pubblico purche’ si sia gia’ proceduto ad una valutazione conformemente alle disposizioni relative alla limitazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz e risultino rispettate per i lavoratori le restrizioni previste dalla raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio, del 12 luglio 1999, e siano esclusi rischi relativi alla sicurezza.
4. La valutazione, la misurazione e il calcolo di cui ai commi 1 e 2 sono programmati ed effettuati, con cadenza almeno quinquennale, da personale competente nell’ambito del servizio di prevenzione e protezione di cui all’articolo 8. I dati ottenuti dalla valutazione, misurazione e calcolo del livello di esposizione costituiscono parte integrante del documento di valutazione del rischio.
5. Nell’ambito della valutazione del rischio di cui all’articolo 4, il datore di lavoro presta particolare attenzione ai seguenti elementi:
a) il livello, lo spettro di frequenza, la durata e il tipo dell’esposizione;
b) i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui all’articolo 49-quindecies;
c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio;
d) qualsiasi effetto indiretto quale:
1) interferenza con attrezzature e dispositivi medici elettronici (compresi stimolatori cardiaci e altri dispositivi impiantati);
2) rischio propulsivo di oggetti ferromagnetici in campi magnetici statici con induzione magnetica superiore a 3 mT;
3) innesco di dispositivi elettro-esplosivi (detonatori);
4) incendi ed esplosioni dovuti all’accensione di materiali infiammabili provocata da scintille prodotte da campi indotti, correnti di contatto o scariche elettriche;
e) l’esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici;
f) per quanto possibile, informazioni adeguate raccolte nel corso della sorveglianza sanitaria, comprese le informazioni reperibili in pubblicazioni scientifiche;
g) sorgenti multiple di esposizione;
h) esposizione simultanea a campi di frequenze diverse.
6. Il datore di lavoro nel documento di valutazione del rischio di cui all’articolo 4 deve precisare le misure adottate, previste dagli articoli 49-septiesdecies e 49-octiesdecies. Nel documento di valutazione del rischio il datore di lavoro puo’ includere una giustificazione, per la quale data la natura e l’entita’ dei rischi connessi con i campi elettromagnetici non e’ stata necessaria una valutazione dei rischi piu’ dettagliata. La valutazione dei rischi viene aggiornata, con cadenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verifichino mutamenti che potrebbero renderla superata, oppure quando i risultati della sorveglianza sanitaria rendano necessaria la sua revisione.
 


Art. 49-septiesdecies
Misure di prevenzione e protezione


1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3 il datore di lavoro, tenuto conto del progresso tecnico e della disponibilita’ di misure per controllare il rischio alla fonte, elimina alla sorgente o riduce al minimo i rischi derivanti dall’esposizione ai campi elettromagnetici.
2. A seguito della valutazione dei rischi di cui all’articolo 49-sexiesdecies, qualora risulti che i valori di azione di cui all’articolo 49-quindecies sono superati, il datore di lavoro, a meno che la valutazione effettuata a norma dell’articolo 49-sexiesdecies, comma 2, dimostri che i valori limite di esposizione non sono superati e che possono essere esclusi rischi relativi alla sicurezza, elabora ed applica un programma d’azione che comprenda misure tecniche e organizzative intese a prevenire esposizioni superiori ai valori limite di esposizione, tenendo conto in particolare:
a) di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione ai campi elettromagnetici;
b) della scelta di attrezzature che emettano campi elettromagnetici di intensita’ inferiore, tenuto conto del lavoro da svolgere;
c) delle misure tecniche per ridurre l’emissione dei campi elettromagnetici, incluso se necessario l’uso di dispositivi di sicurezza, schermature o di analoghi meccanismi di protezione della salute;
d) degli appropriati programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, dei luoghi e delle postazioni di lavoro;
e) della progettazione e della struttura dei luoghi e delle postazioni di lavoro;
f) della limitazione della durata e dell’intensita’ dell’esposizione;
g) della disponibilita’ di adeguati dispositivi di protezione individuale.
3. I luoghi di lavoro dove i lavoratori, in base alla valutazione del rischio di cui all’articolo 49-sexiesdecies possono essere esposti a campi elettromagnetici che superano i valori di azione devono essere indicati con un’apposita segnaletica. Tale obbligo non sussiste nel caso che dalla valutazione effettuata a norma dell’articolo 49-sexiesdecies, comma 2, il datore di lavoro dimostri che i valori limite di esposizione non sono superati e che possono essere esclusi rischi relativi alla sicurezza. Dette aree sono inoltre identificate e l’accesso alle stesse e’ limitato, laddove cio’ sia tecnicamente possibile e sussista il rischio di un superamento dei valori limite di esposizione.
4. In nessun caso i lavoratori devono essere esposti a valori superiori ai valori limite di esposizione. Allorche’, nonostante i provvedimenti presi dal datore di lavoro in applicazione del presente titolo i valori limite di esposizione risultino superati, il datore di lavoro adotta misure immediate per riportare l’esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione, individua le cause del superamento dei valori limite di esposizione e adegua di conseguenza le misure di protezione e prevenzione per evitare un nuovo superamento.
5. A norma dell’articolo 4, comma 1, il datore di lavoro adatta le misure di cui al presente articolo alle esigenze dei lavoratori esposti particolarmente sensibili al rischio.
 


Art. 49-octiesdecies
Informazione e formazione dei lavoratori


1. Nell’ambito degli obblighi di cui agli articoli 21 e 22, il datore di lavoro provvede affinche’ i lavoratori esposti a rischi derivanti da campi elettromagnetici sul luogo di lavoro e i loro rappresentanti vengano informati e formati in relazione al risultato della valutazione dei rischi di cui all’articolo 49-sexiesdecies con particolare riguardo:
a) alle misure adottate in applicazione del presente titolo;
b) all’entita’ e al significato dei valori limite di esposizione e dei valori di azione di cui all’articolo 49-quindecies, nonche’ ai potenziali rischi associati;
c) ai risultati della valutazione, misurazione o calcolo dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici effettuate a norma dell’articolo 49-sexiesdecies;
d) alle modalita’ per individuare e segnalare gli effetti negativi dell’esposizione per la salute;
e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e agli obiettivi della stessa;
f) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo i rischi derivanti dall’esposizione.
 


Art. 49-noviesdecies
Sorveglianza sanitaria


1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16 e dall’articolo 17, e fermo restando il rispetto di quanto stabilito dall’articolo 49-septiesdecies, comma 4, sono sottoposti a sorveglianza sanitaria i lavoratori per i quali e’ stata rilevata un’esposizione superiore ai valori limite di cui all’articolo 49-quindecies, comma 1.
2. La sorveglianza sanitaria viene effettuata periodicamente, di norma una volta l’anno o con periodicita’ inferiore decisa dal medico competente con particolare riguardo ai lavoratori particolarmente sensibili al rischio, tenuto conto dei risultati della valutazione dei rischi di cui all’articolo 49-sexiesdecies.
3. Nel caso in cui la sorveglianza sanitaria riveli in un lavoratore l’esistenza di un danno alla salute il medico competente ne informa il datore di lavoro che procede ad effettuare una nuova valutazione del rischio a norma dell’articolo 49-sexiesdecies.
 


Art. 49-vicies
Cartelle sanitarie e di rischio


1. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all’articolo 49-noviesdecies, comma 1, provvede ad istituire e aggiornare una cartella sanitaria e di rischio, secondo quanto previsto dall’articolo 17, comma 1, lettera d). I singoli lavoratori hanno, su richiesta, accesso ai loro dati medici personali.

 

 

TITOLO VI – USO DI ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI.

 

Art. 50. – Campo di applicazione.

 

1. Le norme del presente titolo si applicano alle attività lavorative che comportano l’uso di attrezzature munite di videoterminali.

2. Le norme del presente titolo non si applicano ai lavoratori addetti:

a) ai posti di guida di veicoli o macchine;

b) ai sistemi informatici montati a bordo di un mezzo di trasporto;

c) ai sistemi informatici destinati in modo prioritario all’utilizzazione da parte del pubblico;

d) ai sistemi denominati “portatili” ove non siano oggetto di utilizzazione prolungata in un posto di lavoro;

e) alle macchine calcolatrici, ai registratori di cassa e a tutte le attrezzature munite di un piccolo dispositivo di visualizzazione dei dati o delle misure, necessario all’uso diretto di tale attrezzatura;

f) alle macchine di videoscrittura senza schermo separato.

 

 

Art. 51. – Definizioni.

 

1. Ai fini del presente titolo si intende per:

a) videoterminale: uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato;

b) posto di lavoro: l’insieme che comprende le attrezzature munite di videoterminale, eventualmente con tastiera ovvero altro sistema di immissione dati, ovvero software per l’interfaccia uomo-macchina, gli accessori opzionali, le apparecchiature connesse, comprendenti l’unità a dischi, il telefono, il modem, la stampante, il supporto per i documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonché l’ambiente di lavoro immediatamente circostante;

c) lavoratore: il lavoratore che utilizza un’attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all’articolo 54.

 

 

Art. 52. – Obblighi del datore di lavoro.

 

1. Il datore di lavoro, all’atto della valutazione del rischio di cui all’art. 4, comma 1, analizza i posti di lavoro con particolare riguardo:

a) ai rischi per la vista e per gli occhi;

b) ai problemi legati alla postura ed all’affaticamento fisico o mentale;

c) alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.

2. Il datore di lavoro adotta le misure appropriate per ovviare ai rischi riscontrati in base alle valutazioni di cui al comma 1, tenendo conto della somma ovvero della combinazione della incidenza dei rischi riscontrati.

 

 

Art. 53. – Organizzazione del lavoro.

 

1. Il datore di lavoro assegna le mansioni e i compiti lavorativi comportanti l’uso dei videoterminali anche secondo una distribuzione del lavoro che consente di evitare il più possibile la ripetitività e la monotonia delle operazioni.

 

 

Art. 54. – Svolgimento quotidiano del lavoro.

 

1. Il lavoratore, qualora svolga la sua attività per almeno quattro ore consecutive, ha diritto ad una interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività.

2. Le modalità di tali interruzioni sono stabilite dalla contrattazione collettiva anche aziendale.

3. In assenza di una disposizione contrattuale riguardante l’interruzione di cui al comma 1, il lavoratore comunque ha diritto ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale.

4. Le modalità e la durata delle interruzioni possono essere stabilite temporaneamente a livello individuale ove il medico competente ne evidenzi la necessità.

5. È comunque esclusa la cumulabilità delle interruzioni all’inizio ed al termine dell’orario di lavoro.

6. Nel computo dei tempi di interruzione non sono compresi i tempi di attesa della risposta da parte del sistema elettronico, che sono considerati, a tutti gli effetti, tempo di lavoro, ove il lavoratore non possa abbandonare il posto di lavoro.

7. La pausa è considerata a tutti gli effetti parte integrante dell’orario di lavoro e, come tale, non è riassorbibile all’interno di accordi che prevedono la riduzione dell’orario complessivo di lavoro.

 

 

Art. 55. – Sorveglianza sanitaria.

(articolo così modificato dall’art. 7 della L. 3 febbraio 2003 n.14)

 

1. I lavoratori [….], prima di essere addetti alle attività di cui al presente titolo, sono sottoposti ad una visita medica per evidenziare eventuali malformazioni strutturali e ad un esame degli occhi e della vista effettuati dal medico competente.

Qualora l’esito della visita medica ne evidenzi la necessità, il lavoratore è sottoposto ad esami specialistici.

2. In base alle risultanze degli accertamenti di cui al comma 1 i lavoratori vengono classificati in:

a) idonei, con o senza prescrizioni;

b) non idonei.

3. I lavoratori sono sottoposti a sorveglianza sanitaria, ai sensi dell’articolo 16.

3-bis. Le visite di controllo sono effettuate con le modalita’ di cui ai commi 1 e 2.

3-ter. La periodicita’ delle visite di controllo, fatti salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, e’ biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di eta’; quinquennale negli altri casi.

4. Il lavoratore e’ sottoposto a controllo oftalmologico a sua richiesta, ogniqualvolta sospetti una sopravvenuta alterazione della funzione visiva, confermata dal medico competente, oppure ogniqualvolta l’esito della visita di cui ai commi 1 e 3 ne evidenzi la necessita’.

5. Il datore di lavoro fornisce, a sue spese, ai lavoratori i dispositivi speciali di correzione, in funzione dell’attivita’ svolta, qualora i risultati degli esami di cui ai commi 1, 3-ter e 4 ne evidenzino la necessita’ e non sia possibile utilizzare i dispositivi normali di correzione.

 

 

Art. 56. – Informazione e formazione.

 

1. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto riguarda:

a) le misure applicabili al posto di lavoro, in base all’analisi dello stesso di cui all’art. 52;

b) le modalità di svolgimento dell’attività;

c) la protezione degli occhi e della vista.

2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1.

3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, stabilisce con decreto una guida d’uso dei videoterminali. [(vedi nota)]

 

 

Art. 57. – Consultazione e partecipazione.

 

1. Il datore di lavoro informa preventivamente i lavoratori e il rappresentante per la sicurezza dei cambiamenti tecnologici che comportano mutamenti nell’organizzazione del lavoro, in riferimento alle attività di cui al presente titolo.

 

 

Art. 58. – Adeguamento alle norme.

 

1. I posti di lavoro dei lavoratori di cui all’articolo 51, comma 1, lettera c), devono essere conformi alle prescrizioni minime di cui all’allegato VII.

 

 

Art. 59. – Caratteristiche tecniche.

 

1. Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentita la commissione consultiva permanente, sono disposti, anche in recepimento di direttive comunitarie, gli adattamenti di carattere tecnico all’allegato VII in funzione del progresso tecnico, della evoluzione delle normative e specifiche internazionali oppure delle conoscenze nel settore delle attrezzature dotate di videoterminali.

 

 

TITOLO VI-bis –  PROTEZIONE DEI LAVORATORI CONTRO I RISCHI CONNESSI ALL’ESPOSIZIONE AD AMIANTO
(Il titolo Vi-bis è stato inserito del decreto legislativo n. 257/2006)

 

Capo I
Disposizioni generali

Art. 59-bis.
Campo di applicazione

 

1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, le norme del presente titolo si applicano alle rimanenti attivita’ lavorative che possono comportare, per i lavoratori, il rischio di esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonche’ bonifica delle aree interessate.
 

Art. 59-ter.
Definizioni

 

1. Ai fini del presente titolo il termine amianto designa i seguenti silicati fibrosi:
a) l’actinolite d’amianto, n. CAS 77536-66-4;
b) la grunerite d’amianto (amosite), n. CAS 12172-73-5;
c) l’antofillite d’amianto, n. CAS 77536-67-5;
d) il crisotilo, n. CAS 12001-29-5;
e) la crocidolite, n. CAS 12001-28-4;
f) la tremolite d’amianto, n. CAS 77536-68-6.

 

Capo II
Obblighi del datore di lavoro

Art. 59-quater.
Individuazione della presenza di amianto

 

1. Prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione, il datore di lavoro adotta, anche chiedendo informazioni ai proprietari dei locali, ogni misura necessaria volta ad individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto d’amianto.

2. Se vi e’ il minimo dubbio sulla presenza di amianto in un materiale o in una costruzione, applica le disposizioni previste dal presente titolo.

 

Art. 59-quinquies.
Valutazione del rischio

 

1. Nella valutazione di cui all’articolo 4, il datore di lavoro valuta i rischi dovuti alla polvere proveniente dall’amianto e dai materiali contenenti amianto, al fine di stabilire la natura e il grado dell’esposizione e le misure preventive e protettive da attuare.
2. Nei casi di esposizioni sporadiche e di debole intensita’ e a condizione che risulti chiaramente dalla valutazione dei rischi di cui al comma 1 che il valore limite di esposizione all’amianto non e’ superato nell’aria dell’ambiente di lavoro, non si applicano gli articoli 59-sexies, 59-quinquiesdecies e 59-sexiesdecies, comma 2, nelle seguenti attivita’:

a) brevi attivita’ non continuative di manutenzione durante le quali il lavoro viene effettuato solo su materiali non friabili;
b) rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di amianto sono fermamente legate ad una matrice;
c) incapsulamento e confinamento di materiali contenenti amianto che si trovano in buono stato;
d) sorveglianza e controllo dell’aria e prelievo dei campioni ai fini dell’individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale.
3. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione ogni qualvolta si verifichino modifiche che possono comportare un mutamento significativo dell’esposizione dei lavoratori alla polvere proveniente dall’amianto o dai materiali contenenti amianto.

4. La Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, provvede a definire orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensita’, di cui al comma 2.

 

Art. 59-sexies.
Notifica


1. Prima dell’inizio dei lavori di cui all’articolo 59-bis, il datore di lavoro presenta una notifica all’organo di vigilanza
competente per territorio.

2. La notifica di cui al comma l comprende almeno una descrizione sintetica dei seguenti elementi:
a) ubicazione del cantiere;
b) tipi e quantitativi di amianto manipolati;
c) attivita’ e procedimenti applicati;
d) numero di lavoratori interessati;
e) data di inizio dei lavori e relativa durata;
f) misure adottate per limitare l’esposizione dei lavoratori all’amianto.
3. Il datore di lavoro provvede affinche’ i lavoratori o i loro rappresentanti abbiano accesso, a richiesta, alla documentazione oggetto della notifica di cui ai commi 1 e 2.
4. Il datore di lavoro, ogni qualvolta una modifica delle condizioni di lavoro puo’ comportare un aumento significativo dell’esposizione alla polvere proveniente dall’amianto o da materiali contenenti amianto, effettua una nuova notifica.
 

 

Art. 59-septies.
Misure di prevenzione e protezione


1. In tutte le attivita’ di cui all’articolo 59-bis, l’esposizione dei lavoratori alla polvere proveniente dall’amianto o dai materiali contenenti amianto nel luogo di lavoro deve essere ridotta al minimo e, in ogni caso, al di sotto del valore limite fissato nell’articolo 59-decies, in particolare mediante le seguenti misure:

a) il numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti alla polvere proveniente dall’amianto o da materiali contenenti amianto deve essere limitato al numero piu’ basso possibile;
b) i processi lavorativi devono essere concepiti in modo da evitare di produrre polvere di amianto o, se cio’ non e’ possibile, da evitare emissione di polvere di amianto nell’aria;
c) tutti i locali e le attrezzature per il trattamento dell’amianto devono poter essere sottoposti a regolare pulizia e manutenzione;
d) l’amianto o i materiali che rilasciano polvere di amianto o che contengono amianto devono essere stoccati e trasportati in appositi imballaggi chiusi;
e) i rifiuti devono essere raccolti e rimossi dal luogo di lavoro il piu’ presto possibile in appropriati imballaggi chiusi su cui sara’ apposta un’etichettatura indicante che contengono amianto.

Detti rifiuti devono essere successivamente trattati ai sensi della vigente normativa in materia di rifiuti pericolosi.

 

Art. 59-octies.
Misure igieniche


1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 59-quinquies, comma 2, per tutte le attivita’ di cui all’articolo 59-bis, il datore di lavoro adotta le misure appropriate affinche’:
a) i luoghi in cui si svolgono tali attivita’ siano:
1) chiaramente delimitati e contrassegnati da appositi cartelli;
2) accessibili esclusivamente ai lavoratori che vi debbano accedere a motivo del loro lavoro o della loro funzione;
3) oggetto del divieto di fumare;
b) siano predisposte aree speciali che consentano ai lavoratori di mangiare e bere senza rischio di contaminazione da polvere di amianto;
c) siano messi a disposizione dei lavoratori adeguati indumenti di lavoro o adeguati dispositivi di protezione individuale;

d) detti indumenti di lavoro o protettivi restino all’interno dell’impresa. Essi possono essere trasportati all’esterno solo per il lavaggio in lavanderie attrezzate per questo tipo di operazioni, in contenitori chiusi, qualora l’impresa stessa non vi provveda o in caso di utilizzazione di indumenti monouso per lo smaltimento secondo le vigenti disposizioni;
e) gli indumenti di lavoro o protettivi siano riposti in un luogo separato da quello destinato agli abiti civili;
f) i lavoratori possano disporre di impianti sanitari adeguati, provvisti di docce, in caso di operazioni in ambienti polverosi;
g) l’equipaggiamento protettivo sia custodito in locali a tale scopo destinati e controllato e pulito dopo ogni utilizzazione; siano prese misure per riparare o sostituire l’equipaggiamento difettoso prima di ogni utilizzazione.

 

Art. 59-nonies.
Controllo dell’esposizione


1. Al fine di garantire il rispetto del valore limite fissato all’articolo 59-decies e in funzione dei risultati della valutazione iniziale dei rischi, il datore di lavoro effettua periodicamente la misurazione della concentrazione di fibre di amianto nell’aria del luogo di lavoro. I risultati delle misure sono riportati nel documento di valutazione dei rischi.
2. Il campionamento deve essere rappresentativo dell’esposizione personale del lavoratore alla polvere proveniente dall’amianto o dai materiali contenenti amianto.
3. I campionamenti sono effettuati previa consultazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti.
4. Il prelievo dei campioni deve essere effettuato da personale in possesso di idonee qualifiche nell’ambito del servizio di cui all’articolo 8. I campioni prelevati sono successivamente analizzati ai sensi del decreto del Ministro della sanita’ in data 14 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 178 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 251 del 25 ottobre 1996.

5. La durata dei campionamenti deve essere tale da consentire di stabilire un’esposizione rappresentativa, per un periodo di riferimento di otto ore tramite misurazioni o calcoli ponderati nel tempo.
6. Il conteggio delle fibre di amianto e’ effettuato di preferenza tramite microscopia a contrasto di fase, applicando il metodo raccomandato dall’OMS (Organizzazione mondiale della sanita) nel 1997 o qualsiasi altro metodo che offra risultati equivalenti.
7. Ai fini della misurazione dell’amianto nell’aria, di cui al comma 1, si prendono in considerazione unicamente le fibre che abbiano una lunghezza superiore a cinque micrometri e una larghezza inferiore a tre micrometri e il cui rapporto lunghezza/larghezza sia superiore a 3:1.

 

Art. 59-decies.
Valore limite


1. Il valore limite di esposizione per l’amianto e’ fissato a 0,1 fibre per centimetro cubo di aria, misurato come media ponderata nel tempo di riferimento di otto ore. I datori di lavoro provvedono affinche’ nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto nell’aria superiore al valore limite.
2. Quando il valore limite fissato al comma 1 viene superato, il datore di lavoro individua le cause del superamento e adotta il piu’ presto possibile le misure appropriate per ovviare alla situazione.

Il lavoro puo’ proseguire nella zona interessata solo se vengono prese misure adeguate per la protezione dei lavoratori interessati.

3. Per verificare l’efficacia delle misure di cui al comma 2, il datore di lavoro procede immediatamente ad una nuova determinazione della concentrazione di fibre di amianto nell’aria.
4. In ogni caso, se l’esposizione non puo’ essere ridotta con altri mezzi e per rispettare il valore limite e’ necessario l’uso di un dispositivo di protezione individuale delle vie respiratorie; tale uso non puo’ essere permanente e la sua durata, per ogni lavoratore, deve essere limitata al minimo strettamente necessario.
5. Nell’ipotesi di cui al comma 4, il datore di lavoro, previa consultazione con i lavoratori o i loro rappresentanti, assicura i periodi di riposo necessari, in funzione dell’impegno fisico e delle condizioni climatiche.

 

Art. 59-undecies.
Operazioni lavorative particolari


1. Nel caso di determinate operazioni lavorative in cui, nonostante l’adozione di misure tecniche preventive per limitare la concentrazione di amianto nell’aria, e’ prevedibile che l’esposizione dei lavoratori superi il valore limite di cui all’articolo 59-decies, il datore di lavoro adotta adeguate misure per la protezione dei lavoratori addetti, ed in particolare le seguenti:

a) fornisce ai lavoratori un adeguato dispositivo di protezione delle vie respiratorie e altri dispositivi di protezione individuali e ne esige l’uso durante tali lavori;
b) provvede all’affissione di cartelli per segnalare che si prevede il superamento del valore limite di esposizione;
c) adotta le misure necessarie per impedire la dispersione della polvere al di fuori dei locali o luoghi di lavoro;
d) consulta i lavoratori o i loro rappresentanti di cui all’articolo 18 sulle misure da adottare prima di procedere a tali attivita’.

 

Art. 59-duodecies.
Lavori di demolizione o rimozione dell’amianto


1. I lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto possono essere effettuati solo da imprese rispondenti ai requisiti di cui all’articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
2. Il datore di lavoro, prima dell’inizio di lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto o di materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonche’ dai mezzi di trasporto, predispone un piano di lavoro.
3. Il piano di cui al comma 2 prevede le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione dell’ambiente esterno.
4. Il piano, in particolare, prevede e contiene informazioni sui seguenti punti:
a) rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto prima dell’applicazione delle tecniche di demolizione, a meno che tale rimozione non possa costituire per i lavoratori un rischio maggiore di quello rappresentato dal fatto che l’amianto o i materiali contenenti amianto vengano lasciati sul posto;

b) fornitura ai lavoratori dei dispositivi di protezione individuale;
c) verifica dell’assenza di rischi dovuti all’esposizione all’amianto sul luogo di lavoro, al termine dei lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto;
d) adeguate misure per la protezione e la decontaminazione del personale incaricato dei lavori;
e) adeguate misure per la protezione dei terzi e per la raccolta e lo smaltimento dei materiali;
f) adozione, nel caso in cui sia previsto il superamento dei valori limite di cui all’articolo 59-decies, delle misure di cui all’articolo 59-undecies, adattandole alle particolari esigenze del lavoro specifico;
g) natura dei lavori e loro durata presumibile;
h) luogo ove i lavori verranno effettuati;
i) tecniche lavorative adottate per la rimozione dell’amianto;
l) caratteristiche delle attrezzature o dispositivi che si intendono utilizzare per attuare quanto previsto dalla lettera d) ed e).
5. Copia del piano di lavoro e’ inviata all’organo di vigilanza, almeno trenta giorni prima dell’inizio dei lavori.
6. L’invio della documentazione di cui al comma 5 sostituisce gli adempimenti di cui all’articolo 59-sexies.
7. Il datore di lavoro provvede affinche’ i lavoratori o i loro rappresentanti abbiano accesso alla documentazione di cui al comma 4.


 

Art. 59-terdecies.

Informazione dei lavoratori


1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 21, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, prima che essi siano adibiti ad attivita’ comportanti esposizione ad amianto, nonche’ ai loro rappresentanti, informazioni su:
a) i rischi per la salute dovuti all’esposizione alla polvere proveniente dall’amianto o dai materiali contenenti amianto;
b) le specifiche norme igieniche da osservare, ivi compresa la necessita’ di non fumare;
c) le modalita’ di pulitura e di uso degli indumenti protettivi e dei dispositivi di protezione individuale;
d) le misure di precauzione particolari da prendere nel ridurre al minimo l’esposizione;
e) l’esistenza del valore limite di cui all’articolo 59-decies e la necessita’ del monitoraggio ambientale.
2. Oltre a quanto previsto al comma 1, qualora dai risultati delle misurazioni della concentrazione di amianto nell’aria emergano valori superiori al valore limite fissato dall’articolo 59-decies, il datore di lavoro informa il piu’ presto possibile i lavoratori interessati e i loro rappresentanti del superamento e delle cause dello stesso e li consulta sulle misure da adottare o, in caso d’urgenza, li informa delle misure adottate.

 

Art. 59-quaterdecies.
Formazione dei lavoratori


1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 22, il datore di lavoro assicura che tutti i lavoratori esposti o potenzialmente esposti a polveri contenenti amianto ricevano una formazione sufficiente ed adeguata, ad intervalli regolari.

2. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e le competenze necessarie in materia di prevenzione e di sicurezza, in particolare per quanto riguarda:
a) le proprieta’ dell’amianto e i suoi effetti sulla salute, incluso l’effetto sinergico del tabagismo;
b) i tipi di prodotti o materiali che possono contenere amianto;
c) le operazioni che possono comportare un’esposizione all’amianto e l’importanza dei controlli preventivi per ridurre al minimo tale esposizione;
d) le procedure di lavoro sicure, i controlli e le attrezzature di protezione;
e) la funzione, la scelta, la selezione, i limiti e la corretta utilizzazione dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie;

f) le procedure di emergenza;
g) le procedure di decontaminazione;
h) l’eliminazione dei rifiuti;
i) la necessita’ della sorveglianza medica.
3. Possono essere addetti alla rimozione e smaltimento dell’amianto e alla bonifica delle aree interessate i lavoratori che abbiano frequentato i corsi di formazione professionale di cui all’articolo 10, comma 2, lettera h), della legge 27 marzo 1992, n. 257.

 

Art. 59-quinquiesdecies.
Sorveglianza sanitaria


1. Fermo restando l’articolo 59-quinquies, comma 2, i lavoratori esposti ad amianto sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 16.
2. La sorveglianza sanitaria viene effettuata:
a) prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta esposizione;
b) periodicamente, almeno una volta ogni tre anni o con periodicita’ fissata dal medico competente con adeguata motivazione riportata nella cartella sanitaria, in funzione della valutazione del rischio e dei risultati della sorveglianza medica;

c) all’atto della cessazione dell’attivita’ comportante esposizione, per tutto il tempo ritenuto opportuno dal medico competente;
d) all’atto della cessazione del rapporto di lavoro ove coincidente con la cessazione dell’esposizione all’amianto. In tale occasione il medico competente deve fornire al lavoratore le eventuali indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare ed all’opportunita’ di sottoporsi a successivi accertamenti.

3. Gli accertamenti sanitari devono comprendere almeno l’anamnesi individuale, l’esame clinico generale ed in particolare del torace, nonche’ esami della funzione respiratoria.
4. Il medico competente, sulla base dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche e dello stato di salute del lavoratore, valuta l’opportunita’ di effettuare altri esami quali la citologia dell’espettorato, l’esame radiografico del torace o la tomodensitometria.

 

Art. 59-sexiesdecies.
Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio


1. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all’articolo 59-quinquiesdecies, provvede ad istituire e aggiornare una cartella sanitaria e di rischio, secondo quanto previsto dall’articolo 17, comma 1, lettera d). Il datore di lavoro, per il tramite del servizio di prevenzione e protezione, comunica al medico competente i valori di esposizione individuali, al fine del loro inserimento nella cartella sanitaria e di rischio.
2. Oltre a quanto previsto al comma 1, il datore di lavoro, iscrive i lavoratori esposti nel registro di cui all’articolo 70, comma 1.

3. Il datore di lavoro, su richiesta, fornisce agli organi di vigilanza e all’ISPESL copia dei documenti di cui ai commi 1 e 2.

4. Il datore di lavoro, in caso di cessione del rapporto di lavoro, trasmette all’ISPESL la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato, unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 2.
5. L’ISPESL provvede a conservare i documenti di cui al comma 4 per un periodo di quaranta anni dalla cessazione dell’esposizione.


 

Art. 59-septiesdecies.
Mesoteliomi


1. Nei casi accertati di mesotelioma asbesto-correlati, trovano applicazione le disposizioni contenute nell’articolo 71, con la costituzione di un apposito registro nazionale presso l’ISPESL.

 

 

TITOLO VII – PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI MUTAGENI.

 

Capo I – DISPOSIZIONI GENERALI.

 

Art. 60. – Campo di applicazione.

 

1. Le norme del presente titolo si applicano a tutte le attività nelle quali i lavoratori sono o possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni a causa della loro attività lavorativa.

2. Le norme del presente titolo non si applicano alle attivita’ disciplinate dal decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, capo III.

3. Il presente titolo non si applica ai lavoratori esposti soltanto alle radiazioni previste dal trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica.

 

 

Art. 61. – Definizioni.

 

1. Agli effetti del presente decreto si intende per:

a) agente cancerogeno:

1) una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione quali categorie cancerogene 1 o 2, stabiliti ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni;

2) un preparato contenente una sostanza o piu’ sostanze di cui al punto 1), quando la concentrazione di una o piu’ delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato nelle categorie cancerogene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 16 luglio 1998,n. 285;

3) una sostanza, un preparato o un processo di cui all’allegato VIII, nonche’ una sostanza od un preparato emessi durante un processo previsto dall’allegato VIII;

b) agente mutageno:

1) una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione nelle categorie mutagene 1 o 2, stabiliti dal decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni;

2) un preparato contenente una sostanza o piu’ sostanze di cui al punto 1), quando la concentrazione di una o piu’ delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato nelle categorie mutagene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 16 luglio 1998, n. 285;

c) valore limite: se non altrimenti specificato, il limite della concentrazione media, ponderata in funzione del tempo, di un agente cancerogeno o mutageno nell’aria, rilevabile entro la zona di respirazione di un lavoratore, in relazione ad un periodo di riferimento determinato stabilito nell’allegato VIII-bis.

 

 

Capo II – OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO.

 

Art. 62. – Sostituzione e riduzione.

 

1. Il datore di lavoro evita o riduce l’utilizzazione di un agente cancerogeno o mutageno sul luogo di lavoro in particolare sostituendolo, sempre che ciò è tecnicamente possibile, con una sostanza o un preparato o un procedimento che nelle condizioni in cui viene utilizzato non è o è meno nocivo alla salute e eventualmente alla sicurezza dei lavoratori.

2. Se non è tecnicamente possibile sostituire l’agente cancerogeno o mutageno il datore di lavoro provvede affinché la produzione o l’utilizzazione dell’agente cancerogeno o mutageno avvenga in un sistema chiuso sempre che ciò è tecnicamente possibile.

3. Se il ricorso ad un sistema chiuso non è tecnicamente possibile il datore di lavoro provvede affinché il livello di esposizione dei lavoratori sia ridotto al più basso valore tecnicamente possibile.

L’esposizione non deve comunque superare il valore limite dell’agente stabilito nell’allegato VIII-bis.

 

 

Art. 63. – Valutazione del rischio.

 

1. Fatto salvo quanto previsto all’art. 62, il datore di lavoro effettua una valutazione dell’esposizione a agenti cancerogeni o mutageni , i risultati della quale sono riportati nel documento di cui all’art. 4, comma 2.

2. Detta valutazione tiene conto, in particolare, delle caratteristiche delle lavorazioni, della loro durata e della loro frequenza, dei quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni prodotti ovvero utilizzati, della loro concentrazione, della capacità degli stessi di penetrare nell’organismo per le diverse vie di assorbimento, anche in relazione al loro stato di aggregazione e, qualora allo stato solido, se in massa compatta o in scaglie o in forma polverulenta e se o meno contenuti in una matrice solida che ne riduce o ne impedisce la fuoriuscita.

La valutazione deve tener conto di tutti i possibili modi di esposizione, compreso quello in cui vi e’ assorbimento cutaneo.

3. Il datore di lavoro, in relazione ai risultati della valutazione di cui al comma 1, adotta le misure preventive e protettive del presente titolo, adattandole alle particolarità delle situazioni lavorative.

4. Il documento di cui all’art. 4, commi 2 e 3, è integrato con i dati seguenti:

a) le attività lavorative che comportano la presenza di sostanze o preparati cancerogeni o mutageni o di processi industriali di cui all’allegato VIII, con l’indicazione dei motivi per i quali sono impiegati agenti cancerogeni o mutageni;

b) i quantitativi di sostanze ovvero preparati cancerogeni o mutageni prodotti ovvero utilizzati, ovvero presenti come impurità o sottoprodotti;

c) il numero dei lavoratori esposti ovvero potenzialmente esposti ad agenti cancerogeni o mutageni;

d) l’esposizione dei suddetti lavoratori, ove nota e il grado della stessa;

e) le misure preventive e protettive applicate ed il tipo dei dispositivi di protezione individuale utilizzati;

f) le indagini svolte per la possibile sostituzione degli agenti cancerogeni o mutageni e le sostanze e i preparati eventualmente utilizzati come sostituti.

5. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al comma 1 in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni dall’ultima valutazione effettuata.

6. Il rappresentante per la sicurezza ha accesso anche ai dati di cui al comma 4, fermo restando l’obbligo di cui all’art. 9, comma 3.

 

 

Art. 64. – Misure tecniche, organizzative, procedurali.

 

1. Il datore di lavoro:

a) assicura, applicando metodi e procedure di lavoro adeguati, che nelle varie operazioni lavorative sono impiegati quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni non superiori alle necessità delle lavorazioni e che gli agenti cancerogeni o mutageni in attesa di impiego, in forma fisica tale da causare rischio di introduzione, non sono accumulati sul luogo di lavoro in quantitativi superiori alle necessità predette;

b) limita al minimo possibile il numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni anche isolando le lavorazioni in aree predeterminate provviste di adeguati segnali di avvertimento e di sicurezza, compresi i segnali “vietato fumare”, ed accessibili soltanto ai lavoratori che debbono recarvisi per motivi connessi con la loro mansione o con la loro funzione. In dette aree è fatto divieto di fumare;

c) progetta, programma e sorveglia le lavorazioni in modo che non vi è emissione di agenti cancerogeni o mutageni nell’aria. Se ciò non è tecnicamente possibile, l’eliminazione degli agenti cancerogeni o mutageni deve avvenire il più vicino possibile al punto di emissione mediante aspirazione localizzata, nel rispetto dell’art. 4, comma 5, lettera n). L’ambiente di lavoro deve comunque essere dotato di un adeguato sistema di ventilazione generale;

d) provvede alla misurazione di agenti cancerogeni o mutageni per verificare l’efficacia delle misure di cui alla lettera c) e per individuare precocemente le esposizioni anomale causate da un evento non prevedibile o da un incidente, con metodi di campionatura e di misurazione conformi alle indicazioni dell’allegato VIII del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;

e) provvede alla regolare e sistematica pulitura dei locali, delle attrezzature e degli impianti;

f) elabora procedure per i casi di emergenza che possono comportare esposizioni elevate;

g) assicura che gli agenti cancerogeni o mutageni sono conservati, manipolati, trasportati in condizioni di sicurezza;

h) assicura che la raccolta e l’immagazzinamento, ai fini dello smaltimento degli scarti e dei residui delle lavorazioni contenenti agenti cancerogeni o mutageni, avvengano in condizioni di sicurezza, in particolare utilizzando contenitori ermetici etichettati in modo chiaro, netto, visibile;

i) dispone, su conforme parere del medico competente, misure protettive particolari per quelle categorie di lavoratori per i quali l’esposizione a taluni agenti cancerogeni o mutageni presenta rischi particolarmente elevati.

 

 

Art. 65. – Misure igieniche.

 

1. Il datore di lavoro:

a) assicura che i lavoratori dispongano di servizi igienici appropriati ed adeguati;

b) dispone che i lavoratori abbiano in dotazione idonei indumenti protettivi da riporre in posti separati dagli abiti civili;

c) provvede affinché i dispositivi di protezione individuale siano custoditi in luoghi determinati, controllati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi, prima di ogni nuova utilizzazione.

2. Nelle zone di lavoro di cui all’articolo 64, comma 1, lettera b), è vietato assumere cibi e bevande, fumare, conservare cibi destinati al consumo umano, usare pipette a bocca e applicare cosmetici

 

 

Art. 66. – Informazione e formazione.

 

1. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda:

a) gli agenti cancerogeni o mutageni presenti nei cicli lavorativi, la loro dislocazione, i rischi per la salute connessi al loro impiego, ivi compresi i rischi supplementari dovuti al fumare;

b) le precauzioni da prendere per evitare l’esposizione;

c) le misure igieniche da osservare;

d) la necessità di indossare e impiegare indumenti di lavoro e protettivi e dispositivi individuali di protezione ed il loro corretto impiego;

e) il modo di prevenire il verificarsi di incidenti e le misure da adottare per ridurre al minimo le conseguenze.

2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1.

3. L’informazione e la formazione di cui ai commi 1 e 2 sono fornite prima che i lavoratori siano adibiti alle attività in questione e vengono ripetute, con frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi.

4. Il datore di lavoro provvede inoltre affinché gli impianti, i contenitori, gli imballaggi contenenti agenti cancerogeni o mutageni siano etichettati in maniera chiaramente leggibile e comprensibile. I contrassegni utilizzati e le altre indicazioni devono essere conformi al disposto della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modifiche ed integrazioni.

 

 

Art. 67. – Esposizione non prevedibile.

 

1. Se si verificano eventi non prevedibili o incidenti che possono comportare un’esposizione anomala dei lavoratori, il datore di lavoro adotta quanto prima misure appropriate per identificare e rimuovere la causa dell’evento e ne informa i lavoratori e il rappresentante per la sicurezza.

2. I lavoratori devono abbandonare immediatamente l’area interessata, cui possono accedere soltanto gli addetti agli interventi di riparazione ed ad altre operazioni necessarie, indossando idonei indumenti protettivi e dispositivi di protezione delle vie respiratorie, essi a loro disposizione dal datore di lavoro. In ogni caso l’uso dei dispositivi di protezione non può essere permanente e la sua durata, per ogni lavoratore, è limitata al minimo strettamente necessario.

3. Il datore di lavoro comunica al più presto all’organo di vigilanza il verificarsi degli eventi di cui al comma 1 e riferisce sulle misure adottate per ridurre al minimo le conseguenze.

 

 

Art. 68. – Operazioni lavorative particolari.

 

1. Nel caso di determinate operazioni lavorative, come quella di manutenzione, per le quali, nonostante l’adozione di tutte le misure di prevenzione tecnicamente applicabili, è prevedibile un’esposizione rilevante dei lavoratori addetti, il datore di lavoro previa consultazione del rappresentante per la sicurezza:

a) dispone che soltanto tali lavoratori hanno accesso alle suddette aree anche provvedendo, ove tecnicamente possibile, all’isolamento delle stesse ed alla loro identificazione mediante appositi contrassegni;

b) fornisce ai lavoratori speciali indumenti e dispositivi di protezione individuale che devono essere indossati dai lavoratori adibiti alle suddette operazioni.

2. La presenza nelle aree di cui al comma 1 dei lavoratori addetti è in ogni caso ridotta al minimo compatibilmente con le necessità delle lavorazioni.

 

 

Capo III – SORVEGLIANZA SANITARIA.

 

Art. 69. – Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche.

 

1. I lavoratori per i quali la valutazione di cui all’art. 63 ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti a sorveglianza sanitaria.

2. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure preventive e protettive per singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati.

3. Le misure di cui al comma 2 possono comprendere l’allontanamento del lavoratore secondo le procedure dell’art. 8 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.

4. Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo ad un stesso agente, l’esistenza di un’anomalia imputabile a tale esposizione, il medico competente ne informa il datore di lavoro.

5. A seguito dell’informazione di cui al comma 4 il datore di lavoro effettua:

a) una nuova valutazione del rischio in conformità all’art. 63;

b) ove sia tecnicamente possibile, una misurazione della concentrazione dall’agente in aria, per verificare l’efficacia delle misure adottate.

6. Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti, con particolare riguardo all’opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell’attività lavorativa.

 

 

Art. 70. – Registro di esposizione e cartelle sanitarie.

 

1. I lavoratori di cui all’articolo 69 sono iscritti in un registro nel quale e’ riportata, per ciascuno di essi, l’attivita’ svolta, l’agente cancerogeno o mutageno utilizzato e, ove noto, il valore dell’esposizione a tale agente. Detto registro e’ istituito ed aggiornato dal datore di lavoro il quale ne cura la tenuta per il tramite del medico competente. Il responsabile del servizio di prevenzione ed i rappresentanti per la sicurezza hanno accesso a detto registro.

2. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all’articolo 69, provvede ad istituire e ad aggiornare una cartella sanitaria e di rischio, custodita presso l’azienda o l’unita’ produttiva sotto la responsabilita’ del datore di lavoro.

3. Il datore di lavoro comunica ai lavoratori interessati, su richiesta, le relative annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e, tramite il medico competente, i dati della cartella sanitaria e di rischio.

4. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro invia all’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro – ISPESL la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro e ne consegna copia al lavoratore stesso.

5. In caso di cessazione di attivita’ dell’azienda, il datore di lavoro consegna il registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio all’ISPESL.

6. Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio sono conservate dal datore di lavoro almeno fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall’ISPESL fino a quarant’anni dalla cessazione di ogni attivita’ che espone ad agenti cangerogeni o mutageni.

7. I registri di esposizione, le annotazioni individuali e le cartelle sanitarie e di rischio sono custoditi e trasmessi con salvaguardia del segreto professionale e del trattamento dei dati personali.

8. Il datore di lavoro, in caso di esposizione del lavoratore ad agenti cancerogeni, oltre a quanto previsto ai commi da 1 a 7:

a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all’ISPESL ed all’organo di vigilanza competente per territorio, e comunica loro ogni tre anni, e comunque ogni qualvolta i medesimi ne facciano richiesta, le variazioni intervenute;

b) consegna, a richiesta, all’Istituto superiore di sanita’ copia del registro di cui al comma 1;

c) in caso di cessazione di attivita’ dell’azienda, consegna copia del registro di cui al comma 1 all’organo di vigilanza competente per territorio;

d) in caso di assunzione di lavoratori che hanno in precedenza esercitato attivita’ con esposizione ad agenti cancerogeni, il datore di lavoro chiede all’ISPESL copia delle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1, nonche’ copia della cartella sanitaria e di rischio, qualora il lavoratore non ne sia in possesso ai sensi del comma 4.

9. I modelli e le modalita’ di tenuta del registro e delle cartelle sanitarie e di rischio sono determinati con decreto del Ministro della sanita’, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione consultiva permanente.

10. L’ISPESL trasmette annualmente al Ministero della sanita’ dati di sintesi relativi al contenuto dei registri di cui al comma 1 ed a richiesta li rende disponibili alle regioni.

 

 

Art. 71. – Registrazione dei tumori.

 

1. I medici, le strutture sanitarie pubbliche e private, nonché gli istituti previdenziali assicurativi pubblici o privati, che refertano casi di neoplasie da loro ritenute causate da esposizione lavorativa ad agenti cancerogeni, trasmettono all’ISPESL copia della relativa documentazione clinica ovvero anatomopatologica e quella inerente l’anamnesi lavorativa.

2. L’ISPESL realizza, nei limiti delle ordinarie risorse di bilancio, sistemi di monitoraggio dei rischi cancerogeni di origine professionale utilizzando i flussi informativi di cui al comma 1, le informazioni raccolte dai sistemi di registrazione delle patologie attivi sul territorio regionale, nonche’ i dati di carattere occupazionale, anche a livello nominativo, rilevati nell’ambito delle rispettive attivita’ istituzionali dall’Istituto nazionale della previdenza sociale – INPS, dall’Istituto nazionale di statistica – ISTAT, dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro – INAIL e da altre istituzioni pubbliche. L’ISPESL rende disponibile al Ministero della sanita’ ed alle regioni i risultati del monitoraggio con periodicita’ annuale.

3. Con decreto dei Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione consultiva permanente, sono determinate le caratteristiche dei sistemi informativi che, in funzione del tipo di neoplasia accertata, ne stabiliscono la raccolta, l’acquisizione, l’elaborazione e l’archiviazione, nonché le modalità di registrazione di cui al comma 2, e le modalità di trasmissione di cui al comma 1.

4. Il Ministero della sanità fornisce, su richiesta, alla Commissione CE, informazioni sulle utilizzazioni dei dati del registro di cui al comma 1.

 

 

Art. 72. – Adeguamenti normativi.

 

1. La Commissione consultiva tossicologica nazionale individua periodicamente le sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione che, pur non essendo classificate ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, rispondono ai criteri di classificazione ivi stabiliti e fornisce consulenza ai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e della sanita’, su richiesta, in tema di classificazione di agenti chimici pericolosi.

2. Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanita’, sentita la commissione consultiva permanente e la Commissione consultiva tossicologica nazionale:

a) sono aggiornati gli allegati VIII e VIII-bis in funzione del progresso tecnico, dell’evoluzione di normative e specifiche comunitarie o internazionali e delle conoscenze nel settore degli agenti cancerogeni o mutageni;

b) e’ pubblicato l’elenco delle sostanze in funzione dell’individuazione effettuata ai sensi del comma 1.

 

 

TITOLO VII bis – PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI.  (1)

(1) Titolo inserito dall’art. 2 del D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25.

 

Art. 72 bis – Campo di applicazione.

 

1. Il presente titolo determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza che derivano, o possono derivare, dagli effetti di agenti chimici presenti sul luogo di lavoro o come risultato di ogni attivita’ lavorativa che comporti la presenza di agenti chimici.

2. I requisiti individuati dal presente titolo si applicano a tutti gli agenti chimici pericolosi che sono presenti sul luogo di lavoro, fatte salve le disposizioni relative agli agenti chimici per i quali valgono provvedimenti di protezione radiologica regolamentati dal decreto legislativo n. 230 del 1995, e successive modifiche.

3. Per gli agenti cancerogeni sul lavoro, si applicano le disposizioni del presente titolo, fatte salve le disposizioni specifiche contenute nel titolo VII del decreto legislativo n. 626/94, come modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 66.

4. Le disposizioni del presente titolo si applicano altresi’ al trasporto di agenti chimici pericolosi, fatte salve le disposizioni specifiche contenute nei decreti ministeriali 4 settembre 1996, 15 maggio 1997, 28 settembre 1999 e decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, di attuazione della direttiva 94/55/CE, nelle disposizioni del codice IMDG del codice IBC e nel codice IGC, quali definite dall’articolo 2 della direttiva 93/75/CEE, nelle disposizioni dell’accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne (ADN) e del regolamento per il trasporto delle sostanze pericolose sul Reno (ADNR), quali incorporate nella normativa comunitaria e nelle istruzioni tecniche per il trasporto sicuro di merci pericolose emanate alla data del 25 maggio 1998.

5. Le disposizioni del presente titolo non si applicano alle attivita’ comportanti esposizione ad amianto che restano disciplinate dalla normativa specifica.

 

 

Art. 72 ter – Definizioni.

 

1. Ai fini del presente titolo si intende per:

a) agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attivita’ lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato

b) agenti chimici pericolosi:

1) agenti chimici classificati come sostanze pericolose ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modifiche, nonche’ gli agenti che corrispondono ai criteri di classificazione come sostanze pericolose di cui al predetto decreto.

Sono escluse le sostanze pericolose solo per l’ambiente

2) agenti chimici classificati come preparati pericolosi ai sensi del decreto legislativo 16 luglio 1998, n. 285, e successive modifiche, nonche’ gli agenti che rispondono ai criteri di classificazione come preparati pericolosi di cui al predetto decreto.

Sono esclusi i preparati pericolosi solo per l’ambiente

3) agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi, in base ai punti 1) e 2), possono comportare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprieta’ chimico-fisiche chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui e’ stato assegnato un valore limite di esposizione professionale

c) attivita’ che comporta la presenza di agenti chimici: ogni attivita’ lavorativa in cui sono utilizzati agenti chimici, o se ne prevede l’utilizzo, in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la manipolazione, l’immagazzinamento, il trasporto o l’eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o che risultino da tale attivita’ lavorativa

d) valore limite di esposizione professionale: se non diversamente specificato, il limite della concentrazione media ponderata nel tempo di un agente chimico nell’aria all’interno della zona di respirazione di un lavoratore in relazione ad un determinato periodo di riferimento un primo elenco di tali valori e’ riportato nell’allegato VIII-ter

e) valore limite biologico: il limite della concentrazione del relativo agente, di un suo metabolita, o di un indicatore di effetto, nell’appropriato mezzo biologico un primo elenco di tali valori e’ riportato nell’allegato VIII-quater

f) sorveglianza sanitaria: la valutazione dello stato di salute del singolo lavoratore in funzione dell’esposizione ad agenti chimici sul luogo di lavoro

g) pericolo: la proprieta’ intrinseca di un agente chimico di poter produrre effetti nocivi

h) rischio: la probabilita’ che si raggiunga il potenziale nocivo nelle condizioni di utilizzazione o esposizione.

Art. 60 quater – Valutazione dei rischi.

1. Nella valutazione di cui all’art. 4, il datore di lavoro determina, preliminarmente l’eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valuta anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti, prendendo in considerazione in particolare:

a) le loro proprieta’ pericolose

b) le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal produttore o dal fornitore tramite la relativa scheda di sicurezza predisposta ai sensi dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52 e 16 luglio 1998, n. 285 e successive modifiche

c) il livello, il tipo e la durata dell’esposizione

d) le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, compresa la quantita’ degli stessi

e) i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici di cui un primo elenco e’ riportato negli allegati VIII-ter ed VIII-quater

f) gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare

g) se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria gia’ intraprese.

2. Nella valutazione dei rischi il datore di lavoro indica quali misure sono state adottate ai sensi dell’articolo 60-quinquies e, ove applicabile, dell’articolo 60-sexies. Nella valutazione medesima devono essere incluse le attivita’, ivi compresa la manutenzione, per le quali e’ prevedibile la possibilita’ di notevole esposizione o che, per altri motivi, possono provocare effetti nocivi per la salute e la sicurezza, anche dopo che sono state adottate tutte le misure tecniche.

3. Nel caso di attivita’ lavorative che comportano l’esposizione a piu’ agenti chimici pericolosi, i rischi sono valutati in base al rischio che comporta la combinazione di tutti i suddetti agenti chimici.

4. Fermo restando quanto previsto dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 16 luglio 1998, n. 285, e successive modifiche, il fornitore o il produttore di agenti chimici pericolosi e’ tenuto a fornire al datore di lavoro acquirente tutte le ulteriori informazioni necessarie per la completa valutazione del rischio.

5. La valutazione del rischio puo’ includere la giustificazione che la natura e l’entita’ dei rischi connessi con gli agenti chimici pericolosi rendono non necessaria un’ulteriore valutazione maggiormente dettagliata dei rischi.

6. Nel caso di un’attivita’ nuova che comporti la presenza di agenti chimici pericolosi, la valutazione dei rischi che essa presenta e l’attuazione delle misure di prevenzione sono predisposte preventivamente. Tale attivita’ comincia solo dopo che si sia proceduto alla valutazione dei rischi che essa presenta e all’attuazione delle misure di prevenzione.

7. Il datore di lavoro aggiorna periodicamente la valutazione e, comunque, in occasione di notevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata ovvero quando i risultati della sorveglianza medica ne mostrino la necessita’.

 

 

Art. 72 quinquies – Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi.

 

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3, devono essere eliminati i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi o ridotti al minimo mediante le seguenti misure:

a) progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro

b) fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di manutenzione adeguate

c) riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono o potrebbero essere esposti

d) riduzione al minimo della durata e dell’intensita’ dell’esposizione

e) misure igieniche adeguate

f) riduzione al minimo della quantita’ di agenti presenti sul luogo di lavoro in funzione delle necessita’ della lavorazione

g) metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell’immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi nonche’ dei rifiuti che contengono detti agenti chimici.

2. Se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in relazione al tipo e alle quantita’ di un agente chimico pericoloso e alle modalita’ e frequenza di esposizione a tale agente presente sul luogo di lavoro, vi e’ solo un rischio moderato per la sicurezza e la salute dei lavoratori e che le misure di cui al comma 1 sono sufficienti a ridurre il rischio, non si applicano le disposizioni degli articoli 60-sexies, 60-septies, 60-decies, 60-undecies.

 

 

Art. 72 sexies – Misure specifiche di protezione e di prevenzione.

 

1. Il datore di lavoro, sulla base dell’attivita’ e della valutazione dei rischi di cui all’articolo 60-bis, provvede affinche’ il rischio sia eliminato o ridotto mediante la sostituzione, qualora la natura dell’attivita’ lo consenta, con altri agenti o processi che, nelle condizioni di uso, non sono o sono meno pericolosi per la salute dei lavoratori. Quando la natura dell’attivita’ non consente di eliminare il rischio attraverso la sostituzione il datore di lavoro garantisce che il rischio sia ridotto mediante l’applicazione delle seguenti misure nell’indicato ordine di priorita’:

a) progettazione di appropriati processi lavorativi e controlli tecnici, nonche’ uso di attrezzature e materiali adeguati

b) appropriate misure organizzative e di protezione collettive alla fonte del rischio

c) misure di protezione individuali, compresi i dispositivi di protezione individuali, qualora non si riesca a prevenire con altri mezzi l’esposizione

d) sorveglianza sanitaria dei lavoratori a norma degli articoli 60-decies e 60-undecies.

2. Salvo che non possa dimostrare con altri mezzi il conseguimento di un adeguato livello di prevenzione e di protezione, il datore di lavoro, periodicamente ed ogni qualvolta sono modificate le condizioni che possono influire sull’esposizione, provvede ad effettuare la misurazione degli agenti che possono presentare un rischio per la salute, con metodiche standardizzate di cui e’ riportato un elenco non esaustivo nell’allegato VIII-sexties o in loro assenza, con metodiche appropriate e con particolare riferimento ai valori limite di esposizione professionale e per periodi rappresentativi dell’esposizione in termini spazio temporali.

3. Se e’ stato superato un valore limite di esposizione professionale stabilito dalla normativa vigente il datore di lavoro identifica e rimuove le cause dell’evento, adottando immediatamente le misure appropriate di prevenzione e protezione.

4. I risultati delle misurazioni di cui al comma 2 sono allegati ai documenti di valutazione dei rischi e resi noti ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori. Il datore di lavoro tiene conto delle misurazioni effettuate ai sensi del comma 2 per l’adempimento degli obblighi conseguenti alla valutazione dei rischi di cui all’articolo 60-quater. Sulla base della valutazione dei rischi e dei principi generali di prevenzione e protezione, il datore di lavoro adotta le misure tecniche e organizzative adeguate alla natura delle operazioni, compresi l’immagazzinamento, la manipolazione e l’isolamento di agenti chimici incompatibili fra di loro in particolare, il datore di lavoro previene sul luogo di lavoro la presenza di concentrazioni pericolose di sostanze infiammabili o quantita’ pericolose di sostanze chimicamente instabili.

5. Laddove la natura dell’attivita’ lavorativa non consenta di prevenire sul luogo di lavoro la presenza di concentrazioni pericolose di sostanze infiammabili o quantita’ pericolose di sostanze chimicamente instabili, il datore di lavoro deve in particolare:

a) evitare la presenza di fonti di accensione che potrebbero dar luogo a incendi ed esplosioni, o l’esistenza di condizioni avverse che potrebbero provocare effetti fisici dannosi ad opera di sostanze o miscele di sostanze chimicamente instabili

b) limitare, anche attraverso misure procedurali ed organizzative previste dalla normativa vigente, gli effetti pregiudizievoli sulla salute e la sicurezza dei lavoratori in caso di incendio o di esplosione dovuti all’accensione di sostanze infiammabili, o gli effetti dannosi derivanti da sostanze o miscele di sostanze chimicamente instabili

6. Il datore di lavoro mette a disposizione attrezzature di lavoro ed adotta sistemi di protezione collettiva ed individuale conformi alle disposizioni legislative e regolamentari pertinenti, in particolare per quanto riguarda l’uso dei suddetti mezzi in atmosfere potenzialmente esplosive.

7. Il datore di lavoro adotta misure per assicurare un sufficiente controllo degli impianti, apparecchi e macchinari, anche mettendo a disposizione sistemi e dispositivi finalizzati alla limitazione del rischio di esplosione o dispositivi per limitare la pressione delle esplosioni.

8. Il datore di lavoro informa i lavoratori del superamento dei valori limite di esposizione professionale, delle cause dell’evento e delle misure di prevenzione e protezione adottate e ne da’ comunicazione all’organo di vigilanza.

 

 

Art. 72 septies – Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze.

 

1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13 e al decreto ministeriale 10 marzo 1998, il datore di lavoro, per proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori dalle conseguenze di incidenti o di emergenze derivanti dalla presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro, predispone procedure di intervento adeguate da attuarsi al verificarsi di tali eventi. Tale misure comprendono esercitazioni di sicurezza da effettuarsi a intervalli regolari e la messa a disposizione di appropriati mezzi di pronto soccorso.

2. Nel caso di incidenti o di emergenza, il datore di lavoro adotta immediate misure dirette ad attenuarne gli effetti ed in particolare, di assistenza, di evacuazione e di soccorso e ne informa i lavoratori. Il datore di lavoro adotta inoltre misure adeguate per porre rimedio alla situazione quanto prima.

3. Ai lavoratori cui e’ consentito operare nell’area colpita o ai lavoratori indispensabili all’effettuazione delle riparazioni e delle attivita’ necessarie, sono forniti indumenti protettivi, dispositivi di protezione individuale ed idonee attrezzature di intervento che devono essere utilizzate sino a quando persiste la situazione anomala.

4. Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per approntare sistemi d’allarme e altri sistemi di comunicazione necessari per segnalare tempestivamente l’incidente o l’emergenza.

5. Le misure di emergenza devono essere contenute nel piano di cui al decreto 10 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 1998. In particolare nel piano vanno inserite:

a) informazioni preliminari sulle attivita’ pericolose, sugli agenti chimici pericolosi, sulle misure per l’identificazione dei rischi, sulle precauzioni e sulle procedure, in modo tale che servizi competenti per le situazioni di emergenza possano mettere a punto le proprie procedure e misure precauzionali

b) qualunque altra informazione disponibile sui rischi specifici derivanti o che possano derivare dal verificarsi di incidenti o situazioni di emergenza, comprese le informazioni sulle procedure elaborate in base al presente articolo.

6. Nel caso di incidenti o di emergenza i soggetti non protetti devono immediatamente abbandonare la zona interessata.

 

 

Art. 72 octies – Informazione e formazione per i lavoratori.

 

1. Fermo restando quanto previsto agli articoli 21 e 22, il datore di lavoro garantisce che i lavoratori o i loro rappresentanti dispongano di:

a) dati ottenuti attraverso la valutazione del rischio e ulteriori informazioni ogni qualvolta modifche importanti sul luogo di lavoro determinino un cambiamento di tali dati

b) informazioni sugli agenti chimici pericolosi presenti sul luogo di lavoro, quali l’identita’ degli agenti, i rischi per la sicurezza e la salute, i relativi valori limite di esposizione professionale e altre disposizioni normative relative agli agenti

c) formazione ed informazioni su precauzioni ed azioni adeguate da intraprendere per proteggere loro stessi ed altri lavoratori sul luogo di lavoro

d) accesso ad ogni scheda dei dati di sicurezza messa a disposizione dal fornitore ai sensi dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52 e 16 luglio 1998, n. 285, e successive modifiche.

2. Il datore di lavoro assicura che le informazioni siano:

a) fornite in modo adeguato al risultato della valutazione del rischio di cui all’articolo 60-quater. Tali informazioni possono essere costituite da comunicazioni orali o dalla formazione e dall’addestramento individuali con il supporto di informazioni scritte, a seconda della natura e del grado di rischio rivelato dalla valutazione del rischio

b) aggiornate per tener conto del cambiamento delle circostanze.

3. Laddove i contenitori e le condutture per gli agenti chimici pericolosi utilizzati durante il lavoro non siano contrassegnati da segnali di sicurezza in base a quanto disposto dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493, il datore di lavoro provvede affinche’ la natura del contenuto dei contenitori e delle condutture e gli eventuali rischi connessi siano chiaramente identificabili.

4. Il produttore e il fornitore devono trasmettere ai datori di lavoro tutte le informazioni concernenti gli agenti chimici pericolosi prodotti o forniti secondo quanto stabilito dai decreti legislativi 3 febbraio 1997 n. 52, e 16 luglio 1998, n. 285, e successive modifiche.

 

 

Art. 72 novies – Divieti.

 

1. Sono vietate la produzione, la lavorazione e l’impiego degli agenti chimici sul lavoro e le attivita’ indicate all’allegato VIII-quinquies.

2. Il divieto non si applica se un agente e’ presente in un preparato, o quale componente di rifiuti, purche’ la concentrazione individuale sia inferiore al limite indicato nello stesso allegato.

3. In deroga al divieto di cui al comma 1, possono essere effettuate, previa autorizzazione, le seguenti attivita’:

a) attivita’ a fini esclusivi di ricerca e sperimentazione scientifica, ivi comprese le analisi

b) attivita’ volte ad eliminare gli agenti chimici che sono presenti sotto forma di sottoprodotto o di rifiuti

c) produzione degli agenti chimici destinati ad essere usati come intermedi.

4. Ferme restando le disposizioni di cui al presente titolo, nei casi di cui al comma 3, lettera c), il datore di lavoro evita l’esposizione dei lavoratori, stabilendo che la produzione e l’uso piu’ rapido possibile degli agenti come prodotti intermedi avvenga in un sistema chiuso dal quale gli stessi possono essere rimossi soltanto nella misura necessaria per il controllo del processo o per la manutenzione del sistema.

5. Il datore di lavoro che intende effettuare le attivita’ di cui al comma 3 deve inviare una richiesta di autorizzazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che la rilascia sentito il Ministero della salute e la regione interessata. La richiesta di autorizzazione e’ corredata dalle seguenti informazioni:

a) i motivi della richiesta di deroga

b) i quantitativi dell’agente da utilizzare annualmente

c) il numero dei lavoratori addetti

d) descrizione delle attivita’ e delle reazioni o processi

e) misure previste per la tutela della salute e sicurezza e per prevenire l’esposizione dei lavoratori.

 

 

Art. 72 decies – Sorveglianza sanitaria.

 

1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 60-quinquies, comma 2, sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 16 i lavoratori esposti agli agenti chimici pericolosi per la salute che rispondono ai criteri per la classificazione come molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo.

2. La sorveglianza sanitaria viene effettuata:

a) prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta esposizione

b) periodicamente, di norma una volta l’anno o con periodicita’ diversa decisa dal medico competente con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori, in funzione della valutazione del rischio e dei risultati della sorveglianza sanitaria

c) all’atto della cessazione del rapporto di lavoro. In tale occasione il medico competente deve fornire al lavoratore le eventuali indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare.

3. Il monitoraggio biologico e’ obbligatorio per i lavoratori esposti agli agenti per i quali e’ stato fissato un valore limite biologico. Dei risultati di tale monitoraggio viene informato il lavoratore interessato. I risultati di tal monitoraggio, in forma anonima, vengono allegati al documento di valutazione dei rischi e comunicati ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori.

4. Gli accertamenti sanitari devono essere a basso rischio per il lavoratore.

5. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure preventive e protettive particolari per singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati. Le misure possono comprendere l’allontanamento del lavoratore secondo le procedure dell’articolo 8 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.

6. Nel caso in cui all’atto della sorveglianza sanitaria si evidenzi, in un lavoratore o in un gruppo di lavoratori esposti in maniera analoga ad uno stesso agente, l’esistenza di effetti pregiudizievoli per la salute imputabili a tale esposizione o il superamento di un valore limite biologico, il medico competente informa individualmente i lavoratori interessati ed il datore di lavoro.

7. Nei casi di cui al comma 6, il datore di lavoro deve:

a) sottoporre a revisione la valutazione dei rischi effettuata a norma dell’articolo 60-quater

b) sottoporre a revisione le misure predisposte per eliminare o ridurre i rischi

c) tenere conto del parere del medico competente nell’attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio

d) prendere le misure affinche’ sia effettuata una visita medica straordinaria per tutti gli altri lavoratori che hanno subito un’esposizione simile.

8. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, puo’ disporre contenuti e periodicita’ della sorveglianza sanitaria diversi rispetto a quelli definiti dal medico competente.

 

 

Art. 72 undecies – Cartelle sanitarie e di rischio.

 

1. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all’articolo 60-decies istituisce ed aggiorna una cartella sanitaria e di rischio custodita presso l’azienda, o l’unita’ produttiva, secondo quanto previsto dall’articolo 17, comma 1, lettera d), e fornisce al lavoratore interessato tutte le informazioni previste dalle lettere e) ed f) dello stesso articolo. Nella cartella di rischio sono, tra l’altro, indicati i livelli di esposizione professionale individuali forniti dal Servizio di prevenzione e protezione.

2. Su richiesta, e’ fornita agli organi di vigilanza copia dei documenti di cui al comma 1.

3. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, le cartelle sanitarie e di rischio sono trasmesse all’ISPESL.

 

 

Art. 72 duodecies – Consultazione e partecipazione dei lavoratori.

 

– 1. La consultazione e partecipazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti sono attuate ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo I, Capo V.

 

 

Art. 72 terdecies – Adeguamenti normativi.

 

1. Con decreto dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, e’ istituito senza oneri per lo Stato, un comitato consultivo per la determinazione e l’aggiornamento dei valori limite di esposizione professionale e dei valori limite biologici relativi agli agenti chimici. Il Comitato e’ composto da nove membri esperti nazionali di chiara fama in materia tossicologica e sanitaria di cui tre in rappresentanza del Ministero della salute su proposta dell’Istituto superiore di sanita’, dell’ISPESL e della Commissione tossicologica nazionale, tre in rappresentanza della Conferenza dei Presidenti delle regioni e tre in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche su proposta dell’Istituto italiano di medicina sociale. Il Comitato si avvale del supporto organizzativo e logistico della direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. Con uno o piu’ decreti dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sentiti il Ministro per le attivita’ produttive il Comitato di cui al comma 1 e le parti sociali, sono recepiti i valori di esposizione professionale e biologici obbligatori predisposti dalla Commissione europea, sono altresi’ stabiliti i valori limite nazionali anche tenuto conto dei valori limite indicativi predisposti dalla Commissione medesima e sono aggiornati gli allegati VIII-ter, quater, quinquies e sexies in funzione del progresso tecnico, dell’evoluzione di normative e specifiche comunitarie o internazionali e delle conoscenze nel settore degli agenti chimici pericolosi.

3. Con i decreti di cui al comma 2 e’ inoltre determinato il rischio moderato di cui all’articolo 60-quinquies, comma 2, in relazione al tipo, alle quantita’ ed alla esposizione di agenti chimici, anche tenuto conto dei valori limite indicativi fissati dalla Unione europea e dei parametri di sicurezza.

4. Nelle more dell’emanazione dei decreti di cui al comma 2, con uno o piu’ decreti dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, possono essere stabiliti, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i parametri per l’individuazione del rischio moderato di cui all’articolo 60-quinquies, comma 2, sulla base di proposte delle associazioni di categoria dei datori di lavoro interessate comparativamente rappresentative, sentite le associazioni dei prestatori di lavoro interessate comparativamente rappresentative. Scaduto inutilmente il termine di cui al precedente periodo, la valutazione del rischio moderato e’ comunque effettuata dal datore di lavoro”.

 

Note:

 – Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230  (Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom,  92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni  ionizzanti) e’ pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 13 giugno 1995, n. 136.

 – Le norme contenute nel titolo VII del gia’ citato decreto legislativo n. 626 del 1994 (articoli da 60 a 72) riguardano la protezione da agenti cancerogeni mutageni.

 – Il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 66 (Attuazione delle direttive 97/42/CE e 1999/38/CE, che modificano la direttiva 90/394/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro) e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 marzo 2000, n. 70.

 – Il decreto ministeriale 4 novembre 1996 (Attuazione della direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada) e’ pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 2 dicembre 1996, n. 282.

 – Il decreto ministeriale 15 maggio 1997 (Attuazione della direttiva 96/86/CE del Consiglio dell’Unione europea che adegua al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE) e’ pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 4 giugno 1997, n. 128.

 – Il decreto ministeriale 28 settembre 1999 (Attuazione della direttiva 1999/47/CE della Commissione dell’Unione europea, che adegua per la seconda volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE) e’ pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 22 ottobre 1999, n. 249.

 – Il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41 (Attuazione delle direttive 96/49/CE e 96/87/CE relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia) e’ pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 27 febbraio 1999, n. 48.

 – La direttiva 94/55/CE, del Consiglio, del 21 novembre 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada, e’ pubblicata nella G.U.C.E. 12 dicembre 1994, n. L319.

 – L’art. 2 della direttiva n. 93/75/CEE, del Consiglio, del 13 settembre 1993, relativa alle condizioni minime necessarie per le navi dirette a porti marittimi della Comunita’ o che ne escono e che trasportano merci pericolose o inquinanti, cosi’ recita:

 “Art. 2. – Ai fini della presente direttiva si intendono per:

 a) “operatore : il proprietario, il noleggiatore, l’imprenditore o l’agente marittimo della nave;

 b) “nave : qualsiasi nave da carico, petroliera, chimichiera o gasiera o nave passeggeri diretta ad un porto della Comunita’ o che ne esce e che trasporta merci pericolose o inquinanti, alla rinfusa o in colli;

 c) “merci pericolose : quelle merci classificate nel codice IMDG, inclusi i materiali radioattivi di cui alla raccolta INF; nel capitolo 17 del codice IBC e nel capitolo 19 del codice IGC;

 d) “merci inquinanti :

idrocarburi, secondo la definizione della MARPOL, allegato l;

sostanze liquide nocive, secondo la definizione della MARPOL, allegato 2;

sostanze dannose, secondo la definizione della MARPOL, allegato 3;

 e) “MARPOL : la Convenzione internazionale del 1973 sulla prevenzione dell’inquinamento causato da navi e il relativo protocollo del 1978, in vigore il 1 gennaio 1998;

 f) “codice IMDG : il codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose vigente il 1 gennaio 1997;

 g) “codice IBC : il codice internazionale OMI per la costruzione e l’armamento delle navi che trasportano sostanze chimiche pericolose alla rinfusa, in vigore il 1 luglio 1998;

 h) “codice IGC : il codice OMI internazionale per la costruzione e l’attrezzatura delle navi addette al trasporto di gas liquefatti alla rinfusa, in vigore il 1 luglio 1998;

 i) “raccolta INF : il corpus delle norme di sicurezza IMO per il trasporto di combustibile nucleare irradiato, di plutonio e di scorie altamente radioattive in fusti a bordo di navi, in vigore al 1 gennaio 1998;

 j) “risoluzione IMO A.851(20) : la risoluzione 851(20) dell’Organizzazione marittima internazionale, adottata dall’assemblea nella 20a sessione il 27 novembre 1997, avente per titolo “General principles for ship reporting systems and ship reporting requirements, including guidelines for reporting incidents involving dangerous goods, harmful substances and/or marine pollutants (Principi generali dei sistemi di notifica e norme di compilazione delle notifiche, con orientamenti per la notifica di sinistri in cui sono coinvolte merci pericolose, sostanze nocive e/o sostanze inquinanti per l’ambiente marino);

 k) “autorita’ competenti : le autorita’ e le organizzazioni designate dagli Stati membri ai sensi dell’art. 3;

 l) “spedizioniere/caricatore : una persona che ha stipulato un contratto per il trasporto di merci via mare, o la persona nel cui nome o per conto della quale, viene stipulato il contratto.”.

 – Il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 (Attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose) e’ pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 11 marzo 1997, n. 58.

 – Il decreto legislativo 16 luglio 1998, n. 285 (Attuazione di direttive comunitarie in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi, a norma dell’art. 38 della legge 24 aprile 1998, n. 128) e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1998, n. 191.

 – Il decreto ministeriale 10 marzo 1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro) e’ pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 7 aprile 1998, n. 81.

 – Il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493 (Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro) e’ pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 23 settembre 1996, n. 223.

 – L’art. 8 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 (Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell’art 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212) cosi’ recita:

 “Art. 8 (Allontanamento temporaneo dall’esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici). – 1. Nel caso in cui il lavoratore per motivi sanitari inerenti la sua persona, connessi all’esposizione ad un agente chimico o fisico o biologico, sia allontanato temporaneamente da un’attivita’ comportante esposizione ad un agente, in conformita’ al parere del medico competente e’ assegnato, in quanto possibile, ad un altro posto di lavoro nell’ambito della stessa azienda. Avverso il parere del medico competente e’ ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del parere medesimo, all’organo di vigilanza.

 Tale organo riesamina la valutazione degli esami degli accertamenti effettuati dal medico competente disponendo, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma o la modifica o la revoca delle misure adottate nei confronti dei lavoratori.

 2. Il lavoratore di cui al comma 1 che viene adibito a mansioni inferiori conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonche’ la qualifica originaria. Si applicano le norme di cui all’art. 13 della 1egge 20 maggio 1970, n. 300, qualora il lavoratore venga adibito a mansioni equivalenti o superiori.

 3. I contratti collettivi di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, sul piano nazionale, dei datori di lavoro e dei lavoratori determinano il periodo massimo dell’allontamento temporaneo agli effetti del comma 2.”.

 

 

TITOLO VIII – PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI

 

Capo I

 

Art. 73. – Campo di applicazione.

 

1. Le norme del presente titolo si applicano a tutte le attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione ad agenti biologici.

2. Restano ferme le disposizioni particolari di recepimento delle norme comunitarie sull’impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati e sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati. Il comma 1 dell’articolo 7 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91 è soppresso.

 

 

Art. 74. – Definizioni.

 

1. Ai sensi del presente titolo si intende per:

a) agente biologico: qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni;

b) microrganismo: qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico;

c) coltura cellulare: il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi pluricellulari.

 

 

Art. 75. – Classificazione degli agenti biologici.

 

1. Gli agenti biologici sono ripartiti nei seguenti quattro gruppi a seconda del rischio di infezione:

a) agente biologico del gruppo 1: un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani;

b) agente biologico del gruppo 2: un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaga nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;

c) agente biologico del gruppo 3: un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l’agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;

d) agente biologico del gruppo 4: un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche.

2. Nel caso in cui l’agente biologico oggetto di classificazione non può essere attribuito in modo inequivocabile ad uno fra i due gruppi sopraindicati, esso va classificato nel gruppo di rischio più elevato tra le due possibilità.

3. L’allegato XI riporta l’elenco degli agenti biologici classificati nei gruppi 2, 3, 4.

 

 

Art. 76. – Comunicazione.

 

1. Il datore di lavoro che intende esercitare attività che comportano uso di agenti biologici dei gruppi 2 o 3, comunica all’organo di vigilanza territorialmente competente le seguenti informazioni, almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori:

a) il nome e l’indirizzo dell’azienda e il suo titolare;

b) il documento di cui all’art. 78, comma 5.

2. Il datore di lavoro che è stato autorizzato all’esercizio di attività che comporta l’utilizzazione di un agente biologico del gruppo 4 è tenuto alla comunicazione di cui al comma 1.

3. Il datore di lavoro invia una nuova comunicazione ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni mutamenti che comportano una variazione significativa del rischio per la salute sul posto di lavoro, o, comunque, ogni qualvolta si intende utilizzare un nuovo agente classificato dal datore di lavoro in via provvisoria.

4. Il rappresentante per la sicurezza ha accesso alle informazioni di cui al comma 1.

5. Ove le attività di cui al comma 1 comportano la presenza di microrganismi geneticamente modificati appartenenti al gruppo II, come definito all’art. 4 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91, il documento di cui al comma 1, lettera b), è sostituito da copia della documentazione prevista per i singoli casi di specie dal predetto decreto.

6. I laboratori che forniscono un servizio diagnostico sono tenuti alla comunicazione di cui al comma 1 anche per quanto riguarda gli agenti biologici del gruppo 4.

 

 

Art. 77. – Autorizzazione.

 

1. Il datore di lavoro che intende utilizzare, nell’esercizio della propria attività, un agente biologico del gruppo 4 deve munirsi di autorizzazione del Ministero della sanità.

2. La richiesta di autorizzazione è corredata da:

a) le informazioni di cui all’art. 76, comma 1;

b) l’elenco degli agenti che si intende utilizzare.

3. L’autorizzazione è rilasciata dal Ministero della sanità sentito il parere dell’Istituto superiore di sanità. Essa ha la durata di 5 anni ed è rinnovabile. L’accertamento del venir meno di una delle condizioni previste per l’autorizzazione ne comporta la revoca.

4. Il datore di lavoro in possesso dell’autorizzazione di cui al comma 1 informa il Ministero della sanità di ogni nuovo agente biologico del gruppo 4 utilizzato, nonché di ogni avvenuta cessazione di impiego di un agente biologico del gruppo 4.

5. I laboratori che forniscono un servizio diagnostico sono esentati dagli adempimenti di cui al comma 4.

6. Il Ministero della sanità comunica all’organo di vigilanza competente per territorio le autorizzazioni concesse e le variazioni sopravvenute nell’utilizzazione di agenti biologici del gruppo 4. Il Ministero della sanità istituisce ed aggiorna un elenco di tutti gli agenti biologici del gruppo 4 dei quali è stata comunicata l’utilizzazione sulla base delle previsioni di cui ai commi 1 e 4.

 

 

Capo II – OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO.

 

Art. 78. – Valutazione del rischio.

 

1. Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio i cui all’art. 4, comma 1, tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell’agente biologico e delle modalità lavorative, ed in particolare:

a) della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la salute umana quale risultante dall’allegato XI o, in assenza, di quella effettuata dal datore di lavoro stesso sulla base delle conoscenze disponibili e seguendo i criteri di cui all’art. 75, commi 1 e 2;

b) dell’informazione sulle malattie che possono essere contratte;

c) dei potenziali effetti allergici e tossici;

d) della conoscenza di una patologia della quale è affetto un lavoratore, che è da porre in correlazione diretta all’attività lavorativa svolta;

e) delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall’autorità sanitaria competente che possono influire sul rischio;

f) del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati.

2. Il datore di lavoro applica i principi di buona prassi microbiologica, ed adotta, in relazione ai rischi accertati, le misure protettive e preventive di cui al presente titolo, adattandole alle particolarità delle situazioni lavorative.

3. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al comma 1 in occasione di modifiche dell’attività lavorativa significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni dall’ultima valutazione effettuata.

4. Nelle attività, quali quelle riportate a titolo esemplificativo nell’allegato IX, che, pur non comportando la deliberata intenzione di operare con agenti biologici, possono implicare il rischio di esposizioni dei lavoratori agli stessi, il datore di lavoro può prescindere dall’applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 80, 81, commi 1 e 2, 82, comma 3, e 86, qualora i risultati della valutazione dimostrano che l’attuazione di tali misure non è necessaria.

5. Il documento di cui all’art. 4, commi 2 e 3, è integrato dai dati seguenti:

a) le fasi del procedimento lavorativo che comportano il rischio di esposizione ad agenti biologici;

b) il numero dei lavoratori addetti alle fasi di cui alla lettera a);

c) le generalità del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

d) i metodi e le procedure lavorative adottate, nonché le misure preventive e protettive applicate;

e) il programma di emergenza per la protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad un agente biologico del gruppo 3 o del gruppo 4, nel caso di un difetto nel contenimento fisico.

6. Il rappresentante per la sicurezza è consultato prima dell’effettuazione della valutazione di cui al comma 1 ed ha accesso anche ai dati di cui al comma 5.

 

 

Art. 79. – Misure tecniche, organizzative, procedurali.

 

1. In tutte le attività per le quali la valutazione di cui all’art. 78 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori il datore di lavoro attua misure tecniche, organizzative e procedurali, per evitare ogni esposizione degli stessi ad agenti biologici.

2. In particolare, il datore di lavoro:

a) evita l’utilizzazione di agenti biologici nocivi, se il tipo di attività lavorativa lo consente;

b) limita al minimo i lavoratori esposti, o potenzialmente esposti, al rischio di agenti biologici;

c) progetta adeguatamente i processi lavorativi;

d) adotta misure collettive di protezione ovvero misure di protezione individuali qualora on sia possibile evitare altrimenti l’esposizione;

e) adotta misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale di un agente biologico fuori dal luogo di lavoro;

f) usa il segnale di rischio biologico, rappresentato nell’allegato X, e altri segnali di avvertimento appropriati;

g) elabora idonee procedure per prelevare, manipolare e trattare campioni di origine umana ed animale;

h) definisce procedure di emergenza per affrontare incidenti;

i) verifica la presenza di agenti biologici sul luogo di lavoro al di fuori del contenimento fisico primario, se necessario o tecnicamente realizzabile;

l) predispone i mezzi necessari per la raccolta, l’immagazzinamento e lo smaltimento dei rifiuti in condizioni di sicurezza, mediante l’impiego di contenitori adeguati ed identificabili eventualmente dopo idoneo trattamento dei rifiuti stessi;

m) concorda procedure per la manipolazione ed il trasporto in condizioni di sicurezza di agenti biologici all’interno del luogo di lavoro.

 

 

Art. 80. – Misure igieniche.

 

1. In tutte le attività nelle quali la valutazione di cui all’art. 78 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro assicura che:

a) i lavoratori dispongano dei servizi sanitari adeguati provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonché, se del caso, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle;

b) i lavoratori abbiano in dotazione indumenti protettivi od altri indumenti idonei, da riporre in posti separati dagli abiti civili;

c) i dispositivi di protezione individuale siano controllati, disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi prima dell’utilizzazione successiva;

d) gli indumenti di lavoro e protettivi che possono essere contaminati da agenti biologici vengano tolti quando il lavoratore lascia la zona di lavoro, conservati separatamente dagli altri indumenti, disinfettati, puliti e, se necessario, distrutti.

2. Nelle aree di lavoro in cui c’è rischio di esposizione è vietato assumere cibi e bevande, fumare, conservare cibi destinati al consumo umano, usare pipette a bocca e applicare cosmetici

 

 

Art. 81. – Misure specifiche per le strutture sanitarie e veterinarie.

 

1. Il datore di lavoro, nelle strutture sanitarie e veterinarie, in sede di valutazione dei rischi, presta particolare attenzione alla possibile presenza di agenti biologici nell’organismo dei pazienti o degli animali e nei relativi campioni e residui e al rischio che tale presenza comporta in relazione al tipo di attività svolta.

2. In relazione ai risultati della valutazione, il datore di lavoro definisce e provvede a che siano applicate procedure che consentono di manipolare, decontaminare ed eliminare senza rischi per l’operatore e per la comunità, i materiali ed i rifiuti contaminati.

3. Nei servizi di isolamento che ospitano pazienti od animali che sono, o potrebbero essere, contaminati da agenti biologici del gruppo 3 o del gruppo 4, le misure di contenimento da attuare per ridurre al minimo il rischio di infezione sono indicate nell’allegato XII.

 

 

Art. 82. – Misure specifiche per i laboratori e gli stabulari.

 

1. Fatto salvo quanto specificatamente previsto all’allegato XI, punto 6, nei laboratori comportanti l’uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3 o 4 a fini di ricerca, didattici o diagnostici, e nei locali destinati ad animali da laboratorio deliberatamente contaminati con tali agenti, il datore di lavoro adotta idonee misure di contenimento in conformità all’allegato XII.

2. Il datore di lavoro assicura che l’uso di agenti biologici sia eseguito:

a) in aree di lavoro corrispondenti almeno al secondo livello di contenimento, se l’agente appartiene al gruppo 2;

b) in aree di lavoro corrispondenti almeno al terzo livello di contenimento, se l’agente appartiene al gruppo 3;

c) in aree di lavoro corrispondenti almeno al quarto livello di contenimento, se l’agente appartiene al gruppo 4.

3. Nei laboratori comportanti l’uso di materiali con possibile contaminazione da agenti biologici patogeni per l’uomo e nei locali destinati ad animali da esperimento, possibili portatori di tali agenti, il datore di lavoro adotta misure corrispondenti almeno a quelle del secondo livello di contenimento.

4. Nei luoghi di cui ai commi 1 e 3 in cui si fa uso di agenti biologici non ancora classificati, ma il cui uso può far sorgere un rischio grave per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro adotta misure corrispondenti almeno a quelle del terzo livello di contenimento.

5. Per i luoghi di lavoro di cui ai commi 3 e 4, il Ministero della sanità, sentito l’Istituto superiore di sanità, può individuare misure di contenimento più elevate.

 

 

Art. 83. – Misure specifiche per i processi industriali.

 

1. Fatto salvo quanto specificatamente previsto all’allegato XI, punto 6, nei processi industriali comportanti l’uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4, l datore di lavoro adotta misure opportunamente scelte tra quelle elencate nell’allegato XIII, tenendo anche conto dei criteri di cui all’art. 82, comma 2.

2. Nel caso di agenti biologici non ancora classificati, il cui uso può far sorgere un rischio grave per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro adotta misure corrispondenti almeno a quelle del terzo livello di contenimento.

 

 

Art. 84. – Misure di emergenza.

 

1. Se si verificano incidenti che possono provocare la dispersione nell’ambiente di un agente biologico appartenente ai gruppi 2, 3 o 4, i lavoratori devono abbandonare immediatamente la zona interessata, cui possono accedere soltanto quelli addetti ai necessari interventi, con l’obbligo di usare gli idonei mezzi di protezione.

2. Il datore di lavoro informa al più presto l’organo di vigilanza territorialmente competente, nonché i lavoratori ed il rappresentante per la sicurezza, dell’evento, delle cause che lo hanno determinato e delle misure che intende adottare, o che ha già adottato, per porre rimedio alla situazione creatasi.

3. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto, qualsiasi infortunio o incidente relativo all’uso di agenti biologici.

 

 

Art. 85. – Informazioni e formazione.

 

1. Nelle attività per le quali la valutazione di cui all’art. 78 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda:

a) i rischi per la salute dovuti agli agenti biologici utilizzati;

b) le precauzioni da prendere per evitare l’esposizione;

c) le misure igieniche da osservare;

d) la funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e dei dispositivi di protezione individuale ed il loro corretto impiego;

e) le procedure da seguire per la manipolazione di agenti biologici del gruppo 4;

f) il modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le misure da adottare per ridurne al minimo le conseguenze.

2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1.

3. L’informazione e la formazione di cui ai commi 1 e 2 sono fornite prima che i lavoratori siano adibiti alle attività in questione, e ripetute, con frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi.

4. Nel luogo di lavoro sono apposti in posizione ben visibile cartelli su cui sono riportate le procedure da seguire in caso di infortunio od incidente.

 

 

Capo III – SORVEGLIANZA SANITARIA.

 

Art. 86. – Prevenzione e controllo.

 

1. I lavoratori addetti alle attività per le quali la valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria.

2. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure protettive particolari per quei lavoratori per i quali, anche per motivi sanitari individuali, si richiedono misure speciali di protezione, fra le quali:

a) la messa a disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni all’agente biologico presente nella lavorazione, da somministrare a cura del medico competente;

b) l’allontanamento temporaneo del lavoratore secondo le procedure dell’art. 8 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.

2-bis. Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo a uno stesso agente, l’esistenza di anomalia imputabile a tale esposizione, il medico competente ne informa il datore di lavoro.

2-ter. A seguito dell’informazione di cui al comma 3 il datore di lavoro effettua una nuova valutazione del rischio in conformità all’art. 78.

2-quater. Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sul controllo sanitario cui sono sottoposti e sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell’attività che comporta rischio di esposizione a particolari agenti biologici individuati nell’allegato XI nonchè sui vantaggi ed inconvenienti della vaccinazione e della non vaccinazione.

 

 

Art. 87. – Registri degli esposti e degli eventi accidentali.

 

1. I lavoratori addetti ad attività comportanti uso di agenti del gruppo 3 ovvero 4 sono iscritti in un registro in cui sono riportati, per ciascuno di essi, l’attività svolta, l’agente utilizzato e gli eventuali casi di esposizione individuale.

2. Il datore di lavoro istituisce ed aggiorna il registro di cui al comma 1 e ne cura la tenuta tramite il medico competente. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il rappresentante per la sicurezza hanno accesso a detto registro.

3. Il datore di lavoro:

a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all’Istituto superiore di sanità e all’Istituto Superiore per la Prevenzione e sicurezza sul lavoro e all’organo di vigilanza competente per territorio, comunicando ad essi ogni tre anni e comunque ogni qualvolta questi ne fanno richiesta, le variazioni intervenute;

b) comunica all’Istituto Superiore per la Prevenzione e sicurezza sul lavoro e all’organo di vigilanza competente per territorio la cessazione del rapporto di lavoro, dei lavoratori di cui al comma 1 fornendo al contempo l’aggiornamento dei dati che li riguardano e consegna al medesimo Istituto le relative cartelle sanitarie e di rischio [….];

c) in caso di cessazione di attività dell’azienda, consegna all’Istituto superiore di sanità copia del registro di cui al comma 1 ed all’Istituto Superiore per la Prevenzione e sicurezza sul lavoro e all’organo di vigilanza competente per territorio copia del medesimo registro nonché le cartelle sanitarie e di rischio [….];

d) in caso di assunzione di lavoratori che hanno esercitato attività che comportano rischio di esposizione allo stesso agente richiede all’ISPESL copia delle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1, nonché copia della cartella sanitaria e di rischio [….];

e) tramite il medico competente comunica ai lavoratori interessati le relative annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e nella cartella sanitaria e di rischio [….], ed al rappresentante per la sicurezza i dati collettivi anonimi contenuti nel registro di cui al comma 1.

4. Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio [….] sono conservate dal datore di lavoro fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall’ISPESL fino a dieci anni dalla cessazione di ogni attività che espone ad agenti biologici. Nel caso di agenti per i quali è noto che possono provocare infezioni consistenti o latenti o che danno luogo a malattie con recrudescenza periodica per lungo tempo o che possono avere gravi sequele a lungo termine tale periodo è di quaranta anni.

5. L documentazione di cui ai precedenti commi è custodita e trasmessa con salvaguardia del segreto professionale.

6. I modelli e le modalità di tenuta del registro di cui al comma 1 e delle cartelle sanitarie e di rischio sono determinati con decreto del Ministro della sanità e del lavoro e della previdenza sociale sentita la commissione consultiva permanente.

7. L’ISPESL trasmette annualmente al Ministero della sanità dati di sintesi relativi alle risultanze del registro di cui al comma 1.

 

 

Art. 88. – Registro dei casi di malattia e di decesso.

 

1. Presso l’ISPESL è tenuto un registro dei casi di malattia ovvero di decesso dovuti all’esposizione ad agenti biologici.

2. I medici, nonché le strutture sanitarie, pubbliche o private, che refertano i casi di malattia, ovvero di decesso di cui al comma 1, trasmettono all’ISPESL copia della relativa documentazione clinica.

3. Con decreto dei Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione consultiva, sono determinati il modello e le modalità di tenuta del registro di cui al comma 1, nonché le modalità di trasmissione della documentazione di cui al comma 2.

4. Il Ministero della sanità fornisce alla commissione CE, su richiesta, informazioni su l’utilizzazione dei dati del registro di cui al comma 1.

 

 

TITOLO VIII-bis –  PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE
(Titolo aggiunto dal D. Lgs. 233/2003)


Capo I – DISPOSIZIONI GENERALI
 


Art. 88-bis. – Campo di applicazione.


1. Il presente titolo prescrive le misure per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive come definite all’articolo 88-ter.
2. Il presente titolo si applica anche nei lavori in sotterraneo ove e’ presente un’area con atmosfere esplosive, oppure e’ prevedibile, sulla base di indagini geologiche, che tale area si
possa formare nell’ambiente.
3. Il presente titolo non si applica:
a) alle aree utilizzate direttamente per le cure mediche dei pazienti, nel corso di esse;
b) all’uso di apparecchi a gas di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 661;
c) alla produzione, alla manipolazione, all’uso, allo stoccaggio ed al trasporto di esplosivi o di sostanze chimicamente instabili;
d) alle industrie estrattive a cui si applica il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624;
e) all’impiego di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale e aereo per i quali si applicano le pertinenti disposizioni di accordi internazionali tra i quali il Regolamento per il trasporto delle sostanze pericolose sul Reno (ADNR), l’Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne (ADN), l’Organizzazione per l’Aviazione civile internazionale (ICAO), l’Organizzazione marittima internazionale (IMO), nonche’ la normativa comunitaria che incorpora i predetti accordi. Il presente titolo si applica invece ai veicoli destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.
 

 

Art. 88-ter. – Definizioni.


1. Ai fini del presente titolo, si intende per: “atmosfera esplosiva” una miscela con l’aria, a condizioni atmosferiche, di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri in cui, dopo accensione, la combustione si propaga all’insieme della miscela incombusta.
 


Capo II – OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
 


Art. 88-quater. – Prevenzione e protezione contro le esplosioni.


1. Ai fini della prevenzione e della protezione contro le esplosioni, sulla base della valutazione dei rischi e dei principi generali di tutela di cui all’articolo 3, il datore di lavoro adotta le misure tecniche e organizzative adeguate alla natura dell’attivita’; in particolare il datore di lavoro previene la formazione di atmosfere esplosive.
2. Se la natura dell’attivita’ non consente di prevenire la formazione di atmosfere esplosive, il datore di lavoro deve:
a) evitare l’accensione di atmosfere esplosive;
b) attenuare gli effetti pregiudizievoli di un’esplosione in modo da garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori.
3. Se necessario, le misure di cui ai commi 1 e 2 sono combinate e integrate con altre contro la propagazione delle esplosioni e sono riesaminate periodicamente e, in ogni caso, ogniqualvolta si verifichino cambiamenti rilevanti.
 


Art. 88-quinquies. – Valutazione dei rischi di esplosione.


1. Nell’assolvere gli obblighi stabiliti dall’articolo 4, il datore di lavoro valuta i rischi specifici derivanti da atmosfere esplosive, tenendo conto almeno dei seguenti elementi:
a) probabilita’ e durata della presenza di atmosfere esplosive;
b) probabilita’ che le fonti di accensione, comprese le scariche elettrostatiche, siano presenti e divengano attive ed efficaci;
c) caratteristiche dell’impianto, sostanze utilizzate, processi e loro possibili interazioni;
d) entita’ degli effetti prevedibili.
2. I rischi di esplosione sono valutati complessivamente.
3. Nella valutazione dei rischi di esplosione vanno presi in considerazione i luoghi che sono o possono essere in collegamento, tramite aperture, con quelli in cui possono formarsi atmosfere
esplosive.
 


Art. 88-sexies. – Obblighi generali.


1. Al fine di salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori, e secondo i principi fondamentali della valutazione dei rischi e quelli di cui all’articolo 88-quater, il datore di lavoro prende i provvedimenti necessari affinche’:
a) dove possono svilupparsi atmosfere esplosive in quantita’ tale da mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori o di altri, gli ambienti di lavoro siano strutturati in modo da permettere di svolgere il lavoro in condizioni di sicurezza;
b) negli ambienti di lavoro in cui possono svilupparsi atmosfere esplosive in quantita’ tale da mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori, sia garantito un adeguato controllo durante la presenza dei lavoratori, in funzione della valutazione del rischio, mediante l’utilizzo di mezzi tecnici adeguati.
 


Art. 88-septies. – Coordinamento.


1. Qualora nello stesso luogo di lavoro operino lavoratori di piu’ imprese, ciascun datore di lavoro e’ responsabile per le questioni soggette al suo controllo.
2. Fermo restando la responsabilita’ individuale di ciascun datore di lavoro e quanto previsto dall’articolo 7, il datore di lavoro che e’ responsabile del luogo di lavoro, coordina l’attuazione di tutte le misure riguardanti la salute e la sicurezza dei lavoratori e specifica nel documento sulla protezione contro le esplosioni, di cui all’articolo 88-novies, l’obiettivo, le misure e le modalita’ di attuazione di detto coordinamento.
 


Art. 88-octies. – Aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive


1. Il datore di lavoro ripartisce in zone, a norma dell’allegato XV-bis, le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive.
2. Il datore di lavoro assicura che per le aree di cui al comma 1 siano applicate le prescrizioni minime di cui all’allegato XV-ter.
3. Se necessario, le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive in quantita’ tali da mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori sono segnalate nei punti di accesso a norma dell’allegato XV-quater.

Art. 88-novies. – Documento sulla protezione contro le esplosioni.


1. Nell’assolvere gli obblighi stabiliti dall’articolo 88-quinquies il datore di lavoro provvede a elaborare e a tenere aggiornato un documento, denominato: “documento sulla protezione contro le
esplosioni”.
2. Il documento di cui al comma 1, in particolare, deve precisare:
a) che i rischi di esplosione sono stati individuati e valutati;
b) che saranno prese misure adeguate per raggiungere gli obiettivi del presente titolo;
c) quali sono i luoghi che sono stati classificati nelle zone di cui all’allegato XV-bis;
d) quali sono i luoghi in cui si applicano le prescrizioni minime di cui all’allegato XV-ter;
e) che i luoghi e le attrezzature di lavoro, compresi i dispositivi di allarme, sono concepiti, impiegati e mantenuti in efficienza tenendo nel debito conto la sicurezza;
f) che, ai sensi del titolo III, sono stati adottati gli accorgimenti per l’impiego sicuro di attrezzature di lavoro.
3. Il documento di cui al comma 1 deve essere compilato prima dell’inizio del lavoro ed essere riveduto qualora i luoghi di lavoro, le attrezzature o l’organizzazione del lavoro abbiano subito modifiche, ampliamenti o trasformazioni rilevanti.
4. Il documento di cui al comma 1 e’ parte integrante del documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 4.
 


Art. 88-decies. – Termini per l’adeguamento.


1. Le attrezzature da utilizzare nelle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive, gia’ utilizzate o a disposizione dell’impresa o dello stabilimento per la prima volta prima del 30 giugno 2003, devono soddisfare, a decorrere da tale data, i requisiti minimi di cui all’allegato XV-ter, parte A, fatte salve le altre disposizioni che le disciplinano.
2. Le attrezzature da utilizzare nelle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive, che sono a disposizione dell’impresa o dello stabilimento per la prima volta dopo il 30 giugno 2003, devono soddisfare i requisiti minimi di cui all’allegato XV-ter, parti A e B.
3. I luoghi di lavoro che comprendono aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive, utilizzati per la prima volta dopo il 30 giugno 2003, devono soddisfare le prescrizioni minime stabilite dal presente titolo.
4. I luoghi di lavoro che comprendono aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive gia’ utilizzati prima del 30 giugno 2003 devono soddisfare il 30 giugno 2006 le prescrizioni minime stabilite dal presente titolo.
5. Il datore di lavoro che procede, dopo il 30 giugno 2003, a modifiche, ampliamenti o trasformazioni dei luoghi di lavoro che comprendono aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive, prende i necessari provvedimenti per assicurarsi che tali modifiche, ampliamenti o trasformazioni rispondano ai requisiti minimi di cui al presente titolo.

Art. 88-undecies. – Verifiche


1. Il datore di lavoro provvede affinche’ le installazioni elettriche nelle aree classificate come zone 0, 1, 20 o 21 ai sensi dell’allegato XV-bis siano sottoposte alle verifiche di cui ai capi III e IV del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462.

 

 

TITOLO IX – S A N Z I O N I.

 

Art. 89. – Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti.

 

1. Il datore di lavoro è punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da lire tre milioni a otto milioni per la violazione degli articoli 4 commi 2, 4 lettera a), 6, 7 e 11, primo periodo; 49-quinquies, commi 1 e 6; 49-sexiesdecies, commi 1 e 6; 63 commi 1, 4 e 5; 69 comma 5 lettera a); 78 commi 3 e 5; 86 comma 2-ter.(*)

(*) N.d.r.: comma così modificato dal D. Lgs. 195/2006 e dal D.Lgs. n. 257/2007

2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:

a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione degli articoli 4, comma 5 lettere b), d), e), h), l), n) e q); 7, comma 2; 12, commi 1 lettere d) ed e) e 4; 15, comma 1; 22, commi da 1 a 5; 30, commi 3, 4, 5 e 6; 31, commi 3 e 4; 32; 35, commi 1, 2, 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater e 5; 36, comma 8-ter; 36-bis, commi 5, 6; 36-ter; 36-quater, commi 5 e 6; 36-quinquies, comma 2; 38; 41; 43, commi 3, 4 lettere a), b), d) e g) e 5; 48; 49, comma 2; 49-quinquies, commi 2, 3 e 7; 49-sexies, comma 2; 49-septies, comma 1; 49-octies; 49-nonies; 49-decies, commi 1, 2 e 4; 49-undecies, comma 3, secondo periodo; 49-sexiesdecies, comma 2, 49-septiesdecies, comma 2; 52, comma 2; 54; 55, commi 1, 3 e 4; 56, comma 2; 58; 60-quater, commi da 1 a 3, 6 e 7 60-sexies 60-septies 60-novies, commi 1, 3, 4 e 5 60-decies, comma 7; 62; 63, comma 3; 64; 65, comma 1; 66, comma 2; 67, commi 1 e 2; 68; 69, commi 1, 2 e 5 lettera b); 77, comma 1; 78, comma 2; 79; 80, comma 1; 81, commi 2 e 3; 82; 83; 85, comma 2; 86, commi 1 e 2; 88-quater, comma 2; 88-sexies; 88-septies, comma 2; 88-octies, commi 1 e 2; 88-undecies.

b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per la violazione degli articoli 4, commi 4, lettere b) e c), 5 lettere c), f), g), i), m) e p); 7, commi 1 e 3; 9, comma 2; 10; 12, comma 1 lettere a), b) e c); 21; 37; 43, comma 4 lettere c), e) ed f); 49, comma 1; 49-septiesdecies, commi 3 e 4; 56, comma 1; 57; 60-octies, commi 1, 2 e 3, 60-decies, commi 1, 2, 3, e 5; 66, commi 1 e 4; 67, comma 3; 70, comma 1; 76, commi 1, 2 e 3; 77, comma 4; 84, comma 2; 85, commi 1 e 4; 87, commi 1 e 2.

b-bis) con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da euro 258 a euro 1.032 per la violazione degli articoli 36-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, 36-ter, 36-quater, commi 1, 3 e 4, 36-quinquies, comma 1.(*)

(*) N.d.r.: comma così modificato dal D. Lgs. 195/2006 e dal D.Lgs. n. 257/2007

3. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni per la violazione degli articoli 4, commi 5 lettera o) e 8; 8 comma 11; 11; 70, commi 3, 4, 5, 6, e 8; 87, commi 3 e 4.

 

 

 

Art. 90. – Contravvenzioni commesse dai preposti.

 

1. I preposti sono puniti:

a) con l’arresto sino a due mesi o con l’ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni per la violazione degli articoli 4, comma 5, lettere b), d), e), h), l), n) e q); 7, comma 2; 12, commi 1, lettere d) ed e) e 4; 15, comma 1; 30, commi 3, 4, 5 e 6; 31, commi 3 e 4; 32; 35, commi 1, 2, 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater e 5; 41; 43, commi 3, 4 lettere a), b) e d); 48; 52, comma 2; 54; 55, commi 1, 3 e 4; 58; 60-quater, commi da 1 a 3, 6 e 7 60-sexies 60-septies; 60-novies, commi 1, 3, 4 e 5 60-decies, comma 7; 62; 63, comma 3; 64; 65, comma 1; 67, commi 1 e 2; 68; 69, commi 1 e 2; 78, comma 2; 79; 80, comma 1; 81, commi 2 e 3; 82; 83; 86, commi 1 e 2; [(Vedi nota all’art. 6 del D.Lgs. 359/1999)]

b) con l’arresto sino a un mese o con l’ammenda da lire trecentomila a lire un milione per la violazione degli articoli 4, comma 5 lettere c), f), g), i) e m); 7, commi 1 lettera b) e 3; 9, comma 2; 12, comma 1 lettere a) e c); 21; 37; 43, comma 4 lettere c), e) ed f); 49, comma 1; 56, comma 1; 57; 60-sexies, comma 8; 60-decies, commi 1, 2, 3, e 5; 66, commi 1 e 4; 85, commi 1 e 4.

 

 

Art. 91 – Contravvenzioni commesse dai progettisti, dai fabbricanti e dagli installatori.

 

1. La violazione dell’art. 6, comma 2, è punita con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da lire quindici milioni a lire sessanta milioni.

2. La violazione dell’art. 6, commi 1 e 3, è punita con l’arresto fino ad un mese o con l’ammenda da lire seicentomila a lire due milioni.

 

 

Art. 92. – Contravvenzioni commesse dal medico competente.

 

1. Il medico competente è punito:

a) con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da lire un milione a lire sei milioni per la violazione degli articoli 17, comma 1, lettere b), d), h) e l); 49-noviesdecies, comma 3, 49-vicies; 60-decies, comma 3, primo periodo e comma 6; 60-undecies; 69, comma 4; 86, comma 2-bis; (*)

b) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da lire cinquecentomila a lire tre milioni per la violazione degli articoli 17, comma 1, lettere e), f), g) ed i), nonché del comma 3; […], e 70, comma 2.

(*) N.d.R.: Comma così modificato dal d.lgs. n. 257/2007

 

 

Art. 93. – Contravvenzioni commesse dai lavoratori.

 

1. I lavoratori sono puniti:

a) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da lire quattrocentomila a lire un milione e duecentomila per la violazione degli articoli 5, comma 2; 12, comma 3, primo periodo;39; 44; 84, comma 3;

b) con l’arresto fino a quindici giorni o con l’ammenda da lire duecentomila a lire seicentomila per la violazione degli articoli 67, comma 2; 84, comma 1.

 

 

Art. 94. – Violazioni amministrative.

 

1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 65, comma 2, e 80, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a lire trecentomila.

 

 

TITOLO X – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

 

Art. 95. – Norma transitoria.

 

1. I datori di lavoro che alla data di entrata in vigore del presente decreto, gia’ svolgono attivita’ rientranti nel suo campo di applicazione, devono conformarsi alle presenti disposizioni entro tre mesi dalla predetta data.

 

Testo storico:  1. In sede di prima applicazione del presente decreto e comunque non oltre il 31 dicembre 1996 il datore di lavoro che intende svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi è esonerato dalla frequenza del corso di formazione di cui al comma 2 dell’art. 10, ferma restando l’osservanza degli adempimenti previsti dal predetto art. 10, comma 2, lettere a), b) e c).

 

 

Art. 96. – Decorrenza degli obblighi di cui all’art. 4.

 

1. È fatto obbligo di adottare le misure di cui all’art. 4 nel termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

 

Art. 96 bis. – Attuazione degli obblighi

 

1. Il datore di lavoro che intraprende un’attività lavorativa di cui all’articolo 1 è tenuto a elaborare il documento di cui all’articolo 4 comma 2 del presente decreto entro tre mesi dall’effettivo inizio dell’attività.

 

 

Art. 97. – Obblighi d’informazione.

 

1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale trasmette alla commissione:

a) il testo delle disposizioni di diritto interno adottate nel settore della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro;

b) ogni cinque anni, una relazione sull’attuazione pratica delle disposizioni dei titoli I, II, III e IV;

c) ogni quattro anni, una relazione sull’attuazione pratica delle disposizioni dei titoli V e VI.

2. Le relazioni di cui al comma 1 sono trasmesse anche alle commissioni parlamentari.

 

 

Art. 98. – Norma finale.

 

1. Restano in vigore, in quanto non specificatamente modificate dal presente decreto, le disposizioni vigenti in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro.

2. In relazione a quanto disposto dall’articolo 117, comma quinto, della Costituzione e fatto salvo quanto previsto dalla legge di procedura dello Stato di cui al medesimo articolo 117, le disposizioni del presente decreto si applicano per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che non abbiano ancora provveduto per la parte di propria competenza al recepimento della direttiva 98/24/CE, fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma.

Tale normativa di attuazione e’ adottata nel rispetto dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

 

 

ALLEGATO I – Casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi (art. 10).

================================================================

1. Aziende artigiane e industriali (1)   fino a 30 addetti

2. Aziende agricole e zootecniche        fino a 10 addetti   (2)

3. Aziende della pesca                   fino a 20 addetti

4. Altre aziende                         fino a 200 addetti

================================================================

(1) Escluse le aziende industriali di cui all’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 e successive modifiche, soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende estrattive e altre attività minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, le strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.

(2) Addetti assunti a tempo indeterminato.

 

 

ALLEGATO II – Prescrizioni di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro.

 

1. Rilevazione e lotta antincendio.

A seconda delle dimensioni e dell’uso degli edifici, delle attrezzature presenti, delle caratteristiche fisiche e chimiche delle sostanze presenti, nonché del numero massimo di persone che possono essere presenti, i luoghi di lavoro devono essere dotati di dispositivi adeguati per combattere l’incendio, e se del caso, di rilevatori di incendio e di sistemi di allarme.

I dispositivi non automatici di lotta antincendio devono essere facilmente accessibili e utilizzabili.

Essi devono essere oggetto di una segnaletica conforme alla normativa vigente.

Questa segnaletica deve essere apposta nei luoghi appropriati ed essere durevole.

2. Locali adibiti al pronto soccorso.

Qualora l’importanza dei locali, il tipo di attività in essi svolta e la frequenza degli infortuni lo richiedano, occorre prevedere uno o più locali adibiti al pronto soccorso.

I locali adibiti al pronto soccorso devono essere dotati di apparecchi e di materiale di pronto soccorso indispensabili ed essere facilmente accessibili con barelle.

Essi devono essere oggetto di una segnaletica conforme alla normativa vigente.

Il materiale di pronto soccorso deve inoltre essere disponibile in tutti i luoghi in cui le condizioni di lavoro lo richiedano.

Esso deve essere oggetto di una segnaletica conforme alla normativa vigente.

Il materiale di pronto soccorso deve inoltre essere disponibile in tutti i luoghi in cui le condizioni di lavoro lo richiedano.

Esso deve essere oggetto di una segnaletica appropriata e deve essere facilmente accessibile.

 

 

   ALLEGATO III - Schema indicativo per l'inventario dei rischi ai fini dell'impiego di attrezzature di protezione individuale.      

 

 

ALLEGATO IV – Elenco indicativo e non esauriente delle attrezzature di protezione individuale.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLA TESTA

– Caschi di protezione per l’industria (caschi per miniere, cantieri di lavori pubblici, industrie varie)

– Copricapo leggero per proteggere il cuoio capelluto (berretti, cuffie, retine con o senza visiera)

– Copricapo di protezione (cuffie, berretti, cappelli di tela cerata, ecc., in tessuto, in tessuto rivestito, ecc.)

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELL’UDITO

– Palline e tappi per le orecchie

– Caschi (comprendenti l’apparato auricolare)

– Cuscinetti adattabili ai caschi di protezione per l’industria

– Cuffie con attacco per ricezione a bassa frequenza

– Dispositivi di protezione contro il rumore con apparecchiature di intercomunicazione

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DEGLI OCCHI E DEL VISO

– Occhiali a stanghette

– Occhiali a maschera

– Occhiali di protezione contro i raggi X, i raggi laser, le radiazioni ultraviolette, infrarosse, visibili

– Schermi facciali

– Maschere e caschi per la saldatura ad arco (maschere a mano, a cuffia o adattabili a caschi protettivi)

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE

– Apparecchi antipolvere, antigas e contro le polveri radioattive

– Apparecchi isolanti a presa d’aria

– Apparecchi respiratori con maschera per saldatura amovibile

– Apparecchi ed attrezzature per sommozzatori

– Scafandri per sommozzatori

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE MANI E DELLE BRACCIA

– Guanti

contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.)

contro le aggressioni chimiche

per elettricisti e antitermici

– Guanti a sacco

– Ditali

– Manicotti

– Fasce di protezione dei polsi

– Guanti a mezze dita

– Manopole

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DEI PIEDI E DELLE GAMBE

– Scarpe basse, scarponi, tronchetti, stivali di sicurezza

– Scarpe a slacciamento o sganciamento rapido

– Scarpe con protezione supplementare della punta del piede;

– Scarpe e soprascarpe con suola anticalore;

– Scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro il calore;

– Scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro il freddo;

– Scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro le vibrazioni;

– Scarpe, stivali e soprastivali di protezione antistatici;

– Scarpe, stivali e soprastivali di protezione isolanti;

– Stivali di protezione contro le catene delle trance meccaniche;

– Zoccoli;

– Ginocchiere;

– Dispositivi di protezione amovibili del collo del piede;

– Ghette;

– Suole amovibili (anticalore, antiperforazione o antitraspirazione);

– Ramponi amovibili per ghiaccio, neve, terreno sdrucciolevole.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLA PELLE

– Creme protettive/pomate.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DEL TRONCO E DELL’ADDOME

– Giubbotti, giacche e grembiuli di protezione contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, spruzzi di metallo fuso, ecc.);

– Giubbotti, giacche e grembiuli di protezione contro le aggressioni chimiche;

– Giubbotti termici;

– Giubbotti di salvataggio;

– Grembiuli di protezione contro i raggi X;

– Cintura di sicurezza del tronco.

DISPOSITIVI DELL’INTERO CORPO

– Attrezzature di protezione contro le cadute;

– Attrezzature cosiddette anticaduta (attrezzature complete comprendenti tutti gli accessori necessari al funzionamento);

– Attrezzature con freno “ad assorbimento di energia cinetica” (attrezzature complete comprendenti tutti gli accessori necessari al funzionamento);

– Dispositivo di sostegno del corpo (imbracatura di sicurezza).

INDUMENTI DI PROTEZIONE

– Indumenti di lavoro cosiddetti “di sicurezza” (due pezzi e tute);

– Indumenti di protezione contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, ecc.);

– Indumenti di protezione contro le aggressioni chimiche;

– Indumenti di protezione contro gli spruzzi di metallo fuso e di raggi infrarossi;

– Indumenti di protezione contro il calore;

– Indumenti di protezione contro il freddo;

– Indumenti di protezione contro la contaminazione radioattiva;

– Indumenti antipolvere;

– Indumenti antigas;

– Indumenti ed accessori (bracciali e guanti, ecc.) fluorescenza di segnalazione, catarifrangenti;

– Coperture di protezione.

 

 

ALLEGATO V – Elenco indicativo e non esauriente delle attività e dei settori di attività per i quali può rendersi necessario mettere a disposizione attrezzature di protezione individuale.

1. PROTEZIONE DEL CAPO (PROTEZIONE DEL CRANIO)

Elmetti di protezione

– Lavori edili, soprattutto lavori sopra, sotto o in prossimità di impalcature e di posti di lavoro sopraelevati, montaggio e smontaggio di armature, lavori di installazione e di posa di ponteggi e operazioni di demolizione

– Lavori su ponti di acciaio, su opere edili in strutture di acciaio di grande altezza, piloni, torri, costruzioni idrauliche in acciaio, altiforni, acciaierie e laminatoi, grandi serbatoi, grandi condotte, caldaie e centrali elettriche

– Lavori in fossati, trincee, pozzi e gallerie di miniera

– Lavori in terra e in roccia

– Lavori in miniere sotterranee, miniere a cielo aperto e lavori di spostamento di ammassi di sterile

– Uso di estrattori di bulloni

– Brillatura mine

– Lavori in ascensori e montacarichi, apparecchi di sollevamento, gru e nastri trasportatori

– Lavori nei pressi di altiforni, in impianti di riduzione diretta, in acciaierie, in laminatoi, in stabilimenti metallurgici, in impianti di fucinatura a maglio e a stampo, nonché in fonderie

– Lavori in forni industriali, contenitori, apparecchi, silos, tramogge e condotte

– Costruzioni navali

– Smistamento ferroviario

– Macelli

2. PROTEZIONE DEL PIEDE

Scarpe di sicurezza con suola imperforabile

– Lavori di rustico, di genio civile e lavori stradali

– Lavori su impalcature

– Demolizione di rustici

– Lavori in calcestruzzo ed in elementi prefabbricati con montaggio e smontaggio di armature

– Lavori in cantieri edili e in aree di deposito

– Lavori su tetti

Scarpe di sicurezza senza suola imperforabile

– Lavori su ponti di acciaio, opere edili in strutture di acciaio di grande altezza, piloni, torri, ascensori e montacarichi, costruzioni idrauliche in acciaio, altiforni, acciaierie, laminatoi, grandi contenitori, grandi condotte, gru, caldaie e impianti elettrici

– Costruzione di forni, installazione di impianti di riscaldamento e di aerazione, nonché montaggio di costruzioni metalliche

– Lavori di trasformazione e di manutenzione

– Lavori in altiforni, impianti di riduzione diretta, acciaierie e laminatoi, stabilimenti metallurgici, impianti di ucinatura a maglio e a stampo, impianti di pressatura a caldo e di trafilatura

– Lavori in cave di pietra, miniere a cielo aperto e rimozione in discarica

– Lavorazione e finitura di pietre

– Produzione di vetri piani e di vetri cavi, nonché lavorazione e finitura

– Manipolazione di stampi nell’industria della ceramica

– Lavori di rivestimenti in prossimità del forno nell’industria della ceramica

– Lavori nell’industria della ceramica pesante e nell’industria dei materiali da costruzione

– Movimentazione e stoccaggio

– Manipolazione di blocchi di carni surgelate e di contenitori metallici di conserve

– Costruzioni navali

– Smistamento ferroviario

Scarpe di sicurezza con tacco o con suola continua e con intersuola imperforabile

– Lavori su tetti

Scarpe di sicurezza con intersuola termoisolante

– Attività su e con masse molto fredde o ardenti

Scarpe di sicurezza a slacciamento rapido

– In caso di rischio di penetrazione di masse incandescenti fuse

3. PROTEZIONE DEGLI OCCHI O DEL VOLTO

Occhiali di protezione, visiere o maschere di protezione

– Lavori di saldatura, molatura e tranciatura

– Lavori di mortasatura e di scalpellatura

– Lavorazione e finitura di pietre

– Uso di estrattori di bulloni

– Impiego di macchine asportatrucioli durante la lavorazione di materiali che producono trucioli corti

– Fucinatura a stampo

– Rimozione e frantumazione di schegge

– Operazioni di sabbiatura

– Manipolazione di prodotti acidi e alcalini, disinfettanti e detergenti corrosivi

– Impiego di pompe a getto liquido

– Manipolazione di masse incandescenti fuse o lavori in prossimità delle stesse

– Lavori che comportano esposizione al calore radiante

– Impiego di laser

4. PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE

Autorespiratori

– Lavori in contenitori, in vani ristretti ed in forni industriali riscaldati a gas, qualora sussista il rischio di intossicazione da gas o di carenza di ossigeno

– Lavoro nella zona di caricamento dell’altoforno

– Lavori in prossimità dei convertitori e delle condutture di gas di altoforno

– Lavori in prossimità della colata in siviera qualora sia prevedibile che se ne sprigionino fumo di metalli pesanti

– Lavori di rivestimento di forni e di siviere qualora sia prevedibile la formazione di polveri

– Verniciatura a spruzzo senza sufficiente aspirazione

– Lavori in pozzetti, canali ed altri vani sotterranei nell’ambito della rete fognaria

– Attività in impianti frigoriferi che presentino un rischio di fuoriuscita del refrigerante

5. PROTEZIONE DELL’UDITO

Otoprotettori

– Lavori nelle vicinanze di presse per metalli

– Lavori che implicano l’uso di utensili pneumatici

– Attività del personale a terra negli aeroporti

– Battitura di pali e costipazione del terreno

– Lavori nel legname e nei tessili

6. PROTEZIONE DEL TRONCO, DELLE BRACCIA E DELLE MANI

Indumenti protettivi

– Manipolazione di prodotti acidi e alcalini, disinfettanti e detergenti corrosivi

– Lavori che comportano la manipolazione di masse calde o la loro vicinanza o comunque un’esposizione al calore

– Lavorazione di vetri piani

– Lavori di sabbiatura

– Lavori in impianti frigoriferi

Indumenti protettivi difficilmente infiammabili

– Lavori di saldatura in ambienti ristretti

Grembiuli imperforabili

– Operazioni di disossamento e di squartamento nei macelli

– Lavori che comportano l’uso di coltelli, nel caso in cui questi siano mossi in direzione del corpo

Grembiuli di cuoio

– Saldatura

– Fucinatura

– Fonditura

Bracciali

– Operazioni di disossamento e di squartamento nei macelli

Guanti

– Saldatura

– Manipolazione di oggetti con spigoli vivi, esclusi i casi in cui sussista il rischio che il guanto rimanga impigliato nelle macchine

– Manipolazione a cielo aperto di prodotti acidi e alcalini

Guanti a maglia metallica

– Operazione di disossamento e di squartamento nei macelli

– Attività protratta di taglio con il coltello nei reparti di produzione e macellazione

– Sostituzione di coltelli nelle taglierine

7. INDUMENTI DI PROTEZIONE CONTRO LE INTEMPERIE

– Lavori edili all’aperto con clima piovoso e freddo

8. INDUMENTI FOSFORESCENTI

– Lavori in cui è necessario percepire in tempo la presenza dei lavoratori

9. ATTREZZATURE DI PROTEZIONE ANTICADUTA (IMBRACATURE DI SICUREZZA)

– Lavori su impalcature

– Montaggio di elementi prefabbricati

– Lavori su piloni

10. ATTACCO DI SICUREZZA CON CORDA

– Posti di lavoro in cabine sopraelevate di gru

– Posti di lavoro in cabine di manovra sopraelevate di transelevatori

– Posti di lavoro sopraelevati su torri di trivellazione

– Lavori in pozzi e in fogne

11. PROTEZIONE DELL’EPIDERMIDE

– Manipolazione di emulsioni

– Concia di pellami

 

 

ALLEGATO VI – Elementi di riferimento.

ELEMENTI DI RIFERIMENTO.

1. Caratteristiche del carico.

La movimentazione manuale di un carico può costituire un rischio tra l’altro dorso-lombare nei casi seguenti:

– il carico è troppo pesante (kg 30);

– è ingombrante o difficile da afferrare;

– è in equilibrio instabile o il suo contenuto rischia di spostarsi;

– è collocato in una posizione tale per cui deve essere tenuto o maneggiato a una certa distanza dal tronco o con una torsione o inclinazione del tronco;

– può, a motivo della struttura esterna e/o della consistenza, comportare lesioni per il lavoratore, in particolare in caso di urto.

2. Sforzo fisico richiesto .

Lo sforzo fisico può presentare un rischio tra l’altro dorso-lombare nei casi seguenti:

– è eccessivo;

– può essere effettuato soltanto con un movimento di torsione del tronco;

– può comportare un movimento brusco del carico;

– è compiuto con il corpo in posizione instabile.

3. Caratteristiche dell’ambiente di lavoro .

Le caratteristiche dell’ambiente di lavoro possono aumentare le possibilità di rischio tra l’altro dorso-lombare nei casi seguenti:

– lo spazio libero, in particolare verticale, è insufficiente per lo svolgimento dell’attività richiesta;

– il pavimento è ineguale, quindi presenta rischi di inciampo o di scivolamento per le scarpe calzate dal lavoratore;

– il posto o l’ambiente di lavoro non consentono al lavoratore la movimentazione manuale di carichi a un’altezza di sicurezza o in buona posizione;

– il pavimento o il piano di lavoro presenta dislivelli che implicano la manipolazione del carico a livelli diversi;

– il pavimento o il punto di appoggio sono instabili;

– la temperatura, l’umidità o la circolazione dell’aria sono inadeguate.

4. Esigenze connesse all’attività .

L’attività può comportare un rischio tra l’altro dorso-lombare se comporta una o più delle esigenze seguenti:

– sforzi fisici che sollecitano in particolare la colonna vertebrale, troppo frequenti o troppo prolungati;

– periodo di riposo fisiologico o di recupero insufficiente;

– distanze troppo grandi di sollevamento, di abbassamento o di trasporto;

– un ritmo imposto da un processo che non può essere modulato dal lavoratore.

FATTORI INDIVIDUALI DI RISCHIO

Il lavoratore può correre un rischio nei seguenti casi:

– inidoneità fisica a svolgere il compito in questione;

– indumenti, calzature o altri effetti personali inadeguati portati dal lavoratore;

– insufficienza o inadeguatezza delle conoscenze o della formazione.

 

Allegato VI-bis
(previsto dall’art. 49-quindecies)

VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE E VALORI DI AZIONE PER I CAMPI ELETTROMAGNETICI
 

(Allegato aggiunto dal D.Lgs. n. 257/2007)


Le seguenti grandezze fisiche sono utilizzate per descrivere l’esposizione ai campi elettromagnetici:
Corrente di contatto (I c). La corrente di contatto tra una persona e un oggetto e’ espressa in Ampere (A). Un conduttore che si trovi in un campo elettrico puo’ essere caricato dal campo.
Densita’ di corrente (J). E’ definita come la corrente che passa attraverso una sezione unitaria perpendicolare alla sua direzione in un volume conduttore quale il corpo umano o una sua parte. E’ espressa in Ampere per metro quadro (A/m^2).
Intensita’ di campo elettrico. E’ una grandezza vettoriale (E) che corrisponde alla forza esercitata su una particella carica indipendentemente dal suo movimento nello spazio. E’ espressa in Volt per metro (V/m).
Intensita’ di campo magnetico. E’ una grandezza vettoriale (H) che, assieme all’induzione magnetica, specifica un campo magnetico in qualunque punto dello spazio. E’ espressa in Ampere per metro (A/m).
Induzione magnetica. E’ una grandezza vettoriale (B) che determina una forza agente sulle cariche in movimento. E’ espressa in Tesla (T). Nello spazio libero e nei materiali biologici l’induzione magnetica e l’intensita’ del campo magnetico sono legate dall’equazione 1 A m^-1 = 4pgreco 10^-7 T.
Densita’ di potenza (S). Questa grandezza si impiega nel caso delle frequenze molto alte per le quali la profondita’ di penetrazione nel corpo e’ modesta. Si tratta della potenza radiante incidente perpendicolarmente a una superficie, divisa per l’area della superficie in questione ed e’ espressa in Watt per metro quadro (W/m^2).
Assorbimento specifico di energia (SA). Si definisce come l’energia assorbita per unita’ di massa di tessuto biologico e si esprime in Joule per chilogrammo (J/kg). Nella presente direttiva esso si impiega per limitare gli effetti non termici derivanti da esposizioni a microonde pulsate.
Tasso di assorbimento specifico di energia (SAR). Si tratta del valore mediato su tutto il corpo o su alcune parti di esso, del tasso di assorbimento di energia per unita’ di massa di tessuto corporeo ed e’ espresso in Watt per chilogrammo (W/kg). Il SAR a corpo intero e’ una misura ampiamente accettata per porre in rapporto gli effetti termici nocivi dell’esposizione a radiofrequenze (RF). Oltre al valore del SAR mediato su tutto il corpo, sono necessari anche valori locali del SAR per valutare e limitare la deposizione eccessiva di energia in parti piccole del corpo conseguenti a particolari condizioni di esposizione, quali ad esempio il caso di un individuo in contatto con la terra, esposto a RF dell’ordine di pochi MHz e di individui esposti nel campo vicino di un’antenna.
Tra le grandezze sopra citate, possono essere misurate direttamente l’induzione magnetica, la corrente di contatto, le intensita’ di campo elettrico e magnetico, e la densita’ di potenza.

A. VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE

Per specificare i valori limite di esposizione relativi ai campi elettromagnetici, a seconda della frequenza, sono utilizzate le seguenti grandezze fisiche:
* sono definiti valori limite di esposizione per la densita’ di corrente relativamente ai campi variabili nel tempo fino a 1 Hz, al fine di prevenire effetti sul sistema cardiovascolare e sul sistema nervoso centrale;
* fra 1 Hz e 10 MHz sono definiti valori limite di esposizione per la densita’ di corrente, in modo da prevenire effetti sulle funzioni del sistema nervoso;
* fra 100 kHz e 10 GHz sono definiti valori limite di esposizione per il SAR, in modo da prevenire stress termico sul corpo intero ed eccessivo riscaldamento localizzato dei tessuti. Nell’intervallo di frequenza compreso fra 100 kHz e 10 MHz, i valori limite di esposizione previsti si riferiscono sia alla densita’ di corrente che al SAR;
* fra 10 GHz e 300 GHz sono definiti valori limite di esposizione per la densita’ di potenza al fine di prevenire l’eccessivo riscaldamento dei tessuti della superficie del corpo o in prossimita’ della stessa.

Tabella 1
Valori limite di esposizione (art. 49-quindecies, comma 1).

Tutte le condizioni devono essere rispettate.
 

Intervallo di frequenza

Densità di corrente

per corpo e tronco

J (mA/m2) (rms)

SAR mediato

sul corpo intero

(W/kg)

SAR localizzato

(corpo e tronco)

(W/kg)

SAR localizzato

(arti)

(W/kg)

Densità di potenza

(W/m2)

Fino a 1 Hz

40

/

/

/

/

1 – 4 Hz

40/f

/

/

/

/

4 – 1000 Hz

10

/

/

/

/

1000 Hz – 100 kHz

f/100

/

/

/

/

100 kHz – 10 Mhz

f/100

0,4

10

20

/

10 MHz – 10 GHz

/

0,4

10

20

/

10 – 300 GHz

/

/

/

/

50


Note:
1. f e’ la frequenza in Hertz.
2. I valori limite di esposizione per la densita’ di corrente si prefiggono di proteggere dagli effetti acuti, risultanti dall’esposizione, sui tessuti del sistema nervoso centrale nella testa e nel torace. I valori limite di esposizione nell’intervallo di frequenza compreso fra 1 Hz e 10 MHz sono basati sugli effetti nocivi accertati sul sistema nervoso centrale. Tali effetti acuti sono essenzialmente istantanei e non v’e’ alcuna giustificazione scientifica per modificare i valori limite di esposizione nel caso di esposizioni di breve durata. Tuttavia, poiche’ i valori limite di esposizione si riferiscono agli effetti nocivi sul sistema nervoso centrale, essi possono permettere densita’ di corrente piu’ elevate in tessuti corporei diversi dal sistema nervoso centrale a parita’ di condizioni di esposizione.
3. Data la non omogeneita’ elettrica del corpo, le densita’ di corrente dovrebbero essere calcolate come medie su una sezione di 1 cm ^2 perpendicolare alla direzione della corrente.
4. Per le frequenze fino a 100 kHz, i valori di picco della densita’ di corrente possono essere ottenuti moltiplicando il valore efficace rms per (2)^«1/2».
5. Per le frequenze fino a 100 kHz e per i campi magnetici pulsati, la massima densita’ di corrente associata agli impulsi puo’ essere calcolata in base ai tempi di salita/discesa e al tasso massimo di variazione dell’induzione magnetica. La densita’ di corrente indotta puo’ essere confrontata con il corrispondente valore limite di esposizione.
Per gli impulsi di durata la frequenza equivalente per l’applicazione dei limiti di esposizione va calcolata come f = 1/(2).
6. Tutti i valori di SAR devono essere ottenuti come media su un qualsiasi periodo di 6 minuti.
7. La massa adottata per mediare il SAR localizzato e’ pari a ogni 10 g di tessuto contiguo. Il SAR massimo ottenuto in tal modo costituisce il valore impiegato per la stima dell’esposizione. Si intende che i suddetti 10 g di tessuto devono essere una massa di tessuto contiguo con proprieta’ elettriche quasi omogenee. Nello specificare una massa contigua di tessuto, si riconosce che tale concetto puo’ essere utilizzato nella dosimetria numerica ma che puo’ presentare difficolta’ per le misurazioni fisiche dirette. Puo’ essere utilizzata una geometria semplice quale una massa cubica di tessuto, purche’ le grandezze dosimetriche calcolate assumano valori conservativi rispetto alle linee guida in materia di esposizione.
8. Per esposizioni pulsate nella gamma di. frequenza compresa fra 0,3 e 10 GHz e per esposizioni localizzate del capo, allo scopo di limitare ed evitare effetti uditivi causati da espansione termoclastica, si raccomanda un ulteriore valore limite di esposizione. Tale limite e’ rappresentato dall’assorbimento specifico (SA) che non dovrebbe superare 10 mJ/kg calcolato come media su 10 g di tessuto.
9. Le densita’ di potenza sono ottenute come media su una qualsiasi superficie esposta di 20 cm^2 e su un qualsiasi periodo di 68/f^«1,05» minuti (f in GHz) per compensare la graduale diminuzione della profondita’ di penetrazione con l’aumento della frequenza. Le massime densita’ di potenza nello spazio, mediate su una superficie di 1 cm^2, non dovrebbero superare 20 volte il valore di 50 W/m^2.
10. Per quanto riguarda i campi elettromagnetici pulsati o transitori o in generale per quanto riguarda l’esposizione simultanea a campi di frequenza diversa, e’ necessario adottare metodi appropriati di valutazione, misurazione e/o calcolo in grado di analizzare le caratteristiche delle forme d’onda e la natura delle interazioni biologiche, tenendo conto delle norme armonizzate europee elaborate dal CENELEC.

B. VALORI DI AZIONE

I valori di azione di cui alla tabella 2 sono ottenuti a partire dai valori limite di esposizione secondo le basi razionali utilizzate dalla Commissione internazionale per la protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ICNIRP) nelle sue linee guida sulla limitazione dell’esposizione alle radiazioni non ionizzanti (ICNIRP 7/99).

Tabella 2
Valori di azione ( art- 49-quindecies, comma 2)

[valori efficaci (rms) imperturbati]

 

Intervallo di frequenza

Intensità

di campo elettrico

E (V/m)

Intensità

di campo magnetico

H (A/m)

Induzione magnetica

B(mT)

Densità di potenza

di onda piana

Seq (W/m2)

Corrente di contatto

(W/m2)

le (mA)

Corrente indotta

attraverso gli arti

IL (mA)

0 – 1 Hz

/

1,63 x 105

2 x 105

/

1,0

/

1 – 8 Hz

20000

1,63 x 105/f2

2 x 105/f2

/

1,0

/

8 – 25 Hz

20000 2 x 104/f 2,5 x 104/f / 1,0 /

0,025 – 0,82 kHz

500/f

20/f

25/f

/

1,0

/

0,82 kHz – 2,5 kHz

610

24,4

30,7

/

1,0

 

2,5  – 65 kHz

610 24,4 30,7 / 0,4f /

65 – 100 kHz

610 1600/f 2000/f / 0,4/f /

0,1 – 1 MHz

610 1,6/f 2/f / 0,4/f /

1 – 10 MHz

610/f 1,6/f 2/f / 40 /

10 – 110 MHz

61 0,16 0,2 10 40 100

110 – 400 MHz

61 0,16 0,2 10 / /

400 – 2000 MHz

3f1/2 0,008f1/2 0,01f1/2 f/40 / /

2 – 300 GHz

137 0,36 0,45 50 / /


Note:
1. f e’ la frequenza espressa nelle unita’ indicate nella colonna relativa all’intervallo di frequenza.
2. Per le frequenze comprese fra 100 kHz e 10 GHz, S «eq», E, H, B e I «L» devono essere calcolati come medie su un qualsiasi periodo di 6 minuti.
3. Per le frequenze che superano 10 GHz, S «eq», E, H e B devono essere calcolati come medie su un qualsiasi periodo di 68/f^«1/05» minuti (f in GHz).
4. Per le frequenze fino a 100 kHz, i valori di azione di picco per le intensita’ di campo possono essere ottenuti moltiplicando il valore efficace rms per (2)^«1/2». Per gli impulsi di durata t p, la frequenza equivalente da applicare per i valori di azione va calcolata come f = 1/(2t p).
Per le frequenze comprese tra 100 kHz e 10 MHz, i valori di azione di picco per le intensita’ di campo sono calcolati moltiplicando i pertinenti valori efficaci (rms) per 10^a, dove a = (0,665 log (f/10) + 0,176), f in Hz.
Per le frequenze comprese tra 10 MHz e 300 GHz, i valori di azione di picco sono calcolati moltiplicando i valori efficaci (rms) corrispondenti per 32 nel caso delle intensita’ di campo e per 1000 nel caso della densita’ di potenza di onda piana equivalente.
5. Per quanto riguarda i campi elettromagnetici pulsati o transitori o in generale l’esposizione simultanea a campi di frequenza diversa, e’ necessario adottare metodi appropriati di valutazione, misurazione e/o calcolo in grado di analizzare le caratteristiche delle forme d’onda e la natura delle interazioni biologiche, tenendo conto delle norme armonizzate europee elaborate dal CENELEC.
6. Per i valori di picco di campi elettromagnetici pulsati modulati si propone inoltre che, per le frequenze portanti che superano 10 MHz, S e q valutato come media sulla durata dell’impulso non superi di 1000 volte i valori di azione per S e q, o che l’intensita’ di campo non superi di 32 volte i valori di azione dell’intensita’ di campo alla frequenza portante.

 

 

 

ALLEGATO VII – Prescrizioni minime

Osservazione preliminare .

Gli obblighi previsti dal presente allegato si applicano al fine di realizzare gli obiettivi del titolo VI e qualora gli elementi esistano sul posto di lavoro e non contrastino con le esigenze o caratteristiche intrinseche della mansione.

1. ATTREZZATURE

a) Osservazione generale

L’utilizzazione in sé dell’attrezzatura non deve essere fonte di rischio per i lavoratori.

b) Schermo

I caratteri sullo schermo devono avere una buona definizione e una forma chiara, una grandezza sufficiente e vi deve essere uno spazio adeguato tra i caratteri e le linee.

L’immagine sullo schermo deve essere stabile, esente da sfarfallamento o da altre forme d’instabilità.

La brillanza e/o il contrasto tra i caratteri e lo sfondo dello schermo devono essere facilmente regolabili da parte dell’utilizzatore del videoterminale e facilmente adattabili alle condizioni ambientali.

Lo schermo dev’essere orientabile ed inclinabile liberamente e facilmente per adeguarsi alle esigenze dell’utilizzatore.

È possibile utilizzare un sostegno separato per lo schermo o un piano regolabile.

Lo schermo non deve avere riflessi e riverberi che possano causare molestia all’utilizzatore.

c) Tastiera

La tastiera dev’essere inclinabile e dissociata dallo schermo per consentire al lavoratore di assumere una posizione confortevole e tale da non provocare l’affaticamento delle braccia o delle mani.

Lo spazio davanti alla tastiera dev’essere sufficiente onde consentire un appoggio per le mani e le braccia dell’utilizzatore

La tastiera deve avere una superficie opaca onde evitare i riflessi.

La disposizione della tastiera e le caratteristiche dei tasti devono tendere ad agevolare l’uso della tastiera stessa.

I simboli dei tasti devono presentare sufficiente contrasto ed essere leggibili dalla normale posizione di lavoro.

d) Piano di lavoro

Il piano di lavoro deve avere una superficie poco riflettente, essere di dimensioni sufficienti e permettere una disposizione flessibile dello schermo, della tastiera, dei documenti e del materiale accessorio.

Il supporto per i documenti deve essere stabile e regolabile e deve essere collocato in modo tale da ridurre al massimo i movimenti fastidiosi della testa e degli occhi.

È necessario uno spazio sufficiente che permetta ai lavoratori una posizione comoda.

e) Sedile di lavoro

Il sedile di lavoro dev’essere stabile, permettere all’utilizzatore una certa libertà di movimento ed una posizione comoda.

I sedili debbono avere altezza regolabile.

Il loro schienale deve essere regolabile in altezza e in inclinazione.

Un poggiapiedi sarà messo a disposizione di coloro che lo desiderino.

2. AMBIENTE

a) Spazio

Il posto di lavoro deve essere ben dimensionato e allestito in modo che vi sia spazio sufficiente per permettere cambiamenti di posizione e di movimenti operativi.

b) Illuminazione

L’illuminazione generale ovvero l’illuminazione specifica (lampade di lavoro) devono garantire un’illuminazione sufficiente e un contrasto appropriato tra lo schermo e l’ambiente, tenuto conto delle caratteristiche del lavoro e delle esigenze visive dell’utilizzatore.

Fastidiosi abbagliamenti e riflessi sullo schermo o su altre attrezzature devono essere evitati strutturando l’arredamento del locale e del posto di lavoro in funzione dell’ubicazione delle fonti di luce artificiale e delle loro caratteristiche tecniche.

c) Riflessi e abbagliamenti

I posti di lavoro devono essere sistemati in modo che le fonti luminose quali le finestre e le altre aperture, le pareti trasparenti o traslucide, nonchè le attrezzature e le pareti di colore chiaro non producano riflessi sullo schermo.

Le finestre devono essere munite di un opportuno dispositivo di copertura regolabile per attenuare la luce diurna che illumina il posto di lavoro.

d) Rumore

Il rumore emesso dalle attrezzature appartenenti al/ai posto/i di lavoro deve essere preso in considerazione al momento della sistemazione del posto di lavoro, in particolare al fine di non perturbare l’attenzione e la comunicazione verbale.

e) Calore

Le attrezzature appartenenti al/ai posto/i di lavoro non devono produrre un eccesso di calore che possa essere fonte di disturbo per i lavoratori.

f) Radiazioni

Tutte le radiazioni, eccezion fatta per la parte visibile dello spettro elettromagnetico, devono essere ridotte a livelli trascurabili dal punto di vista della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.

g) Umidità

Si deve fare in modo di ottenere e mantenere un’umidità soddisfacente.

3. INTERFACCIA ELABORATORE/UOMO

All’atto dell’elaborazione, della scelta, dell’acquisto del software, o allorchè questo viene modificato, come anche nel definire le mansioni che implicano l’utilizzazione di unità videoterminali, il datore di lavoro terrà conto dei seguenti fattori:

a) il software deve essere adeguato alla mansione da svolgere;

b) il software deve essere di facile uso e, se del caso, adattabile a livello di conoscenza e di esperienza dell’utilizzatore; nessun dispositivo o controllo quantitativo o qualitativo può essere utilizzato all’insaputa dei lavoratori;

c) i sistemi debbono fornire ai lavoratori delle indicazioni sul loro svolgimento;

d) i sistemi devono fornire l’informazione di un formato e a un ritmo adeguato agli operatori;

e) i principi dell’ergonomia devono essere applicati in particolare all’elaborazione dell’informazione da parte dell’uomo.

 

 

ALLEGATO VIII –Elenco di sostanze, preparati e processi.

[(art. 61, comma 1, lettera a), numero 3), e art. 72, comma 2, lettera a)]

 

ELENCO DI SOSTANZE, PREPARATI E PROCESSI

1. Produzione di auramina con il metodo Michler.

2. I lavori che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine, nel catrame o nella pece di carbone.

3. Lavori che espongono alle polveri, fumi e nebbie prodotti durante il raffinamento del nichel a temperature elevate.

4. Processo agli acidi forti nella fabbricazione di alcool isopropilico.

5. Il lavoro comportante l’esposizione a polvere di legno duro (1).

(1) Un elenco di tipi di legno duro figura nel volume 62 delle monografie sulla valutazione dei rischi cancerogeni per la salute umana “Wood Dust and Formaldehyde pubblicato dal Centro internazionale di ricerca sul cancro, Lione 1995.

 

 

ALLEGATO VIII-bis –Valori limite di esposizione professionale

(art. 61, comma 2; art. 62, comma 3 e art. 72, comma 2, lettera a)

VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE

___________________________________________________________________________________

 Nome     EINECS(1)   CAS(2)   Valore limite   Osservazioni     Misure transitorie

agente                         di esposizione

                                professionale

                               Mg/m3(3)  ppm(4)

Benzene   200-753-7   71-43-2  3,25(5)   1(5)     Pelle(6)      Sino al 31 Dicembre

                                                                2001 il valore

                                                                limite è di 3 ppm

                                                                (=9,75 mg/m3)

Cloruro di  200-831   75-01-4   7,77(5)  3(5)                      

vinile mo-

nomero

Polveri di                 5,00(5)(7)                        

legno

 

 

(1) EINECS: Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti (European Inventory of Existing Chemical Susbstances).

(2) CAS: Numero Chemical Abstract Service.

(3) mg/m3 = milligrammi per metro cubo d’aria a 20° e 101,3 Kpa (corrispondenti a 760 mm di mercurio).

(4) ppm = parti per milione nell’aria (in volume: ml/m3).

(5) Valori misurati o calcolati in relazione ad un periodo di riferimento di otto ore.

(6) Sostanziale contributo al carico corporeo totale attraverso la possibile esposizione cutanea.

(7) Frazione inalabile; se le polveri di legno duro sono mescolate con altre polveri di legno, il valore limite si applica a tutte le polveri di legno presenti nella miscela in questione

 

 

ALLEGATO VIII-ter

(art. 72-ter, comma 1, lettera d)

(Allegato così modificato dal D.M. 26 febbraio 2004, recante: “Definizione di una prima lista di valori limite indicativi di esposizione professionale agli agenti chimici.”, pubblicato su GU n. 58 del 10-3-2004)

 

VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE

 


EINECS 1)

CAS 2)

NOME AGENTE

VALORI LIMITE

NOTAZIONE 8)

8 ore 4)

Breve termine 5)

mg/m3

6)

ppm

7)

mg/m3

6)

ppm

7)

200-467-2

60-29-7

Dietiletere

308

100

616

200

200-662-2

67-64-1

Acetone

1210

500

200-663-8

67-66-3

Cloroformio

10

2

Pelle

200-756-3

71-55-6

Tricloroetano, 1,1,1-

555

100

1110

200

200-834-7

75-04-7

Etilammina

9,4

5

200-863-5

75-34-3

Dicloroetano, 1,1-

412

100

Pelle

200-870-3

75-44-5

Fosgene

0,08

0,02

0,4

0,1

200-871-9

75-45-6

Clorodifluorometano

3600

1000

201-159-0

78-93-3

Butanone

600

200

900

300

201-176-3

79-09-4

Acido propionico

31

10

62

20

202-422-2

95-47-6

o-Xilene

221

50

442

100

Pelle

202-425-9

95-50-1

Diclorobenzene, 1,2-

122

20

306

50

Pelle

202-436-9

95-63-6

1,2,4-Trimetilbenzene

100

20

202-704-5

98-82-8

Cumene

100

20

250

50

Pelle

202-705-0

98-83-9

Fenilpropene, 2-

246

50

492

100

202-849-4

100-41-4

Etilbenzene

442

100

884

200

Pelle

203-313-2

105-60-2

e-Caprolattame (polveri e vapori) 8)

10

40

203-388-1

106-35-4

Eptan-3-one

95

20

203-396-5

106-42-3

p-Xilene

221

50

442

100

Pelle

203-400-5

106-46-7

Diclorobenzene, 1,4-

122

20

306

50

203-470-7

107-18-6

Alcole allilico

4,8

2

12,1

5

Pelle

203-473-3

107-21-1

Etilen glicol

52

20

104

40

Pelle

203-539-1

107-98-2

Metossipropanolo-2,1-

375

100

568

150

Pelle

203-550-1

108-10-1

Metilpentan-2-one,4-

83

20

208

50

203-576-3

108-38-3

m-Xilene

221

50

442

100

Pelle

203-603-9

108-65-6

2-Metossi-1-metiletilacetato

275

50

550

100

Pelle

203-604-4

108-67-8

Mesitilene (1,3,5-trimetilbenzene)

100

20

203-628-5

108-90-7

Clorobenzene

47

10

94

20

203-631-1

108-94-1

Cicloesanone

40,8

10

81,6

20

Pelle

203-632-7

108-95-2

Fenolo

7,8

2

Pelle

203-726-8

109-99-9

Tetraidrofurano

150

50

300

100

Pelle

203-737-8

110-12-3

5-metilesan-2-one

95

20

203-767-1

110-43-0

eptano-2-one

238

50

475

100

Pelle

203-808-3

110-85-.0

Piperazina (polvere e vapore) 8)

0,1

0,3

203-905-0

111-76-2

Butossietanolo-2

98

20

246

50

Pelle

203-933-3

112-07-2

2-Butossietilacetato

133

20

333

50

Pelle

204-065-8

115-10-6

Etile dimetilico

1920

1000

204-428-0

120-82-1

1,2,4-Triclorobenzene

15,1

2

37,8

5

Pelle

204-469-4

121-44-8

Trietilammina

8,4

2

12,6

3

Pelle

204-662-3

123-92-2

Acetato di isoamile

270

50

540

100

204-697-4

124-40-3

Dimetilammina

3,8

2

9,4

5

 

204-826-4

127-19-5

N,N-Dimetilacetammide

36

10

72

20

Pelle

205-480-7

141-32-2

Acrilato di n-butile

11

2

53

10

205-563-8

142-82-5

Eptano, n-

2085

500

208-394-8

526-73-8

1,2,3-Trimetilbenzene

100

20

208-793-7

541-85-5

5-Metileptano-3-one

53

10

107

20

210-946-8

626-38-0

Acetato di 1-metilbutile

270

50

540

100

211-047-3

628-63-7

Acetato di pentile

270

50

540

100

 

620-11-1

Acetato di 3-amile

270

50

540

100

 

625-16-1

Acetato di terz-amile

270

50

540

100

215-535-7

1330-20-7

Xilene, isomeri misti, puro

221

50

442

100

Pelle

222-995-2

3689-24-5

Sulfotep

0,1

Pelle

231-634-8

7664-39-3

Acido fluoridrico

1,5

1,8

2,5

3

231-131-3

7440-22-4

Argento, metallico

0,1

231-595-7

7647-01-0

Acido cloridrico

8

5

15

10

231-633-2

7664-38-2

Acido ortofosforico

1

2

231-635-3

7664-41-7

Ammoniaca anidra

14

20

36

50

231-945-8

7782-41-4

Fluoro

1,58

1

3,16

2

231-978-9

7782-41-4

Seleniuro di idrogeno

0,07

0,02

0,17

0,05

233-113-0

10035-10-6

Acido bromidrico

6,7

2

247-852-1

26628-22-8

Azoturo di sodio

0,1

0,3

Pelle

 

 

Fluoruri inorganici (espressi come F)

2,5

 

 

Piombo inorganico e suoi composti

0,15

 

 

 

 

 

1)       EINENCS: European Inventory of Existing Chemical Substances

2)       CAS: Chemical Abstract Service Registry Number

3)       La notazione “Pelle” attribuita ai valori limite di esposizione indica la possibilità di assorbimento significativo attraverso la pelle

4)       Misurato e calcolato rispetto ad un periodo di riferimento di 8 ore

5)       Valore limite al di sopra del quale non vi deve essere esposizione e si riferisce ad un periodo di 15 minuti, se non altrimenti specificato

6)       mg/m3: milligrammi per metro cubo di aria a 20°C e 101,3 Kpa

7)       ppm: parti per milione di aria (ml/m3)

8)       Il metodo di misurazione deve rilevare contemporaneamente polvere e vapore

 

 

ALLEGATO VIII quater

   (art.  72-ter, comma 1, lettera  e)),       
           

VALORI LIMITE BIOLOGICI OBBLIGATORI E PROCEDURE DI SORVEGLIANZA SANITARIA.


Piombo e suoi composti ionici.

1. Il monitoraggio biologico comprende la misurazione del livello di piombo nel sangue (PbB) con l’ausilio della spettroscopia ad assorbimento atomico o di un metodo che dia risultati equivalenti. Il valore limite biologico e’ il seguente: 60 mg Pb/100 ml di sangue.

Per le lavoratrici in eta’ fertile il riscontro di valori di piombemia superiori a 40 microgrammi di piombo per 100 millilitri di sangue comporta, comunque, allontanamento dall’esposizione.

2. La sorveglianza sanitaria si effettua quando:

l’esposizione a una concentrazione di piombo nell’aria, espressa come media ponderata nel tempo calcolata su 40 ore alla settimana, e’ superiore a 0,075 mg/m3 nei singoli lavoratori e’ riscontrato un contenuto di piombo nel sangue superiore a 40&greco;mg Pb/100 ml di sangue.

 

 

ALLEGATO VIII quinquies

(art. 72-novies, comma 1).

DIVIETI

a) Agenti chimici

 

N. EINECS (1)

N. CAS (2) Nome dell’agente Limite di concentrazione per l’esenzione

DIVIETI

a) Agenti chimici

   N. EINECS (1)    N. CAS (2)   Nome dell'agente   Limite di concentrazione per l'esenzione     
        -                -               -                 -     
   202-080-4           91-59-8        2-naftilammina e                0.1% in peso     
                                                    suoi sali     
   202-177-1           92-67-1        4-amminodifenile                0,1% in peso     
                                                   e suoi sali     
   202-199-1           92-87-5         Benzidina e suoi                0,1% in peso     
                                                        sali     
   202-204-7           92-93-3        4-nitrodifenile                     0,1% in peso     

| Direttore interdipartimentale Stato di origine | dell’industria competente

———————————————————————

|Nord-Pas-de-Calais 941, rue |Charles Bourseul B.P. 838 59508Belgio |Douai Cedex

———————————————————————

|Fays-de-la-Loire Cap 44 3, rue Danimarca |Marcel Sembat 44049 Nantes Cedex

———————————————————————

Italia |

———————————————————————

a) Valle d’Aosta, Piemonte, |

Lombardia, Emilia, Trentino-Alto |Rhônes-Alpes 11, rue Curie 69456 Adige, Friuli-Venezia Giulia |Lyon Cedex 3

———————————————————————

 |Provence-Côte d’Azur-Corse 37,  |boulevard Périer 13285 Marseille  b) Altre regioni |Cedex 8

———————————————————————

 |Lorraine 1, rue Eugène Schneider Lussemburgo |57045 Metz Cedex

———————————————————————

 |Nord-Pas-de-Calais 941, rue  |Charles Bourseul B.P. 838 59508 Paesi Bassi |Douai Cedex

———————————————————————

Repubblica Federale Tedesca |

———————————————————————

 a) Rhénanie, Westphalie |Nord-Pas-de-Calais 941, rue Basse-Saxe Schleswig-Holstein |Charles Bourseul B.P. 838 59508 Hambourg, Brême |Douai Cedex

———————————————————————

 b) Bade-Wurtemberg, Bavière, |Alsace 6, rue d’Ingwiller 67082 Hesse, Rhénanie-Palatinat, Berlin |Strasbourg Cedex

———————————————————————

 |Lorraine 1, rue Eugène Schneider  c) Sarre |57045 Metz Cedex

———————————————————————

 |Ile-de-France 152, rue de Picous Regno Unito |75570 Paris Cedex 12

———————————————————————

 |Ile-de-France 152, rue de Picous Irlanda |75570 Paris Cedex 12  b) Attivita’ lavorative: Nessuna

 (1) EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemica l Substance

 (2) CAS Chemical Abstracts Service


b) Attivita’ lavorative: Nessuna


ALLEGATO VIII-sexties

(articolo 72-sexies, comma 2).

   _____________________________________________________________________     
                              |     
                              |Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Definizione delle frazioni granulometriche per la misurazione     
   UNI EN 481:1994  |delle particelle aerodisperse.     
   _______________ |___________________________________________________     
                              |Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Requisiti generali per le prestazioni dei procedimenti di     
   UNI EN 482:1998  |misurazione degli agenti chimici.     
   _______________ |___________________________________________________     
                              |Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Guida alla valutazione dell'esposizione per inalazione a composti chimici     
   UNI EN 689 1997  | ai fini del confronto con i valori limite e strategia di misurazione.     
   _______________ |___________________________________________________     
                              |Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Campionatori diffusivi per la determinazione di gas e vapori.     
   UNI EN 838 1998  |Requisiti e metodi di prova.     
   _______________ |___________________________________________________     
                              |Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Tubi di assorbimento mediante pompaggio per la determinazione di gas e     
   UNI EN 1076:1999| vapori.Requisiti e metodi di prova.     
   _______________ |___________________________________________________     
                              |Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Sistemi di misurazione di breve durata con tubo di rivelazione.     
   UNI EN 1231 1999| Requisiti e metodi di prova.     
   _______________ |___________________________________________________     
                               |Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Pompe per il campionamento personale di agenti chimici.     
   UNI EN 1232: 1999|Requisiti e metodi di prova.     
   ________________|___________________________________________________     
   UNI EN 1540:2001 |Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Terminologia.     
   ________________|___________________________________________________     
                               |Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Pompe per il campionamento di agenti chimici con portate     
   UNI EN 12919:2001|maggiori di 5 l/min. Requisiti e metodi di prova     
   ________________ |___________________________________________________     

 

 

ALLEGATO IX – Elenco esemplificativo di attività lavorative che possono comportare la presenza di agenti biologici.

1. Attività in industrie alimentari.

2. Attività nell’agricoltura.

3. Attività nelle quali vi è contatto con gli animali e/o con prodotti di origine animale.

4. Attività nei servizi sanitari, comprese le unità di isolamento e post mortem.

5. Attività nei laboratori clinici, veterinari e diagnostici, esclusi i laboratori di diagnosi microbiologica.

6. Attività impianti di smaltimento rifiuti e di raccolta di rifiuti speciali potenzialmente infetti.

7. Attività negli impianti per la depurazione delle acque di scarico.

ALLEGATO X – Segnale di rischio biologico.

 

ALLEGATO XI – Elenco degli agenti biologici classificati.

1. Sono inclusi nella classificazione unicamente gli agenti di cui è noto che possono provocare malattie infettive in soggetti umani.

I rischi tossico ovvero allergenico eventualmente presenti sono indicati a fianco di ciascun agente in apposita colonna.

Non sono stati presi in considerazione gli agenti patogeni di animali e piante di cui è noto che non hanno effetto sull’uomo.

In sede di compilazione di questo primo elenco di agenti biologici classificati non si è tenuto conto dei microrganismi geneticamente modificati.

2. La classificazione degli agenti biologici si basa sull’effetto esercitato dagli stessi su lavoratori sani.

Essa non tiene conto dei particolari effetti sui lavoratori la cui sensibilità potrebbe essere modificata, da altre cause quali malattia preesistente, uso di medicinali, immunità compromessa, stato di gravidanza o allattamento, fattori dei quali è tenuto conto nella sorveglianza sanitaria di cui all’art. 95.

3. Gli agenti biologici che non sono stati inclusi nel gruppi 2, 3, 4 dell’elenco non sono implicitamente inseriti nel gruppo 1.

Per gli agenti di cui è nota per numerose specie la patogenicita’ per l’uomo, l’elenco comprende le specie più frequentemente implicate nelle malattie, mentre un riferimento di carattere più generale indica che altre specie appartenenti allo stesso genere possono avere effetti sulla salute dell’uomo.

Quando un intero genere è menzionato nell’elenco degli agenti biologici, è implicito che i ceppi e le specie definiti non patogeni sono esclusi dalla classificazione.

4. Quando un ceppo è attenuato o ha perso geni notoriamente virulenti, il contenimento richiesto dalla classificazione del ceppo parentale non è necessariamente applicato a meno che la valutazione del rischio da esso rappresentato sul luogo di lavoro non lo richieda.

5. Tutti i virus che sono già stati isolati nell’uomo e che ancora non figurano nel presente allegato devono essere considerati come appartenenti almeno al gruppo due, a meno che sia provato che non possono provocare malattie nell’uomo.

6. Taluni agenti classificati nel gruppo tre ed indicati con doppio asterisco (**) nell’elenco allegato possono comportare un rischio di infezione limitato perche’ normalmente non sono veicolati dall’aria.

Nel caso di particolari attivita’ comportanti l’utilizzazione dei suddetti agenti, in relazione al tipo di operazione effettuata e dei quantitativi impiegati può risultare sufficiente, per attuare le misure di cui ai punti 2 e 13 dell’allegato XII ed ai punti 2, 3, 5 dell’allegato XIII, assicurare i livelli di contenimento ivi previsti per gli agenti del gruppo 2.

7. Le misure di contenimento che derivano dalla classificazione dei parassiti si applicano unicamente agli stadi del ciclo del parassita che possono essere infettivi per l’uomo.

8. L’elenco contiene indicazioni che individuano gli agenti biologici che possono provocare reazioni allergiche o tossiche, quelli per i quali è disponibile un vaccino efficace e quelli per i quali è opportuno conservare per almeno dieci anni l’elenco dei lavoratori i quali hanno operato in attività con rischio di esposizione a tali agenti.

Tali indicazioni sono:

A: possibili effetti allergici;

D: l’elenco dei lavoratori che hanno operato con detti agenti dove essere conservato per almeno dieci anni dalla cessazione dell’ultima attività comportante rischio di esposizione;

T: produzione di tossine;

V: vaccino efficace disponibile,

BATTERI

e organismi simili

 

NB: Per gli agenti che figurano nel presente elenco la menzione « spp » si riferisce alle altre specie riconosciute patogene per l’uomo.

_________________________________________________________________________________________________

        Agente biologico                                Classificazione           Rilievi

_________________________________________________________________________________________________

Actinobacillus actinomycetemcomitans                           2

Actinomadura madurae                                           2

Actinomadura pelletieri                                        2

Actinomyces gereneseriae                                       2

Actinomyces israelli                                           2

Actinomyces pyogenes                                           2

Actinomyces spp                                                2

Arcanobacterium haemolyticum                                   2

(Corynebacterium haemolyticum)

Bacillus anthracis                                             3

Bacteroides fragilis                                           2

Bartonella bacilliformis                                       2

Bartonella (Rochalimea) spp                                    2

Bartonella quintana (Rochalimea quintana)                      2

Bordetella bronchiseptica                                      2

Bordetella parapertussis                                       2

Bordetella pertussis                                           2                     V

Borrella burgdorferi                                           2

Borrella duttonii                                              2

Borrella recurrentis                                           2

Borrella spp                                                   2

Brucella abortus                                               3

Brucella canis                                                 3

Brucella melitensis                                            3

Brucella suis                                                  3

Burkholderia mallei (pseudomonas mallei)                       3

Burkholderia pseudomallei (pseudomonas pseudomallei)           3

Campylobacter fetus                                            2

Campylobacter jejuni                                           2

Campylobacter spp                                              2

Cardiobacterium hominis                                        2

Chlamydia pneumoniae                                           2

Chlamydia trachomatis                                          2

Chlamydia psittaci (ceppi aviari)                              3

Chlamydia psittaci (ceppi non aviari)                          2

Clostridium botulinum                                          2                    T

Clostridium perfringens                                        2

Clostridium tetani                                             2                   T,V

Clostridium spp.                                               2

Corynebacterium diphtheriae                                    2                    T,V

Corynebacterium minutissimum                                   2

Corynebacterium pseudotuberculosis                             2

Corynebacterium spp                                            2

Coxiella burnetii                                              3

Edwardsiella tarda                                             2

Ehrlichia sennetsu (Rickettsia sennetsu)                       2

Ehrlichia spp                                                  2

Eikenella corrodens                                            2

Enterobacter aerogenes/cloacae                                 2

Enterobacter spp                                               2

Enterococcus spp                                               2

Erysipelothrix rhusiopathiae                                   2

Escherichia coli (ad eccezione dei ceppi non patogeni)         2

Escherichia coli, ceppi verocitotossigenici (es. O157:H7      3(**)                 T

oppure O103)

Flavobacterium meningosepticum                                 2

Fluoribacter bozemanii (Legionella)                            2

Francisella tularensia (Tipo A)                                3

Francisella tularensis (Tipo B)                                2

Fusobacterium necrophorum                                      2

Gardnerella vaginalis                                          2

Haemophilus ducreyl                                            2

Haemophilus influenzae                                         2                    V

Haemophilus spp                                                2

Helicobacter pylori                                            2

Klebsiella oxytoca                                             2

Klebsiella pneumoniae                                          2

Klebsiella spp                                                 2

Legionella pneumophila                                         2

Legionella spp                                                 2

Leptospira interrogans (tutti i serotipi)                      2

Listeria monocytogenes                                         2

Listeria ivanovil                                              2

Morganella morganii                                            2

Mycobacterium africanum                                        3                    V

Mycobacterium avium/intracellulare                             2

Mycobacterium bovis (ad eccezione del ceppo BCG)               3                    V

Mycobacterium chelonae                                         2

Mycobacterium fortuitum                                        2

Mycobacterium kansasii                                         2

Mycobacterium leprae                                           3

Mycobacterium malmoense                                        2

Mycobacterium marinum                                          2

Mycobacterium microti                                         3(**)

Mycobacterium paratuberculosis                                 2

Mycobacterium scrofulaceum                                     2

Mycobacterium simiae                                           2

Mycobacterium szulgai                                          2

Mycobacterium tuberculosis                                     3                    V

Mycobacterium ulcerans                                        3(**)

Mycobacterium xenopi                                           2

Mycoplasma caviae                                              2

Mycoplasma hominis                                             2

Mycoplasma pneumoniae                                          2

Neisseria gonorrhoeae                                          2

Neisseria meningitidis                                         2                    V

Nocardia asteroides                                            2

Nocardia brasiliensis                                          2

Nocardia farcinica                                             2

Nocardia nova                                                  2

Nocardia otitidiscaviarum                                      2

Pasteurella multocida                                          2

Pasteurella spp                                                2

Peptostreptococcus anaerobius                                  2

Plesiomonas shigelloides                                       2

Porphyromonas spp                                              2

Prevotella spp                                                 2

Proteus mirabilis                                              2

Proteus penneri                                                2

Proteus vulgaris                                               2

Providencia alcalifaciens                                      2

Providencia rettgeri                                           2

_________________________________________________________________________________________________

        Agente biologico                                Classificazione           Rilievi

_________________________________________________________________________________________________

Providencia spp                                                2

Pseudomonas aeruginosa                                         2

Rhodococcus equi                                               2

Rickettsia akari                                              3(**)

Rickettsia canada                                             3(**)

Rickettsia conorii                                             3

Rickettsia montana                                            3(**)

Rickettsia typhi (Rickettsia mooseri)                          3

Rickettsia prowazekii                                          3

Rickettsia rickettsii                                          3

Rickettsia tsutsugamushi                                       3

Rickettsia spp                                                 2

Salmonella arizonae                                            2

Salmonella enteritidis                                         2

Salmonella typhimurium                                         2

Salmonella paratyphi A, B, C                                   2                    V

Salmonella typhi                                              3(**)                 V

Salmonella (altre varietà serologiche)                         2

Serpulina spp                                                  2

Shigella boydii                                                2

Shigella dysenteriae (Tipo 1)                                 3(**)                 T

Shigella dysenteriae, diverso dal Tipo 1                       2

Shigella flexneri                                              2

Shigella sonnei                                                2

Staphylococcus aureus                                          2

Streptobacillus moniliformis                                   2

Streptococcus pneumoniae                                       2

Streptocoocus pyogenes                                         2

Streptococcus spp                                              2

Streptococcus suis                                             2

Treponema carateum                                             2

Treponema pallidum                                             2

Treponema pertenue                                             2

Treponema spp                                                  2

Vibrio cholerae (incluso El Tor)                               2

Vibrio parahaemolyticus                                        2

Vibrio spp                                                     2

Yersinia enterocolitica                                        2

Yersinia pestis                                                3                    V

Yersinia psoudotuberculosis                                    2

Yersinia spp                                                   2

 

__________

(**) vedi introduzione punto 6

__________

VIRUS (*)

 

_________________________________________________________________________________________________

        Agente biologico                                Classificazione           Rilievi

_________________________________________________________________________________________________

Adenoviridae                                                   2

Arenaviridae:

  LCM-Lassa Virus complex (Arenavirus del Vecchio Mondo):

    Virus Lassa                                                4

    Virus della coriomeningite linfocitaria (ceppi             3

    neurotropi)

    Virus della coriomeningite linfocitaria (altri ceppi)      2

    Virus Mopeia                                               2

    Altri LCM-Lassa Virus complex                              2

Virus complex Tacaribe (Arenavirus del Nuovo Mondo):

    Virus Guanarito                                            4

    Virus Junin                                                4

    Virus Sabia                                                4

    Virus Machupo                                              4

    Virus Flexal                                               3

    Altri Virus del Complesso Tacaribe                         2

Astroviridae                                                   2

Bunyaviridae:

    Bhanja                                                     2

    Virus Bunyamwera                                           2

    Germiston                                                  2

    Virus Oropouche                                            3

    Virus dell’encefalite Californiana                         2

Hantavirus:

    Hantaan (febbre emorragica coreana)                        3

    Belgrado (noto anche come Dobrava)                         3

    Seoul-Virus                                                3

    Sin Nombre (ex Muerto Canyon)                              3

    Puumala-Virus                                              2

    Prospect Hill-Virus                                        2

    Altri Hantavirus                                           2

Nairovirus:

    Virus della febbre emorragica di Crimea/Congo              4

    Virus Hazara                                               2

Phlebovirus:

    Febbre della Valle del Rift                                3                    V

    Febbre da Flebotomi                                        2

    Virus Toscana                                              2

    Altri bunyavirus noti come patogeni                        2

Caliciviridae:

    Virus dell’epatite E                                      3(**)

    Norwalk-Virus                                              2

    Altri Caliciviridae                                        2

Coronaviridae                                                  2

Filoviridae:

    Virus Ebola                                                4

    Virus di Marburg                                           4

Flaviviridae:

    Encefalite d’Australia (Encefalite della Valle Murray)     3

    Virus dell’encefalite da zecca dell’Europa Centrale       3(**)                V

    Absettarov                                                 3

    Hanzalova                                                  3

    Hypr                                                       3

    Kumlinge                                                   3

    Virus della dengue tipi 1-4                                3

    Virus dell’epatite C                                      3(**)                D

    Virus dell’epatite G                                      3(**)                D

    Encefalite B giapponese                                    3                   V

    Foresta di Kyasanur                                        3                   V

    Louping ill                                               3(**)

    Omsk (a)                                                   3                   V

    Powassan                                                   3

    Rocio                                                      3

    Encefalite verno-estiva russa (a)                          3                   V

    Encefalite di St. Louis                                    3

    Virus Wesselsbron                                         3(**)

    Virus della Valle del Nilo                                 3

    Febbre gialla                                              3                   V

    Altri flavivirus noti per essere patogeni                  2

Hepadnaviridae:

    Virus dell’epatite B                                      3(**)                V,D

    Virus dell’epatite D (Delta) (b)                          3(**)                V,D

Herpesviridae:

    Cytomegalovirus                                            2

    Virus d’Epstein-Barr                                       2

    Herpesvirus simiae (B virus)                               3

    Herpes simplex virus tipi 1 e 2                            2

    Herpesvirus varicella-zoster                               2

    Virus Herpes dell’uomo tipo 7                              2

    Virus Herpos dell’uomo tipo 8                              2                    D

    Virus linfotropo B dell’uomo (HBLV-HHV6)                   2

Orthomyxoviridae:

    Virus Influenzale tipi A, B e C                            2                    V(c)

Orthomyxoviridae trasmesse delle zecche: Virus                 2

Dhori e Thogoto

Papovaviridae:

    Virus BK e JC                                              2                    D(d)

    Papillomavirus dell’uomo                                   2                    D(d)

Paramyxoviridae:

    Virus del morbillo                                         2                     V

    Virus della parotite                                       2                     V

    Virus della malattia di Newcastle                          2

    Virus parainfluenzali tipi 1-4                             2

    Virus respiratorio sinciziale                              2

Parvoviridae:

    Parvovirus dell’uomo (B 19)                                2

Picornaviridae:

    Virus della congiuntivite emorragica (AHC)                 2

    Virus Coxackie                                             2

    Virus Echo                                                 2

    Virus dell’epatite A (enterovirus dell’uomo 72)            2                     V

    Virus della poliomelite                                    2                     V

    Rhinovirus                                                 2

Poxviridae:

    Buffalopox virus (e)                                       2

    Cowpox virus                                               2

    Elephantpox virus (f)                                      2

    Virus del nodulo dei mungitori                             2

    Molluscum contagiosum virus                                2

    Monkeypox virus                                            3                     V

    Orf virus                                                  2

    Rabbitpox virus (g)                                        2

    Vaccinia virus                                             2

    Variola (mayor & minor) virus                              4                     V

    Whitepox virus (variola virus)                             4                     V

    Yatapox virus (Tana & Yaba)                                2

Reoviridae:

    Coltivirus                                                 2

    Rotavirus umano                                            2

    Orbivirus                                                  2

    Reovirus                                                   2

Retroviridae:

    Virus della sindrome di immunodeficienza umana (AIDS)     3(**)                  D

    Virus di leucemie umane a cellule T (HTLV) tipi 1 e 2     3(**)                  D

    SIV (h)                                                   3(**)

Rhabdoviridae:

    Virus della rabbia                                        3(**)                  V

    Virus della stomatite vescicolosa                          2

Togaviridae:

 Alfavirus:

    Encefalomielite equina dell’America dell’est               3                     V

    Virus Bederau                                              2

    Virus Chikungunya                                         3(**)

    Virus Everglades                                          3(**)

    Virus Mayaro                                               3

    Virus Mucambo                                             3(**)

    Virus Ndumu                                                3

    Virus O’nyong-nyong                                        2

    Virus del fiume Ross                                       2

    Virus della foresta di Semliki                             2

    Virus Sindbis                                              2

    Virus Tonate                                              3(**)

    Encefalomielite equina del Venezuela                       3                     V

    Encefalomielite equina dell’America dell’Ovest             3                     V

    Altri alfavirus noti                                       2

 Rubivirus (rubella)                                           2                     V

Toroviridae:                                                   2

Virus non classificati:

    Virus dell’epatite non ancora identificati                3(**)                  D

    Morbillivirus equino                                      4

Agenti non classici associati con le encefaliti spongiformi trasmissibili (TSE) (i):

Morbo di Creutzfeldt-Jakob                                    3(**)                 D(d)

Variante del morbo di Creutzfeldt-Jacob                       3(**)                 D(d)

Encefalite spongiforme bovina (BSE) ed altre TSE              3(**)                 D(d)

  degli animali a queste associato

Sindrome di Gerstmann-Stráussler-Scheinker                    3(**)                 D(d)

Kuru                                                          3(**)                 D(d)

__________

Note

(*)Vedi introduzione, punto 5.

(**)Vedi Introduzione, punto 6.

a) Tick-borne encefalitis.

b) Il virus dell’epatite D esercita il suo potere patogeno nel lavoratore soltanto in caso di infezione simultanea o secondaria rispetto a quella provocata dal virus dell’epatite B. La vaccinazione contro il virus dell’epatite B protegge pertanto i lavor

c) Soltanto per i tipi A e B.

d) Raccomandato per i lavori che comportano un contatto diretto con questi agenti.

e) Alla rubrica possono essere identificati due virus, un genere “buffalopox” e una variante dei virus “vaccinia”,

f) Variante dei “Cowpox”

g) Variante di “Vaccinia”.

h) Non esiste attualmente alcuna prova di infezione dell’uomo provocata da altri retrovirus, di origine scimmiesca. A titolo di precauzione si raccomanda un contenimento di livello 3 per i lavori che comportano un’esposizione di tale retrovirus.

i) Non esiste attualmente alcuna prova di infezione dell’uomo provocata dagli agenti responsabili di altre TSE negli animali. Tuttavia a titolo precauzionale, si consiglia di applicare nel laboratori il livello di contenimento 3(**) ad eccezione dei lavori relativi ad un agente identificato di “scrapie” per cui un livello di contenimento 2 è sufficiente.

 

PARASSITI

 

_________________________________________________________________________________________________

        Agente biologico                                Classificazione           Rilievi

_________________________________________________________________________________________________

Acanthamoeba castellanii                                       2

Ancylostoma duodenale                                          2

Angiostrongylus cantonensis                                    2

Angiostrongylus costaricensis                                  2

Ascaris lumbricoides                                           2                    A

Ascaris suum                                                   2                    A

Badesia divergens                                              2

Babesia microti                                                2

Balantidium coli                                               2

Brugia malayi                                                  2

Brugia pahangi                                                 2

Capillaria philippinensis                                      2

Capillaria spp                                                 2

Clonorchis sinensis                                            2

Clonorchis viverrini                                           2

Cryptosporidium parvum                                         2

Cryptosporidium spp                                            2

Cyclospora cayetanensis                                        2

Dipetalonema streptocerca                                      2

Diphyllobothrium latum                                         2

Dracunculus medinensis                                         2

Echinococcus granulosus                                       3(**)

Echinococcus multilocularis                                   3(**)

Echinococcus vogeli                                           3(**)

Entamoeba histolytica                                          2

Fascicola gigantica                                            2

Fascicola hepatica                                             2

Fascicolopsis buski                                            2

Giardia lamblia (Giardia intestinalis)                         2

Hymenolepis diminuta                                           2

Hymenolepis nana                                               2

Leishmania braziliensis                                       3(**)

Leishmania donovani                                           3(**)

Leishmania aethiopica                                          2

Leishmania mexicana                                            2

Leishmania peruviana                                           2

Leishmania tropica                                             2

Leishmania major                                               2

Leishmania spp                                                 2

Loa Loa                                                        2

Mansonella ozzardi                                             2

Mansonella perstans                                            2

Naegleria fowleri                                              3

Necator americanus                                             2

Onchocerca volvulus                                            2

Opisthorchis felineus                                          2

Opisthorchis spp                                               2

Paragonimus westermani                                         2

Plasmodium falciparum                                         3(**)

Plasmodium spp (uomo & scimmia)                                2

Sarcocystis suihominis                                         2

Schistosoma haematobium                                        2

Schistosoma intercalatum                                       2

Schistosoma japonicum                                          2

Schistosoma mansoni                                            2

Shistosoma mekongi                                             2

Strongyloides stercoralis                                      2

Strongyloides spp                                              2

Taenia saginata                                                2

Taenia solium                                                 3(**)

Toxocara canis                                                 2

Toxoplasma gondii                                              2

Trichinella spiralis                                           2

Trichuris trichiura                                            2

Trypanosoma brucei brucei                                      2

Trypanosoma brucei gambiense                                   2

Trypanosoma brucei rhodesiense                                3(**)

Trypanosoma cruzi                                              3

Wuchereria bancrofti                                           2

__________

(**) vedi introduzione, punto 6

FUNGHI

 

_________________________________________________________________________________________________

        Agente biologico                                Classificazione           Rilievi

_________________________________________________________________________________________________

Aspergillus fumigatus                                          2                     A

Blastomyces dermatitidis (Ajellomyces dermatitidis)            3

Candida albicans                                               2                     A

Candida tropicalis                                             2

Cladophialophora bantiana (es. Xylohypha bantiana,             3

Cladosporium bantianum o trichoides)

Coccidioides immitis                                           3                     A

Cryptococcus neoformans var. neoformans                        2                     A

(Filobasidiella neoformans var. neoformans)

Cryptococcus neoformans var. gattili                           2                     A

(Filobasidiella bacillispora)

Emmonsia parva var. parva                                      2

Emmonsia parva ver. crescens                                   2

Epidermophyton floccosum                                       2                     A

Fonsecaea compacta                                             2

Fonsecaea pedrosoi                                             2

Histoplasma capsulatum var. capsulatum                         3

(Ajellomyces capsulatum)

Histoplasma capsulatum duboisii                                3

Madurella grisea                                               2

Madurella mycetomatis                                          2

Microsporum spp                                                2                     A

Neotestudina rosatil                                           2

Paracoccidioides brasiliensis                                  3

Penicillium marneffei                                          2                     A

Scedosporium apiospermum, Pseudallescheria boydii              2

Scedosporium prolificans (inflantum)                           2

Sporothrix schenckii                                           2

Trichophyton rubrum                                            2

Trichophyton spp                                               2

 

ALLEGATO XII – Specifiche sulle misure di contenimento e sui livelli di contenimento.

Nota preliminare:

Le misure contenute in questo Allegato debbono essere applicate in base alla natura delle attività, la valutazione del rischio per i lavoratori e la natura dell’agente biologico di cui trattasi.

_________________________________________________________________________________________________

    A. Misure di contenimento              |              B. Livelli di contenimento

                                           |       2                   3                 4

___________________________________________|_____________________________________________________

                                           |

1. La zona di lavoro deve essere           |       No             Raccomandato          

   separata da qualsiasi altra attività    |

   nello stesso edificio                   |

                                           |

2. L’aria immessa nella zona di lavoro e   |       No            Sì, sull’aria      Sì, sull’aria

   l’aria estratta devono essere filtrate  |                     estratta           immessa e su

   attraverso un ultrafiltro (HEPA) o un   |                                        quella

   filtro simile                           |                                        estratta

                                           |

3. L’accesso deve essere limitato alle     |   Raccomandato                     Sì, attraverso

   persone autorizzate                     |                                       una camera di

                                           |                                       compensazione

                                           |

4. La zona di lavoro deve poter essere     |       No             Raccomandato          

   chiusa a tenuta per consentire la       |

   disinfezione                            |

                                           |

5. Specifiche procedure di disinfezione    |                                       

                                           |

6. La zona di lavoro deve essere mantenuta |       No             Raccomandato          

   ad una pressione negativa rispetto a    |

   quella atmosferica                      |

                                           |

7. Controllo efficace dei vettori, ad      |   Raccomandato                          

   esempio, roditori ed insetti            |

                                           |

8. Superfici idrorepellenti e di facile    |   Sì, per il         Sì, per il       Sì, per il

   pulitura                                |   banco di           banco di         banco di

                                           |   lavoro             lavoro e il      lavoro,

                                           |                      pavimento        l’arredo, i

                                           |                                       muri, il

                                           |                                       pavimento e

                                           |                                       il soffitto

                                           |

9. Superfici resistenti agli acidi,        |   Raccomandato                           

   agli alcali, ai solventi, ai disinfet-  |

   tanti                                   |

                                           |

10. Deposito sicuro per agenti biologici   |                                 Sì, deposito

                                           |                                       sicuro

                                           |

11. Finestra d’ispezione o altro disposi-  |   Raccomandato       Raccomandato          

    tivo che permetta di vederne gli       |

    occupanti                              |

                                           |

12. I laboratori devono contenere          |       No             Raccomandato          

    l’attrezzatura a loro necessaria       |

                                           |

13. I materiali infetti, compresi gli      |   Ove opportuno      Sì, quando            

    animali, devono essere manipolati in   |                      l’infezione è

    cabine di sicurezza, isolatori o altri |                      veicolata

    adeguati contenitori                   |                      dall’aria

                                           |

14. Inceneritori per l’eliminazione delle  |   Raccomandato       Sì (disponibile)     Sì, sul

    carcasse di animali                    |                                           posto

                                           |

15. Mezzi e procedure per il trattamento   |                                     Sì, con

    dei rifiuti                            |                                          sterilizza-

                                           |                                           zione

                                           |

16. Trattamento delle acque reflue         |      No              Facoltativo           

___________________________________________|_____________________________________________________

 

 

ALLEGATO XIII – Specifiche per processi industriali.

Agenti biologici del gruppo 1.

Per le attività con agenti biologici del gruppo 1, compresi i vaccini spenti, si osserveranno i principi di una buona sicurezza ed igiene professionali.

Agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4.

Può risultare opportuno selezionare ed abbinare specifiche di contenimento da diverse categorie tra quelle sottoindicate, in base ad una valutazione di rischio connessa con un particolare processo o parte di esso.

 

_________________________________________________________________________________________________

       Misure di contenimento              |                Livelli di contenimento

                                           |       2                   3                 4

___________________________________________|_____________________________________________________

                                           |

1. Gli organismi vivi devono essere        |                                      

   manipolati in un sistema che separi     |

   fisicamente il processo dall’ambiente   |

                                           |

2. I gas di scarico del sistema chiuso     |   ridurre al          evitare le        evitare le

   devono essere trattati in modo da:      |   minimo le           emissioni         emissioni

                                           |   emissioni

                                           |

3. Il prelievo di campioni, l’aggiunta di  |   ridurre al          evitare le        evitare le

   materiali in un sistema chiuso e il     |   minimo le           emissioni         emissioni

   trasferimento di organismi vivi in un   |   emissioni

   altro sistema chiuso devono essere      |

   effettuati in modo da:                  |

                                           |

4. La coltura deve essere rimossa dal      | inattivati con       inattivati con    inattivati

   sistema chiuso solo dopo che gli        | mezzi collaudati     mezzi chimici o   con mezzi

   organismi vivi sono stati:              |                      fisici collau-    chimici o

                                           |                      dati              fisici

                                           |                                        collaudati

                                           |

5. I dispositivi di chiusura devono essere |   ridurre al          evitare le        evitare le

   previsti in modo da:                    |   minimo le           emissioni         emissioni

                                           |   emissioni

                                           |

6. I sistemi chiusi devono essere collocati|   Facoltativo         Facoltativo     Sì e costruita

   in una zona controllata                 |                                        all’uopo

                                           |

   a) Vanno previste segnalazioni di       |   Facoltativo                          

      pericolo biologico                   |

                                           |

   b) È ammesso solo il personale addetto  |   Facoltativo                       Sì, attraverso

                                           |                                       camere di con-

                                           |                                       dizionamento

                                           |

   c) Il personale deve indossare tute di  |  Sì, tute da lavoro                  Ricambio

      protezione                           |                                         completo

                                           |

   d) Occorre prevedere una zona di        |                                     

      decontaminazione e le docce per il   |

      personale                            |

                                           |

   e) Il personale deve fare una doccia    |       No              Facoltativo         

      prima di uscire dalla zona control-  |

      lata                                 |

                                           |

   f) Gli effluenti dei lavandini e delle  |       No              Facoltativo         

      docce devono essere raccolti e       |

      inattivati prima dell’emissione      |

                                           |

   g) La zona controllata deve essere      |   Facoltativo         Facoltativo         

      adeguatamente ventilata per ridurre  |

      al minimo la contaminazione          |

      atmosferica                          |

                                           |

   h) La pressione ambiente nella zona     |       No              Facoltativo         

      controllata deve essere mantenuta al |

      di sotto di quella atmosferica       |

                                           |

   i) L’aria in entrata e in uscita dalla  |       No              Facoltativo         

      zona controllata deve essere filtrata|

      con ultrafiltri (HEPA)               |

                                           |

   j) La zona controllata deve essere      |       No              Facoltativo          

      concepita in modo da impedire        |

      qualsiasi fuoriuscita dal sistema    |

      chiuso                               |

                                           |

   k) La zona controllata deve poter essere|       No              Facoltativo         

      sigillata in  modo da rendere        |

      possibile le fumigazioni             |

                                           |

   l) Trattamento degli effluenti prima    |  Inattivati con      Inattivati con   Inattivati con

      dello smaltimento finale             |  mezzi collaudati    mezzi chimici o   mezzi fisici

                                           |                      mezzi fisici      collaudati

                                           |                      collaudati

___________________________________________|_____________________________________________________

 

 

ALLEGATO XIV. Elenco delle attrezzature da sottoporre a verifica:

1) scale aeree ad inclinazione variabile;

2) ponti mobili sviluppabili su carro;

3) ponti sospesi muniti di argano;

4) idroestrattori centrifughi con diametro esterno del paniere > 50 cm;

5) funi e catene di impianti ed apparecchi di sollevamento;

6) funi e catene di impianti ed apparecchi di trazione;

7) gru e apparecchi di sollevamento di portata > 200 kg;

8) organi di trazione, di attacco e dispositivi di sicurezza dei piani inclinati;

9) macchine e attrezzature per la lavorazione di esplosivi;

10) elementi di ponteggio;

11) ponteggi metallici fissi;

12) argani dei ponti sospesi;

13) funi dei ponti sospesi;

14) armature degli scavi;

15) freni dei locomotori;

16) micce;

17) materiali recuperati da costruzioni sceniche;

18) opere sceniche;

19) riflettori e batterie di accumulatori mobili;

20) teleferiche private;

21) elevatori trasferibili;

22) ponteggi sospesi motorizzati;

23) funi dei ponteggi sospesi motorizzati;

24) ascensori e montacarichi in servizio privato;

25) apparecchi a pressione semplici;

26) apparecchi a pressione di gas;

27) generatori e recipienti di vapore d’acqua;

28) generatori e recipienti di liquidi surriscaldati;

29) forni per oli minerali;

30) generatori di calore per impianti di riscaldamento ad acqua calda;

31) recipienti per trasporto di gas compressi, liquefatti e disciolti.

 

 

ALLEGATO XV. Prescrizioni supplementari applicabili alle attrezzature di lavoro specifiche.

(Allegato così modificato dalla L. 62/2005)

0. Osservazione preliminare.

Le disposizioni del presente allegato si applicano allorche’ esiste, per l’attrezzatura di lavoro considerata, un rischio corrispondente.

Ai fini del loro adempimento ed in quanto riferite ad attrezzature in esercizio, esse non richiedono necessariamente l’adozione delle stesse misure corrispondenti ai requisiti essenziali applicabili alle attrezzature di lavoro nuove.

1. Prescrizioni applicabili alle attrezzature di lavoro mobili, semoventi o non semoventi.

1.1. Qualora il bloccaggio intempestivo degli elementi di trasmissione d’energia accoppiabili tra un’attrezzatura di lavoro mobile e suoi accessori e traini possa provocare rischi specifici, l’attrezzatura di lavoro deve essere attrezzata o sistemata in modo tale da impedire il bloccaggio degli elementi di trasmissione d’energia.

Nel caso in cui tale bloccaggio non possa essere impedito, dovra’ essere presa ogni precauzione possibile per evitare conseguenze pregiudizievoli per i lavoratori.

1.2. Se gli organi di trasmissione di energia accoppiabili tra attrezzature di lavoro mobili rischiano di sporcarsi e di rovinarsi strisciando al suolo, si devono prevedere possibilita’ di fissaggio.

1.3. Le attrezzature di lavoro mobili con lavoratore o lavoratori a bordo devono limitare, nelle condizioni di utilizzazione reali, i rischi derivanti da un ribaltamento dell’attrezzatura di lavoro:

a) mediante una struttura di protezione che impedisca all’attrezzatura di ribaltarsi di piu’ di un quarto di giro,

b) ovvero mediante una struttura che garantisca uno spazio sufficiente attorno al lavoratore o ai lavoratori trasportati a bordo qualora il movimento possa continuare oltre un quarto di giro,

c) ovvero da qualsiasi altro dispositivo di portata equivalente.

Queste strutture di protezione possono essere integrate all’attrezzatura di lavoro.

Queste strutture di protezione non sono obbligatorie se l’attrezzatura di lavoro e’ stabilizzata durante tutto il periodo d’uso, oppure se l’attrezzatura di lavoro e’ concepita in modo da escludere qualsiasi ribaltamento della stessa.

Se sussiste il pericolo che il lavoratore trasportato a bordo, in caso di ribaltamento, rimanga schiacciato tra parti dell’attrezzatura di lavoro e il suolo, deve essere installato un sistema di ritenzione del lavoratore o dei lavoratori trasportati.

1.4. I carrelli elevatori su cui prendono posto uno o piu’ lavoratori devono essere sistemati o attrezzati in modo da limitarne i rischi di ribaltamento, ad esempio:

a) installando una cabina per il conducente;

b) mediante una struttura atta ad impedire il ribaltamento del carrello elevatore;

c) mediante una struttura concepita in modo tale da lasciare, in caso di ribaltamento del carrello elevatore, uno spazio sufficiente tra il suolo e talune parti del carrello stesso per il lavoratore o i lavoratori a bordo;

d) mediante una struttura che trattenga il lavoratore o i lavoratori sul sedile del posto di guida per evitare che, in caso di ribaltamento del carrello elevatore, essi possano essere intrappolati da parti del carrello stesso.

1.5. Le attrezzature di lavoro mobili semoventi il cui spostamento puo’ comportare rischi per le persone devono soddisfare le seguenti condizioni:

a) esse devono essere dotate dei mezzi necessari per evitare la messa in moto non autorizzata;

b) esse devono essere dotate dei mezzi appropriati che consentano di ridurre al minimo le conseguenze di un’eventuale collisione in caso di movimento simultaneo di piu’ attrezzature di lavoro circolanti su rotaia;

c) esse devono essere dotate, qualora considerazioni di sicurezza l’impongano, di un dispositivo di emergenza con comandi facilmente accessibili o automatici che ne consenta la frenatura e l’arresto in caso di guasto del dispositivo di frenatura principale;

d) quando il campo di visione diretto del conducente e’ insufficiente per garantire la sicurezza, esse devono essere dotate di dispositivi ausiliari per migliorare la visibilita’;

e) le attrezzature di lavoro per le quali e’ previsto un uso notturno o in luoghi bui devono incorporare un dispositivo di illuminazione adeguato al lavoro da svolgere e garantire sufficiente sicurezza ai lavoratori;

f) le attrezzature di lavoro che comportano, di per se’ o a causa dei loro carichi o traini, un rischio di incendio suscettibile di mettere in pericolo i lavoratori, devono essere dotate di appropriati dispositivi antincendio a meno che tali dispositivi non si trovino gia’ ad una distanza sufficientemente ravvicinata sul luogo in cui esse sono usate;

g) le attrezzature di lavoro comandate con sistemi immateriali devono arrestarsi automaticamente se escono dal campo di controllo;

h) le attrezzature di lavoro telecomandate che, usate in condizioni normali possono comportare rischi di urto o di intrappolamento dei lavoratori devono essere dotate di dispositivi di protezione contro tali rischi, a meno che non siano installati altri dispositivi per controllare il rischio di urto.

2. Prescrizioni applicabili alle attrezzature di lavoro adibite al sollevamento di carichi.

2.1. Gli accessori di sollevamento devono essere contrassegnati in modo da poterne identificare le caratteristiche essenziali ai fini di un’utilizzazione sicura.

Se l’attrezzatura di lavoro non e’ destinata al sollevamento di persone, una segnalazione in tal senso dovra’ esservi apposta in modo visibile onde non ingenerare alcuna possibilita’ di confusione.

2.2. Le macchine per il sollevamento o lo spostamento di persone devono essere di natura tale:

a) da escludere qualsiasi rischio di schiacciamento, di intrappolamento oppure di urto dell’utilizzatore, in particolare i rischi dovuti a collisione accidentale;

b) da garantire che i lavoratori bloccati in caso di incidente nell’abitacolo non siano esposti ad alcun pericolo e possano essere liberati.

2-bis. Ulteriori prescrizioni minime di carattere generale per le attrezzature di lavoro.
2-bis.1 La persona esposta deve avere il tempo e/o i mezzi di sottrarsi rapidamente ad eventuali rischi causati dalla messa in moto e/o dall’arresto dell’attrezzatura di lavoro.
2-bis.2 La rimessa in moto di un’attrezzatura dopo un arresto, indipendentemente dalla sua origine, e il comando di una modifica rilevante delle condizioni di funzionamento di un’attrezzatura (velocita’, pressione, eccetera) devono poter essere effettuati soltanto mediante un’azione volontaria su un organo di comando concepito a tale fine, salvo che la rimessa in moto o la modificarilevante delle condizioni di funzionamento dell’attrezzatura non presenti alcun pericolo per il lavoratore esposto.
2-bis.3 L’ordine di arresto dell’attrezzatura di lavoro deve essere prioritario rispetto agli ordini di messa in moto. Ottenuto l’arresto dell’attrezzatura di lavoro, o dei suoi elementi pericolosi, l’alimentazione degli azionatori deve essere interrotta.
2-bis.4 Se gli elementi mobili di un’attrezzatura di lavoro presentano rischi di contatto meccanico che possono causare incidenti, essi devono essere dotati di protezioni o di sistemi
protettivi che:
a) devono essere di costruzione robusta;
b) non devono provocare rischi supplementari;
c) non devono essere facilmente elusi o resi inefficaci;
d) devono essere situati ad una sufficiente distanza dalla zona pericolosa;
e) non devono limitare piu’ del necessario l’osservazione del ciclo di lavoro.

 

Allegato XV-bis (art. 88-octies, comma 1, art. 88-novies, comma 2, lettera c)
(allegato aggiunto dal D. Lgs. 233/2003)


RIPARTIZIONE DELLE AREE IN CUI POSSONO FORMARSI ATMOSFERE ESPLOSIVE
Osservazione preliminare.
Il sistema di classificazione che segue si applica alle aree in cui vengono adottati provvedimenti di protezione in applicazione degli articoli 88-quater, 88-quinquies, 88-octies e 88-novies.
1. Aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive.
Un’area in cui puo’ formarsi un’atmosfera esplosiva in quantita’ tali da richiedere particolari provvedimenti di protezione per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori interessati e’
considerata area esposta a rischio di esplosione ai sensi del titolo VIII-bis.
Un’area in cui non e’ da prevedere il formarsi di un’atmosfera esplosiva in quantita’ tali da richiedere particolari provvedimenti di protezione e’ da considerare area non esposta a rischio di esplosione ai sensi del titolo VIII-bis.
Le sostanze infiammabili e combustibili sono da considerare come sostanze che possono formare un’atmosfera esplosiva a meno che l’esame delle loro caratteristiche non abbia evidenziato che esse, in miscela con l’aria, non sono in grado di propagare autonomamente un’esplosione.
2. Classificazione delle aree a rischio di esplosione.
Le aree a rischio di esplosione sono ripartite in zone in base alla frequenza e alla durata della presenza di atmosfere esplosive.
Il livello dei provvedimenti da adottare in conformita’ dell’allegato XV-ter, parte A, e’ determinato da tale classificazione.
Zona 0.
Area in cui e’ presente in permanenza o per lunghi periodi o frequentemente un’atmosfera esplosiva consistente in una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapore o nebbia.
Zona 1.
Area in cui la formazione di un’atmosfera esplosiva, consistente in una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapori o nebbia, e’ probabile che avvenga occasionalmente durante le normali attivita’.
Zona 2.
Area in cui durante le normali attivita’ non e’ probabile la formazione di un’atmosfera esplosiva consistente in una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapore o nebbia o, qualora si verifichi, sia unicamente di breve durata.
Zona 20.
Area in cui e’ presente in permanenza o per lunghi periodi o frequentemente un’atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile nell’aria.
Zona 21.
Area in cui la formazione di un’atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile nell’aria, e’ probabile che avvenga occasionalmente durante le normali attivita’.
Zona 22.
Area in cui durante le normali attivita’ non e’ probabile la formazione di un’atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile o, qualora si verifichi, sia unicamente di breve durata.
Note.
1. Strati, depositi o cumuli di polvere combustibile sono considerati come qualsiasi altra fonte che possa formare un’atmosfera esplosiva.
2. Per “normali attivita’” si intende la situazione in cui gli impianti sono utilizzati entro i parametri progettuali.
3. Per la classificazione delle aree si puo’ fare riferimento alle norme tecniche armonizzate relative ai settori specifici, tra le quali:
EN 60079-10 (CEI 31-30) per atmosfere esplosive in presenza di gas;
EN 50281-3 per atmosfere esplosive in presenza di polveri combustibili”.
 

 


Allegato XV-ter (art. 88-octies, comma 2, art. 88-novies, comma 2, lettera d), art. 88-decies, commi 1 e 2)

(allegato aggiunto dal D. Lgs. 233/2003)


A. PRESCRIZIONI MINIME PER IL MIGLIORAMENTO DELLA PROTEZIONE DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI CHE POSSONO ESSERE ESPOSTI AL RISCHIO DI ATMOSFERE ESPLOSIVE.
Osservazione preliminare.
Le prescrizioni di cui al presente allegato si applicano:
a) alle aree classificate come pericolose in conformita’ dell’allegato XV-bis, in tutti i casi in cui lo richiedano le caratteristiche dei luoghi di lavoro, dei posti di lavoro, delle attrezzature o delle sostanze impiegate ovvero i pericoli derivanti dalle attivita’ correlate al rischio di atmosfere esplosive;
b) ad attrezzature in aree non esposte a rischio di esplosione che sono necessarie o contribuiscono al funzionamento delle attrezzature che si trovano nelle aree a rischio di esplosione.
1. Provvedimenti organizzativi.
1.1. Formazione professionale dei lavoratori.
Il datore di lavoro provvede ad una sufficiente ed adeguata formazione in materia di protezione dalle esplosioni dei lavoratori impegnati in luoghi dove possono formarsi atmosfere esplosive.
1.2. Istruzioni scritte e autorizzazione al lavoro.
Ove stabilito dal documento sulla protezione contro le esplosioni:
a) il lavoro nelle aree a rischio si effettua secondo le istruzioni scritte impartite dal datore di lavoro;
b) e’ applicato un sistema di autorizzazioni al lavoro per le attivita’ pericolose e per le attivita’ che possono diventare pericolose quando interferiscono con altre operazioni di lavoro.
Le autorizzazioni al lavoro sono rilasciate prima dell’inizio dei lavori da una persona abilitata a farlo.
2. Misure di protezione contro le esplosioni.
2.1. Fughe e emissioni, intenzionali o no, di gas, vapori, nebbie o polveri combustibili che possano dar luogo a rischi di esplosioni sono opportunamente deviate o rimosse verso un luogo sicuro o, se cio’ non e’ realizzabile, contenuti in modo sicuro, o resi adeguatamente sicuri con altri metodi appropriati.
2.2. Qualora l’atmosfera esplosiva contenga piu’ tipi di gas, vapori, nebbie o polveri infiammabili o combustibili, le misure di protezione devono essere programmate per il massimo pericolo possibile.
2.3. Per la prevenzione dei rischi di accensione, conformemente all’articolo 88-quater, si tiene conto anche delle scariche elettrostatiche che provengono dai lavoratori o dall’ambiente di lavoro che agiscono come elementi portatori di carica o generatori di carica. I lavoratori sono dotati di adeguati indumenti di lavoro fabbricati con materiali che non producono scariche elettrostatiche che possano causare l’accensione di atmosfere esplosive.
2.4. Impianti, attrezzature, sistemi di protezione e tutti i loro dispositivi di collegamento sono posti in servizio soltanto se dal documento sulla protezione contro le esplosioni risulta che possono essere utilizzati senza rischio in un’atmosfera esplosiva. Cio’ vale anche per attrezzature di lavoro e relativi dispositivi di collegamento che non sono apparecchi o sistemi di protezione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, qualora possano rappresentare un pericolo di accensione unicamente per il fatto di essere incorporati in un impianto. Vanno adottate le misure necessarie per evitare il rischio di confusione tra i
dispositivi di collegamento.
2.5. Si devono prendere tutte le misure necessarie per garantire che le attrezzature di lavoro con i loro dispositivi di collegamento a disposizione dei lavoratori, nonche’ la struttura del luogo di lavoro siano state progettate, costruite, montate, installate, tenute in efficienza e utilizzate in modo tale da ridurre al minimo i rischi di esplosione e, se questa dovesse verificarsi, si possa controllarne o ridurne al minimo la propagazione all’interno del luogo di lavoro e dell’attrezzatura. Per detti luoghi di lavoro si adottano le misure necessarie per ridurre al minimo gli effetti sanitari di una esplosione sui lavoratori.
2.6. Se del caso, i lavoratori sono avvertiti con dispositivi ottici e acustici e allontanati prima che le condizioni per un’esplosione siano raggiunte.
2.7. Ove stabilito dal documento sulla protezione contro le esplosioni, sono forniti e mantenuti in servizio sistemi di evacuazione per garantire che in caso di pericolo i lavoratori possano allontanarsi rapidamente e in modo sicuro dai luoghi pericolosi.
2.8. Anteriormente all’utilizzazione per la prima volta di luoghi di lavoro che comprendono aree in cui possano formarsi atmosfere esplosive, e’ verificata la sicurezza dell’intero impianto per quanto riguarda le esplosioni. Tutte le condizioni necessarie a garantire protezione contro le esplosioni sono mantenute.
La verifica del mantenimento di dette condizioni e’ effettuata da persone che, per la loro esperienza e formazione professionale, sono competenti nel campo della protezione contro le esplosioni.
2.9. Qualora risulti necessario dalla valutazione del rischio:
a) deve essere possibile, quando una interruzione di energia elettrica puo’ dar luogo a rischi supplementari, assicurare la continuita’ del funzionamento in sicurezza degli apparecchi e dei sistemi di protezione, indipendentemente dal resto dell’impianto in caso della predetta interruzione;
b) gli apparecchi e sistemi di protezione a funzionamento automatico che si discostano dalle condizioni di funzionamento previste devono poter essere disinseriti manualmente, purche’ cio’ non comprometta la sicurezza. Questo tipo di interventi deve essere eseguito solo da personale competente;
c) in caso di arresto di emergenza, l’energia accumulata deve essere dissipata nel modo piu’ rapido e sicuro possibile o isolata in modo da non costituire piu’ una fonte di pericolo.
2.10. Nel caso di impiego di esplosivi e’ consentito, nella zona 0 o zona 20 solo l’uso di esplosivi di sicurezza antigrisutosi, dichiarati tali dal fabbricante e classificati nell’elenco di cui agli articoli 42 e 43 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320.
L’accensione delle mine deve essere fatta elettricamente dall’esterno.
Tutto il personale deve essere fatto uscire dal sotterraneo durante la fase di accensione delle mine.
2.11. Qualora venga rilevata in qualsiasi luogo sotterraneo una concentrazione di gas infiammabile o esplodente superiore all’1 per cento in volume rispetto all’aria, con tendenza all’aumento, e non sia possibile, mediante la ventilazione o con altri mezzi idonei, evitare l’aumento della percentuale dei gas oltre il limite sopraindicato, tutto il personale deve essere fatto sollecitamente uscire dal sotterraneo.
Analogo provvedimento deve essere adottato in caso di irruzione massiva di gas.
2.12. Qualora non sia possibile assicurare le condizioni di sicurezza previste dal punto precedente possono essere eseguiti in sotterraneo solo i lavori strettamente necessari per bonificare l’ambiente dal gas e quelli indispensabili e indifferibili per ripristinare la stabilita’ delle armature degli scavi.
Detti lavori devono essere affidati a personale esperto numericamente limitato, provvisto dei necessari mezzi di protezione, comprendenti in ogni caso l’autoprotettore, i quali non devono essere prelevati dalla dotazione prevista dall’articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica n. 320 del 1956 per le squadre di salvataggio.

B. CRITERI PER LA SCELTA DEGLI APPARECCHI E DEI SISTEMI DI PROTEZIONE.
Qualora il documento sulla protezione contro le esplosioni basato sulla valutazione del rischio non preveda altrimenti, in tutte le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive sono impiegati apparecchi e sistemi di protezione conformi alle categorie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126.
In particolare, in tali aree sono impiegate le seguenti categorie di apparecchi, purche’ adatti, a seconda dei casi, a gas, vapori o nebbie e/o polveri:
nella zona 0 o nella zona 20, apparecchi di categoria 1;
nella zona 1 o nella zona 21, apparecchi di categoria 1 o di categoria 2;
nella zona 2 o nella zona 22, apparecchi di categoria 1, 2 o 3.

Allegato XV-quater (art. 88-octies, comma 3)

(allegato aggiunto dal D. Lgs. 233/2003)


SEGNALE DI AVVERTIMENTO PER INDICARE LE AREE IN CUI POSSONO FORMARSI ATMOSFERE ESPLOSIVE

(Nota di AmbienteDiritto: L’immagine è indicativa – fare riferimento alla G.U.)


Area in cui puo’ formarsi un’atmosfera esplosiva
Caratteristiche:
forma triangolare;
lettere in nero su fondo giallo, bordo nero (il colore giallo deve costituire almeno il 50% della superficie del segnale).
 

 

 

Legge 223/91

Legge 223/91

Legge 23 luglio 1991, n. 223 (Supplemento ordinario alla G.U. n. 175 del 27 luglio 1991)

Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato dei lavoro.
 
 

Indice

Titolo 1 Norme in materia di integrazione salariale e di eccedenze di personale
CAPO 1 NORME IN MATERIA DI INTEGRAZIONE SALARIALE
Art. 1 (Norme in materia di intervento straordinario di integrazione salariale)
Art. 2 (Procedure)
Art. 3 (Intervento straordinario di integrazione salariale e procedure concorsuali)
CAPO II NORME IN MATERIA DI MOBILITA’
Art. 4 (Procedura per la dichiarazione di mobilità)
Art. 5 (Criteri di scelta dei lavoratori ed oneri a carico delle imprese)
Art. 6 (Lista di mobilità e compiti della Commissione regionale per l’impiego)
Art. 7 (Indennità di mobilità)
Art. 8 (Collocamento dei lavoratori in mobilità)
Art. 9 (Cancellazione del lavoratore dalla lista di mobilità)
CAPO III NORME IN MATERIA DI CASSA INTEGRAZIONE E TRATTAMENTI DI DISOCCUPAZIONE PER I LAVORATORI DEL SETTORE DELL’EDILIZIA
Art. 10 (Norme in materia di integrazione salariale per i lavoratori del settore dell’edilizia)
Art. 11 (Norme in materia di trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini)
CAPO IV NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 12 (Estensione del campo di applicazione della disciplina del trattamento straordinario di integrazione salariale)
Art. 13 (Norme in materia di contratti di solidarietà)
Art. 14 (Norme in materia di trattamenti di integrazione dei guadagni)
Art. 15 (Lavoratori in cassa integrazione e opere o servizi di pubblica utilità)
Art. 16 (Indennità di mobilità per i lavoratori disoccupati in conseguenza di licenziamento per riduzione di personale)
Art. 17 (Reintegrazione dei lavoratori e procedure di mobilità)
Art. 18 (Norme in materia di contributi associativi)
Art. 19 (Lavoro a tempo parziale e anticipazione del pensionamento)
Art. 20 (Contratti di reinserimento dei lavoratori disoccupati)
Art. 21 (Norme in materia di trattamenti per i lavoratori appartenenti al settore dell’agricoltura)
Art. 22 (Disciplina transitoria)
Art. 23 (Reimpiego presso Gepi spa e Insar spa)
Art. 24 (Norme in materia di riduzione del personale)
Titolo II Disposizioni varie in materia di mercato del lavoro
CAPO I RIFORMA DELLE PROCEDURE DI AVVIAMENTO
Art. 25 (Riforma delle procedure di avviamento al lavoro)
CAPO II DISPOSIZIONI DIVERSE
Art. 26 (Disposizioni diverse)
Art. 27 (Trattamenti di anzianità e ristrutturazioni di aziende ad alta capacità innovativo e competitività mondiale)
Art. 28 (Riserva annua di posti presso gli uffici pubblici)
Art. 29 (Trattamenti di anzianità nel settore siderurgico pubblico)
Art. 30 (Trasferimento dell’iscrizione alle liste di collocamento e cancellazione dalle liste)
Art. 31(Trattamento speciale di disoccupazione e pensionamento anticipato)
 
 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

Il Presidente della Repubblica
Promulga

la seguente legge:

Titolo 1
Norme in materia di integrazione salariale e di eccedenze di personale

CAPO 1
NORME IN MATERIA DI INTEGRAZIONE SALARIALE

Art. 1
(Norme in materia di intervento straordinario di integrazione salariale)

l. La disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale trova applicazione limitatamente alle imprese che abbiano occupato mediamente più di quindici lavoratori nel semestre precedente la data di presentazione della richiesta di cui al comma 2. Nel caso di richieste presentate prima che siano trascorsi sei mesi dal trasferimento di azienda, tale requisito deve sussistere, per il datore di lavoro subentrante, nel periodo decorrente dalla data del predetto trasferimento. Ai fini dell’applicazione del presente comma vengono computati anche gli apprendisti ed i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro.

2. La richiesta di intervento straordinario di integrazione salariale deve contenere il programma che l’impresa intende attuare con riferimento anche alle eventuali misure previste per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale. Il programma deve essere formulato in conformità ad un modello stabilito, sentito il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (Cipi), con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. L’impresa, sentite le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, le organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori più rappresentative operanti nella provincia, può chiedere una modifica del programma nel corso del suo svolgimento.

3. La durata dei programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale non può essere superiore a due anni. Il Cipi ha facoltà di concedere due proroghe, ciascuna di durata non superiore a dodici mesi, per quelli tra i predetti programmi che presentino una particolare complessità in ragione delle caratteristiche tecniche dei processi produttivi dell’impresa.

4. Il contributo addizionale di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160 1, è dovuto in misura doppia a decorrere dal primo giorno del venticinquesimo mese successivo a quello in cui ‘ è fissata dal decreto ministeriale di concessione la data di decorrenza del trattamento di integrazione salariale.

5. La durata del programma per crisi aziendale non può essere superiore a dodici mesi. Una nuova erogazione per la medesima causale non può essere disposta prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente concessione.

6. Il Cipi fissa, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il comitato tecnico di cui all’articolo 19 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 i criteri per l’individuazione dei casi di crisi aziendale, nonché di quelli previsti dall’articolo 11, comma 2, in relazione alle situazioni occupazionali nell’ambito territoriale e alla situazione produttiva dei settori, cui attenersi per la selezione dei casi di intervento, nonché i criteri per l’applicazione dei commi 9 e 10.

7. 1 criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere nonché le modalità della rotazione prevista nel comma 8 devono formare oggetto delle comunicazioni e dell’esame congiunto previsti dall’articolo 5 della legge 20 maggio 1975, n. 164.

8. Se l’impresa ritiene, per ragioni di ordine tecnico-organizzativo connesse al mantenimento dei normali livelli di efficienza, di non adottare meccanismi di rotazione tra i lavoratori che espletano le medesime mansioni e sono occupati nell’unità produttiva interessata dalle sospensioni, deve indicarne i motivi nel programma di cui al comma 2. Qualora il Cipi abbia approvato il programma, ma ritenga non giustificati i motivi addotti dall’azienda per la mancata adozione della rotazione, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale promuove l’accordo fra le parti sulla materia e, qualora tale accordo non sia stato raggiunto entro tre mesi dalla data del decreto di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, stabilisce con proprio decreto l’adozione di meccanismi di rotazione, sulla base delle specifiche proposte formulate dalle parti. L’azienda, ove non ottemperi a quanto previsto in tale decreto, è tenuta, per ogni lavoratore sospeso, a corrispondere con effetto immediato, nella misura doppia, il contributo addizionale di cui all’articolo 8, comma 1, del citato decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160. Il medesimo contributo, con effetto dal primo giorno del venticinquesimo mese successivo all’atto di concessione del trattamento di cassa integrazione, è maggiorato di una somma pari al centocinquanta per cento del suo ammontare.

9. Per ciascuna unità produttiva i trattamenti straordinari di integrazione salariale non possono avere una durata complessiva superiore a trentasei mesi nell’arco di un quinquennio, indipendentemente dalle cause per le quali sono stati concessi, ivi compresa quella prevista dall’articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 3. Si computano, a tal fine, anche i periodi di trattamento ordinario concessi per contrazioni o sospensioni dell’attività produttiva determinate da situazioni temporanee di mercato. Il predetto limite può essere superato, secondo condizioni e modalità determinate dal Cipi ai sensi del comma 6, per i casi previsti dall’articolo 3 della presente legge, dall’articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, dall’articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48 ovvero per i casi di proroga di cui al comma 3.

10. Per le imprese che presentino un programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale a seguito di una avvenuta significativa trasformazione del loro assetto proprietario, che abbia determinato rilevanti apporti di capitali ed investimenti produttivi, non sono considerati, ai fini dell’applicazione del comma 9, i periodi antecedenti la data della trasformazione medesima.

11. L’impresa non può richiedere l’intervento straordinario di integrazione salariale per le unità produttive per le quali abbia richiesto, con riferimento agli stessi periodi, l’intervento ordinario.
 
 

Art. 2
(Procedure)

l. Il trattamento straordinario di integrazione salariale è concesso mediante decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa approvazione del programma, di cui all’articolo 1, comma 2, da parte del Cipi, per la durata prevista nel programma medesimo.

2. Le modifiche e le proroghe dei programmi di cui all’articolo 1, commi 2 e 3, sono approvate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale nel caso in cui i lavoratori interessati alle integrazioni salariali siano in numero pari o inferiore a cento unità; sono approvate dal Cipi negli altri casi.

3. Successivamente al primo semestre l’erogazione del trattamento è autorizzata, su domanda, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale per periodi semestrali subordinatamente all’esito positivo dell’accertamento sulla regolare attuazione del programma da parte dell’impresa.

4. La richiesta dei trattamento straordinario di integrazione salariale deve essere presentata nel terrnine previsto dal primo comma dell’articolo 7 della legge 20 maggio 1975, n. 164, all’Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione ed all’Ispettorato regionale dei lavoro territorialmente competenti. Nel case di presentazione tardiva della richiesta si applica il secondo comma dei predetto articolo 7.

5. L’Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, sulla base degli accertamenti disposti dall’Ispettorato regionale del lavoro, esprime il parere previsto dal primo comma dell’articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda.

6. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può disporre il pagamento diretto ai lavoratori, da parte dell’Inps, del trattamento straordinario di integrazione salariale, con il connesso assegno per il nucleo familiare, ove spettante, quando per l’impresa ricorrano comprovate difficoltà di ordine finanziario accertate dall’Ispettorato provinciale del lavoro territorialmente competente. Restano fermi gli obblighi dei datore di lavoro in ordine alle comunicazioni prescritte nei confronti dell’Inps.

7. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con la procedura prevista dall’articolo 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, viene stabilita la nuova composizione del comitato tecnico di cui all’articolo 1, comma 6, della presente legge, e vengono fissati i criteri e le modalità per l’assunzione delle determinazioni riguardanti l’istruttoria tecnica selettiva. Con lo stesso decreto viene stabilita la misura del compenso da corrispondere ai componenti del comitato tecnico. Al relativo onere, valutato in lire 80 milioni in ragione d’anno a partire dal 1991, si provvede a carico del capitolo 1025 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l’anno 1991 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
 
 

Art. 3
(Intervento straordinario di integrazione salariale e procedure concorsuali)

l. Il trattamento straordinario di integrazione salariale è concesso, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai lavoratori delle imprese soggette alla disciplina dell’intervento straordinario di integrazione salariale, nei casi di dichiarazione di fallimento, di omologazione del concordato preventivo consistente nella cessione dei beni, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all’amministrazione straordinaria, qualora la continuazione dell’attività non sia stata disposta o sia cessata. Il trattamento viene concesso, su domanda del curatore, del liquidatore o del commissario, per un periodo non superiore a dodici mesi.

2. Entro il termine di scadenza del periodo di cui al comma 1, quando sussistano fondate prospettive di continuazione o ripresa dell’attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione tramite la cessione, a qualunque titolo, dell’azienda o di sue parti, il trattamento straordinario di integrazione salariale può essere prorogato, su domanda del curatore, del liquidatore o del commissario, previo accertamento da parte dei Cipi, per un ulteriore periodo non superiore a sei mesi. La domanda deve essere corredata da una relazione, approvata dal giudice delegato o dall’autorità che esercita il controllo, sulle prospettive di cessione dell’azienda o di sue parti e sui riflessi della cessione sull’occupazione aziendale.

3. Quando non sia possibile la continuazione dell’attività, anche tramite cessione dell’azienda o di sue parti, o quando i livelli occupazionali possano essere salvaguardati solo parzialmente, il curatore, il liquidatore o il commissario hanno facoltà di collocare in mobilità, ai sensi dell’articolo 4 ovvero dell’articolo 24, i lavoratori eccedenti. In tali casi il termine di cui all’articolo 4, comma 6, è ridotto a trenta giorni. Il contributo a carico dell’impresa previsto dall’articolo 5, comma 4, non è dovuto.

4. L’imprenditore che, a titolo di affitto, abbia assunto la gestione, anche parziale, di aziende appartenenti ad imprese assoggettate alle procedure di cui al comma 1, può esercitare il diritto di prelazione nell’acquisto delle medesime. Una volta esaurite le procedure previste dalle norme vigenti per la definitiva determinazione del prezzo di vendita dell’azienda, l’autorità che ad essa proceda provvede a comunicare entro dieci giorni il prezzo così stabilito all’imprenditore cui sia riconosciuto il diritto di prelazione. Tale diritto deve essere esercitato entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione.

5. Sono abrogati l’articolo 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301, e successive modificazioni, e l’articolo 2 del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143e successive modificazioni.
 
 

CAPO II
NORME IN MATERIA DI MOBILITA’

Art. 4
(Procedura per la dichiarazione di mobilità)

l. L’impresa che sia stata ammessa al trattamento straordinario di integrazione salariale, qualora nel corso di attuazione del programma di cui all’articolo 1 ritenga di non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti i lavoratori sospesi e di non poter ricorrere a misure alternative, ha facoltà di avviare le procedure di mobilità ai sensi del presente articolo.

2. Le imprese che intendano esercitare la facoltà di cui al comma 1 sono tenute a darne comunicazione preventiva per iscritto alle rappresentanze sindacali aziendali costituite a norma dell’articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché alle rispettive associazioni di categoria. In mancanza delle predette rappresentanze la comunicazione deve essere effettuata alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. La comunicazione alle associazioni di categoria può essere effettuata per il tramite dell’associazione dei datori di lavoro alla quale l’impresa aderisce o conferisce mandato.

3. La comunicazione di cui al comma 2 deve contenere indicazione: dei motivi che determinano la situazione di eccedenza; dei motivi tecnici, organizzativi o produttivi, per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a porre rimedio alla predetta situazione ed evitare, in tutto o in parte, la dichiarazione di mobilità; del numero, della collocazione aziendale e dei profili professionali del personale eccedente; dei tempi di attuazione del programma di mobilità; delle eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale della attuazione del programma medesimo. Alla comunicazione va allegata copia della ricevuta del versamento all’Inps, a titolo di anticipazione sulla somma di cui all’articolo 5, comma 4, di una somma pari al trattamento massimo mensile di integrazione salariale moltiplicato per il numero dei lavoratori ritenuti eccedenti.

4. Copia della comunicazione di cui al comma 2 e della ricevuta del versamento di cui al comma 3 devono essere contestualmente inviate all’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

5. Entro sette giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, a richiesta delle rappresentanze sindacali aziendali e delle rispettive associazioni si procede ad un esame congiunto tra le parti, allo scopo di esaminare le cause che hanno contribuito a determinare l’eccedenza del personale e le possibilità di utilizzazione diversa di tale personale, o di una sua parte, nell’ambito della stessa impresa, anche mediante contratti di solidarietà e forme flessibili di gestione del tempo di lavoro.

6. La procedura di cui al comma 5 deve essere esaurita entro quarantacinque giorni dalla data del ricevimento della comunicazione dell’impresa. Quest’ultima dà all’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione comunicazione scritta sul risultato della consultazione e sui motivi del suo eventuale esito negativo. Analoga comunicazione scritta può essere inviata dalle associazioni sindacali dei lavoratori.

7. Qualora non sia stato raggiunto l’accordo, il direttore dell’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione convoca le parti al fine di un ulteriore esame delle materie di cui al comma 5, anche formulando proposte per la realizzazione di un accordo. Tale esame deve comunque esaurirsi entro trenta giorni dal ricevimento da parte dell’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione della comunicazione dell’impresa prevista al comma 6.

8. Qualora il numero dei lavoratori interessati dalla procedura di mobilità sia inferiore a dieci, i termini di cui ai commi 6 e 7 sono ridotti alla metà.

9. Raggiunto l’accordo sindacale ovvero esaurita la procedura di cui ai commi 6, 7 e 8, l’impresa ha facoltà di collocare in mobilità gli impiegati, gli operai e i quadri eccedenti, comunicando per iscritto a ciascuno di essi il recesso, nel rispetto dei termini di preavviso. Contestualmente, l’elenco dei lavoratori collocati in mobilità, con l’indicazione per ciascun soggetto del nominativo, del luogo di residenza, della qualifica, del livello di inquadramento, dell’età, del carico di famiglia, nonché con puntuale indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta di cui all’articolo 5, comma 1, deve essere comunicato per iscritto all’Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione competente, alla Commissione regionale per l’impiego e alle associazioni di categoria di cui al comma 2.

10. Nel caso in cui l’impresa rinunci a collocare in mobilità i lavoratori o ne collochi un numero inferiore a quello risultante dalla comunicazione di cui al comma 2, la stessa procede al recupero delle somme pagate in eccedenza rispetto a quella dovuta ai sensi dell’articolo 5, comma 4, mediante conguaglio con i contributi dovuti all’Inps, da effettuarsi con il primo versamento utile successivo alla data di determinazione del numero dei lavoratori posti in mobilità.

11. Gli accordi sindacali stipulati nel corso delle procedure di cui al presente articolo, che prevedano il riassorbimento totale o parziale dei lavoratori ritenuti eccedenti, possono stabilire, anche in deroga al secondo comma dell’articolo 2103 del codice civile, la loro assegnazione a mansioni diverse da quelle svolte.

12. Le comunicazioni di cui al comma 9 sono prive di efficacia ove siano state effettuate senza l’osservanza della forma scritta e delle procedure previste dal presente articolo.

13. 1 lavoratori ammessi al trattamento di cassa integrazione, al termine del periodo di godimento del trattamento di integrazione salariale, rientrano in azienda.

14. Il presente articolo non trova applicazione nel caso di eccedenze determinate da fine lavoro nelle imprese edili e nelle attività stagionali o saltuarie, nonché per i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato.

15. Nei casi in cui l’eccedenza riguardi unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, la competenza a promuovere l’accordo di cui al comma 7 spetta rispettivamente al direttore dell’Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione ovvero al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Agli stessi vanno inviate le comunicazioni previste dal comma 4.

16. Sono abrogati gli articoli 24 e 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, le disposizioni del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 1978, n. 215, ad eccezione dell’articolo 4-bis, nonché il decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 1979, n. 36.

 

Art. 5
(Criteri di scelta dei lavoratori ed oneri a carico delle imprese)

l. L’individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità deve avvenire, in relazione alle esigenze tecnico-produtive ed organizzativi del complesso aziendale, nel rispetto dei criteri previsti da contratti collettivi stipulati con i sindacati di cui all’articolo 4, comma 2, ovvero, in mancanza di questi contratti, nel rispetto dei seguenti criteri, in concorso tra loro:
a) carichi di famiglia;
b) anzianità;
c) esigenze tecnico-produttive ed organizzativi.

2. Nell’operare la scelta dei lavoratori da collocare in mobilità, l’impresa è tenuta al rispetto dell’articolo 9, ultimo comma, del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79.

3. Il recesso di cui all’articolo 4, comma 9, è inefficace qualora sia intimato senza l’osservanza della forma scritta o in violazione delle procedure richiamate all’articolo 4, comma 12, ed è annullabile in caso di violazione dei criteri di scelta previsti dal comma 1 del presente articolo. Salvo il caso di mancata comunicazione per iscritto, il recesso può essere impugnato entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l’intervento delle organizzazioni sindacali. Al recesso di cui all’articolo 4, comma 9, del quale sia stata dichiarata l’inefficacia o l’invalidità, si applica l’articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.

4. Per ciascun lavoratore posto in mobilità l’impresa è tenuta a versare alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, di cui all’articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88 in trenta rate mensili, una somma pari a sei volte il trattamento mensile iniziale di mobilità spettante al lavoratore. Tale somma è ridotta alla metà quando la dichiarazione di eccedenza del personale di cui all’articolo 4, comma 9, abbia formato oggetto di accordo sindacale.

5. L’impresa che, secondo le procedure determinate dalla Commissione regionale per l’impiego, procuri offerte di lavoro a tempo indeterminato aventi le caratteristiche di cui all’articolo 9, comma 1, lettera b), non è tenuta al pagamento delle rimanenti rate relativamente ai lavoratori che perdano il diritto al trattamento di mobilità in conseguenza del rifiuto di tali offerte ovvero per tutto il periodo in cui essi, accettando le offerte procurate dalla impresa, abbiano prestato lavoro.

6. Qualora il lavoratore venga messo in mobilità dopo la fine del dodicesimo mese successivo a quello di emanazione del decreto di cui all’articolo 2, comma 1, e la fine del dodicesimo mese successivo a quello del completamente del programma di cui all’articolo 1, comma 2, nell’unità produttiva in cui il lavoratore era occupato, la somma che l’impresa è tenuta a versare ai sensi del comma 4 dei presente articolo è aumentata di cinque punti percentuali per ogni periodo di trenta giorni intercorrente tra l’inizio del tredicesimo mese e la data di completamente del programma. Nel medesimo caso non trova applicazione quanto previsto dal secondo comma dell’articolo 2 della legge 8 agosto 1972, n. 464.
 
 

Art. 6
(Lista di mobilità e compiti della Commissione regionale per l’impiego)

l. L’Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, sulla base delle direttive impartite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione centrale per l’impiego, dopo un’analisi tecnica da parte dell’Agenzia per l’impiego compila una lista dei lavoratori in mobilità, sulla base di schede che contengano tutte le informazioni utili per individuare la professionalità, la preferenza per una mansione diversa da quella originaria, la disponibilità al trasferimento sul territorio: in questa lista vengono iscritti anche i lavoratori di cui agli articoli 11, comma 2, e 16, e vengono esclusi quelli che abbiano fatto richiesta dell’anticipazione di cui all’articolo 7, comma 5.

2. La Commissione regionale per l’impiego approva le liste di cui al comma 1 ed inoltre:
a) assume ogni iniziativa utile a favorire il reimpiego dei lavoratori iscritti nella lista di mobilità, in collaborazione con l’Agenzia per l’impiego;
b) propone l’organizzazione, da parte delle Regioni, di corsi di qualificazione e di riqualificazione professionale che, tenuto conto del livello di professionalità dei lavoratori in mobilità, siano finalizzati ad agevolarne il reimpiego; i lavoratori interessati sono tenuti a parteciparvi quando le Commissioni regionali ne dispongano l’avviamento;
c) promuove le iniziative di cui al comma 4;
d) determina gli ambiti circoscrizionali ai fini dell’avviamento dei lavoratori in mobilità.

3. Le Regioni, nell’autorizzare i progetti per l’accesso al Fondo sociale europeo e al Fondo di rotazione, ai sensi del secondo comma dell’articolo 24 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, devono dare priorità ai progetti formativi che prevedono l’assunzione di lavoratori iscritti nella lista di mobilità.

4. Su richiesta delle amministrazioni pubbliche la Commissione regionale per l’impiego può disporre l’utilizzo temporaneo dei lavoratori iscritti nella lista di mobilità in opere o servizi di pubblica utilità, ai sensi dell’articolo 1-bis del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 390, modificato dall’articolo 8 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e dal decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160. Il secondo comma del citato articolo 1-bis non si applica nei casi in cui l’amministrazione pubblica interessata utilizzi i lavoratori per un numero di ore ridotto e proporzionato ad una somma corrispondente al trattamento di mobilità spettante al lavoratore ridotta del venti per cento.

5. 1 lavoratori in mobilità sono compresi tra i soggetti di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a), della legge 27 febbraio 1985, n. 49 7.
 
 

Art. 7
(Indennità di mobilità)

l. 1 lavoratori collocati in mobilità ai sensi dell’articolo 4, che siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 16, comma 1, hanno diritto ad una indennità per un periodo massimo di dodici mesi, elevato a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni. L’indennità spetta nella misura percentuale, di seguito indicata, del trattamento straordinario di integrazione salariale che hanno percepito ovvero che sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro:
a) per i primi dodici mesi: cento per cento;
b) dal tredicesimo al trentaseiesimo mese: ottanta per cento.

2. Nelle aree di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, la indennità di mobilità è corrisposta per un periodo massimo di ventiquattro mesi, elevato a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a quarantotto per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni. Essa spetta nella seguente misura:
a) per i primi dodici mesi: cento per cento;
b) dal tredicesimo al quarantottesimo mese: ottanta per cento.

3. L’indennità di mobilità è adeguata, con effetto dal I’ gennaio di ciascun anno, in misura pari all’aumento della indennità di contingenza dei lavoratori dipendenti. Essa non è comunque corrisposta successivamente alla data del compimento dell’età pensionabile ovvero, se a questa data non è ancora maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, successivamente alla data in cui tale diritto viene a maturazione.

4. L’indennità di mobilità non può comunque essere corrisposta per un periodo superiore all’anzianità maturata dal lavoratore alle dipendenze dell’impresa che abbia attivato la procedura di cui all’articolo 4.

5. I lavoratori in mobilità che ne facciano richiesta per intraprendere un’attività autonoma o per associarsi in cooperativa in conformità alle norme vigenti possono ottenere la corresponsione anticipata dell’indennità nelle misure indicate nei commi 1 e 2, detraendone il numero di mensilità già godute. Fino al 31 dicembre 1992, per i lavoratori in mobilità delle aree di cui al comma 2 che abbiano compiuto i cinquanta anni di età, questa somma è aumentata di un importo pari a quindici mensilità dell’indennità iniziale di mobilità e comunque non superiore al numero dei mesi mancanti al compimento dei sessanta anni di età. Per questi ultimi lavoratori il requisito di anzianità aziendale di cui all’articolo 16, comma 1, è elevato in misura pari al periodo trascorso tra la data di entrata in vigore della presente legge e quella del loro collocamento in mobilità. Le somme corrisposte a titolo di anticipazione dell’indennità di mobilità sono cumulabili con il beneficio di cui all’articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate le modalità e le condizioni per la corresponsione anticipata dell’indennità di mobilità, le modalità per la restituzione nel caso in cui il lavoratore, nei ventiquattro mesi successivi a quello della corresponsione, assuma una’occupazione alle altrui dipendenze nel settore privato o in quello pubblico, nonché le modalità per la riscossione delle somme di cui all’articolo 5, commi 4 e 6.

6. Nelle aree di cui al comma 2 nonché nell’ambito delle circoscrizioni o nel maggior ambito determinato dalla Commissione regionale per l’impiego, in cui sussista un rapporto superiore alla media nazionale tra iscritti alla prima classe della lista di collocamento e popolazione residente in età da lavoro, ai lavoratori collocati in mobilità entro la data del 31 dicembre 1992 che, al momento della cessazione del rapporto, abbiano compiuto un’età inferiore di non più di cinque anni rispetto a quella prevista dalla legge per il pensionamento di vecchiaia, e possano far valere, nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, un’anzianità contributiva non inferiore a quella minima prevista per il predetto pensionamento, diminuita del numero di settimane mancanti alla data di compimento dell’età pensionabile, l’indennità di mobilità è prolungata fino a quest’ultima data. La misura dell’indennità per i periodi successivi a quelli previsti nei commi 1 e 2 è dell’ottanta per cento.

7. Negli ambiti di cui al comma 6, ai lavoratori collocati in mobilità entro la data del 31 dicembre 1992 che, al momento della cessazione del rapporto, abbiano compiuto un’età inferiore di non più di dieci anni rispetto a quella prevista dalla legge per il pensionamento di vecchiaia e possano far valere, nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, un’anzianità contributiva non inferiore a ventotto anni, l’indennità di mobilità spetta fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento di anzianità. Per i lavoratori dipendenti anteriormente alla data del l° gennaio 1991 dalle società non operative della Società di Gestione e Partecipazioni Industriali SpA (Gepi) e della Iniziative Sardegna SpA (Insar) si prescinde dal requisito dell’anzianità contributiva; l’indennità di mobilità non può comunque essere corrisposta per un periodo superiore a dieci anni.

8. L’indennità di mobilità sostituisce ogni altra prestazione di disoccupazione nonché le indennità di malattia e di maternità eventualmente spettanti.

9. 1 periodi di godimento dell’indennità di mobilità, ad esclusione di quelli per i quali si fa luogo alla corresponsione anticipata ai sensi del comma 5, sono riconosciuti d’ufficio utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e ai fini della determinazione della misura della pensione stessa. Per detti periodi il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione cui è riferito il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al comma l. Le somme occorrenti per la copertura della contribuzione figurativa sono versate dalla gestione di cui al comma 11 alle gestioni pensionistiche competenti.

10. Per i periodi di godimento dell’indennità di mobilità spetta l’assegno per il nucleo familiare di cui all’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153 8.

11. 1 datori di lavoro, ad eccezione di quelli edili, rientranti nel campo di applicazione della normativa che disciplina l’intervento straordinario di integrazione salariale, versano alla gestione di cui all’articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, un contributo transitorio calcolato con riferimento alle retribuzioni assoggettate al contributo integrativo per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, in misura pari a 0,35 punti di aliquota percentuale a decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino al periodo di paga in corso al 31 dicembre 1991 ed in misura pari a 0,43 punti di aliquota percentuale a decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso al 31 dicembre 1991 fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1992; i datori di lavoro tenuti al versamento del contributo transitorio sono esonerati, per i periodi corrispondenti e per i corrispondenti punti di aliquota percentuale, dal versamento del contributo di cui all’articolo 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67 9, per la parte a loro carico.

12. L’indennità prevista dal presente articolo è regolata dalla normativa che disciplina l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, in quanto applicabile, nonché dalle disposizioni di cui all’articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

13. Per i giornalisti l’indennità prevista dal presente articolo è a carico dell’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani. Le somme e i contributi di cui al comma 11 e all’articolo 4, comma 3, sono dovuti al predetto Istituto. Ad esso vanno inviate le comunicazioni relative alle procedure previste dall’articolo 4, comma 10, nonché le comunicazioni di cui all’articolo 9, comma 3.

14. E’ abrogato l’articolo 12 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni.

15. In caso di squilibrio finanziario delle gestioni nei primi tre anni successivi a quello di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, adegua i contributi di cui al presente articolo nella misura necessaria a ripristinare l’equilibrio di tali gestioni.
 
 

Art. 8
(Collocamento dei lavoratori in mobilità)

l. Per i lavoratori in mobilità, ai fini del collocamento, si applica il diritto di precedenza nell’assunzione di cui al sesto comma dell’articolo 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. 1 lavoratori in mobilità possono essere assunti con contratto di lavoro a termine di durata non superiore a dodici mesi. La quota di contribuzione a carico del ‘ datore di lavoro è pari a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni. Nel caso in cui, nel corso del suo svolgimento, il predetto contratto venga trasformato a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori dodici mesi in aggiunta a quello previsto dal comma 4.

3. Per i lavoratori in mobilità si osservano, in materia di limiti di età, ai fini degli avviamenti di cui all’articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni, le disposizioni dell’articolo 2 della legge 22 agosto 1985, n. 444. Ai fini dei predetti avviamenti le Commissioni regionali per l’impiego stabiliscono, tenendo conto anche del numero degli iscritti nelle liste di collocamento, la percentuale degli avviamenti da riservare ai lavoratori iscritti nella lista di mobilità.

4. Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto ai sensi del comma 1, assuma a tempo pieno e indeterminato i lavoratori iscritti nella lista di mobilità è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al cinquanta per cento della indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Il predetto contributo non può essere erogato per un numero di mesi superiore a dodici e, per i lavoratori di età superiore a cinquanta anni, per un numero superiore a ventiquattro mesi, ovvero a trentasei mesi per le aree di cui all’articolo 7, comma 6. Il presente comma non trova applicazione per i giornalisti.

5. Nei confronti dei lavoratori iscritti nella lista di mobilità trova applicazione quanto previsto dall’articolo 27 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

6. Il lavoratore in mobilità ha facoltà di svolgere attività di lavoro subordinato, a tempo parziale, ovvero a tempo determinato, mantenendo l’iscrizione nella lista.

7. Per le giornate di lavoro svolte ai sensi del comma 6, nonché per quelle dei periodi di prova di cui all’articolo 9, comma 7, i trattamenti e le indennità di cui agli articoli 7, 11, comma 2, e 16 sono sospesi. Tali giornate non sono computate ai fini della determinazione del periodo di durata dei predetti trattamenti fino al raggiungimento di un numero di giornate pari a quello dei giorni complessivi di spettanza del trattamento.

8. I trattamenti e i benefici di cui al presente articolo rientrano nella sfera di applicazione dell’articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
 
 

Art. 9
(Cancellazione del lavoratore dalla lista di mobilità)

l. Il lavoratore è cancellato dalla lista di mobilità e decade dai trattamenti e dalle indennità di cui agli articoli 7, 11, comma 2, e 16, quando:
a) rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione professionale autorizzato dalla Regione o non lo frequenti regolarmente;
b) non accetti l’offerta di un lavoro che sia professionalmente equivalente ovvero, in mancanza di questo, che presenti omogeneità anche intercategoriale e che, avendo riguardo ai contratti collettivi nazionali di lavoro, sia inquadrato in un livello retributivo non inferiore del dieci per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza;
c) non accetti, in mancanza di un lavoro avente le caratteristiche di cui alla lettera b), di essere impiegato in opere o servizi di pubblica utilità ai sensi dell’articolo 6, comma 4;
d) non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla competente sede dell’Inps del lavoro prestato ai sensi dell’articolo 8, comma 6.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano quando le attività lavorative o di formazione offerte al lavoratore iscritto nella lista di mobilità si svolgono in un luogo distante non più di cinquanta chilometri, o comunque raggiungibile in sessanta minuti con mezzi pubblici, dalla residenza del lavoratore.

3. La cancellazione dalla lista di mobilità ai sensi del comma 1 è dichiarata entro quindici giorni in via definitiva dalla Commissione regionale per l’impiego. Ove la Commissione non si pronunci entro tale termine, la decadenza è dichiarata dal direttore dell’Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione nei successivi dieci giorni. t data immediata comunicazione della decisione adottata all’Inps.

4. La Commissione regionale per l’impiego, tenuto conto delle caratteristiche del territorio e dei servizi pubblici esistenti in esso, può modificare con delibera motivata i limiti previsti al comma 2 relativi alla dislocazione geografica del posto di lavoro offerto.

5. Qualora il lavoro offerto ai sensi del comma 1, lettera b), sia inquadrato in un livello retributivo inferiore a quello corrispondente alle mansioni di provenienza, il lavoratore che accetti tale offerta ha diritto, per un periodo massimo complessivo di dodici mesi, alla corresponsione di un assegno integrativo mensile di importo pari alla differenza tra i corrispondenti livelli retributivi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

6. Il lavoratore è cancellato dalla lista di mobilità, oltre che nei casi di cui al comma 1, quando:
a) sia stato assunto con contratto a tempo pieno ed indeterminato;
b) si sia avvalso della facoltà di percepire in un’unica soluzione l’indennità di mobilità;
c) sia scaduto il periodo di godimento dei trattamenti e delle indennità di cui agli articoli 7, 11, comma 2, e 16.

7. Il lavoratore assunto a tempo pieno e indeterminato, che non abbia superato il periodo di prova, viene reiscritto al massimo per due volte nella lista di mobilità. La Commissione regionale per l’impiego con il voto favorevole dei tre quarti dei suoi componenti, può disporre in casi eccezionali la reiscrizione del lavoratore nella lista di mobilità per una terza volta.

8. Il lavoratore avviato e giudicato non idoneo alla specifica attività cui l’avviamento si riferisce, a seguito di eventuale visita medica effettuata presso strutture sanitarie pubbliche, viene reiscritto nella lista di mobilità.

9. 1 lavoratori di cui all’articolo 7, comma 6, nel caso in cui svolgano attività di lavoro subordinato od autonomo hanno facoltà di cumulare l’indennità di mobilità nei limiti in cui sia utile a garantire la percezione di un reddito pari alla retribuzione spettante al momento della messa in mobilità, rivalutato in misura corrispondente alla variazione dell’indice del costo della vita calcolato dall’Istituto nazionale di statistica (Istat) ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell’industria. Ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile, a tali lavoratori è data facoltà di far valere, in luogo della contribuzione relativa a periodi, anche, parziali, di lavoro prestato successivamente alla data della messa in mobilità, la contribuzione figurativa che per gli stessi periodi sarebbe stata accreditata.

10. Il trattamento previsto dal presente articolo rientra nella sfera di applicazione dell’articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
 
 

CAPO III
NORME IN MATERIA DI CASSA INTEGRAZIONE E TRATTAMENTI DI DISOCCUPAZIONE PER I LAVORATORI DEL SETTORE DELL’EDILIZIA

Art. 10
(Norme in materia di integrazione salariale per i lavoratori del settore dell’edilizia)

l. Le disposizioni di cui all’articolo 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 77, si applicano anche nel caso di eventi, non imputabili al datore di lavoro o al lavoratore, connessi al mancato rispetto dei termini previsti nei contratti di appalto per la realizzazione di opere pubbliche di grandi dimensioni, alle varianti di carattere necessario apportate ai progetti originari delle predette opere, nonché ai provvedimenti dell’autorità giudiziaria emanati ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Nei casi di sospensione dal lavoro derivante dagli eventi di cui al comma 1, il trattamento ordinario di integrazione salariale è concesso, per ciascuna opera, per un periodo complessivamente non superiore a tre mesi a favore dei lavoratori per i quali siano stati versati o siano dovuti per il lavoro prestato nel settore dell’edilizia, almeno sei contributi mensili o ventisei contributi settimanali nel biennio precedente alla decorrenza del trattamento medesimo. Tale trattamento è prorogabile per periodi trimestrali, per un periodo massimo complessivamente non superiore ad un quarto della durata dei lavori necessari per il completamente dell’opera, quale risulta dalle clausole contrattuali. La concessione delle proroghe è disposta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, previo accertamento da parte del Cipi della natura e della durata delle cause di interruzione, dell’eventuale esistenza di responsabilità in ordine agli eventi produttivi delle sospensioni intervenute, nonché dell’esistenza di concrete prospettive di ripresa. Il relativo trattamento è erogato dalla gestione di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

3. Il periodo, nel quale è concesso il trattamento di cui al comma 2 non concorre alla configurazione del limite massimo di cui all’articolo 1 della legge 6 agosto 1975, n. 427.

4. L’ente appaltante o l’azienda che avrebbe potuto prevedere l’evento di cui al comma 1 con la diligenza prevista dal primo comma dell’articolo 1176 del codice civile è tenuto a rimborsare alla gestione di cui al comma 2 le somme da essa erogate ai sensi del presente articolo, con rivalutazione monetaria ed interessi legali decorrenti dalla data dell’erogazione. L’Inps promuove l’azione di recupero.

5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Cipi, integrato dal Ministro dei lavori pubblici, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale determina i criteri e le modalità di attuazione di quanto disposto dal presente articolo.
 
 

Art. 11
(Norme in materia di trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini)

1. All’articolo 9 della legge 6 agosto 1975, n. 427, i commi secondo e terzo sono sostituiti dal seguente:
“Hanno diritto al trattamento speciale i lavoratori di cui al primo comma per i quali nel biennio antecedente la data di cessazione dei rapporto di lavoro, siano stati versati o siano dovuti all’assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria almeno dieci contributi mensili o quarantatre contributi settimanali per il lavoro prestato nel settore dell’edilizia”.

2. Nelle aree nelle quali il Cipi, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, accerta la sussistenza di uno stato di grave crisi dell’occupazione conseguente al previsto completamente di impianti industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni, ai lavoratori edili che siano stati impegnati, in tali aree e nelle predette attività, per un periodo di lavoro effettivo non inferiore a diciotto mesi e siano stati licenziati dopo che l’avanzamento dei lavori edili abbia superato il settanta per cento, il trattamento speciale di disoccupazione è corrisposto nella misura prevista dall’articolo 7 e per un periodo non superiore a diciotto mesi, elevabile a ventisette nelle aree di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. 1 trattamenti di cui al presente articolo rientrano nella sfera di applicazione dell’articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

3. I lavoratori di cui al comma 2 non residenti nell’area in cui sono completati i lavori hanno diritto al trattamento di cui al medesimo comma se residenti in circoscrizioni che presentino un rapporto superiore alla media nazionale tra iscritti alla prima classe di collocamento e popolazione residente in età da lavoro.

4. Le imprese edili impegnate in opere o in lavori finanziari, in tutto o in parte, dallo Stato, dalle Regioni o dagli enti pubblici sono tenute a riservare ai lavoratori titolari del trattamento speciale di disoccupazione, di cui ai commi 1 e 2, una percentuale delle assunzioni da effettuare in aggiunta all’organico aziendale esistente all’atto dell’affidamento dei lavori, ai fini dello svolgimento di tali opere e lavori. Tale percentuale è determinata dalla Commissione regionale per l’impiego in misura non superiore al venticinque per cento ed è comprensiva di quella prevista all’articolo 25, comma l.
 
 

CAPO IV
NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 12
(Estensione del campo di applicazione della disciplina del trattamento straordinario di integrazione salariale)

l. A decorrere dal l° aprile 1991, le disposizioni in materia di integrazione salariale straordinaria si applicano anche ai dipendenti delle imprese artigiane aventi i requisiti occupazionali di cui all’articolo 1, comma 1, e che procedono alla sospensione dei lavoratori in conseguenza di sospensioni o contrazioni dell’attività dell’impresa che esercita l’influsso gestionale prevalente come definito dal comma 2 e che sia stata ammessa al trattamento straordinario in ragione di tali sospensioni o contrazioni.

2. Si ha influsso gestionale prevalente, ai fini di cui al comma 1, quando, in relazione ai contratti aventi ad oggetto l’esecuzione di opere o la prestazione di servizi o la produzione di beni o sernilavorati costituenti oggetto dell’attività produttiva o commerciale dell’impresa committente, la somma dei corrispettivi risultanti dalle fatture emesse dall’impresa destinataria delle commesse nei confronti dell’impresa committente, acquirente o somministrata abbia superato, nel biennio precedente, secondo quanto emerge dall’elenco dei clienti e dei fornitori di cui all’articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come da ultimo sostituito dall’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1980, n. 897, il cinquanta per cento del complessivo fatturato dell’impresa destinataria delle commesse.

3. Le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale sono estese alle imprese esercenti attività commerciali che occupino più di duecento dipendenti.
 
 

Art. 13
(Norme in materia di contratti di solidarietà)

l. L’ammontare del trattamento di integrazione salariale concesso ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, non è soggetto alla disciplina sull’importo massimo come determinato dalla legge 13 agosto 1980, n. 427, e non subisce riduzioni a seguito di eventuali successivi aumenti retributivi intervenuti in sede di contrattazione aziendale.

2. Durante il periodo di godimento del trattamento di integrazione salariale concesso ai sensi dell’articolo 1 del citato decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, l’impresa non è ammessa a richiedere l’accertamento dello stato di crisi aziendale.

3. Durante il medesimo periodo, l’impresa non è ammessa a richiedere il trattamento di integrazione salariale per ristrutturazione, conversione e riorganizzazione, salvo che la richiesta sia presentata per lavoratori non interessati al trattamento concesso ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, ovvero per esigenze intervenute successivamente alla stipula del contratto di solidarietà. La presente disposizione non si applica ai trattamenti concessi sulla base di contratti di solidarietà stipulati anteriormente alla data di pubblicazione della presente legge e alla proroga di tali trattamenti ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48.
 
 

Art. 14
(Norme in materia di trattamenti di integrazione dei guadagni)

l. L’ammontare dei trattamenti di integrazione salariale, compresi quelli ordinari, qualunque sia la causa di intervento, non può superare, ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 1, l’importo massimo determinato ai sensi della legge 13 agosto 1980, n. 427. La presente disposizione non si applica nel caso di trattamento concesso per intemperie stagionali nei settori dell’edilizia e dell’agricoltura nonché, limitatamente al trattamento ordinario di integrazione salariale, per i primi sei mesi di fruizione del trattamento medesimo.

2. Le disposizioni in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale per gli operai dell’industria, per gli operai agricoli e per gli operai delle aziende industriali e artigiane dell’edilizia ed affini, nonché delle aziende esercenti l’attività di escavazione di materiali lapidei sono estese ai lavoratori appartenenti alle categorie degli impiegati e dei quadri.
 
 

Art. 15
(Lavoratori in cassa integrazione e opere o servizi di pubblica utilità)

l. Il secondo comma dell’articolo 1-bis del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 390, come sostituito dall’articolo 8 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, non si applica nei casi in cui l’amministrazione pubblica interessata utilizzi i lavoratori per un numero di ore ridotto proporzionalmente alla misura del trattamento di integrazione salariale spettante al lavoratore.
 
 

Art. 16
(Indennità di mobilità per i lavoratori disoccupati in conseguenza di licenziamento per riduzione di personale)

l. Nel caso di disoccupazione derivante da licenziamento per riduzione di personale ai sensi dell’articolo 24 da parte delle imprese, diverse da quelle edili, rientranti nel campo di applicazione della disciplina dell’intervento straordinario di integrazione salariale il lavoratore, operaio, impiegato o quadro, qualora possa far valere una anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie, festività e infortuni, con un rapporto di lavoro a carattere continuativo e comunque non a termine, ha diritto alla indennità di mobilità ai sensi dell’articolo 7.

2. Per le finalità del presente articolo i datori di lavoro di cui al comma 1 sono tenuti:
a) al versamento di un contributo nella misura dello 0,30 per cento delle retribuzioni assoggettate al contributo integrativo per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria;
b) al versamento della somma di cui all’articolo 5, comma 4.

3. Alla corresponsione ai giornalisti dell’indennità di cui al comma 1 provvede l’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, al quale sono dovuti il contributo e la somma di cui al comma 2, lettere a) e b).

4. Sono abrogati l’articolo 8 e il secondo e terzo comma dell’articolo 9 della legge 5 novembre 1968, n. 1115. Tali disposizioni continuano ad applicarsi in via transitoria ai lavoratori il cui licenziamento sia stato intimato prima della data di entrata in vigore della presente legge.
 
 

Art. 17
(Reintegrazione dei lavoratori e procedure di mobilità)

l. Qualora i lavoratori il cui rapporto sia risolto ai sensi degli articoli 4, comma 9, e 24 vengano reintegrati a norma dell’articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, l’impresa, sempre nel rispetto dei criteri di scelta di cui all’articolo 5, comma 1, può procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro di un numero di lavoratori pari a quello dei lavoratori reintegrati senza dover esperire una nuova procedura, dandone previa comunicazione alle rappresentanze sindacali aziendali.
 
 

Art. 18
(Norme in materia di contributi associativi)

l. Il diritto di avvalersi del sistema delle trattenute per il versamento dei contributi associativi, previsto dall’articolo 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852, è esteso ai beneficiari dell’indennità di mobilità, dei trattamenti di disoccupazione ordinari e speciali e dei trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale nel caso di pagamento diretto di questi ultimi da parte dell’Inps.

2. Il secondo comma dell’articolo 26 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è sostituito dal seguente:
“Le associazioni sindacali dei lavoratori hanno diritto di percepire, tramite ritenuta sul salario nonché sulle prestazioni erogate per conto degli enti previdenziali, i contributi sindacali che i lavoratori intendono loro versare, con modalità stabilite dai contratti collettivi di lavoro, che garantiscono la segretezza del versamento effettuato dal lavoratore a ciascuna associazione sindacale”.

3. Nei casi di pagamento diretto dei trattamenti di integrazione salariale, il datore di lavoro è tenuto a dare comunicazione all’Inps dell’avvenuto rilascio della delega secondo le modalità previste dalla legge, a conservare tale delega ai fini di eventuali verifiche ed a fornire ogni altro elemento che dovesse rendersi necessario per l’effettuazione del servizio.
 
 

Art. 19
(Lavoro a tempo parziale e anticipazione del pensionamento)

l. Nel caso di imprese beneficiarie da ventiquattro mesi dell’intervento straordinario di integrazione salariale, quando il contratto collettivo aziendale stipulato con i sindacati dei lavoratori aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale preveda il ricorso al lavoro a tempo parziale, al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione del personale, ovvero al fine di consentire l’assunzione di nuovo personale, ai lavoratori dipendenti da tali imprese, che abbiano una età inferiore di non più di sessanta mesi rispetto a quella prevista per la pensione di vecchiaia e una anzianità contributiva non inferiore a quindici anni, qualora essi convengano con il datore di lavoro, ai sensi di tale contratto collettivo, il passaggio al tempo parziale per un orario non inferiore a diciotto ore settimanali è riconosciuto a domanda, previa autorizzazione dell’Ufficio regionale dei lavoro e della massima occupazione, con decorrenza dal mese successivo a quello della sua presentazione, il diritto alla pensione di vecchiaia.

2. L’impresa che si avvale della facoltà di ricorso al lavoro a tempo parziale di cui al comma 1 deve dare comunicazione all’Inps e all’Ispettorato del lavoro della stipulazione dei contratti e della loro cessazione.

3. Agli effetti del cumulo del trattamento di pensione di cui al comma 1 con la retribuzione, si applicano le norme relative alla pensione di anzianità di cui all’articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, con eccezione della retribuzione percepita durante il periodo di anticipazione del trattamento di pensione, per il rapporto di lavoro trasformato in rapporto a tempo parziale. In tal caso la pensione è cumulabile entro i limiti della mancata retribuzione corrispondente alle ore prestate in meno a seguito della trasformazione del rapporto.

4. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro a tempo parziale, ovvero del ripristino nell’ambito della stessa impresa del rapporto di lavoro a tempo pieno, gli interessati sono tenuti a darne immediata comunicazione all’Inps, ai fini della conseguente revoca del trattamento pensionistico, con decorrenza dal mese successivo a quello in cui si è verificata la predetta risoluzione o il ripristino del rapporto originario.

5. Per i lavoratori che, sul presupposto del contratto collettivo previsto dal comma 1, abbiano convenuto con il datore di lavoro il passaggio al tempo parziale per un orario inferiore alla metà di quello praticato in azienda, la retribuzione da assumere quale base di calcolo per la determinazione della pensione è, ove più favorevole, quella dei periodi antecedenti la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale. La medesima disposizione si applica ai lavoratori che, pur trovandosi nelle condizioni previste dal comma 1, non abbiano presentato domanda per la liquidazione anticipata della pensione di vecchiaia.
 
 

Art. 20
(Contratti di reinserimento dei lavoratori disoccupati)

l. I lavoratori che fruiscono da almeno dodici mesi del trattamento speciale di disoccupazione, nonché quelli che fruiscono dal medesimo termine del trattamento straordinario di integrazione salariale, possono essere assunti nominativamente mediante chiamata dalle liste di cui all’articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407 10, con contratto di reinserimento da datori di lavoro che, al momento dell’instaurazione del rapporto di lavoro, non abbiano nell’azienda sospensioni dal lavoro in atto ai sensi dell’articolo 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, ovvero non abbiano proceduto a riduzione di personale nei dodici mesi precedenti, salvo che l’assunzione non avvenga ai fini di acquisire professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori interessati alle predette riduzioni o sospensioni di personale.

2. Ai lavoratori assunti con contratto di reinserimento, di cui al comma 1 si applica, sulle correnti aliquote dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e ferma restando la contribuzione a carico del lavoratore nelle misure previste per la generalità dei lavoratori, una riduzione nella misura del settantacinque per cento per i primi dodici mesi nell’ipotesi di effettiva disoccupazione del lavoratore per un periodo inferiore a due anni, per i primi ventiquattro mesi nell’ipotesi di effettiva disoccupazione del lavoratore per un periodo superiore a due anni e inferiore a tre anni, per i primi trentasei mesi nell’ipotesi di effettiva disoccupazione del lavoratore per un periodo superiore a tre anni.

3. Il datore di lavoro ha facoltà di optare per l’esonero dall’obbligo del versamento delle quote di contribuzione a proprio carico nei limiti del cinquanta per cento della misura di cui al comma 2 per un periodo pari al doppio di quello di effettiva disoccupazione e non superiore, in ogni caso, a settantadue mesi.

4. 1 lavoratori assunti con contratto di reinserimento sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative ed istituti.

5. Il contratto di lavoro di reinserimento deve essere stipulato per iscritto. Copia del contratto deve essere inviata entro trenta giorni al competente ispettorato provinciale del lavoro ed alla sede provinciale dell’Inps.
 
 

Art. 21
(Norme in materia di trattamenti per i lavoratori appartenenti al settore dell’agricoltura)

l. Gli impiegati ed operai agricoli con contratto a tempo indeterminato hanno diritto al trattamento di integrazione salariale di cui all’articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, anche nei casi di sospensioni operate per esigenze di riconversione e ristrutturazione aziendale da imprese che occupino almeno sei lavoratori con contratto a tempo indeterminato, ovvero che ne occupino quattro con contratto a tempo indeterminato, e nell’anno precedente abbiano impiegato manodopera agricola per un numero di giornate non inferiore a milleottanta. Le predette esigenze devono essere previamente accertate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su proposta del comitato amministratore della gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti di cui all’articolo 25 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

2. 1 lavoratori con contratto a tempo indeterminato che vengano licenziati durante il periodo di godimento del trattamento di integrazione salariale corrisposto ai sensi del comma 1 hanno diritto al trattamento ordinario di disoccupazione nella misura del quaranta per cento della retribuzione.

3. Il trattamento concesso ai sensi del comma 1 può essere corrisposto per una durata massima di novanta giorni. Le imprese che si avvolgono di tale trattamento sono tenute a versare alla gestione di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in aggiunta al contributo di cui all’articolo 19 della legge 8 agosto 1972, n. 457, un contributo nella misura del quattro per cento dell’integrazione salariale corrisposta ai propri dipendenti ai sensi del comma l.

4. Agli impiegati ed operai agricoli con contratto di lavoro a tempo indeterminato dipendenti da imprese site in comuni dichiarati colpiti da eccezionali calamità o avversità atmosferiche ai sensi dell’articolo 4 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, può essere concesso il trattamento di cui all’articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, per un periodo non superiore a novanta giorni.

5. Il trattamento di integrazione salariale di cui ai commi 1 e 4 può essere erogato, anche in mancanza dei requisiti di cui al terzo comma dell’articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, ai lavoratori che sono alle dipendenze dell’impresa da più di un anno. 1 periodi di corresponsione del predetto trattamento non concorrono alla configurazione del limite massimo di durata previsto dal primo comma dell’articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, e costituiscono periodi lavorativi ai fini del requisito di cui al terzo comma dell’articolo 8 della legge medesima.

6. Nel caso in cui gli operai agricoli a tempo determinato iscritti negli elenchi anagrafici dei comuni dichiarati colpiti da eccezionale calamità o avversità atmosferica ai sensi dell’articolo 4 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, siano rimasti privi di occupazione in conseguenza degli eventi medesimi, è ad essi riconosciuto, ai fini previdenziali e assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate, il numero di giornate necessarie al raggiungimento del numero di giornate riconosciute nell’anno precedente. Tale beneficio viene concesso a condizione che i destinatari abbiano prestato nell’anno interessato alla provvidenza almeno cinque giornate di lavoro. Lo stesso diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali è esteso a favore dei piccoli coloni e compartecipanti familiari delle aziende colpite dalle predette avversità.

7. 1 benefici di cui ai commi 4 e 6 si applicano a decorrere dall’anno 1991.

8. Per i trattamenti di cui ai commi 4, 5 e 6, ivi compresi quelli relativi alla mancata copertura assicurativa, si applicano le disposizioni dell’articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
 
 

Art. 22
(Disciplina transitoria)

l. 1 provvedimenti di prima concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale richiesti con domande presentate anteriormente alla data di pubblicazione della presente legge, sono assunti secondo la previgente normativa ed il trattamento può essere concesso per un periodo la cui scadenza non superi il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I provvedimenti relativi alle domande di proroga di trattamento, che scada prima della data di entrata in vigore della presente legge o che sia in corso alla data medesima, sono assunti secondo la previgente normativa nei limiti temporali determinati dal Cipi in sede di accertamento delle cause di intervento, o per un periodo la cui scadenza non superi i sei mesi dalla data del decreto di concessione dei trattamenti concessi ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143, e successive modificazioni, e dell’articolo 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301, e successive modificazioni.

3. L’articolo 1, comma 1, e l’articolo 2, comma 6, non si applicano ai trattamenti di integrazione salariale concessi precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge nonché per quelli concessi ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo.

4. L’articolo 1, commi 4 e 5, si applica ai trattamenti di integrazione salariale concessi dopo l’entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per quelli concessi ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, e con riferimento ai periodi di integrazione salariale successivi alla data stessa. L’articolo 14 si applica ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria concessi in base a domanda presentata dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

5. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 1, comma 9, devono essere computati i periodi di trattamento di integrazione salariale anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge limitatamente a quelli compresi nei trecentossessantacinque giorni anteriori alla data stessa.

6. Continuano a beneficiare del trattamento di integrazione salariale, fino a centottanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, i lavoratori che risultino beneficiarne alla data del 31 dicembre 1988 in quanto dipendenti dalle società non operative costituite dalla Gepi sulla base della normativa vigente, ed aventi ad oggetto la promozione di iniziative idonee a consentire il reimpiego, ovvero che risultino beneficiare ai sensi delle seguenti leggi: articolo 1 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1977, n. 501, e successive modificazioni; articolo 5 del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25; articolo 6, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48. Tale periodo è elevato ad un anno per le imprese ubicate nei territori di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. Durante questo periodo le imprese, previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, da esaurire non prima di trenta giorni, collocano in mobilità i predetti lavoratori dando le comunicazioni previste dall’articolo 4, comma 9; in questo caso le imprese non sono tenute al pagamento della somma prevista dall’articolo 5, comma 4. 1 lavoratori collocati in mobilità ai sensi del presente comma sono iscritti nella lista di mobilità ed hanno diritto all’indennità di mobilità di cui all’articolo 7. Ad essi non si applica quanto previsto dall’articolo 7, comma 4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i lavoratori di cui al presente comma hanno facoltà di richiedere la corresponsione anticipata dell’indennità, prevista dall’articolo 7, comma 5. In questo caso la somma è aumentata in misura pari al trattamento di integrazione salariale non ancora goduto.

7. I lavoratori che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno titolo al trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, e che si trovano in aree di crisi economica settoriale o locale, ai sensi dell’articolo 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, o che sono. stati licenziati da imprese per le quali è già intervenuto l’accertamento da parte del Cipi della situazione di crisi aziendale ovvero che sono stati licenziati nelle aree del Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, cessano di beneficiare di tale trattamento e sono iscritti nelle liste di mobilità, con il diritto alla indennità di mobilità nella misura iniziale pari al trattamento speciale di disoccupazione da essi precedentemente percepito, per un periodo pari a quello previsto nell’articolo 7, ridotto del numero dei giorni, comunque non superiore a centottanta, per i quali è stato percepito il trattamento speciale di disoccupazione.

8. I lavoratori che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione di cui all’articolo 12 della legge 6 agosto 1975, n. 427, continuano a beneficiarne, per un periodo pari a quello previsto dall’articolo 11, comma 2, ridotto del numero di giorni, comunque non superiore a centottanta, per i quali il trattamento speciale di disoccupazione è stato percepito. Essi sono iscritti nelle liste di mobilità e possono beneficiare, ricorrendone i presupposti, delle misure previste dall’articolo 7, commi 5 e 6.

9. Sono abrogati: il terzo comma dell’articolo 12 della legge 6 agosto 1975, n. 427; il primo comma dell’articolo 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464; l’articolo 4-ter del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 1978, n. 215.

10. Per i lavoratori sospesi dal lavoro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano esercitato la facoltà di chiedere l’iscrizione nella lista di collocamento, ai sensi dell’articolo 4, comma 5, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, resta ferma tale iscrizione.
 
 

Art. 23
(Reimpiego presso Gepi spa e Insar spa)

l. Restano fermi, nei confronti dei lavoratori di cui all’articolo 22, comma 6, i compiti di reimpiego svolti dalla Gepi spa e dall’Insar spa in base alle vigenti leggi.

2. Per ciascun lavoratore di cui all’articolo 22, comma 6, assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato nell’ambito di iniziative produttive che la Gepi spa e l’Insar spa realizzino o concorrano a realizzare, ovvero sviluppino o concorrano a sviluppare successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, le predette società subentrano nel diritto del lavoratore al trattamento nella misura pari al cinquanta per cento del residuo trattamento che sarebbe spettato, ai sensi della presente legge, al lavoratore assunto. Tale importo viene corrisposto alle predette società quando il lavoratore stesso abbia superato il periodo di prova.

3. Qualora l’occupazione dei lavoratori di cui all’articolo 22, comma 6, assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato nell’ambito di iniziative produttive che la Gepi spa e l’Insar spa realizzino o concorrano a realizzare, ovvero sviluppino o concorrano a sviluppare successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, le predette società subentrano nel diritto del lavoratore al trattamento nella misura pari al cinquanta per cento del residuo trattamento che sarebbe spettato, ai sensi della presente legge, al lavoratore assunto. Tale importo viene corrisposto alle predette società quando il lavoratore stesso abbia superato il periodo di prova.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate le modalità e le condizioni per la corresponsione degli importi di cui ai commi 2 e 3. Tali importi sono utilizzati dalla Gepi spa e dalla Insar spa per il finanziamento delle iniziative di reimpiego di cui a4 comma 1, ivi comprese le convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a favorire lo sviluppo di nuova occupazione, nonché il reimpiego o la mobilità dei lavoratori di imprese interessate a processi di crisi industriale.
 
 

Art. 24
(Norme in materia di riduzione del personale)

l. Le disposizioni di cui all’articolo 4, commi da 2 a 12, e all’articolo 5, commi da 1 a 5, si applicano alle imprese che occupino più di quindici dipendenti e che, in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, intendano effettuare almeno cinque licenziamenti, nell’arco di centoventi giorni, in ciascuna unità produttiva, o in più unità produttive nell’ambito del territorio di una stessa provincia. Tali disposizioni si applicano per tutti i licenziamenti che, nello stesso arco di tempo e nello stesso ambito, siano comunque riconducibili alla medesima riduzione o trasformazione.

2. Le disposizioni richiamate nel comma 1 si applicano anche quando le imprese di cui al medesimo comma intendano cessare l’attività.

3. Quanto previsto all’articolo 4, commi 3, ultimo periodo, e 10, e all’articolo 5, commi 4 e 5, si applica solo alle imprese di cui all’articolo 16, comma l.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi di scadenza dei rapporti di lavoro a termine, di fine lavoro nelle costruzioni edili e nei casi di attività stagionali o saltuarie.

5. La materia dei licenziamenti collettivi per riduzione di personale di cui al primo comma dell’articolo 11 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall’articolo 6 della legge 11 maggio 1990, n. 108, è disciplinata dal presente articolo.

6. Il presente articolo non si applica ai licenziamenti intimati rima della data di entrata in vigore della presente legge.
 
 

Titolo II
Disposizioni varie in materia di mercato del lavoro

CAPO I
RIFORMA DELLE PROCEDURE DI AVVIAMENTO

Art. 25
(Riforma delle procedure di avviamento al lavoro)

l. A decorrere dal l° gennaio 1989, i datori di lavoro privati, che, ai sensi della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni ed integrazioni, sono tenuti ad assumere i lavoratori facendone richiesta ai competenti organi di collocamento, hanno facoltà di assumere tutti i lavoratori mediante richiesta nominativa. Tali datori di lavoro sono tenuti, quando occupino più di dieci dipendenti e qualora effettuino assunzioni, ad eccezione di quelle di cui alla disciplina del collocamento obbligatorio, a riservare i o ci per cento di tali assunzioni ai lavoratori appartenenti alle categorie di cui al comma 5, anche quando siano assunzioni a termine ai sensi dell’articolo 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, purché rapportate al tempo annuale di lavoro.

2. Tra le suddette assunzioni non rientrano quelle del personale appartenente alle qualifiche appositamente individuate nei contratti collettivi di categoria, quelle relative alle categorie dei dirigenti, dei lavoratori destinati a svolgere mansioni di guardia giurata, quando questi siano in possesso di attestazione di idoneità rilasciata dalle competenti autorità di pubblica sicurezza, quelle relative al personale da destinare ad attività di pubblica sicurezza, nonché quelle relative al personale da destinare ad attività di produzione ovvero a servizi essenziali ai fini dell’integrità e dell’affidabilità di strutture rilevanti per la sicurezza dello Stato, determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti il Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza, istituito ai sensi dell’articolo 2 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e le associazioni sindacali di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

3. Ai fini del calcolo della percentuale di cui al comma 1 non si tiene conto delle assunzioni di lavoratori di cui al comma 2. Il datore di lavoro può differire l’adempimento dell’obbligo previsto nel comma 1 nel caso in cui, nell’ambito della Regione e delle circoscrizioni contermini rispetto a quella nella quale va effettuata l’assunzione, i lavoratori appartenenti alle categorie di cui al comma 5 in possesso della professionalità richiesta siano meno di tre. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione centrale per l’impiego, vengono determinate le modalità di applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo.

4. Il lavoratore non può essere adibito a mansioni non equivalenti a quelle risultanti dalla richiesta di avviamento.

5. 1 lavoratori di cui al secondo periodo del comma 1 sono:
a) i lavoratori iscritti, da più di due anni nella prima classe delle liste di collocamento e che risultino non iscritti da almeno tre anni negli elenchi ed albi degli esercenti attività commerciali, degli artigiani e dei coltivatori diretti e agli albi dei liberi professionisti;
b) i lavoratori iscritti nella lista di cui all’articolo 6;
c) le categorie di lavoratori determinate, anche per specifiche aree territoriali, mediante delibera della Commissione regionale per l’impiego, approvata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale ai sensi del comma 7.

6. Per le circoscrizioni in cui sussiste un rapporto, tra iscritti alla prima classe della lista di collocamento e popolazione residente in età di lavoro, superiore alla media nazionale, le Commissioni regionali per l’impiego possono, con delibera motivata da assumere a maggioranza dei loro componenti, proporre di riservare una quota delle assunzioni di cui al comma 1 a beneficio esclusivo dei lavoratori delle categorie previste alla lettera b) del comma 5. Nella medesima deliberazione possono proporre una elevazione della percentuale di assunzioni di cui al comma 1 ad una misura non superiore al venti per cento.

7. Le delibere di cui al comma 5, lettera c), ed al comma 6, possono essere assunte anche limitatamente a territori subregionali; esse vengono sottoposte dal direttore dell’Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione all’approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale adotta le sue determinazioni entro trenta giorni dal ricevimento della delibera.

8. Le Commissioni regionali per l’impiego emanano disposizioni alle Commissioni circoscrizionali dirette ad agevolare gli avviamenti delle lavoratrici in rapporto all’iscrizione alle liste di mobilità e agli indici di disoccupazione nel territorio.

9. Per ciascun lavoratore iscritto nella lista di mobilità assunto a tempo indeterminato, la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è, per i primi diciotto mesi, quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni.

10. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, è determinata annualmente la quota del Fondo di rotazione, di cui all’articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, da finalizzare al finanziamento di azioni formative riservate ai lavoratori appartenenti alle categorie di cui al comma 5. Tale quota è ripartita tra le Regioni in proporzione al numero dei lavoratori appartenenti alle predette categorie, presenti in ciascuna Regione.

11. Il lavoratore che abbia rifiutato una proposta formativa offertagli dalle sezioni circoscrizionali secondo le modalità determinate dalla Commissione regionale per l’impiego, perde, per un periodo di dodici mesi, l’iscrizione nelle liste di mobilità, di cui all’articolo 6, comma l.

12. L’iscrizione nelle liste ordinarie di collocamento produce effetti solo ai fini dell’avviamento al lavoro o della corresponsione di prestazioni previdenziali. t- abrogata ogni disposizione contraria.
 
 

CAPO II
DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 26
(Disposizioni diverse)

l. Nelle domande presentate per beneficiare del contributo del Fondo sociale europeo, i soggetti che realizzano azioni di formazione professionale sono tenuti ad indicare, tra le spese per le predette azioni, gli oneri per le integrazioni salariali, le indennità di mobilità e le assicurazioni sociali obbligatorie, previdenziali ed assistenziali, relativi ai lavoratori coinvolti nelle azioni di formazione professionale. Tali oneri costituiscono contributo finanziario pubblico per l’accesso al Fondo sociale europeo.
 
 

Art. 27
(Trattamenti di anzianità e ristrutturazioni di aziende ad alta capacità innovativo e competitività mondiale)

l. I lavoratori dipendenti da imprese industriali caratterizzati da elevati livelli di innovazione tecnologica, competitività mondiale, capacità innovativo, tali da essere definite di interesse nazionale, interessate da esigenze di ristrutturazione e riorganizzazione con adeguati programmi di sviluppo e di investimenti, che possano far valere nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti almeno trenta anni di anzianità assicurativa e contributiva agli effetti delle disposizioni del primo comma, lettere a) e b), dell’articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, hanno facoltà di richiedere entro il 31 dicembre 1991 la concessione di un trattamento di pensione secondo la disciplina di cui all’articolo 22 citato con una maggiorazione dell’anzianità assicurativa e contributiva pari al periodo necessario per la maturazione del requisito dei trentacinque anni prescritto dalle disposizioni suddette, ed in ogni caso non superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto e quella del compimento di sessanta anni, se uomini , o di cinquantacinque anni se donne.

2. Il Cipe, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, ovvero il Ministro delle partecipazioni statali secondo le rispettive competenze, individua i criteri per la selezione delle imprese di cui al comma 1 e determina, entro il limite massimo di undicimila unità, il numero massimo dei pensionamenti anticipati.

3. Le imprese, singolarmente o per gruppo di appartenenza, rientranti nelle ipotesi di cui al comma 1, che intendano avvalersi delle disposizioni del presente articolo, presentano programmi di ristrutturazione e riorganizzazione e dichiarano l’esistenza e l’entità delle eccedenze strutturali di manodopera, richiedendone l’accertamento da parte del Cipe unitamente alla sussistenza dei requisiti di cui al comma l.

4. La facoltà di pensionamento anticipato di anzianità può essere esercitata da un numero di lavoratori non superiore a quello delle eccedenze accertate dal Cipe. I lavoratori interessati sono tenuti a presentare all’impresa di appartenenza domanda irrevocabile per l’esercizio della facoltà di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla comunicazione all’impresa stessa o al gruppo di imprese degli accertamenti del Cipe, ovvero entro trenta giorni dalla maturazione dei trenta anni di anzianità di cui al comma 1, se posteriore. L’impresa entro dieci giorni dalla scadenza del termine trasmette all’Inps le domande dei lavoratori, in deroga al primo comma, lettera c), dell’articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Nel caso in cui il numero dei lavoratori che esercitano la facoltà di pensionamento anticipato sia superiore a quello delle eccedenze accertate, l’impresa opera una selezione in base alle esigenze di ristrutturazione e riorganizzazione. Il rapporto di lavoro dei dipendenti le cui domande sono trasmesse all’Inps si estingue nell’ultimo giorno del mese in cui l’impresa effettua la trasmissione.

5. La gestione di cui all’articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, corrisponde al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, per ciascun mese di anticipazione della pensione, una somma pari all’importo risultante dall’applicazione dell’aliquota contributiva in vigore per il Fondo medesimo sull’ultima retribuzione annua percepita da ciascun lavoratore interessato, ragguagliata a mese, nonché una somma pari all’importo mensile della pensione anticipata, ivi compresa la tredicesima mensilità. L’impresa, entro trenta giorni dalla richiesta da parte dell’Inps, è tenuta a corrispondere a favore della gestione di cui all’articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per ciascun dipendente che abbia usufruito del pensionamento anticipato di anzianità, un contributo pari al trenta per cento degli oneri complessivi di cui al presente comma, con facoltà di optare per il pagamento del contributo stesso, con addebito di interessi nella misura del dieci per cento in ragione d’anno, in un numero di rate mensili, di pari importo, non superiore a quello dei mesi di anticipazione della pensione.

6. La facoltà di pensionamento anticipato di cui al presente articolo, nei limiti e con le modalità indicati, vale fino al 31 dicembre 1991 anche per i lavoratori dipendenti dalle imprese industriali del settore siderurgico privato, dalle imprese industriali a partecipazione statale del settore alluminio e produzione di allumina e di quello termoclettromeccanico, nonché per i lavoratori dipendenti dalle imprese dei settore cantieristico privato, limitatamente alle imprese di costruzione, riparazione, demolizione e trasformazione navale.

7. La facoltà di cui al presente articolo, con le procedure, i limiti e le contribuzioni dal medesimo previsti, è altresì esercitabile fino al 31 dicembre 1991, ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia, con una maggiorazione dell’anzianità assicurativa per i periodi mancanti al raggiungimento della normale età per essa prevista, dai lavoratori dipendenti dalle imprese appartenenti ai settori indicati al comma 6, che ne abbiano previsto l’utilizzazione in accordi aziendali o di comparto, di età non inferiore ai cinquantacinque anni se uomini e ai cinquanta anni se donne e che possano far valere non meno di quindici anni e non più di trenta anni di anzianità contributiva.
 
 

Art. 28
(Riserva annua di posti presso gli uffici pubblici)

l. La riserva annua prevista dall’articolo 1, comma 7, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, dei posti disponibili presso gli uffici pubblici situati nelle regioni del Centro-Nord, è elevata dal trenta al cinquanta per cento e si applica ai lavoratori sospesi a zero ore beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo superiore a dodici mesi; con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato articolo 1, comma 7, sono altresì stabiliti i criteri e le modalità per l’attuazione della riserva.

2. Nei confronti dei lavoratori che, senza giustificato motivo, non rispondano alla convocazione ovvero rifiutino l’offerta di lavoro di cui al comma 1, qualora la residenza dei lavoratori stessi nei sei mesi precedenti risulti ad una distanza non superiore a cinquanta chilometri dalla sede in cui è situato l’ufficio pubblico, le Commissioni regionali dispongono la decadenza entro novanta giorni dal diritto al trattamento straordinario di integrazione salariale e la cancellazione dalle liste di lavoratori in cassa integrazione di cui al medesimo articolo 1, comma 7, della legge 29 dicembre 1990, n. 407.
 
 

Art. 29
(Trattamenti di anzianità nel settore siderurgico pubblico)

l. La facoltà di cui all’articolo 27, con le contribuzioni a carico delle imprese dal medesimo previste, è esercitabile fino al 31 dicembre 1991 ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia, con una maggiorazione dell’anzianità assicurativa per i periodi mancanti al raggiungimento della normale età per essa prevista, dai lavoratori dipendenti dalle imprese industriali del settore siderurgico pubblico, ivi comprese le imprese di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge l’aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, dalle imprese produttrici di materiali refrattari, dalle imprese produttrici di elettrodi di grafite artificiale per l’industria siderurgica e dalle imprese del settore cantieristico pubblico, limitatamente alle imprese di costruzione, riparazione, demolizione e trasformazione navale, di età non inferiore a quella di cui all’articolo 1, primo comma, della legge 31 maggio 1984, n. 193, e all’articolo 5, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, che possano far valere non meno di quindici anni di anzianità contributiva, nei limiti di novemila unità. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro delle partecipazioni statali sono emanate le norme di attuazione per la ripartizione del predetto limite numerico tra le aziende interessate.
 
 

Art. 30
(Trasferimento dell’iscrizione alle liste di collocamento e cancellazione dalle liste)

l. Il comma 2 dell’articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, è sostituito dal seguente:
“2. I lavoratori di cui al comma 1 possono trasferire la loro iscrizione presso altra circoscrizione ai sensi dell’articolo 1, comma 4. L’inserimento nella graduatoria nella nuova sezione circoscrizionale avviene con effetto immediato”.

2. L’articolo 12 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, è sostituito dal seguente:
“Art. 12. – (Cancellazione dalle liste). – 1. Nei confronti del lavoratore che, senza giustificato motivo, non risponda alla convocazione, ovvero rifiuti il posto di lavoro a tempo indeterminato corrispondente ai suoi requisiti professionali, la commissione circoscrizionale dispone la decadenza dal diritto all’indennità di disoccupazione e la cancellazione dalle liste”
 
 

Art. 31
(Trattamento speciale di disoccupazione e pensionamento anticipato)

Le disposizioni di cui all’articolo 11 trovano applicazione, ricorrendone i presupposti, anche per i lavoratori edili licenziati a decorrere dal 1° gennaio 1989.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale degli atti normativi della repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

dspeciale

Elenco D.M. emanati per articolo 11, legge 223/91 – mese 10/2008

Lavoratori licenziati dal     30/03/2007                                                                       Fasc.  4569/co
AREA DEI COMUNI DI: NAPOLI- CAIVANO – AFRAGOLA – CASALNUOVO – CASORIA  
IMPRESE IMPEGNATE NEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA TRATTA FERROVIARIA   DELLA LINEA ALTA VELOCITA’ ROMA-NAPOLI, QUARTA E QUINTA SOTTOTRATTA.   
Con decreto del 28/10/2008    n. 44345   , è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione,    nella misura prevista dall’articolo 7, legge 23/07/1991, n.223, fino al      29/06/2009    *************************************************************************************   
Lavoratori licenziati dal     30/11/2007                                                                       Fasc.  4571/c0
AREA DEI COMUNI DI: CATANZARO – LAMEZIA TERME – SETTINGIANO (CZ).  
IMPRESE IMPEGNATE NEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE A   SEMPLICE BINARIO NON ELETTRIFICATO DELLA LINEA LAMEZIA TERME-   CATANZARO LIDO, TRATTO SETTINGIANO-CATANZARO LIDO.   
Con decreto del 28/10/2008    n. 44346   , è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione,    nella misura prevista dall’articolo 7, legge 23/07/1991, n.223, fino al      28/02/2010            *************************************************************************************

Leggi su Occupazione, lavoro e professioni


L. 608/96 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, recante disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale

Legge n. 608 del 28 Novembre 1996 , G.U. n. 281 del 30 Novembre 1996 (Supplemento ordinario). Testo Coordinato G.U. n. 21 del 27 Gennaio 1997 (Supplemento ordinario).

Numeri dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
Senato 1399 / Camera 2698 .

L. 617/96 Salvaguardia degli effetti prodotti dal decreto-legge 18 novembre 1995, n. 489 e successivi decreti adottati in materia di politica dell’ immigrazione e per la regolamentazione dell’ ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all’ Unione europea

Legge n. 617 del 9 Dicembre 1996 , G.U. n. 288 del 9 Dicembre 1996.

Numeri dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
Senato 1640 / Camera 2737 .

L. 640/96 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 546, recante interventi urgenti di carattere previdenziale per il personale del Gruppo Alitalia

Legge n. 640 del 20 Dicembre 1996 , G.U. n. 299 del 21 Dicembre 1996. Testo Coordinato G.U. n. 299 del 21 Dicembre 1996. Rettifica 20 del 25 Gennaio 1997.

Numeri dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
Camera 2531 / Senato 1883 .

L. 647/96 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, recante disposizioni urgenti per i settori portuale, marittimo, cantieristico ed armatoriale, nonche’ interventi per assicurare taluni collegamenti aerei

Legge n. 647 del 23 Dicembre 1996 , G.U. n. 300 del 23 Dicembre 1996. Testo Coordinato G.U. n. 303 del 28 Dicembre 1996. Rettifica 35 del 12 Febbraio 1997.

Numeri dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
Camera 2516 / Senato 1902 .

L. 135/97 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, recante disposizioni urgenti per favorire l’ occupazione

Legge n. 135 del 23 Maggio 1997 , G.U. n. 119 del 24 Maggio 1997. Testo Coordinato G.U. n. 119 del 24 Maggio 1997. Rettifica 146 del 25 Giugno 1997.

Numeri dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
Senato 2280 (Assorbe 2302 ) / Camera 3677 .

L. 147/97 Norme in materia di trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro

Legge n. 147 del 5 Giugno 1997 , G.U. n. 133 del 10 Giugno 1997.

Numeri dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
Camera 258 (T.U. con 630 , 860 , 1100% , 2591 , 2785 ) / Senato 2401 (Assorbe 661 ) .

L. 196/97 Norme in materia di promozione dell’ occupazione

Legge n. 196 del 24 Giugno 1997 , G.U. n. 154 del 4 Luglio 1997 (Supplemento ordinario).

Numeri dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
Senato 1918 (Assorbe 449 ) / Camera 3468 (Assorbe 142 , 501 , 728 , 1334 , 1380 , 1684 , 1955 , 2354 , 3459 ) / Senato 1918-B .

L. 229/97 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 129, recante programmazione delle cessazioni dal servizio del personale del comparto scuola, nonche’ disposizioni in materia di fondi pensione e mobilita’

Legge n. 229 del 18 Luglio 1997 , G.U. n. 167 del 19 Luglio 1997. Testo Coordinato G.U. n. 167 del 19 Luglio 1997. Rettifica 197 del 25 Agosto 1997.

Numeri dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
Camera 3717 / Senato 2569 .

L. 344/97 Disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e dell’ occupazione in campo ambientale

Legge n. 344 dell’8 Ottobre 1997 , G.U. n. 239 del 13 Ottobre 1997.

Numeri dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
Senato 2242 / Camera 4101 / Senato 2242-B .

L. 30/98 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l’ incremento dell’ occupazione

Legge n. 30 del 27 Febbraio 1998 , G.U. n. 49 del 28 Febbraio 1998. Testo Coordinato G.U. n. 49 del 28 Febbraio 1998.

Numeri dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
Senato 2983 (Assorbe 1638 ) / Camera 4560 / Senato 2983-B .

L. 52/98 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno al reddito, di incentivazione all’ occupazione e di carattere previdenziale

Legge n. 52 del 20 Marzo 1998 , G.U. n. 67 del 21 Marzo 1998.

Numeri dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
Camera 4468 / Senato 3088 .

L. 176/98 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, recante interventi urgenti in materia di occupazione

Legge n. 176 del 5 Giugno 1998 , G.U. n. 130 del 6 Giugno 1998. Testo Coordinato G.U. n. 130 del 6 Giugno 1998.

Numeri dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
Senato 3206 / Camera 4891 / Senato 3206-B .

L. 222/98 Modifiche agli articoli 2 e 3 della legge 13 maggio 1997, n. 132, in materia di ammissione all’ esame di idoneita’ per l’ iscrizione nel registro dei revisori contabili

Legge n. 222 dell’8 Luglio 1998 , G.U. n. 160 del 12 Luglio 1998.

Numeri dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
Camera 3648 / Senato 2666 / Camera 3648-B / Senato 2666-B / Camera 3648-D .

L. 409/98 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 1998, n. 335, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro straordinario

Legge n. 409 del 27 Novembre 1998 , G.U. n. 279 del 28 Novembre 1998. Testo Coordinato G.U. n. 279 del 28 Novembre 1998.

Numeri dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
Senato 3551 / Camera 5349 (Assorbe 5021 ) / Senato 3551-B .

L. 53/99 Ratifica ed esecuzione dello Scambio di note costituente un accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d’ America per consentire lo svolgimento di attivita’ lavorativa ai familiari a carico del personale in servizio presso le rispettive Rappresentanze diplomatiche e consolari e le Organizzazioni internazionali, aventi sede nei due Paesi, effettuato a Roma il 9 giugno 1997

Legge n. 53 del 18 Febbraio 1999 , G.U. n. 57 del 10 Marzo 1999.

Numeri dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
Senato 3278 / Camera 5142 .

L. 144/99 Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all’ occupazione e della normativa che disciplina l’ INAIL, nonche’ disposizioni per il riordino degli enti previdenziali
Collegato alla legge di Bilancio dello Stato per l’anno1999 .

Legge n. 144 del 17 Maggio 1999 , G.U. n. 118 del 22 Maggio 1999 (Supplemento ordinario).

Numeri dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
Senato 3593 (Stralcio di 3593-BIS ) / Camera 5809 (Stralcio di 5809-BIS , 5809-TER , 5809-QTR , 5809-QNQ ) / Senato 3593-B .

L. 172/99 Riapertura del termine per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei lavoratori dipendenti da enti o imprese private, licenziati per motivi politici, religiosi o sindacali

Legge n. 172 del 9 Giugno 1999 , G.U. n. 139 del 16 Giugno 1999.

Numeri dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
Senato 215 / Camera 4201 (Assorbe 1681 ) / Senato 215-B / Camera 4201-B .

L. 263/99 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 luglio 1999, n. 214, recante disposizioni urgenti per disciplinare la soppressione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e per incentivare il ricorso all’ apprendistato. Modifiche alla legge 17 maggio 1999, n. 144

Legge n. 263 del 2 Agosto 1999 , G.U. n. 183 del 6 Agosto 1999. Testo Coordinato G.U. n. 183 del 6 Agosto 1999.

Numeri dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
Senato 4136 / Camera 100%2 .

L. 389/99 Norme derogatorie in materia di gestione delle farmacie urbane e rurali

Legge n. 389 del 28 Ottobre 1999 , G.U. n. 258 del 3 Novembre 1999.

Numeri dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
Senato 1397 / Camera 4285 (Assorbe 1970 , 3455 , 4094 , 4404 ) / Senato 1397-B / Camera 4285-B .

L. 83/00 Modifiche ed integrazioni della legge 12 giugno 1990, n. 146, in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati
Legge n. 83 del 11 Aprile 2000, G.U. n. 85 del 11 Aprile 2000.

Numeri dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 5857 (assorbe C. 5518, C. 5684) / S. 4539

L. 186/00 Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di operazioni portuali e di fornitura del lavoro portuale temporaneo
Legge n. 186 del 30 Giugno 2000, G.U. n. 157 del 7 Luglio 2000.

Numeri dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
S. 3409 / C. 6239

L. 193/00 Norme per favorire l’attivita’ lavorativa dei detenuti
Legge n. 193 del 22 Giugno 2000, G.U. n. 162 del 13 Luglio 2000.

Numeri dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
S. 3157 (assorbe  S. 1212, S. 3479) / C. 5967 (assorbe  C. 1823, C. 2283, C. 2359) / S. 3157-B

L. 242/00 Autorizzazione al Ministero della giustizia a stipulare contratti di lavoro a tempo determinato con soggetti impiegati in lavori socialmente utili, al fine di garantire l’attuazione della normativa sul giudice unico di primo grado
Legge n. 242 del 18 Agosto 2000, G.U. n. 204 del 1 Settembre 2000.

Numeri dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 6998 / S. 4693

L. 119/01 Disposizioni concernenti l’ obbligo del segreto professionale per gli assistenti sociali
Legge n. 119 del 3 Aprile 2001, G.U. n. 88 del 14 Aprile 2001.

Numeri dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 4927 (assorbe  C. 4940, C. 5076, C. 5113) / S. 5022

L. 131/01 Norme a sostegno delle persone in condizioni di cecita’ parziale
Legge n. 131 del 3 Aprile 2001, G.U. n. 91 del 19 Aprile 2001.

Numeri dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
S. 4606 (TU con  S. 4618, S. 4627) / C. 7616 (assorbe  C. 7010, C. 7380)

L. 142/01 Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore
Legge n. 142 del 3 Aprile 2001, G.U. n. 94 del 23 Aprile 2001.

Numeri dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
S. 3512 (assorbe  S. 3739) / C. 7570 (assorbe  C. 5240)

L. 417/01 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 355, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro supplementare nei rapporti di lavoro a tempo parziale e di opzione sui sistemi di liquidazione delle pensioni, nonche’ di regolarizzazione di adempimenti tributari e contributivi per i soggetti colpiti dal sisma del 13 e del 16 dicembre 1990 in talune province della regione siciliana
Legge n. 417 del 27 Novembre 2001, G.U. n. 279 del 30 Novembre 2001. Testo coordinato G.U. n. 279 del 30 Novembre 2001.

Numeri dei progetti di legge nell’iter parlamentare XIV Legislatura :
C. 1700 / S. 801 (assorbe  S. 598, S. 603, S. 665)

L. 146/02 Modifica all’ articolo 45 della legge 17 maggio 1999, n. 144, recante delega al Governo in materia di riforma degli incentivi all’ occupazione e degli ammortizzatori sociali, nonche’ in materia di lavori socialmente utili
Legge n. 146 del 19 Luglio 2002, G.U. n. 172 del 24 Luglio 2002.

Numeri dei progetti di legge nell’iter parlamentare XIV Legislatura :
C. 2843-TER / S. 1563

L. 172/02 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione e previdenza
Legge n. 172 del 31 Luglio 2002, G.U. n. 184 del 7 Agosto 2002. Testo coordinato G.U. n. 184 del 7 Agosto 2002.

Numeri dei progetti di legge nell’iter parlamentare XIV Legislatura :
C. 2843-BIS / S. 1562 (assorbe  S. 1249, S. 1314)

L. 173/02 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, recante disposizioni urgenti in materia di accesso alle professioni
Legge n. 173 del 1 Agosto 2002, G.U. n. 184 del 7 Agosto 2002. Testo coordinato G.U. n. 184 del 7 Agosto 2002.

Numeri dei progetti di legge nell’iter parlamentare XIV Legislatura :
S. 1490 / C. 3030

L. 189/02 Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo
Legge n. 189 del 30 Luglio 2002, G.U. n. 199 del 26 Agosto 2002 suppl. ord..

Numeri dei progetti di legge nell’iter parlamentare XIV Legislatura :
S. 795 (assorbe  S. 55, S. 770, S. 797, S. 963) / C. 2454 (assorbe  C. 11, C. 1413, C. 16, C. 1692, C. 1792, C. 1894, C. 220, C. 2597, C. 387, C. 457) / S. 795-B

L. 222/02 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, recante disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari
Legge n. 222 del 9 Ottobre 2002, G.U. n. 240 del 12 Ottobre 2002. Testo coordinato G.U. n. 240 del 12 Ottobre 2002.

Numeri dei progetti di legge nell’iter parlamentare XIV Legislatura :
S. 1692 (assorbe  S. 1471, S. 1477) / C. 3197

L. 266/02 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, recante disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale
Legge n. 266 del 22 Novembre 2002, G.U. n. 275 del 23 Novembre 2002. Testo coordinato G.U. n. 275 del 23 Novembre 2002.

Numeri dei progetti di legge nell’iter parlamentare XIV Legislatura :
S. 1738 / C. 3291 / S. 1738-B

L. 30/03 Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro

Elenco delle deleghe e dei decreti legislativi emanati.

Collegato alla legge di bilancio per l’anno 2002, Legge n. 30 del 14 Febbraio 2003, G.U. n. 47 del 26 Febbraio 2003.

Numeri dei progetti di legge nell’iter parlamentare XIV Legislatura :
S. 848 (stralcio di S. 848-BIS (assorbe  S. 357, S. 629, S. 869) / C. 3193 / S. 848-B

L. 81/03 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 febbraio 2003, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione
Legge n. 81 del 17 Aprile 2003, G.U. n. 91 del 18 Aprile 2003. Testo coordinato G.U. n. 91 del 18 Aprile 2003.

Numeri dei progetti di legge nell’iter parlamentare XIV Legislatura :
S. 2011 / C. 3799 / S. 2011-B

L. 180/03 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112, recante modifiche urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione alla professione forense
Legge n. 180 del 18 Luglio 2003, G.U. n. 167 del 21 Luglio 2003. Testo coordinato G.U. n. 167 del 21 Luglio 2003.

Numeri dei progetti di legge nell’iter parlamentare XIV Legislatura :
C. 3998 / S. 2354

L. 289/03 Modifiche all’ articolo 70 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di indennita’ di maternita’ per le libere professioniste
Legge n. 289 del 15 Ottobre 2003, G.U. n. 251 del 28 Ottobre 2003.

Numeri dei progetti di legge nell’iter parlamentare XIV Legislatura :
C. 2631 (TU con  C. 2661, C. 2671, C. 2681, C. 2845) / S. 2303 (assorbe  S. 1335, S. 1361, S. 1895)

L. 188/04 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 158, concernente permanenza in carica degli attuali consigli degli ordini professionali e proroga di termini in materia di difesa d’ ufficio e procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni, nonche’ di protezione dei dati personali
Legge n. 188 del 27 Luglio 2004, G.U. n. 177 del 30 Luglio 2004. Testo coordinato G.U. n. 177 del 30 Luglio 2004.

Numeri dei progetti di legge nell’iter parlamentare XIV Legislatura :
C. 5087 / S. 3044

L. 291/04 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, recante interventi urgenti in materia di politiche del lavoro e sociali
Legge n. 291 del 3 Dicembre 2004, G.U. n. 285 del 4 Dicembre 2004. Testo coordinato G.U. n. 285 del 4 Dicembre 2004.

Numeri dei progetti di legge nell’iter parlamentare XIV Legislatura :
S. 3135 / C. 5398 / S. 3135-B

 

L. 34/05 Delega al Governo per l’ istituzione dell’ Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili

Elenco delle deleghe e dei decreti legislativi emanati.

Legge n. 34 del 24 Febbraio 2005, G.U. n. 61 del 15 Marzo 2005

Numeri dei progetti di legge nell’iter parlamentare (XIV legislatura)
C.3744 / S.2516 / C.3744-B

L. 43/05 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, recante disposizioni urgenti per l’ universita’ e la ricerca, per i beni e le attivita’ culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilita’ dei pubblici dipendenti, nonche’ per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione. Sanatoria degli effetti dell’ articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 280
Legge n. 43 del 31 Marzo 2005, G.U. n. 75 del 1 Aprile 2005. Testo coordinato G.U. n. 75 del 1 Aprile 2005.

Numeri dei progetti di legge nell’iter parlamentare XIV Legislatura :
S. 3276 / C. 5697 / S. 3276-B

 
L. 104/06 Modifica della disciplina normativa relativa alla tutela della maternita’ delle donne dirigenti
Legge n. 104 del 24 Febbraio 2006, G.U. n. 64 del 17 Marzo 2006

Numeri dei progetti di legge nell’iter parlamentare (XIV legislatura)
S.2924 / C.6009

 
L. 127/06 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 6 marzo 2006, n. 68, recante misure urgenti per il reimpiego di lavoratori ultracinquantenni e proroga dei contratti di solidarieta’, nonche’ disposizioni finanziarie
Legge n. 127 del 24 Marzo 2006, G.U. n. 74 del 29 Marzo 2006
Testo coordinato G.U. n. 74 del 29 Marzo 2006

Numeri dei progetti di legge nell’iter parlamentare (XIV legislatura)
C.6362 / S.3798

L. 202/06 Conversione in legge del decreto-legge 3 aprile 2006, n. 136, recante proroga di termini in materia di ammortizzatori sociali
Legge n. 202 del 1 Giugno 2006, G.U. n. 126 del 1 Giugno 2006

Numeri dei progetti di legge nell’iter parlamentare (XV legislatura)
C.14
/ S.522

L. 123/07 Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia

Elenco delle deleghe e dei decreti legislativi emanati.

Legge n. 123 del 3 Agosto 2007, G.U. n. 185 del 10 Agosto 2007

Numeri dei progetti di legge nell’iter parlamentare (XV legislatura)
S.1507 (assorbe S.1486)
/ C.2849 (assorbe C.2636)

L. 188/07 Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie della lavoratrice, del lavoratore, nonché del prestatore d’opera e della prestatrice d’opera
Legge n. 188 del 17 Ottobre 2007, G.U. n. 260 dell’8 Novembre 2007

Numeri dei progetti di legge nell’iter parlamentare (XV legislatura)
C.1538
/ S.1695 (assorbe S.1248)

L. 189/07 Differimento del termine per l’ esercizio della delega di cui all’ articolo 4 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, recante istituzione degli Ordini delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico – sanitarie e della prevenzione[an error occurred while processing this directive] Legge n. 189 del 17 Ottobre 2007, G.U. n. 260 dell’8 Novembre 2007

Numeri dei progetti di legge nell’iter parlamentare (XV legislatura)
C.1609
/ S.1645

Condanna per l’Italia

pensionati.jpg

Condanna per l’Italia: la normativa pensionistica che diversifica l’età per i dipendenti pubblici viola la normativa europea
(Corte di Giustizia Europea, Quarta Sezione, sentenza 13 novembre 2008 , C‑46/07 – Dr. Gesuele Bellini
)

 

La fissazione da parte del sistema pensionistico italiano, relativo ai dipendenti pubblici, di una condizione d’età diversa a seconda del sesso, che prevede che le donne  vadano in pensione a sessanta anni, mentre gli uomini  a sessantacinque, viola gli obblighi imposti dalla normativa comunitaria.

 

Così ha statuito la Corte di Giustizia Europea, Quarta Sezione, nella sentenza 13 novembre 2008, C‑46/07.

 

La Corte ha argomentato la propria decisione partendo dalla costante giurisprudenza  comunitaria che, ai sensi del l’art. 141 CE, vieta qualsiasi discriminazione in materia di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile, quale che sia il meccanismo che genera questa ineguaglianza.

 

Secondo tale indirizzo, ribadisce l’organo giudicante, se è vero che i provvedimenti nazionali contemplati dalla citata disposizione debbono, in ogni caso, contribuire ad aiutare la donna a vivere la propria vita lavorativa su un piano di parità rispetto all’uomo, in ogni caso la fissazione di un requisito di età che varia secondo il sesso per la concessione di una pensione, che costituisce una retribuzione ai sensi dell’art. 141 CE, è in contrasto con questa disposizione.

 

La Repubblica Italiana ha replicato alle censure mosse in ricorso dichiarando che la previsione di una condizione di età diversa a seconda del sesso è giustificata dall’obiettivo di eliminare discriminazioni a danno delle donne.

 

Ma la Corte non ha accolto tale impostazione e ha fatto osservare che questo sistema non solo non è idoneo a compensare gli svantaggi ai quali sono esposte le carriere dei dipendenti pubblici di sesso femminile, ma è addirittura più svantaggioso per le donne in quanto disponendo che stesse siano obbligate ad andare in pensione cinque anni prima degli uomini, in base al calcolo pensionistico, comporta loro percepire una pensione inferiore.

 

Pertanto, conclude la Corte, la Repubblica Italiana mantenendo in vigore una normativa in forza della quale i dipendenti pubblici hanno diritto a ricevere la pensione di vecchiaia a età diverse a seconda che siano uomini o donne, è venuta meno agli obblighi di cui all’art. 141 CE. e per questi motivi è stata condannata alle spese.

 

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

13 novembre 2008

«Inadempimento di uno Stato – Art. 141 CE – Politica sociale – Parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile – Nozione di “retribuzione” – Regime pensionistico dei dipendenti pubblici»

Nella causa C 46/07,

avente ad oggetto un ricorso per inadempimento, ai sensi dell’art. 226 CE, presentato il 1° febbraio 2007,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra L. Pignataro Nolin e dal sig. M. van Beek, in qualità di agenti, con domicilio eletto in lussemburgo ,

ricorrente,

contro

Repubblica italiana, rappresentata dal sig. I.M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dal sig. G. Fiengo e dalla sig.ra W. Ferrante, avvocati dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dai sigg. T. von Danwitz (relatore), E. Juhász, G. Arestis e J. Malenovský, giudici,

avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro

cancelliere: sig. B. Fülöp, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 22 maggio 2008,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Col suo ricorso, la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di dichiarare che, mantenendo in vigore una normativa in forza della quale i dipendenti pubblici hanno diritto a percepire la pensione di vecchiaia a età diversa a seconda se siano uomini o donne, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi di cui all’art. 141 CE.

2        La Repubblica italiana conclude per il rigetto del ricorso e la condanna della Commissione alle spese.

 Ambito normativo nazionale 

3        La legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Supplemento ordinario alla GURI n. 257 del 31 ottobre 1992), fornisce il quadro giuridico del regime pensionistico di cui trattasi nella presente causa. Tale regime si applica ai dipendenti pubblici e agli altri lavoratori del settore pubblico nonché ai lavoratori che in passato avevano prestato servizio per un ente pubblico.

4        Tale regime pensionistico è gestito dall’Istituto nazionale della previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica (in prosieguo: l’«INPDAP»), istituito con decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 (Supplemento ordinario alla GURI n. 178 del 1° agosto 1994, pag. 20).

5        Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Supplemento ordinario alla GURI n. 305 del 30 dicembre 1992), disciplina più in dettaglio taluni aspetti del regime pensionistico gestito dall’INPDAP.

6        Ai sensi del suo articolo 5, i dipendenti pubblici hanno diritto alla pensione di vecchiaia nell’ambito del regime gestito dall’INPDAP alla stessa età prevista dal sistema pensionistico gestito dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (in prosieguo: l’«INPS») per le categorie generali di lavoratori. L’età normale per il pensionamento di vecchiaia nell’ambito di quest’ultimo sistema è di 60 anni per le donne e di 65 per gli uomini, come risulta dal combinato disposto dell’art. 5, n. 1, e della tabella A del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Per taluni dipendenti pubblici per i quali era stata precedentemente stabilita un’età pensionabile più elevata, l’art. 2, n. 21, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Supplemento ordinario alla GURI n. 190 del 16 agosto 1995), dispone che, a partire dal 1° gennaio 1996, i dipendenti pubblici di sesso femminile, cui fa riferimento detto art. 5, nn. 1 e 2, possono percepire la pensione di vecchiaia all’età di 60 anni, senza tuttavia prevedere una facoltà analoga per i dipendenti pubblici di sesso maschile.

7        L’articolo 2, n. 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, avente ad oggetto la riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare, precisa che «con effetto dal 1° gennaio 1996, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Supplemento ordinario alla GURI n. 30 del 6 febbraio 1993), iscritti alle forme di previdenza esclusiva dell’assicurazione generale obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, si applica, ai fini della determinazione della base contributiva e pensionabile, l’art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 [(Supplemento ordinario alla GURI n. 111 del 30 aprile 1969)] e successive modificazioni e integrazioni (…)».

8        L’articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nella versione applicabile alla presente causa, precisa che «per la determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale, si considera retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in denaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza dal rapporto di lavoro». L’ultimo paragrafo di detto articolo prevede che «la retribuzione come sopra determinata è presa, altresì, a riferimento per il calcolo delle prestazioni a carico delle gestioni di previdenza e assistenza sociale interessate».

9        Il regime pensionistico gestito dall’INPDAP garantisce ai propri iscritti la tutela previdenziale per invalidità, vecchiaia, malattia e superstiti. Esso dispone di un bilancio indipendente finanziato con i contributi e la copertura degli eventuali disavanzi è garantita dalle leggi finanziarie annuali.

 La fase precontenziosa del procedimento

10      La Commissione, ritenendo il regime pensionistico gestito dall’INPDAP un regime professionale discriminatorio contrario all’art. 141 CE, in quanto prevede per i dipendenti pubblici che l’età pensionabile sia di 65 anni per gli uomini e di 60 anni per le donne, ha espresso le sue preoccupazioni in una lettera amministrativa del 12 novembre 2004. La Repubblica italiana ha risposto con una lettera in data 10 gennaio 2005 , alla quale è stata allegata una relazione dell’INPDAP del 23 dicembre 2004.

11      La Commissione, il 18 luglio 2005, ha inviato alla Repubblica italiana una lettera di costituzione in mora alla quale tale Stato membro non ha risposto.

12      Con lettera del 5 maggio 2006 , la Commissione ha inviato un parere motivato invitando detto Stato membro a adottare i provvedimenti necessari al fine di conformarsi a tale parere entro due mesi a decorrere dalla sua ricezione.

13      La Repubblica italiana ha risposto a tale parere motivato con lettera 17 maggio 2006, cui era allegata una nota dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, contestando in sostanza la posizione della Commissione relativa alla natura professionale del regime pensionistico gestito dall’INPDAP.

14      La Commissione, non ritenendo soddisfacente la risposta al parere motivato, ha deciso di introdurre il presente ricorso.

 Sul ricorso

 Argomenti delle parti

15      La Commissione ritiene che il regime pensionistico gestito dall’INPDAP costituisca un regime discriminatorio contrario all’art. 141 CE in quanto fissa l’età pensionabile a 60 anni per i dipendenti pubblici di sesso femminile, mentre la stessa è fissata a 65 anni per i dipendenti pubblici di sesso maschile.

16      La Commissione sottolinea che la Corte ha confermato, nelle sentenze 17 maggio 1990, causa C 262/88, Barber (Racc. pag. I 1889), e 6 ottobre 1993, causa C 109/91, Ten Oever (Racc. pag. I 4879), che una pensione corrisposta da un datore di lavoro ad un ex dipendente per il rapporto di lavoro tra loro intercorso costituisce una retribuzione ai sensi dell’art. 141 CE e che la Corte ha dichiarato, nelle sentenze 28 settembre 1994, causa C 7/93, Beune (Racc. pag. I 4471); 29 novembre 2001, causa C 366/99, Griesmar (Racc. pag. I 9383), nonché 12 settembre 2002, causa C 351/00, Niemi (Racc. pag. I 7007), che le pensioni erogate dallo Stato agli ex dipendenti che hanno prestato servizio nel settore pubblico possono costituire una retribuzione ai sensi dell’art. 141 CE.

17      Nel determinare se una pensione prevista dalla legge, che lo Stato corrisponde ad un ex dipendente, rientri nel campo di applicazione dell’art. 141 CE oppure in quello della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento fra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (GU L 6, pag. 24), la Commissione rinvia ai criteri stabiliti nelle sentenze sopra citate Beune e Niemi. Secondo la Commissione, occorre esaminare se, nella presente causa, siano soddisfatti i tre criteri che risultano da questa giurisprudenza  affinché un regime pensionistico sia qualificato come regime professionale, vale a dire che la pensione interessi soltanto una categoria particolare di lavoratori, che sia direttamente funzione degli anni di servizio prestati e che il suo importo sia calcolato in base all’ultimo stipendio  del dipendente pubblico.

18      La Commissione, al fine di qualificare il regime pensionistico in questione, fa riferimento alla relazione dell’INPDAP del 23 dicembre 2004, allegata alla lettera della Repubblica italiana del 10 gennaio 2005 e da cui risulta, secondo la Commissione, che la pensione versata nell’ambito di tale regime risponde a questi tre criteri.

19      Secondo la Commissione, il fatto che il regime pensionistico gestito dall’INPDAP sia disciplinato direttamente dalla legge, non sarebbe sufficiente per escluderlo dal campo di applicazione dell’art. 141 CE. Infatti, nella citata sentenza Beune, la Corte avrebbe esplicitamente respinto questo criterio puramente formale.

20      Inoltre, il fatto che il regime pensionistico gestito dall’INPDAP sia improntato all’obiettivo di politica sociale di tener conto delle regole del sistema pensionistico gestito dall’INPS riguardante categorie generali di lavoratori non sarebbe sufficiente, secondo la Commissione, per escludere il suddetto regime dal campo di applicazione dell’art. 141 CE.

21      Per di più, secondo la Commissione, che fa riferimento alle sentenze precitate Griesmar e Niemi, è chiaro che la pensione che rientra nel regime pensionistico gestito dall’INPDAP è versata dallo Stato in qualità di datore di lavoro, criterio che la Corte ha ritenuto essenziale.

22      Per quanto riguarda l’argomento della Repubblica italiana relativo alla portata del regime pensionistico gestito dall’INPDAP, la Commissione si basa sulla citata sentenza Niemi in cui la Corte si sarebbe già pronunciata sulla qualifica di un regime professionale che copre diverse categorie di lavoratori concludendo che, qualora siano soddisfatti i tre criteri menzionati al punto 17 della presente sentenza, il fatto che tale regime ricopra diverse categorie di lavoratori non avrebbe alcuna rilevanza.

23      A tal riguardo, la Commissione fa anche riferimento alla sentenza 23 ottobre 2003, cause riunite C 4/02 e C 5/02, Schönheit e Becker (Racc. pag. I 12575), e osserva che la Corte, nella citata sentenza Niemi, ha qualificato come regime professionale un regime che copre diverse categorie di lavoratori, ma tutti appartenenti al settore pubblico e ha così considerato l’insieme dei dipendenti pubblici come una categoria particolare.

24      Infine, la Commissione contesta l’argomento della Repubblica italiana secondo cui l’introduzione di differenziazioni di disciplina dell’età pensionabile in funzione del regime, sia esso l’INPS o l’INPDAP, comporterebbe un’intollerabile disparità di trattamento tra i lavoratori del settore privato e i dipendenti pubblici. Essa sostiene che tale argomento deriva dalla premessa erronea secondo cui il regime pensionistico gestito dall’INPDAP è un regime legale e non un regime professionale

 

 

. Inoltre, la Commissione fa notare che le similitudini esistenti tra questi due regimi non sarebbero pertinenti.25      La Repubblica italiana contesta l’inadempimento addebitato facendo valere il carattere legale del regime pensionistico gestito dall’INPDAP.

26      A tal riguardo, tale Stato membro, richiama, in primo luogo, il contesto delle privatizzazioni e delle riforme nel settore del pubblico impiego nel quale si inquadra il regime in questione.

27      Il processo di privatizzazione che la Repubblica italiana ha condotto, a decorrere dagli anni ’90, nel settore del pubblico impiego, avrebbe come conseguenza che, ad eccezione di alcune funzioni particolari, quali la magistratura, le forze armate, la diplomazia, le prefetture e l’avvocatura dello Stato, il rapporto di lavoro pubblico è stato progressivamente attratto nella contrattazione collettiva e, successivamente, assimilato in tutto ad un rapporto di impiego privato.

28      In secondo luogo, la Repubblica italiana sottolinea che i limiti di età, fissati a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le donne, sono uniformemente stabiliti, sia per lavoratori iscritti all’INPS che per i lavoratori iscritti all’INPDAP. Pertanto, la normativa contestata manterrebbe, proprio in quanto conforme a quella applicabile alle categorie di lavoratori iscritti all’INPS, una valenza generale, tale da far considerare il regime pensionistico gestito dall’INPDAP come avente natura legale. Considerata l’avvenuta privatizzazione di quasi tutta l’aerea del pubblico impiego, l’introduzione di differenziazioni nella fissazione dell’età pensionabile comporterebbe un’intollerabile disparità di trattamento tra i lavoratori.

29      Per evidenziare la natura legale del regime pensionistico gestito dall’INPDAP, la Repubblica italiana fa valere che l’art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, prevede un unico e uniforme regime di organizzazione dell’INPDAP e dell’INPS per quanto riguarda gli organi di gestione.

30      A questo stesso fine, la Repubblica italiana sottolinea che l’INPDAP conferisce inoltre ai suoi iscritti prestazioni che non costituiscono il corrispettivo dei contributi versati e pone l’accento sulle modalità di finanziamento del regime pensionistico di cui è causa.

31      In terzo luogo, tale Stato membro contesta il parere della Commissione secondo cui si potrebbero raggruppare in una sola categoria professionale tanti e diversi dipendenti pubblici.

32      La Repubblica italiana fa valere, in quarto luogo, che la Commissione non può basare la sua valutazione del regime pensionistico di cui è causa sulla relazione dell’INPDAP. A tale proposito, questo Stato membro sottolinea che tale relazione si fonda su disposizioni precedenti alla messa in mora e quindi inutilizzabili come elementi di prova. Inoltre, non sarebbe corretto dedurre da tale relazione che la pensione che rientra nel regime pensionistico gestito dall’INPDAP viene calcolata con riferimento agli anni di servizio prestati e allo stipendio percepito. A tal riguardo, il detto Stato membro precisa che il termine «retribuzioni», utilizzato dal legislatore italiano per indicare il sistema di calcolo delle pensioni, dovrebbe essere inteso come riferito ai contributi che su tali retribuzioni sono stati pagati e che, conformemente all’attuazione della riforma che la Repubblica italiana ha condotto a decorrere dagli anni ’90, la pensione tiene conto della media delle retribuzioni percepite nel corso degli ultimi 10 anni e dei corrispondenti contributi versati.

33      All’udienza dinanzi alla Corte, la Repubblica italiana ha sostenuto, infine, che la fissazione di un’età pensionabile diversa a seconda del sesso è giustificata dall’obiettivo di eliminare discriminazioni a danno delle donne esistenti ancora nell’evoluzione del contesto socioculturale.

 Giudizio della Corte

34      Ai sensi dell’art. 141, n. 1, CE, ciascuno Stato membro assicura l’applicazione del principio della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore. In base al n. 2, primo comma, di tale articolo, per retribuzione si intende il salario o trattamento normale di base o minimo e tutti gli altri vantaggi pagati direttamente o indirettamente, in contanti o in natura, dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell’impiego di quest’ultimo.

35      Occorre ricordare che, per valutare se una pensione di vecchiaia rientri nel campo di applicazione dell’art. 141 CE, soltanto il criterio relativo alla constatazione che la pensione è corrisposta al lavoratore per il rapporto di lavoro che lo unisce al suo ex datore di lavoro, ossia il criterio dell’impiego, desunto dalla lettera stessa dell’art. 141 CE, può avere carattere determinante (sentenze citate supra Beune, punto 43; Griesmar, punto 28; Niemi, punto 44, nonché Schönheit e Becker, punto 56).

36      Certo, questo criterio non può avere un carattere esclusivo, poiché le pensioni corrisposte da regimi legali previdenziali possono, in tutto o in parte, tener conto della retribuzione dell’attività lavorativa (sentenze citate supra Beune, punto 44; Griesmar, punto 29; Niemi, punto 46, nonché Schönheit e Becker, punto 57). Ora, siffatte pensioni non costituiscono retribuzioni ai sensi dell’art. 141 CE (v., in tal senso , sentenze 25 maggio 1971, causa 80/70 Defrenne, Racc. pag. 445, punto 13; 13 maggio 1986, causa 170/84, Bilka-Kaufhaus, Racc. pag. 1607, punto 18; Beune, cit., punto 24 e 44; Griesmar, cit., punto 27, nonché Schönheit e Becker, cit., punto 57).

37      Tuttavia, le considerazioni di politica sociale, di organizzazione dello Stato, di etica o anche le preoccupazioni di bilancio che hanno avuto o hanno potuto avere un ruolo nella determinazione di un regime pensionistico da parte di un legislatore nazionale non possono considerarsi prevalenti qualora la pensione interessi soltanto una categoria particolare di lavoratori, sia direttamente funzione degli anni di servizio prestati e il suo importo sia calcolato in base all’ultimo stipendio del dipendente pubblico (sentenze citate supra Beune, punto 45; Griesmar, punto 30; Niemi, punto 47, nonché Schönheit e Becker, punto 58).

38      Di conseguenza, gli argomenti della Repubblica italiana, relativi al metodo di finanziamento del regime pensionistico gestito dall’INPDAP, alla sua organizzazione ed alle prestazioni diverse dalle pensioni che esso conferisce, diretti a dimostrare che tale regime costituisce un regime previdenziale ai sensi della citata sentenza Defrenne che non rientra nel campo di applicazione dell’art. 141 CE, non possono essere accolti. Inoltre, il fatto che l’età pensionabile sia fissata in maniera uniforme per i lavoratori che rientrano nel regime di cui è causa e per quelli che rientrano nel regime generale, ossia il sistema pensionistico gestito dall’INPS, non è pertinente per la qualificazione della pensione versata dal regime pensionistico gestito dall’INPDAP.

39      Partendo da queste precisazioni circa il senso del termine «retribuzione» nel settore dei regimi pensionistici occorre esaminare se la pensione versata in forza del regime pensionistico gestito dall’INPDAP corrisponda ai criteri ricordati al punto 37 della presente sentenza.

40      Per quanto riguarda il primo criterio, occorre rilevare che i dipendenti pubblici che beneficiano di un regime pensionistico devono essere considerati come una categoria particolare di lavoratori. Infatti, essi si distinguono dai lavoratori di un’impresa o di un gruppo di imprese, di un comparto economico o di un settore professionale o interprofessionale soltanto in ragione delle caratteristiche peculiari che disciplinano il loro rapporto di lavoro con lo Stato, con altri enti o datori di lavoro pubblici (sentenze citate supra Griesmar, punto 31, e Niemi, punto 48).

41      Ne deriva che i dipendenti pubblici che beneficiano del regime pensionistico gestito dall’INPDAP costituiscono una categoria particolare di lavoratori.

42      Questo risultato non può essere confutato dagli argomenti dedotti dalla Repubblica italiana. In primo luogo, tale Stato membro fa valere che il regime pensionistico gestito dall’INPDAP comprende, oltre ai dipendenti pubblici, lavoratori del settore pubblico e lavoratori che in passato avevano prestato servizio per un ente pubblico.

43      A tal riguardo, occorre ricordare che il presente ricorso riguarda solo i dipendenti pubblici, per cui, nella presente causa, non si tratta di determinare se i lavoratori del settore pubblico e i lavoratori che in passato avevano prestato servizio per un ente pubblico costituiscano anch’essi una categoria particolare di lavoratori o se costituiscano, considerati unitamente ai dipendenti pubblici, una sola categoria particolare di lavoratori. Inoltre, il fatto che il regime pensionistico gestito dall’INPDAP si applichi non solo ai dipendenti pubblici ma anche ad altre categorie di lavoratori non può privare i dipendenti pubblici della tutela conferita dall’art. 141 CE allorché gli altri criteri ricordati al punto 37 della presente sentenza sono soddisfatti. Come risulta dal punto 49 della sentenza Niemi sopramenzionata, il fatto che un regime pensionistico comprenda non solo una certa categoria di dipendenti pubblici ma anche l’insieme dei dipendenti dello Stato non ha come conseguenza che la categoria di dipendenti pubblici interessata non possa essere considerata una categoria particolare di lavoratori ai sensi della giurisprudenza della Corte.

44      La Repubblica italiana fa valere, in secondo luogo, che i numerosi e diversi gruppi di dipendenti pubblici non possono essere riuniti in un’unica categoria professionale.

45      A tale riguardo, occorre osservare che, come risulta dal punto 41 della presente sentenza, il regime pensionistico gestito dall’INPDAP si applica ai dipendenti pubblici che costituiscono una categoria particolare di lavoratori. Il fatto che, nell’ambito della categoria dei dipendenti pubblici, si potrebbero identificare diverse categorie non ha rilevanza in quanto questa categoria si distingue, come ricordato al punto 40 della presente sentenza, dagli altri gruppi di lavoratori del settore privato o pubblico per le caratteristiche proprie che disciplinano il rapporto di impiego dei dipendenti pubblici con lo Stato.

46      Di conseguenza, i dipendenti pubblici che rientrano nel regime pensionistico gestito dall’INPDAP costituiscono una categoria particolare di lavoratori ai sensi della giurisprudenza della Corte richiamata al punto 40 della presente sentenza.

47      Per quanto riguarda gli altri due criteri accolti dalla giurisprudenza menzionata al punto 37 della presente sentenza, ossia che la pensione deve essere direttamente proporzionale agli anni di servizio prestati e il suo importo deve essere calcolato in base all’ultima retribuzione del dipendente pubblico, occorre esaminare se essi siano soddisfatti di modo che la pensione versata in forza del regime pensionistico gestito dall’INPDAP possa essere considerata comparabile a quella che verserebbe un datore di lavoro privato ai suoi ex dipendenti.

48      La Commissione si basa a tal riguardo sulla relazione dell’INPDAP del 23 dicembre 2004, che è stata allegata dalla Repubblica italiana alla sua risposta del 10 gennaio 2005 alla lettera amministrativa della Commissione del 12 novembre 2004. Essa deduce da tale relazione che la pensione versata nell’ambito del regime pensionistico gestito dall’INPDAP viene calcolata con riferimento al numero di anni di servizio prestati dal dipendente e allo stipendio base percepito da quest’ultimo prima del suo pensionamento.

49      La Repubblica italiana, pur contestando queste affermazioni per il motivo che tale relazione è basata su disposizioni precedenti alla messa in mora, ammette tuttavia che, conformemente all’attuazione della riforma che la Repubblica italiana ha condotto a decorrere dagli anni ’90, la pensione di cui trattasi tiene conto della media delle retribuzioni percepite nell’ultimo decennio e dei contributi versati corrispondenti.

50      Partendo da quest’ultima constatazione, occorre esaminare se questo metodo di calcolo risponda ai due criteri accolti dalla giurisprudenza della Corte.

51      Per quanto riguarda questi due criteri, la Corte, ai punti 33 e 34 della sentenza Griesman, sopramenzionata, ha qualificato come retribuzione ai sensi dell’art. 141 CE una pensione il cui importo deriva dal prodotto di una percentuale applicata ad un importo base, il quale è costituito dallo stipendio corrispondente all’ultimo coefficiente retributivo applicabile al dipendente pubblico nel corso degli ultimi sei mesi di attività.

52      Costituisce anche una retribuzione ai sensi dell’art. 141 CE una pensione il cui importo è calcolato sulla base del valore medio della retribuzione percepita nel corso di un periodo limitato ad alcuni anni immediatamente precedenti il ritiro dal lavoro (v. sentenza Niemi, cit., punto 51) nonché una pensione il cui importo è calcolato sulla base dell’importo di tutti i contributi versati durante tutto il periodo di iscrizione del lavoratore e ai quali si applica un fattore di rivalutazione (v. sentenza 1° aprile 2008, causa C 267/06, Maruko, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 55).

53      Ne deriva che la pensione versata in forza del regime pensionistico gestito dall’INPDAP deve essere qualificata come retribuzione ai sensi dell’art. 141 CE. Infatti, la base di calcolo di tale pensione risponde ai criteri stabiliti dalla Corte nelle citate sentenze Griesmar, Niemi e Maruko.

54      Pertanto, la pensione versata in forza del detto regime pensionistico costituisce una forma di retribuzione ai sensi dell’art. 141 CE.

55      Come risulta da una costante giurisprudenza, l’art. 141 CE vieta qualsiasi discriminazione in materia di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile, quale che sia il meccanismo che genera questa ineguaglianza. Secondo questa stessa giurisprudenza, la fissazione di un requisito di età che varia secondo il sesso per la concessione di una pensione che costituisce una retribuzione ai sensi dell’art. 141 CE è in contrasto con questa disposizione (v. sentenze Barber, cit., punto 32; 14 dicembre 1993, causa C 110/91, Moroni, Racc. pag. I 6591, punti 10 e 20; 28 settembre 1994, causa C 408/92, Avdel Systems, Racc. pag. I 4435, punto 11, nonché Niemi, cit., punto 53).

56      Come sostiene la Commissione, senza essere contraddetta al riguardo dalla Repubblica italiana, il regime pensionistico gestito dall’INPDAP prevede una condizione di età diversa a seconda del sesso per la concessione della pensione versata in forza di tale regime.

57      L’argomento della Repubblica italiana secondo cui la fissazione, ai fini del pensionamento, di una condizione di età diversa a seconda del sesso è giustificata dall’obiettivo di eliminare discriminazioni a danno delle donne non può essere accolto. Anche se l’art. 141, n. 4, CE autorizza gli Stati membri a mantenere o a adottare misure che prevedano vantaggi specifici, diretti a evitare o compensare svantaggi nelle carriere professionali, al fine di assicurare una piena uguaglianza tra uomini e donne nella vita professionale, non se ne può dedurre che questa disposizione consente la fissazione di una tale condizione di età diversa a seconda del sesso. Infatti, i provvedimenti nazionali contemplati da tale disposizione debbono, in ogni caso, contribuire ad aiutare la donna a vivere la propria vita lavorativa su un piano di parità rispetto all’uomo [v., per quanto riguarda l’interpretazione dell’art. 6, n. 3, dell’accordo sulla politica sociale concluso tra gli Stati della Comunità europea ad eccezione del Regno Unito di Gran Bretagna e irlanda  del Nord (GU 1992, C 191, pag. 91), sentenza Griesmar, cit., punto 64].

58      Ora, la fissazione, ai fini del pensionamento, di una condizione d’età diversa a seconda del sesso non è tale da compensare gli svantaggi ai quali sono esposte le carriere dei dipendenti pubblici di sesso femminile aiutando queste donne nella loro vita professionale e ponendo rimedio ai problemi che esse possono incontrare durante la loro carriera professionale.

59      Tenuto conto delle considerazioni che precedono, occorre constatare che, mantenendo in vigore una normativa in forza della quale i dipendenti pubblici hanno diritto a ricevere la pensione di vecchiaia a età diverse a seconda che siano uomini o donne, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi di cui all’art. 141 CE.

 Sulle spese

60      A norma dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha concluso per la condanna della Repubblica italiana e quest’ultima è risultata soccombente nei suoi motivi, occorre condannarla alle spese.

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara e statuisce:

1)      Mantenendo in vigore una normativa in forza della quale i dipendenti pubblici hanno diritto a percepire la pensione di vecchiaia a età diverse a seconda che siano uomini o donne, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi di cui all’art. 141 CE.

2)      La Repubblica italiana è condannata alle spese.

 

 

 

 

Curiosità


Elenco dei Ministri del Lavoro della Repubblica Italiana

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Ministro

Mandato

Governo

Legislatura

Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

Ludovico D’Aragona (PSI)

13 luglio 194628 gennaio 1947

Governo De Gasperi II

Assemblea Costituente

Giuseppe Romita (DC)

2 febbraio 194731 maggio 1947

Governo De Gasperi III

Assemblea Costituente

Amintore Fanfani (DC)

31 maggio 194712 maggio 1948

Governo De Gasperi IV

Assemblea Costituente

Amintore Fanfani (DC)

23 maggio 194814 gennaio 1950

Governo De Gasperi V

I Legislatura

Achille Marazza (DC)

27 gennaio 195019 luglio 1951

Governo De Gasperi VI

I Legislatura

Leopoldo Rubinacci (DC)

26 luglio 19517 luglio 1953

Governo De Gasperi VII

I Legislatura

Leopoldo Rubinacci (DC)

16 luglio 19532 agosto 1953

Governo De Gasperi VIII

II Legislatura

Leopoldo Rubinacci (DC)

17 agosto 195312 gennaio 1954

Governo Pella

II Legislatura

Luigi Gui (DC)

18 gennaio 19548 febbraio 1954

Governo Fanfani I

II Legislatura

Ezio Vigorelli (PSDI)

10 febbraio 19542 luglio 1955

Governo Scelba

II Legislatura

Ezio Vigorelli (PSDI)

6 luglio 195515 maggio 1957

Governo Segni I

II Legislatura

Luigi Gui (DC)

Adone Zoli (DC)[1]

19 maggio 195717 giugno 1958

17 giugno 19581 luglio 1958

Governo Zoli

II Legislatura

Ezio Vigorelli (PSDI)

1 luglio 195815 febbraio 1959

Governo Fanfani II

III Legislatura

Benigno Zaccagnini (DC)

15 febbraio 195923 marzo 1960

Governo Segni II

III Legislatura

Benigno Zaccagnini (DC)

25 marzo 196026 luglio 1960

Governo Tambroni

III Legislatura

Fiorentino Sullo (DC)

26 luglio 196021 febbraio 1962

Governo Fanfani III

III Legislatura

Virgilio Bertinelli (DC)

21 febbraio 196221 giugno 1963

Governo Fanfani IV

III Legislatura

Umberto Delle Fave (DC)

21 giugno 19634 dicembre 1963

Governo Leone I

IV Legislatura

Giacinto Bosco (DC)

4 dicembre 196322 luglio 1964

Governo Moro I

IV Legislatura

Umberto Delle Fave (DC)

22 luglio 196423 febbraio 1966

Governo Moro II

IV Legislatura

Giacinto Bosco (DC)

23 febbraio 196624 giugno 1968

Governo Moro III

IV Legislatura

Giacinto Bosco (DC)

24 giugno 196812 dicembre 1968

Governo Leone II

V Legislatura

Giacomo Brodolini (PSI)

12 dicembre 19685 agosto 1969

Governo Rumor I

V Legislatura

Carlo Donat Cattin (DC)

5 agosto 196923 marzo 1970

Governo Rumor II

V Legislatura

Carlo Donat Cattin (DC)

27 marzo 19706 agosto 1970

Governo Rumor III

V Legislatura

Carlo Donat Cattin (DC)

6 agosto 197017 febbraio 1972

Governo Colombo

V Legislatura

Carlo Donat Cattin (DC)

17 febbraio 197226 giugno 1972

Governo Andreotti I

V Legislatura

Dionigi Coppo (DC)

26 luglio 19727 luglio 1973

Governo Andreotti II

VI Legislatura

Luigi Bertoldi (PSI)

7 luglio 197314 marzo 1974

Governo Rumor IV

VI Legislatura

Luigi Bertoldi (PSI)

14 marzo 197423 novembre 1974

Governo Rumor V

VI Legislatura

Mario Toros (DC)

23 novembre 197412 febbraio 1976

Governo Moro IV

VI Legislatura

Mario Toros (DC)

12 febbraio 197629 luglio 1976

Governo Moro V

VI Legislatura

Tina Anselmi (DC)

29 luglio 197611 marzo 1978

Governo Andreotti III

VII Legislatura

Vincenzo Scotti (DC)

11 marzo 197820 marzo 1979

Governo Andreotti IV

VII Legislatura

Vincenzo Scotti (DC)

20 marzo 19794 agosto 1979

Governo Andreotti V

VII Legislatura

Vincenzo Scotti (DC)

4 agosto 19794 aprile 1980

Governo Cossiga I

VIII Legislatura

Franco Foschi (DC)

4 aprile 198018 ottobre 1980

Governo Cossiga II

VIII Legislatura

Franco Foschi (DC)

18 ottobre 198026 giugno 1981

Governo Forlani

VIII Legislatura

Michele Di Giesi (PSDI)

28 giugno 198123 agosto 1982

Governo Spadolini I

VIII Legislatura

Michele Di Giesi (PSDI)

23 agosto 19821 dicembre 1982

Governo Spadolini II

VIII Legislatura

Vincenzo Scotti (DC)

1 dicembre 19824 agosto 1983

Governo Fanfani V

VIII Legislatura

Gianni De Michelis (PSI)

4 agosto 19831 agosto 1986

Governo Craxi I

IX Legislatura

Gianni De Michelis (PSI)

1 agosto 198617 aprile 1987

Governo Craxi II

IX Legislatura

Ermanno Gorrieri (DC)

17 aprile 198728 luglio 1987

Governo Fanfani VI

IX Legislatura

Salvatore Formica (PSI)

28 luglio 198713 aprile 1988

Governo Goria

X Legislatura

Salvatore Formica (PSI)

13 aprile 198822 luglio 1989

Governo De Mita

X Legislatura

Carlo Donat Cattin (DC)

Rosa Russo Iervolino (DC)

22 luglio 198918 marzo 1991

18 marzo 199112 aprile 1991

Governo Andreotti VI

X Legislatura

Franco Marini (DC)

12 aprile 199128 giugno 1992

Governo Andreotti VII

X Legislatura

Nino Cristofori (PSI)

28 giugno 199228 aprile 1993

Governo Amato I

XI Legislatura

Gino Giugni (PSI)

28 aprile 199310 maggio 1994

Governo Ciampi

XI Legislatura

Clemente Mastella (CCD)

10 maggio 199417 gennaio 1995

Governo Berlusconi I

XII Legislatura

Tiziano Treu (L’Ulivo)

17 gennaio 199517 maggio 1996

Governo Dini

XII Legislatura

Tiziano Treu (L’Ulivo)

17 maggio 199621 ottobre 1998

Governo Prodi I

XIII Legislatura

Antonio Bassolino (DS)

Cesare Salvi (DS)

21 ottobre 199821 giugno 1999

21 giugno 199922 dicembre 1999

Governo D’Alema I

XIII Legislatura

Cesare Salvi (DS)

22 dicembre 199925 aprile 2000

Governo D’Alema II

XIII Legislatura

Cesare Salvi (DS)

25 aprile 200011 giugno 2001

Governo Amato II

XIII Legislatura

Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali[2]

Roberto Maroni (LN)

11 giugno 200123 aprile 2005

Governo Berlusconi II

XIV Legislatura

Roberto Maroni (LN)

23 aprile 200517 maggio 2006

Governo Berlusconi III

XIV Legislatura

Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale[3]

Cesare Damiano (DS)

17 maggio 20068 maggio 2008

Governo Prodi II

XV Legislatura

Accorpato al Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali[4]

 

Principali leggi che regolano il lavoro

Cronologia in ordine decrescente delle principali leggi che regolano il lavoro

2004

<!–[if !supportLists]–>*       <!–[endif]–>   Disegno di Legge 2058 del 13 maggio 2004 Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all’occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria

<!–[if !supportLists]–>*       <!–[endif]–>    Legge n. 40 del  19/02/2004 Norme in materia di procreazione medicalmente assistita

2003

<!–[if !supportLists]–>*       <!–[endif]–>   Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n.276. Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30. (Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre 2003, n.235 – Suppl. Ord.)

<!–[if !supportLists]–>*       <!–[endif]–>  Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n.66.  Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro. (Approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2003 – Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2003, n.87 – Suppl. Ord.)

<!–[if !supportLists]–>*       <!–[endif]–>   Legge n.30 del 14 febbraio 2003 (LEGGE BIAGI) Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro 
 

2002

<!–[if !supportLists]–>*       <!–[endif]–>   Legge n.39 del 2002 Legge 1 marzo 2002, n. 39 “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2001”

<!–[if !supportLists]–>*       <!–[endif]–>   848-bis Disegno di legge risultante dallo stralcio deliberato dall’Assemblea il 13 giugno 2002 degli articoli 2, 3, 10, 12 del DL N. 848

2001

<!–[if !supportLists]–>*       <!–[endif]–>         Legge – Delega al Governo in materia di mercato del lavoro (Acrobat PDF 48KB) approvato dal Consiglio dei Ministri il 15 novembre 2001 – in attesa dell’esame da parte del Parlamento

<!–[if !supportLists]–>*       <!–[endif]–>         Nuovo testo del Titolo V – parte seconda – della Costituzione approvato in via definitiva dal Parlamento in data 8 marzo 2001 ed oggetto del referendum (indetto ai sensi dell’art. 138 Cost.) del 7 ottobre 2001

<!–[if !supportLists]–>*       <!–[endif]–>         Decreto Legislativo 6 settembre 2001, n. 368. Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall’UNICE, dal CEEP e dal CES”.

<!–[if !supportLists]–>*       <!–[endif]–>         Legge 3 aprile 2001, n. 142. “Revisione della legislazione in materia cooperativistica,
con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore”.

<!–[if !supportLists]–>*       <!–[endif]–>         Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 18. Attuazione della direttiva 98/50/CE relativa al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti.

2000

<!–[if !supportLists]–>*       <!–[endif]–>         Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari sociali 21 luglio 2000, n.278. (Regolamento recante disposizioni di attuazione dell’articolo 4 L . 8/3/00 n. 53, concernente congedi per eventi e cause particolari).

<!–[if !supportLists]–>*       <!–[endif]–>         Direttiva n. 2000/34/CE Direttiva 2000/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 2000,  che modifica la direttiva 93/104/CE del Consiglio concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, al fine di comprendere i settori e le attività esclusi dalla suddetta direttiva

<!–[if !supportLists]–>*       <!–[endif]–>         Legge 11 Aprile 2000, n. 83. Modifiche ed integrazioni della legge 12 giugno 1990, n. 146, in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati.

<!–[if !supportLists]–>*       <!–[endif]–>         Legge 8 marzo 2000, n. 53 Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città”
Come si applica: link Ministero welfare del lavoro e delle politiche sociali

<!–[if !supportLists]–>*       <!–[endif]–>         Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 61“Attuazione della direttiva 97/81/CE relativa all’accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES”.

1999

<!–[if !supportLists]–>*       <!–[endif]–>         Lavoro notturno. Decreto legislativo 532 del  26 novembre 1999 Decreto Legislativo 26 novembre 1999, n. 532 “Disposizioni in materia di lavoro notturno, a norma dell’articolo 17, comma 2, della legge 5 febbraio 1999, n. 25″pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2000

<!–[if !supportLists]–>*       <!–[endif]–>         Norme per il diritto al lavoro dei disabili 25-2-99

<!–[if !supportLists]–>*       <!–[endif]–>         Legge 5 febbraio 1999, n. 25. “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee” – legge comunitaria 1998 (disposizioni concernenti il lavoro notturno). 

1998

<!–[if !supportLists]–>*       <!–[endif]–>         Decreto Legge 29 settembre 1998, n. 335.Convertito, con modificazioni, in  Legge 27 novembre 1998, n. 409.  Disposizioni urgenti in materia di lavoro straordinario
 

<!–[if !supportLists]–>*       <!–[endif]–>   Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 80 “Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell’articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”

<!–[if !supportLists]–>*       <!–[endif]–>   Decreto 25 marzo 1998 n.48 Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n 196, sui tirocini formativi e di orientamento.(Stages) 
 

1997

<!–[if !supportLists]–>*       <!–[endif]–>         Decreto Legislativo 23 dicembre 1997, n. 469. Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell’articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59

<!–[if !supportLists]–>*       <!–[endif]–>    Decreto Legislativo 4 novembre 1997, n. 396 “Modificazioni al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in materia di contrattazione collettiva e di rappresentativita’ sindacale nel settore del pubblico impiego, a norma dell’articolo 11, commi 4 e 6, della legge 15 marzo 1997, n. 59

<!–[if !supportLists]–>*       <!–[endif]–>     Legge n.196 del 24 giugno 1997Norme in materia di promozione dell’occupazione (LAVORO INTERINALE)  

1996

<!–[if !supportLists]–>*       <!–[endif]–>         Decreto legislativo 16 settembre 1996, n.564 Attuazione della delega conferita dall’art. 1, comma 39, della L. 8 agosto 1995, n. 335, in materia di contribuzione figurativa e di copertura assicurativa per periodi non coperti da contribuzione.

<!–[if !supportLists]–>*       <!–[endif]–>         Legge n.  66 15-2-96 contro la violenza sessuale

1995

<!–[if !supportLists]–>*       <!–[endif]–>         Legge 8 agosto 1995, n. 335.  Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare

1993

<!–[if !supportLists]–>*       <!–[endif]–>         Direttiva n. 93/104/CE

1992

<!–[if !supportLists]–>*       <!–[endif]–>         Legge  5 febbraio 1992, n. 104.  Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.

<!–[if !supportLists]–>*       <!–[endif]–>         Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 80. Attuazione della direttiva 80/987/CEE in materia di tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro.

1991

<!–[if !supportLists]–>*       <!–[endif]–>         Legge 10 aprile 1991, n. 125. Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro.

1990

<!–[if !supportLists]–>*       <!–[endif]–>         Legge 11 maggio 1990, n. 108. Disciplina dei licenziamenti individuali.

1982

<!–[if !supportLists]–>*       <!–[endif]–>         Legge 29 maggio 1982, n. 297. Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica

1978

<!–[if !supportLists]–>*       <!–[endif]–>         Legge n. 845, 21/12/1978  Legge Quadro in materia di formazione professionale            

<!–[if !supportLists]–>*       <!–[endif]–>         Legge 194, 22 maggio 1978   Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza.

1971

<!–[if !supportLists]–>*       <!–[endif]–>         Legge n. 1204,  30 dicembre 1971,Tutela delle lavoratrici madri

1970

<!–[if !supportLists]–>*       <!–[endif]–>         Legge 300 del 20 maggio 1970 Statuto dei Lavoratori”

1960

<!–[if !supportLists]–>*       <!–[endif]–>         Legge 23 ottobre 1960, n. 1369. (Divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell’impiego di mano d’opera negli appalti di opere e di servizi).

1947

<!–[if !supportLists]–>*       <!–[endif]–>         Costituzione della Repubblica Italiana(pubblicata dalla Gazzetta Ufficiale del 7 dicembre 1947)

 

Lavoratori con contratto intermittente.

NEWS

L’INPS con una circolare chiarisce i termini per il riconoscimento dell’indennità di disoccupazione.

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24/11/08 – L’Inps,  in un suo recente messaggio (n. 24865/2008), chiarisce che nel caso del contratto di lavoro intermittente  con obbligo di risposta alla chiamata, il lavoratore non ha diritto all’indennità di disoccupazione per  il periodo durante il quale resta a disposizione  percependo la relativa indennità di chiamata. In questo caso, l’indennità di disoccupazione potrà essere riconosciuta  solo dopo la cessazione del rapporto di lavoro.
In caso contrario, ossia quando il lavoratore è assunto con contratto di lavoro intermittente  senza obbligo di risposta alla chiamata, l’indennità di disoccupazione ordinaria o con requisiti ridotti, potrà essere  riconosciuta,  nei  periodi di non lavoro, sempre che siano stati maturati i requisiti assicurativi e contributivi previsti. 

Notizie Inca

NEWS

Indennità di accompagno. Una nuova sentenza.

La Cassazione si pronuncia sul diritto all’indennità di accompagnamento per i malati che effettuano cicli di chemioterapia.

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24/11/08 – La Cassazione con la sentenza n. 25569/2008, è tornata ad affrontare il tema del diritto all’indennità di accompagnamento per coloro che,  affetti da tumore, siano sottoposti a cicli di chemioterapia.
La Suprema Corte,  nel confermare che il diritto all’indennità speciale sussiste anche in caso di ricovero, ribadisce  però che tale facoltà si perfeziona nel momento in cui il trattamento chemioterapico riduca la capacità di deambulare o di svolgere gli atti quotidiani, così come previsto dalla legge n. 18. Gli approfondimenti nel merito e la sentenza sono contenuti nella 35-2008 numero newsletter.doc.

Brunetta

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MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L’INNOVAZIONE

 

Indirizzi per il nuovo contratto dei salariati della Pubblica amministrazione

                                               


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1 – GIORNI DI MALATTIA

Non sarà più accettato il certificato medico come giustificazione di malattia.

Se si riesce ad andare dal dottore si può benissimo andare al lavoro.

 

2 – GIORNI LIBERI E DI FERIE

Ogni impiegato riceverà 104 giorni liberi all’anno. si chiamano sabati e domeniche.

 

3 – BAGNO

La nuova normativa prevede un massimo di 3 minuti per le necessità fisiologiche personali  naturali.

Dopo suonerà un allarme, si aprirà la porta e verrà scattata una fotografia.

Dopo il secondo ritardo in bagno, la foto verrà esposta in bacheca.

 

4 – PAUSA PRANZO

4.1 – Gli impiegati magri riceveranno 30 minuti, perché hanno bisogno di mangiare di più per ingrassare.

4.2 – Quelli normali riceveranno 15 minuti, per fare un pasto equilibrato e rimanere in forma.

4.3 – Quelli in soprappeso riceveranno 5 minuti, che sono più che sufficienti per un slim-fast.

 

5 – AUMENTI

Gli aumenti di stipendio vengono correlati all’abbigliamento del lavoratore:

5.1 – Se si veste con scarpe Prada da € 350,00 o borsa Gucci da € 600,00 si presume che il lavoratore stia bene

        economicamente e quindi non abbiano bisogno di un aumento.

5.2 – Se si veste troppo poveramente, si presume che il lavoratore debba imparare ad amministrare meglio le sue

         finanze e quindi non sarà concesso l’aumento.

5.3 – Se si veste normalmente vuol dire che il lavoratore ha una retribuzione sufficiente e quindi non sarà concesso

         l’aumento.

 

6 – PAUSA CAFFE’

Le macchine erogatici di caffè/the saranno abolite.

Ai lavoratori che lo chiederanno, all’inizio dell’orario di lavoro, sarà messa sulla scrivania una tazzina piena di buon caffè/the

Caldo che potranno bersi durante la pausa comodamente seduti sulle loro sedie senza far la fatica di alzarsi e perdere tempo per raggiungere il distributore.

Per chi volesse uno snack (ingordi) vi preghiamo di tornare al punto 4.

 

7 –  STRAORDINARI

Gli straordinari non saranno più pagati… se decidete di restare in ufficio oltre l’orario di lavoro significa che non avete altro da fare a casa quindi, dovrete solo ringraziarci, se non ci fossimo noi vi annoiereste fuori di qui.

 

Vi ringrazio per l’attenzione e Buon Lavoro

 

P.S.: per aver letto questa e-mail in orario di lavoro vi verranno trattenuti 4 minuti di stipendio

 

 

 

                                               

 

Notizie INPS



NEWS:

 

 

 

 

immagine di layoutVittime terrorismo: nuove norme in materia– Data pubblicazione: 19/11/2008

 

 


Testo NewsCon la circolare n. 98 dell’11 novembre 2008, l’Inps fornisce istruzioni per l’applicazione delle nuove disposizioni introdotte dalle leggi n. 222/2007 e n. 244/2007 (legge finanziaria 2008) in materia di destinatari e di benefici per le vittime di atti di terrorismo o di stragi di tale matrice. Con tali norme viene estesa la platea dei destinatari e vengono introdotte innovazioni circa le modalità di calcolo della pensione per una parte dei beneficiari.


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immagine di layoutAccredito e riscatto periodi di maternità– Data pubblicazione: 19/11/2008

 

 


Con la circolare n. 100 del 14 novembre 2008, vengono fornite alcune precisazioni in materia di accredito e riscatto dei periodi di maternità. In particolare, a modifica dei precedenti criteri, il diritto all’accredito e al riscatto per periodi di maternità al di fuori del rapporto di lavoro è riconosciuto senza tener conto del momento in cui si è verificato l’evento e a prescindere dal fatto che, precedentemente o successivamente al periodo da riscattare, sia stata svolta attività lavorativa in settori che prevedevano o meno l’accredito figurativo o il riscatto per maternità.


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immagine di layoutMaggiorazione indennità di mobilità: nuovi criteri applicativi– Data pubblicazione: 19/11/2008

 

 


Per il riconoscimento della maggiorazione di dodici mesi del periodo di erogazione dell’indennità di mobilità, prevista per i lavoratori licenziati da imprese operanti nelle aree del Mezzogiorno, occorre fare esclusivo riferimento al luogo dove il lavoratore interessato svolge stabilmente la sua attività, anche in assenza di un’unità operativa organizzata dall’azienda nelle aree individuate dal DPR 218/1978 (Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno). Con la circolare n. 95 del 6 novembre 2008 vengono fornite indicazioni sui nuovi criteri da applicare in base all’orientamento fornito dalla Corte di Cassazione con la sentenza a Sezioni Unite del 30 maggio 2005, secondo la quale non sono al contrario rilevanti altri elementi, come il luogo di assunzione, la sede legale dell’impresa, la residenza del lavoratore o la sede in cui è stata aperta la procedura di mobilità.


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immagine di layoutBanca Centrale Europea: variazione tasso di riferimento– Data pubblicazione: 19/11/2008

 

 


A decorrere dal 12 novembre 2008, la Banca Centrale Europea ha fissato, nella misura del 3,25%, il nuovo tasso ufficiale di riferimento da utilizzare per la determinazione del tasso di differimento e di dilazione da applicare ai debiti contributivi dovuti agli enti di previdenza. Gli interessi di dilazione e di differimento, sempre a partire dal 12 novembre, saranno quindi calcolati applicando l’aliquota del 9,25%. La modifica produce effetti anche nei confronti delle somme aggiuntive per ritardato od omesso versamento dei contributi, come descritto nella circolare n° 97 dell’11 novembre 2008.


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immagine di layoutSettore edile: riduzione contributiva– Data pubblicazione: 09/10/2008

 

 


Il decreto interministeriale Lavoro/Economia 24 giugno 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 14 agosto 2008, ha confermato anche per il 2008 la riduzione contributiva a favore delle imprese edili introdotta dalla legge 341/1995, nella misura dell’11,50%. Il beneficio consiste in una riduzione della contribuzione a carico dei datori di lavoro, da applicare soltanto per gli operai con un orario di lavoro di almeno 40 ore settimanali. Dalla riduzione è esclusa la contribuzione di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti,
Le modalità operative per l’applicazione della riduzione da parte delle aziende interessate sono riportate nella circolare n. 89 del 7 ottobre 2008.


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immagine di layoutSgravio contributivo: termine di presentazione delle domande– Data pubblicazione: 06/10/2008

 

 


È stato fissato per le ore 15 di mercoledì 8 ottobre 2008 il termine ultimo per la trasmissione telematica delle domande di accesso allo sgravio contributivo per l’incentivazione della contrattazione di secondo livello. L’Inps potrà così, entro i termini stabiliti dal Decreto interministeriale 7 maggio 2008, predisporre le graduatorie e comunicare l’esito agli interessati.
Messaggio n. 21985 del 2 ottobre 2008


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immagine di layoutContributi lavoratori domestici: si può pagare anche online– Data pubblicazione: 06/10/2008

 

 


Venerdì 10 ottobre scade il termine per pagare all’Inps i contributi per i lavoratori domestici, relativi alla terza rata 2008 (periodo luglio-settembre). Per il pagamento è necessario utilizzare uno dei bollettini di conto corrente postale inviati dall’Inps direttamente a casa degli interessati. Il contributo per i lavoratori domestici è determinato in base alla retribuzione e all’orario di lavoro: se quest’ultimo non supera le 24 ore settimanali, il contributo è commisurato a tre diverse fasce di retribuzione oraria. Gli importi da pagare per ogni ora di lavoro, per rapporti di lavoro fino a 24 ore settimanali, sono i seguenti:
1) per retribuzioni orarie fino a 6,95 €: 1,29 € (di cui 0,31 € a carico del lavoratore);
2) per retribuzioni orarie oltre 6,95 € e fino a 8,48 €: 1,46 € (0,35 € a carico del lavoratore);
3) per retribuzioni orarie oltre 8,48 €: 1,78 € (0,43 € a carico del lavoratore).
Se invece l’orario di lavoro settimanale supera le 24 ore (è cioè di almeno 25 ore settimanali), il contributo è fisso, qualunque sia l’importo della retribuzione oraria, e sensibilmente più basso, a patto che tutte le ore siano effettuate presso lo stesso datore di lavoro, ed è pari a 0,94 € (di cui 0,22 € a carico del lavoratore).
Si ricorda, infine, che sul sito internet www.inps.it, nella sezione servizi online per il cittadino, è possibile effettuare il pagamento dei contributi con il servizio “Pagamento online contributi lavoratori domestici”. La procedura consente anche la stampa della ricevuta di versamento tramite il codice BancoPosta. Sempre online, inoltre, è possibile chiedere l’invio di nuovi bollettini e utilizzare un’apposita procedura semplificata per il calcolo dei contributi dovuti.


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immagine di layoutGestione separata: casi particolari– Data pubblicazione: 06/10/2008

 

 


I medici in formazione specialistica sono iscritti obbligatoriamente alla Gestione separata; l’aliquota contributiva da applicare agli importi da essi percepiti mensilmente è la stessa fissata per gli iscritti che non risultino assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria (aliquota intera). L’iscrizione è obbligatoria anche se i medici sono iscritti all’Enpam e svolgono altre attività di tipo professionale. Lo ha precisato il Ministero del lavoro con una nota del 10 settembre 2008. Nella circolare n. 88 del 1° ottobre 2008 sono specificate le istruzioni per i versamenti integrativi da effettuare nel caso le università abbiano utilizzato l’aliquota ridotta. Nella stessa circolare, inoltre, vengono fornite anche istruzioni per casi analoghi per i soggetti che hanno usufruito dell’incentivo al posticipo del pensionamento, previsto dalla legge 243/2004; per le borse di studio integrative di cui alla legge 170/2003 e per i collaboratori non residenti in Italia.


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immagine di layoutContributi volontari: si può pagare anche online– Data pubblicazione: 22/09/2008

 

 


Martedì 30 settembre è l’ultima data utile per pagare i contributi volontari relativi al secondo trimestre 2008 (periodo aprile–giugno). Il pagamento può essere effettuato per mezzo dei bollettini di conto corrente personalizzati che l’Inps spedisce direttamente a casa degli interessati, ma è possibile pagare anche tramite l’apposita procedura online, secondo le modalità descritte nel sito dell’Istituto. Il rispetto della scadenza è fondamentale ai fini dell’accredito dei contributi sulla posizione individuale. L’Inps, infatti, è tenuto per legge a restituire senza interessi le somme versate in ritardo e l’assicurato, in tal caso, non ha più la possibilità di recuperare il relativo trimestre: in alternativa, si può chiedere agli uffici di accreditare sul trimestre successivo le somme versate in ritardo. È possibile, inoltre, versare una somma inferiore a quella indicata, recandosi presso gli uffici dell’Inps che, a richiesta, provvederanno a stampare degli appositi bollettini. In questo caso però l’accredito di contributi ai fini del diritto a pensione è ridotto proporzionalmente alla somma versata.


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immagine di layoutLa gestione dei dati sensibili in Inps– Data pubblicazione: 17/09/2008

 

 


Allo scopo di tutelare quanto più possibile i diritti fondamentali dei propri iscritti, con particolare riguardo alla riservatezza, l’Inps ha rivisto l’assetto organizzativo e operativo della gestione dei dati personali.
Una particolare attenzione è stata riservata alla gestione dei dati sensibili, specie di quelli di tipo sanitario utilizzati nella certificazione di malattia, per i quali sono state stabilite rigorose regole di trattamento, indicate in modo dettagliato nella circolare n. 87 del 12 settembre 2008.


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immagine di layoutSgravi contrattazione di secondo livello: si parte dal 15 settembre– Data pubblicazione: 21/08/2008

 

 

 

Dal 1 gennaio 2008, per effetto dell’abrogazione del regime contributivo delle erogazioni previste dai contratti di secondo livello, è stato introdotto – in via sperimentale per il periodo 2008-2010 e a domanda delle aziende – uno sgravio contributivo entro i limiti delle risorse stabilite dalla legge. Per accedere al beneficio le aziende interessate dovranno inoltrare – anche per il tramite degli intermediari autorizzati – un’apposita domanda all’Inps, esclusivamente in via telematica. Le domande potranno essere inviate a partire dalle ore 15.00 del 15 settembre 2008, mediante la procedura che sarà resa disponibile nella sezione Servizi Online, secondo le specifiche tecniche indicate nella sezione “Sgravi contrattazione II livello” e nella circolare n° 82 del 6 agosto 2008.”


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immagine di layoutVoucher per lavoro di studenti e pensionati nella vendemmia 2008– Data pubblicazione: 31/07/2008

 

 

 

VOUCHER PER LAVORO DI STUDENTI E PENSIONATI NELLA VENDEMMIA 2008

Parte il 31 luglio, in occasione della vendemmia 2008, la sperimentazione del lavoro occasionale regolato da voucher o buoni lavoro.
Ciascun voucher sarà acquistabile dal datore di lavoro a 10 euro e sarà rimborsabile al lavoratore per 7,50 euro netti.
Dal primo di Agosto, sarà quindi possibile per il datore di lavoro acquistare on-line dei voucher telematici (o anche telefonicamente al numero gratuito Inps-Inail 803164) il cui corrispettivo sarà accredidato al lavoratore su una carta magnetica e potrà essere riscosso presso gli uffici postali o presso gli sportelli bancomat.
Dal 19 di Agosto il datore di lavoro potrà acquistare (anche per il tramite delle Associazioni di categoria) voucher cartacei (stampati in modalità anticontraffazione) presso gli uffici provinciali Inps (o quelli postali delle regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia). Il lavoratore potrà incassarli presso qualunque ufficio postale.
Attraverso questo meccanismo sarà poi possibile accreditare a ciascun lavoratore i contributi relativi alla prestazione svolta.

 

Accedi qui per maggiori informazioni

Procedura on-line: Datori di lavoro, Lavoratori, Associazioni di categoria

 


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immagine di layoutPensione ai superstiti per studenti iscritti al Conservatorio– Data pubblicazione: 23/07/2008

 

 


A decorrere dall’anno accademico 2005-2006, l’iscrizione ai Conservatori di musica deve essere equiparata all’iscrizione ai corsi universitari ed è, pertanto, da ritenere utile per il riconoscimento del diritto e/o della proroga della pensione ai superstiti. Anche in tali casi, comunque, la qualifica di studente universitario si perde al compimento del 26° anno di età oppure al momento del conseguimento della laurea non seguito dall’iscrizione ad un corso di perfezionamento o ad un altro corso di laurea. Lo ha stabilito il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in seguito ad un quesito posto dall’Inps in materia.
Circolare n° 76 del 21 luglio 2008.


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immagine di layoutDetrazioni d’imposta. Convenzione per la trasmissione delle dichiarazioni. – Data pubblicazione: 23/07/2008

 

 


I professionisti interessati all’inserimento del proprio nominativo nelle liste dei soggetti abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni per detrazioni d’imposta, in possesso dei requisiti richiesti, possono prendere contatto con le associazioni professionali che hanno sottoscritto convenzioni con l’Inps per la raccolta e l’invio telematico delle dichiarazioni presentate dai pensionati ai fini delle detrazioni d’imposta (Consiglio Nazionale Consulenti del Lavoro, Sindacato Nazionale Ragionieri Commercialisti e Consulenti Tributari di ANCIT, ANCOT, INT e LAPET), oppure possono stipulare convenzioni singole presso le Direzioni provinciali o subprovinciali Inps, competenti per territorio. Per maggiori informazioni sui requisiti e sulle modalità per la stipula della convenzione, è possibile consultare la circolare n. 78 del 22 luglio 2008.


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immagine di layoutInterventi del Fondo di garanzia– Data pubblicazione: 17/07/2008

 

 


Con la circolare n. 74 del 15 luglio 2008 vengono recepite le innovazioni introdotte dal decreto legislativo n. 169/2007 in materia di interventi del Fondo di garanzia per la liquidazione del trattamento di fine rapporto in caso di insolvenza del datore di lavoro. Nella circolare, che sostituisce integralmente la n. 53 del 7 marzo 2007, viene fornito un dettagliato riepilogo delle disposizioni attualmente in vigore e degli orientamenti giurisprudenziali in materia.


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immagine di layoutTrasmissione telematica modulistica aziendale: soggetti abilitati– Data pubblicazione: 14/07/2008

 

 


L’elenco dei soggetti abilitati a svolgere gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale dei lavoratori dipendenti (vedi circ. n. 100 del 22 settembre 2006) è stato integrato con i dottori Agronomi e i dottori Forestali, ai quali è stata così estesa la competenza a rappresentare i datori di lavoro nei rapporti con l’Inps. Per le modalità di richiesta di abilitazione alle procedure relative alla trasmissione telematica delle denunce aziendali (DA) e delle denunce trimestrali di manodopera agricola (DMAG) è possibile consultare la circolare n. 72 del 9 luglio 2008.


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immagine di layoutVettori aerei: estensione integrazione salariale e mobilità– Data pubblicazione: 14/07/2008

 

 


La legge 291/2004 ha esteso il trattamento di integrazione salariale straordinaria e il trattamento di mobilità al personale, anche navigante, dei vettori aerei e delle società derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie. Nella circolare n° 73 dell’11 luglio 2008, vengono fornite ulteriori indicazioni sugli adempimenti che devono essere effettuati, da parte degli interessati e degli uffici dell’Istituto, ai fini della verifica della sussistenza del diritto alle prestazioni.


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immagine di layoutAssegno per il nucleo familiare: i nuovi limiti di reddito– Data pubblicazione: 14/07/2008

 

 

 

Sono stati rivalutati, a decorrere dal 1° luglio 2008, i limiti di reddito previsti per il pagamento dell’assegno per le diverse tipologie di nuclei familiari. L’aumento è stabilito in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, tra l’anno 2006 e l’anno 2007, calcolato dall’Istat nella misura dell’1,7%. Detti importi saranno validi fino al 30 giugno 2009. Per ottenere il pagamento dell’assegno occorre presentare la domanda utilizzando l’apposito modulo predisposto dall’Inps, disponibile presso gli uffici dell’Inps e sul sito nella sezione “moduli”. La domanda va presentata al datore di lavoro nel caso in cui il richiedente svolga attività lavorativa dipendente non agricola, oppure alla sede Inps competente per territorio, nel caso in cui il richiedente sia pensionato, disoccupato, operaio agricolo, addetto ai servizi domestici e familiari ecc. (cioè in tutti i casi in cui il pagamento è effettuato direttamente dall’Inps). Circolare n° 69 del 4 luglio 2008


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immagine di layoutBanca Centrale Europea: variazione tasso di riferimento– Data pubblicazione: 09/07/2008

 

 


A decorrere dal 9 luglio 2008, la Banca Centrale Europea ha fissato, nella misura del 4,25%, il nuovo tasso ufficiale di riferimento da utilizzare per la determinazione del tasso di differimento e di dilazione da applicare ai debiti contributivi dovuti agli enti di previdenza. Gli interessi di dilazione e di differimento, sempre a partire dal 9 luglio, saranno quindi calcolati applicando l’aliquota del 10,25%. La modifica produce effetti anche nei confronti delle somme aggiuntive per ritardato od omesso versamento dei contributi, come descritto nella circolare n° 70 dell’8 luglio 2008.


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immagine di layoutContributi lavoratori domestici– Data pubblicazione: 04/07/2008

 

 

 

Scade giovedì 10 luglio il termine per pagare all’Inps i contributi per i lavoratori domestici, relativi alla seconda rata 2008 (periodo aprile/giugno). E’ possibile effettuare il pagamento dei contributi con il servizio “Pagamento online contributi lavoratori domestici”. La procedura consente anche la stampa della ricevuta di versamento. Sempre online, inoltre, è disponibile un’apposita procedura semplificata per il calcolo dei contributi dovuti. Si può anche pagare presso gli uffici postali, utilizzando uno dei bollettini di conto corrente inviati dall’Inps direttamente a casa degli interessati (da richiedere on line o al numero gratuito 803.164).
L’ammontare dei contributi è determinato in base alla retribuzione e all’orario di lavoro: se quest’ultimo non supera le 24 ore settimanali, il contributo è commisurato a tre diverse fasce di retribuzione oraria; se invece l’orario di lavoro settimanale supera le 24 ore (è cioè di almeno 25 ore settimanali), il contributo dovuto è fisso, qualunque sia l’importo della retribuzione oraria. In quest’ultimo caso l’importo del contributo è sensibilmente più basso, a patto che le ore siano effettuate tutte presso lo stesso datore di lavoro.
Gli importi da pagare per ogni ora di lavoro, per rapporti di lavoro fino a 24 ore settimanali sono:
1) per retribuzioni orarie fino a 6,95 €: 1,29 € (di cui 0,31 € a carico del lavoratore);
2) per retribuzioni orarie oltre 6,95 € e fino a 8,48 €: 1,46 € (0,35 € a carico del lavoratore);
3) per retribuzioni orarie oltre 8,48 €: 1,78 € (0,43 € a carico del lavoratore).
In caso di rapporti di lavoro di almeno 25 ore settimanali (tutte effettuate presso lo stesso datore di lavoro) l’importo orario del contributo dovuto è di 0,94 € (di cui 0,22 € a carico del lavoratore).


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immagine di layoutVersamenti volontari: si paga entro giugno, anche online– Data pubblicazione: 25/06/2008

 

 

 

Lunedì 30 giugno è l’ultima data utile per pagare i contributi volontari relativi al primo trimestre 2008 (periodo gennaio – marzo). Il pagamento va effettuato per mezzo dei bollettini di conto corrente personalizzati che l’Inps spedisce direttamente a casa degli interessati oppure tramite la procedura online sul sito dell’Istituto. Il rispetto della scadenza è fondamentale ai fini dell’accredito dei contributi sulla posizione individuale. L’Inps, infatti, è tenuto per legge a restituire senza interessi le somme versate in ritardo e l’assicurato, in tal caso, non ha più la possibilità di recuperare il relativo trimestre: in alternativa, si può chiedere agli uffici di accreditare sul trimestre successivo le somme versate in ritardo. È possibile, inoltre, versare una somma inferiore a quella indicata, recandosi presso gli uffici dell’Inps che, a richiesta, provvederanno a stampare degli appositi bollettini. In questo caso però l’accredito di contributi ai fini del diritto a pensione è ridotto proporzionalmente alla somma versata.


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immagine di layoutPagamento “quattordicesima” ai pensionati– Data pubblicazione: 23/06/2008

 

 


Sono più di 2 milioni e 300 mila i pensionati che riceveranno, insieme alla pensione di luglio, la somma aggiuntiva non tassata, la cosiddetta quattordicesima. La somma complessiva destinata ai pensionati è di circa 919 milioni di euro, mentre l’importo medio della “quattordicesima” è di 389 euro. Inps ha già inviato a ciascun pensionato una lettera con l’indicazione precisa dell’importo a cui ha diritto. Se qualche pensionato non la ricevesse e ritenesse di avere diritto alla somma aggiuntiva, può rivolgersi comunque agli uffici Inps, o agli enti di patronato, dove riceverà le informazioni necessarie per richiederne il pagamento.


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immagine di layoutI nuovi importi dell’assegno per il nucleo familiare– Data pubblicazione: 12/06/2008

 

 


Sono stati rideterminati, a decorrere dal 1° gennaio 2008, i livelli di reddito e gli importi dell’assegno per il nucleo familiare (ANF) per i nuclei orfanili e per i nuclei familiari con almeno un componente inabile. Le nuove tabelle, pubblicate in allegato alla circolare n. 68 del 10 giugno 2008, permettono una maggiore graduazione dei livelli reddituali poiché, ad ogni 100 euro di aumento del reddito familiare, l’importo dell’assegno decresce di una cifra prefissata. In base alle nuove tabelle, i datori di lavoro dovranno corrispondere, ai dipendenti aventi diritto, i nuovi importi per intero in caso di nuove domande, o la differenza a coloro che già percepiscono l’assegno per il nucleo familiare.


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immagine di layoutArtigiani e commercianti: contributi per redditi eccedenti il minimale– Data pubblicazione: 09/06/2008

 

 


Entro il 16 giugno 2008, i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni artigiani ed esercenti attività commerciali dovranno versare i contributi per la quota di reddito eccedente il minimale, relativi al saldo 2007 e al primo acconto 2008. Il secondo acconto 2008, invece, dovrà essere versato entro il 1° dicembre 2008, dal momento che la data normalmente prevista – il 30 novembre – cade di domenica. Si ricorda che il versamento del saldo 2007 e del primo acconto 2008 può essere effettuato entro il 16 luglio, anziché entro il 16 giugno, maggiorando l’importo dei contributi dello 0,40 per cento a titolo di interessi. Il reddito da prendere in considerazione è costituito dal totale dei redditi d’impresa conseguiti nel 2007, al netto di eventuali perdite relative a periodi d’imposta precedenti. Per i soci di S.r.l. iscritti come artigiani o commercianti, la base imponibile è costituita dalla parte di reddito d’impresa della società corrispondente alla quota di partecipazione agli utili.
Per approfondimenti consultare la circolare n. 64 del 5 giugno 2008.


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immagine di layoutSgravio imprese armatoriali– Data pubblicazione: 09/06/2008

 

 


La legge finanziaria 2008 ha prorogato per l’anno in corso lo sgravio a favore delle imprese armatoriali che esercitano attività di cabotaggio. Lo sgravio è confermato nella misura del 50 per cento, con un limite di spesa annuale pari a 20 milioni di euro. Con la circolare n 67 del 6 giugno 2008 vengono forniti disposizioni e chiarimenti per l’attuazione pratica dello sgravio.


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immagine di layoutLavoratori autonomi: i nuovi coefficienti per ricongiunzioni e riscatti– Data pubblicazione: 09/06/2008

 

 


Per le domande di ricongiunzione, di riscatto della laurea e di costituzione di rendita vitalizia nelle gestioni dei lavoratori autonomi presentate a partire dal 6 maggio 2008, saranno applicati i nuovi coefficienti di calcolo stabiliti dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 22 aprile 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 6 maggio 2008 (data di entrata in vigore del decreto stesso). Nella circolare n. 65 del 5 giugno 2008, cui sono allegati il testo del decreto e le tabelle relative ai nuovi coefficienti, vengono forniti tutti i necessari chiarimenti.


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immagine di layoutOmissione ed evasione contributiva: nuovi criteri interpretativi– Data pubblicazione: 09/06/2008

 

 


Gli ultimi provvedimenti legislativi in materia di omissione ed evasione contributiva hanno rafforzato le sanzioni in caso di evasione contributiva ma, allo stesso tempo, intendono favorire i comportamenti dei datori di lavoro tesi ad eliminare irregolarità pregresse per arrivare così ad un corretto adempimento degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro. Con la circolare n. 66 del 5 giugno 2008, pertanto, vengono forniti chiarimenti in merito alla distinzione operata dal legislatore tra omissione ed evasione contributiva.


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immagine di layoutIntegrazioni salariali lavoratori agricoli– Data pubblicazione: 29/05/2008

 

 


Nella verifica del requisito di oltre 180 giornate di lavoro effettivo presso la stessa azienda, necessario affinché i lavoratori agricoli a tempo indeterminato possano beneficiare delle integrazioni salariali, sono considerate utili anche le giornate per le quali esista una causa legittima di sospensione del rapporto di lavoro, per cui nel calcolo sono considerate anche le giornate di infortunio, malattia e assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio.
Circolare 63 del 28 maggio 2008


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immagine di layoutSisma 2002 Catania: differimento versamento contributi– Data pubblicazione: 28/05/2008

 

 


La legge 31/2008 ha prorogato al 30 giugno 2008 il termine per il pagamento dei contributi sospesi a seguito degli eventi sismici che, nel 2002, hanno colpito il territorio del comune di Catania. Con la circolare 62 del 21 maggio 2008 vengono comunicati i coefficienti da applicare alle somme dovute, allo scopo di attualizzare gli importi alla data di versamento.


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immagine di layoutModello 770/2008 Semplificato– Data pubblicazione: 28/05/2008

 

 


Il modello 770/2008 Semplificato deve essere utilizzato dai sostituti d’imposta, comprese le amministrazioni dello Stato, per comunicare telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati fiscali relativi alle ritenute operate nel 2007 e gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti, entro il 31 maggio 2008. Nella circolare 61 del 21 maggio 2008, vengono forniti tutti i chiarimenti necessari alla compilazione della parte C del modello, relativa ai dati previdenziali e assistenziali Inps.


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immagine di layoutIncontro tra i rappresentanti di Inps e ZUS– Data pubblicazione: 26/05/2008

 

 


Nei giorni 22 e 23 maggio, i vertici dell’Inps hanno ricevuto i rappresentanti dello Zaklad Ubezpieczén Spolecznych (ZUS), l’Istituto che gestisce la previdenza sociale in Polonia.
Si tratta di un incontro che fa seguito ad una analoga riunione svoltasi a Varsavia nel mese di giugno dello scorso anno.
Nel corso delle due giornate di lavoro, durante le quali il presidente dell’Inps Gian Paolo Sassi e il presidente dello ZUS Sylwester Rypinski hanno firmato il verbale della riunione di Varsavia, sono state illustrate le principali caratteristiche dei rispettivi sistemi previdenziali, e sono state affrontate le problematiche più importanti riguardanti i reciproci rapporti. A conclusione dei lavori, prima del saluto finale del Presidente Gian Paolo Sassi e del Direttore Generale dell’Inps, Vittorio Crecco, è stato presentato uno schema di accordo per lo scambio di informazioni fra Inps e ZUS, elaborato nell’ambito di alcune proposte indirizzate a migliorare i rapporti tra i due Istituti.


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immagine di layoutPensioni: istruzioni per l’uso– Data pubblicazione: 16/05/2008

 

 


Dai nuovi requisiti per il diritto alla pensione di anzianità e di vecchiaia, alla nuova disciplina delle decorrenze – le cosiddette “finestre di accesso” -, fino alle implicazioni per i fondi speciali di previdenza e per particolari categorie di lavoratori: con la circolare 60 del 15 maggio 2008 vengono fornite ulteriori istruzioni in merito all’applicazione della legge 247/2007 sulle norme di attuazione del protocollo su previdenza, lavoro e competitività.


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immagine di layoutPrestazioni occasionali: parte la sperimentazione dei “buoni lavoro”– Data pubblicazione: 16/05/2008

 

 


In occasione della vendemmia 2008, sarà avviata la sperimentazione delle prestazioni occasionali di lavoro di tipo accessorio per pensionati e studenti, attraverso la sottoscrizione di apposite convenzioni da stipulare tra Inps, Inail e Regioni. L’iniziativa, che si inserisce nella campagna di emersione dal sommerso, offre concreti vantaggi per datori di lavoro e lavoratori. I primi potranno utilizzare le prestazioni lavorative senza bisogno di dover stipulare contratti e usufruendo della copertura assicurativa offerta dall’Inail; i secondi, invece, avranno la garanzia di una copertura assicurativa e contributiva. Il funzionamento è molto semplice: i lavoratori dovranno iscriversi in apposite liste di disponibilità, dalle quali i datori di lavoro attingeranno il personale necessario, comunicando all’Inail i nominativi dei lavoratori che intendono impiegare e acquistando una certa quantità di buoni con i quali avverrà il pagamento delle prestazioni lavorative. I buoni, il cui valore è stato determinato in relazione alla media delle retribuzioni contrattuali rilevate dall’Istat per il settore agricolo nel 2007, costeranno al datore di lavoro 10 euro ciascuno, e saranno versati al lavoratore in relazione alla quantità di lavoro prestata. Per ciascun buono, l’Inps pagherà al lavoratore 7,50 euro: la differenza di 2,50 euro servirà a coprire le quote contributive per Inps e Inail. Alla fine della sperimentazione, che durerà fino al 31 dicembre 2008, l’Inps procederà a un monitoraggio dei risultati che saranno poi valutati dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.


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immagine di layoutProroga del termine per la presentazione del modello SC37– Data pubblicazione: 15/05/2008

 

 


Benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale e Documento Unico di Regolarità Contributva (DURC): si informa che con messaggio n.011126 del 15/05/2008 il termine per la presentazione del modello SC37 è stato procrastinato al 30 Settembre 2008


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immagine di layoutPrestazioni in regime internazionale: decorrenza degli interessi legali– Data pubblicazione: 14/05/2008

 

 


Per le prestazioni in regime internazionale, pensionistiche e a sostegno del reddito, il termine di 120 giorni, superato il quale si ha diritto agli interessi legali, decorre dalla data in cui la domanda di prestazione in regime internazionale è presentata direttamente all’Inps, completa dei dati e dei documenti necessari. Se, invece, la domanda è presentata all’istituzione estera, il termine di 120 giorni decorre dalla data in cui l’Inps riceve la domanda, completa di dati e documenti, dall’ente previdenziale estero. Circolare 59 del 14 maggio 2008.


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immagine di layoutEmersione rapporti di lavoro subordinato: proroga dei termini– Data pubblicazione: 09/05/2008

 

 


I datori di lavoro hanno tempo fino al 30 settembre 2008 per regolarizzare i lavoratori che non risultano da scritture o altra documentazione obbligatoria. Le aziende avranno così a disposizione quasi cinque mesi per far emergere i rapporti di lavoro subordinato non ancora denunciati. I datori di lavoro che utilizzeranno la procedura di emersione per la prima volta possono regolarizzare tutto il periodo non assicurato, nei limiti della prescrizione quinquennale, fino a tutto il mese di settembre 2008, mentre quelli che hanno già utilizzato l’emersione per periodi fino a settembre 2007 potranno avvalersi della proroga soltanto per lavoratori diversi da quelli inseriti precedentemente.
Circolare 56 dell’8 maggio 2008


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immagine di layoutInps al Forum PA 2008, con tanti servizi in più– Data pubblicazione: 08/05/2008

 

 


“Ripensare i processi per migliorare i servizi” è il tema del Forum per la Pubblica Amministrazione 2008, che si svolgerà dal 12 al 15 maggio presso i nuovi quartieri della Fiera di Roma. L’Inps, come ormai da molti anni, partecipa alla sezione espositiva con un proprio stand, situato al padiglione 6 (stand 6A) dedicato alla pubblica amministrazione. Oltre ai consueti servizi offerti ai propri utenti e visitatori – documentazione e materiale informativo, informazioni in materia previdenziale, rilascio del PIN per l’accesso ai servizi online, calcolo dell’importo della pensione, stampa dell’estratto contributivo ecc. – quest’anno l’Istituto presenterà la nuova gamma di servizi offerti da Vicky, l’assistente virtuale. Tra le principali evoluzioni dell’avatar previdenziale, possiamo anticipare la Sede virtuale, un ambiente che ricorda quello reale di una sede Inps, in cui Vicky accompagna l’utente attraverso i tanti servizi offerti, in modo da rendere l’interazione virtuale ancora più simile a quella umana; l’integrazione tra Vicky e il contact center (numero gratuito 803164), grazie alla quale, tramite la funzionalità “click to talk”, l’utente viene messo in contatto diretto con un esperto nel caso sia necessario un supporto specialistico; l’integrazione di Vicky nel nuovo modello di servizio: il “Cassetto previdenziale per il cittadino”.


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immagine di layoutServizio civile volontario– Data pubblicazione: 06/05/2008

 

 


A differenza dei periodi di servizio civile prestati fino al 31 dicembre 2005, per il cui trattamento previdenziale si applicano le stesse modalità con le quali la legge riconosce il servizio militare obbligatorio, per coloro che prestano servizio civile volontario dopo la definitiva sospensione del servizio militare obbligatorio è previsto l’obbligo contributivo presso la Gestione separata. Infatti, dal momento che ai volontari del servizio civile spetta un compenso mensile di 433,80 € (maggiorato, per i volontari all’estero, con una specifica indennità aggiuntiva fino a 465 € mensili), tali somme devono essere qualificate come redditi di collaborazione coordinata e continuativa, secondo le indicazioni dell’Agenzia delle entrate. L’onere contributivo è interamente a carico del Fondo nazionale per il servizio civile istituito dalla legge 64/2001. Circolare n. 55 del 30 aprile 2008.


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immagine di layoutAttività di “Phone center” e “Internet point”– Data pubblicazione: 06/05/2008

 

 


Le attività di “Phone center” e “Internet point” devono essere classificate, ai fini previdenziali e assistenziali, nel settore terziario, come tutte le attività che riguardano i servizi, appartenenti indifferentemente al terziario tradizionale o a quello avanzato. Ciò in relazione al fatto che le attività di cui sopra non sono qualificabili, ovviamente, come manifatturiere, né possono rientrare nel novero dei servizi di telecomunicazione, caratterizzati da un utilizzo generale e quotidiano, a differenza di tutti gli altri servizi ad utenza non “universalizzata”.
Pertanto, le aziende con dipendenti che non abbiano già provveduto a tale classificazione, dovranno farlo secondo le indicazioni fornite dalla circolare n. 54 del 30 aprile 2008.


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immagine di layoutConcorso a 293 posti di ispettori di vigilanza – Pubblicazione della graduatoria preselettiva definitiva– Data pubblicazione: 06/05/2008

 

 


Pubblicazione della graduatoria preliminare definitiva della prova preselettiva nella sezione “Inps Comunica Concorsi”. E’ altresì pubblicata la lista dei candidati in ordine alfabetico con il punteggio conseguito e la posizione in graduatoria. Si comunica che le prove scritte si terranno presso l’Hotel Ergife Palace Hotel – sito in Roma in via Aurelia, 619 – nei giorni 5 e 6 Giugno 2008 alle ore 09:00.


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immagine di layoutPrecisazioni sui permessi previsti dalla legge 104/1992– Data pubblicazione: 30/04/2008

 

 


La circolare 53 del 29 aprile 2008 fornisce – agli operatori dell’Istituto e agli utenti dei servizi Inps – importanti chiarimenti su alcuni aspetti della normativa che regola il diritto ai permessi e ai congedi per l’assistenza ai disabili. Vengono così fornite, in dettaglio, opportune precisazioni sul ruolo di datori di lavoro e Inps nel riconoscimento del diritto alla fruizione dei permessi (anche alla luce della sentenza n. 175/2005 della Corte di Cassazione-Sezione lavoro), sulla certificazione da allegare alla domanda e sulla possibilità di cumulare le varie tipologie di permessi.


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immagine di layoutSospensione dei servizi– Data pubblicazione: 29/04/2008

 

 


A causa di operazioni di manutenzione straordinaria, alcuni servizi informativi ed applicativi del sito internet dell’Istituto non saranno disponibili a partire dalle ore 18:45 del 30 aprile 2008 sino alle ore 08:00 del 2 maggio 2008.

Ci scusiamo per il disservizio.


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immagine di layoutStabilizzazione rapporti di collaborazione– Data pubblicazione: 22/04/2008

 

 


È stato prorogato dal 30 aprile al 30 settembre 2008 il termine per la stipula degli accordi sindacali aziendali per l’avvio della procedura di trasformazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa in rapporti di lavoro subordinato. Per la procedura di stabilizzazione non sono previsti termini prescrizionali, per cui possono essere stabilizzati anche lavoratori con contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati a partire dal 1° aprile 1996.
Per maggiori informazioni, è possibile consultare la circolare 49 del 10 aprile 2008.


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immagine di layoutRapporti di lavoro domestico: nuove iscrizioni– Data pubblicazione: 22/04/2008

 

 


Dall’11 gennaio 2008, i datori di lavoro domestico devono comunicare l’assunzione del lavoratore esclusivamente al Centro per l’Impiego del proprio comune, utilizzando l’apposita procedura telematica o inviando il modulo scaricabile dal sito internet del Ministero del Lavoro. Analoga comunicazione deve essere fatta in caso di proroga, trasformazione o cessazione del rapporto di lavoro. Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale sta trasferendo all’Inps le informazioni relative ai rapporti di lavoro pervenute ai Centri per l’Impiego da gennaio ad oggi. È possibile che in questa fase di avvio delle nuove procedure possa verificarsi qualche ritardo nelle operazioni. L’Inps sta procedendo sollecitamente ad acquisire le iscrizioni dei nuovi rapporti di lavoro comunicate dal Ministero del Lavoro e ad inviare i bollettini di conto corrente postale per il pagamento dei contributi.
Nessuna preoccupazione, quindi, per le denunce di lavoro domestico effettuate nei primi mesi del 2008: si ricorda, infatti, che in caso di prima iscrizione, il datore di lavoro è tenuto al pagamento dei trimestri già scaduti entro 30 giorni dalla data di invio dei bollettini e che entro tale termine non verrà applicata alcuna sanzione per ritardato versamento.


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immagine di layoutBenefici contributivi per le aziende: dichiarazione annuale– Data pubblicazione: 22/04/2008

 

 


Per poter usufruire dei benefici normativi e contributivi previsti dalla legge in materia di lavoro e di legislazione sociale, i datori di lavoro devono essere in possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC). È inoltre necessario, da parte dei datori di lavoro, il rispetto degli accordi e contratti collettivi stipulati con le organizzazioni sindacali più rappresentative.
Il tutto in un’ottica di contenimento delle forme di evasione ed elusione contributiva che favorisca un sistema premiante per le aziende più attente nell’applicazione della normativa in materia. A tale scopo, i datori di lavoro dovranno inoltrare annualmente (attraverso la nuova modulistica predisposta dall’Istituto) una dichiarazione circa il rispetto della parte economica e normativa degli accordi e contratti stipulati. Circolare 51 del 18 aprile 2008


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immagine di layoutConcorso a 293 posti di ispettore di vigilanza – Esito della prova preselettiva– Data pubblicazione: 15/04/2008

 

 


Pubblicazione della graduatoria preliminare provvisoria della prova preselettiva nella sezione “Inps comunica concorsi”.
E’ altresì pubblicata la lista dei candidati in ordine alfabetico con il punteggio conseguito e la posizione in graduatoria.
Sono in corso le verifiche sul possesso dei requisiti previsti dal Bando da parte dei candidati provvisoriamente collocati in posizione utile.
Al termine delle suddette verifiche sarà pubblicata la graduatoria preliminare definitiva della prova preselettiva.
Si ricorda che, ai sensi dell’art.6, comma 3, del Bando, “il punteggio conseguito nella prova preselettiva non verrà preso in considerazione per la formazione della graduatoria di merito del concorso”.


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immagine di layoutAbilitazione trasmissione telematica aziende agricole– Data pubblicazione: 09/04/2008

 

 


In seguito al parere espresso dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, l’Inps ha inserito i professionisti iscritti agli albi dei periti agrari e degli agrotecnici tra i soggetti competenti a rappresentare i datori di lavoro agricoli nei rapporti con i propri uffici.
Pertanto, anche periti agrari, periti agrari laureati, agrotecnici e agrotecnici laureati, potranno svolgere gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti. Le modalità operative per il rilascio del PIN e per l’abilitazione al servizio di trasmissione telematica sono descritte nella circolare 45 del 7 aprile 2008.


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immagine di layoutAziende agricole: contributi 2008 – Data pubblicazione: 09/04/2008

 

 


Con la circolare 46 del 7 aprile 2008, l’Inps rende note le tabelle relative ai contributi dovuti per l’anno 2008 dalle aziende agricole per gli operai a tempo determinato e per quelli a tempo indeterminato. Oltre alle aliquote contributive, la circolare fornisce tutte le informazioni relative alla riduzione degli oneri sociali e del costo del lavoro, alla contribuzione dovuta all’Inail, alla contribuzione dovuta per gli apprendisti e alle agevolazioni per le aziende situate od operanti in territori particolarmente svantaggiati.


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immagine di layoutEnti sanità privata. Contributi sospesi.– Data pubblicazione: 08/04/2008

 

 


Con la circolare 43 del 4 aprile 2008 vengono rese note le modalità di pagamento dei contributi dovuti dagli enti non commerciali della sanità privata in crisi, sospesi per il periodo dal 2002 al 2006. Dal momento che della materia si sono occupate due diverse disposizioni (la legge 244/2007 e la legge 31/2008), si è ritenuto necessario armonizzarle, anche in considerazione del fatto che il mancato rispetto del termine di pagamento comporta la decadenza del beneficio concesso.


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immagine di layoutRetribuzioni convenzionali per i lavoratori all’estero.– Data pubblicazione: 08/04/2008

 

 


Nel calcolo dei contributi dovuti per i lavoratori operanti all’estero, in Paesi extracomunitari non convenzionati con l’Italia in materia di sicurezza sociale, occorre fare riferimento alle retribuzioni convenzionali determinate dal D.M. 16 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 30 gennaio 2008 e allegato, con le tabelle retributive, nella circolare 44 del 4 aprile 2008. Nella circolare, inoltre, vengono descritti il campo di applicazione di tali retribuzioni convenzionali, le modalità di applicazione, i casi particolari e i termini per la regolarizzazione per le aziende che hanno operato in maniera difforme da quanto previsto nella circolare stessa.


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immagine di layoutContributi lavoratori domestici– Data pubblicazione: 07/04/2008

 

 


Scade giovedì 10 aprile il termine per pagare all’Inps i contributi per i lavoratori domestici, relativi alla prima rata 2008 (periodo gennaio/marzo). Per il pagamento è necessario utilizzare uno dei bollettini di conto corrente postale inviati dall’Inps direttamente a casa degli interessati. Il contributo per i lavoratori domestici è determinato in base alla retribuzione e all’orario di lavoro: se quest’ultimo non supera le 24 settimanali, il contributo è commisurato a tre diverse fasce di retribuzione oraria; se invece l’orario di lavoro settimanale supera le 24 ore (è cioè di almeno 25 ore settimanali), il contributo dovuto è fisso, qualunque sia l’importo della retribuzione oraria. In quest’ultimo caso l’importo del contributo è sensibilmente più basso, a patto che le ore siano effettuate tutte presso lo stesso datore di lavoro. Gli importi da pagare per ogni ora di lavoro, per rapporti di lavoro fino a 24 ore settimanali sono:
1)  per retribuzioni orarie fino a 6,95 €: 1,29 € (di cui 0,31 € a carico del lavoratore);
2)  per retribuzioni orarie oltre 6,95 € e fino a 8,48 €: 1,46 € (0,35 € a carico del lavoratore);
3)  per retribuzioni orarie oltre 8,48 €: 1,78 € (0,43 € a carico del lavoratore).
In caso di rapporti di lavoro di almeno 25 ore settimanali (tutte effettuate presso lo stesso datore di lavoro) l’importo orario del contributo dovuto è di 0,94 € (di cui 0,22 € a carico del lavoratore).


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immagine di layoutEsonero contributivo per lavoratori e imprese straniere– Data pubblicazione: 04/04/2008

 

 


In eccezione al principio di territorialità dell’obbligo assicurativo, in base al quale anche i lavoratori extracomunitari occupati in Italia provenienti da uno Stato extracomunitario non convenzionato devono essere assicurati in Italia secondo le regole generali applicabili ai lavoratori italiani, le imprese e i dipendenti stranieri operanti in Italia e provenienti da Paesi extracomunitari non convenzionati in materia di sicurezza sociale possono essere esonerati dal versamento contributivo, secondo quanto stabilito dalla legge 398/1987. Per prevenire situazioni di evasione, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha definito, insieme alle altre amministrazioni coinvolte, regole più rigorose per l’applicazione di tali disposizioni, descritte nella circolare n. 41 del 3 aprile 2008.


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immagine di layoutContratti di solidarietà– Data pubblicazione: 31/03/2008

 

 


Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha autorizzato, con una nota dell’11 marzo 2008, un nuovo sblocco di benefici per tutti gli accordi di solidarietà stipulati successivamente al 31 dicembre 2002 ed entro il 31 dicembre 2003. Con la circolare n° 38 del 28 marzo 2008 vengono fornite le istruzioni per la concessione delle riduzioni contributive previste per i contratti di solidarietà, in riguardo alle aziende destinatarie dei benefici e alle modalità di applicazione della riduzione (limiti temporali, misura della riduzione ecc.).


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immagine di layoutAnnullamento gara di vigilanza armata per le Sedi della Toscana– Data pubblicazione: 26/03/2008

 

 


Alla luce delle circolari del Ministero dell’Interno del 29 febbraio ed 11 marzo scorso, che innovano profondamente la disciplina degli istituti di vigilanza e che preannunciano una modifica della normativa in vigore, al fine di ottemperare alla sentenza della Corte di Giustizia della Comunità Europea in materia del 13/12/2007, si è deciso l’annullamento in via di autotutela della gara in oggetto.


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immagine di layoutPrevidenza sportivi– Data pubblicazione: 21/03/2008

 

 


Con la soppressione della Cassa di previdenza per l’assicurazione degli sportivi (Sportass), tutti i rapporti pendenti, attivi e passivi, relativi al ramo previdenziale di tale Ente sono stati trasferiti all’Inps, mentre sono stati trasferiti all’Inail quelli relativi al ramo assicurativo. Per maggiori informazioni sulle modalità di versamento dei contributi e sulle prestazioni erogate è possibile consultare la circolare n° 37 del 20 marzo 2008.


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immagine di layoutAssegno per il nucleo familiare per figli naturali– Data pubblicazione: 21/03/2008

 

 


Cambia il criterio per il riconoscimento del diritto all’assegno per il nucleo familiare in caso di figli naturali riconosciuti da entrambi i genitori. Fino ad oggi, tale diritto era riconosciuto soltanto al genitore convivente con i figli e titolare di una posizione previdenziale come lavoratore dipendente. A seguito di approfondimenti con il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, invece, è stato riconosciuto che il diritto all’assegno per il nucleo familiare deriva soltanto dall’esistenza di un rapporto di lavoro dipendente da parte di uno dei genitori, non necessariamente quello convivente. Di conseguenza, il genitore naturale lavoratore dipendente o titolare di posizione tutelata, anche se non convivente con i figli, può presentare la richiesta di assegno per il nucleo familiare e la prestazione sarà erogata direttamente al genitore convivente.
Circolare n. 36 del 19 marzo 2008


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immagine di layoutFondi per la formazione in agricoltura– Data pubblicazione: 21/03/2008

 

 


Tra le novità introdotte dalla legge 247/2007 di attuazione del protocollo del 23 luglio 2007, alcune riguardano l’estensione agli operai del settore agricolo delle norme riguardanti i Fondi paritetici interprofessionali per il finanziamento delle iniziative di formazione continua.
Per conoscere le modalità di adesione ai Fondi da parte delle imprese del settore agricolo interessate, è possibile consultare la circolare n. 34 del 19 marzo.


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immagine di layoutVersamenti volontari: si paga entro marzo– Data pubblicazione: 18/03/2008

 

 


Scade lunedì 31 marzo il termine per il pagamento dei contributi volontari relativi al quarto trimestre 2007 (periodo ottobre – dicembre), da effettuare per mezzo dei bollettini di conto corrente personalizzati che l’Inps spedisce direttamente a casa. Il rispetto della scadenza è fondamentale ai fini dell’accredito dei contributi sulla posizione individuale. L’Inps, infatti, è tenuto per legge a restituire senza interessi le somme versate in ritardo e l’assicurato, in tal caso, non ha più la possibilità di recuperare il relativo trimestre: in alternativa, si può chiedere agli uffici di accreditare sul trimestre successivo le somme versate in ritardo. Volendo, è possibile versare una somma inferiore a quella indicata, recandosi presso gli uffici dell’Inps che, a richiesta, provvederanno a stampare degli appositi bollettini. In questo caso però l’accredito di contributi ai fini del diritto a pensione è ridotto proporzionalmente alla somma versata.


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immagine di layoutIndennità di disoccupazione: la domanda per i requisiti ridotti– Data pubblicazione: 13/03/2008

 

 


Scade lunedì 31 marzo il termine per presentare all’Inps la domanda di indennità di disoccupazione ordinaria agricola e di quella con requisiti ridotti per i lavoratori dipendenti non agricoli. Questo particolare trattamento di disoccupazione spetta a tutti quei lavoratori che, pur non avendo maturato il diritto all’indennità di disoccupazione ordinaria (almeno 52 contributi settimanali negli ultimi due anni), sono comunque in possesso di un’anzianità assicurativa per la disoccupazione di almeno due anni, cioè hanno versato almeno un contributo settimanale oltre un anno prima di quello per il quale si chiede l’indennità (ad esempio, per le indennità da pagare nel 2008, relative a periodi di disoccupazione intervenuti nel corso del 2007, il contributo deve essere stato accreditato prima del 2006) e almeno 78 giornate di lavoro effettuato nel corso dell’anno precedente a quello della domanda (in questo caso il 2007). Nel calcolo delle 78 giornate sono comprese anche le festività e le giornate di assenza indennizzate (malattia, maternità ecc.). La domanda può essere presentata direttamente agli uffici Inps, oppure inviata per posta, entro il 31 marzo, corredata dalla prevista documentazione. Alla domanda devono essere allegati la dichiarazione di ogni datore di lavoro presso il quale è stata prestata la propria attività nel corso del 2007 e la richiesta di detrazioni d’imposta. I relativi moduli sono disponibili presso tutte le Sedi Inps e nella sezione “
moduli” di questo sito internet.


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immagine di layoutLe nuove regole per il riscatto della laurea– Data pubblicazione: 12/03/2008

 

 


La legge 247/2007 di attuazione del protocollo di luglio su previdenza e lavoro, ha introdotto nuove norme relative al riscatto dei corsi universitari di studio. Le nuove disposizioni si applicano esclusivamente alle domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 2008. di conseguenza, chi ha già presentato domanda prima di tale data e intenda avvalersi delle nuove condizioni, può rinunciare a tale domanda e presentarne un’altra, oppure chiedere che venga considerata come presentata alla data del 1° gennaio 2008. Naturalmente, il calcolo del riscatto terrà conto della nuova data di presentazione. Analogamente, chi sta già pagando ratealmente per un precedente riscatto, può interrompere i pagamenti, chiedere l’accredito dei contributi maturati per effetto delle rate pagate, e presentare una nuova domanda di riscatto per i rimanenti periodi. Per ulteriori approfondimenti sulle modalità di calcolo e di pagamento del riscatto, è possibile consultare la circolare n. 29 dell’11 marzo 2008.


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immagine di layoutSospensione dei servizi– Data pubblicazione: 12/03/2008

 

 

 

A causa di operazioni di manutenzione straordinaria, alcuni servizi informativi ed applicativi del sito internet dell’Istituto non saranno disponibili a partire dalle ore 18:00 del 14 marzo 2008 sino alle ore 8:00 del 17 marzo 2008.

 

Ci scusiamo per il disservizio.


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immagine di layoutPubblicazione quiz relativi al Concorso per 293 Ispettori di Vigilanza– Data pubblicazione: 07/03/2008

 

 


Si comunica che sul sito dell’INPS, alla sezione Concorsi, è possibile consultare l’archivio dei quiz relativo al Concorso per 293 Ispettori di Vigilanza le cui prove preselettive si terranno nei giorni dal 7 all’11 aprile 2008. Per le altre notizie relative, si fa riferimento a quanto pubblicato sul n. 16 della G.U. – 4^ Serie Speciale Concorsi del 26 febbraio 2008.


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immagine di layoutComunicazione di assunzione lavoratori agricoli– Data pubblicazione: 07/03/2008

 

 


Dal 1° marzo 2008 le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dovute dai datori di lavoro, devono essere inoltrate esclusivamente in via telematica utilizzando la procedura “Unificato LAV”. Di conseguenza, la procedura di invio telematico del Registro d’impresa per la comunicazione di assunzione è stata chiusa dalla stessa data, con esclusione degli utenti della provincia autonoma di Bolzano, per i quali, in considerazione del più ampio periodo transitorio, la procedura sarà chiusa dal 1° dicembre 2008. Nel messaggio n. 5221 del 3 marzo 2008 vengono fornite tutte le informazioni relative alla nuova procedura.


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immagine di layoutCampagna informativa lavoratori domestici – Gazebo Inps a Roma il 7 e 8 marzo– Data pubblicazione: 05/03/2008

 

 


Nei giorni 7 e 8 marzo, in largo Goldoni a Roma sarà installato un Gazebo Inps per consulenze e informazioni sulla regolarizzazione del lavoro domestico. Inps ha infatti iniziato da qualche mese una campagna informativa sul lavoro domestico, poiché negli ultimi anni il numero di colf e badanti è aumentato considerevolmente, ma a questa crescita non sempre è corrisposta la regolarizzazione dei rapporti di lavoro. La campagna informativa mira ad affermare che la regolarizzazione oltre che un obbligo di legge è un dovere sociale per rispettare regole e diritti sia del lavoratore sia del datore di lavoro. I funzionari Inps saranno quindi a disposizione in largo Goldoni per fornire tutti i chiarimenti sulle modalità di assunzione e di gestione del rapporto di lavoro domestico. Sul sito internet dell’Istituto, www.inps.it, inoltre, è possibile consultare un minisito dedicato al lavoro domestico, che contiene, in cinque lingue, tutte le informazioni utili sia ai lavoratori sia ai datori di lavoro.


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immagine di layoutAssegni dei Comuni per il nucleo familiare e per la maternità: i nuovi importi– Data pubblicazione: 04/03/2008

 

 


Sono stati rivalutati gli importi dell’assegno familiare e di quello di maternità concessi dai Comuni.
Per il 2008, l’importo di tali prestazioni sarà pari a:
– 124,89 euro per l’assegno per il nucleo familiare: il nuovo valore dell’indicatore della situazione economica (ISE) per i nuclei familiari composti da cinque componenti, di cui almeno tre figli minori, è pari a 22.480,91 euro;
– 299,53 euro (per complessivi 1.497,65 euro) per l’assegno di maternità per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2008; in questo caso, il nuovo valore dell’indicatore della situazione economica (ISE) per i nuclei familiari composti da tre componenti è pari a 31.223,51 euro.
Tali importi si riferiscono agli assegni da corrispondere agli aventi diritto per l’anno 2008; per i procedimenti relativi agli anni precedenti continuano ad applicarsi, naturalmente, i valori previsti per i rispettivi anni di riferimento.
Circolare n. 25 del 25 febbraio 2008


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immagine di layoutNuovi coefficienti per la ricongiunzione– Data pubblicazione: 29/02/2008

 

 


Con la circolare n. 24 del 22 febbraio 2008 vengono pubblicate le tabelle dei coefficienti da utilizzare per i piani di ammortamento degli oneri di ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti, relativi alle domande presentate nel corso del 2008. Le tabelle sono state aggiornate in base al tasso di variazione medio annuo dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall’Istat per il 2007 nella misura dell’1,7%.


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immagine di layoutInterventi del Fondo di garanzia– Data pubblicazione: 29/02/2008

 

 


Il Fondo di garanzia previsto dall’articolo 5 del decreto legislativo 80/1992 contro il rischio derivante dall’omesso o insufficiente versamento dei contributi alle forme di previdenza complementare da parte del datore di lavoro insolvente, è finanziato da una quota del contributo di solidarietà pagato dai datori di lavoro sulle somme versate alla previdenza complementare.
L’intervento del Fondo può essere richiesto dai lavoratori subordinati che, al momento della presentazione della domanda, risultano iscritti ad una delle forme pensionistiche complementari collettive o individuali iscritte nell’apposito albo tenuto dalla Covip o ad una forma pensionistica complementare individuale attuata mediante stipula di un contratto di assicurazione sulla vita con imprese di assicurazione autorizzate dall’Isvap.
Le modalità di intervento del Fondo sono riportate nella circolare n. 23 del 22 febbraio 2008


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immagine di layoutAssegno mensile agli invalidi civili parziali– Data pubblicazione: 26/02/2008

 

 


La legge 247/2007 di attuazione del protocollo del 23 luglio 2007, prevede un assegno mensile di 242,84 €, per tredici mensilità, a favore degli invalidi civili nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 74%, che non svolgono attività lavorativa.
L’assegno non è più subordinato all’iscrizione alle liste di collocamento, ma ogni anno l’interessato deve presentare all’Inps una dichiarazione sostitutiva con la quale attesti di prestare o non prestare attività lavorativa. Il reddito da considerare come limite per il diritto alla prestazione è pari a quello previsto per la pensione sociale. Il requisito del mancato svolgimento di attività lavorativa sussiste anche quando lo stato di disoccupazione è verificato in base al fatto che l’attività lavorativa esercitata assicura un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione fiscale e in caso di impiego presso cooperative sociali o mediante convenzioni quadro (anche in quest’ultimo caso, comunque, deve verificarsi la condizione di reddito annuale non superiore al minimo escluso da imposizione).

Messaggio 3043 del 6 febbraio 2008


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immagine di layoutAssegni straordinari di sostegno al reddito– Data pubblicazione: 26/02/2008

 

 


In seguito all’introduzione delle nuove disposizioni sulle pensioni di anzianità, i lavoratori ammessi a fruire dell’assegno straordinario a carico dei Fondi di solidarietà possono chiedere di ottenere la prestazione pensionistica in anticipo, rispetto alla scadenza stabilita, nel momento in cui risultino perfezionati i nuovi requisiti stabiliti dalla legge 247/2007.
Messaggio 2970 del 5 febbraio 2008


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immagine di layoutMaternità/paternità: cinque mesi di congedo anche ai genitori adottivi– Data pubblicazione: 21/02/2008

 

 


I genitori adottivi potranno usufruire di un congedo di cinque mesi, anziché tre, dall’ingresso del bambino in famiglia e senza limiti di età del bambino, come previsto dalla legge Finanziaria per il 2008. Le nuove regole si applicano per le adozioni nazionali e internazionali avvenute dal !° gennaio 2008. Se non sono decorsi cinque mesi dall’ingresso in famiglia, o, per le adozioni internazionali, dall’ingresso in Italia, le nuove regole si applicano anche alle adozioni avvenute nel 2007. Il congedo spetta al padre se la madre lavoratrice non ne usufruisce e, nel caso di adozione internazionale, si può richiedere anche per i periodi di permanenza all’estero.
Circolare n. 16 del 4 febbraio 2008


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immagine di layoutArtigiani e commercianti: importo contributi 2008– Data pubblicazione: 13/02/2008

 

 

 

Con la circolare 13 del 1° febbraio sono stati resi noti gli importi dei contributi dovuti per l’anno 2008 da artigiani e commercianti. I relativi versamenti dovranno essere effettuati tramite i modelli di pagamento unificato F24, alle scadenze del 16 maggio, 16 agosto, 16 novembre 2008 e 16 febbraio 2009, per quanto riguarda le quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito; i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2007 e primo e secondo acconto 2008, dovranno essere versati entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sulle persone fisiche.


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immagine di layoutSospensione contributiva: proroga del termine di pagamento – Data pubblicazione: 13/02/2008

 

 


È stato differito a gennaio 2009 il termine per il pagamento dei contributi, dovuti da datori di lavoro privati e lavoratori autonomi, sospesi negli anni 2006 e 2007 in favore dei soggetti colpiti dal sisma del 2002 in provincia di Campobasso e Foggia. I contributi dovuti a partire dal primo gennaio 2008, invece, devono essere versati alle regolari scadenze.
Circolare n. 18 dell’8 febbraio 2008


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immagine di layoutBilancio sociale– Data pubblicazione: 05/02/2008

 

 

Con il suo primo Bilancio Sociale, l’Istituto vuole informare in maniera chiara e trasparente sui programmi, le attività ed i risultati raggiunti. Non solo un compendio di informazioni, ma anche uno strumento di rendicontazione sociale, capace di trasmettere i contenuti e il vero significato dell’attività dell’Inps e del suo ruolo centrale nel sistema di welfare italiano.
In una realtà complessa e in evoluzione come è quella del Welfare State, il Bilancio Sociale Inps rende accessibile, chiara ed esplicita a tutti la connessione tra le strategie adottate, le scelte effettuate, le risorse impiegate e i risultati ottenuti. È la continuazione di un percorso che ha come obiettivo finale una sempre più stretta relazione tra l’Istituto e le aspettative di tutti i suoi pubblici di riferimento.

Bilancio Sociale Inps


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immagine di layoutContributi lavoratori domestici: i nuovi importi per il 2008– Data pubblicazione: 01/02/2008

 

 


Sono stati calcolati i nuovi contributi per i lavoratori domestici, in vigore dal primo gennaio 2008.
Gli importi da pagare per ogni ora di lavoro, per rapporti di lavoro fino a 24 ore settimanali sono:
• per retribuzioni orarie fino a 6,95 €: 1,29 € (di cui 0,31 € a carico del lavoratore);
• per retribuzioni orarie oltre 6,95 € e fino a 8,48 €: 1,46 € (0,35 € a carico del lavoratore);
• per retribuzioni orarie oltre 8,48 €: 1,78 € (0,43 € a carico del lavoratore).
In caso di rapporti di lavoro di almeno 25 ore settimanali (tutte effettuate presso lo stesso datore di lavoro) l’importo orario del contributo dovuto è di 0,94 € (di cui 0,22 € a carico del lavoratore).
Quando il lavoratore è coniuge del datore di lavoro oppure è parente o affine entro il terzo grado e convive con il datore di lavoro, il contributo è dovuto senza la quota degli assegni familiari, per cui gli importi da pagare per ogni ora di lavoro sono:
• per retribuzioni orarie fino a 6,95 €: 1,25 € (di cui 0,31 € a carico del lavoratore);
• per retribuzioni orarie oltre 6,95 € e fino a 8,48 €: 1,42 € (0,35 € a carico del lavoratore);
• per retribuzioni orarie oltre 8,48 €: 1,73 € (0,43 € a carico del lavoratore).
In caso di rapporti di lavoro di almeno 25 ore settimanali (tutte effettuate presso lo stesso datore di lavoro) l’importo orario del contributo dovuto è di 0,91 € (di cui 0,22 € a carico del lavoratore).
La prossima scadenza per il pagamento, relativamente ai contributi per il primo trimestre 2008, è il 10 aprile 2008. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, però, i contributi devono essere versati entro i dieci giorni successivi alla cessazione.


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immagine di layoutWelfare, dalla legge alle persone– Data pubblicazione: 29/01/2008

 

 


Tutela dei più deboli, pensioni e vita assicurativa, lavoro e competitività sono i temi di una pubblicazione curata dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con Inps e Inpdap. Una fotografia delle risorse stanziate dalla Legge Finanziaria 2008 per: interventi a tutela di donne, giovani e pensionati; redditi bassi e pensioni; coperture assicurative; mercato del lavoro, competitività, cuneo fiscale.


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immagine di layoutNovità previdenziali 2008 – Data pubblicazione: 18/01/2008

 

 


La legge 247 del 2007 di attuazione del Protocollo di luglio in materia di previdenza, lavoro e competitività, ha previsto una serie di interventi nel sistema previdenziale e di welfare.
Vediamo le principali novità.

Pensione di anzianità: abolito il cosiddetto “scalone”
Nel periodo dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009 i lavoratori dipendenti possono andare in pensione di anzianità con 35 anni di contributi e 58 anni di età, mentre i lavoratori autonomi possono farlo con 35 anni di contributi e 59 anni di età.
Dal 1° luglio 2009, invece, entrerà in vigore il sistema delle quote: si conseguirà il diritto alla pensione al raggiungimento di una determinata quota, ottenuta sommando età anagrafica e contribuzione (che non deve essere, comunque, inferiore a 35 anni).

La pensione di vecchiaia
Anche per la pensione di vecchiaia viene introdotto il sistema delle finestre, fino ad ora previsto soltanto per le pensioni di anzianità.

Lavoratori parasubordinati: anche per loro maternità e malattia
Le aliquote contributive della gestione separata sono ridotte da tre a due: 24% per i lavoratori non iscritti ad un’altra forma di previdenza obbligatoria e non pensionati e 17% per tutti gli altri. Il contributo per il finanziamento dell’indennità di maternità, assegno per il nucleo familiare e indennità di malattia, passa dallo 0,50% allo 0,72%.
Il diritto al congedo di maternità e all’astensione dal lavoro per motivi di salute, finora previsto soltanto per le lavoratrici dipendenti, viene esteso ad alcune tipologie di lavoratrici parasubordinate iscritte alla Gestione separata (lavoratrici a progetto, associate in partecipazione) con determinati requisiti contributivi.

Ammortizzatori sociali: incrementi dei trattamenti di disoccupazione
È stata incrementata la misura e la durata dei trattamenti di disoccupazione ordinaria.
Dal 1° gennaio la durata dell’indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali passa da 7 a 8 mesi, che diventano 12 (invece di 10) per chi ha superato i 50 anni di età.
L’importo spettante è pari al 60% della retribuzione per i primi 6 mesi, 50% per settimo e ottavo mese e 40% per i mesi successivi.
Per la disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti, l’indennità passa dal 30% al 35% della retribuzione per i primi 120 giorni e al 40% per i successivi, fino a un massimo di 180 giorni.

Riscatto della laurea: facilitazioni e nuove possibilità per i giovani
Per le domande di riscatto presentate dal 1° gennaio 2008, è previsto il pagamento in 120 rate mensili anziché 60, senza interessi.
Può riscattare il periodo di laurea anche chi non è iscritto ad alcuna forma obbligatoria di previdenza e non ha ancora iniziato un’attività lavorativa.

Totalizzazione più facile
Dal 1° gennaio 2008 la totalizzazione e può essere utilizzata per periodi contributivi accreditati in diverse gestioni assicurative di durata non inferiore a tre anni, invece dei sei previsti dalla precedente normativa.

Lavori usuranti e amianto: pensionamento anticipato
Per le attività lavorative particolarmente gravose è previsto l’accesso anticipato al pensionamento con un requisito anagrafico ridotto di tre anni (il requisito minimo rimane comunque di 57 anni di età in associazione con 35 anni di contributi). Tra le attività usuranti vengono incluse anche quelle di lavoratori dipendenti notturni, addetti alla catena di montaggio e conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone.
Per i lavoratori esposti all’amianto è prevista la validità delle certificazioni di esposizione all’amianto Inail (legge 257/1992) presentate entro il 15 giugno 2005, relative ad attività lavorative non successive all’avvio della bonifica dei siti lavorativi (comunque, non oltre il 2 ottobre 2003).


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immagine di layoutMisure per i giovani– Data pubblicazione: 18/01/2008

 

 


Fra le numerose novità in materia previdenziale introdotte dalle leggi finanziarie 2007 e 2008 e dalla legge 247 di attuazione del Protocollo di luglio in materia di previdenza, lavoro e competitività, alcune sono di particolare interesse per i più giovani.

TOTALIZZAZIONE DEI CONTRIBUTI 
La nuova disciplina della totalizzazione offre maggiori possibilità di utilizzare i contributi versati presso gestioni pensionistiche differenti.
È stato infatti ridotto da 6 a 3 anni il limite minimo di anzianità contributiva richiesto per cumulare i contributi nelle varie gestioni pensionistiche e possono essere cumulati anche i periodi che permettono di raggiungere il diritto alla pensione.

RISCATTO DELLA LAUREA 
È prevista la possibilità di pagare l’importo del riscatto della laurea, oltre che in un’unica soluzione, in 120 rate mensili senza interessi. È possibile, inoltre, riscattare il periodo, che potrà essere totalmente utilizzato ai fini del conseguimento dei requisiti per il diritto alla pensione, anche prima di iniziare a lavorare.

LAVORATORI PARASUBORDINATI
Il congedo di maternità e l’astensione anticipata dal lavoro per motivi di salute sono stati estesi alle lavoratrici parasubordinate. Esse possono quindi assentarsi nei 2 mesi precedenti la data presunta del parto e nei 3 mesi successivi alla nascita del bambino. Durante il periodo di astensione, le lavoratrici hanno diritto ad una indennità pari all’80% della retribuzione media giornaliera.
I lavoratori parasubordinati hanno anche diritto all’indennità di malattia, purché non siano iscritti ad altre forme di assicurazione obbligatoria o non siano pensionati.
È prevista la copertura figurativa dei periodi di interruzione dal lavoro per maternità o malattia.
È stato stabilito anche, per garantire prestazioni future più adeguate, un graduale aumento dell’aliquota contributiva (24% nel 2008, 25% nel 2009 e 26% nel 2010) per coloro che sono iscritti alla sola Gestione separata dell’Inps (per gli altri contribuenti l’aliquota passa al 17%).

INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE
La durata dell’indennità di disoccupazione ordinaria per i lavoratori che hanno meno di 50 anni è stata prolungata ad 8 mesi (per gli ultracinquantenni è invece di 12 mesi). È stato anche elevato l’importo dell’indennità, che ora è del 60% dell’ultima retribuzione per i primi 6 mesi, del 50% per i 2 mesi successivi e del 40% per l’ulteriore periodo.
Particolarmente interessante per i lavoratori più giovani è l’aumento dell’importo dell’indennità di disoccupazione con i requisiti ridotti, che passa dal 30 al 35% della retribuzione media giornaliera, per i primi 120 giorni, e al 40% per i giorni successivi, per una durata massima di 180 giorni.

ALTRE INFORMAZIONI SULLE RECENTI MISURE DI PARTICOLARE INTERESSE PER I GIOVANI POSSONO ESSERE REPERITE SUI SITI www.lavoro.gov.it e www.politichegiovaniliesport.it .


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immagine di layoutContributi lavoratori domestici– Data pubblicazione: 04/01/2008

 

 

 

Scade giovedì 10 gennaio 2008 il termine per pagare i contributi per i lavoratori domestici relativi al periodo ottobre/dicembre 2007. Per il pagamento è necessario utilizzare uno dei bollettini di conto corrente postale inviati dall’Inps direttamente a casa degli interessati. È possibile, inoltre, effettuare il pagamento dei contributi con il servizio “Pagamento online contributi lavoratori domestici” (disponibile nella sezione servizi online per il cittadino). Sempre online, infine, è possibile chiedere l’invio di nuovi bollettini e utilizzare un’apposita procedura semplificata per il calcolo dei contributi dovuti.


Il contributo è determinato in base alla retribuzione e all’orario di lavoro.
Gli importi da pagare per ogni ora di lavoro, per rapporti di lavoro fino a 24 ore settimanali sono:
• per retribuzioni orarie fino a 6,83 €: 1,27 € (di cui 0,30 € a carico del lavoratore);
• per retribuzioni orarie oltre 6,83 € e fino a 8,34 €: 1,43 € (0,34 € a carico del lavoratore);
• per retribuzioni orarie oltre 8,34 €: 1,75 € (0,42 € a carico del lavoratore).
In caso di rapporti di lavoro di almeno 25 ore settimanali (tutte effettuate presso lo stesso datore di lavoro) l’importo orario del contributo dovuto è di 0,92 € (di cui 0,22 € a carico del lavoratore).
Quando il lavoratore è coniuge del datore di lavoro oppure è parente o affine entro il terzo grado e convive con il datore di lavoro, il contributo è dovuto senza la quota degli assegni familiari, per cui gli importi da pagare per ogni ora di lavoro sono:
• per retribuzioni orarie fino a 6,83 €: 1,23 € (di cui 0,30 € a carico del lavoratore);
• per retribuzioni orarie oltre 6,83 € e fino a 8,34 €: 1,39 € (0,34 € a carico del lavoratore);
• per retribuzioni orarie oltre 8,34 €: 1,70 € (0,42 € a carico del lavoratore).
In caso di rapporti di lavoro di almeno 25 ore settimanali (tutte effettuate presso lo stesso datore di lavoro) l’importo orario del contributo dovuto è di 0,90 € (di cui 0,22 € a carico del lavoratore).


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immagine di layoutPensioni anzianità e vecchiaia: nuova disciplina dal 2008– Data pubblicazione: 03/01/2008

 

 


Con la legge 247 del 24 dicembre 2007, che ha recepito i contenuti dell’accordo del 23 luglio fra Governo e parti sociali, sono state apportate significative modifiche alla disciplina del diritto alla pensione di anzianità e sono state introdotte le finestre per la pensione di vecchiaia.
Le modifiche riguardano sia i lavoratori dipendenti sia i lavoratori autonomi che matureranno i requisiti a partire dal 2008. Sono invece salvaguardati i diritti dei lavoratori che hanno già maturato i requisiti per la pensione di anzianità al 31 dicembre 2007.
Si allegano le tabelle relative alle pensioni di anzianità per lavoratori dipendenti e autonomi e alle finestre di uscita per la pensione di vecchiaia.

Si avvisa che sono in corso di aggiornamento tutte le sezioni del sito interessate dalla nuova normativa.


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immagine di layoutLavoratori autonomi agricoli: nuovo modello F24– Data pubblicazione: 21/12/2007

 

 


L’Agenzia delle Entrate ha approvato un nuovo modello di versamento F24 che, rispetto al precedente, riporta modifiche nel frontespizio e nelle avvertenze. In particolare, nella sezione contribuente è stato inserito il campo relativo al codice fiscale di eredi, genitori/tutori o curatori fallimentari, mentre in alcune altre sezioni è stata prevista l’indicazione del mese di riferimento.
L’utilizzo del nuovo modello sarà obbligatorio dal 1° gennaio 2008.
I coltivatori diretti, coloni, imprenditori agricoli professionali, piccoli coloni e compartecipanti familiari che effettueranno il versamento relativo alla quarta rata 2007 (con scadenza il 16 gennaio 2008) successivamente al 31 dicembre 2007, dovranno utilizzare il nuovo modello anche se sono già in possesso del precedente. La stampa del nuovo F24 potrà essere chiesta alle Sedi Inps competenti o alle associazioni di categoria.


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immagine di layoutContributi volontari: si paga entro il 31 dicembre– Data pubblicazione: 21/12/2007

 

 


Lunedì 31 dicembre è l’ultimo giorno utile per versare i contributi volontari relativi al terzo trimestre 2007 (periodo luglio-settembre). I pagamenti devono essere effettuati secondo gli importi prestampati sui bollettini inviati dall’Istituto direttamente a casa degli interessati.
Si ricorda che i versamenti di importo inferiore a quello indicato comportano la riduzione proporzionale dei periodi accreditati e, conseguentemente, dell’importo della pensione. Inoltre, un solo giorno di ritardo rende nullo il versamento, senza la possibilità di recuperare il trimestre: in questo caso l’Inps provvederà a rimborsare quanto versato senza l’aggiunta di interessi.


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immagine di layoutCustomer satisfaction Inps 2007 – Lavoriamo insieme per un servizio migliore– Data pubblicazione: 21/12/2007

 

 


INPS, al fine di migliorare la qualità dei servizi offerti, sta effettuando una rilevazione del livello di soddisfazione della propria utenza attraverso la distribuzione di un questionario anonimo ai cittadini utenti.

L’invito alla compilazione on line è rivolto a tutte le persone che negli ultimi sei mesi si siano recate almeno una volta presso una nostra struttura territoriale per la risoluzione di una pratica previdenziale o, anche, per la richiesta di semplici informazioni.

La informiamo che i dati che ci fornirà saranno trattati nel rispetto della normativa sulla privacy.
La ringraziamo per la collaborazione.


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immagine di layoutLa Carta dei servizi Inps– Data pubblicazione: 20/12/2007

 

 


La Carta dei servizi Inps rappresenta la sintesi di un cammino che l’Istituto ha intrapreso, ormai da molto tempo, sulla strada della semplificazione e della trasparenza nei rapporti con i cittadini e le aziende, nell’intento di migliorare sempre più la qualità dei servizi offerti.
La Carta, in quest’ottica, costituisce un impegno ancora più stringente al rispetto dei principi che, nel corso del tempo, hanno caratterizzato la politica Inps nei confronti della società e, soprattutto, un contratto morale con tutti coloro che usufruiscono dei servizi dell’Istituto.

La Carta dei servizi è stata elaborata in diverse versioni, adatte alle diverse esigenze di pubblico: oltre alla versione Master, è stato predisposto un Opuscolo, che espone in modo più schematico e agile i contenuti qualificanti della Carta; infine, sono disponibili due versioni Volantino, per i cittadini e per le aziende, con le informazioni essenziali. 


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immagine di layoutSalvaguardia del diritto alla pensione– Data pubblicazione: 14/12/2007

 

 


Tutti i lavoratori che – in base alla normativa attualmente in vigore – maturano i requisiti per la pensione di anzianità nel corso del 2007, le cui finestre si collocano nel 2008, potranno andare in pensione in qualunque momento a partire dalla data di apertura della relativa finestra di accesso, secondo le tabelle contenute nel messaggio 29224 del 4 dicembre 2007. La salvaguardia riguarda anche coloro che, entro il 31 dicembre 2007, maturano i requisiti per la pensione di vecchiaia nel sistema contributivo, secondo i requisiti previsti dalla legge 335/1995.


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immagine di layoutPremi Ipost: Giovani Laureati e Per la ricerca e lo studio– Data pubblicazione: 11/12/2007

 

 

 

L’Istituto Postelegrafonici ha indetto, per il quarto anno consecutivo, due concorsi per l’assegnazione di premi riservati uno a giovani laureati, di età non superiore a 30 anni, autori di elaborati in materia gius-lavoristica o previdenziale, e l’altro a persone o Istituzioni, Enti, Associazioni, Società che si siano distinti nei settori del lavoro e della previdenza sociale obbligatoria o facoltativa, ovvero dell’assistenza, con opere, scritti e ogni altra forma di attività sociale, normativa, politica.
I partecipanti devono inviare la documentazione richiesta nei bandi di concorso, consultabili su questo sito, entro il 31 gennaio 2008.

bando iPost premio Giovani Laureati

bando iPost per la ricerca e lo studio


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immagine di layoutCampagna informativa sul lavoro domestico– Data pubblicazione: 05/12/2007

 

 


L’Inps ha avviato una campagna informativa sul lavoro domestico che si inserisce nell’ambito delle politiche di lotta al lavoro nero e all’evasione contributiva.
L’iniziativa è destinata sia a sensibilizzare i datori di lavoro sia a fornire informazioni in materia previdenziale ai lavoratori, tenendo conto del fatto che si tratta per la maggior parte di cittadini stranieri, con poca dimestichezza per ciò che riguarda la normativa in materia di lavoro e previdenza.
Per raggiungere i soggetti interessati sono previsti mezzi meno tradizionali ma sicuramente molto efficaci. Saranno, così, utilizzate lettere aperte da inserire tra le pagine di quotidiani e periodici, opuscoli multilingue allegati a quotidiani freepress e distribuiti negli uffici Inps, cartelli volanti da affiggere all’interno dei mezzi pubblici di trasporto, tovagliette “ad hoc” da distribuire nella rete di ristoranti fast food, molto frequentati da tali lavoratori, e sacchetti per il pane distribuiti attraverso un circuito che comprende molte panetterie a livello nazionale. È, inoltre, prevista la realizzazione di gazebo per la distribuzione di materiale informativo. Per quanto riguarda il web e il sistema radio-televisivo, saranno inseriti redazionali informativi sui più importanti siti internet di news e sui principali portali italiani e saranno organizzati interventi di funzionari Inps all’interno di programmi televisivi e radiofonici.
Nel frattempo, è stato costruito, all’interno del portale Inps, un minisito “Lavoratori domestici”, con l’obiettivo di fornire una guida chiara e completa sui rapporti di lavoro domestico. Sono state quindi organizzate in modo sistematico tutte le informazioni per una corretta assunzione e gestione di tali lavoratori, con tutti gli adempimenti necessari prima dell’assunzione (lavoratori comunitari e extracomunitari, come ottenere il nulla osta ecc.) e quelli per la formalizzazione e per la gestione del rapporto di lavoro (come calcolare i contributi, come pagarli anche via internet, come calcolare la tredicesima e le ferie, come comportarsi in caso di malattia, maternità e chiusura del rapporto di lavoro). Per fornire un quadro completo sull’argomento, il minisito contiene informazioni che riguardano non solo l’Inps, ma anche le altre amministrazioni (Inail, Ministero dell’interno, Servizio sanitario nazionale etc.). Entro breve tempo, il minisito sarà disponibile in versione “multilingue”.


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immagine di layoutAssegni straordinari di sostegno al reddito– Data pubblicazione: 03/12/2007

 

 


Sono stati elaborati due nuovi modelli di domanda per l’accesso ai Fondi di solidarietà del settore bancario.
I nuovi moduli sono stati aggiornati per rispondere all’esigenza, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di conoscere la data di inizio e fine dell’ultimo rapporto di lavoro. Tale informazione, comunicata all’Inps dal datore di lavoro al momento dell’accesso all’assegno straordinario, è infatti necessaria per individuare il periodo in base al quale è stata calcolata l’aliquota TFR.
Messaggio 28604 del 29 novembre 2007.


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immagine di layoutContributi volontari settore agricolo– Data pubblicazione: 26/11/2007

 

 


L’Inps rende note le aliquote contributive da applicare per il calcolo dei contributi volontari dovuti per il 2007 dai lavoratori agricoli. Per i lavoratori dipendenti i contributi dovuti subiscono l’incremento dello 0,30% previsto dalla legge finanziaria per il 2007 per cui, per i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria prima del 31 dicembre 1995 la nuova aliquota è pari al 26,90%, mentre per quelli autorizzati dopo il 31 dicembre 1995 l’aliquota è del 25,37%. Per i lavoratori autonomi (coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali) sono state adeguate le previste quattro classi di reddito mediante l’applicazione della percentuale di variazione annua del 2% determinata dall’Istat.
Circolare 128 del 22 novembre 2007


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immagine di layoutContenzioso rapporti di lavoro agricolo– Data pubblicazione: 26/11/2007

 

 


In materia di contenzioso nei rapporti di lavoro in agricoltura, secondo il parere del Ministero del Lavoro, la competenza a decidere spetta al Comitato regionale per i rapporti di lavoro quando i ricorsi, riferiti alla sussistenza e alla qualificazione dei rapporti di lavoro, sono adottati nell’ambito di un procedimento ispettivo; nel caso in cui, invece, i ricorsi non derivino da irregolarità contestate nel corso di un accertamento ispettivo, il contenzioso è di competenza della Commissione provinciale CISOA e della Commissione centrale CAU.
Circolare 127 del 22 novembre 2007


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immagine di layoutAiuti di Stato erogati dall’Inps: termine per la dichiarazione online– Data pubblicazione: 26/11/2007

 

 


I datori di lavoro che intendono accedere agli aiuti di Stato di competenza dell’Inps (gli sgravi previsti per il settore marittimo e i benefici contributivi, in misura superiore al 25%, previsti per i contratti di inserimento) devono presentare una dichiarazione sostitutiva, nella quale dichiarano di non aver già beneficato degli aiuti, di averne beneficiato soltanto entro la soglia “de minimis”, oppure di averne beneficiato e avere restituito le somme corrispondenti.
La dichiarazione, che deve essere effettuata esclusivamente per via telematica con il modul SC36_Aiuti di Stato, disponibile nella sezione modulistica del sito, deve avvenire entro i previsti 30 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 23 novembre 2007 – serie generale. 
Circolare 124 del 13 novembre 2007


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immagine di layoutPensionati all’estero: Certificazione dei redditi– Data pubblicazione: 22/11/2007

 

 


Nei confronti dei pensionati residenti all’estero che non hanno presentato le dichiarazioni reddituali come previsto dalla legge, l’Inps dovrà sospendere le prestazioni legate al reddito.

Il requisito reddituale, infatti, è indispensabile per il riconoscimento del diritto alle prestazioni legate, appunto, al reddito, e deve essere presente durante tutta la vigenza del rapporto previdenziale. La legge pone a carico del pensionato residente all’estero la comunicazione annuale dei dati reddituali, in quanto l’Inps non ha altro modo per venirne a conoscenza, e la mancata certificazione giustifica l’interruzione del pagamento della prestazione perché viene a mancare la prova della persistenza del diritto. Di conseguenza, l’Inps sospenderà il pagamento delle prestazioni collegate al reddito ai pensionati che, nonostante i solleciti effettuati, non hanno ancora provveduto al rilascio delle dichiarazioni reddituali per l’anno 2002, nel caso in cui non provvedano a presentare tali dichiarazioni anche per gli anni 2004 e 2005. L’eventuale sospensione, comunque, diventerà operativa soltanto a seguito di una mancata risposta all’invito a provvedere alla certificazione entro 60 giorni che l’Inps invierà agli interessati.
Circolare 126 del 19 novembre 2007.


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immagine di layoutRegione Sardegna: Progetto Interventi di Coesione Sociale– Data pubblicazione: 20/11/2007

 

 


Il progetto “ICS – Interventi di Coesione Sociale”, promuove l’inserimento o il reinserimento lavorativo di soggetti residenti in Sardegna.

A favore delle aziende che assumono tali soggetti l’Inps eroga speciali incentivi per un periodo massimo di 12 mesi, a condizione che si tratti di assunzioni a tempo indeterminato o determinato, purché superiore a 18 mesi, e con orario pari o superiore a 30 ore settimanali.
Con la circolare 125 del 19 novembre 2007 vengono forniti chiarimenti e istruzioni amministrative per la fruizione degli incentivi.


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immagine di layoutGestione separata: aumento aliquota di contribuzione– Data pubblicazione: 12/11/2007

 

 

 

Dal 7 novembre 2007, l’aliquota di finanziamento del fondo per le prestazioni temporanee nella gestione separata, aumenta di 0,22 punti percentuali.

Per effetto della maggiorazione, dovuta da tutti gli iscritti alla gestione già destinatari dell’aliquota dello 0,50 per cento, l’aliquota complessiva passa dal 23,50 al 23,72 per cento. La nuova aliquota è dovuta sui compensi corrisposti dal giorno 7 novembre e il versamento relativo allo 0,22 per cento sui compensi corrisposti dal 7 novembre al 31 gennaio potrà essere effettuato entro il 16 febbraio 2008, senza aggravio di somme aggiuntive a titolo di sanzioni civili.

Messaggio n° 27090 del 9 novembre 2007.


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immagine di layoutContributi artigiani e commercianti iscritti in corso d’anno– Data pubblicazione: 12/11/2007

 

 


È stata ultimata la spedizione relativa alla terza emissione 2007 dei contributi dovuti nel corrente esercizio da artigiani e commercianti che si sono iscritti nel corso del 2007.

Dal 1° gennaio 2007 i soggetti titolari di partita IVA hanno l’obbligo di effettuare i versamenti fiscali e previdenziali esclusivamente per via telematica. Pertanto, ai commercianti e artigiani con partita IVA è stato spedito un prospetto di liquidazione contenente l’indicazione degli importi e delle causali dei versamenti e una lettera con le modalità di calcolo degli importi dovuti.
Ai soggetti senza partita IVA, invece, sono stati spediti anche i modelli F24 per i versamenti relativi ai quattro trimestri 2007, al saldo 2007 e agli acconti 2008.
Calendario pagamenti
Alla scadenza del 16 novembre 2007 dovranno essere versati i contributi relativi al 3° trimestre 2007 determinati sul minimale di reddito e la prima rata dei contributi sul minimale per i periodi pregressi.
Entro il 30 novembre 2007, invece, dovranno essere versati i contributi relativi al saldo 2006 e anni precedenti e all’acconto 2007, in riferimento alla quota di reddito eccedente il minimale.
Entro il 16 febbraio 2008 sono dovuti i contributi sul minimale relativi al quarto trimestre 2007 e alla seconda rata per i periodi pregressi.
Infine, la terza e quarta rata dei contributi eventualmente dovuti per periodi pregressi dovranno essere pagate alle rispettive scadenze del 16 maggio e 16 agosto 2008.


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immagine di layoutVittime del terrorismo– Data pubblicazione: 25/10/2007

 

 


La legge 206/2004 ha introdotto benefici per i lavoratori dipendenti ed autonomi vittime di eventi terroristici verificatisi sul territorio italiano a partire dal 1° gennaio 1961 o all’estero, a partire dal 1° gennaio 2003.

Con la circolare 122 del 24 ottobre vengono rivisitate le istruzioni già fornite dall’Inps con due precedenti circolari (113/2005 e 94/2007) sull’applicazione della normativa in materia di vittime del terrorismo o di stragi della stessa matrice. Le istruzioni fornite dall’attuale circolare, che sostituisce pertanto le due precedenti, sono state approfondite e riviste sulla base dell’interpretazione autentica su alcuni aspetti della normativa, fornita dal Presidente del Consiglio dei Ministri con la Direttiva del 27 luglio 2007 in relazione ad alcune perplessità interpretative espresse dalle amministrazioni competenti.


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immagine di layoutInps presenta il Bilancio Sociale– Data pubblicazione: 24/10/2007

 

 


Con il convegno dal titolo “Inps rende conto ai cittadini”, l’Istituto presenta il Bilancio Sociale, con il quale vuole informare in maniera chiara e trasparente sui programmi, le attività ed i risultati raggiunti. Non solo un compendio di informazioni, ma uno strumento di rendicontazione sociale capace di trasmettere i contenuti e il vero significato dell’attività istituzionale.
Interverranno il Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella PA, Luigi Nicolais e il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, Cesare Damiano.
L’appuntamento è per le ore 9,30 di mercoledì 24 ottobre, presso la Sala del Parlamentino del CNEL, in via Lubin 2 a Roma.
Abstract Bilancio Sociale Inps


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immagine di layoutRiconoscimento servizio civile volontario– Data pubblicazione: 23/10/2007

 

 


Il periodo di servizio civile può essere riconosciuto valido – ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico e privato – nei limiti e con le modalità con le quali la legge riconosce il servizio militare obbligatorio.

Il riconoscimento è effettuato con modalità diverse in relazione alla collocazione temporale del servizio prestato. Per i periodi di servizio successivi al 1° gennaio 2006, l’obbligo dei versamenti contributivi è a totale carico del Fondo Nazionale per il Servizio Civile, per cui il riconoscimento avviene con la costituzione di una posizione assicurativa (legge 322/1958). Per i periodi precedenti, invece, il servizio civile è accreditato come contribuzione figurativa, nei limiti e con le modalità previste per il servizio di leva.


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immagine di layoutPolo territoriale per il Fondo clero– Data pubblicazione: 23/10/2007

 

 


È stato costituito, presso la sede provinciale di Terni, un polo specializzato per il Fondo di previdenza per il clero secolare e per i ministri di culto delle Confessioni religiose diverse dalla cattolica.

Dal 31 ottobre 2007, la sede provinciale di Terni subentra a quella di Roma EUR nella gestione di tutte le attività relative alla gestione del Fondo clero: gestione del conto assicurativo, liquidazione e ricostituzione delle prestazioni pensionistiche e riscossione dei contributi dovuti dagli iscritti al Fondo. La competenza delle sede di Terni si estende anche a tutte le domande ancora in fase di definizione presso gli uffici di Roma EUR, compresa l’acquisizione dei versamenti non ancora definiti. Le sedi territoriali, in ogni caso, continueranno a garantire il servizio di informazione e a gestire le pensioni in pagamento e, per quanto riguarda le nuove domande, continueranno a riceverle e ad inoltrarle alla sede di Terni, che provvederà pertanto alla loro definizione. Circolare 121 del 22 ottobre 2007.


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immagine di layoutDoppio calcolo per le pensioni dei ferrovieri– Data pubblicazione: 19/10/2007

 

 


Per gli iscritti al Fondo speciale delle Ferrovie dello Stato che cessano dal servizio con un’anzianità contributiva superiore a 37 anni, l’Inps effettuerà un doppio calcolo per la liquidazione della pensione.

Con la prima modalità sarà calcolato l’importo di pensione che spetterebbe considerando l’anzianità maturata al 31 dicembre 1992, per quanto riguarda la quota (limitatamente ai 37 anni nel caso il requisito sia stato già raggiunto a quella data) e l’anzianità maturata dal 1° gennaio 1993 fino al raggiungimento dei 37 anni per ciò che riguarda la quota B.
Con il secondo tipo di calcolo, invece, viene determinato l’importo di pensione considerando – ai fini della quota B – tutta l’anzianità maturata dal 1° gennaio 1993 fino alla cessazione del servizio e, rispetto alla quota A (cioè per il periodo fino a tutto il 1992), soltanto gli anni mancanti al raggiungimento dei 37 di contribuzione.
Naturalmente, l’importo della pensione in pagamento sarà quello più favorevole all’interessato.
Messaggio 25063 del 16 ottobre 2007.


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immagine di layoutContribuzione apprendisti– Data pubblicazione: 19/10/2007

 

 


La legge finanziaria 2007 ha rideterminato la ripartizione della contribuzione dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani.

Dal 1° gennaio 2007, l’aliquota dovuta per gli apprendisti, pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, è così ripartita: 9,01% al fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), 0,11% alla cassa unica per gli assegni familiari (CUAF), 0,53% per la malattia, 0,05% per la maternità e 0,30% all’Inail. La ripartizione è stata così stabilita dal decreto ministeriale Lavoro/Economia del 28 marzo 2007, che ha anche provveduto a determinare la contribuzione di finanziamento dell’indennità economica. Per i datori di lavoro con un numero di addetti pari o inferiore a nove, l’aliquota è ridotta di 8,5 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel primo anno e di 7 punti percentuali per quelli maturati nel secondo anno di contratto. Alla quota dovuta dai datori di lavoro si aggiunge la quota dovuta dai lavoratori apprendisti che, per effetto dell’aumento dello 0,30% della quota a carico dei lavoratori dipendenti prevista sempre dalla legge finanziaria 2007, da gennaio 2007 è pari al 5,84%.


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immagine di layoutDatori di lavoro agricolo: anticipazione prestazioni temporanee– Data pubblicazione: 08/10/2007

 

 


Dal 1° ottobre 2007 è in vigore l’obbligo – per i datori di lavoro agricolo – di anticipare le prestazioni temporanee agli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI). Le somme così erogate possono essere successivamente portate in compensazione con le denunce di competenza.
Con la circolare n° 118 del 5 ottobre vengono fornite tutte le informazioni utili per un corretto adempimento da parte delle aziende interessate.


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immagine di layoutContributi lavoratori domestici– Data pubblicazione: 08/10/2007

 

 

 

Scade mercoledì 10 ottobre il termine per pagare i contributi per i lavoratori domestici, relativi al periodo luglio/settembre 2007. Per il pagamento è necessario utilizzare uno dei bollettini di conto corrente postale inviati dall’Inps direttamente a casa degli interessati. È possibile, inoltre, effettuare il pagamento dei contributi con il servizio “Pagamento online contributi lavoratori domestici” (disponibile nella sezione servizi online per il cittadino) al quale è stata aggiunta una nuova funzionalità che prevede la stampa della ricevuta di versamento tramite il codice BancoPosta. Sempre online, infine, è possibile chiedere l’invio di nuovi bollettini e utilizzare un’apposita procedura semplificata per il calcolo dei contributi dovuti.

 

Il contributo è determinato in base alla retribuzione e all’orario di lavoro.

Gli importi da pagare per ogni ora di lavoro, per rapporti di lavoro fino a 24 ore settimanali sono:
• per retribuzioni orarie fino a 6,83 €: 1,27 € (di cui 0,30 € a carico del lavoratore);
• per retribuzioni orarie oltre 6,83 € e fino a 8,34 €: 1,43 € (0,34 € a carico del lavoratore);
• per retribuzioni orarie oltre 8,34 €: 1,75 € (0,42 € a carico del lavoratore).

 

In caso di rapporti di lavoro di almeno 25 ore settimanali (tutte effettuate presso lo stesso datore di lavoro) l’importo orario del contributo dovuto è di 0,92 € (di cui 0,22 € a carico del lavoratore).
Quando il lavoratore è coniuge del datore di lavoro oppure è parente o affine entro il terzo grado e convive con il datore di lavoro, il contributo è dovuto senza la quota degli assegni familiari, per cui gli importi da pagare per ogni ora di lavoro sono:
• per retribuzioni orarie fino a 6,83 €: 1,23 € (di cui 0,30 € a carico del lavoratore);
• per retribuzioni orarie oltre 6,83 € e fino a 8,34 €: 1,39 € (0,34 € a carico del lavoratore);
• per retribuzioni orarie oltre 8,34 €: 1,70 € (0,42 € a carico del lavoratore).

In caso di rapporti di lavoro di almeno 25 ore settimanali (tutte effettuate presso lo stesso datore di lavoro) l’importo orario del contributo dovuto è di 0,90 € (di cui 0,22 € a carico del lavoratore).


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immagine di layoutConvenzione per la cessione del quinto– Data pubblicazione: 02/10/2007

 

 


Il Consiglio di Amministrazione dell’Inps ha definitivamente approvato la Convenzione per la cessione del quinto della pensione, da proporre agli istituti che intendono concedere prestiti dietro cessione di quote fino a un quinto della pensione. L’obiettivo è quello di permettere ai pensionati di accedere a prestiti a condizioni più vantaggiose rispetto alle medie di mercato.
Il testo della Convenzione è allegato al messaggio 23288 del 26 settembre.


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immagine di layoutCredito e assicurazioni: nuova aliquota per la maternità– Data pubblicazione: 01/10/2007

 

 


Dal 1° luglio 2007, il contributo di maternità per i settori del credito e delle assicurazioni è fissato nella misura dello 0,46% delle retribuzioni di tutti i lavoratori dipendenti (precedentemente l’aliquota era pari allo 0,13%). Con la circolare 117 del 28 settembre 2007 vengono fornite le modalità operative per l’applicazione da parte delle aziende interessate.


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immagine di layoutContributi volontari: si paga entro il 1° ottobre– Data pubblicazione: 28/09/2007

 

 


Lunedì 1° ottobre è l’ultimo giorno utile per versare i contributi volontari relativi al secondo trimestre 2007 (periodo aprile-giugno). I pagamenti devono essere effettuati secondo gli importi prestampati sui bollettini inviati dall’Istituto direttamente a casa degli interessati.
Si ricorda che i versamenti di importo inferiore a quello indicato comportano la riduzione proporzionale dei periodi accreditati e, conseguentemente, dell’importo della pensione. Inoltre, un solo giorno di ritardo rende nullo il versamento, senza la possibilità di recuperare il trimestre: in questo caso l’Inps provvederà a rimborsare quanto versato senza l’aggiunta di interessi.


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immagine di layoutPagamento on line di riscatti e ricongiunzioni– Data pubblicazione: 17/09/2007

 

 


È disponibile da oggi il pagamento on-line dei contributi da riscatto e delle ricongiunzioni contributive.
Il servizio, realizzato con la collaborazione di Posteitaliane, è raggiungibile nella sezione Pagamento online contributi riscatti e ricongiunzioni. Per effettuare questa operazione è necessario registrarsi gratuitamente sul sito di Posteitaliane www.poste.it. La procedura prevede il pagamento di un singolo riscatto o di una sola ricongiunzione o di più riscatti e/o ricongiunzioni. Nel primo caso, l’utente accede al servizio inserendo il codice fiscale e il numero di pratica; se invece desidera effettuare più pagamenti si richiede anche l’inserimento del codice di identificazione personale (PIN). Posteitaliane, ricevuto il pagamento on line, invia alla e-mail dell’utente un codice BancoPosta che attesta l’avvenuta operazione. Il servizio permette di pagare i bollettini in qualunque giorno, anche festivo e nelle ore di chiusura degli uffici. Le commissioni dovute a Posteitaliane saranno a carico dell’utente, così come avviene per l’utilizzo dei bollettini di conto corrente postale. L’importo, anche per il pagamento con carta di credito, sarà evidenziato al momento dell’operazione.


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immagine di layoutPresentazione modello 770/2007– Data pubblicazione: 10/09/2007

 

 


Con la circolare 115 del 7 settembre 2007 vengono fornite le istruzioni per la compilazione del modello 770/2007 Semplificato, per la parte che riguarda i dati previdenziali e assistenziali Inps (parte C). Si ricorda che la dichiarazione dei sostituti d’imposta deve essere presentata esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, entro lunedì 1° ottobre 2007, dal momento che il 30 settembre è festivo.


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immagine di layoutEmersione rapporti di lavoro– Data pubblicazione: 10/09/2007

 

 

 

Il 30 settembre 2007 scade il termine entro il quale i datori di lavoro, previo accordo sindacale, possono presentare all’Inps la domanda di regolarizzazione per i lavoratori il cui rapporto di lavoro non risulta da scritture o da altra documentazione obbligatoria, al fine di far emergere i rapporti di lavoro subordinato non denunciati. Nella circolare 116 del 7 settembre 2007 sono illustrate le istruzioni operative per il versamento dei contributi per la regolarizzazione presso Inps e Inail.


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immagine di layoutE’ in linea l’aggiornamento al 2005 dell’Osservatorio statistico sui lavoratori parasubordinati.– Data pubblicazione: 06/09/2007

 

 


Si comunica che è in linea, sul sito dell’Istituto, l’Osservatorio sui lavoratori parasubordinati aggiornato al 2005. L’Osservatorio, consultabile alla voce “INPS Comunica/Banche dati statistiche/Osservatori statistici” è stato implementato con nuove informazioni desunte dal flusso e-mens e, per l’anno 2005, esteso a livello provinciale rispetto al luogo di residenza. E’ disponibile on-line anche l’aggiornamento al 2005 del “Rapporto sul lavoro parasubordinato”, che si propone di evidenziare aspetti salienti e cambiamenti intervenuti nella Gestione.


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immagine di layoutPagamento quattordicesima– Data pubblicazione: 05/09/2007

 

 


Con la pensione di Ottobre più di 3 milioni di pensionati riceveranno insieme la somma aggiuntiva, la cosiddetta quattordicesima, così come previsto dalla legge 127/2007.
A tutti l’Inps ha già inviato una lettera in cui viene indicato l’importo esatto di tale somma per avere diritto alla quale occorre possedere i requisiti stabiliti dalla legge.
Circa quattrocentomila pensionati, di cui l’Istituto non conosce i redditi, riceveranno invece una lettera con allegato un modulo di verifica reddituale che dovranno riempire e restituire a Inps anche attraverso i CAF e i professionisti abilitati.


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immagine di layoutPubblicazione concorsi– Data pubblicazione: 03/09/2007

 

 


Sono disponibili nella sezione “Inps comunica concorsi” i bandi e i moduli di domanda per la partecipazione ai concorsi per personale amministrativo e dirigenti indetti dall’Istituto. I bandi sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, Serie Speciale – Concorsi del 24 agosto 2007.


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immagine di layoutProrogato al 20 agosto il termine di pagamento dei contributi previdenziali– Data pubblicazione: 10/08/2007

 

 


I contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro, dai committenti di collaborazioni coordinate e continuative e venditori a domicilio e dai titolari di posizioni assicurative in una delle gestioni amministrate dall’Istituto, aventi scadenza prima del 20 agosto 2007, possono essere pagati entro tale data, senza alcuna maggiorazione.
Il differimento al 20 agosto, stabilito con D.P.C.M., firmato dal presidente del Consiglio dei ministri ed in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, riguarda tutti i versamenti unitari da effettuarsi con il mod. F24.
La disciplina completa è contenuta nel messaggio 20494/2007.


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immagine di layoutProrogata dal 20 agosto al 16 novembre la scadenza del versamento a FONDINPS– Data pubblicazione: 08/08/2007

 

 


In considerazione delle difficoltà che le aziende possono incontrare in sede di prima applicazione per l’aggiornamento delle procedure, le quote di TFR relative a “luglio 2007” (mese successivo alla scadenza del termine semestrale a disposizione per i lavoratori in servizio al 31 dicembre 2006) e quelle relative ad “agosto 2007”, potranno utilmente essere versate dai datori di lavoro entro la data di scadenza del versamento di ottobre 2007 (16 novembre).

In tal caso, vista la natura del versamento, dovrà essere applicata la maggiorazione del 2,74% a titolo di interessi dalla data della scadenza naturale fino alla data dell’effettivo versamento.


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immagine di layoutSelezione di personale medico esterno da inserire nelle commissioni mediche di verifica provinciali– Data pubblicazione: 08/08/2007

 

 


L’Inps ha avviato la procedura per la selezione di medici esterni per le Commissioni Mediche di Verifica Provinciali, incaricate dell’accertamento dell’invalidità civile.

È necessario il possesso del titolo di Specialista in Medicina Legale e l’appartenenza ai ruoli di Enti Previdenziali. Solo nel caso di carenza di medici con questi requisiti, si farà ricorso a medici dipendenti di altre strutture pubbliche (Ministeri, Ospedali, Università) o a liberi professionisti iscritti agli Albi.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il Bando.


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immagine di layoutModalità per il versamento delle quote di TFR al “FONDINPS”– Data pubblicazione: 07/08/2007

 

 


L’Inps ha dettato le istruzioni per versare le quote di TFR al FONDINPS per i lavoratori che non hanno espresso la volontà di aderire alla previdenza complementare, nei settori in cui non sono operativi i fondi negoziali previsti dagli accordi o contratti collettivi.
Il versamento dovrà essere effettuato entro il 20 agosto.
Per eseguire il pagamento è stato istituito un nuovo ed apposito codice F24 denominato “FOIN”. I versamenti con tale causale non potranno essere soggetti a compensazioni e deduzioni, e quindi dovranno essere effettivamente eseguiti per intero anche se nel modello F24 sussistono crediti a favore del datore di lavoro a qualsiasi titolo.
Le istruzioni complete sono contenute nella circolare n. 113 del 6 agosto 2007.


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immagine di layoutAssistenza fiscale Inps– Data pubblicazione: 31/07/2007

 

 


Con la circolare 109 del 30 luglio, l’Inps fornisce agli uffici le istruzioni per la gestione dei modelli 730 presentati dai pensionati e delle risultanze contabili di quelli presentati dai pensionati ai CAF o ad un altro professionista abilitato. Per le posizioni pervenute entro il 30 giugno, le operazioni di conguaglio a debito saranno effettuate in occasione del pagamento della rata di agosto 2007, in modo da permettere un’eventuale rateizzazione fino a un massimo di quattro rate. Anche in caso di conguaglio a credito del pensionato, i conguagli sono elaborati sulla rata di agosto. Come già previsto per l’assistenza fiscale effettuata negli anni precedenti e per la generalità dei conguagli, l’Istituto invierà ai pensionati una apposita comunicazione.


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immagine di layoutPrevisioni relative al bilancio 2008– Data pubblicazione: 30/07/2007

 

 


Con la circolare 108 del 25 luglio sulle previsioni di bilancio per l’anno 2008 e il triennio 2008-2010, viene avviato il processo di programmazione dei centri di responsabilità, in coerenza con le linee generali e politico-sociali della relazione programmatica del Consiglio di indirizzo e vigilanza. Vengono così individuati strategie, obiettivi, programmi e strutture responsabili della realizzazione e illustrati il processo di realizzazione, gli strumenti a supporto e il calendario del processo finalizzato alla redazione del Bilancio di previsione per il 2008.


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immagine di layoutRegolamentazione comunitaria– Data pubblicazione: 24/07/2007

 

 


Con la circolare 107 del 24 luglio 2007 vengono fornite disposizioni generali e specifiche in relazione all’utilizzo dei periodi equivalenti ai periodi assicurativi degli Stati membri dell’Unione Europea e dei periodi di residenza, necessari per il raggiungimento del requisito contributivo previsto per il diritto alla pensione di anzianità.


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immagine di layoutII° Rapporto su immigrati e previdenza negli archivi dell’Inps– Data pubblicazione: 20/07/2007

 

 


È stato presentato, ed è disponibile in versione integrale su questo sito, lo studio “Regolarità, normalità, tutela – II° Rapporto su immigrati e previdenza negli archivi dell’Inps” – Appendice statistica
La pubblicazione, elaborata dall’Istituto con la collaborazione del Dossier Statistico Immigrazione CaritasMigrantes, si propone di aiutare a comprendere il ruolo degli immigrati sia come lavoratori sia come destinatari del sistema di protezione previdenziale ed assistenziale.


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immagine di layoutIndennità di mobilità: nuovo modulo– Data pubblicazione: 20/07/2007

 

 


Per la concessione dell’indennità di mobilità, è stato elaborato un modulo specifico per la dichiarazione del datore di lavoro. Il nuovo modulo DS22 Mobilità, che si affianca al precedente modello DS22 (che rimane comunque in uso per l’indennità di disoccupazione ordinaria e per i trattamenti speciali per l’edilizia), è disponibile in allegato al messaggio 18312 del 12 luglio, insieme alle istruzioni per la compilazione.


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immagine di layoutAziende agricole: Fondo di Tesoreria– Data pubblicazione: 20/07/2007

 

 


Con la circolare 105 del 17 luglio, vengono fornite le istruzioni operative relative alle modalità di versamento del contributo di finanziamento del Fondo di Tesoreria da parte dei datori di lavoro agricolo, per i dipendenti per i quali vige il sistema DMAG-Unico.


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immagine di layoutCome ottenere un prestito con la pensione– Data pubblicazione: 18/07/2007

 

 


L’8 febbraio 2007 è stato pubblicato il Regolamento di attuazione dell’articolo 13-bis del decreto-legge 14 marzo n. 80 che disciplina i prestiti ai pensionati estinguibili con cessione fino ad un quinto della pensione. L’Inps ha così stabilito modalità e regole che tutelino al massimo i pensionati.
Come funziona
Il pensionato chiede il prestito alla Banca o all’Intermediario Finanziario e l’Inps gli paga le rate trattenendole dalla pensione.
Le rate possono essere pagate cedendo fino ad un quinto della pensione. La durata del contratto di prestito non può superare i dieci anni.
Il prestito si può chiedere con tutte le pensioni eccetto:
>le pensioni e assegni sociali;
>le invalidità civili;
>assegno mensile per l’assistenza ai pensionati per inabilità;
>gli assegni di sostegno al reddito;
>le pensioni del personale bancario;
>assegni al nucleo familiare.
L’Inps versa l’importo della rata alla Banca o Intermediario Finanziario, con cui il pensionato ha stipulato il contratto, solo dopo aver verificato alcune condizioni a tutela del pensionato.
Cosa fare prima di chiedere il prestito
Per verificare la possibilità di chiedere un prestito il pensionato deve richiedere alla sede Inps, che ha in carico la sua pensione, la Comunicazione di cedibilità, che indica l’importo massimo della rata del prestito pagabile con la pensione. La Comunicazione di cedibilità è indispensabile perché l’Inps possa versare alla Banca o all’Intermediario Finanziario le rate relative al prestito, trattenendo l’importo dalla pensione. La stessa comunicazione va esibita alla Banca o alla Finanziaria per stipulare il contratto di prestito.
Come si calcola la rata “a misura di pensione”
Il pensionato può cedere fino ad un quinto della propria pensione. L’importo cedibile è calcolato, al netto delle tasse e in modo da non intaccare l’importo della pensione minima (436,14 euro nel 2007). Per questo motivo i trattamenti pensionistici integrati al minimo non possono essere oggetto di cessione.
Esempi di calcolo della quota cedibile
Caso 1
pensione lorda    476,30-
ritenute fiscali         0.00
pensione netta = 476,30
pensione min.     436,14
quota cedibile* =   40,16
*con salvaguardia della pensione minima, inferiore in questo caso all’importo del quinto = 95,26 euro
Caso 2
pensione lorda   1.200,00-
ritenute fiscali       300.00
pensione netta =   900,00
1/5 del netto        180,00
quota cedibile* =   180,00
*con salvaguardia della pensione minima (436,14 euro)
Nel caso si sia titolari di più pensioni, il calcolo si effettua sull’importo totale delle pensioni percepite.
Come Inps tutela i pensionati
Quando la Banca o la Finanziaria notifica all’Inps il contratto di prestito del pensionato per ottenere il pagamento delle rate, l’Inps controlla che:
>la Banca o la Finanziaria abbiano i requisiti richiesti dalla legge per questo tipo di operazione;
>il tasso effettivo globale (TEG) applicato al prestito sia inferiore al “tasso soglia” anti-usura (calcolato aumentando del 50% il tasso effettivo globale medio relativo ai prestiti con cessione del quinto della pensione nel trimestre di riferimento). Ad esempio, per i prestiti fino a 5000 euro richiesti nel I trimestre 2007: il tasso medio è 10,93(aumentato del 50%=5,46) =16,39 che è il tasso limite al di sotto del quale devono mantenersi i tassi di interesse applicati da Banche e Intermediari Finanziari.
>la rata prevista sia inferiore o pari ad un quinto dell’importo della pensione;
>nel contratto siano indicate tutte le spese (istruttoria, estinzione anticipata, premio assicurativo per premorienza, tasso di interesse e TEG complessivo).
Per contenere il livello dei tassi di interesse applicati,l’Inps sta proponendo alle Banche e agli Intermediari Finanziari di sottoscrivere una Convenzione, con la quale si impegnano a rispettare i tassi più favorevoli indicati dall’Istituto. Per esempio, nella Convenzione per i prestiti al di sotto dei 5000 euro, il tasso non potrà superare l’8,45%. Per quelli al di sopra dei 5000 euro, il tasso non potrà superare il 7,55%.
L’elenco delle Banche e degli Intermediari Finanziari convenzionati sarà messo a disposizione dei pensionati in tutte le sedi Inps.
L’Inps ha stipulato inoltre un accordo con l’Inpdap per coprire le spese di assicurazione a garanzia dei creditori con un apposito fondo rischi.


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immagine di layoutImprese statali privatizzate– Data pubblicazione: 13/07/2007

 

 


In seguito al parere espresso dal Consiglio di Stato, le imprese industriali dello Stato e degli Enti pubblici trasformate in società di capitali privatizzate sono tenute al versamento della contribuzione per la cassa integrazione (CIG), cassa integrazione straordinaria (CIGS) e per la mobilità. Le istruzioni per la regolarizzazione dei periodi pregressi sono disponibili nel messaggio 18089 del 10 luglio 2007


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immagine di layoutFondo di tesoreria: recupero somme non dovute– Data pubblicazione: 12/07/2007

 

 


Con il messaggio n° 17959 del 9 luglio 2007 vengono forniti chiarimenti a riguardo delle modalità di recupero (da parte dei datori di lavoro) di somme già versate al Fondo di Tesoreria e da destinare, invece, in tutto o in parte, alla previdenza complementare, in seguito alla scelta da parte del lavoratore successiva al momento della chiusura delle paghe.


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immagine di layoutDatori di lavoro agricolo: omesso versamento dei contributi– Data pubblicazione: 11/07/2007

 

 


Assume rilevanza penale il mancato versamento all’Inps – da parte dei datori di lavoro agricolo – delle trattenute operate sulle retribuzioni dei lavoratori a tempo determinato e indeterminato. Essendo prevista la non punibilità del reato in caso di regolarizzazione entro tre mesi dalla comunicazione del debito, i datori di lavoro per i quali non risulta ancora effettuato tale adempimento riceveranno una lettera di diffida con allegato un prospetto dove sono indicati l’importo a debito e i dati da esporre nel modello F24 per il versamento. Circolare n° 103 dell’11 luglio 2007.


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immagine di layoutDisciplina del Fondo a sostegno del settore trasporto aereo– Data pubblicazione: 10/07/2007

 

 


Con la circolare 102 del 9 luglio 2007 vengono disciplinate le modalità di accesso al Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale a favore del personale del settore del trasporto aereo. Il Fondo è finanziato con un contributo pari allo 0,50% (0,375% a carico del datore di lavoro e 0,125% a carico del lavoratore) della retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti lavoratori dipendenti delle imprese che svolgono attività di navigazione aerea, con personale iscritto al fondo volo e con personale impiegato nella gestione delle attività di terra, e delle imprese di gestione delle attività aeroportuali relative alla movimentazione di passeggeri, bagagli e merci.
Nella circolare vengono descritte nel dettaglio le modalità di versamento della contribuzione e di accesso alle prestazioni.


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immagine di layoutConvenzione per la trasmissione dei modelli RED relativi agli anni 2006-2007– Data pubblicazione: 09/07/2007

 

 


I professionisti abilitati alla trasmissione dei modelli RED possono stipulare convenzioni direttamente con l’Inps. I professionisti iscritti alle associazioni professionali firmatarie delle convenzioni a livello nazionale per l’invio telematico dei modelli RED (Consiglio nazionale Consulenti del Lavoro, Istituto Nazionale Revisori Contabili, Sindacato Nazionale Ragionieri Commercialisti e i Consulenti Tributari di ANCIT, ANCOT, INT e LAPET), possono rivolgersi alle stesse associazioni per l’inserimento del proprio nominativo nelle liste dei soggetti abilitati, oppure possono stipulare convenzioni singole presso le direzioni provinciali e subprovinciali dell’Inps competenti per territorio. Per farlo, però, devono essere in possesso dei seguenti requisiti: abilitazione alla certificazione del reddito; iscrizione nel Registro delle chiavi pubbliche degli utenti del “fisco telematico” del Dipartimento delle Entrate del Ministero dell’Economia e Finanze; possesso di un certificato digitale valido emesso dallo stesso Dipartimento delle Entrate ovvero da una delle autorità di certificazione InfoCamere, Actalis, Postecom, CNIPA. Circolare 100 del 5 luglio 2007


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immagine di layoutContributi lavoratori domestici– Data pubblicazione: 05/07/2007

 

 

 

Scade martedì 10 luglio il termine per pagare i contributi per i lavoratori domestici, relativi al periodo aprile/giugno 2007. Per il pagamento è necessario utilizzare uno dei bollettini di conto corrente postale inviati dall’Inps direttamente a casa degli interessati. È possibile, inoltre, effettuare il pagamento dei contributi con il servizio “Pagamento online contributi lavoratori domestici” (disponibile nella sezione servizi online per il cittadino) al quale è stata aggiunta una nuova funzionalità che prevede la stampa della ricevuta di versamento tramite il codice BancoPosta. Sempre online, infine, è possibile chiedere l’invio di nuovi bollettini e utilizzare un’apposita procedura semplificata per il calcolo dei contributi dovuti.
Il contributo è determinato in base alla retribuzione e all’orario di lavoro.
Gli importi da pagare per ogni ora di lavoro, per rapporti di lavoro fino a 24 ore settimanali sono:


• per retribuzioni orarie fino a 6,83 €: 1,27 € (di cui 0,30 € a carico del lavoratore);
• per retribuzioni orarie oltre 6,83 € e fino a 8,34 €: 1,43 € (0,34 € a carico del lavoratore);
• per retribuzioni orarie oltre 8,34 €: 1,75 € (0,42 € a carico del lavoratore).

In caso di rapporti di lavoro di almeno 25 ore settimanali (tutte effettuate presso lo stesso datore di lavoro) l’importo orario del contributo dovuto è di 0,92 € (di cui 0,22 € a carico del lavoratore).
Quando il lavoratore è coniuge del datore di lavoro oppure è parente o affine entro il terzo grado e convive con il datore di lavoro, il contributo è dovuto senza la quota degli assegni familiari, per cui gli importi da pagare per ogni ora di lavoro sono:

• per retribuzioni orarie fino a 6,83 €: 1,23 € (di cui 0,30 € a carico del lavoratore);
• per retribuzioni orarie oltre 6,83 € e fino a 8,34 €: 1,39 € (0,34 € a carico del lavoratore);
• per retribuzioni orarie oltre 8,34 €: 1,70 € (0,42 € a carico del lavoratore).

In caso di rapporti di lavoro di almeno 25 ore settimanali (tutte effettuate presso lo stesso datore di lavoro) l’importo orario del contributo dovuto è di 0,90 € (di cui 0,22 € a carico del lavoratore).


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immagine di layoutVersamenti volontari: si paga entro giugno– Data pubblicazione: 26/06/2007

 

 


Sabato 30 giugno è l’ultima data utile per pagare i contributi volontari relativi al primo trimestre 2007 (periodo gennaio – marzo). Il pagamento va effettuato per mezzo dei bollettini di conto corrente personalizzati che l’Inps spedisce direttamente a casa degli interessati. Il rispetto della scadenza è fondamentale ai fini dell’accredito dei contributi sulla posizione individuale. L’Inps, infatti, è tenuto per legge a restituire senza interessi le somme versate in ritardo e l’assicurato, in tal caso, non ha più la possibilità di recuperare il relativo trimestre: in alternativa, si può chiedere agli uffici di accreditare sul trimestre successivo le somme versate in ritardo. È possibile, inoltre, versare una somma inferiore a quella indicata, recandosi presso gli uffici dell’Inps che, a richiesta, provvederanno a stampare degli appositi bollettini. In questo caso però l’accredito di contributi ai fini del diritto a pensione è ridotto proporzionalmente alla somma versata.


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immagine di layoutBanca Centrale Europea: variazione tasso di riferimento– Data pubblicazione: 25/06/2007

 

 


A decorrere dal 13 giugno 2007, la Banca Centrale Europea ha fissato, nella misura del 4%, il nuovo tasso ufficiale di riferimento da utilizzare per la determinazione del tasso di differimento e di dilazione da applicare ai debiti contributivi dovuti agli enti di previdenza. Gli interessi di dilazione e di differimento, sempre a partire dal 13 giugno, saranno quindi calcolati applicando l’aliquota del 10%. La modifica produce effetti anche nei confronti delle somme aggiuntive per ritardato od omesso versamento dei contributi, come descritto nella  circolare n° 93 del 22 giugno 2007.


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immagine di layoutBenefici per le vittime del terrorismo– Data pubblicazione: 25/06/2007

 

 


La legge 206 del 2004 ha previsto tutta una serie di benefici economici, previdenziali e fiscali per i cittadini italiani – e per i loro familiari superstiti – vittime di atti di terrorismo e di stragi, sempre di matrice terroristica, verificatisi in Italia a partire dal 1° gennaio 1961 e fuori del territorio nazionale a partire dal 1° gennaio 2003. I benefici pensionistici introdotti dalla legge 206 riguardano tutti i lavoratori dipendenti e autonomi o pensionati in possesso della cittadinanza italiana al momento del fatto e, in modo particolare, chi ha subito un’invalidità permanente. Gli stessi benefici sono applicati anche alle pensioni ai superstiti per i familiari aventi diritto ai quali, peraltro, non è richiesto il requisito della cittadinanza. La legge finanziaria per il 2007 ha introdotto delle modifiche alla legge in questione, aumentando i destinatari del riconoscimento figurativo di dieci anni di anzianità contributiva previsto dall’articolo 3. Circolare n° 94 del 22 giugno 2007.


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immagine di layoutAssegno per il nucleo familiare: livelli reddituali per il periodo 1° luglio 2007 – 30 giugno 2008– Data pubblicazione: 21/06/2007

 

 


Per l’anno 2007 non verrà effettuata la consueta rivalutazione dei livelli di reddito familiare per il riconoscimento dell’assegno per il nucleo familiare. Pertanto, dal 1° luglio 2007, continueranno ad essere ad essere applicate tutte le tabelle attualmente in vigore, i cui livelli reddituali saranno rivalutati dal 1° luglio 2008.


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immagine di layoutSiglato Protocollo d’Intesa Inps – Ministero dell’Interno– Data pubblicazione: 21/06/2007

 

 


Il Direttore Generale dell’Inps Vittorio Crecco ed il Prefetto Mario Ciclosi, Vice Capo Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno, hanno firmato un Protocollo d’Intesa ‘per la fornitura e lo scambio di informazioni sui rapporti di lavoro dei cittadini stranieri‘.
L’accordo si inserisce nel rapporto di collaborazione tra Ministero dell’Interno ed INPS nel settore dell’immigrazione, in particolare nell’ambito delle procedure di semplificazione del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno.
Lo scambio di dati tra INPS e Ministero dell’Interno contribuirà a migliorare la qualità e l’affidabilità delle informazioni sui rapporti di lavoro dei cittadini stranieri, disponibili nei rispettivi archivi, e faciliterà gli iter amministrativi gestiti dagli Sportelli Unici per l’Immigrazione.
L’incrocio di informazioni consentirà, inoltre, di mettere in luce il rapporto tra immigrazione e lavoro nero e di pianificare azioni mirate ad aumentare il livello di regolarità – assicurativa e contributiva – dei lavoratori stranieri presenti sul territorio.


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immagine di layoutCumulo pensione – redditi da lavoro autonomo: proroga termine comunicazione– Data pubblicazione: 21/06/2007

 

 


Il termine di presentazione della comunicazione dei redditi da lavoro autonomo da parte dei pensionati è prorogato al 31 luglio 2007. La dichiarazione può essere presentata utilizzando il modulo 503 AUT (allegato al messaggio 13792 del 30 maggio 2007) già predisposto dall’Istituto, ma sono considerate valide anche dichiarazioni che non utilizzano tale modulo.


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immagine di layoutArtigiani e commercianti: pagamento contributi a percentuale– Data pubblicazione: 15/06/2007

 

 


Dal 1° gennaio 2007 i soggetti titolari di partita IVA hanno l’obbligo di effettuare i versamenti fiscali e previdenziali esclusivamente per via telematica. Di conseguenza – dopo un preliminare scambio di dati con l’Agenzia delle Entrate – l’Istituto ha provveduto a spedire, ad artigiani e commercianti titolari di partita Iva, un prospetto di liquidazione con l’indicazione degli importi e delle causali per i versamenti e delle modalità di determinazione degli importi dovuti. Chi non è titolare di partita IVA, invece, riceverà anche i modelli F24 per il pagamento tradizionale. Si ricorda che i versamenti relativi alla quota di reddito eccedente il minimale devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sul reddito, vale a dire entro il 18 giugno (in quanto il 16 e il 17 cadono rispettivamente di sabato e di domenica) per il saldo 2006 e il primo acconto 2007, ed entro il 30 novembre per il secondo acconto 2007. Il versamento del saldo 2006 e primo acconto 2007 può anche essere effettuato entro il prossimo 16 luglio, ma in tal caso l’importo dei contributi dovuti deve essere maggiorato dello 0,40% a titolo di interessi. Circolare 92 del 12 giugno 2007


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immagine di layoutCumulo dei contributi Inps ed Enpals– Data pubblicazione: 05/06/2007

 

 


I contributi versati presso l’Enpals, il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti dell’Inps e una delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi, possono essere cumulati per ottenere il diritto a una pensione a carico della gestione speciale. Con il messaggio 14371 del 1° giugno, infatti, viene precisato che nel caso in cui, anche unificando i contributi da lavoro dipendente versati presso i due Enti, il lavoratore non dovesse raggiungere il previsto requisito contributivo, la parte di contributi Enpals può essere trasferita all’Inps e cumulata con quella da lavoro autonomo, eventualmente in possesso del lavoratore, in modo da ottenere una contribuzione sufficiente alla liquidazione della pensione.


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immagine di layoutCessione del quinto della pensione– Data pubblicazione: 04/06/2007

 

 


Con la circolare 91 del 31 maggio, l’Inps illustra i criteri adottati per l’attuazione della legge 80/2005 che, all’articolo 13 bis, prevede che i pensionati pubblici e privati possono contrarre con banche e intermediari finanziari prestiti da estinguersi con la cessione di quote della pensione fino ad un quinto della stessa, per periodi non superiori a dieci anni. Non tutte le prestazioni, però, sono considerate cedibili e, a riguardo, nella circolare sono elencati i trattamenti ai quali non si applica tale normativa. Alla circolare, inoltre, è allegata la modulistica necessaria alla definizione delle domande.


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immagine di layoutCumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo– Data pubblicazione: 31/05/2007

 

 


Entro lunedì 2 luglio 2007 i titolari di pensione con decorrenza entro il 2006, soggetti al divieto di cumulo parziale della pensione con i redditi da lavoro autonomo, sono tenuti a comunicare all’Inps i redditi da lavoro autonomo conseguiti nel corso del 2006. I redditi devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute erariali. Il reddito d’impresa deve essere dichiarato al netto anche delle eventuali perdite deducibili imputabili all’anno di riferimento del reddito. La dichiarazione può essere resa utilizzando il modello 503 AUT, ma sono considerate valide anche dichiarazioni che non utilizzano tale modulo. Le trattenute delle quote di pensione non cumulabili con i redditi da lavoro autonomo vengono effettuate provvisoriamente dall’Inps sulla base della dichiarazione dei redditi che i pensionati prevedono di conseguire nel corso dell’anno. Per quanto riguarda il 2007, tali trattenute saranno poi conguagliate in relazione ai redditi effettivamente percepiti, sulla base della dichiarazione dei redditi 2007 resa a consuntivo nell’anno 2008.


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immagine di layoutFondo solidarietà assicurazioni: sospensione del contributo– Data pubblicazione: 31/05/2007

 

 


Il Comitato amministratore del Fondo di solidarietà per il personale già dipendente da imprese di assicurazioni poste in liquidazione coatta amministrativa, considerando le disponibilità finanziarie del Fondo e le spese previste, ha disposto una sospensione del contributo di finanziamento dello 0,50% per il periodo 1° giugno – 30 settembre 2007. Rimane, invece, dovuto il contributo relativo al mese di maggio, in scadenza al 16 giugno.


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immagine di layoutFlessibilità del congedo di maternità– Data pubblicazione: 29/05/2007

 

 


Come noto, la flessibilità del congedo di maternità consente alla lavoratrice in gravidanza di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto (cioè dal nono mese di gravidanza) fino al quarto mese successivo al parto, a condizione che il ginecologo del servizio sanitario nazionale o convenzionato con esso oppure il medico dell’azienda preposto alla tutela della salute sul luogo di lavoro, attestino che la permanenza al lavoro nel corso dell’ottavo mese di gravidanza non causi un pregiudizio alla salute della madre e del bambino. A tal fine, la lavoratrice deve presentare un’apposita domanda sia al datore di lavoro sia all’Inps, corredata da certificazione sanitaria – acquisita durante il settimo mese di gravidanza – attestante i presupposti di permanenza al lavoro. Con il messaggio 13279 del 25 maggio 2007, l’Istituto fornisce alcune precisazioni a riguardo.


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immagine di layoutFondo Clero: Proroga versamento– Data pubblicazione: 28/05/2007

 

 


Il termine per il versamento delle differenze contributive dovute al Fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica per gli anni 2005, 2006 e 2007 (vedi circolare 79 del 18 aprile 2007), è prorogato al 31 gennaio 2008, anche in considerazione del fatto che in tali differenze sono comprese anche quelle relative al periodo 1° luglio – 31 dicembre 2007.


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immagine di layoutForum PA: Premi PA aperta 2007– Data pubblicazione: 28/05/2007

 

 


Tra i vincitori per le migliori azioni per una pubblica amministrazione aperta ed inclusiva, assegnati nel corso della 18ª edizione del Forum Pa, c’è anche l’Inps, con il progetto “Punto Cliente per Sordi” presentato dalla Sede Provinciale di Salerno. Si tratta di uno sportello dedicato alle persone con disabilità uditiva, per permettere loro di usufruire degli stessi servizi offerti ai cittadini senza handicap. I funzionari Inps preposti a tale servizio forniranno consulenza e informazioni e provvederanno, inoltre, alla liquidazione di alcune prestazioni. A tal fine, saranno coadiuvati da un interprete della “lingua dei segni” messo a disposizione gratuitamente dall’Ente Sordi di Salerno (ENS). Il progetto, che prevede anche l’utilizzo di tecnologie avanzate come videotelefono, webcam, messaggistica telefonica SMS, messaggistica internet MSN e fax, si propone di eliminare almeno la barriera linguistica e garantire così servizi nella misura del 100% anche agli utenti con handicap uditivo.


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immagine di layoutPermessi per disabilità– Data pubblicazione: 25/05/2007

 

 


Alla luce delle diverse sentenze (Corte di Cassazione, Consiglio di Stato, Corte Costituzionale) sui permessi per l’assistenza a persone con disabilità grave previsti dalla legge 104/1992, l’Istituto rivede i criteri precedentemente adottati in merito all’accertamento dei requisiti di continuità ed esclusività, in modo da adeguarli all’orientamento consolidato della giurisprudenza in materia.
Circolare 90 del 23 maggio 2007


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immagine di layoutAssegno di maternità concesso dai Comuni– Data pubblicazione: 25/05/2007

 

 


L’assegno di maternità concesso dai Comuni alle madri cittadine italiane o comunitarie o extracomunitarie in possesso di carta di soggiorno, spetta anche alle cittadine extracomunitarie riconosciute come rifugiate politiche, anche se non sono in possesso di carta di soggiorno, fermi restando gli altri requisiti di legge. Lo ha stabilito il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con una nota inviata all’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), basata anche su un parere favorevole della Direzione Generale per l’Immigrazione e del Ministero dell’Interno.
Messaggio n° 12712 del 21 maggio 2007


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immagine di layoutAssegno nucleo familiare: aggiornamento tabelle– Data pubblicazione: 22/05/2007

 

 


A decorrere dal 1° gennaio 2007, l’assegno per i nuclei familiari con due o un solo genitore e almeno un figlio minore, che includono persone inabili, non può essere inferiore – a parità di reddito e composizione numerica – a quello spettante ai nuclei familiari equivalenti nei quali, però, non sono presenti componenti inabili. È quanto stabilisce il decreto del 7 marzo 2007 del Ministro delle politiche per la famiglia e del Ministro del lavoro, di concerto con i Ministri della solidarietà sociale e dell’economia. Pertanto, le tabelle 14 e 15 allegate alle precedenti circolari 13 e 26/2007, sono sostituite dalle nuove tabelle allegate alla circolare 88 del 18 maggio 2007. Sulla base di tali tabelle, quindi, i datori di lavoro dovranno rideterminare gli importi spettanti ai lavoratori aventi diritto, pagando l’intero importo in caso di nuove domande oppure la differenza con quanto già corrisposto in caso di pagamenti già in corso.


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immagine di layoutInps e AlmavivA presentano Vicky, l’assistente virtuale– Data pubblicazione: 22/05/2007

 

 


Vicky, l’Assistente virtuale di Inps, è il nuovo strumento di comunicazione che Inps mette a disposizione dei cittadini. È un assistente virtuale dal volto umano, con la capacità di comprendere il linguaggio naturale degli utenti e facilitare così l’utilizzo dei servizi dell’Istituto, creando un vero e proprio sportello self-service virtuale. Con Vicky sarà possibile dialogare per richiedere informazioni e supporto non solo sul web, ma anche con il cellulare e la TV. Il prototipo, realizzato in collaborazione con AlmavivA, è stato presentato a Forum PA (presso lo stand Inps, al padiglione 8). L’intento è quello di realizzare una comunicazione aperta e trasparente, che semplifichi gli adempimenti e ponga al centro le esigenze dei cittadini, non più costretti a navigare selezionando voci da un menu standard, ma in grado di interagire in modo più personalizzato e semplice. Per la prima sperimentazione, Inps ha voluto affrontare due temi: la riforma della previdenza complementare e i lavoratori domestici (calcolo dei contributi, modalità di pagamento, scadenze ecc.).


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immagine di layoutRiduzione contributiva per le aziende edili– Data pubblicazione: 18/05/2007

 

 


Il decreto ministeriale Lavoro/Economia del 5 maggio 2007 ha confermato anche per il 2006 – per il settore edile – la riduzione contributiva dell’11,50% sulla parte di contribuzione a carico dei datori di lavoro, con esclusione di quella di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Tale riduzione si applica soltanto agli operai occupati con un orario di lavoro di 40 ore settimanali, per cui non spetta per i lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale. Nella circolare 87 del 17 maggio sono riportate le informazioni sulle modalità di l’utilizzo del beneficio e il modulo per la necessaria dichiarazione di responsabilità da parte dei datori di lavoro.


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immagine di layoutArtigiani e commercianti: entro il 16 maggio i contributi all’Inps– Data pubblicazione: 11/05/2007

 

 


Entro mercoledì 16 maggio, artigiani e commercianti devono versare all’Inps la prima rata dei contributi fissi 2007, trimestre gennaio-marzo, il cui importo cambia ogni anno in base al minimale di reddito stabilito dalla legge. Oltre ai contributi fissi, gli artigiani e i commercianti hanno anche un altro contributo da versare nel corso dell’anno all’Inps. Si tratta del contributo a percentuale, di importo variabile, calcolato sulla totalità dei redditi d’impresa denunciati al fisco, fino ad un importo massimo, anch’esso stabilito ogni anno dalla legge. Il contributo a percentuale si paga in tempi diversi rispetto a quelli per i contributi fissi: sono previste, infatti, due rate di uguale importo, da versare entro i termini previsti per il pagamento dell’Irpef e cioè a maggio e a novembre. Sia per i contributi fissi sia per quelli a percentuale il pagamento si effettua utilizzando il modello unico F24 che l’Inps invia ogni anno direttamente a casa degli interessati.
Per gli importi si può consultare la circolare n° 29 del 29 gennaio 2007.


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immagine di layoutRicongiunzione liberi professionisti– Data pubblicazione: 10/05/2007

 

 


Con la circolare 85 dell’8 maggio, vengono pubblicate le tabelle dei coefficienti da utilizzare per i piani di ammortamento degli oneri di ricongiunzione relativi alle domande presentate nel 2007. Le tabelle sono state aggiornate in base al tasso di variazione medio annuo dell’indice dei prezzi al consumo per operai e impiegati per l’anno 2006.


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immagine di layoutFondo di solidarietà Poste Italiane– Data pubblicazione: 08/05/2007

 

 


Il Fondo di solidarietà per il personale di Poste Italiane S.p.A. ha il compito di realizzare politiche attive di sostegno del reddito e dell’occupazione e di attuare interventi che favoriscano il mutamento e il rinnovamento delle professionalità dei lavoratori. Il contributo dovuto al Fondo è pari allo 0,50% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di cui lo 0,375% a carico del datore di lavoro e lo 0,125% a carico dei lavoratori. Le domande di intervento devono essere indirizzate al Comitato del Fondo di solidarietà per il tramite della sede Inps presso la quale l’azienda versa i contributi, e possono essere inviate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento oppure consegnate a mano. L’accesso alle prestazioni è subordinato all’espletamento delle procedure concorsuali previste per i processi che modificano le condizioni di lavoro del personale e alla loro conclusione con un accordo sindacale.
Per maggiori informazioni consultare la circolare 82 del 7 maggio 2007 .


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immagine di layoutIl Presidente Lotito illustra la relazione programmatica CIV 2008-2010– Data pubblicazione: 04/05/2007

 

 


Nel 4° anno della consiliatura il CIV valuta e riflette sui risultati raggiunti e su quelli ancora da raggiungere.
Il futuro nell’esperienza del passato” è il titolo con il quale la Relazione sarà sottoposta all’attenzione di tutte le strutture territoriali dell’Inps attraverso una videoconferenza che avrà svolgimento il 9 maggio p.v. presso la Sala Mancini della Direzione Generale dell’Inps.


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immagine di layoutAziende agricole: comunicazioni telematiche– Data pubblicazione: 03/05/2007

 

 


Le procedure di trasmissione telematica dei dati da parte delle aziende agricole sono state implementate con l’acquisizione on-line dei Registri di Impresa. Pertanto, la trasmissione della “Comunicazione di avviamento al lavoro” può essere effettuata dai soggetti autorizzati con due distinte modalità:
1) trasmissione telematica del file contenente i rapporti di lavoro di una o più aziende;
2) acquisizione on-line dei rapporti di lavoro, distintamente per ciascuna azienda.
Il servizio, denominato RI Internet, consente inoltre la consultazione delle comunicazioni trasmesse (indipendentemente dalla modalità utilizzata) e del numero dei Registri Presenze per ciascuna azienda, e la gestione degli adempimenti relativi ai documenti di lavoro obbligatori (libro matricola, paga e presenze). Circolare 80 del 27 aprile 2007


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immagine di layoutPrevidenza professionale svizzera: pagamento prestazioni di libero passaggio.– Data pubblicazione: 03/05/2007

 

 


Dal 1° giugno 2007, i lavoratori assicurati alla previdenza professionale svizzera che hanno lasciato definitivamente la Svizzera per rientrare in Italia, possono richiedere al Fondo di Garanzia LPP – l’Ente di collegamento tra gli Istituti di previdenza professionale svizzeri e gli assicurati – il pagamento in capitale delle prestazioni di uscita dalla previdenza professionale svizzera, a condizione che non siano iscritti all’assicurazione generale obbligatoria italiana per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti.
A tal fine l’Inps e il Fondo di garanzia LPP hanno concordato un procedimento amministrativo che prevede una richiesta da parte dell’interessato al Fondo di Garanzia LPP. Il Fondo autorizza il pagamento dopo la verifica da parte dell’Inps della non iscrizione nel Casellario Centrale delle posizioni previdenziali attive.
Il formulario di richiesta – disponibile sul sito www.inps.it, cliccando su Moduli e indicando Svizzera nel campo Ricerca – deve essere compilato ed inviato al Fondo di Garanzia LPP, Ufficio di direzione, Casella postale 5032, CH-3001 Berna.
Circolare 36 del 7 febbraio 2007


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immagine di layoutPagamento pensioni all’estero– Data pubblicazione: 23/04/2007

 

 

 

In merito al pagamento delle pensioni all’estero Inps precisa che:

*         L’Inps e l’Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane, hanno spedito una lettera (allegata) a tutti i pensionati all’estero in cui vengono spiegate nella maniera più chiara possibile le nuove modalità di pagamento. Tali modalità presentano notevoli vantaggi: nessuna commissione a carico del pensionato e maggiore sicurezza nel pagamento, senza dover cambiare conto corrente. All’interno della busta vengono indicate le varie modalità – internet, call center, fax – con le quali richiedere ulteriori informazioni. Tali lettere sono state inviate per opportuna conoscenza ai nostri Consolati, ai patronati esteri, al Ministero degli Esteri.

*         Per quanto riguarda l’Argentina, la Banca aggiudicataria ha assegnato i pagamenti a Banco Itaù che dispone di 79 sportelli sul territorio. Inps rassicura i pensionati di tale Paese che, anche in assenza di particolari indicazioni sulle modalità di pagamento, sarà garantita per loro, così come per tutti gli altri, la continuità delle pensioni con l’invio di assegni in euro con corriere speciale. La Banca ha comunque predisposto una opportuna comunicazione presso i beneficiari invitandoli alle loro filiali sul territorio per tutte le informazioni necessarie.

 

Si ricorda che i nostri connazionali all’estero possono richiedere altre informazioni:

 

*         Telefonando al numero verde gratuito internazionale espressamente “dedicato” dell’Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane 0080077788800;

*         Inviando una e-mail all’indirizzo di posta elettronica servizio.inps@icbpi.it;

*         Inviando un fax al numero 0039 06 45485692.

*         Chiamando i seguenti numeri della Direzione Generale – Struttura studio e ricerca per lo sviluppo delle attività delle convenzioni internazionali: 06.5905 6430/6703/6789/6762/6341/6774/6780/4113.

 

Lettera pagamenti estero


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immagine di layoutProroga consegna modelli RED– Data pubblicazione: 20/04/2007

 

 


Il termine di consegna dei modelli RED (richiesta dichiarazione redditi) per l’anno 2006, fissato al 15 aprile 2007, è prorogato al 30 giugno 2007.


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immagine di layoutFondo di previdenza per il clero: aggiornamento dei contributi– Data pubblicazione: 20/04/2007

 

 


Con il decreto 7 marzo 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 79 del 4 aprile 2007, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha aumentato – a partire dall’anno 2005 – il contributo individuale dovuto dagli iscritti al Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica. A decorrere dal 1° gennaio 2005, il contributo passa così da 1.413,00 euro a 1.439,88 euro annui, con una differenza di 26,88 euro per ciascun anno (4,48 euro per bimestre, pari a 2,24 euro mensili). In attesa di un nuovo decreto tale importo resta confermato provvisoriamente anche per gli anni 2006, 2007 e 2008. Considerati i tempi necessari per la predisposizione dei nuovi bollettini da inviare agli iscritti al Fondo, il termine per il versamento – senza aggravio di interessi – è fissato al 31 luglio 2007.
Circolare 79 del 18 aprile 2007


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immagine di layoutStabilizzazione lavoratori parasubordinati – Accordi aziendali entro il 30 aprile– Data pubblicazione: 18/04/2007

 

 


La legge finanziaria 2007 ha introdotto la possibilità, per i committenti datori di lavoro, di trasformare in rapporti di lavoro subordinato le collaborazioni coordinate e continuative, comprese quelle a progetto.
I nuovi contratti di lavoro subordinato devono prevedere una durata del rapporto di lavoro di almeno ventiquattro mesi. La stabilizzazione prevede alcune fasi, la prima delle quali – consistente nella stipula di accordi aziendali o territoriali con le organizzazioni sindacali più rappresentative – deve essere conclusa entro il 30 aprile 2007. La fase successiva è relativa alla sottoscrizione, da parte dei lavoratori interessati, di atti di conciliazione individuale. Infine, per la validazione di tali atti di conciliazione, i datori di lavoro devono versare alla Gestione separata un contributo straordinario integrativo pari alla metà della quota di contributi a carico del committente per la durata del contratto di collaborazione di ciascun lavoratore interessato. Un terzo dell’importo deve essere versato subito e l’attestazione dell’avvenuto pagamento deve essere depositata presso la sede Inps competente insieme agli atti di conciliazione e ai contratti stipulati, mentre la restante parte del contributo può essere versata in trentasei rate mensili.
Il pagamento del contributo straordinario integrativo comporta l’estinzione dei reati previsti dalla legge in materia di versamento di contributi e, per effetto degli atti di conciliazione, per i periodi di lavoro pregressi sono esclusi accertamenti di natura fiscale e contributiva.
Il modulo per la dichiarazione di stabilizzazione è allegato alla circolare 78 del 17 aprile.


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immagine di layoutGestione separata: indennità di malattia– Data pubblicazione: 17/04/2007

 

 


Dal 1° gennaio 2007 i lavoratori parasubordinati e assimilati iscritti alla Gestione separata dei lavoratori autonomi, non iscritti ad altre forme di assicurazione obbligatoria e non titolari di pensione, hanno diritto all’indennità di malattia se sono in possesso di almeno tre mesi di contribuzione nei dodici mesi precedenti l’inizio della malattia e di un reddito da lavoro parasubordinato non superiore al 70% del massimale contributivo. La domanda deve essere presentata entro un anno a partire dal giorno successivo alla fine della malattia e può essere anche inviata per posta, allegando copia di un documento di riconoscimento, oppure presentata per il tramite di un ente di patronato.
La circolare 76 del 16 aprile contiene tutte le informazioni necessarie all’applicazione e il modulo per la domanda.


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immagine di layoutContributi lavoratori domestici– Data pubblicazione: 05/04/2007

 

 


Scade martedì 10 aprile il termine per pagare all’Inps i contributi per i lavoratori domestici, relativi alla prima rata 2007 (periodo gennaio/marzo). Per il pagamento è necessario utilizzare uno dei bollettini di conto corrente postale inviati dall’Inps direttamente a casa degli interessati. Il contributo per i lavoratori domestici è determinato in base alla retribuzione e all’orario di lavoro: se quest’ultimo non supera le 24 settimanali, il contributo è commisurato a tre diverse fasce di retribuzione oraria; se invece l’orario di la-voro settimanale supera le 24 ore (è cioè di almeno 25 ore settimanali), il contributo dovuto è fisso, qua-lunque sia l’importo della retribuzione oraria. In quest’ultimo caso l’importo del contributo è sensibilmente più basso, a patto che le ore siano effettuate tutte presso lo stesso datore di lavoro. Gli importi da pagare per ogni ora di lavoro, per rapporti di lavoro fino a 24 ore settimanali sono:
1) per retribuzioni orarie fino a 6,83 €: 1,27 € (di cui 0,30 € a carico del lavoratore);
2) per retribuzioni orarie oltre 6,83 € e fino a 8,34 €: 1,43 € (0,34 € a carico del lavoratore);
3) per retribuzioni orarie oltre 8,34 €: 1,75 € (0,42 € a carico del lavoratore).
In caso di rapporti di lavoro di almeno 25 ore settimanali (tutte effettuate presso lo stesso datore di lavo-ro) l’importo orario del contributo dovuto è di 0,92 € (di cui 0,22 € a carico del lavoratore).
Si ricorda che, nella sezione servizi online per il cittadino, è possibile effettuare il pagamento dei contribu-ti con il nuovo servizio “Pagamento online contributi lavoratori domestici”, chiedere l’invio di nuovi bollettini e utilizzare un’apposita procedura semplificata per il calcolo dei contributi dovuti.


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immagine di layoutFondo Tesoreria: le istruzioni operative– Data pubblicazione: 05/04/2007

 

 


Con la circolare n° 70 del 3 aprile sono state emanate le istruzioni che disciplinano il contributo e le modalità di versamento dell’accantonamento del TFR al Fondo tesoreria, gestito dall’Istituto, nonché la tipologia e la modalità di erogazione delle prestazioni.
Questi i tratti salienti:
– Vengono elencate le tipologie di aziende tenute al versamento così come i lavoratori che devono essere esclusi dall’obbligo del versamento (per esempio lavoratori a domicilio, impiegati, quadri e dirigenti del settore agricolo). 
– Sono ribadite le modalità per definire la base imponibile sulla quale viene calcolata l’entità del contributo che potrà essere versato da parte delle aziende con la consueta modalità telematica della contribuzione previdenziale obbligatoria (denuncia mensile DM). 
– Sono evidenziati gli strumenti operativi, supportati da esempi concreti, affinché le aziende possano usufruire, in sede di conguaglio, della quota di esonero (le cosiddette compensazioni) stabilita dalla legge. 
– L’accantonamento del TFR da parte delle aziende assume la natura di contribuzione previdenziale equiparata, ai fini dell’accertamento e della riscossione, a quella obbligatoria. 
– Il datore di lavoro che abbia almeno 50 dipendenti è obbligato a versare il contributo al Fondo Tesoreria, a partire dal 1° gennaio 2007 (o a partire dalla data di assunzione del lavoratore, se successiva), per tutti quei lavoratori che abbiano manifestato la volontà di mantenere tutto o parte del TFR in azienda. 
– Il contributo è comunque dovuto al Fondo fino al momento dell’eventuale conferimento del TFR ai Fondi pensionistici complementari. 
– La liquidazione del TFR continuerà ad essere erogata direttamente dal datore di lavoro anche per la quota di competenza del Fondo (si riserva alle aziende la possibilità del conguaglio). 
– Per le anticipazioni del TFR rimane sostanzialmente invariata la normativa e la prassi esistente. 
– Le aziende hanno tre mesi di tempo per adeguarsi alla nuova normativa.


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immagine di layoutAssegni dei Comuni per il nucleo familiare e per la maternità: i nuovi importi– Data pubblicazione: 02/04/2007

 

 

 

Sono stati rivalutati gli importi dell’assegno familiare e di quello di maternità concessi dai Comuni.
Per il 2007, l’importo di tali prestazioni sarà pari a:

*         122,80 euro per l’assegno per il nucleo familiare: il nuovo valore dell’indicatore della situazione economica (ISE) per i nuclei familiari composti da cinque componenti, di cui almeno tre figli minori, è pari a 22.105,12 euro;

*         294,52 euro (per complessivi 1.472,60 euro) per l’assegno di maternità per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2007; in questo caso, il nuovo valore dell’indicatore della situazione economica (ISE) per i nuclei familiari composti da tre componenti è pari a 30.701,58 euro.

Tali importi si riferiscono agli assegni da corrispondere agli aventi diritto per l’anno 2007; per i procedimenti relativi agli anni precedenti continuano ad applicarsi, naturalmente, i valori previsti per i rispettivi anni di riferimento.


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immagine di layoutVersamenti volontari: si paga entro marzo– Data pubblicazione: 26/03/2007

 

 


Scade sabato 31 marzo il termine per il pagamento dei contributi volontari relativi al quarto trimestre 2006 (periodo ottobre – dicembre), da effettuare per mezzo dei bollettini di conto corrente personalizzati che l’Inps spedisce direttamente a casa. Il rispetto della scadenza è fondamentale ai fini dell’accredito dei contributi sulla posizione individuale. L’Inps, infatti, è tenuto per legge a restituire senza interessi le somme versate in ritardo e l’assicurato, in tal caso, non ha più la possibilità di recuperare il relativo trimestre: al massimo si può chiedere agli uffici di accreditare sul trimestre successivo le somme versate in ritardo. Volendo, è possibile versare una somma inferiore a quella indicata, recandosi presso gli uffici dell’Inps che, a richiesta, provvederanno a stampare degli appositi bollettini. In questo caso però l’accredito di contributi ai fini del diritto a pensione è ridotto proporzionalmente alla somma versata.


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immagine di layoutBanca Centrale Europea: variazione tasso di riferimento– Data pubblicazione: 15/03/2007

 

 


A decorrere dal 14 marzo 2007, è del 3,75% la nuova misura del tasso ufficiale di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea, da utilizzare per la determinazione del tasso di differimento e di dilazione da applicare ai debiti contributivi dovuti agli enti di previdenza. Gli interessi di dilazione e di differimento, sempre a partire dal 14 marzo, saranno quindi calcolati applicando l’aliquota del 9,75%. La modifica produce effetti anche nei confronti delle somme aggiuntive per ritardato od omesso versamento dei contributi, come descritto nella circolare n° 59 del 13 marzo 2007.


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immagine di layoutTotalizzazione: firmate le prime convenzioni – Data pubblicazione: 15/03/2007

 

 


Mercoledì 14 marzo, l’Inps ha sottoscritto le prime convenzioni con le casse privatizzate per rendere operativa la totalizzazione dei periodi di contribuzione per i liberi professionisti. Le convenzioni sono state siglate dal presidente dell’Inps Gian Paolo Sassi e dai presidenti della Cassa nazionale forense Maurizio de Tilla, della Cassa nazionale dei dottori commercialisti Antonio Pastore, della Cassa italiana dei geometri Fausto Savoldi, dell’Ente di previdenza dei periti industriali Vincenzo Miceli e dell’Ente di previdenza dei consulenti del lavoro Giuseppe Jogna. Le convenzioni prevedono che sia l’Inps a pagare la pensione totalizzata effettuando le ritenute fiscali. Le casse privatizzate comunicheranno all’Istituto le informazioni necessarie per il pagamento delle quote mensili e provvederanno a rimborsarlo della spesa sostenuta per i ratei di pensione.


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immagine di layoutImprese armatoriali: sgravio contributivo– Data pubblicazione: 12/03/2007

 

 


Con la circolare 55 del 9 marzo vengono fornite le disposizioni – relativamente al solo anno 2006 – per l’attuazione pratica dello sgravio previsto dalla legge 80/2006 in favore delle imprese amatoriali che esercitano attività di cabotaggio marittimo. La misura dello sgravio in questione è stata fissata dal legislatore nel limite del 50% per il biennio 2006-2007, e comunque nel rispetto del limite di spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007.


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immagine di layoutCooperative sociali: adeguamento della retribuzione giornaliera– Data pubblicazione: 12/03/2007

 

 


Le legge finanziaria 2007 ha disposto l’aumento progressivo – nel corso del triennio 2007, 2008 e 2009 – della retribuzione giornaliera imponibile ai fini contributivi per i lavoratori soci di cooperative sociali o operanti nell’area dei servizi socio-assistenziali, sanitari, socio-educativi, e per i lavoratori soci di altre cooperative operanti in settori ed ambiti territoriali per le quali siano stati adottati i decreti ministeriali ai fini del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali. Il graduale aumento è finalizzato all’equiparazione della contribuzione di tale tipologia di lavoratori a quella dei dipendenti da impresa.
Circolare 56 del 9 marzo 2007.


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immagine di layoutContributi volontari: nuove aliquote di pagamento– Data pubblicazione: 08/03/2007

 

 


A seguito della variazione dell’indice dei prezzi al consumo stabilito dall’Istat, le retribuzioni medie settimanali su cui sono calcolati i contributi volontari per l’anno 2007 aumentano del 2%.
Pertanto, per l’anno in corso:
• la retribuzione minima settimanale è pari a 174,46 euro;
• la prima fascia di retribuzione annuale oltre la quale è prevista l’applicazione dell’aliquota aggiuntiva dell’1% è di 40.083,00 euro;
• il massimale da applicare ai prosecutori volontari titolari di posizione contributiva esclusivamente nel sistema contributivo, è di 87.187,00 euro.
Si ricorda inoltre che, per effetto dell’aumento dello 0,30% dell’aliquota contributiva a carico del lavoratore stabilito dalla legge Finanziaria 2007, l’aliquota per i lavoratori dipendenti non agricoli autorizzati alla prosecuzione volontaria prima del 31 dicembre 1995 è, per il 2007, del 27,87%, mentre per i lavoratori dipendenti non agricoli che sono stati autorizzati dopo il 1° gennaio 1996, l’aliquota sale al 30,87%.


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immagine di layoutEx Fondi speciali: contributi volontari 2007– Data pubblicazione: 08/03/2007

 

 


In seguito all’aumento del 2% dell’indice dei prezzi al consumo stabilito dall’Istat, per i lavoratori iscritti all’evidenza contabile separata del fondo pensioni lavoratori dipendenti (ex fondi speciali autoferrotranvieri, elettrici, telefonici e dirigenti ex Inpdai) e al fondo dipendenti Ferrovie dello Stato S.p.A., l’aliquota per i versamenti volontari sale dal 32,70% al 33%. Fa eccezione il Fondo Volo dal momento che l’aliquota di versamento si attesta già su valori superiori al 33%: per gli iscritti al fondo con più di 18 anni di contribuzione al 31/12/1995 o con meno di 18 anni se non hanno aderito ai fondi complementari, si conferma l’aliquota del 40,82%; per gli iscritti con meno di 18 anni alla stessa data che hanno aderito ai fondi complementari, l’aliquota è pari al 37,70%; infine, per coloro che si sono iscritti al Fondo Volo dopo il 31/12/1995, l’aliquota da applicare è pari al 37,70%.


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immagine di layoutCUD 2007– Data pubblicazione: 07/03/2007

 

 


L’Agenzia delle Entrate ha approvato lo schema del CUD 2007 (modello di certificazione unica), da utilizzare per la dichiarazione dei redditi di lavoro dipendente e di quelli equiparati e assimilati corrisposti nell’anno 2006, delle anticipazioni sulle indennità di fine rapporto e delle relative ritenute di acconto, delle detrazioni effettuate ecc. Nella circolare n° 47 del 5 marzo le precisazioni dell’Inps sulle modalità di compilazione, da parte dei datori di lavoro, del riquadro relativo ai dati previdenziali ed assistenziali.


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immagine di layoutAccordo Italia – Repubblica di Corea– Data pubblicazione: 07/03/2007

 

 


Con la circolare 48 del 5 marzo vengono forniti alcuni chiarimenti sull’accordo di previdenza sociale tra il Governo italiano e quello della Repubblica di Corea. L’accordo, limitato alla definizione della legislazione applicabile, è entrato in vigore il 1° aprile 2005 ma necessitava, per poter essere applicato, della relativa Intesa amministrativa, che è stata firmata ed è entrata in vigore il 26 gennaio 2006. Ora il Ministero del Lavoro ha diramato ulteriori precisazioni su alcuni aspetti dell’accordo, riguardanti – ad esempio – le richieste di rimborso dei contributi versati da imprese coreane in favore di dipendenti distaccati in Italia, che potranno essere accolte solo se relative a periodi successivi all’entrata in vigore dell’accordo e in caso di doppia contribuzione, o eventuali regolarizzazioni contributive per lavoratori subordinati ecc.


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immagine di layoutProtezione dati personali– Data pubblicazione: 07/03/2007

 

 


In base a quanto disposto dal decreto legislativo 196/2006 (Codice per la protezione dei dati personali) l’Inps, quale soggetto pubblico che tratta dati personali, sensibili e giudiziari, ha provveduto a introdurre ulteriori misure di sicurezza – informatiche, organizzative, logistiche e procedurali – in modo da configurare più elevati livelli di protezione, e ad aggiornare il documento programmatico sulla sicurezza, operazione che sarà effettuata entro il 31 marzo di ogni anno.
Circolare n° 50 del 6 marzo


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immagine di layoutPrestazioni di malattia agli apprendisti– Data pubblicazione: 28/02/2007

 

 


La legge finanziaria 2007 ha esteso anche agli apprendisti, a decorrere dal 1° gennaio, la tutela previdenziale relativa alla malattia prevista per i lavoratori dipendenti. Anche a tali lavoratori, pertanto, spetta l’indennità giornaliera e il riconoscimento della contribuzione figurativa secondo le regole previste per la generalità dei lavoratori subordinati. Allo stesso tempo, però, si applicano loro le disposizioni in materia di certificazione della malattia e di fasce orarie di reperibilità e di controllo dello stato di malattia.
Di conseguenza, il lavoratore deve presentare o inviare all’Inps e al datore di lavoro, entro due giorni dal rilascio, rispettivamente, il certificato e l’attestato di malattia compilati dal medico curante. Eventuali assenze ingiustificate alle visite di controllo domiciliari e/o ambulatoriali disposte dall’Inps saranno sanzionate secondo i criteri e le modalità già applicati per i lavoratori subordinati.
Circolare n° 43 del 21 febbraio


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immagine di layoutLavoro part-time: autorizzazione alla contribuzione volontaria– Data pubblicazione: 28/02/2007

 

 

 

Chi nel 2005 ha lavorato con un contratto a tempo parziale (verticale, orizzontale o ciclico), ha tempo fino a giovedì 15 marzo per presentare la richiesta di autorizzazione al versamento di contributi volontari ad integrazione dei periodi durante i quali, per effetto dell’attività part-time, non c’è stata copertura di contribuzione obbligatoria. La possibilità di effettuare versamenti volontari è in alternativa alla facoltà di riscatto e gli effetti sono diversi in rapporto al tipo di part-time: nel tipo verticale, quando le prestazioni di lavoro a tempo pieno sono intervallate da settimane interamente non lavorate, i contributi volontari hanno la funzione di copertura di questi ultimi periodi; in caso di part-time orizzontale, invece, i contributi volontari hanno una funzione integrativa; infine, nel part-time di tipo misto, i versamenti volontari possono avere una funzione sia integrativa, per i periodi lavorati ad orario ridotto, sia di copertura per quelli interamente non lavorati.

Circolare n° 29 del 23 febbraio 2006


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immagine di layoutInvio rendiconto previdenziale– Data pubblicazione: 27/02/2007

 

 


L’Inps sta inviando a 14 milioni di lavoratori il rendiconto previdenziale relativo agli anni 2005 e 2006.
La comunicazione mensile dei dati retributivi e contributivi da parte delle aziende, permette infatti l’accredito immediato della contribuzione sulla posizione individuale dei singoli lavoratori. Nel plico che sarà inviato si troveranno, quindi, i prospetti che riassumono, per il 2005 ed il 2006, le retribuzioni, gli accrediti figurativi, l’imponibile previdenziale nonché la denominazione delle aziende e la qualifica del lavoratore. Sarà allegato anche un opuscolo informativo sulla riforma della previdenza complementare. Gli assicurati potranno avere le informazioni di cui hanno bisogno o effettuare eventuali segnalazioni anche solo telefonando al numero gratuito 803164 (senza prefisso) oppure tramite il servizio on line (per utilizzare il quale è necessario il codice di identificazione). Le segnalazioni pervenute, che potranno riguardare sia dati personali sia dati contributivi e retributivi, verranno registrate dall’Istituto e consentiranno, solo dopo un confronto con le informazioni in possesso dei datori di lavoro, un eventuale aggiornamento del conto assicurativo individuale.


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immagine di layoutNuovo servizio per le aziende– Data pubblicazione: 23/02/2007

 

 


Allo scopo di migliorare ulteriormente il rapporto con i propri utenti (aziende, consulenti del lavoro, professionisti delegati, associazioni di categoria ecc.), l’Istituto mette a disposizione – per il momento a livello sperimentale – un nuovo strumento, chiamato “Cassetto Previdenziale Aziende”.
L’applicazione – disponibile tra i servizi on line accessibili ai consulenti registrati con PIN – consente di consultare i propri dati più significativi in possesso dell’Inps (dati anagrafici e versamenti contributivi relativi a F24, DM10, E-mens ecc.) ed eventuali informazioni relative a crediti vantati dall’Istituto, inadempienze, domande di cassa integrazione ecc., senza la necessità di rivolgersi agli sportelli delle sedi.
Maggiori informazioni sono disponibili nel messaggio 4269 del 14 febbraio, insieme al manuale della procedura.


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immagine di layoutFondi di solidarietà: aumento contribuzione figurativa– Data pubblicazione: 23/02/2007

 

 


In conseguenza dell’aumento – dal 32,70% al 33% – dell’aliquota contributiva di finanziamento per i lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle altre forme di previdenza sostitutive ed esclusive, aumentano anche gli oneri di copertura della contribuzione figurativa relativa agli assegni di sostegno a carico dei Fondi di solidarietà istituiti dalla legge 662/1996.
Nel messaggio 4215 del 14/2/2007 sono illustrati gli adempimenti a carico delle aziende.


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immagine di layoutContributi lavoratori domestici: i nuovi importi per il 2007– Data pubblicazione: 20/02/2007

 

 


A seguito della variazione del 2% dell’indice dei prezzi al consumo calcolata dall’Istat, sono stati calcolati i nuovi contributi per i lavoratori domestici, in vigore dal primo gennaio 2007.
Gli importi da pagare per ogni ora di lavoro, per rapporti di lavoro fino a 24 ore settimanali sono:
· per retribuzioni orarie fino a 6,83 €: 1,27 € (di cui 0,30 € a carico del lavoratore);
· per retribuzioni orarie oltre 6,83 € e fino a 8,34 €: 1,43 € (0,34 € a carico del lavoratore);
· per retribuzioni orarie oltre 8,34 €: 1,75 € (0,42 € a carico del lavoratore).
In caso di rapporti di lavoro di almeno 25 ore settimanali (tutte effettuate presso lo stesso datore di lavoro) l’importo orario del contributo dovuto è di 0,92 € (di cui 0,22 € a carico del lavoratore).
Quando il lavoratore è coniuge del datore di lavoro oppure è parente o affine entro il terzo grado e convive con il datore di lavoro, il contributo è dovuto senza la quota degli assegni familiari, per cui gli importi da pagare per ogni ora di lavoro sono:
· per retribuzioni orarie fino a 6,83 €: 1,23 € (di cui 0,30 € a carico del lavoratore);
· per retribuzioni orarie oltre 6,83 € e fino a 8,34 €: 1,39 € (0,34 € a carico del lavoratore);
· per retribuzioni orarie oltre 8,34 €: 1,70 € (0,42 € a carico del lavoratore).
In caso di rapporti di lavoro di almeno 25 ore settimanali (tutte effettuate presso lo stesso datore di lavoro) l’importo orario del contributo dovuto è di 0,90 € (di cui 0,22 € a carico del lavoratore).
La prossima scadenza per il pagamento, relativamente ai contributi per il primo trimestre 2007, è il 10 aprile 2005. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, però, i contributi devono essere versati entro i dieci giorni successivi alla cessazione.


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immagine di layoutProroga recupero contributi– Data pubblicazione: 12/02/2007

 

 


I termini per il recupero dei contributi sospesi a causa del sisma del 1997 nelle regioni marche ed Umbria, sono prorogati al 31 dicembre 2007. Circolare n° 33 del 2 febbraio


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immagine di layoutMedici con contratto di formazione– Data pubblicazione: 12/02/2007

 

 


A partire dall’anno accademico 2006-2007, i medici con contratto di formazione specialistica devono essere iscritti alla Gestione separata, per tutta la durata legale della formazione. La base imponibile su cui calcolare il contributo dovuto è costituita dal trattamento economico percepito dal medico per tutta la durata del corso. L’aliquota contributiva da applicare è il 18,20% per l’anno 2006 e il 23% per il 2007; se il medico è già iscritto ad un’altra forma previdenziale obbligatoria, le aliquote sono il 10% per il 2006 e il 16% per il 2007.
Circolare 37 dell’8 febbraio 2007


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immagine di layoutAumento contributi lavoratori dipendenti– Data pubblicazione: 12/02/2007

 

 


Le aziende hanno tempo fino al 16 aprile per versare la differenza contributiva dello 0,30%, prevista dalla legge finanziaria 2007 a carico dei lavoratori dipendenti, dovuta per il mese di gennaio 2007.
Messaggio 3461 del 6 febbraio 2007


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immagine di layoutLavoratori bulgari e rumeni– Data pubblicazione: 12/02/2007

 

 


In seguito all’adesione di Bulgaria e Romania all’Unione europea, dal 1° gennaio 2007 a tali Paesi sono applicate le disposizioni in materia di sicurezza sociale già applicabili nei confronti dei 25 Stati facenti parte dell’Unione europea alla data del 31 dicembre 2006. In particolare, per quanto riguarda le prestazioni di disoccupazione, l’Inps erogherà tali prestazioni ai lavoratori bulgari e rumeni in Italia (in possesso del formulario E 303 rilasciato dalle Istituzioni del Paese di provenienza) solamente se appartenenti alle categorie per le quali è previsto l’immediato libero accesso al mercato del lavoro: lavoratori autonomi, stagionali, addetti ai settori agricolo e turistico alberghiero, lavoro domestico e assistenza alla persona, edilizio, metalmeccanico, dirigenziale e altamente qualificato.
Circolare 35 del 7 febbraio 2007


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immagine di layoutImporti 2007 CIG, mobilità e disoccupazione– Data pubblicazione: 08/02/2007

 

 


Sono stati pubblicati, con la circolare 30 del 30 gennaio, gli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale (e della retribuzione mensile di riferimento, in relazione all’aumento derivante dalla variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo), di quello di mobilità e di disoccupazione, nonché l’aumento dell’assegno per le attività socialmente utili, relativi all’anno 2007.


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immagine di layoutArtigiani e commercianti: importo contributi 2007– Data pubblicazione: 08/02/2007

 

 


Con la circolare 29 del 29 gennaio sono stati resi noti gli importi dei contributi dovuti per l’anno 2007 da artigiani e commercianti. I relativi versamenti dovranno essere effettuati tramite i modelli di pagamento unificato F24, alle scadenze del 16 maggio, 16 agosto, 16 novembre 2007 e 16 febbraio 2008, per quanto riguarda le quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito; i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2006 e primo e secondo acconto 2007, dovranno essere versati entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sulle persone fisiche.


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immagine di layoutInps: al via la ristrutturazione dei crediti agricoli– Data pubblicazione: 08/02/2007

 

 


Nella seduta del 7 febbraio 2007 il Consiglio di Amministrazione dell’Inps, anche a seguito delle valutazioni favorevoli espresse dai Ministeri vigilanti, ha dato mandato al Presidente di sottoscrivere la convenzione fra i creditori e rendere quindi possibile la cessione dei crediti agricoli nel portafoglio di SCCI S.p.A., secondo l’offerta formulata dal pool di banche.


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immagine di layoutAnno 2007. Novità contributive– Data pubblicazione: 29/01/2007

 

 


Con la circolare n° 23 del 24 gennaio, viene fornita una sintesi delle principali novità legislative emanate in materia di contribuzione dovuta per l’anno 2007 dai datori di lavoro in favore dei propri dipendenti: dall’aumento della contribuzione a carico dei lavoratori dipendenti, incrementata di 0,30 punti percentuali per un aliquota complessiva pari al 33% (di cui il 9,19% a carico del lavoratore), alle misure compensative previste a favore dei datori di lavoro che destinano il TFR maturando alla previdenza complementare, vengono forniti chiarimenti per la corretta applicazione delle disposizioni di legge.


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immagine di layoutRomania e Bulgaria: norme di sicurezza sociale– Data pubblicazione: 29/01/2007

 

 


Dal 1° gennaio 2007, in seguito all’adesione di Bulgaria e Romania all’Unione europea, nei confronti dei lavoratori rumeni e bulgari in Italia e dei lavoratori italiani presenti nei due Paesi neocomunitari, si applica la disciplina comunitaria in materia di sicurezza sociale. Di conseguenza, i lavoratori italiani operanti nei due Paesi possono essere assicurati in Italia soltanto in caso di “distacco” (tramite la richiesta del formulario E101): i datori di lavoro, quindi, devono continuare a versare i contributi previdenziali per le forme assicurative, tipologie e aliquote identiche a quelle previste per il lavoro sul territorio nazionale. In tutti gli altri casi, per tali lavoratori non deve essere effettuato in Italia alcun adempimento contributivo. Allo stesso modo, i lavoratori neocomunitari in Italia, non distaccati o che abbiano superato il periodo di distacco autorizzato, devono essere assicurati secondo le regole generali previste per i lavoratori italiani, in base al principio di territorialità dell’obbligo assicurativo, e ciò vale anche per i lavoratori rumeni e bulgari già presenti in Italia alla data del 1° gennaio 2007.


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immagine di layoutApprendistato e assunzioni agevolate– Data pubblicazione: 25/01/2007

 

 


Nella circolare n° 22 del 23 gennaio sono riportate le disposizioni per il versamento delle nuove aliquote contributive previste dalla legge finanziaria 2007 a supporto dell’apprendistato e dei rapporti di lavoro agevolati. In particolare, a decorrere dal 1° gennaio di quest’anno, la contribuzione dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani è complessivamente rideterminata nel 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, a cui si aggiunge la quota dovuta dall’apprendista che, per effetto dell’aumento dello 0,30% della contribuzione a carico dei lavoratori dipendenti – prevista anch’essa dalla legge finanziaria -, si attesta nella misura del 5,84%. Ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato, inoltre, è applicata la normativa prevista per i lavoratori parasubordinati in materia di indennità giornaliera di malattia. Per i datori di lavoro che hanno alle loro dipendenze fino a nove lavoratori, l’aliquota del 10% è ridotta di 8,5 punti percentuali per i periodi contributivi relativi al primo anno di contratto e di 7 punti per quelli maturati nel secondo.


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immagine di layoutAssistenza fiscale 2007– Data pubblicazione: 17/01/2007

 

 


Anche per l’anno 2007, avvalendosi della facoltà riservata ai sostituti d’imposta, l’Inps presterà l’assistenza fiscale nei confronti dei propri sostituiti (pensionati e titolari di prestazioni a sostegno del reddito). La presentazione del modello 730 dovrà avvenire entro i termini che saranno stabiliti dalle istruzioni ministeriali. Non sarà necessario effettuare alcuna prenotazione ma, ad ogni buon conto, visto il notevole afflusso registrato negli anni precedenti, le sedi dell’Istituto provvederanno a pianificare l’attività al fine di fornire un servizio di elevato livello qualitativo.


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immagine di layoutLavoratori rumeni e bulgari: modalità di iscrizione all’Inps– Data pubblicazione: 17/01/2007

 

 


Dal 1° gennaio 2007, Romania e Bulgaria sono entrate a far parte dell’Unione Europea. Di conseguenza, a tali Paesi sono applicate tutte le norme comunitarie, incluse quelle relative alla libera circolazione dei lavoratori e al loro soggiorno sul territorio italiano, senza la necessità del rilascio della carta di soggiorno (che diventa obbligatoria solo per soggiorni superiori a tre mesi).
Il Governo ha stabilito un periodo transitorio di un anno per l’accesso al lavoro subordinato, che prevede l’immediata apertura solo per le seguenti tipologie di lavoro: agricolo e turistico alberghiero; lavoro domestico e di assistenza alla persona (colf e badanti); edilizio; metalmeccanico; dirigenziale e altamente qualificato; lavoro stagionale. Pertanto, per i lavoratori appartenenti a tali categorie, non è richiesto il nulla osta al lavoro per l’iscrizione all’Inps e per il rilascio della carta di soggiorno. Per le iscrizioni dei rapporti di lavoro e per le denunce di rapporto di lavoro domestico dei cittadini rumeni e bulgari sono così sufficienti un documento di identità valido e il codice fiscale. Per i restanti settori produttivi è prevista una procedura semplificata di assunzione con l’obbligo, da parte del datore di lavoro, di richiedere allo Sportello Unico per l’Immigrazione il nulla osta per l’iscrizione all’Inps e per la richiesta della carta di soggiorno, senza la necessità della sottoscrizione del contratto di soggiorno. I lavoratori autonomi provenienti da Romania e Bulgaria in possesso di tutti i requisiti richiesti, infine, hanno libero accesso al mercato del lavoro italiano.


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immagine di layoutLavoratori autonomi: assegni familiari per l’anno 2007– Data pubblicazione: 16/01/2007

 

 


Dal 1° gennaio 2007 sono stati rivalutati i limiti di reddito per gli assegni familiari per i coltivatori diretti, coloni, mezzadri e piccoli coltivatori diretti e per le quote di maggiorazione di pensione per i pensionati delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi. Le nuove tabelle sono disponibili nella circolare n° 12 del 12 gennaio 2007.


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immagine di layoutParasubordinati: le nuove aliquote contributive – Data pubblicazione: 15/01/2007

 

 


La legge finanziaria per il 2007 ha stabilito le nuove aliquote contributive, in vigore dal 1° gennaio 2007, per gli iscritti alla Gestione separata. Sono previste due aliquote: la prima,
pari al 23,50% (23% più 0,50% di aliquota aggiuntiva per malattia, maternità e assegni per il nucleo familiare), per tutti coloro che non risultino assicurati ad altre forme pensionistiche obbligatorie; la seconda, pari al 16%, per tutti i rimanenti soggetti iscritti alla gestione, vale a dire sia i lavoratori pensionati sia quelli già assicurati ad altre forme di previdenza obbligatoria. Per gli associati in partecipazione, in assenza di un esplicito richiamo del legislatore, saranno applicate le aliquote del 23% e del 16% previste per le altre categorie di lavoratori iscritti alla gestione separata. La ripartizione dell’onere contributivo resta confermata nelle misure di un terzo (1/3) per il collaboratore e due terzi (2/3) per il committente, mentre per gli associati in partecipazione il 55% a carico dell’associante e il 45% a carico dell’associato.
Circolare n° 7 dell’11 gennaio


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immagine di layoutAssegno per il nucleo familiare: nuove disposizioni per l’anno 2007– Data pubblicazione: 15/01/2007

 

 


Con la Finanziaria 2007 sono stati rideterminati i livelli di reddito e gli importi dell’assegno al nucleo familiare. Risulta parzialmente modificato il precedente sistema che, prevedendo un ampio intervallo fra i limiti di reddito, portava alla riduzione o alla perdita della prestazione in presenza di aumenti anche minimi del reddito familiare. Gli importi dell’assegno per le famiglie in cui sia presente, oltre ai genitori, almeno un minore e non vi siano componenti inabili, diminuiscono adesso gradualmente per ogni 100 euro di aumento del reddito. Viene introdotto un assegno aggiuntivo per le famiglie monoparentali: fino a un massimo di 1.000 euro annui per i nuclei con almeno tre o quattro componenti, tra cui un figlio minore, oltre al genitore; fino ad un massimo di 1.550 euro per quelli con 5 componenti oltre il genitore. Per le famiglie composte da più di 5 persone, oltre ai genitori, viene invece aumentato l’importo complessivo del 15%, oltre all’introduzione di un incremento di 660 euro per ogni componente oltre al quinto. Per i nuclei familiari con almeno quattro figli (rientrano ora in tale tipologia i nuclei con figli di età inferiore ai 26 anni indipendentemente dal carico fiscale, dalla convivenza, dallo stato civile e dall’attività lavorativa) sono considerati per la determinazione dell’assegno anche i figli di età compresa tra i 18 e i 21 anni, purché studenti o apprendisti.
Circolare n° 13 del 12 gennaio


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immagine di layoutRinnovo pensioni 2007– Data pubblicazione: 11/01/2007

 

 

 

L’Istituto ha completato le operazioni di rinnovo dei mandati di pagamento delle pensioni per l’anno 2007. In via previsionale, l’aumento di perequazione automatica da attribuire alle pensioni per l’anno in corso è stato fissato nella misura del 2% dal decreto del 20 novembre 2006, emanato dal Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Come di consueto, anche quest’anno ogni pensionato riceverà un plico contenente un unico certificato di pensione (ObisM) con le informazioni relative a tutte le pensioni erogate dall’Inps di cui è titolare (indirizzo, detrazioni d’imposta, quote incumulabili con i redditi da lavoro, importi mensili spettanti per ogni pensione ecc.) e la certificazione reddituale per il 2006 (CUD). Chi usufruisce di prestazioni legate al reddito troverà anche i moduli per la certificazione della propria situazione reddituale (modulo RED).
Circolare n° 3 del 4 gennaio.


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immagine di layoutNuovo servizio on-line per le aziende– Data pubblicazione: 10/01/2007

 

 


Con la circolare 2 del 3 gennaio, viene rilasciato e reso disponibile il nuovo servizio on-line di trasmissione telematica dell’iscrizione azienda con dipendenti e vengono fornite istruzioni sulle modalità operative e sugli aspetti tecnici attinenti la presentazione telematica della denuncia di iscrizione, riservata ai datori di lavoro e ai loro intermediari abilitati al loro posto a svolgere gli adempimenti di legge. Si ricorda che l’accesso al servizio on-line è consentito solo dopo la registrazione dell’utente e conseguente assegnazione, da parte dell’Inps, di un apposito codice di identificazione personale (PIN).
Viene, inoltre, avviata la sperimentazione del servizio on-line di richiesta di variazione dei dati aziendali, che sarà condotta dagli stessi consulenti che hanno già collaborato con l’Istituto per la realizzazione della procedura di iscrizione azienda.


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immagine di layoutLavoratori a tempo parziale: regime fiscale dei buoni pasto– Data pubblicazione: 09/01/2007

 

 


Ai lavoratori subordinati a tempo parziale, la cui articolazione dell’orario di lavoro non preveda il diritto alla pausa per il pranzo, nel caso in cui fruiscano di buoni pasto deve essere applicato il regime fiscale agevolato previsto dall’articolo 51 del Testo Unico per le Imposte sui Redditi (TUIR). Pertanto, anche nei confronti di tali lavoratori, i buoni pasto – fino al valore limite di 5,29 € giornalieri – non concorrono alla formazione della base imponibile e contributiva. Circolare n° 1 del 3 gennaio 2007.


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immagine di layoutContributi lavoratori domestici– Data pubblicazione: 08/01/2007

 

 


Scade mercoledì 10 gennaio il termine per pagare all’Inps i contributi per i lavoratori domestici, relativi alla quarta rata 2006 (periodo ottobre/dicembre). Per il pagamento è necessario utilizzare uno dei bollettini di conto corrente postale inviati dall’Inps direttamente a casa degli interessati. Il contributo per i lavoratori domestici è determinato in base alla retribuzione e all’orario di lavoro: se quest’ultimo non supera le 24 ore settimanali, il contributo è commisurato a tre diverse fasce di retribuzione oraria; se invece l’orario di lavoro settimanale supera le 24 ore (è cioè di almeno 25 ore), il contributo è fisso, qualunque sia l’importo della retribuzione oraria. In quest’ultimo caso l’importo del contributo è sensibilmente più basso, a patto che le ore siano effettuate tutte presso lo stesso datore di lavoro. Gli importi da pagare per ogni ora di lavoro, per rapporti fino a 24 ore settimanali sono:
1) per retribuzioni orarie fino a 6,70 €: 1,23 € (di cui 0,28 € a carico del lavoratore);
2) per retribuzioni orarie oltre 6,70 € e fino a 8,18 €: 1,39 € (di cui 0,32 € a carico del lavoratore);
3) per retribuzioni orarie oltre 8,18 €: 1,69 € (0,39 € a carico del lavoratore).
In caso di rapporti di lavoro di almeno 25 ore settimanali (tutte effettuate presso lo stesso datore di lavoro) l’importo orario del contributo è di 0,89 € (di cui 0,20 € a carico del lavoratore).
Nella sezione servizi on line per il cittadino, denuncia on line dei collaboratori domestici, è possibile simulare il calcolo dei contributi utilizzando l’apposita procedura semplificata.

In questi giorni vi sono state numerose notizie di stampa relative al fatto che anche i datori di lavoro domestico fossero soggetti all’obbligo di informativa verso i dipendenti in relazione alla nuova normativa sulla destinazione del TFR prevista dal decreto legislativo n. 252 del 2005.

Al riguardo l’Istituto, in accordo con il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, precisa che, stante le peculiarità del rapporto di lavoro in questione, non ritiene che i datori di lavoro domestico abbiano un obbligo legislativo di informazione, secondo quanto stabilito dalla Legge Finanziaria 2007, in merito alla destinazione del Trattamento di Fine Rapporto dei propri collaboratori.


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immagine di layoutRicorso dipendenti INPS ex INPDAI: Notifica per pubblici proclami– Data pubblicazione: 22/12/2006

 

 


Con riferimento al ricorso dei dipendenti INPS ex INPDAI, si rende disponibile per la visione il testo della relativa notifica per pubblici proclami.


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immagine di layoutCalamità naturali: le precisazioni dell’Inps– Data pubblicazione: 15/12/2006

 

 


Con la circolare 145 del 13 dicembre vengono fornite precisazioni in relazione alle sospensioni contributive disposte in seguito agli episodi di calamità naturali verificatisi sul territorio nazionale tra il 1990 e il 2002. Data la complessità della normativa emanata dal legislatore, le singole situazioni sono analizzate caso per caso. Gli episodi a cui si fa riferimento sono: il sisma che ha interessato la Sicilia nel 1990; le alluvioni che, nel periodo settembre-novembre 2000, hanno interessato varie regioni; il sisma che nel 2002 ha colpito le province di Campobasso e Foggia, e le due eruzioni dell’Etna del 2001 e del 2002, l’ultima delle quali accompagnata anche da eventi sismici.


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immagine di layoutBanca Centrale Europea: variazione tasso di riferimento – Data pubblicazione: 14/12/2006

 

 


A decorrere dal 13 dicembre 2006, è del 3,50% la nuova misura del tasso ufficiale di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea, da utilizzare per la determinazione del tasso di differimento e di dilazione da applicare ai debiti contributivi dovuti agli enti di previdenza. Gli interessi di dilazione e di differimento, sempre a partire dal 13 dicembre, saranno quindi calcolati applicando l’aliquota del 9,50%. La modifica produce effetti anche nei confronti delle somme aggiuntive per ritardato od omesso versamento dei contributi, come descritto nella circolare n° 144 del 13/12/2006.


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immagine di layoutSettore elettrico: applicazione contratto nazionale– Data pubblicazione: 13/12/2006

 

 


Gli arretrati retributivi stabiliti dal contratto collettivo nazionale dei lavoratori elettrici del 18 luglio 2006, sono valutabili anche per determinare le prestazioni economiche di malattia, di maternità, di integrazione salariale e di congedo matrimoniale. Il contratto prevedeva il pagamento, ai lavoratori in forza alla data di stipulazione del contratto stesso, di un importo forfetario erogato in unica soluzione con la retribuzione del mese di settembre e di un elemento distinto della retribuzione (EDR) per il rinnovo contrattuale. L’EDR spettava per i primi sei mesi del 2006 ai lavoratori in forza alla data del 1° luglio 2006, in proporzione ai mesi interi di servizio prestati; le modalità di erogazione erano quelle dell’una tantum, mentre dal 1° luglio 2006 tale emolumento è diventato parte integrante del minimo tabellare.
Per saperne di più, consultare la circolare 141 del 6 dicembre 2006.


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immagine di layoutGestione separata: proroga prescrizione contributi– Data pubblicazione: 11/12/2006

 

 


Grazie alla proroga al 31 dicembre 2007 della prescrizione dei crediti contributivi di competenza per l’anno 2006 stabilita dalla legge 223/2006, gli iscritti alla Gestione separata, che hanno recentemente ricevuto gli estratti contributivi, possono chiedere ed ottenere l’accredito di eventuale contribuzione mancante, riferita all’anno 1996, su espressa denuncia da presentare all’Istituto entro e non oltre il 31 dicembre 2007.
Nella circolare 140 del 5 dicembre sono riportate le scadenze interessate dalla citata proroga.


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immagine di layoutImporto aggiuntivo sulla pensione– Data pubblicazione: 07/12/2006

 

 


Con la rata di pensione di dicembre, l’Inps ha disposto anche il pagamento dell’importo aggiuntivo di 154,94 euro previsto dalla legge finanziaria 2001 e spettante, in presenza di particolari condizioni reddituali, ai pensionati titolari di pensioni il cui importo complessivo annuo non superi il trattamento minimo. L’importo aggiuntivo spetta quindi in misura intera se l’importo complessivo annuo delle pensioni non supera il trattamento minimo, che per il 2006 è di 5.558,54 euro. Se l’importo è superiore a 5.558,54 ma non a 5.713,48 €, cioè all’importo del trattamento minimo più quello dell’importo aggiuntivo, quest’ultimo spetta in misura parziale. Per avere diritto, inoltre, i redditi personali (considerando anche quelli non pensionistici) non devono superare l’importo annuo di 8.337,81 euro (una volta e mezza il trattamento minimo), mentre quelli cumulati con il coniuge non devono superare 16.675,62 euro annui (tre volte il trattamento minimo). Circolare n° 139 del 5 dicembre.


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immagine di layoutEx Monopoli di Stato: Fondo di solidarietà– Data pubblicazione: 05/12/2006

 

 


Gli assegni straordinari erogati dal Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale degli ex Monopoli di Stato sono stati adeguati al contratto integrativo per il biennio economico 2004/2005 e il nuovo importo sarà pagato ai beneficiari degli assegni con la rata di dicembre, insieme agli arretrati spettanti dal 1° gennaio 2004. Gli interessati riceveranno dall’Inps un’apposita comunicazione mentre, per quanto riguarda gli arretrati relativi a trattamenti già cessati, l’Istituto si riserva di fornire successive comunicazioni.


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immagine di layoutRegolamento comunitario: prestazioni non contributive – Data pubblicazione: 01/12/2006

 

 


Le disposizioni della regolamentazione comunitaria relative alle prestazioni non contributive, parzialmente modificate dal regolamento CE 647/05, non sono attualmente applicabili ai cittadini di Islanda, Norvegia, Liechtenstein e Svizzera, in quanto tali Paesi sono esclusi dall’applicazione del regolamento 647, e ne sono esclusi anche i cittadini comunitari residenti in tali Stati. Per quanto riguarda, invece, il resto dei Paesi della comunità europea interessati all’applicazione delle norme comunitarie sulle prestazioni non contributive di tipo misto (aventi cioè caratteristiche sia delle prestazioni assistenziali sia di quelle previdenziali), con la circolare 137 del 28 novembre vengono fornite istruzioni in materia di assegni per l’assistenza personale e continuativa al titolare di pensione d’inabilità, di parità di trattamento e altre disposizioni di sicurezza sociale.


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immagine di layoutSinergie Inps–Centri per l’impiego– Data pubblicazione: 29/11/2006

 

 


Da una rilevazione effettuata nel 2005 è stata constatata l’esistenza, a livello nazionale, di 672 centri per l’impiego e 504 strutture Inps, che coesistono in 387 località. La creazione di strutture integrate che prevedano la presenza contemporanea di Inps e Centri per l’impiego, quindi, può portare ad una serie di vantaggi: per l’utente, che con l’accesso ad un unico ufficio potrà risolvere esigenze diverse con un notevole risparmio di tempo, dal momento che ciò gli eviterà ulteriori spostamenti fisici; per la pubblica amministrazione, grazie ad un’ottimizzazione delle risorse che le permetterà di ridurre i costi. Il tutto, inoltre, porterà ad un miglioramento del rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione, in relazione alla semplificazione derivante dalla disponibilità dei servizi offerti da diverse amministrazioni presso un unico centro di accoglienza. In diverse regioni sono state già attivate collaborazioni tra l’Inps e centri per l’impiego, e i risultati conseguiti, valutati positivamente anche in base all’apprezzamento dimostrato dagli utenti, testimoniano la validità della cooperazione.
Circolare 136 del 28/11/06


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immagine di layoutInps-Banca Intesa: la pensione accreditata anche su carta prepagata– Data pubblicazione: 28/11/2006

 

 

 

Banca Intesa, Banca Intesa Infrastrutture e Sviluppo, la banca del gruppo per il settore pubblico, e Inps hanno avviato, per venire incontro alle esigenze di sicurezza, tempestività ed economicità degli assicurati e della clientela, la sperimentazione di un sistema di accreditamento diretto delle prestazioni pensionistiche attraverso l’utilizzo di una carta prepagata, che si aggiungerà alle altre modalità di pagamento finora utilizzate. L’utilizzo della carta prepagata offrirà la possibilità di riscuotere, gratuitamente e senza costi di commissione, le rate di pensione, oltre che presso gli sportelli della banca, anche con il prelievo di contanti tramite la rete Bancomat. La carta potrà essere utilizzata per il pagamento presso qualsiasi esercizio convenzionato POS. La collaborazione con Banca Intesa prevede l’estensione della carta prepagata anche alle prestazioni non pensionistiche, quali disoccupazione ordinaria, mobilità, cassa integrazione guadagni. Le nuove modalità di pagamento saranno testate per un periodo di tempo pari a tre/quattro mesi nelle città di Bolzano, Cagliari, Imperia, Pavia, Pomezia, Potenza, Salerno e Vigevano. Verranno pertanto spedite agli utenti Inps residenti in tali città lettere che illustrano le nuove opportunità di riscossione delle prestazioni Inps.


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immagine di layoutAvvisi di pagamento per i committenti– Data pubblicazione: 23/11/2006

 

 


Nei prossimi giorni, l’Inps invierà ai committenti le richieste di pagamento di contributi omessi per compensi erogati a lavoratori parasubordinati per gli anni dal 2001 al 2004. Tali avvisi hanno il duplice scopo di semplificare gli adempimenti dei committenti e di regolarizzare la posizione contributiva di tutti i parasubordinati. Con queste lettere si esaurisce, infatti, l’attività di controllo delle denunce cartacee, mentre è già a regime il nuovo sistema E-mens, caratterizzato da un flusso telematico delle informazioni sia sulle retribuzioni sia sui compensi erogati ai lavoratori parasubordinati. Tale sistema consente maggiore tempestività nella ricezione dei dati e anche nei successivi controlli. Si ricorda che nell’eventualità di una mancata risposta, l’Inps dovrà inviare avvisi bonari per il recupero coattivo del credito.


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immagine di layoutAssociati in partecipazione: contribuzione anni precedenti all’obbligo assicurativo– Data pubblicazione: 22/11/2006

 

 


Ai fini del versamento dei contributi sui compensi corrisposti nell’anno 2004, nella base imponibile devono essere inclusi anche quelli relativi a prestazioni rese nell’anno 2003, o comunque in anni precedenti all’istituzione dell’obbligo contributivo. È quanto ha precisato il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, interpellato in proposito, ritenendo che tali redditi devono essere sottoposti a contribuzione. Pertanto, gli associanti che non hanno incluso nella base imponibile previdenziale del 2004 i redditi in argomento, dovranno effettuare, tramite il modello F24, un versamento a conguaglio entro il 16 dicembre 2006, indicando nella causale contributo il codice “ASS” e nel periodo di riferimento “12 2004”. Il versamento potrà avvenire in unica soluzione e senza aggravio di oneri accessori oppure in forma rateale secondo le disposizioni vigenti. Per la denuncia dei compensi è necessario compilare un modello GLA nel quale dovranno essere indicate la lettera “A” per il “tipo denuncia” e la somma di tutti gli importi corrisposti, riferita al solo mese di dicembre 2004.


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immagine di layoutFondo di solidarietà per il personale di Poste Italiane S.p.A.– Data pubblicazione: 20/11/2006

 

 


Con la circolare 132 del 16 novembre, l’Inps fornisce le istruzioni per il versamento del contributo ordinario di finanziamento del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione, della riconversione e della riqualificazione professionale del personale di Poste Italiane S.p.A., istituito dal decreto ministeriale 178/2005. Il Fondo, che ha lo scopo di attuare interventi nei confronti del personale dipendente da Poste Italiane, rientra nel quadro di politiche attive di sostegno del reddito e dell’occupazione, al fine di fronteggiare situazioni di crisi di aziende ed enti pubblici e privati erogatori di servizi di pubblica utilità e delle categorie e settori d’impresa non compresi nel sistema di ammortizzatori sociali. Il Fondo ha durata fino al 31 agosto 2015 ed è finanziato da un contributo ordinario dello 0,50% (di cui lo 0,375% a carico del datore di lavoro e lo 0,125% a carico dei lavoratori), da un contributo addizionale, per il finanziamento di trattamenti specifici, la cui misura non dovrà superare l’1,50%, e da un contributo straordinario in caso di esodo agevolato.


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immagine di layoutCooperative: soci con qualifica di dirigente– Data pubblicazione: 17/11/2006

 

 


Le cooperative possono instaurare rapporti di lavoro subordinato, anche di natura dirigenziale, con i propri soci ordinari, purché abbiano adottato un regolamento (previsto all’articolo 6 della legge della legge 142/2001) nel quale sia prevista espressamente tale tipologia di lavoro tra quelle instaurabili con i soci della cooperativa stessa, per i quali troveranno quindi applicazione le norme ordinarie previste per la generalità dei lavoratori. Nel messaggio 30351 del 14 novembre 2006 sono riportate le modalità di esposizione sui modelli DM10/2 e Emens.


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immagine di layoutProgetto Emens: nuovi servizi– Data pubblicazione: 16/11/2006

 

 

Aziende e consulenti hanno a disposizione nuovi servizi nell’ambito del Progetto Emens. Nel rimandare gli approfondimenti operativi al manuale scaricabile dall’area Mensilizzazione, si illustrano brevemente le nuove applicazioni:
– Consultazione errori: consente di consultare le denunce errate e i singoli errori contenuti nelle stesse e fornisce le indicazioni per la correzione;
– Rendiconto aziendale: elenca, mese per mese, le denunce di un’azienda presenti negli archivi centrali e consente il riscontro del numero e del totale imponibile delle denunce pervenute e correttamente registrate;
– Rendiconto individuale: consente, tramite matricola, anno e codice fiscale del lavoratore, la consultazione del conto assicurativo individuale, limitatamente alle aziende per le quali si è titolari di delega.
Vedi messaggio 29965 del 9 novembre.


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immagine di layoutInfluenza aviaria: recupero contributi sospesi– Data pubblicazione: 15/11/2006

 

 


Con la circolare 131 del 14 novembre vengono illustrate le modalità di recupero dei contributi sospesi a seguito dell’emergenza sanitaria nota come influenza aviaria, così come stabilito dal decreto legge 262 del 3 ottobre 2006. I soggetti che hanno beneficiato della sospensione devono ora provvedere al pagamento dei contributi sospesi dal 1° gennaio al 31 ottobre 2006 in unica soluzione, senza aggravio di sanzioni ed interessi, oppure in quattro rate mensili con quota capitale costante ed interesse di differimento e di dilazione nella misura del 2,5% (tasso di interesse legale vigente), con scadenza 16 novembre, 16 dicembre, 16 gennaio e 16 febbraio. Il pagamento dilazionato deve essere richiesto entro il 16 novembre, utilizzando il modello allegato alla circolare stessa.


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immagine di layoutFondo Clero: proroga termine di pagamento– Data pubblicazione: 14/11/2006

 

 


È stato prorogato al 31 gennaio 2007, senza aggravio di interessi, il termine per il versamento delle differenze contributive per gli anni 2004, 2005 e 2006 a carico degli iscritti al Fondo Clero. Si ricorda che tali differenze sono state determinate dall’adeguamento del contributo individuale previsto dal decreto 25 settembre 2006 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze. (Vedi news del 19/10/2006).


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immagine di layoutContributi artigiani e commercianti– Data pubblicazione: 13/11/2006

 

 


È stata ultimata la spedizione dei modelli F24 relativi alla terza emissione 2006, per il versamento dei contributi dovuti da artigiani e commercianti iscritti in corso d’anno.
Gli interessati riceveranno un plico contenente cinque modelli F24 e un prospetto di pagamento con l’indicazione dei termini di versamento.
Con il primo F24 dovranno essere pagati, alla scadenza del 16 novembre, i contributi relativi al terzo trimestre 2006, riferiti al minimale di reddito, e la prima rata dei contributi relativi al minimale di reddito per periodi pregressi.
Con il secondo modello F24 dovranno essere versati, alla scadenza del 30 novembre, i contributi relativi al saldo 2005 e anni precedenti ed all’acconto 2006, riferiti alla quota di reddito eccedente il minimale.
Con il terzo F24, entro il 16 febbraio 2007, dovranno essere pagati i contributi sul minimale relativi al quarto trimestre e la seconda rata di quelli (sempre relativi al minimale) per i periodi pregressi.
La terza e quarta rata dei contributi eventualmente dovuti per il pregresso, saranno corrisposti con il 4° e 5° modello, alle rispettive scadenze del 16 maggio e 16 agosto 2007.


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immagine di layoutRegione Sardegna: Piani di Inserimento Professionale– Data pubblicazione: 06/11/2006

 

 

 

La regione Sardegna – per il tramite dell’Agenzia Regionale del Lavoro – ha stipulato convenzioni con le associazioni dei datori di lavoro e con gli Ordini e Collegi professionali, per la realizzazione di Piani di Inserimento Professionale (PIP), rivolti ai giovani residenti in Sardegna in possesso dei seguenti requisiti:

– abbiano assolto almeno all’obbligo scolastico e siano in possesso di una qualifica;

– siano disoccupati, ovvero in possesso di una qualifica professionale e abbiano manifestato la volontà di aderire ad un PIP;

– abbiano un’età compresa tra i 18 e i 25 anni compiuti se in possesso del diploma di scuola media superiore o della qualifica. L’età massima è elevata a 29 anni in caso di possesso della laurea anche di primo livello. 
La norma – che si colloca nell’ambito delle politiche occupazionali della regione Sardegna – si propone di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, e di favorire un primo inserimento di giovani disoccupati qualificati, interrompendone così lo stato di disoccupazione.
Maggiori informazioni relativamente alla durata e orario di svolgimento del progetto e ai soggetti utilizzatori, sono disponibili nella circolare 118 del 2 novembre 2006.

 


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immagine di layoutPensionati residenti all’estero: ripristino no tax area– Data pubblicazione: 02/11/2006

 

 


Con l’entrata in vigore del decreto legge 262 del 3 ottobre 2006 è stata ripristinata la “no tax area” per i pensionati residenti all’estero, che era stata eliminata dalla legge 248 del 4 agosto 2006. Con la rata di dicembre 2006, l’Inps restituirà ai pensionati non residenti in Italia le somme trattenute nel mese di novembre. Tali somme, infatti, sono state addebitate in quanto l’elaborazione delle pensioni per i residenti all’estero, da pagare nel mese di novembre, era già stata completata in rispetto della legge 248, prima dell’entrata in vigore del provvedimento del 3 ottobre.


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immagine di layoutProroga trasmissione RED 2006– Data pubblicazione: 26/10/2006

 

 


I soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni reddituali che hanno aderito alla convenzione con l’Inps entro il termine del 29 settembre, potranno provvedere all’invio on line dei modelli RED 2006 entro il prossimo 10 novembre. Infatti, al fine di garantire il completamento dell’operazione, sarà attiva una sessione di trasmissione dal 26 ottobre al 10 novembre.


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immagine di layoutAziende agricole: documento di regolarità contributiva– Data pubblicazione: 25/10/2006

 

 


Anche le imprese agricole, al pari delle altre, sono tenute alla presentazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) per poter accedere ai benefici e alle sovvenzioni comunitarie, a partire dal 1° gennaio 2006. Per regolarità contributiva si intende la continuità nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi e per tutti gli altri obblighi previsti dalla legge. Per il rilascio del DURC, quindi, devono sussistere le seguenti condizioni:
– Correntezza degli adempimenti trimestrali e/o annuali;
– Avvenuto versamento di quanto richiesto o eventualmente ricalcolato dalle sedi;
– Assenza di inadempienze in atto;
– Assenza di accertamenti amministrativi o ispettivi notificati, non contestati e non pagati.
Per approfondimenti e modulistica è possibile consultare la circolare 116 del 19 ottobre 2006.


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immagine di layoutAziende agricole: presentazione denunce trimestrali– Data pubblicazione: 20/10/2006

 

 


I nuovi termini per la presentazione, da parte delle aziende agricole, della dichiarazione trimestrale della manodopera occupata sono i seguenti: 30 aprile per il primo trimestre dell’anno, 31 luglio per il secondo, 31 ottobre per il terzo e 31 gennaio dell’anno successivo a quello solare di riferimento per il quarto trimestre. Solo per il terzo trimestre 2006, in via transitoria ed in sede di prima applicazione sarà consentita, in deroga al regime previsto, la trasmissione telematica delle denunce trimestrali entro il 25 novembre 2006. Le dichiarazioni trimestrali devono contenere anche i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo dei contributi, per l’implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l’erogazione delle prestazioni. Circolare 115 del 19 ottobre


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immagine di layoutFondo di previdenza per il clero: aggiornamento dei contributi– Data pubblicazione: 19/10/2006

 

 


Con il decreto 25 settembre 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 231 del 4 ottobre 2006, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha adeguato – a partire dall’anno 2004 – il contributo individuale dovuto dagli iscritti al Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica. A decorrere dal 1° gennaio 2004, il contributo passa così da 1.378,56 euro a 1.413 euro annui, con una differenza di 34,44 euro per ciascun anno (5,74 euro per bimestre, pari a 2,87 euro mensili). In attesa di un nuovo decreto tale importo resta confermato provvisoriamente anche per gli anni 2005, 2006 e 2007. Considerati i tempi necessari per la predisposizione dei nuovi bollettini da inviare agli iscritti al Fondo, il termine per il versamento – senza aggravio di interessi – è fissato al 31 dicembre 2006.
Circolare 114 del 17 ottobre 2006


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immagine di layoutDiritti dello straniero: direttiva del Ministero dell’Interno– Data pubblicazione: 18/10/2006

 

 


Il cittadino straniero che ha chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno ha il diritto di rimanere sul territorio nazionale, in attesa della definizione della pratica, e di continuare a svolgere la propria attività lavorativa, a condizione che sia in possesso della documentazione rilasciata dall’ufficio competente, attestante la richiesta di rinnovo. Lo stabilisce una Direttiva del Ministero dell’Interno nella quale, inoltre, si chiarisce che, perché sussista il diritto alla conservazione dei diritti acquisiti, la domanda di rinnovo deve essere presentata prima della scadenza del permesso di soggiorno, oppure entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso, e il cittadino straniero deve essere in possesso di tutta la documentazione prescritta e della ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo. In precedenza anche il Ministero del Lavoro, in una circolare del 2000, ha chiarito che la fase di attesa del rinnovo del permesso di soggiorno non deve incidere sulla regolare esecuzione del rapporto di lavoro in corso, per non penalizzare il lavoratore a causa dei tempi spesso lunghi ma necessari alla definizione delle relative pratiche.


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immagine di layoutEdilizia: Contrasto al lavoro nero– Data pubblicazione: 16/10/2006

 

 


Con la circolare n° 111 del 13 ottobre, vengono rese operative le disposizioni, previste dall’articolo 36 bis della legge 248/2006 (decreto legge Bersani), riguardanti gli interventi di contrasto al lavoro nero, di recupero contributivo e per la promozione della sicurezza nei posti di lavoro nel settore dell’edilizia, per quanto compete l’attività del personale ispettivo dell’Istituto. Tra le norme stabilite dal decreto, l’obbligo per il datore di lavoro di comunicare l’assunzione del lavoratore il giorno precedente a quello di instaurazione del rapporto di lavoro e di dotare di un tesserino di riconoscimento tutto il personale occupato nei cantieri. Per i datori di lavoro inadempienti sono previste multe fino a 12.000 euro per ciascun lavoratore non in regola.


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immagine di layoutBanca Centrale Europea: variazione tasso di riferimento– Data pubblicazione: 13/10/2006

 

 


A decorrere dall’11 ottobre 2006, la Banca Centrale Europea ha fissato nella misura del 3,25% il tasso ufficiale di riferimento da utilizzare per la determinazione del tasso di differimento e di dilazione, da applicare ai debiti contributivi dovuti agli enti di previdenza. Gli interessi di dilazione e di differimento, sempre a partire dall’11 ottobre, saranno quindi calcolati applicando l’aliquota del 9,25%. La modifica produce effetti anche nei confronti delle somme aggiuntive per ritardato od omesso versamento dei contributi, come descritto nella circolare n° 109 dell’11/10/2006.


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immagine di layoutIndennità di disoccupazione– Data pubblicazione: 12/10/2006

 

 


L’indennità ordinaria di disoccupazione può essere riconosciuta anche nel caso in cui la cessazione dell’attività lavorativa sia conseguente ad una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. È il caso, ad esempio, di un lavoratore che sia stato indotto a lasciare l’attività in conseguenza di un trasferimento ad altra sede della stessa azienda, che disti più di 50 km dalla residenza del lavoratore e per raggiungere la quale siano necessari, mediamente, 80 minuti con i mezzi pubblici. Circolare 108 del 10 ottobre 2006


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immagine di layoutFondo speciale Ferrovie dello Stato: regolarizzazioni contributive– Data pubblicazione: 11/10/2006

 

 


I contributi dovuti su retribuzioni e/o differenze retributive relative a periodi anteriori all’istituzione del Fondo speciale delle Ferrovie dello Stato (1° aprile 2000), riconosciute a seguito di sentenze relative a ricorsi giudiziari instaurati prima del 1° aprile 2000, non sono soggetti a prescrizione. Inoltre, a tali contributi non sono applicabili le sanzioni civili, in quanto rientranti nel regime speciale in vigore quando ancora le Ferrovie dello Stato rivestivano la duplice funzione di datore di lavoro e di ente previdenziale. Sui contributi relativi ai periodi successivi, invece, va applicato il regime sanzionatorio in vigore all’epoca cui i contributi si riferiscono: anche in questo caso non è prevista alcuna prescrizione.
La prescrizione opera invece per le regolarizzazioni sorte a seguito di sentenze riguardanti giudizi iniziati successivamente al 31 marzo 2000, perché in tali casi devono essere applicate le norme dell’assicurazione generale obbligatoria, nella quale è prevista una prescrizione decennale in caso di richiesta del lavoratore.
Circolare 105 del 5 ottobre 2006


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immagine di layoutFondo di solidarietà Monopoli di Stato: assegno al nucleo familiare– Data pubblicazione: 06/10/2006

 

 


I lavoratori titolari di assegno straordinario a carico del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale già dipendente dell’amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, possono presentare domanda di assegno al nucleo familiare per il periodo dal 1° gennaio 2003 in poi, a condizione che rientrino nei requisiti previsti dalla legge. Il contributo straordinario versato dalle aziende interessate, infatti, comprende anche gli assegni per il nucleo familiare.
Per la domanda va utilizzata la stessa modulistica prevista per la richiesta dell’analoga prestazione sulla pensione.


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immagine di layoutProgramma P.A.R.I.– Data pubblicazione: 05/10/2006

 

 


Il programma d’azione per il reimpiego di lavoratori svantaggiati (PARI), finanziato dal Fondo per l’Occupazione del Ministero del Lavoro, si propone tra l’altro di concorrere al reinserimento nel mercato del lavoro di lavoratori appartenenti a particolari categorie svantaggiate: donne, lavoratori con più di 45 anni espulsi o a rischio di espulsione dal mercato del lavoro, lavoratori socialmente utili, lavoratori in mobilità o in cassa integrazione ecc. Oltre al Ministero del Lavoro e all’Inps – che si occuperà materialmente del pagamento ai lavoratori individuati dal programma del previsto sussidio mensile – sono coinvolti nell’attuazione del programma le regioni, le province, i centri per l’impiego e l’agenzia tecnica del Ministero Italia Lavoro S.p.A.
Gli incentivi previsti comprendono: un contributo di 1.000 € finalizzato alla formazione dei lavoratori individuati dal programma; un contributo di 5.000 € in favore delle imprese per ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato; un sussidio di 450 € mensili, per un massimo di 10 mesi, ai lavoratori che aderiscono al programma; un incentivo di 4.500 € ai lavoratori che intendono intraprendere un’attività lavorativa autonoma, individuale e associata.
Circolare 103 del 3 ottobre 2006


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immagine di layoutContributi lavoratori domestici– Data pubblicazione: 02/10/2006

 

 


    Scade martedì 10 ottobre il termine per pagare all’Inps i contributi per i lavoratori domestici, relativi alla terza rata 2006 (periodo luglio/settembre). Per il pagamento è necessario utilizzare uno dei bollettini di conto corrente postale inviati dall’Inps direttamente a casa degli interessati. Il contributo per i lavoratori domestici è determinato in base alla retribuzione e all’orario di lavoro: se quest’ultimo non supera le 24 settimanali, il contributo è commisurato a tre diverse fasce di retribuzione oraria; se invece l’orario di lavoro settimanale supera le 24 ore (è cioè di almeno 25 ore settimanali), il contributo dovuto è fisso, qualunque sia l’importo della retribuzione oraria. In quest’ultimo caso l’importo del contributo è sensibilmente più basso, a patto che le ore siano effettuate tutte presso lo stesso datore di lavoro. Gli importi da pagare per ogni ora di lavoro, per rapporti di lavoro fino a 24 ore settimanali sono:
1) per retribuzioni orarie fino a 6,70 €: 1,23 € (di cui 0,28 € a carico del lavoratore);
2) per retribuzioni orarie oltre 6,70 € e fino a 8,18 €: 1,39 € (0,32 € a carico del lavoratore);
3) per retribuzioni orarie oltre 8,18 €: 1,69 € (0,39 € a carico del lavoratore).
    In caso di rapporti di lavoro di almeno 25 ore settimanali (tutte effettuate presso lo stesso datore di lavoro) l’importo orario del contributo dovuto è di 0,89 € (di cui 0,20 € a carico del lavoratore).
Dal momento che il periodo luglio-settembre comprende 14 sabati (e di conseguenza 14 settimane), devono essere ricompresi nel trimestre anche i contributi relativi alle ore retribuite nella 14ª settimana.
Nella sezione servizi on line per il cittadino, denuncia on line dei collaboratori domestici, è possibile simulare il calcolo dei contributi dovuti utilizzando l’apposita procedura semplificata.


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immagine di layoutConvegno sul sistema di governo dell’Inps – Data pubblicazione: 02/10/2006

 

 

 

Giovedì 5 ottobre, alle ore 9,30, si terrà presso la sala Aldo Moro della Direzione Generale dell’Inps, in via Ciro il Grande 21 a Roma, il convegno sul sistema di governo dell’Inps e sulle sue prospettive di riforma organizzato dal Comitato regionale del Lazio, dal titolo “L’Inps, le parti sociali, la governance – Le condizioni di una svolta riformatrice”.
Sono previsti interventi del Presidente del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, del Presidente e del Direttore generale, del Presidente del Comitato regionale del Lazio, dei rappresentanti dei sindacati e delle organizzazioni imprenditoriali.

L’intervento conclusivo sarà affidato al Ministro del lavoro Cesare Damiano


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immagine di layoutContributi volontari: si paga entro il 30 settembre– Data pubblicazione: 26/09/2006

 

 


Sabato 30 settembre è l’ultimo giorno utile per versare i contributi volontari relativi al secondo trimestre 2006 (periodo aprile-giugno). I pagamenti devono essere effettuati secondo gli importi prestampati sui bollettini inviati dall’Istituto direttamente a casa degli interessati. Si ricorda che i versamenti di importo inferiore a quello indicato comportano la riduzione proporzionale dei periodi accreditati e, conseguentemente, dell’importo della pensione. Inoltre, un solo giorno di ritardo rende nullo il versamento, senza la possibilità di recuperare il trimestre: in questo caso l’Inps provvederà a rimborsare quanto versato senza l’aggiunta di interessi.


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immagine di layoutAziende agricole: trasmissione telematica delle denunce aziendali– Data pubblicazione: 22/09/2006

 

 


I datori di lavoro del settore agricolo che occupano operai a tempo determinato e indeterminato hanno l’obbligo dell’invio telematico delle denunce aziendali. Nella circolare 100 del 22 settembre sono descritte le modalità per l’ottenimento del codice segreto identificativo (PIN), necessario per poter effettuare – per proprio conto – la trasmissione telematica. In alternativa, i datori di lavoro possono avvalersi dei soggetti abilitati a svolgere tali adempimenti in qualità di intermediari.


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immagine di layoutDonazione del midollo osseo– Data pubblicazione: 18/09/2006

 

 


Il lavoratore dipendente che dona il midollo osseo ha diritto a conservare la normale retribuzione per le assenze giornaliere e/o orarie dal lavoro occorrenti per la donazione e per quelle necessarie al completo ripristino del suo stato fisico. Hanno diritto all’indennità per le giornate ed i permessi occorrenti alla donazione tutti i lavoratori dipendenti assicurati all’Inps per le prestazioni pensionistiche, a prescindere dalla qualifica e dal settore lavorativo di appartenenza. Le ore di permesso necessarie per gli accertamenti preliminari e i giorni di degenza ospedaliera e di convalescenza, debitamente certificati dalle strutture sanitarie interessate, danno luogo ad accredito figurativo e i relativi periodi sono utili ai fini del diritto e della misura della pensione, compresa quella di anzianità. Circolare n° 97 del 15 settembre 2006


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immagine di layoutContributi volontari: si paga entro settembre– Data pubblicazione: 15/09/2006

 

 


Scade sabato 30 settembre il termine per il pagamento della seconda rata 2006, periodo aprile-giugno, dei contributi dovuti dai lavoratori che hanno chiesto la prosecuzione volontaria. I pagamenti devono essere effettuati secondo gli importi prestampati sui bollettini inviati dall’Inps direttamente a casa degli interessati, in quanto versamenti di importo inferiore comportano la riduzione proporzionale dei periodi accreditati e, conseguentemente, dell’importo della pensione. Si ricorda, inoltre, che un solo giorno di ritardo renderebbe nullo il versamento, senza la possibilità di recuperare il trimestre. In tal caso l’Inps provvederà a rimborsare quanto versato senza aggiunta di interessi.


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immagine di layoutPrestazioni economiche di malattia e maternità– Data pubblicazione: 14/09/2006

 

 


Con la circolare 95 bis del 6 settembre, l’Istituto fornisce una serie di chiarimenti in materia di prestazioni economiche di malattia e maternità. Tra le questioni trattate, l’indennizzabilità delle festività soppresse, la legalizzazione dei certificati di malattia rilasciati in Paesi extra UE ecc.


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immagine di layoutBanca Centrale Europea: variazione tasso di riferimento– Data pubblicazione: 13/09/2006

 

 


A decorrere dal 9 agosto 2006, la Banca Centrale Europea ha fissato nella misura del 3% il tasso ufficiale di riferimento da utilizzare per la determinazione del tasso di differimento e di dilazione, da applicare ai debiti contributivi dovuti agli enti di previdenza. L’interesse di differimento è quindi pari al 9%, sempre a partire dal 9 agosto. La modifica produce effetti anche nei confronti delle somme aggiuntive per ritardato o omesso versamento dei contributi, come descritto nella circolare n° 94 del 29/8/2006.


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immagine di layoutRevisione delle attività di gestione del Fondo Volo– Data pubblicazione: 17/08/2006

 

 

 

A partire dal 1° ottobre 2006 saranno istituiti, per il Fondo Volo Inps, poli territoriali competenti nella gestione delle posizioni assicurative e nella definizione delle pensioni. Le strutture “Polo territoriale “, individuate tenendo conto della concentrazione delle compagnie di trasporto aereo e del relativo bacino di utenza, sono: Firenze, Olbia-Tempio, Reggio Calabria, Roma (direzione subprovinciale di Roma Eur e direzione subprovinciale di Ostia), Varese e Verona. La presentazione delle domande e/o istanze e la richiesta di informazioni, invece, può avvenire presso qualsiasi struttura sul territorio. (Circolare 93 del 9 agosto 2006)

 


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immagine di layoutContributi artigiani e commercianti: invio modelli F24– Data pubblicazione: 04/08/2006

 

 


È stata ultimata la spedizione dei modelli F24 agli artigiani e commercianti che si sono iscritti all’Inps in corso d’anno. Gli interessati riceveranno un plico contenente cinque modelli e un prospetto di pagamento dei contributi dovuti. Con il primo F24 dovranno essere pagati, entro il 21 agosto, i contributi relativi al secondo trimestre 2006 determinati sul minimale di reddito, quelli relativi al saldo 2005 ed anni precedenti, il primo acconto 2006 (nella misura del 50%), dei contributi calcolati sull’eventuale parte di reddito superiore al minimale, per il titolare e per i collaboratori e, infine, la prima rata dei contributi sul minimale di reddito per i periodi pregressi. Con il secondo F24, entro il 16 novembre, dovranno essere pagati i contributi sul minimale relativi al terzo trimestre 2006 e la seconda rata per i periodi pregressi (sempre sul minimale). Il terzo F24 (non prestampato) serve per il pagamento, entro il 30 novembre, del secondo acconto 2006 (50%) dei contributi riferiti alla quota di reddito eccedente il minimale. Con il quarto modello F24, alla scadenza del 16 febbraio 2007, dovranno essere pagati i contributi sul minimale relativi al quarto trimestre 2006 e la terza rata di quelli sul minimale per il pregresso. La quarta rata di questi ultimi, infine, sarà pagata con il quinto F24 entro il 16 maggio 2007.


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immagine di layoutOsservatorio sui lavoratori parasubordinati– Data pubblicazione: 04/08/2006

 

 

 

Si comunica che è disponibile l’Osservatorio sui lavoratori parasubordinati.

L’Osservatorio, consultabile alla voce “INPS Comunica/Banche dati statistiche”, si compone di 4 sezioni:

· iscritti periodo 2000-2004
· contribuenti professionisti periodo 2000-2004
· contribuenti collaboratori periodo 2000-2004
· dettagli contribuenti collaboratori anno 2004.

A completamento delle attività di aggiornamento dell’Osservatorio è disponibile on line il nuovo rapporto “Il lavoro parasubordinato” che si propone di evidenziare gli aspetti salienti ed i cambiamenti intervenuti nella Gestione dei lavoratori parasubordinati dal 1996 al 2004.


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immagine di layoutAziende con dipendenti: iscrizioni on-line– Data pubblicazione: 02/08/2006

 

 


Grazie al servizio on-line di iscrizione delle aziende con dipendenti, i consulenti del lavoro possono chiedere l’immatricolazione di un’azienda che opera in qualsiasi comune del territorio nazionale, in quanto tutte le sedi dell’Istituto sono potenzialmente destinatarie delle domande telematiche d’iscrizione. Per la procedura, tuttora in sperimentazione, si prevede una completa realizzazione entro il mese di settembre 2006. Terminata questa fase, il servizio sarà reso disponibile a tutti i consulenti del lavoro. Intanto, l’attività di sperimentazione ha consentito di individuare nuove esigenze di ampliamento di funzionalità che, una volta attuate, renderanno la procedura più vicina alle aspettative sia degli utenti esterni sia di quelli interni all’Istituto. (Messaggio 21398 del 1° agosto 2006)


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immagine di layoutAccertamento dei redditi prodotti all’estero– Data pubblicazione: 28/07/2006

 

 


L’Inps ha avviato l’operazione per l’accertamento dei redditi 2004/2005 per i pensionati residenti all’estero e titolari di prestazioni collegate al reddito. La procedura prevede la trasmissione agli interessati di una lettera contenente la richiesta dei redditi (modello RED/EST 2004 2005), i moduli su cui attestare i dati reddituali e le istruzioni per la produzione della certificazione e per la compilazione dei moduli, per la quale i pensionati potranno avvalersi dell’assistenza degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge. I modelli compilati devono essere presentati, entro 60 giorni dalla data di ricevimento, agli Enti di Patronato o ai Consolati d’Italia, che provvederanno ad inoltrarli per via telematica all’Inps. Nel caso risultasse difficoltoso inoltrare la dichiarazione a tali uffici, è possibile spedire la documentazione direttamente alla sede Inps che ha in carico la pensione, allegando la fotocopia di un documento di riconoscimento valido: dal momento che tale modalità richiede una procedura di acquisizione e valutazione dei dati più elaborata, si raccomanda il rispetto della scadenza di consegna. Se il pensionato ha trasferito la propria residenza in Italia, dovrà comunicare la data del rientro e restituire la modulistica alla sede di residenza, senza fornire altri dati: l’accertamento reddituale sarà effettuato con le modalità previste per la generalità dei pensionati residenti in Italia.
(Circolare 91 del 26 luglio 2006)


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immagine di layoutCIV: approvata I nota di variazione al bilancio 2006 Inps– Data pubblicazione: 27/07/2006

 

 

 

“Lo stato di salute dell’Inps è più che soddisfacente, e lo confermano i dati della prima nota di variazione al bilancio del 2006”. E’ quanto afferma il Presidente del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza Franco Lotito al termine dei lavori del Consiglio che ha approvato questo importante documento.


I dati parlano chiaro. Nei primi 4 mesi dell’anno, l’avanzo complessivo è cresciuto di 287 milioni di euro, passando dai 2.148 milioni della previsione originaria, all’attuale previsione di un attivo a fine anno di 2.435 milioni; mentre la situazione patrimoniale registra un incremento di 668 milioni, portando il risultato netto di esercizio dai 25.116 milioni di euro delle previsioni originarie a quota 25.784 milioni delle previsioni attuali. Il merito di questo risultato è dell’incremento del gettito contributivo dovuto alla crescita delle retribuzioni, e del forte recupero di efficienza della spesa.


In questo contesto positivo è tuttavia giusto segnalare che sono cresciuti anche i trasferimenti dello Stato, che sono passati dai 72.685 milioni di euro delle previsioni originarie, ad una previsione di 74.929 milioni, con un incremento di 2.244 milioni. La ragione di questa crescita non è da ricercare nell’andamento della spesa previdenziale in senso stretto, che resta in equilibrio, bensì nella crescita degli impegni di natura assistenziale.


Per quanto riguarda le prospettive di breve-medio termine, il miglioramento delle prestazioni e la lotta al lavoro nero e sommerso restano le priorità di fondo su cui l’Istituto deve continuare a muoversi. Basti dire – tanto per fare un esempio – che il tempo medio per ottenere la liquidazione della pensione è stato ridotto ad un mese. Questo traguardo è importante, ma non basta. L’obiettivo resta quello della continuità tra l’ultimo stipendio e la prima pensione.


Ancora più eclatanti sono i risultati che maturano sul terreno del contrasto al lavoro nero ed alle forme di illegalità contributiva. Nei primi 6 mesi dell’anno gli ispettori dell’Inps hanno scovato 42.712 aziende in posizione irregolare; 594 milioni di euro di contribuzioni evase, 10.898 aziende completamente in nero; 29.645 lavoratori del tutto sconosciuti all’Istituto, di cui 20.000 circa non iscritti a libro paga e 6.166 extracomunitari.


Si tratta di dati impressionanti che dicono molto sulla strada che deve essere ancora percorsa per dare scacco matto alla cultura ed alla pratica della illegalità, ma dicono pure delle molte cose che un grande istituto come l’Inps può fare per il Paese.


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immagine di layoutAccertamenti sanitari invalidità civile– Data pubblicazione: 25/07/2006

 

 

 

Nel caso in cui dalle revisioni sanitarie effettuate dalle ASL e dalle commissioni di verifica del ministero dell’Economia e delle Finanze nei confronti di soggetti ultra sessantacinquenni titolari di prestazioni sostitutive di invalidità civile (pensione sociale e assegno sociale), risulti una riduzione del grado di invalidità, da totale a parziale o, comunque, la mancata conferma dei requisiti sanitari che hanno dato luogo alla prestazione di invalidità, i pensionati conservano comunque il diritto a tali prestazioni sostitutive. Infatti, il compimento del 65° anno da parte dell’assistito segna una linea di “confine”. Il raggiungimento dell’età cristallizza la situazione in essere a quel momento: cessa la titolarità della prestazione di invalidità civile e si fruisce dell’assegno sociale senza che da parte dell’Inps si possa rimettere in discussione la permanenza del requisito sanitario anche per il futuro.

Gli accertamenti sanitari, invece, sono rilevanti in caso di verifica del diritto all’indennità di accompagnamento e alle prestazioni di carattere socio sanitario non economiche.


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immagine di layoutRegolarizzazione contributiva rapporto di lavoro domestico– Data pubblicazione: 21/07/2006

 

 


È stato pubblicato sul sito, nella sezione “Moduli”, il
modello LD15 per la regolarizzazione contributiva dei periodi relativi ai rapporti di lavoro domestico.
Il modulo può essere utilizzato dai datori di lavoro domestico che, in caso di accertamento d’ufficio da parte dell’Inps o a seguito di segnalazione di altri uffici, oppure su denuncia spontanea o del lavoratore, intendano regolarizzare la propria posizione nei confronti dell’Istituto. La richiesta di regolarizzazione – da presentare direttamente agli uffici debitamente compilata e firmata dal datore di lavoro e dal lavoratore – può essere utilizzata sia in caso di omissione contributiva sia in caso di un eventuale conguaglio per importo orario della retribuzione.


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immagine di layoutAssistenza fiscale Inps– Data pubblicazione: 20/07/2006

 

 


Con la circolare 89 del 19 luglio, l’Inps fornisce agli uffici le istruzioni per la gestione dei modelli 730 presentati dai pensionati e delle risultanze contabili di quelli presentati dai pensionati ai CAF o ad un altro professionista abilitato. Per le posizioni pervenute entro il 30 giugno, le operazioni di conguaglio a debito saranno effettuate in occasione del pagamento della rata di agosto 2006, in modo da permettere un’eventuale rateizzazione fino a un massimo di quattro rate. Anche in caso di conguaglio a credito del pensionato, i conguagli sono elaborati sulla rata di agosto. Come già previsto per l’assistenza fiscale effettuata negli anni precedenti e per la generalità dei conguagli, i pensionati riceveranno dall’Ente pagatore la comunicazione relativa al pagamento.


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immagine di layoutInps: approvato bilancio consuntivo 2005– Data pubblicazione: 19/07/2006

 

 

 

Il Consiglio di Amministrazione dell’Inps nella riunione di oggi 19 luglio 2006 ha approvato il bilancio consuntivo dell’anno 2005, che ora viene trasmesso per l’approvazione definitiva al Consiglio d’indirizzo e vigilanza.
I principali risultati si riassumono in: 

*         116.764 milioni di euro di entrate contributive, con un incremento di 2.930 milioni (+2,6%) rispetto a 113.834 milioni dell’esercizio 2004;

*         176.807 milioni di euro di prestazioni istituzionali, con un incremento di 5.764 milioni (+3,4%) rispetto ai 171.042 milioni del consuntivo 2004. In particolare la spesa per pensioni è risultata pari a 152.230 milioni di euro (147.668 milioni nel 2004), con un incremento di 4.562 milioni di euro (+3,1%). Sono state eliminate 1.113.314 pensioni di importo medio mensile di 540 euro, mentre sono state liquidate 1.165.264 nuove pensioni di importo medio 635 euro. Così a fronte di un aumento contenuto nel numero delle pensioni vigenti (+51.950 rispetto al 2004 – pari a +0,3%) è corrisposto un aumento del 3,4% rispetto al 2004 della spesa per prestazioni istituzionali, dovuto anche, tra l’altro, alla perequazione pari a +1,9%;

*         431 milioni di euro di disavanzo finanziario di competenza;

*         71.531 milioni di euro di apporti complessivi netti dello Stato, in termini finanziari di cassa, con un incremento di 8.252 milioni di euro rispetto al consuntivo 2004 (milioni 63.279);

*         2.033 milioni di euro di avanzo economico di esercizio.

Per effetto del positivo risultato economico di esercizio, l’avanzo patrimoniale netto dell’Inps sale al 31 dicembre 2005 a 24.281 milioni di euro.


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immagine di layoutAziende agricole: il nuovo modello di denuncia aziendale– Data pubblicazione: 17/07/2006

 

 


Con la circolare n° 88 dell’11 luglio, l’Inps rilascia il nuovo modello di denuncia aziendale per le aziende agricole. Le novità più rilevanti della nuova versione, più ricca di informazioni rispetto alle versione attualmente in uso, sono rappresentate dalla trasmissione telematica dei dati tramite Internet e dall’introduzione del Codice Identificativo Denuncia aziendale (CIDA) che, attribuito direttamente dalla procedura a seguito della trasmissione telematica della denuncia, costituisce l’identificativo univoco dell’azienda e dovrà essere utilizzato anche per la trasmissione dei registri d’impresa e del modello DMAG-UNICO. Il periodo dal 1° luglio al 31 ottobre 2006, costituisce la fase sperimentale della ripresentazione telematica delle denunce aziendale da parte delle aziende già esistenti al 30 giugno 2006 e di quelle di nuova costituzione. Dal 1° novembre in poi, invece, avrà inizio la fase dell’effettiva trasmissione telematica.


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immagine di layoutDichiarazione dei redditi per i pensionati che lavorano– Data pubblicazione: 07/07/2006

 

 


Entro lunedì 31 luglio, data di scadenza della dichiarazione dei redditi dell’anno 2005, i pensionati che nel corso di tale anno hanno svolto un’attività di lavoro autonomo devono dichiarare all’Inps i redditi effettivamente conseguiti. Entro la stessa data, i pensionati che svolgono ancora attività di lavoro autonomo nel 2006, devono comunicare all’Inps il reddito che prevedono di ottenere quest’anno. In questo modo l’Inps potrà fare il conguaglio con le trattenute effettuate, a titolo di acconto, sui redditi presunti dichiarati l’anno precedente dallo stesso pensionato. I redditi da lavoro autonomo devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute erariali. Il reddito d’impresa deve essere dichiarato al netto anche delle eventuali perdite deducibili imputabili all’anno di riferimento del reddito. Sono esclusi da ogni adempimento e possono cumulare interamente la pensione con i redditi da lavoro autonomo i titolari di pensioni liquidate con almeno 40 anni di contributi oppure con almeno 58 anni di età e 37 di contributi. Sono esonerati da ogni trattenuta, inoltre, i pensionati che hanno compiuto l’età richiesta per la pensione di vecchiaia (60 anni per le donne, 65 per gli uomini) ed altri pensionati con particolari caratteristiche di età e contribuzione.


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immagine di layoutContributi lavoratori domestici– Data pubblicazione: 06/07/2006

 

 

 

Scade lunedì 10 luglio il termine per pagare all’Inps i contributi per i lavoratori domestici, relativi alla seconda rata 2006 (periodo aprile/giugno). Per il pagamento è necessario utilizzare uno dei bollettini di conto corrente postale inviati dall’Inps direttamente a casa degli interessati. Il contributo per i lavoratori domestici è determinato in base alla retribuzione e all’orario di lavoro: se quest’ultimo non supera le 24 settimanali, il contributo è commisurato a tre diverse fasce di retribuzione oraria; se invece l’orario di lavoro settimanale supera le 24 ore (è cioè di almeno 25 ore settimanali), il contributo dovuto è fisso, qualunque sia l’importo della retribuzione oraria. In quest’ultimo caso l’importo del contributo è sensibilmente più basso, a patto che le ore siano effettuate tutte presso lo stesso datore di lavoro. Gli importi da pagare per ogni ora di lavoro, per rapporti di lavoro fino a 24 ore settimanali sono:
1) per retribuzioni orarie fino a 6,70 €: 1,23 € (di cui 0,28 € a carico del lavoratore);
2) per retribuzioni orarie oltre 6,70 € e fino a 8,18 €: 1,39 € (0,32 € a carico del lavoratore);
3) per retribuzioni orarie oltre 8,18 €: 1,69 € (0,39 € a carico del lavoratore).

In caso di rapporti di lavoro di almeno 25 ore settimanali (tutte effettuate presso lo stesso datore di lavoro) l’importo orario del contributo dovuto è di 0,89 € (di cui 0,20 € a carico del lavoratore).


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immagine di layoutRegime di cumulo per i prepensionamenti con decorrenza 1° gennaio 1995– Data pubblicazione: 05/07/2006

 

 


Ai titolari di trattamenti pensionistici anticipati, liquidati con decorrenza 1° gennaio 1995, si applica il regime di cumulabilità con i redditi da lavoro autonomo in quanto hanno raggiunto entro il 31 dicembre 1994 i requisiti contributivi minimi per la liquidazione della pensione di vecchiaia o di anzianità. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con le sentenze n. 20335 e 20336 del 2005, nelle quali la Suprema Corte, esaminando il caso di un pensionamento anticipato di anzianità, ha osservato che la “maggiorazione dell’anzianità assicurativa e contributiva” viene concessa per il periodo necessario al compimento dei trentacinque anni, per cui la posizione previdenziale dell’interessato viene ad essere completata integralmente prima dell’erogazione della pensione. Nei confronti dei titolari dei suddetti prepensionamenti trova quindi applicazione il regime di totale cumulabilità della pensione con i redditi da lavoro autonomo. Circolare n. 87 del 3 luglio 2006


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immagine di layoutConsegna della dichiarazione reddituale 2005 – Data pubblicazione: 27/06/2006

 

 


L’Inps invita tutti i pensionati a presentare entro il 31 luglio la dichiarazione reddituale relativa all’anno 2005 presso gli uffici Inps, i Centri di assistenza fiscale (Caf) o i professionisti abilitati (consulenti del lavoro, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali). La restituzione tempestiva della dichiarazione, richiesta ai pensionati con l’invio del certificato di pensione e del modello CUD 2005, permetterà di continuare ad erogare senza interruzione le prestazioni collegate con il reddito. Si ricorda che sono esonerati dalla comunicazione i pensionati che hanno superato i 75 anni di età e che hanno dichiarato per l’anno 2004 di non aver avuto altri redditi oltre quelli pensionistici .


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immagine di layoutSospensione contributi settore avicolo– Data pubblicazione: 23/06/2006

 

 


Sono state ammesse alla sospensione fino al 31 ottobre 2006 (circolare 72 del 19 maggio 2006 ) della riscossione dei contributi assicurativi e previdenziali dovuti dagli allevatori avicoli, dalle imprese di macellazione e trasformazione carne avicola, nonché mangimistiche operanti nella filiera e dagli esercenti attività di commercio all’ingrosso di carni avicole, anche le imprese esercenti le attività di commercio all’ingrosso di carni avicole fresche e di commercio all’ingrosso di carni avicole congelate e surgelate, nonché le imprese di lavorazione e conservazione di carne avicola e di prodotti a base di carne avicola, comprese le attività di fabbricazione di preparati omogeneizzati e di mangimistiche operanti nella filiera avicola.


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immagine di layoutContributi volontari: si paga entro giugno– Data pubblicazione: 22/06/2006

 

 


Scade venerdì 30 giugno il pagamento della prima rata 2006, periodo gennaio-marzo, dei contributi dovuti dai lavoratori che hanno chiesto la prosecuzione volontaria. I pagamenti devono essere effettuati secondo gli importi prestampati sui bollettini inviati dall’Inps direttamente a casa degli interessati. Versamenti di importo inferiore a quello indicato comportano la riduzione proporzionale dei periodi accreditati e, conseguentemente, dell’importo della pensione. Si ricorda, inoltre, che un solo giorno di ritardo renderebbe nullo il versamento, senza la possibilità di recuperare il trimestre. In tal caso l’Inps provvederà a rimborsare quanto pagato senza l’aggiunta di interessi. In alternativa, si può chiedere agli uffici di accreditare il versamento per il trimestre successivo.


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immagine di layoutAssegno per il nucleo familiare: aumento dei limiti di reddito– Data pubblicazione: 19/06/2006

 

 


Sono stati rivalutati, a decorrere dal 1° luglio 2006, i limiti di reddito familiare previsti per il pagamento dell’assegno per il nucleo familiare ai nuclei con e senza figli. L’aumento è stabilito in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, tra l’anno 2004 e l’anno 2005, calcolato dall’Istat nella misura dell’1,7%. Detti importi saranno validi fino al 30 giugno 2007. Per ottenere il pagamento dell’assegno occorre presentare la domanda utilizzando l’apposito modulo predisposto dall’Inps, disponibile presso gli uffici dell’Inps e sul sito nella sezione “moduli”. La domanda va presentata al datore di lavoro nel caso in cui il richiedente svolga attività lavorativa dipendente non agricola, oppure alla sede Inps competente per territorio, nel caso in cui il richiedente sia pensionato, disoccupato, operaio agricolo, addetto ai servizi domestici e familiari ecc. (cioè in tutti i casi in cui il pagamento è effettuato direttamente dall’Inps). Circolare n° 83 del 16 giugno 2006 .


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immagine di layoutVariazione tasso di riferimento– Data pubblicazione: 15/06/2006

 

 


Sulla base del nuovo tasso ufficiale di riferimento, fissato dalla Banca Centrale Europea nella misura del 2,75% a partire dal 15 giugno 2006, sono stati aggiornati i tassi di differimento e di dilazione per il pagamento rateale dei debiti contributivi e relative somme accessorie dovuti agli enti previdenziali. Circolare n 81 del 14 giugno


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immagine di layoutProroga scadenze previdenziali– Data pubblicazione: 15/06/2006

 

 


È prorogata al 31 dicembre 2006 la scadenza dei termini previdenziali per gli enti non commerciali operanti nel settore della sanità privata con oltre 2000 dipendenti, in situazione di crisi per riconversione o ristrutturazione ed aventi almeno una sede operativa nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2002 in Molise, Foggia e Sicilia, già beneficiari della sospensione. Circolare n° 82 del 14 giugno


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immagine di layoutConvenzione per la trasmissione dei modelli RED– Data pubblicazione: 14/06/2006

 

 


I professionisti abilitati alla trasmissione dei modelli RED possono stipulare convenzioni direttamente con l’Inps.
I professionisti iscritti alle associazioni professionali firmatarie delle convenzioni a livello nazionale per l’invio telematico dei modelli RED (vedi circolare n° 80 del 13 giugno), possono rivolgersi alle stesse associazioni per l’inserimento del proprio nominativo nelle liste dei soggetti abilitati, oppure possono stipulare convenzioni singole presso le direzioni provinciali e subprovinciali dell’Inps competenti per territorio. Per farlo, però, devono essere in possesso dei seguenti requisiti: abilitazione alla certificazione del reddito; iscrizione nel Registro delle chiavi pubbliche degli utenti del “fisco telematico” del Dipartimento delle Entrate del Ministero dell’Economia e Finanze; possesso di un certificato digitale valido emesso dallo stesso Dipartimento delle Entrate ovvero da una delle autorità di certificazione InfoCamere, Actalis, Postecom, CNIPA.


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immagine di layoutProroga termine integrazione periodi part-time – Data pubblicazione: 14/06/2006

 

 


È stato prorogato al 22 settembre 2006 il termine per la presentazione della domanda di contribuzione volontaria per l’integrazione dei periodi di lavoro part-time, svolti dal 1° gennaio 1997 in poi e non coperti da contribuzione obbligatoria, la cui scadenza era stata inizialmente prevista per il 23 maggio dalla circolare n° 29 del 23 febbraio 2006. Per ottenere l’autorizzazione occorre essere in possesso di almeno un anno di contribuzione effettiva nel quinquennio precedente la domanda. Ulteriori chiarimenti potranno essere richiesti agli uffici territoriali dell’Inps (l’elenco completo è disponibile sul sito alla voce “Le sedi Inps”), oppure al numero gratuito 803164.


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immagine di layoutObbligo di iscrizione dei coadiutori familiari– Data pubblicazione: 08/06/2006

 

 


Se il titolare di un’impresa commerciale non è in possesso dei requisiti previsti per l’iscrizione alla gestione previdenziale degli esercenti attività commerciali, ad esempio perché si dedica ad altra attività abituale e prevalente, un suo parente o affine entro il terzo grado che partecipa al lavoro aziendale deve comunque essere iscritto alla gestione, purché la sua attività abbia carattere di abitualità e prevalenza e non sia configurabile un rapporto di lavoro dipendente. In tal caso, l’imprenditore sarà iscritto come titolare non attivo, soltanto ai fini dell’imposizione dei contributi dovuti per i coadiutori familiari. Circolare n° 78 del 7 giugno 2006.


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immagine di layoutMaternità dirigenti privati: proroga termini regolarizzazione– Data pubblicazione: 08/06/2006

 

 


È stato prorogato al 16 settembre 2006 il termine per il versamento della contribuzione dovuta a tutela della maternità per i dirigenti alle dipendenze di datori di lavoro privati. La proroga, che è stata decisa dall’Istituto per venire incontro alle esigenze di aziende e associazioni di categoria, si riferisce alla regolarizzazione relativa al periodo “aprile 2006” (vedi circolare 76/2006): i datori di lavoro interessati hanno quindi ancora tre mesi di tempo per effettuare la regolarizzazione senza aggravio di somme aggiuntive. Messaggio 15811 del 1° giugno 2006.


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immagine di layoutMedicina Legale ad Ancona– Data pubblicazione: 29/05/2006

 

 


Il Coordinamento Regionale Medico Legale Inps delle Marche, con il patrocinio dell’Università Politecnica delle Marche, ha organizzato la terza edizione delle
“Giornate doriche di medicina legale assicurativa”, che si svolgerà dal 13 al 16 giugno ad Ancona, presso la Facoltà di Economia “Giorgio Fuà” dell’Università Politecnica delle Marche. Tra gli argomenti trattati l’oncologia in medicina legale, il medico legale e le problematiche emergenti, la valutazione medico legale delle arteriopatie e le problematiche dell’invalido che lavora.
Programma e scheda d’iscrizione


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immagine di layoutEstensione della maternità ai dirigenti privati– Data pubblicazione: 26/05/2006

 

 


Dal 1° aprile 2006 la tutela previdenziale relativa alla maternità e alla paternità è stata estesa anche ai dirigenti che prestano la loro opera alle dipendenze di datori di lavoro privati. Per quanto riguarda i trattamenti economici relativi alle indennità di maternità e/o di paternità, quindi, l’Inps effettuerà il pagamento soltanto per i periodi a partire da tale data, anche per gli eventi (parto o ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) che si sono verificati in precedenza; restano a carico dei datori di lavoro i diversi trattamenti economici eventualmente previsti dai contratti collettivi. In riferimento al congedo parentale e ai riposi giornalieri, sono applicati i criteri e le modalità previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti, per cui, nel caso in cui la contrattazione individuale o collettiva non preveda espressamente la durata della prestazione lavorativa dei dirigenti, l’orario lavorativo da prendere a riferimento è quello in vigore per gli impiegati di massima categoria dipendenti della stessa azienda. Per approfondimenti vedere la circolare n° 76 del 23 maggio 2006.


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immagine di layoutArtigiani e commercianti: contributi redditi superiori al minimale– Data pubblicazione: 24/05/2006

 

 


I contributi dovuti da artigiani e commercianti per la quota di reddito eccedente il minimale (per il 2006 pari a 13.345 €) devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi, vale a dire entro il 20 giugno per il saldo 2005 e per il primo acconto 2006 ed entro il 30 novembre per il secondo acconto 2006. Saldo 2005 e primo acconto 2006 possono essere pagati anche entro il 20 luglio, maggiorando l’importo dei contributi dovuti dello 0,40% a titolo di interessi. Le somme dovute possono essere anche rateizzate. Per i dettagli vedere la circolare n° 75 del 23 maggio.


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immagine di layoutProroga termine dichiarazione reddituale– Data pubblicazione: 18/05/2006

 

 


La data del 31 maggio 2006, indicata nella lettera inviata ai pensionati per la presentazione della dichiarazione reddituale per l’anno 2005, non è perentoria. Pertanto, il termine di presentazione della dichiarazione reddituale è prorogato al 30 giugno 2006.


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immagine di layoutVersamenti volontari per i periodi di part-time– Data pubblicazione: 18/05/2006

 

 


Martedì 23 maggio è l’ultimo giorno utile per la presentazione della domanda di autorizzazione alla contribuzione volontaria per l’integrazione dei periodi di lavoro part-time. Si tratta di periodi successivi al 31 dicembre 1996 non coperti da contribuzione obbligatoria in quanto per gli stessi non è stata prestata attività lavorativa. Per ottenere l’autorizzazione, i lavoratori devono essere in possesso di almeno un anno di contribuzione effettiva nel quinquennio precedente la data della domanda. Per le domande presentate dopo il termine del 23 maggio, l’autorizzazione ai versamenti volontari potrà essere rilasciata solo per i periodi per i quali non siano ancora trascorsi dodici mesi dalla consegna del CUD relativo all’anno per il quale si chiede l’integrazione. In caso di autorizzazione, l’Inps invierà agli interessati, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, il bollettino predisposto per il pagamento in un’unica soluzione dell’importo dovuto. Il pagamento dovrà essere effettuato entro e non oltre la fine del trimestre successivo a quello della notifica. I versamenti effettuati in ritardo saranno rimborsati senza interessi. Ulteriori chiarimenti potranno essere richiesti, oltre che agli uffici territoriali dell’Inps, al numero gratuito 803164. Modulo domanda


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immagine di layoutPresentazione volume su Giurisprudenza previdenziale– Data pubblicazione: 12/05/2006

 

 


Martedì 16 maggio, alle ore 16, presso la Biblioteca Centrale della Suprema Corte, sarà presentato il volume “La Giurisprudenza previdenziale della Corte di Cassazione – anni 2000/2005”. L’opera, che è stata curata dall’Avvocatura dell’Inps con l’intento di concorrere a ridurre le ragioni del contenzioso, si propone di offrire una guida sobria ai criteri e agli orientamenti della Cassazione nel complesso sistema delle norme previdenziali dove, talvolta, la legge può essere di ostacolo alle tutele e, più in generale, all’attuazione di un welfare aderente alle istanze della società.


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immagine di layoutInvalidi civili: proroga dichiarazione di responsabilità– Data pubblicazione: 12/05/2006

 

 


Il termine del 30 aprile per la spedizione o presentazione della dichiarazione di responsabilità da parte degli invalidi civili che percepiscono l’indennità di accompagnamento, è stato ulteriormente prorogato al 31 maggio 2006. Si ricorda che, nella dichiarazione, gli interessati devono specificare se sono ricoverati a titolo gratuito in istituti a lungodegenza o in cliniche per la riabilitazione, la cui retta è pagata interamente da enti pubblici. Per la dichiarazione occorre utilizzare il modulo che l’Inps invia direttamente a casa degli interessati; il modulo può essere restituito alla propria sede Inps, alla ASL competente per territorio oppure al comune di residenza.


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immagine di layoutArtigiani e commercianti: entro il 16 maggio i contributi all’Inps– Data pubblicazione: 10/05/2006

 

 


Entro martedì 16 maggio, artigiani e commercianti devono versare all’Inps la prima delle quattro rate per i contributi 2006, per il trimestre gennaio-marzo. Si tratta del cosiddetto contributo fisso, il cui importo ogni anno cambia in base al minimale di reddito stabilito dalla legge. Oltre ai contributi fissi, gli artigiani e i commercianti hanno anche un altro contributo da versare nel corso dell’anno all’Inps, quello cosiddetto a percentuale. Si tratta di un contributo, di importo variabile, calcolato sulla totalità dei redditi d’impresa denunciati al fisco, fino ad un importo massimo, anch’esso stabilito ogni anno dalla legge. Il contributo a percentuale si paga in tempi diversi rispetto a quelli per i contributi fissi: sono previste, infatti, due rate di uguale importo, da versare entro i termini previsti per il pagamento dell’Irpef e cioè a maggio e a novembre. Sia per i contributi fissi sia per quelli a percentuale il pagamento si effettua utilizzando il modello unico F24 che l’Inps invia ogni anno direttamente a casa degli interessati. Per gli importi si può consultare la circolare n° 24 del 15 febbraio 2006.


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immagine di layoutAssegno per il nucleo familiare per periodi pregressi– Data pubblicazione: 05/05/2006

 

 


L’assegno per il nucleo familiare deve essere anticipato dal datore di lavoro per conto dell’Inps anche nel caso in cui il rapporto di lavoro con il dipendente si è risolto, se la prestazione è dovuta per periodi durante i quali il lavoratore prestava attività alle dipendenze di quel datore di lavoro. Dal momento, infatti, che il diritto all’assegno si prescrive in cinque anni, il datore di lavoro non può sottrarsi al pagamento della prestazione se la domanda è presentata dall’ex dipendente nei termini della prescrizione. Anche il diritto del datore di lavoro a richiedere il rimborso all’Inps si prescrive in cinque anni che, però, nel caso di periodi pregressi, decorrono dalla data in cui è stato corrisposto l’assegno ai dipendenti. Messaggio n. 12790 del 2 maggio 2006


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immagine di layoutAziende agricole: contributi 2006 – Data pubblicazione: 04/05/2006

 

 


Con la circolare 65 del 3 maggio, l’Inps rende note le tabelle relative ai contributi per l’anno 2006 dovuti dalle aziende agricole per gli operai a tempo determinato e per quelli a tempo indeterminato. Oltre alle aliquote contributive, gli altri punti analizzati nella circolare sono la riduzione degli oneri sociali, la riduzione del costo del lavoro, i contributi Inail, i minimali di legge e il contributo dovuto per gli apprendisti.


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immagine di layoutDuplicati certificati di pensione e CUD– Data pubblicazione: 04/05/2006

 

 


Per venire incontro alle esigenze degli utenti e velocizzare il recapito dei modelli CUD, Red e Obis/M (contenuti nel cosiddetto “bustone” che ogni anno l’Inps fa pervenire con invio postale ai suoi pensionati), l’Istituto ha messo a disposizione dei CAF e dei Patronati apposite procedure per il rilascio del duplicato dei modelli secondo le seguenti modalità: – Duplicato mod. CUD: presso gli Enti di Patronato e i CAF;
– Duplicato mod. OBIS/M (certificato di pensione): presso gli Enti di Patronato;
– Duplicato mod. RED (dichiarazioni reddituali): presso i CAF.
Quindi, per ottenere i duplicati di tali modelli, gli utenti si possono rivolgere alle Sedi dei Patronati e dei CAF a loro più vicine. In alternativa, i duplicati possono essere richiesti tramite il call center dell’Inps al numero gratuito 803164, o utilizzando i servizi online del sito, per chi è già in possesso del codice di identificazione personale (PIN), che permette di usufruire di vari servizi.


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immagine di layoutL’Inps al Forum della Pubblica Amministrazione 2006– Data pubblicazione: 03/05/2006

 

 


Anche quest’anno l’Inps partecipa al Forum della pubblica amministrazione, che si terrà dall’8 al 12 maggio presso il quartiere fieristico di Roma.
Alla manifestazione, dedicata al tema “La rete delle pubbliche amministrazioni per la competitività e la garanzia dei diritti”, e articolata in nove aree tematiche ciascuna delle quali dedicata ad un aspetto della cooperazione tra le pubbliche amministrazioni, l’Istituto sarà presente con il proprio stand nel padiglione 22 (stand 5C), dove – oltre a documentazione e materiale informativo – saranno a disposizione del pubblico tre postazioni con operatori specializzati per il rilascio di servizi (rilascio di estratto contributivo, calcolo della pensione, rilascio del PIN ecc.) e di informazioni in materia previdenziale.


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immagine di layoutI contributi volontari per il 2006– Data pubblicazione: 27/04/2006

 

 


In base alla variazione percentuale dell’1,7% dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, calcolata dall’Istat tra il periodo gennaio-dicembre 2004 e il periodo gennaio-dicembre 2005, l’Inps ha aggiornato le retribuzioni medie settimanali su cui sono calcolati i contributi volontari per l’anno 2006. Per quest’anno, pertanto, la retribuzione minima settimanale è pari a 171,03 € e la prima fascia di retribuzione pensionabile annuale, oltre la quale è prevista l’applicazione dell’aliquota aggiuntiva dell’1%, è di 39.297 €.
Circolare n° 53 del 12 aprile 2006


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immagine di layoutParasubordinati: operazione estratto conto– Data pubblicazione: 21/04/2006

 

 


L’Inps ha dato il via all’emissione generalizzata dell’estratto conto per gli iscritti alla gestione separata. L’estratto contiene i dati contributivi relativi al periodo dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2004 e sarà inviato a più di 2 milioni di assicurati. Riceveranno l’estratto i liberi professionisti senza l’obbligo di contribuzione presso altre casse autonome, i collaboratori coordinati e continuativi e quelli a progetto, gli spedizionieri doganali, i venditori porta a porta, i lavoratori autonomi occasionali e gli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro. Oltre all’estratto vero e proprio, il plico inviato dall’Inps contiene anche un modulo da utilizzare per eventuali richieste di rettifica dei dati anagrafici o contributivi e una guida alla lettura o, contenente anche la prima parte del codice di identificazione personale da utilizzare per i servizi on line sul sito www.inps.it.


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immagine di layoutIndennità di disoccupazione e part-time verticale– Data pubblicazione: 18/04/2006

 

 


I periodi di inattività in caso di lavoro a part-time di tipo verticale non possono essere indennizzati né con l’indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali, né con l’indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti. Con la sentenza 121 del 24 marzo 2006, la Corte Costituzionale conferma il criterio già in precedenza seguito dall’Inps in materia di disoccupazione, in quanto nel lavoro a tempo parziale verticale, il rapporto prosegue anche durante il periodo di sosta, pur con la sospensione delle corrispettive prestazioni, in attesa della nuova fase lavorativa. Vedi circolare 55 del 13 aprile 2006.


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immagine di layoutSalari medi e convenzionali per il 2006 – Data pubblicazione: 07/04/2006

 

 


Con la circolare n° 51 del 4 aprile, l’Inps comunica i salari medi e convenzionali per l’anno 2006, da prendere a riferimento per la liquidazione delle prestazioni economiche di malattie, maternità e tubercolosi, il cui importo deve essere calcolato in riferimento a periodi di paga compresi nell’anno in corso. Nella circolare vengono pertanto riportati gli importi giornalieri per le varie categorie di lavoratori interessati.


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immagine di layoutContributi lavoratori domestici– Data pubblicazione: 04/04/2006

 

 


Scade lunedì 10 aprile il termine per pagare all’Inps i contributi per i lavoratori domestici, relativi alla prima rata 2006 (periodo gennaio/marzo). Per il pagamento è necessario utilizzare uno dei bollettini di conto corrente postale inviati dall’Inps direttamente a casa degli interessati. Il contributo per i lavoratori domestici è determinato in base alla retribuzione e all’orario di lavoro: se quest’ultimo non supera le 24 settimanali, il contributo è commisurato a tre diverse fasce di retribuzione oraria; se invece l’orario di lavoro settimanale supera le 24 ore (è cioè di almeno 25 ore settimanali), il contributo dovuto è fisso, qualunque sia l’importo della retribuzione oraria. In quest’ultimo caso l’importo del contributo è sensibilmente più basso, a patto che le ore siano effettuate tutte presso lo stesso datore di lavoro. Gli importi da pagare per ogni ora di lavoro, per rapporti di lavoro fino a 24 ore settimanali sono:
1)per retribuzioni orarie fino a 6,70 €: 1,23 € (di cui 0,28 € a carico del lavoratore);
2)per retribuzioni orarie oltre 6,70 € e fino a 8,18 €: 1,39 € (0,32 € a carico del lavoratore);
3)per retribuzioni orarie oltre 8,18 €: 1,69 € (0,39 € a carico del lavoratore).
In caso di rapporti di lavoro di almeno 25 ore settimanali (tutte effettuate presso lo stesso datore di lavoro) l’importo orario del contributo dovuto è di 0,89 € (di cui 0,20 € a carico del lavoratore).


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immagine di layoutInvalidi civili: dichiarazione di responsabilità– Data pubblicazione: 30/03/2006

 

 


È stato prorogato al 30 aprile il termine per la presentazione della dichiarazione di responsabilità da parte degli invalidi civili che percepiscono l’indennità di accompagnamento. Nella dichiarazione, gli interessati devono specificare se sono ricoverati a titolo gratuito in istituti a lungodegenza o in cliniche per la riabilitazione, la cui retta è pagata interamente da enti pubblici. Per la dichiarazione occorre utilizzare il modulo che l’Inps invia direttamente a casa degli interessati; il modulo può essere restituito alla propria sede Inps, alla ASL competente per territorio oppure al comune di residenza.


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immagine di layoutAssegni dei Comuni per il nucleo familiare e per la maternità: i nuovi importi– Data pubblicazione: 29/03/2006

 

 


Sono stati rivalutati gli importi dell’assegno familiare e di quello di maternità concessi dai Comuni. Per il 2006, l’importo di tali prestazioni sarà pari a:

– 120,39 euro per l’assegno per il nucleo familiare: il nuovo valore dell’indicatore della situazione economica (ISE) per i nuclei familiari composti da cinque componenti, di cui almeno tre figli minori, è pari a 21.671,69 euro;

– 288,75 euro (per complessivi 1.443,73 euro) per l’assegno di maternità per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2006; in questo caso, il nuovo valore dell’indicatore della situazione economica (ISE) per i nuclei familiari composti da tre componenti è pari a 30.099,59 euro.

Tali importi si riferiscono agli assegni da corrispondere agli aventi diritto per l’anno 2006; per i procedimenti relativi agli anni precedenti continuano ad applicarsi, naturalmente, i valori previsti per i rispettivi anni di riferimento.


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immagine di layoutVersamenti volontari: si paga entro marzo– Data pubblicazione: 23/03/2006

 

 


Scade venerdì 31 marzo il termine per il pagamento dei contributi volontari relativi al quarto trimestre 2005 (periodo ottobre – dicembre), da effettuare per mezzo dei bollettini di conto corrente personalizzati che l’Inps spedisce direttamente a casa. Il rispetto della scadenza è fondamentale ai fini dell’accredito dei contributi sulla posizione individuale. L’Inps, infatti, è tenuto per legge a restituire senza interessi le somme versate in ritardo e l’assicurato, in tal caso, non ha più la possibilità di recuperare il relativo trimestre: al massimo si può chiedere agli uffici di accreditare sul trimestre successivo le somme versate in ritardo. Volendo, è possibile versare una somma inferiore a quella indicata, recandosi presso gli uffici dell’Inps che, a richiesta, provvederanno a stampare degli appositi bollettini. In questo caso però l’accredito di contributi ai fini del diritto a pensione è ridotto proporzionalmente alla somma versata.


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immagine di layoutIndennità di disoccupazione: la domanda per i requisiti ridotti– Data pubblicazione: 21/03/2006

 

 


Scade venerdì 31 marzo il termine per presentare all’Inps la domanda di indennità di disoccupazione con requisiti ridotti. Questo particolare trattamento di disoccupazione spetta a tutti quei lavoratori che, pur non avendo maturato il diritto all’indennità di disoccupazione ordinaria (almeno 52 contributi settimanali negli ultimi due anni), sono comunque in possesso di un’anzianità assicurativa per la disoccupazione da almeno due anni, cioè hanno versato almeno un contributo settimanale nel biennio precedente l’anno per il quale è chiesta la prestazione (ad esempio, per le indennità pagate nel 2006, relative a periodi di disoccupazione intervenuti nel corso del 2005, il contributo deve essere stato accreditato entro la fine del 2003) e almeno 78 giornate di lavoro effettuato nel corso dell’anno precedente a quello della domanda (in questo caso il 2005). Nel calcolo delle 78 giornate sono comprese anche le festività e le giornate di assenza indennizzate (malattia, maternità ecc.). La domanda, da presentare direttamente agli uffici dell’Inps, deve essere corredata da una dichiarazione del datore di lavoro che attesti le giornate lavorate e la retribuzione pagata.


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immagine di layoutNuove figure di lavoro e prestazioni Inps– Data pubblicazione: 16/03/2006

 

 


Con la circolare 41 del 13 marzo, vengono forniti chiarimenti sulle prestazioni a sostegno del reddito pagate dall’Inps (trattamenti di famiglia, indennità di maternità, di disoccupazione, integrazioni salariali ecc.), in relazione alla loro applicabilità nelle diverse tipologie di lavoro previste dal decreto legislativo 276/2003 (la cosiddetta riforma Biagi): somministrazione di lavoro, appalto, distacco, lavoro intermittente, lavoro ripartito, lavoro a tempo parziale, apprendistato, contratto di inserimento, lavoro a progetto, lavoro occasionale e lavoro accessorio.


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immagine di layoutCUD 2006– Data pubblicazione: 07/03/2006

 

 


L’Agenzia delle Entrate ha approvato lo schema del CUD 2006 (modello di certificazione unica), da utilizzare per la dichiarazione dei redditi di lavoro dipendente e di quelli equiparati e assimilati corrisposti nell’anno 2005, delle anticipazioni sulle indennità di fine rapporto e delle relative ritenute di acconto, delle detrazioni effettuate ecc. Nella circolare n° 34 del 6 marzo le precisazioni dell’Inps sulle modalità di compilazione, da parte dei datori di lavoro, del riquadro relativo ai dati previdenziali ed assistenziali.


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immagine di layoutArtigiani e commercianti: importo contributi 2006– Data pubblicazione: 03/03/2006

 

 


Con la circolare 24 del 15 febbraio sono stati resi noti gli importi dei contributi dovuti per l’anno 2006 da artigiani e commercianti. I relativi versamenti dovranno essere effettuati tramite i modelli di pagamento unificato F24, alle scadenze del 16 maggio, 16 agosto, 16 novembre 2006 e 16 febbraio 2007, per quanto riguarda le quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito; i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2005 e primo e secondo acconto 2006, dovranno essere versati entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sulle persone fisiche.


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immagine di layoutNuovi importi CIG, mobilità e disoccupazione – Data pubblicazione: 03/03/2006

 

 


Sono stati pubblicati, con la circolare 21 del 13 febbraio 2006, gli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale (e della retribuzione mensile di riferimento, in relazione all’aumento derivante dalla variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo), di quello di mobilità e di disoccupazione, nonché l’aumento dell’assegno per le attività socialmente utili, relativi all’anno 2006.


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immagine di layoutConvegno Cnipa: “L’e-government per le imprese”– Data pubblicazione: 02/03/2006

 

 


Si terrà martedì 7 marzo 2006, presso la Direzione Generale dell’Inps a Roma, il convegno di studio dal titolo “l’e-government per le imprese”, organizzato dal Cnipa. Tema dell’incontro, la semplificazione del rapporto fra imprese e pubblica amministrazione attraverso l’utilizzo delle moderne tecnologie, per il rilancio della competitività del sistema produttivo. Per la partecipazione al convegno è necessario iscriversi utilizzando l’apposita procedura on-line sul sito www.cnipa.gov.it.
[Programma convegno]


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immagine di layoutMinimali di retribuzione per l’anno 2006– Data pubblicazione: 24/02/2006

 

 


È stato aggiornato il limite minimo di retribuzione giornaliera e gli altri valori necessari per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale. Nella circolare n° 18 dell’8 febbraio sono riportate tutte le relative tabelle, tra cui quelle relative ai nuovi minimali di retribuzione per la generalità dei lavoratori, alle retribuzioni convenzionali in genere, al massimale annuo aggiornato della base contributiva e pensionabile, al limite per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi e al contributo per gli apprendisti.


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immagine di layoutFondo personale assicurazioni in liquidazione coatta– Data pubblicazione: 15/02/2006

 

 


Il Comitato amministratore del Fondo di solidarietà per il personale dipendente da imprese assicurative in liquidazione coatta amministrativa ha prorogato anche per il 2006, come già avvenuto per gli anni 2004 e 2005, la sospensione del contributo ordinario dello 0,50% di finanziamento, dovuto dalle aziende iscritte al fondo che, pertanto, continueranno a non versare il contributo. Anche la procedura di gestione delle denunce DM10 non richiederà il contributo fino al 31 dicembre 2006.
Messaggio n° 42006 del 27/12/2005


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immagine di layoutContributi lavoratori domestici: i nuovi importi per il 2006– Data pubblicazione: 10/02/2006

 

 


Sono stati calcolati i nuovi contributi per i lavoratori domestici, in vigore dal primo gennaio 2006. Gli importi da pagare per ogni ora di lavoro, per rapporti di lavoro fino a 24 ore settimanali sono:
1) per retribuzioni orarie fino a 6,70 €: 1,23 € (di cui 0,28 € a carico del lavoratore);
2) per retribuzioni orarie oltre 6,70 € e fino a 8,18 €: 1,39 € (0,32 € a carico del lavoratore);
3 )per retribuzioni orarie oltre 8,18 €: 1,69 € (0,39 € a carico del lavoratore).
In caso di rapporti di lavoro di almeno 25 ore settimanali (tutte effettuate presso lo stesso datore di lavoro) l’importo orario del contributo dovuto è di 0,89 € (di cui 0,20 € a carico del lavoratore). La prossima scadenza per il pagamento, relativamente ai contributi per il primo trimestre 2006, è il 10 aprile. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, però, i contributi devono essere versati entro i dieci giorni successivi alla cessazione.


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immagine di layoutFrontalieri italiani in Svizzera: disoccupazione speciale– Data pubblicazione: 09/02/2006

 

 


Per l’anno 2005 il trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori frontalieri italiani in Svizzera è stato determinato in via provvisoria dal Consiglio di Amministrazione dell’Inps in misura pari al 50% del salario lordo medio annuo percepito in Svizzera nell’anno precedente il periodo di disoccupazione. Nel calcolo del salario sono comprese eventuali indennità per malattia e infortunio, mentre è escluso l’assegno per il nucleo familiare. La stessa percentuale costituisce l’importo definitivo per i trattamenti relativi all’anno 2003: considerato che per tale anno è già stato corrisposto un importo provvisorio pari al 40% del salario di riferimento, ai lavoratori interessati spetta un conguaglio pari al 10%.


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immagine di layoutGestione separata: le aliquote contributive per il 2006– Data pubblicazione: 07/02/2006

 

 


Per il 2006, l’aliquota contributiva per gli iscritti alla gestione separata privi di altra tutela previdenziale è pari al 18,20% per i redditi annui fino a 39.297 € e al 19,20% per i redditi che superano tale limite. Nelle percentuali è compreso il contributo dello 0,50% per la maternità, l’assegno per il nucleo familiare e la malattia in caso di ricovero ospedaliero. Non cambia, invece, l’aliquota per i lavoratori titolari di una pensione diretta (anzianità, vecchiaia o invalidità), che continuano a pagare il 15%, e quelli iscritti anche ad un altro fondo pensionistico obbligatorio, che pagano il 10%. Il contributo complessivo è ripartito tra collaboratori e committenti, rispettivamente un terzo i primi e due terzi gli altri.


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immagine di layoutMaggiorazioni sociali– Data pubblicazione: 01/02/2006

 

 


Dal 1° giugno 2005, chi è residente in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia, non ha diritto alle maggiorazioni sociali previste dalla normativa italiana. Le precedenti disposizioni, infatti, sono state modificate dal regolamento C.E. n. 647 del 13 aprile 2005, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 4 maggio 2005 e in vigore dal 5 maggio 2005. Lo stesso regolamento conferma inoltre che l’integrazione al minimo può essere riconosciuta soltanto ai pensionati residenti in Italia.
Circolare n° 10 del 30 gennaio 2006


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immagine di layoutReversibilità e assegno divorzile– Data pubblicazione: 30/01/2006

 

 


Per ottenere la pensione di reversibilità, il coniuge divorziato deve essere titolare di assegno divorzile e la sentenza da cui risulti l’effettiva titolarità va allegata alla domanda di pensione. Inoltre, in caso di presenza contemporanea di un coniuge divorziato e di un coniuge superstite, l’Inps potrà ripartire le quote di pensione soltanto in base a quanto stabilito dal Giudice, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di notifica della sentenza con la quale il Tribunale ha attribuito una quota di pensione al coniuge divorziato.


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immagine di layoutAssegno di assistenza– Data pubblicazione: 26/01/2006

 

 


È di 415,13 euro il nuovo importo dell’assegno per l’assistenza personale e continuativa che l’Inps paga ai pensionati di inabilità che non sono in grado di condurre da soli la vita quotidiana e hanno quindi bisogno dell’aiuto permanente di un accompagnatore. La nuova misura, che decorre dal 1° luglio 2005, è stata fissata dal decreto 20 settembre 2005 del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 2 dicembre 2005.


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immagine di layoutProroga stato di emergenza– Data pubblicazione: 18/01/2006

 

 


È stato prorogato lo stato di emergenza per il territorio delle province di Campobasso, Foggia e Catania, relativamente agli eventi sismici verificatisi nell’autunno del 2002. Nella circolare n° 6 del 17 gennaio, l’Inps precisa gli effetti di tale proroga sulla contribuzione dovuta all’Istituto


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immagine di layoutAssistenza fiscale 2006– Data pubblicazione: 17/01/2006

 

 


Anche per l’anno 2006 l’Inps presterà l’assistenza fiscale nei confronti dei propri sostituiti (pensionati e titolari di prestazioni a sostegno del reddito). La presentazione del modello 730 dovrà avvenire entro il 2 maggio 2006. Non sarà necessario effettuare alcuna prenotazione ma, ad ogni buon conto, le sedi dell’Istituto, visto il notevole aumento delle richieste negli anni precedenti, provvederanno a pianificare l’attività al fine di fornire un servizio di elevato livello qualitativo


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immagine di layoutAliquote sistema contributivo– Data pubblicazione: 16/01/2006

 

 


Con il messaggio n. 934 del 10 gennaio, l’Inps rende note le aliquote contributive medie, relative al periodo 1996-2005 da applicare nei confronti degli assicurati ai fondi gestiti dall’Istituto che, nel corso del 2006, eserciteranno l’opzione per il calcolo contributivo della pensione.


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immagine di layoutContratti di formazione e lavoro– Data pubblicazione: 16/01/2006

 

 


È stata affidata alle sedi competenti per territorio la gestione dei ricorsi presentati dalle aziende contro la mancata ammissione, totale o parziale, ai benefici contributivi previsti dal regime transitorio dei contratti di formazione e lavoro. Vedi messaggio n. 1239 del 12 gennaio 2006.


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immagine di layoutDisoccupazione con requisiti ridotti e maternità– Data pubblicazione: 13/01/2006

 

 


Il trattamento economico di maternità spetta alla lavoratrice anche se il congedo di maternità ha inizio dopo sessanta giorni la cessazione del rapporto di lavoro, purché la lavoratrice, all’inizio del congedo, risulti disoccupata e titolare dell’indennità di disoccupazione: in tal caso, l’interessata ha diritto all’indennità giornaliera di maternità anziché quella di disoccupazione. La norma, finora applicata soltanto in caso di disoccupazione ordinaria, è stata estesa anche all’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti previsti dalla circolare n° 4 del 9 gennaio 2006


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immagine di layoutNuovi importi indennità antitubercolari– Data pubblicazione: 13/01/2006

 

 


Con la circolare n° 5 del 9 gennaio 2006 sono stati comunicati gli importi delle indennità antitubercolari relative agli anni 2005 e 2006. I nuovi importi sono stati calcolati in base agli aumenti del 2% (in via definitiva) per il 2005 e dell’1,7% (in via provvisoria) per il 2006, determinati dal decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 18 novembre 2005.


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immagine di layoutVariazione tasso di riferimento– Data pubblicazione: 12/01/2006

 

 


Dal 6 dicembre 2005, è pari al 2,25% il tasso ufficiale di riferimento da prendere a base per la determinazione dl tasso di differimento, di dilazione e delle somme aggiuntive per omesso e ritardato pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Nella circolare n° 1 del 3 gennaio 2006 sono riportate le aliquote relative ai vari casi.


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immagine di layoutAssegni familiari per l’anno 2006– Data pubblicazione: 12/01/2006

 

 


Dal 1° gennaio 2006 sono stati rivalutati i limiti di reddito per gli assegni familiari per i coltivatori diretti, coloni, mezzadri e piccoli coltivatori diretti e per le quote di maggiorazione di pensione per i pensionati delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi. Le nuove tabelle sono disponibili nella circolare n° 2 del 4 gennaio 2005.


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immagine di layoutRiduzione costo del lavoro– Data pubblicazione: 12/01/2006

 

 


La legge finanziaria 2006 prevede, a partire dal 1° gennaio, un esonero – pari ad un punto percentuale – dei contributi dovuti dai datori di lavoro. La riduzione contributiva interessa, in via prioritaria, l’aliquota di finanziamento relativa agli assegni per il nucleo familiare; se tale aliquota è dovuta in misura inferiore all’1%, la riduzione si estende alle altre assicurazioni. Circolare n° 3 del 5 gennaio 2006.


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immagine di layoutNettizzazione dei contributi– Data pubblicazione: 29/12/2005

 

 


Il termine per la trasmissione dei modelli DM10/2 compilati secondo le modalità introdotte dalla circolare 115/2005 (la cosiddetta “nettizzazione dei contributi”), è stato prorogato al 31 marzo 2006 con la denuncia contributiva del mese di febbraio, par dare modo alle aziende che ancora non hanno potuto farlo, di adeguare le procedure di elaborazione delle paghe (messaggio n° 41749 del 22 dicembre).


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immagine di layoutRinnovo pensioni 2006– Data pubblicazione: 29/12/2005

 

 


Sono state completate le operazioni di rinnovo per le pensioni 2006. L’aumento previsionale della perequazione automatica per il 2006 è stato stabilito nella misura dell’1,7%, mentre è stato aggiornato al 2% il valore previsionale per il 2005. Di conseguenza, con la rata di gennaio, i pensionati riceveranno l’importo di pensione perequato per il nuovo anno e il conguaglio relativo all’aggiornamento di quello precedente. L’Inps spedirà direttamente a casa degli interessati un plico contenente la certificazione reddituale per il 2005 (CUD) e il certificato di pensione (ObisM) con tutte le informazioni sulla pensione (importi mensili, detrazioni d’imposta, quote incumulabili con i redditi da lavoro, addizionali regionali e comunali ecc.). Circolare n° 120 del 28 dicembre 2005


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immagine di layoutCONTRIBUTI VOLONTARI – Si paga entro il 31 dicembre– Data pubblicazione: 22/12/2005

 

 


Sabato 31 dicembre è l’ultimo giorno utile per versare i contributi volontari relativi al terzo trimestre 2005 (periodo luglio-settembre). I pagamenti devono essere effettuati secondo gli importi prestampati sui bollettini inviati dall’Istituto direttamente a casa degli interessati. È importante ricordare che i versamenti di importo inferiore a quello indicato comportano la riduzione proporzionale dei periodi accreditati e, conseguentemente, dell’importo della pensione. Inoltre, un solo giorno di ritardo rende nullo il versamento, senza la possibilità di recuperare il trimestre: in questo caso l’Inps provvederà a rimborsare quanto versato senza l’aggiunta di interessi.


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immagine di layoutImporto aggiuntivo– Data pubblicazione: 15/12/2005

 

 


Con la rata di pensione di dicembre, l’Inps ha corrisposto anche l’importo aggiuntivo di 154,94 euro previsto dalla legge finanziaria 2001 che, in presenza di particolari condizioni reddituali, spetta ai titolari di pensioni il cui importo complessivo annuo non superi il trattamento minimo. Per avere diritto, i redditi personali non devono superare l’importo annuo di 8.198,39 euro (una volta e mezza il trattamento minimo), mentre quelli cumulati con il coniuge non devono superare 16.396,77 euro annui (tre volte il trattamento minimo). Circolare n° 119 del 14 dicembre.


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immagine di layoutConguaglio di fine anno dei contributi– Data pubblicazione: 12/12/2005

 

 


Con la circolare 117 del 7 dicembre, l’Inps fornisce chiarimenti e precisazioni sulle operazioni di conguaglio di fine anno, relative ai contributi previdenziali e assistenziali, che i datori di lavoro operanti con il DM10 potranno effettuare, oltre che la denuncia di competenza del mese di dicembre 2005 (con scadenza 16/1/2006), anche con quella di competenza del mese di gennaio (scadenza 16/2/2006), senza aggravio di oneri accessori.


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immagine di layoutElaborazione delle dichiarazioni reddituali per il 2004– Data pubblicazione: 09/12/2005

 

 


Si è conclusa l’operazione di elaborazione delle dichiarazioni reddituali per l’anno 2004. La richiesta dei redditi ai pensionati è stata effettuata dall’Inps al momento dell’invio del modello ObisM per il 2005 ed ha riguardato tutti i titolari di prestazioni collegate al reddito, con esclusione degli ultraottantenni che nella precedente campagna reddituale risultavano non avere redditi e degli invalidi civili di età inferiore a 65 anni non titolari di prestazioni Inps. Per le pensioni con conguaglio a credito o con un aumento d’importo, il ricalcolo è stato effettuato con arretrati al 30 novembre e la rata di pensione aggiornata è in pagamento dal mese di dicembre.(messaggio 39762 del 5/12/2005)


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immagine di layoutCassa integrazione aziende pubbliche– Data pubblicazione: 07/12/2005

 

 


È stato prorogato al 31 dicembre 2005 il termine per il versamento dei contributi per la cassa integrazione ordinaria e speciale da parte delle aziende industriali dello stato e degli enti pubblici a capitale misto che svolgono attività industriale.


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immagine di layoutIndennità di disoccupazione agricola– Data pubblicazione: 07/12/2005

 

 


La modulistica prestampata per la richiesta dell’indennità di disoccupazione agricola (modello Prest. agr. 21 TP) sarà inviata, anche quest’anno, direttamente al domicilio dei lavoratori che hanno richiesto tali prestazioni nell’anno precedente.


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immagine di layoutPubblicato il Bilancio consuntivo 2004– Data pubblicazione: 02/12/2005

 

 


Sono stati pubblicati, nella sezione “Inps comunica/Bilanci Inps”, i tomi I e II del bilancio consuntivo per l’anno 2004. Il primo contiene le relazioni degli organi dell’Ente nonché il rendiconto finanziario generale dell’Istituto; il secondo rappresenta i rendiconti delle singole gestioni e fondi amministrati. È stato inoltre pubblicato, nella stessa sezione, il tomo III dei rendiconti generali dell’anno 2003, con indicazioni di tipo statistico.


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immagine di layoutVigili del Fuoco volontari– Data pubblicazione: 22/11/2005

 

 


I lavoratori dipendenti che svolgono attività di volontariato nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco possono andare in pensione di vecchiaia o di anzianità – una volta maturati i requisiti di legge – pur continuando a svolgere tale attività in quanto, secondo il regolamento, “il personale volontario non è vincolato da rapporto di impiego con l’amministrazione ed è chiamato a svolgere temporaneamente i propri compiti ogni qualvolta se ne manifesti il bisogno”. Messaggio 38283 del 21 novembre 2005


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immagine di layoutAssegni straordinari di sostegno al reddito. I tempi per la domanda all’Inps– Data pubblicazione: 22/11/2005

 

 


Le domande di assegno straordinario a carico dei fondi di solidarietà, per i lavoratori che perfezionano i requisiti per la pensione di anzianità dopo il 31 dicembre 2007 e che potranno accedere alla pensione – in deroga alla legge 243/2004 di riforma delle pensioni – avvalendosi della normativa precedente (limitatamente a 10 mila unità), devono essere presentate dalle aziende obbligatoriamente entro il mese precedente la data presunta di cessazione del rapporto di lavoro. In considerazione del ruolo di ente certificatore affidato all’Inps, tali domande assumono d’ora in poi carattere di prenotazione e saranno effettive soltanto dopo la certificazione del diritto e la conseguente autorizzazione alla liquidazione. Nel caso in cui il lavoratore inserito nelle procedure di esodo non cessi l’attività lavorativa entro il mese successivo alla presentazione della domanda all’Inps, la stessa domanda di assegno straordinario sarà respinta. Messaggio 38165 del 18 novembre 2005


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immagine di layoutContributi artigiani e commercianti– Data pubblicazione: 11/11/2005

 

 


È stata ultimata la spedizione dei modelli F24 per il versamento dei contributi dovuti da artigiani e commercianti iscritti in corso d’anno. Il plico inviato contiene cinque modelli F24 e un prospetto di liquidazione con l’indicazione dei contributi dovuti e dei termini di versamento. Con il primo F24 – con scadenza 16 novembre 2005 – dovranno essere pagati i contributi riferiti al minimale di reddito relativi al terzo trimestre 2005 e la prima rata di quelli per i periodi pregressi; con il secondo F24 dovranno essere versati – entro il 30 novembre 2005 – i contributi relativi al saldo 2004 e anni precedenti e all’acconto 2005, in riferimento al reddito eccedente il minimale; il terzo F24 dovrà essere utilizzato per il pagamento – entro il 16 febbraio 2006 – dei contributi relativi al quarto trimestre 2005 (minimale) e alla seconda rata di quelli per i periodi pregressi; infine, con il quarto e quinto modello, dovranno essere pagate la terza e la quarta rata dei contributi eventualmente dovuti per periodi pregressi, rispettivamente entro il 16 maggio e il 16 agosto 2006.


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immagine di layoutPremio Ipost Giovani Laureati– Data pubblicazione: 11/11/2005

 

 


L’Istituto Postelegrafonici ha indetto un concorso per l’assegnazione di un premio riservato a giovani laureati di età non superiore a 30 anni. I partecipanti devono inviare, entro il 30 novembre, copia di una pubblicazione, tesi di laurea o elaborato valutato accademicamente, in materia di diritto del lavoro o previdenziale. Le modalità e i termini per la partecipazione sono contenuti nel bando di concorso.
Nota: i termini di presentazione delle domande sono stati prorogati al 20 dicembre.


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immagine di layoutPremio Ipost per la ricerca e lo studio– Data pubblicazione: 11/11/2005

 

 


L’Istituto Postelegrafonici ha indetto un concorso per l’assegnazione del premio “Ipost: per la ricerca e lo studio” riservato a persone fisiche, istituzioni, enti, associazioni e società, pubblici e privati, che si siano distinti in Italia e in Europa nei settori del lavoro e della previdenza. La domanda dovrà essere presentata entro il 30 novembre, accompagnata dalla documentazione descritta nel bando di concorso
Nota: i termini di presentazione delle domande sono stati prorogati al 20 dicembre.


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immagine di layoutInps, al via la nuova campagna istituzionale– Data pubblicazione: 07/11/2005

 

 


Da lunedì 7 novembre ha inizio la campagna istituzionale dell’Inps. L’iniziativa, il cui slogan è “A tu per tu con voi”, prevede due maxi-affissioni a Roma e la presenza sui principali quotidiani e periodici nazionali, nonché su radio e tv locali. L’idea nasce dall’esigenza di promuovere un’immagine nuova e più completa dell’Istituto, a testimonianza del grande cambiamento compiuto negli ultimi anni in direzione di una maggiore qualità dei servizi offerti e di un rapporto diretto e trasparente con i cittadini. Un’immagine frutto dell’esperienza di oltre un secolo di lavoro e di investimenti crescenti verso l’innovazione, la tecnologia e la ricerca, che consentono all’Inps di fornire servizi all’avanguardia, soprattutto in termini di informatizzazione e multicanalità nell’accesso ai servizi. Saranno le immagini fotografiche e quelle di un veloce spot a sintetizzare tutto ciò che l’Inps rappresenta: un Istituto in grado di gestire grandi numeri ma capace anche di stabilire un rapporto a tu per tu con ciascuno dei propri referenti.


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immagine di layoutTempi più rapidi per la disoccupazione ordinaria– Data pubblicazione: 21/10/2005

 

 


Per abbreviare i tempi di erogazione dell’indennità di disoccupazione ordinaria, è stato predisposto un modello di dichiarazione sostitutiva, da presentare insieme alla richiesta di indennità, con il quale il lavoratore interessato può autocertificare i dati relativi all’ultimo rapporto di lavoro. Tali informazioni, indispensabili per la liquidazione dell’indennità, erano fino ad oggi comunicate all’Inps esclusivamente a cura del datore di lavoro, molto spesso in ritardo, tramite il modello DS22. L’autocertificazione, invece, unitamente all’utilizzo dei flussi informativi E-mens, consente all’Istituto di disporre di tutti i dati necessari alla liquidazione immediata della prestazione. Naturalmente, in alternativa all’autocertificazione, è possibile continuare a presentare al momento della domanda il modello DS22 debitamente compilato


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immagine di layoutBenefici in favore delle vittime del terrorismo– Data pubblicazione: 21/10/2005

 

 


L’Inps fornisce le istruzioni per l’applicazione dei benefici previsti dalla legge 206/2004 in favore delle vittime del terrorismo. Tali benefici consistono in un complesso di benefici economici, previdenziali e fiscali spettanti ai cittadini italiani che sono stati vittime di atti di terrorismo e di stragi della stessa matrice, sul territorio nazionale o extranazionale, e ai loro familiari. Più precisamente, sono destinatari dei benefici pensionistici introdotti dalla legge 206, tutti i lavoratori dipendenti ed autonomi o pensionati in possesso della cittadinanza italiana al momento dell’evento, che siano stati vittime di fatti terroristici verificatisi sul territorio nazionale a partire dal 1° gennaio 1961 o dal 1° gennaio 2003 per eventi accaduti al di fuori del territorio nazionale. Per maggiori dettagli sui benefici previsti è possibile consultare la circolare 113 del 19 ottobre.


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immagine di layoutCongedo per l’assistenza a disabili gravi– Data pubblicazione: 06/10/2005

 

 


Il congedo straordinario retribuito per l’assistenza a persone con handicap grave spetta, in caso di totale inabilità dei genitori o del solo genitore superstite, anche ai fratelli e sorelle conviventi. Lo ha deciso la Corte Costituzionale con la sentenza 233/2005 e lo rende noto l’Inps con la circolare 107/2005, nella quale si evidenzia anche che lo stato di totale inabilità deve essere comprovato da documentazione che attesti il riconoscimento di invalidità civile, di rendite Inail, di pensioni di invalidità Inps o analoghe provvidenze comunque denominate.


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immagine di layoutTempi più rapidi per le rateazioni contributive– Data pubblicazione: 06/10/2005

 

 


La decisione in materia di rateazione contributiva e di riduzione delle sanzioni civili, finora attribuita senza limite di importo ai Direttori Regionali, spetterà ai Direttori delle sedi provinciali e subprovinciali per somme fino a 500.000 euro, ai Direttori Regionali per gli importi da 500.000 euro a 1.000.000 di euro e alla Direzione Centrale delle Entrate Contributive per le domande d’importo superiore a 1.000.000 di euro. I tempi per l’istruttoria delle pratiche non dovranno superare i 15 giorni, entro i quali i direttori delle sedi dovranno accogliere o rigettare la domanda, confermando o modificando il piano di ammortamento già consegnato. Lo ha stabilito il consiglio di amministrazione dell’Inps, con una delibera che sarà operativa in via sperimentale su tutto il territorio nazionale per sei mesi.


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immagine di layoutReddito dell’abitazione e invalidità civile– Data pubblicazione: 27/09/2005

 

 


Nel complesso dei redditi da considerare per il riconoscimento della pensione di invalidità civile deve essere considerato anche quello derivante dalla casa di abitazione. Lo ha ribadito il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in base alla considerazione che è necessario distinguere tra deducibilità dei redditi ai fini fiscali e la loro computabilità ai fini previdenziali e al presupposto che laddove il legislatore ha voluto escludere il reddito della casa di abitazione lo ha esplicitamente previsto.


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immagine di layoutPubblicato il Bilancio preventivo 2005– Data pubblicazione: 15/09/2005

 

 


Sono stati pubblicati, nella sezione “Inps comunica/Bilanci Inps”, i Tomi I e II del bilancio preventivo per il 2005. Il primo contiene le Relazioni degli organi dell’Ente nonché il bilancio generale finanziario ed economico – patrimoniale dell’Istituto; il secondo rappresenta i bilanci delle singole gestioni e fondi amministrati.


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immagine di layoutCommercio e turismo: Cigs prorogata– Data pubblicazione: 14/09/2005

 

 


E’ stato prorogato il finanziamento dei trattamenti straordinari di integrazione salariale e di mobilità per le imprese commerciali che occupano da 51 a 200 dipendenti, per le agenzie di viaggio (compresi gli operatori turistici) e per le imprese di vigilanza. (v. circolare n. 103 del 9 settembre 2005).


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immagine di layoutNovità per gli associati in partecipazione– Data pubblicazione: 11/08/2005

 

 


Anche gli associati in partecipazione hanno diritto alle tutele previdenziali previste per gli altri soggetti iscritti alla Gestione separata. Di conseguenza, anche loro sono tenuti al versamento del contributo dello 0,50% previsto per l’erogazione dell’assegno per il nucleo familiare, dell’indennità di maternità/paternità e del trattamento economico di malattia in caso di ricovero ospedaliero. L’aliquota contributiva dovuta, comprensiva dello 0,50% è, per il 2004, del 17,80% entro il limite di reddito di 37.883 € e del 18,80% oltre tale limite; per il 2005, l’aliquota diventa del 18% entro il limite di reddito di 38.641 € e del 19% oltre tale limite. Circolare 99 del 10 agosto 2005.


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immagine di layoutIndennità di disoccupazione– Data pubblicazione: 11/08/2005

 

 


L’indennità di disoccupazione, per i lavoratori di età inferiore ai 50 anni, è pari al 50% della retribuzione per i primi sei mesi e al 40% della retribuzione per il settimo mese. Si ricorda che la durata dell’indennità di disoccupazione ordinaria è stata elevata, per il periodo dal 1° aprile 2005 al 31 dicembre 2006, a sette mesi per chi ha un’età inferiore a 50 anni e a 10 mesi per chi ha un’età pari o superiore a 50 anni. Circolare 100 del 10 agosto 2005.


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immagine di layoutContributi artigiani e commercianti– Data pubblicazione: 08/08/2005

 

 


È stata ultimata la spedizione dei modelli F24 per il versamento dei contributi dovuti da artigiani e commercianti che si sono iscritti in corso d’anno. Gli interessati riceveranno un plico contenente cinque modelli F24 e un prospetto con l’indicazione dei termini di pagamento.
Con il primo F24 dovranno essere pagati, entro il termine differito del 22 agosto, i contributi relativi:

*       al secondo trimestre 2005, calcolati sul minimale di reddito;

*       al saldo 2004 e anni precedenti e al primo acconto 2005 (50%), per la eventuale quota eccedente il minimale, per titolare e collaboratori;

*       alla prima rata dei contributi dovuti in base al minimale di reddito per i periodi pregressi.

Con il secondo F24 dovranno essere pagati, entro il 16 novembre 2005, i contributi relativi:

*       al terzo trimestre 2005, in riferimento al minimale di reddito;

*       alla seconda rata dei contributi dovuti in base al minimale di reddito per i periodi pregressi.

Il modello F24 non prestampato serve per il versamento, al 30 novembre 2005, dei contributi relativi al saldo 2004 e anni precedenti a al secondo acconto 2005 (50%), in riferimento alla quota di reddito eccedente il minimale.
Con il quarto modello saranno versati, entro il 16 febbraio 2006, i contributi relativi al quarto trimestre 2005, riferiti al minimale, e la terza rata dei contributi per i periodi pregressi, riferiti sempre al minimale.
Il quinto F24 servirà, infine, per pagare – alla scadenza del 16 maggio 2006 – la quarta rata dei contributi pregressi dovuti sul minimale di reddito.


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