Archivi giornalieri: 12 dicembre 2009

Elevazione età pensionabile

Elevazione età pensionabile delle dipendenti iscritte ai Fondi esclusivi

Precisazioni del Ministero del lavoro

Le Poste Italiane e le Ferrovie dello Stato hanno richiesto un parere al Ministero del lavoro
circa l’applicabilità dei nuovi limiti di età previsti per le lavoratrici iscritte ai fondi esclusivi anche al personale femminile posto alle  loro dipendenze.
In risposta al quesito di Poste Italiane, il Ministero con nota n. 04/UL/0001219/P del 12.11.09 ha precisato che l’innalzamento dell’età pensionabile non si applica alle dipendenti di questo gruppo.

Ciò vuol dire, che per le lavoratrici delle Poste continua a valere il limite di età di 60 anni quale requisito anagrafico minimo per poter accedere a domanda alla pensione di vecchiaia anticipatamente rispetto all’età pensionabile per loro stabilita  a 65 anni.

Nell’argomentare le ragioni dell’esclusione, il Ministero non prende in esame il dettato normativo – che ricordiamo ha come soggetto le iscritte ai fondi esclusivi senza alcuna distinzione – ma richiama i  contenuti della sentenza della Corte di Giustizia europea, sottolineando il fatto  che la violazione del principio di parità è stata riscontrata unicamente nei confronti delle dipendenti delle pubbliche amministrazioni iscritte all’Inpdap.

Ne consegue,  secondo il Ministero, che il dispositivo di legge attuativo della giurisprudenza comunitaria, che ha innalzato l’età pensionabile delle pubbliche dipendenti, non si applica al personale femminile di Poste italiane in quanto trattasi di lavoratrici private iscritte all’Ipost., fermo restando che per ogni altro aspetto pensionistico la normativa di riferimento per  Ipost è quella prevista per i dipendenti civili dello Stato (DPR n. 1092/73).

Se per il Ministero del lavoro  l’ambito applicativo della legge è circoscritto al solo personale femminile delle pubbliche amministrazioni iscritto all’Inpdap,  possiamo ragionevolmente ritenere  che dall’applicazione dei nuovi limiti di età è escluso  anche  il personale femminile  delle Ferrovie dello Stato iscritto all’Inps ed  il personale femminile delle aziende privatizzate (es. municipalizzate) che ha mantenuto l’iscrizione  all’Inpdap.

Sempre in tema di precisazioni va segnalata anche la nota prodotta dall’Anci in data  20 ottobre 2009  in risposta ad un quesito posto dall’Unione dei comuni della bassa Romagna nei quali l’età pensionabile delle dipendenti è fissata a 60 anni.

Al riguardo l’Anci afferma che, per effetto del combinato disposto dell’art. 22-ter della legge n. 102/09 e dell’art. 2, c.21, della legge n. 335/95,  l’innalzamento graduale dell’età pensionabile riguarda sia le lavoratrici che  a domanda possono andare in pensione anticipatamente rispetto al limite di età fissato a 65 anni  sia  le dipendenti la cui età pensionabile è stabilità a 60 anni, come nel caso specifico delle dipendenti comunali.

Ricordiamo che l’entrata in vigore dei nuovi limiti di età è fissata al 1 gennaio 2010.  Se si eccettua la salvaguardia espressamente prevista dalla legge in favore delle dipendenti che al 31 dicembre 2009 hanno compiuto 60 anni, a tutt’oggi non sono state ancora risolte alcune situazioni che necessiterebbero di un chiarimento.

In primis, non è definita la sorte delle dipendenti che,  cessate dal servizio, avevano chiesto l’autorizzazione ai versamenti volontari al fine di conseguire la pensione Inpdap al compimento del 60° anno di età. Analoga situazione riguarda le eventuali dipendenti collocate  in mobilità prima del varo della legge sui nuovi limiti di età. Come pure nulla è stato precisato per le lavoratrici che anteriormente all’entrata in vigore della legge n. 102/09 avevano presentato domanda di cessazione dal servizio nell’anno 2010 maturando in quell’anno l’età di 60 anni.

maternità

Previdenza. Periodi di maternità al di fuori del rapporto di lavoro

E’ in corso di approvazione un disegno di legge, proposto dal Governo, che all’art. 25 riduce ulteriormente la possibilità di ottenere il riconoscimento dei periodi di maternità al di fuori del rapporto di lavoro.

Già la legge n. 244/2007 (finanziaria per l’anno 2008) con una interpretazione autentica ha condizionato la possibilità di accredito figurativo e di riscatto di questi periodi (di cui agli articoli 25 e 35 del Dlgs n. 151/2001) agli iscritti in servizio alla data di entrata in vigore del medesimo Decreto legislativo (27/04/2001).

L’Inca ha da anni attivato un nutrito contenzioso giudiziario con risultati significativi che puntualmente il legislatore ha vanificato. Con il disegno di legge 1167 (art. 25), licenziato dal Senato il 26 novembre scorso e rinviato alla Camera  per l’approvazione definitiva, il legislatore interviene di nuovo limitando ulteriormente la possibilità di accedere all’accredito figurativo del congedo di maternità e al riscatto del congedo parentale fuori dal rapporto di lavoro “esclusivamente ai soggetti che presentano le domande di accesso ai relativi benefici in costanza di rapporto di lavoro.”

In altre parole, in caso di approvazione del testo così come formulato, per ottenere il riconoscimento dei benefici occorre presentare la domanda durante la  prestazione lavorativa. Ciò vuol dire che la lavoratrice che ha dovuto cessare l’attività lavorativa per esigenze familiari (caso molto ricorrente), per ottenere il diritto ai benefici per maternità extra lavoro deve necessariamente rioccuparsi per poter produrre utilmente la domanda.

Ad esempio, in caso di approvazione del testo in esame verrebbe meno anche la possibilità di ottenere il riconoscimento dei benefici in parola in favore dei soggetti in prosecuzione volontaria.

All’art. 25, comma 2, del disegno di legge vengono fatti salvi esclusivamente “i trattamenti pensionistici più favorevoli già liquidati alla data di entrata in vigore  della presente legge nonché i periodi per i quali, alla suddetta data, sia stato già effettivamente iniziato il pagamento degli oneri di riscatto.”

Relativamente, quindi, all’accredito figurativo del congedo di maternità obbligatorio al di fuori del lavoro, sembrerebbe che il legislatore non intenda salvaguardare nemmeno i soggetti, non ancora titolari di pensione, che hanno già ottenuto l’accredito figurativo a seguito della domanda presentata non in costanza di rapporto di lavoro, mentre relativamente al riscatto del congedo parentale, vengono fatti salvi i periodi per i quali sia stato effettivamente iniziato il pagamento dell’onere.

Cig e mobilità

 

NEWS

Per Cig e mobilità in deroga non occorre l’autorizzazione regionale

Su proposta dell’Inps, condivisa dal Ministero del lavoro, si procederà comunque alla erogazione della Cig e mobilità in deroga sino a quando i Ministeri vigilanti non ritengano di doverne disporre la sospensione nell’ambito di una o più Regioni in relazione alla situazione finanziaria che si dovesse riscontrare per ogni singola Regione.

La proposta nasce dall’esigenza di assicurare comunque la prestazione ai lavoratori di aziende in crisi, nelle more dell’adozione dei provvedimenti che rendono disponibili le somme stanziate.

Il nuovo sistema degli ammortizzatori in deroga ha previsto una compartecipazione delle Regioni nella misura del 30% del sostegno al reddito; il restante 70%, invece, grava sul Fondo nazionale che fa fronte anche alla copertura figurativa delle prestazioni in esame.

Il Ministero ha autorizzato l’Inps ad erogare “l’intero sostegno al reddito nella sua completezza ai lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga”, con l’esclusivo limite delle risorse nazionali stanziate.

Pertanto, le Sedi territoriali sono autorizzate ad erogare le prestazioni – in presenza di tutti gli altri requisiti previsti – sino a formale avviso di sospensione, per singole aree regionali.

Ai referenti regionali spetterà una assidua attività di stimolo alla comunicazione dei modelli SR41 da parte delle aziende, nonché una puntuale conoscenza sullo stato dei processi di autorizzazione dei provvedimenti giacenti presso i rispettivi Assessorati Regionali.

Pertanto, i responsabili di tutte le Strutture interessate, sulla base di elenchi che saranno loro inviati dalla Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici, solleciteranno le Aziende o i loro intermediari a trasmettere i modelli SR41 indipendentemente dall’emissione del provvedimento regionale di autorizzazione.

I Mod. SR41 dovranno riguardare i lavoratori che saranno posti in cassa integrazione sulla base della richiesta alla Regione, oppure i lavoratori dei reparti che, a seconda delle esigenze aziendali, saranno alternati nella produzione.

Dovranno altresì riguardare i lavoratori sospesi dal lavoro per i quali solo successivamente, come spesso accade, sia attivata la procedura di Cig in deroga. In questi casi non figureranno gli estremi della domanda di Cig in deroga e pertanto sarà compito della Struttura sollecitare l’azienda ad attivare tempestivamente la richiesta alla Regione.

Sanatoria badanti

Sanatoria badanti: Interruzione del rapporto di lavoro

Estinzione dei reati e degli illeciti dopo il completamento della procedura di emersione

Il Ministero dell’Interno, nella circolare n. 7950 del 7 dicembre, ribadisce che l’estinzione dei reati e degli illeciti avviene esclusivamente dopo il completamento della procedura di emersione dal lavoro irregolare dell’immigrato, con la sottoscrizione del contratto di soggiorno e gli ulteriori adempimenti stabiliti.

Poiché sono pervenute al Ministero numerose segnalazioni di interruzione del rapporto di lavoro, prima del completamento della procdura, il Ministero ribadisce che comunque il dadore di lavoro richiedente e il lavoratore saranno convocati presso lo Sportello Unico.

In questi casi, il Ministero consente che all’atto della convocazione, dopo aver chiarito con gli interessati i motivi dell’interruzione del rapporto di lavoro, venga sottoscritto un contratto di soggiorno limitatamente al periodo effettivamente lavorato, comunicando anche all’Inps (presente presso gli Sportelli Unici) sia la data di assunzione che di cessazione del rapporto di lavoro.

Inoltre, ribadendo che non è possibile nel corso dell’istruttoria della pratica di sanatoria l’assunzione del lavoratore presso un altro datore di lavoro, verrà rilasciato al lavoratore un permesso per attesa occupazione.

Se alla convocazione non dovesse essere presente il lavoratore, il suo datore di lavoro dovrà dichiarare di avergli comunicato la necessità di presentazione alla convocazione, fornendo le motivazioni della sua assenza.  Anche in questo caso il datore potrà sottoscrivere il contratto di soggiorno, comunicando, nel contempo, la data di cessazione del rapporto di lavoro.

Al datore di lavoro spetta comuunque l’onere di versare la contribuzione relativa al  periodo di durata del rapporto di lavoro.

Nella stesa circolare, il Ministero precisa inoltre che potranno essere presi in considerazione quei rapporti di lavoro per i quali sia stato versato il contributo forfetario di 500 euro, ma non sia stata inoltrata la domanda, oppure nel caso in cui per lo stesso lavoratore sia stato versato il contributo e sia stata inoltrata la domanda di sanatoria da un altro datore di lavoro. 

Secondo l’Inca anche in questo caso, il primo datore di lavoro dovrà seguire la procedura, per “attivare” la domanda di sanatoria entro il 31 dicembre.

Processo Eternit

WS

Processo Eternit: Questo processo non è un fiore nato nel deserto, ma frutto di tutte le esperienze che abbiamo fatto in questi anni

Il procuratore Guariniello in una intervista rilasciata al Notiziario Inca (n.8/9/2009)

“Abbiamo fatto dei passi importanti in questo procedimento; siamo arrivati finalmente al dibattimento, ma ci aspetta ancora un  grande lavoro da fare”. In una intervista pubblicata sul numero 8/9 del Notiziario Inca del 2009, il procuratore Raffaele Guariniello parla del processo Eternit di cui si è tenuta oggi la prima udienza dibattimentale. 

“A questo risultato – spiega Guariniello – credo che abbia contato molto l’esperienza giudiziaria che abbiamo fatto in tutti questi anni nei diversi dibattimenti nei processi già celebrati sui di tumori professionali. Questo ha consentito di sviluppare una serie di indagini, perizie, consulenze tecniche. Abbiamo avuto la possibilità di fornire delle competenze di molti consulenti tecnici un po’ dappertutto in Italia. E’ un po’ come dire che questo processo non è un fiore nato nel deserto. E’ un processo che nasce dopo tutte le esperienze che abbiamo fatto in questi anni, quali per esempio l’osservatorio sui tumori professionali che abbiamo organizzato; le competenze che abbiamo messo in campo; la giurisprudenza della Corte di Cassazione che, grazie a questi processi, si è sviluppata in tutti questi anni. Insomma, questo processo non è una sorpresa; anche se ciò non toglie che si tratta di un procedimento di grandi dimensioni e quindi il più grande procedimento che abbiamo mai tentato di fare in questa materia dei tumori d’amianto”.
La seconda udienza del processo Eternit è stata fissata il 25 gennaio 2010