Archivi giornalieri: 14 settembre 2014

LINGUA SARDA, CASULA: SENZA RICONOSCIMENTO È DESTINATA A MORIRE

LINGUA SARDA, CASULA: SENZA RICONOSCIMENTO È DESTINATA A MORIRE

Redazione

Categoria: Capoterra
 Pubblicato: 14 Settembre 2014
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REGIONE. Il parere di Francesco Casula, giornalista, studioso di storia, lingua e letteratura sarda. Autore di libri, ultimo. “Letteratura e civiltà della Sardegna”. Calincunu narat: faghimus duos istandard: unu pro su logudoresu e unu pro su campidanesu. Ite machine e tontesa est custu? Semus giai male unidos e cherimus galu ateras divisiones? Sa LSC est artifuitziale? Deo pesso chi nono. Il discorso in Limba dopo l’intervento in italiano. Il dibattito è aperto

 

Apriamo la discussione sulla questione Limba. Cogliamo l’occasione del caos nel convegno di sabato 6 settembre a Casa Melis dove la tavola rotonda si è conclusa nel peggiore dei modi. Giovedì sera in consiglio comunale ancora la resa dei conti nella coalizione di Francesco Dessì. Da una parte l’assessore a sa Limba Tore Laiche non è riuscito a prendere la parola ma che comunque non ha voluto replicare neppure in seguito nonostante il nostro giornale l’abbia chiamato e dall’altra Il capogruppo del Psi Christian Ruiu seguito vari rappresentanti di maggioranza e di opposizione. Chi doveva difendere la coalizione è rimasto in silenzio. 

“Occorre ricordare, per poter discutere serenamente dellaLimba Sarda Comuna (LSC), adottata sperimentalmente dalla Regione Sardegna con delibera numero 16/14 del 18 aprile 2006 in cui ha adottato delle norme di riferimento a carattere sperimentale per la lingua scritta in uscita dell’amministrazione regionale come lingua ufficiale per gli atti e i documenti emessi dalla Regione Sardegna (fermo restando che ai sensi dell’art. 8 della Legge 482/99 ha valore legale il solo testo redatto il lingua italiana), dando facoltà ai cittadini di scrivere all’Ente nella propria varietà e istituendo lo sportello linguistico regionale Ufitziu de sa limba sarda – precisaFrancesco Casula – anche gli avversari della LSC le riconoscono grandi meriti.

Ecco cosa scrivono: “Per la prima volta nella storia della Regione Autonoma Sarda essa si dota di norme per la lingua scritta. Ciò vuol dire che: la Sardegna ha una lingua (che non è un dialetto dell’italiano): già questo è un fatto che persino a molti sardi suonerà come una grande novità, se pensiamo alla scarsa considerazione che il sardo ha in molti ambienti geografici e sociali.

Questa lingua: è ufficiale (poiché è deliberata dalla giunta): quindi non è un mezzo di espressione per soli poeti, scrittori o estimatori, ma può esprimere anche gli atti della politica e ha un’importanza sociale e non solo letteraria; vuole rappresentare una ‘lingua bandiera’, uno strumento per far crescere in tutti i sardi il sentimento dell’identità: è una maniera forte per sottolineare il binomio fra lingua e identità, che non può essere rotto ma che oggi s’è fatto molto debole, perché il bombardamento culturale (la lingua italiana è meglio del dialetto sardo) è riuscito quasi del tutto a lasciarci solo un’identità mista, incerta e quasi a rompere il filo che ci lega alla storia della nostra terra e alla nostra gente; vuole seminare il terreno per una rappresentanza regionale nel Parlamento europeo come espressione di lingua minoritaria: questo ci darebbe il diritto di avere un eurodeputato sardo senza doverlo disputare con la Sicilia, perdendolo sempre per motivi demografici; vuole essere sperimentale, dunque potrà essere ampliata, corretta e arricchita con gli aggiustamenti più opportuni: pensiamo che questo sia positivo soprattutto per quelli che non saranno contenti e non si sentiranno rappresentati pienamente dalla variante scelta dalla commissione, giacché gli darà modo di intervenire con proposte di modifiche e miglioramenti; non vuole eliminare le varianti linguistiche parlate e scritte nel territorio sardo, anzi si pone al loro fianco nel compito che la regione si assume di difenderle, valorizzarle e diffonderle: questo punto è buono in generale, come dichiarazione di impegno, nonostante non si dica in che modo la regione lo metterà in pratica nella realtà.

A queste considerazioni di valore senza dubbio positivo, che sono dichiarate nella stessa delibera, ci pare di poterne aggiungere altre due che ci sembrano di non poco conto: potrebbe riavvicinare all’uso del sardo l’amministrazione pubblica: ciò sarebbe positivo nel senso che gli impiegati e i funzionari pubblici che spesso usano l’oscurità della lingua burocratica per ritagliarsi la loro quota di potere (grande o piccola che sia a seconda dell’importanza che hanno nella gerarchia), riprendendo a utilizzare il sardo potrebbero riavvicinarsi alla popolazione, soprattutto alle fasce deboli dei vecchi e dei poco acculturati, aiutandoli a sentirsi più considerati e tutelati; potrebbe avvicinare al sardo le generazioni di giovani che non hanno mai conosciuto la lingua, sia perché sono figli di continentali che non parlano il sardo, sia perché sono figli di sardi che hanno preferito non insegnargliela per qualsivoglia ragione”. Documento degli studenti sulla lingua standard-Limba sarda comuna, deliberata dalla Giunta regionale, Università degli studi di Cagliari, Corso di laurea in Scienze della formazione primaria-Master Universitario di II livello in “Approcci interdisciplinari alla didattica del sardo”.

Cosa penso de sa Limba sarda comuna?

Ecco la mia risposta: Duncas, in bilinguismo perfetto!

Deo penso chi chie cheret su “Bilinguismu perfetu”, est a nàrrere sa parificatzione giurìdica e pràtica de su Sardu cun s’Italianu non podet èssere contra a unu istandard, comente est sa LSC. Ca, sena istandard, non bi podet èssere peruna ufitzializatzione e sena ufitzializatzione sa limba sarda est destinada a si nche mòrrere o a èssere cunfinada in carchi furrungone, in carchi festa de bidda pro cantare batorinas e noitolas. O impreada pro nàrrere brullas, carchi paristòria o, si nono, paràulas malas, e frastimos.

Deo so cumbintu chi oe, subra de s’istandardizatzione, pro lu nàrrere a sa latina: ”non est discutendum”. Ca ischimus bene chi sena s’unificatzione de s’iscritura, peruna limba si podet imparare in sas iscolas, si podet impreare in sos ufìtzios, in sos giornales, in sas televisiones, in sas retes informàticas, in sa publicidade, in sa toponomastica. Sena ufitzializatzione, pro nàrrere, in sos litzeos o in sas Universidades sardas, “cale Sardu” imparamus? E in sos giornales e in sas televisiones, chi allegant a totu sos Sardos, ite impreamus? Calincunu narat: faghimus duos istandard: unu pro su logudoresu e unu pro su campidanesu. Ite machine e tontesa est custu? Semus giai male unidos e cherimus galu ateras divisiones? E, in prus,: pro ite duos e non tres, bator, deghe, 365, cantas sunt sas biddas sardas e su “dialetto” issoro? E in ue agabbat su campidanesu e in ue cumintzat su logudoresu? E esistit unu campidanesu e unu logudoresu o bi nd’at medas? Sa LSC no andat bene? La curregimus, la megioramus, la irrichimus: ma dae issa depimus mòere. Ca est s’istandard chi tenimus, a pustis de trinta annos de brias e de cuntierras subra de custa chistione. E sos “dialetos locales”? Chi sunt una richesa manna, non b’at perìgulu chi si nche mòrgiant? Est a s’imbesse: cun una limba ”istandardizada”, una Limba chi siat una “cobertura” pro totus, est prus fatzile chi sigant a campare; sena limba istandart si nche morint peri issos. Sa LSC est artifuitziale? Deo pesso chi nono.

Parrucchiere ed estetiste: rinnovato il CCNL

Parrucchiere ed estetiste: rinnovato il CCNL

Pubblicato il 11 set 2014

ccnlE’ stato rinnovato dalle Associazioni dell’artigianato e da Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs UIL, il CCNL che si applica aiparrucchieri ed agli estetisti. L’intesa è valida fino a giugno 2016.

Questi i punti essenziali:

a)      una tantum di 120 euro;

b)      aumento economico a regime, parametrato sul terzo livello, di 60 euro;

c)      possibilità di erogare la tredicesima mensilità in rate mensili al momento della maturazione;

d)     i rapporti a tempo parziale, a fronte di emergenze tecniche e produttive, previo preavviso di almeno due giorni e con maggiorazione retributiva, potranno vedere modificato l’orario di lavoro;

e)      nelle aziende con oltre 10 dipendenti, la percentuale di contratti a termine stipulabile è pari al 25%.

E’ llegittimo il rifiuto del pubblico dipendente a svolgere lavoro straordinario

Cassazione: il dipendente pubblico può rifiutare lo straordinario

E’ legittimo il rifiuto del pubblico dipendente a svolgere lavoro straordinario

Cassazione: il dipendente pubblico può rifiutare lo straordinario

La Cassazione, con sentenza nr. 17582/2014 ha dichiarato legittimo il rifiuto del dipendente pubblico a svolgere lavoro straordinario, in occasione del Consiglio Comunale indetto di sera, fuori dagli orari lavorativi.

Il caso ha riguardato un dipendente comunale che si è visto irrogare una sanzione disciplinare per essersi rifiutato di partecipare ad un Consiglio Comunale indetto fuori dagli orari di lavoro. La Corte d’appello, rigettando la sentenza di primo grado, annullava le sanzioni disciplinari inflitte al lavoratore per non aver partecipato ai predetti consigli.

In merito alla normativa applicabile, si precisa che, essendo i fatti oggetto di causa, anteriori al marzo 2000, agli stessi non sono applicabili le disposizioni successive a tale data. In ogni caso, la privatizzazione del pubblico impiego comporta che, anche ai dipendenti pubblici si applichino le norme in materia di orario di Lavoro, fissate dal R.D. 15 marzo 1923 n. 692, art. 5 bis, nel testo di cui al D.L. 29 settembre 1998 n. 335, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1998 n. 409.

Secondo tale normativa, “le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e non possono essere utilizzate come fatto ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell’orario di lavoro. La prestazione di lavoro straordinario è disposta sulla base delle esigenze individuate dall’amministrazione, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione.

L’art. 5-bis del R.D. n. 692 del 1923 dispone, al secondo comma, che il ricorso al lavoro straordinario deve essere contenuto e che, “in assenza di disciplina ad opera dei contratti collettivi nazionali”, esso “è ammesso soltanto previo accordo tra datore e prestatore di lavoro”.

Il ricorso al lavoro straordinario “è inoltre ammesso, salvo diversa previsione del contratto collettivo”, tra l’altro, nei “casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l’assunzione di altri lavoratori”. Quest’ultima fattispecie, precisa la Corte, non può riguardare il caso in oggetto poichè, nella specie, le convocazioni in orario serale erano divenute la regola e non erano quindi dettate da esigenze straordinarie ed occasionali.

Il rifiuto della dipendente, il cui orario di servizio era dalle ore 7,30 alle 13,30 e che nelle precedenti occasioni aveva assicurato la sua presenta durante le sedute del Consiglio comunale non risultava pertanto illegittimo.

Fonte: http://www.lavoroediritti.com/2014/09/cassazione-il-dipendente-pubblico-puo-rifiutare-lo-straordinario/#ixzz3DJvU5yXh

News inps

 


Gentile Cliente,
Le inviamo gli ultimi Messaggi Hermes pubblicati sul sito www.INPS.it >Informazioni > INPS comunica > normativa INPS: circolari e messaggi
>>> Titolo:  Circolare numero numero 104 del 12-09-2014
Contenuto:  Gestioni pubbliche – Assicurazione Sociale Vita: L?iscrizione, la contribuzione e le prestazioni.
Tipologia:  CIRCOLARE

>>> Titolo:  Messaggio numero numero 6950 del 11-09-2014
Contenuto:  Gestione Separata ? Applicazione per la registrazione in archivio della figura di Altro Responsabile, incaricato di intrattenere i rapporti con l?Istituto per le aziende committenti
Tipologia:  MESSAGGIO

>>> Titolo:  Messaggio numero numero 6897 del 08-09-2014
Contenuto:  chiarimenti circolare n. 100 del 2 settembre 2014. Legge n. 92 del 28 giugno 2012 ?Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita?. Articolo 3, commi da 4 a 47. Fondo di solidarietà residuale.
Tipologia:  MESSAGGIO

>>> Titolo:  Circolare numero numero 103 del 08-09-2014
Contenuto:  Variazione della misura dell?interesse di dilazione e di differimento e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Tipologia:  CIRCOLARE

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Circolare

Pensioni e termini di decadenza dall’azione giudiziaria: circolare dell’Inps
01/09/2014

Con circolare n. 95, del 31 luglio 2014, l’Inps ha dettato le prime istruzioni per l’applicazione dell’art.47, ultimo comma, del DPR 639/1970, nel testo aggiunto dall’art. 38, comma 1, lettera d), n.1 del D.L. 98/2011, che ha disposto il termine di decadenza triennale entro il quale proporre azione giudiziaria avverso il riconoscimento parziale di una prestazione pensionistica, o il pagamento di accessori del credito. 
Nella circolare l’Inps afferma, tra l’altro, cosa debba intendersi per “provvedimenti di riconoscimento parziale”, per i quali trova applicazione il termine di decadenza triennale, distinguendoli dagli altri provvedimenti per i quali si applica il termine di prescrizione. Dopo avere precisato che decorso il termine triennale, è inammissibile la presentazione di ricorso, o di riesame, presentato per ottenere la riliquidazione della prestazione parzialmente liquidata, la Circolare si conclude evidenziando in un documento allegato l’elenco degli elementi normalmente richiesti per il riconoscimento di una pensione.

Circolare n. 95, del 31/07/2014