Archivi giornalieri: 16 dicembre 2009

Contratto stagionale

Share/Save/Bookmark Il contratto di lavoro  stagionale con lo stesso datore, per più anni, può essere considerato alla stregua di un rapporto part time verticale a tempo indeterminato
(Cassazione, 28 ottobre 2009 n. 22823 – Nota dell’avv. Lorenzo Cuomo)

La sentenza della Cass. sez. Lav. n. 22823 del 29/09/09 prefigura impone il mutamento del contratto di lavoro  stagionale alle dipendenze del medesimo datore, rinnovato per diverse volte, in uno a tempo indeterminato con tutte le conseguenze di legge.

Il caso riguarda un addetto “al complesso di piscine e di servizio di ristorazione” che, per alcune stagioni (1995-1999), aveva lavorato presso un plesso turistico “durante l’apertura degli impianti”: dal “primo giugno al 15 settembre di ogni anno”.

La Corte ha confermato la tesi del lavoratore  affermando che questo tipo di attività non richiede alcuna forma specifica per la validità dell’accordo.A nulla rileva se, esaurito il periodo contrattuale prefissato (nel nostro caso l’estate), il rapporto venga interrotto ad nutum per poi riprendere la stagione successiva, né se il dipendente, durante i restanti mesi, sia impegnato in altre occupazioni, purché non interferiscano con queste mansioni.

 Secondo la Suprema Corte è  ravvisabile  un contratto subordinato a part-time verticale poichè  è connaturato con la struttura del part-time verticale e con le esigenze a cui è destinato ad assolvere che il prestatore sia obbligato a porre a disposizione del datore le proprie energie lavorative nel corso dei periodi, già noti, in cui si svolgerà quella certa attività e sarà necessario il suo apporto.
Ciò significa, però, che negli altri periodi dell’anno, in concreto quelli in cui il centro non sarà operativo, il prestatore è libero di disporre altrimenti delle proprie energie, e perciò anche di svolgere una diversa attività lavorativa, che sia a sua volta temporanea, o comunque tale da non interferire con l’adempimento degli obblighi assunti nei confronti del datore di lavoro .
Una volta che si ammetta la piena legittimità di questa forma negoziale, la sua ammissibilità deve estendersi necessariamente anche ai rapporti orali, non formalizzati.

LaPrevidenza.it, 16/12/2009

Documenti:

cass_22823_09.htm

Stabilizzazione degli lsu

Amministrazioni locali e stabilizzazione degli lsu
(Corte dei Conti – Sez. delle Autonomie – Deliberazione  1 dicembre 2009 , n. 22 – Dario Immordino)

La stabilizzazione di lavoratori, anche se appartenenti al bacino dei “socialmente utili”, rientra a pieno titolo tra le spese di personale soggette alla disciplina di cui all’ articolo 76 del Dl n. 112/2008, che ricomprende  anche i costi sostenuti per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro , nonché per “tutti i soggetti a vario titolo utilizzati (quindi anche i lavoratori socialmente utili) in strutture e organismi che comunque fanno capo all’ente”.

 

Ciò comporta che qualora l’amministrazione intenda procedere alla stabilizzazione di lavoratori socialmente utili , dovrà preliminarmente accertare la sussistenza dei presupposti richiesti a tal fine dalla citata normativa, consistenti nel rispetto  del patto di stabilità interno nell’esercizio precedente, nella limitazione dell’incidenza delle spese di personale ad una misura pari o inferiore al 50% delle spese correnti, e nella previa programmazione del fabbisogno di personale. Trattandosi di norme imperative l’inottemperanza alle relative prescrizioni comporta la nullità dell’atto e la conseguente inesistenza del rapporto di lavoro  a tempo indeterminato.

 

E’ questa la lettura fornita dalla Sezione Autonomie della Corte dei conti, rispetto alle disposizioni contenute nel comma 551 della legge finanziaria 2008 che consentono agli enti locali l’assunzione di ruolo a tempo indeterminato di lavoratori socialmente utili (Lsu), in risposta ad un quesito proposto dal comune di Forino (Av).

 

Nel contesto della stessa deliberazione (la n. 22/2009) la Corte ha altresì specificato che in ogni caso le stabilizzazioni, ancorché riferite a lavoratori socialmente utili, “sono espressione di mera facoltà e non un obbligo per le amministrazioni locali, non sussistendo alcun diritto in capo all’interessato ad ottenere la stabilizzazione, ma unicamente un’aspettativa di mero fatto” (Cfr. Tar Veneto, n. 3342/2007).

 

Avv. Dario Immordino

LaPrevidenza.it, 16/12/2009

Documenti:

cdc 22 2009.htm

Invalidità civile

Invalidità civile. Nuove modalità di presentazione delle domande

L’Inps incontra i patronati del Ce.pa

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Nell’incontro del 10 dicembre scorso l’Inps chiarisce ai patronati del Ce.pa le nuove modalità di presentazione delle domande di invalidità civile ed handicap che entreranno in vigore dal 1 gennaio 2010.

L’Inca pur valutando positivamente l’esito della riunione, sottolinea che restano numerosi problemi da risolvere, a partire da quello relativo al certificato medico telematico e alla possibilità del medico di patronato di poter predisporre, nelle sedi, il certificato, ricevendo dall’interessato il corrispettivo  previsto. La questione sarà sottoposta al Ministero del lavoro, organo vigilante.

Secondo il patronato della Cgil, le nuove modalità, una volta risolti i problemi iniziali, potrebbero ampliare l’azione del patronato in questo campo.

I patronati presenti all’incontro hanno espresso il loro apprezzamento per l’importante ed atteso miglioramento apportato alla procedura relativa alle modalità di presentazione delle domande volte all’accertamento sanitario dell’invalidità civile, dell’handicap e della disabilità ed hanno assicurato all’Istituto la loro disponibilità a collaborare per una corretta realizzazione del progetto. 

Nel corso della riunione, l’Inca ha rappresentato all’Istituto alcune situazioni di disagio, che si potrebbero verificare almeno nella prima fase di presentazione delle domande.

La difficoltà maggiore potrebbe presentarsi nell’ottenere il certificato medico telematico con il relativo codice, dal momento che tale certificazione, indispensabile per l’inoltro della domanda, può essere rilasciata esclusivamente da un medico abilitato dall’Inps.  

L’Inps, infatti, ha comunicato che, non appena disponibile, metterà a disposizione dei patronati del Ce.pa  l’elenco dei medici abilitati alla compilazione dei certificati; ciò vuol dire che al momento tale dato non è disponibile.

Potrebbe accadere che un soggetto disabile, per la difficoltà di trovare un medico abilitato, sia costretto a ritardare la presentazione della domanda perdendo di conseguenza alcuni ratei della relativa  prestazione o periodi preziosi nella fruizione di permessi e congedi.

Per queste motivazioni è stato chiesto all’Inps di prevedere, in una prima breve fase, la possibilità di corredare la domanda, da inviare anche con le sole modalità telematiche, con  il certificato cartaceo.Su questo punto purtroppo l’Inps non si è dimostrata disponibile ed ha respinto le richieste dei patronati.

Secondo i patronati del Ce.pa resta l’interrogativo su cosa farà l’Inps nel caso in cui, ad esempio, a gennaio 2010 un soggetto disabile si dovesse recare presso una Sede dell’Istituto per chiedere la prestazione di invalidità o la fruizione dei permessi della legge 104/92 portando la domanda e il certificato medico cartaceo.  Il rischio è che si possa spianare la strada, in caso di rifiuto della domanda da parte dell’Inps, ad azioni legali. 

Il Ce.pa ha chiesto che i patronati possano visualizzare ed eventualmente stampare il certificato medico elettronico, ovviamente previa acquisizione del mandato di patrocinio che gli  consente di accedere ai dati sensibili dell’interessato (come già avviene per l’Inail, l’invalidità pensionabile, ecc.), al fine di poter efficacemente tutelare l’assistito.

Anche in questo caso l’Inps è stato irremovibile. E’ stato detto che se il cittadino vuole può portare al patronato la stampa del certificato che il medico certificatore è tenuto a dare all’interessato.

Nel corso della riunione l’Istituto ha anche comunicato ai patronati del Ce.pa che il 22 dicembre è previsto l’incontro tra l’Inps e la Conferenza Stato-Regioni nel quale si dovrebbe definire “l’accordo quadro” per le competenze relative alla concessione delle prestazioni di invalidità civile, cecità e sordità;
in un primo momento, in attesa  della disponibilità del calendario delle Commissioni mediche presso le Asl, l’invito a visita medica sarà fatto tramite raccomandata  spedita all’interessato.

L’Istituto previdenziale si è inoltre impegnato a fare una campagna d’informazione in cui valorizzerà anche il ruolo dei patronati.

Notizie dal Ministero del lavoro


Linee guida e Rapporto sul futuro della formazione in Italia
Presentati a Palazzo Chigi dal Ministro Sacconi

Nel corso della riunione del “Tavolo sulla Formazione”, che si è svolta questa mattina a Palazzo Chigi con i rappresentanti delle Regioni e le Parti sociali, il Ministro Sacconi ha presentato il “Rapporto della Commissione di indagine sulla formazione in Italia”, presieduta dal professor Giuseppe De Rita, e le Linee-guida della nuova formazione da condividere con Parti Sociali e Regioni.

LineeGuidaformazione_revisionetecnica_finale.pdf

executivesummary.pdf

LineeGuidaformazione_revisionetecnica_finale.pdf

     

Decreto Ministeriale n. 47385 dell’8 ottobre 2009
Procedure per l’accesso al trattamento di integrazione salariale per le aziende del settore dell’editoria

Pubblicato il Decreto Ministeriale dell’8 ottobre 2009, che  disciplina i criteri e la procedura per la concessione del trattamento di integrazione salariale straordinario in favore dei dipendenti delle imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani, periodici e agenzie di stampa a diffusione nazionale.

Decreto Ministeriale n. 47385 del 08 ottobre 2009 (formato .pdf 251 Kb)47385.pdf