Causa di servizio e invalidità civile

invalidità civile.doc 

I lavoratori che hanno subito un infortunio o contratto una malattia professionale a causa del lavoro, sono assistiti e tutelati dal patronato INCA nei confronti degli Enti assicuratori (INAIL, IPSEMA, ENPAIA).Per fare questo l’INCA si avvale di una rete legale e medico-legale di qualita’, del rapporto con i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e con le Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) nei luoghi di lavoro.

Salute e sicurezza sul lavoro ed assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali

Cosa fare in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale

Le prestazioni

La rendita per inabilità permanente

La revisone della rendita per inabilità permanente

Rendita per morte

Infortunio in itinere (art.12 decreto leg.vo n.38/2000)

Il danno biologico

Causa di servizio

Salute e sicurezza sul lavoro ed assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali

Ogni giorno in Italia 4 lavoratori perdono la vita e tanti altri rimangono invalidi per un incidente sul lavoro. Ogni anno, inoltre, l’INAIL riceve circa 26.000 denuncie di lavoratori che contraggono una malattia professionale.

Infortuni e malattie professionali non sono una fatalità.
Sono sempre frutto di scarsa attenzione per le misure di prevenzione e di protezione che obbligatoriamente i datori di lavoro sono tenuti ad adottare nell’impresa per tutelare l’integrità psico-fisica dei propri dipendenti.

Per questo è essenziale che ogni lavoratore conosca quali sono i suoi diritti e i suoi doveri e per sapere come fare affinchè il datore di lavoro, che è il responsabile della salvaguardia della salute dei lavoratori nell’azienda, attui i provvedimenti necessari a tale scopo.

Salute e sicurezza sul lavoro sono quindi un diritto fondamentale, ma se si verifica un infortunio o una malattia professionale, è necessario che sia anche rispettata la legge che prevede la tutela assicurativa obbligatoria a favore del lavoratore infortunato o ammalato.

L’assicurazione INAIL è regolata dalle norme contenute nel Testo Unico delle disposizioni sull’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali (T.U. n.1124/65), nel Decreto legislativo n.38/2000 e da disposizioni speciali (lavoratori domestici, casalinghe, medici radiologi, ecc.).
Nel Testo Unico e nel Decreto legislativo n.38/2000 sono specificati i soggetti che devono essere assicurati e gli infortuni e le malattie per i quali viene riconosciuta la causa lavorativa.

L’INAIL tutela anche i lavoratori che si infortunano durante il viaggio di andata e ritorno dal luogo di lavoro (infortunio in itinere).
Il lavoratore che si infortuna sul lavoro o contrae una malattia professionale ha diritto ad usufruire delle prestazioni INAIL anche se il datore di lavoro non lo ha assicurato.
Sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

tutti coloro che lavorano utilizzando sia in Italia che all’estero, qualunque sia il settore lavorativo in cui operano, alle dipendenze di chiunque, persone fisiche o giuridiche, privati o enti pubblici

gli artigiani ed i lavoratori autonomi dell’agricoltura

i lavoratori appartenenti all’area dirigenziale

gi sportivi professionisti

i lavoratori parasubordinati

le casalinghe

Cosa fare in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale

Cosa deve fare il lavoratore

in caso di infortunio sul lavoro
informare immediatamente il datore di lavoro

in caso di malattia professionale 
informare il datore di lavoro entro 15 giorni

Cosa deve fare il datore di lavoro

Appena ne ha avuto notizia, inviare all’INAIL, entro 2 giorni in caso di infortunio e 5 in caso di malattia professionale, la denuncia di infortunio o di malattia professionale, compilando gli appositi moduli forniti dall’INAIL.
Se si tratta di infortunio mortale o per il quale vi sia pericolo di morte, la denuncia deve essere fatta per telegramma entro 24 ore dall’evento.

Le prestazioni

Il datore di lavoro deve pagare

per intero la giornata in cui è avvenuto l’infortunio o si è manifestata la malattia professionale, se quest’ultima ha causato astensione dal lavoro

il 60% della retribuzione, più l’eventuale migliore trattamento previsto dal contratto di lavoro (integrazione al 100% della retribuzione giornaliera) per i successivi 3 giorni.

L’INAIL deve pagare

dal quarto giorno successivo a quello in cui è avvenuto l’infortunio o si è manifestata la malattia professionale fino alla guarigione clinica (senza limite di tempo)

fino al 90° giorno un’indennità giornaliera pari al 60% della retribuzione media giornaliera percepita negli ultimi 15 giorni precedenti l’evento

dal 91° giorno la stessa indennità aumentata al 75%.

Le cure sono fornite dalle strutture del Servizio Sanitario Nazionale oppure dagli ambulatori dell’INAIL ove esistenti.
Gli apparecchi protesici sono forniti dall’INAIL,gli strumenti e le attrezzature necessari all’infortunato per agevolare la sua autonomia nella vita quotidiana e di relazione (es. carrozzella ortopedica) devono essere richiesti alla Sede INAIL di appartenenza.

Se l’infortunio o la malattia professionale non sono stati denuciati subito dopo il verificarsi dell’evento, il lavoratore può ottenere comunque le prestazioni INAIL, ma deve attivarsi entro 3 anni dal giorno in cui è avvenuto l’infortunio o si è manifestata la malattia.

Se la causa dell’infortunio o della malattia è dubbia, una convenzione tra l’INAIL e l’INPS garantisce che il primo Ente che riceve il certificato medico relativo all’infortunio o alla malattia fornisca comunque le prestazioni in attesa della definizione della natura dell’evento (causa lavorativa o comune).

Rendita per morte

Nel caso in cui l’infortunio o la malattia professionale causino la morte del lavoratore, i suoi familiari hanno diritto a una rendita pari al 100% della retribuzione percepita nell’anno precedente l’evento, così ripartita:

50% al coniuge

20% a ciascun figlio

La rendita in ogni caso non può superare complessivamente il 100% della retribuzione di riferimento

Infortunio in itinere (art.12 decreto leg.vo n.38/2000)

E’ l’infortunio occorso al lavoratore durante il normale percorso

di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro

  • tra due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro

  • di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione del pasto in assenza di mensa aziendale.

    E’ coperto dalla tutela assicurativa anche l’uso del mezzo privato purchè necessitato.

Sono esclusi dalla tutela

le interruzioni o le deviazioni del percorso non dipendenti dal lavoro o comunque non necessitate

gli infortuni cagionati dall’abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall’uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni

Il danno biologico

Il danno biologico inteso come “danno alla salute” è stato introdotto nell’ambito dell’indennizzo Inail dall’art.13 del decreto legislativo n.38/2000.

Le caratteristiche proprie del danno biologico hanno comportato la ricostruzione del sistema indennitario Inail .

La nuova disciplina si applica esclusivamente agli infortuni verificatisi e alle malattie professionali denunciate dal 25 luglio 2000 in poi (data di entrata in vigore del decreto del ministero del lavoro di approvazione delle tabelle e dei relativi criteri applicativi).

Pertanto in base all’art.13 il danno permanente di origine professionale è indennizzato con una nuova prestazione economica:

 

Grado di menomazione Indennizzo del danno biologico Indennizzo delle conseguenze patrimoniali
Inferiore al 6% Nessun indennizzo
Tra il 6% ed il 15% Indennizzo in capitale Presumibilmente non vi sono conseguenze
Dal 16% Indennizzo in rendita Indennizzo con ulteriore quota di rendita

Dal 16% Indennizzo in rendita  Indennizzo con ulteriore quota di rendita

Causa di servizio

I dipendenti della Pubblica Amministrazione ,  civili e militari , che abbiano subito un infortunio o contratto una malattia per cause o condizioni di lavoro dipendenti del servizio prestato sono tutelati dal patronato INCA nei confronti delle Amministrazioni.
Per fare questo l’INCA si avvale di una rete legale e medico-legale di qualità, del rapporto con i rappresentanti dei lavoratori della sicurezza (RSL) e con le rappresentanze sindacali (RSU) nei luoghi di lavoro.

Quali sono le condizioni per il riconoscimento della causa di servizio

• Esistenza di un rapporto di lavoro nel pubblico impiego
• L’accertamento di una malattia , infermità o lesione collegata alla svolgimento del rapporto di lavoro
• Nesso di conc/casualità tra la patologia e il tipo di attività lavorativa.

Cosa fare in caso di infortunio o infermità dipendente da causa di servizio.
Il dipendente ( o gli aventi diritto) che abbia contratto infermità o subito una lesione, per far accertare la dipendenza da causa di servizio, deve produrre una domanda scritta  all’ufficio o comando presso il quale presta servizio entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l’evento dannoso, o da quella in cui l’interessato ha avuto conoscenza della gravità e delle conseguenze invalidanti.
L’azione può essere proposta anche quando l’infermità si manifesti entro cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego, elevati a dieci per parkinsionismo.
Nella domanda devono essere indicati

• La natura dell’infermità o lesione
• I fatti di servizio che l’hanno determinata
• le conseguenze sull’integrità psico-fisica e sull’idoneità al servizio.

Occorre altresì allegare ogni documento utile a dimostrare il nesso con/causale tra la patologia e il servizio.

Prestazioni
Assenze per infortunio o malattia dovuti da causa di servizio
I periodi di assenza per infortunio e malattia connessi a fatti di servizio sono regolamentati dalle disposizioni contenute nei contratti di comparto.
L’impianto contrattuale è quasi identico per ogni singolo comparto, salvo alcune differenze

• Per il personale dei ministeri e della scuola, il diritto alla conservazione del posto di lavoro è diversamente disciplinato a seconda si tratti di infortunio o malattia. Nel primo caso, il posto è confermato fino a completa guarigione clinica; nel secondo, per un periodo non superiore a 36 mesi (intera retribuzione)
• Per quanto riguarda i dipendenti degli enti locali, della sanità , e degli enti pubblici non economici (parastato) , non vi è alcuna differenza tra le due tipologie di assenza. Pertanto, sia l’infortunio che la malattia danno diritto alla conservazione del posto fino a guarigione avvenuta e, comunque, per un periodo non superiore a 36 mesi (intera retribuzione)

Benefici economici
Al personale invalido per servizio è riconosciuto un beneficio consistente un incremento percentuale della base stipendiale pari al 2,5% o all’ 1,25%  per le invalidità ascritte rispettivamente alle prime 6 o alle ultime due categorie della tabella A allegata al DPR n. 834 del 1981.

Maggiorazione dell’anzianità di servizio
Secondo quanto previsto dall’ articolo 80 comma 3 della legge finanziaria 388 del 2001, gli invalidi per servizio con infermità ascritte  alle prime 4 categorie della tabella A di cui al  DPR n. 834 del 1981, a decorrere dal 1 gennaio 2002, è riconosciuto, a domanda, per ogni anno di servizio, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa fino al limite massimo di 5 anni.

Equo Indennizzo
L’equo indennizzo è una prestazione una tantum che viene corrisposta, a domanda, contestualmente a quella di causa di servizio o entro sei mesi dalla notifica del provvedimento di riconoscimento della causa di servizio, dagli enti datori di lavoro ai propri dipendenti che, a seguito di lesioni o infermità, hanno subito una menomazione a carattere permanente della loro integrità psicofisica.
I requisiti per ottenere questo beneficio sono

• Il nesso con/causale tra infermità e fatti di servizio
• Invalidità permanente
• Ascrivibilità della menomazione ad una delle categorie delle tabelle A e B annesse al D.P.R. 834 del 1981.

Pensione privilegiata
La pensione privilegiata spetta al dipendente pubblico se dalla infermità o dalla lesione contratta per fatti di servizio deriva l’inabilità assoluta o permanente.
Tale pensione non necessita di alcun requisito minimo di durata del servizio infatti è sufficiente anche un solo giorno di servizio.
Per maggiori chiarimenti vedere il capitolo pensioni dipendenti pubblici

Revisione
In caso di aggravamento della menomazione per la quale è stato già concesso l’equo indennizzo, può essere chiesta all’amministrazione la revisione  del provvedimento.
Tale possibilità è concessa  una sola volta entro cinque anni dalla notifica del primo provvedimento.
L’equo indennizzo viene riliquidato se la menomazione per la quale è stato concesso ha subito un aggravamento oppure se subentra una nuova menomazione che sommata alla prima determina una menomazione ascrivibile ad una categoria superiore.

Divieto di cumulo
La rendita dell’INAIL e l’equo indennizzo sono due forme di tutela,  che  prendono in considerazioni eventi diversi e cause lesive che si fondano su presupposti distinti , sono compatibili ma non cumulabili . Pertanto, nel caso in cui per lo stesso evento lesivo siano state liquidate entrambe le prestazioni , resta la facoltà del dipendente di scegliere l’una o all’altra fattispecie di indennizzo.
Va inoltre ricordato che viene detratto dall’equo indennizzo quanto eventualmente percepito dal dipendente in virtù di altre assicurazione a carico dello Stato o di altra pubblica amministrazione.
L’importo dell’equo indennizzo viene decurtato del 50% se, per la stessa menomazione, il dipendente viene collocato a riposo con diritto al trattamento di pensione privilegiata. In questo caso, il recupero avviene mediante trattenute mensili sulla pensione pari a 1/10 dell’ammontare di quest’ultima.

Mobilità in sicurezza

Nuove tabelle delle malattie professionali e testo unico sulla sicurezza

In Italia, oltre 4 milioni  e mezzo l’anno di infortuni domestici

Gli ultimi dati Istat sulla salute e sicurezza nei posti di lavoro 

Benefici previdenziali per l’esposizione  ad amianto

Il danno biologico

La rendita per inabilità permanente

Cosa fare in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale

Infortunio in itinere (art.12 decreto leg.vo n.38/2000)

Le prestazioni

La revisone della rendita per inabilità permanente

Rendita per morte

Salute e sicurezza sul lavoro ed assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali

 

Home Page > News > 29-01-2009

NEWS

Una nuova guida di Inca e Silp sulla causa di servizio dei militari

 

 

Il patronato INCA e il SILP per la CGIL pubblicano un manuale sulla causa di servizio e sull’equo indennizzo per i dipendenti pubblici delle forze armate e di polizia. Si tratta di uno strumento di informazione e formazione sulle normative vigenti rivolto sia agli operatori di patronato che al Sindacato di Polizia, impegnati nell’azione di tutela individuale e collettiva dei lavoratori di questo comparto.

Al Manuale è allegato anche un CD contenente tutta la documentazione citata nella pubblicazione (legislazione, giurisprudenza, normativa, etc.).

Per informazioni rivolgersi alla Casa editrice Ediesse – Via dei Frentani 4 – 00198 Roma – Tel. 06/44870283

 

Causa di servizio e invalidità civileultima modifica: 2009-01-27T08:58:00+01:00da vitegabry
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44 pensieri su “Causa di servizio e invalidità civile

  1. Caro Giampiero
    L’invalidità INPS:
    E’ un assegno che spetta ai lavoratori dipendenti e autonomi, affetti da un’infermità fisica o mentale, che possono far valere determinati requisiti contributivi.
    I REQUISITI
    • l’infermità fisica o mentale deve essere accertata dai medici dell’Inps e tale da provocare una riduzione permanente di due terzi della capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle attitudini del lavoratore;
    • l’anzianità assicurativa e contributiva deve essere pari a 5 anni di assicurazione (260 contributi settimanali), dei quali almeno 3 anni (156 settimane) versati nel quinquennio precedente la domanda di assegno ordinario di invalidità;
    • l’assicurazione presso l’Inps da almeno 5 anni.
    La causa di servizio riguarda i dipendenti pubblici.
    L’infortunio sul lavoro, un evento violento accaduto sul lavoro, che determina una inabilità al lavoro. Ti ringrazio della visita e ti saluto

  2. Eccellente, ma desidero una risposta alla differenzara riduzuine della capacità lavorativa a meno di 1/3 e infermità fisica o mentale con riduzione permanente di 2/3 della capacità di lavoro.

  3. L’invalido INPS ha un’infermità fisica o mentale, accertata dal medico dell’INPS, che provoca una riduzione permanente di due terzi della capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle attitudini del lavoratore.

  4. Corregendo le richieste precedenti , desidererei conoscere le percentuali di riduzione della capacità llavorativa dell’invalido e dell’inabile INPS , nonchè le varia prestazioni ricevute.
    Grazie, Giampiero

  5. Giampiero ti ringrazio delle visite, ma non riesco a capire di preciso di che hai bisogno. Ti consiglio di rivolgerti al patronato a te più vicino.

  6. puo’ un appartenente alle forze di polizia , usufruire dell’ esenzione pagamento ticket , per un infortunio avvenuto in servizio ? se si in che modo . Se esiste una circolare inail mi farebbe comodo sapere quale . Grazie
    d.guadalupo.

  7. Signor Daniele la saluto le rispondo e la ringrazio della visita.
    Esenzione per patologia: le persone che soffrono di malattie croniche o invalidanti, oppure di malattie rare hanno diritto all’esenzione dai ticket per le prestazioni di assistenza sanitaria (farmaceutica e specialistica) collegate alla malattia (DM Sanità 329/99 e 279/01 ) e alle sue complicanze, tenendo conto anche della loro inclusione nei LEA. Deve cioè trattarsi di assistenza sanitaria efficace ed appropriata per il trattamento ed il monitoraggio della malattia e per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti. Sono escluse dall’esenzione del pagamento della quota fissa le prestazioni finalizzate all’accertamento delle condizioni di malattia che danno diritto all’esenzione.

    Coloro che hanno riportato danni permanenti a seguito di trasfusione e vaccinazioni obbligatorie spetta l’esenzione per le prestazioni correlate alla patologia invalidante e per i farmaci:

    non pagano nulla per le prescrizioni relative alle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e per le altre prestazioni specialistiche ambulatoriali, compresi i trattamenti di fisioterapia correlati alla patologia
    la quota fissa per qualsiasi tipologia di farmaco non è dovuta
    -Esenzione per reddito: entro determinati limiti di reddito familiare (euro 36’151,98 lordi) è possibile ottenere esenzioni alla partecipazione alla spesa sanitaria. L’esenzione totale è riconosciuta ai bambini al di sotto dei 6 anni e agli anziani al di sopra dei 65, purché il reddito lordo del nucleo familiare non superi l’importo indicato. Inoltre, i cittadini appartenenti a categorie sociali a basso reddito

    pensionati al minimo di età compresa tra i 60 ed i 65 anni
    i disoccupati ad esclusione di coloro che sono in cerca di prima occupazione
    i pensionati sociali
    hanno diritto all’esenzione dal ticket previsto per le visite specialistiche, per le attività diagnostiche e strumentali di laboratorio e per le prestazioni fisioterapiche purché appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo, riferito all’anno precedente, inferiore a 8.263,31 euro incrementato a 11.362,05 euro in presenza di coniuge ed in ragione di ulteriori euro 516,46 per ogni figlio a carico.

    Le novità della legge finanziaria per l’anno 2007

    Spesa farmaceutica: le regioni che, anche a seguito dell’utilizzo di appropriate misure di contenimento, non rispettano il tetto di spesa farmaceutica convenzionata stabilito, dovranno introdurre, entro il 28 febbraio 2007, una quota fissa per confezione o, in alternativa, diverse misure regionali di contenimento della stessa spesa farmaceutica convenzionata
    Farmaci in fascia C: il prezzo dei medicinali di automedicazione e di quelli in classe C senza obbligo di ricetta, viene mantenuto al livello del 2006 per tutto il 2007. I farmaci in fascia C soggetti a prescrizione medica potranno invece subire incrementi di prezzo solo nei limiti dell’indice ISTAT sul costo della vita.
    Quota sulla ricetta: a partire dal 1.1.2007 i cittadini non esenti, dovranno pagare una quota fissa sulla ricetta pari a 10 euro nel caso di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e diagnostiche. I 10 euro si sommano al precedente ticket già previsto dalla normativa nazionale per i cittadini non esenti di importo massimo di euro 36,15. La quota fissa può quindi arrivare ad un massimo di euro 46,15. Ogni ricetta può contenere fino a 8 prestazioni della stessa branca specialistica.
    Pronto soccorso: le prestazioni erogate al pronto soccorso non seguite da ricovero ospedaliero perché codificate come codice bianco (cioè non urgenti), dal 1.1.2007 hanno un costo pari a euro 25. Tale quota non è dovuta dai cittadini esenti e dai cittadini, non esenti, di età inferiore ai 14 anni. Inoltre sono esonerate da tale quota fissa le prestazioni afferenti al pronto soccorso a seguito di traumatismo o avvelenamento acuto. In totale si stimano circa 27 milioni di esenti. Le regioni che hanno già stabilito costi di accesso al pronto soccorso più elevati, possono mantenere le tariffe precedenti. Attualmente non hanno ancora il ticket sul pronto soccorso le regioni Sicilia, Calabria, Basilicata, Campania, Puglia, Molise, Lazio e Piemonte, che dovranno regolamentarlo. In altre regioni invece il ticket già esiste ed in alcuni casi, come la Lombardia, è di importo superiore (35 euro).
    Visite o esami diagnostici: è introdotto una sorta di ticket sulla negligenza per i cittadini che non ritirano entro i 30 giorni successivi i risultati di visite o esami. Dal 1.1.2007 dovranno pagare interamente il costo della prestazione usufruita; le modalità di riscossione di questo ticket verranno definite da provvedimenti regionali.

  8. Signor Daniele la saluto le rispondo e la ringrazio della visita.
    Esenzione per patologia: le persone che soffrono di malattie croniche o invalidanti, oppure di malattie rare hanno diritto all’esenzione dai ticket per le prestazioni di assistenza sanitaria (farmaceutica e specialistica) collegate alla malattia (DM Sanità 329/99 e 279/01 ) e alle sue complicanze, tenendo conto anche della loro inclusione nei LEA. Deve cioè trattarsi di assistenza sanitaria efficace ed appropriata per il trattamento ed il monitoraggio della malattia e per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti. Sono escluse dall’esenzione del pagamento della quota fissa le prestazioni finalizzate all’accertamento delle condizioni di malattia che danno diritto all’esenzione.

    Coloro che hanno riportato danni permanenti a seguito di trasfusione e vaccinazioni obbligatorie spetta l’esenzione per le prestazioni correlate alla patologia invalidante e per i farmaci:

    non pagano nulla per le prescrizioni relative alle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e per le altre prestazioni specialistiche ambulatoriali, compresi i trattamenti di fisioterapia correlati alla patologia
    la quota fissa per qualsiasi tipologia di farmaco non è dovuta
    -Esenzione per reddito: entro determinati limiti di reddito familiare (euro 36’151,98 lordi) è possibile ottenere esenzioni alla partecipazione alla spesa sanitaria. L’esenzione totale è riconosciuta ai bambini al di sotto dei 6 anni e agli anziani al di sopra dei 65, purché il reddito lordo del nucleo familiare non superi l’importo indicato. Inoltre, i cittadini appartenenti a categorie sociali a basso reddito

    pensionati al minimo di età compresa tra i 60 ed i 65 anni
    i disoccupati ad esclusione di coloro che sono in cerca di prima occupazione
    i pensionati sociali
    hanno diritto all’esenzione dal ticket previsto per le visite specialistiche, per le attività diagnostiche e strumentali di laboratorio e per le prestazioni fisioterapiche purché appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo, riferito all’anno precedente, inferiore a 8.263,31 euro incrementato a 11.362,05 euro in presenza di coniuge ed in ragione di ulteriori euro 516,46 per ogni figlio a carico.

    Le novità della legge finanziaria per l’anno 2007

    Spesa farmaceutica: le regioni che, anche a seguito dell’utilizzo di appropriate misure di contenimento, non rispettano il tetto di spesa farmaceutica convenzionata stabilito, dovranno introdurre, entro il 28 febbraio 2007, una quota fissa per confezione o, in alternativa, diverse misure regionali di contenimento della stessa spesa farmaceutica convenzionata
    Farmaci in fascia C: il prezzo dei medicinali di automedicazione e di quelli in classe C senza obbligo di ricetta, viene mantenuto al livello del 2006 per tutto il 2007. I farmaci in fascia C soggetti a prescrizione medica potranno invece subire incrementi di prezzo solo nei limiti dell’indice ISTAT sul costo della vita.
    Quota sulla ricetta: a partire dal 1.1.2007 i cittadini non esenti, dovranno pagare una quota fissa sulla ricetta pari a 10 euro nel caso di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e diagnostiche. I 10 euro si sommano al precedente ticket già previsto dalla normativa nazionale per i cittadini non esenti di importo massimo di euro 36,15. La quota fissa può quindi arrivare ad un massimo di euro 46,15. Ogni ricetta può contenere fino a 8 prestazioni della stessa branca specialistica.
    Pronto soccorso: le prestazioni erogate al pronto soccorso non seguite da ricovero ospedaliero perché codificate come codice bianco (cioè non urgenti), dal 1.1.2007 hanno un costo pari a euro 25. Tale quota non è dovuta dai cittadini esenti e dai cittadini, non esenti, di età inferiore ai 14 anni. Inoltre sono esonerate da tale quota fissa le prestazioni afferenti al pronto soccorso a seguito di traumatismo o avvelenamento acuto. In totale si stimano circa 27 milioni di esenti. Le regioni che hanno già stabilito costi di accesso al pronto soccorso più elevati, possono mantenere le tariffe precedenti. Attualmente non hanno ancora il ticket sul pronto soccorso le regioni Sicilia, Calabria, Basilicata, Campania, Puglia, Molise, Lazio e Piemonte, che dovranno regolamentarlo. In altre regioni invece il ticket già esiste ed in alcuni casi, come la Lombardia, è di importo superiore (35 euro).
    Visite o esami diagnostici: è introdotto una sorta di ticket sulla negligenza per i cittadini che non ritirano entro i 30 giorni successivi i risultati di visite o esami. Dal 1.1.2007 dovranno pagare interamente il costo della prestazione usufruita; le modalità di riscossione di questo ticket verranno definite da provvedimenti regionali.

  9. Grazie dell’ attenzione per la precedente ed approfitto per chiedere se , l’ INAIL riconosce agli appartenenti le Forze dell’ Ordine il danno biologico e se l’ infortunio in servizio e da considerarsi allo stesso modo dell’ infortunio sul lavoro. Mi farebbe cosa gradita, indicarmi la normativa in materia.Grazie

  10. Il danno biologico inteso come “danno alla salute” è stato introdotto nell’ambito dell’indennizzo Inail dall’art.13 del decreto legislativo n.38/2000.

    Le caratteristiche proprie del danno biologico hanno comportato la ricostruzione del sistema indennitario Inail .

    La nuova disciplina si applica esclusivamente agli infortuni verificatisi e alle malattie professionali denunciate dal 25 luglio 2000 in poi (data di entrata in vigore del decreto del ministero del lavoro di approvazione delle tabelle e dei relativi criteri applicativi).

    Pertanto in base all’art.13 il danno permanente di origine professionale è indennizzato con una nuova prestazione economica:

    Grado di menomazione Indennizzo del danno biologico Indennizzo delle conseguenze patrimoniali
    Inferiore al 6% Nessun indennizzo —
    Tra il 6% ed il 15% Indennizzo in capitale Presumibilmente non vi sono conseguenze
    Dal 16% Indennizzo in rendita Indennizzo con ulteriore quota di rendita

  11. Gentilmente,sono la moglie di un militare deceduto per mesotelioma pleurico maligno.Dopo la sua morte, avvenuta a gennaio 2009 e’ stata riconosciuta la causa di servizio(ci sono voluti 3 anni),a marzo 2009,e’ arrivato il decreto della concessione della pensione privilegiata.Sapete consigliarmi cosa devo fare per accellerare i tempi .Ho letto che l’equoindennizzo dovrebbe essere liquidato dopo 20 giorni dal parere positivo del comitato di verifica ..(non in Italia).. Per il riconoscimento come vittima del dovere quanti ….anni ..occorrono?Grazie per la cortese attenzione.(noi non abbiamo un sindacato)

  12. Signora Patrizia, non ha importanza se non ha. o non crede ai sindacati. Il mio consiglio è di recarsi a un patronato, per il sollecito. Le consiglio l’INCA o le ACLI. la saluto e in bocca al lupo

  13. Buonasera sono un ex assistente capo della polizia penitenziaria riformato dal cmo con causa di servizio ascritta alla prima categoria tabella a. Purtroppo per la mia patologia sono costretto a prendere dei farmaci che incidono in modo significativo sul budget familiare le spiego soffro di frequente di infezioni alle vie urinarie e devo prendere un parafarmaco che rende le urine meno acide a questo si somma una medicina per problemi gravi neurologiciche costa solo di tiket 82 euro poi un’altra che costa più di cento. Ora le chiedo navigando in internet ho scoperto che chi ha la causa di servizio può chiedere di essere esonerato dal pagamento del tiket ma nessuno mi sà dire dove fare domanda potrebbe per cortesia aiutarmi lei? la ringrazio

  14. Sig. Giovanni

    L’attestato di esenzione si richiede presentando agli sportelli ” Esenzione Ticket” della sua ASL di residenza la documentazione sanitaria specialistica relativa alla sua patologia. La saluto e la ringrazio della visita

  15. M.m.”a”sups Cc, con pensione priv. di 8^ cat. dal 1996, l’Inpdap mi ha chiesto indietro circa 5.000,00 € perchè percepi ti indebitamente. E’ giusto? non esiste in Italia una legge che non consente tali recuperi se non con frode da parte del perci piente? Grazie per la disponibilità e la risposta.

  16. M.m.”a”sups Cc, con pensione priv. di 8^ cat. dal 1996, l’Inpdap mi ha chiesto indietro circa 5.000,00 € perchè percepi ti indebitamente. E’ giusto? non esiste in Italia una legge che non consente tali recuperi se non con frode da parte del perci piente? Grazie per la disponibilità e la risposta.

  17. Sig. Antonino
    Non è giusto ma purtroppo la legge è dalla parte degli Enti Previdenziali, nel senso che consente Loro la possibilità del recupero di somme erogate in più, anche se non c’è alcuna responsabilità da parte del pensionato.-
    L’unica agevolazione che può venirti concessa è quella di dilazionare la restituzione delle somme percepite in più.-
    Saluti e grazie della visita

  18. MI CHIAMO FERRARO EMILIO SONO DELLA PROVINCIA DI COSENZA , VIVO NEL COMUNE SI CROSIA MIRTO ,STO SCRIVENDO PER FARE OSSERVARE A VOI DELLA REDAZIONE , E SE POTETE AIUTARMI ,QUINDI AVERE SPIEGAZIONI A KOME DEVO ANDARE AVANTI GIORNOX GIORNO, IO SONO DISABILE SONO PRIVO DELLA MANO SINISTRA X NASCITA E NN PERCEPISCO NIENTE, MI HANNO DATO IL 46% DI INVALIDITA’ E 1PARTE DELLA LEGG 104, ADESSO HO 21 ANNI E SONO A CASA ,SENZA LAVORO E SENZA DIRITTI ASPETTO UNA VOSTRA RISPOSTA INOLTRE VI LASCIO IL MIO NUMERO DI CEL 3339222438 EMILIO

  19. Cortesemente, ai fini della percentuale di invalidità,per il risarcimento del danno biologico, a quanto corrisponde una 5^ categoria concessa dalla C.M.O.

    saluti Ciro

  20. buongiorno
    ho fatto domanda al comune dove lavoro per il riconoscimento da causa di servizio, e la commissione medica mi è stato riconosciuto la categoria quinta della tabella A, forse mi dovrei pensionare per inabilità fisica.
    ma dovrei percepire un’assegno vitalizio?
    o mi conviene chiedere l’invalidità presso INAIL.

  21. se è possibile sapere per la legge quanto tempo intercorre per avere una risposta . avendo effetuato la vista al c m o il (28 /11/2007) per un aggravameto . grazie

  22. Ciao Maurizio

    Devi farmi la cortesia di riformularmi la domanda, perchè sinceramente non l’ ho capita. Ti saluto e ti ringrazio della visita

  23. avendo effetuato presso il c m o in data 27/11/2007 una visita per un agravamento di una causa di sevizio entro quanto tempo devo ottenere una risposta.
    grazie

  24. salve, in merito a
    Al personale invalido per servizio è riconosciuto un beneficio consistente un incremento percentuale della base stipendiale pari al 2,5% o all’ 1,25% per le invalidità ascritte rispettivamente alle prime 6 o alle ultime due categorie della tabella A allegata al DPR n. 834 del 1981

    questa norma è ancora valida? è stata abrogata in qualche modo?
    chi deve “calcolare” questo incremento e come?
    io lavoro nella scuola e in ufficio non mi sanno rispondere

  25. Ciao Daniela
    Con l’Informativa n. 31 del 18 marzo 2002, l’INPDAP ha fatto presente che gli incrementi stipendiali, pari al 2,50 per cento e all’1,25 per cento, per infermità ascritte rispettivamente ad una delle prime sei categorie e a una delle due ultime categorie di cui alla tabella allegata al Testo Unico sulle pensioni di guerra, spettanti in base all’articolo 1 della legge n. 539 del 1950, devono essere attribuiti d’ufficio anche agli invalidi per servizio già collocati a riposo e ai congiunti dei caduti per servizio, precisando, inoltre, che il beneficio spetta alla condizione che il riconoscimento dell’infermità da causa di servizio sia avvenuto prima della cessazione del rapporto di lavoro. Con la stessa Informativa l’INPDAP pone in evidenza che il beneficio, pur dovendo essere attribuito d’ufficio, è sottoposto alla normativa sulla prescrizione quinquennale. (21 marzo 2002).-
    Ti consiglio quindi di rivolgerti al più vicino Ufficio INCA – CGIL, per tutto l’iter burocratico da seguire.

  26. Dipendente pubblica amministrazione riconosciuta causa di servizio 5 categoria l’Amministrazione non trasmette la pratica al Comitato di Verifica in quanto afferma che la copertura INAIL non da diritto all’Equo Indennizzi Incompatibilità avedi DPR191
    altresì non è possibile aprire la pratica all’Inail per malattia professionale in quanto non vi sono i presupposti del riscontro tipologia del lavoro per aprire la malttia professionale
    quindi al dipendente che è riconosciuta la cusa di servizoi essendo iscritto all’nail non ha diritto all’equo indennizzo la malattia professionale all’INAIL non si può aprire in quanto non vi è il riscontro necessario all’apertura della Malattia professoinale rendita INAIL
    quindi il dipendente vede negarsi un diritto sancito dall’art 38 della Costituzione Tutela della salute
    perchè i giudici continuano asoffermarsi sul quesitoche rendita Inail e equo indennizzo vengono atutelare lo steeso principio perchè se la pratica non è avviata all’INAIL in quanto mancano i presupposti degli elemti necessari al rixconoscimento della malattia professionale non si possa continuare l’iter della legge 461

  27. Dipendente pubblica amministrazione riconosciuta causa di servizio 5 categoria l’Amministrazione non trasmette la pratica al Comitato di Verifica in quanto afferma che la copertura INAIL non da diritto all’Equo Indennizzi Incompatibilità avedi DPR191
    altresì non è possibile aprire la pratica all’Inail per malattia professionale in quanto non vi sono i presupposti del riscontro tipologia del lavoro per aprire la malttia professionale
    quindi al dipendente che è riconosciuta la cusa di servizoi essendo iscritto all’nail non ha diritto all’equo indennizzo la malattia professionale all’INAIL non si può aprire in quanto non vi è il riscontro necessario all’apertura della Malattia professoinale rendita INAIL
    quindi il dipendente vede negarsi un diritto sancito dall’art 38 della Costituzione Tutela della salute
    perchè i giudici continuano asoffermarsi sul quesitoche rendita Inail e equo indennizzo vengono atutelare lo steeso principio perchè se la pratica non è avviata all’INAIL in quanto mancano i presupposti degli elemti necessari al rixconoscimento della malattia professionale non si possa continuare l’iter della legge 461

  28. Mi chiamo cinzia carta ho 35 anni,da circa8 anni sono affetta da una malattia cronica… di qui nome connettivite indifferenziata..questa malattia comporta dolori articolari , sopratutto a carico dei polsi e delle mani.Ma colpisce le articolazioni, tendini,tessuti molli .Assumo dei farmaci, cortisone , l’immunesoppressore, arava, urbanson , una volta a settimana da circa un mese faccio una puntura abbastanza forte…enbrel-myclic-fl sc50 mg(etarnecept)…volevo sapere se vengono risarcita dato che si e’ sviluppata in sardegna, essendo sarda …. ho sentito che verranno risarciti chi nel 2003 a avuto dei problemi , riguardo che possono essere stati gli antinucleri. Chiedo gentilmente se posso avere delle risposte a riguardo… Essendo malatta e non potendo fare dei lavori alle mie adeguate posssibilita’…. nringrazio anticipamente…

    Ciao Cinzia!
    Ti consiglio di consultare il più vicino Ufficio INCA – CGIL, per farti consigliare al meglio sul da farsi. Ti saluto e ti ringrazio della visita

  29. Vorrei sapere di preciso, quanta malattia posso usufruire,prima del decurtamento dello stipendio,o avuto un infortuneo al ginocchio dx,ed al ginocchio sx o un invalidita’ civile,io o sempre dolore ai due ginocchia,gonalgia bilaterale,,,quanta malattia posso fare prima del decurtamento dello stipendio,,,io sono un dipendente publico , con il contratto di lavoro a tempo indeterminto,nella sanita’.Grazie di una risposta precisa.

  30. Ciao Bartolomeo

    I due tipi di invalidità hanno una logica diversa ma riguardano la stessa invalidità, quindi non sono sommabili. Ti saluto e ti ringrazio della visita

  31. buongiorno, mi sarò espresso male, ma le invalidità sono diverse. Una riguarda un glaucoma, l’altra, un problema all’anca. Vale la stessa risposta?

  32. Ciao Bartolomeo
    Non capisco il motivo della Tua domanda, perchè anche se sommassimo il 21% al 20% arriveremmo al 41% e praticamente non cambierebbe nulla, e comunque non è possibile.-
    L’unica cosa che puoi fare è quella di presentare una domanda di aggravamento per cercare di aumentare la percentuale di invalidità civile.

  33. Buongiorno, mi sono recata all’INCA per iniziare la pratica per la causa di servizio. Mi è stato detto che non è più possibile inoltrarla, ad eccezione dei militari. Questo per disposizioni governative. Vorrei una conferma o meno. Grazie.

  34. Ciao Maria Cristina

    Se mi ponevi il quisito anche io ti avrei indirizzato all’INCA! Sono i più esperti in materia e quindi sicuramente è cosi. Ti saluto e ti ringrazio della visita

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