A tutti i lavoratori e le lavoratrici del mondo Buon natale e felicissimo 2009
Archivio mensile:dicembre 2008
Età Pensionabile Donne P.I.
Eta’ pensionabile delle donne nel pubblico impiego: cosa dice esattamente la sentenza della Corte europea |
È discriminatorio mantenere in vigore un regime pensionistico professionale che consente alle lavoratrici del pubblico impiego di andare in pensione prima degli uomini: per questo il 13 novembre 2008 la Corte di giustizia europea ha condannato l’Italia, che ora dovrà pertanto adeguare le proprie leggi se non vorrà essere soggetta a severe sanzioni. Un nuovo dossier dell’Osservatorio spiega cosa dice esattamente la sentenza, e mostra come un eventuale intervento legislativo del Governo non debba necessariamente mirare all’innalzamento dell’età pensionabile delle donne.
La Corte di giustizia ha condannato l’Italia, dando quindi ragione alla Commissione europea, poiché ritiene che il sistema previdenziale gestito dall’INPDAP non sia un regime legale del primo pilastro, ma un regime “professionale discriminatorio”, riguardante cioè solo una specifica categoria di lavoratori (il pubblico impiego appunto), per il quale non sarebbe d’applicazione la Direttiva 79/7/CEE, ma l’art. 141 del Trattato CE che stabilisce il principio della “parità di retribuzione tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile”. Nel determinare se una pensione prevista dalla legge, che lo Stato corrisponde ad un ex dipendente, rientri nel campo di applicazione dell’art. 141 CE oppure in quello della direttiva 79/7/CEE, la Corte ha utilizzato infatti tre criteri, ed è su questi che il Governo italiano potrebbe eventualmente intervenire per superare il contenzioso con l’Europa: 1. la pensione interessa soltanto una categoria particolare di lavoratori; 2. è direttamente funzione degli anni di servizio prestati; 3. il suo importo viene calcolato in base all’ultimo stipendio del dipendente pubblico. Indubbiamente il Governo italiano avrebbe dovuto far valere prima e meglio le proprie ragioni. È imbarazzante, ad esempio, leggere nella sentenza che la “Repubblica italiana ha risposto con una lettera in data 10 gennaio 2005 – Governo Berlusconi II – alla quale è stata allegata una relazione dell’INPDAP del 23 dicembre 2004” e poi che l’Italia contesta le argomentazioni della Commissione fondate sui contenuti della relazione INPDAP poiché quest’ultima sarebbe in verità “basata su disposizioni precedenti alla messa in mora”. E sconcerta leggere che “il 18 luglio 2005 – Governo Berlusconi III – la Commissione ha inviato alla Repubblica italiana una lettera di costituzione in mora alla quale tale Stato membro non ha risposto”. In sostanza, il Governo italiano produce una relazione ormai superata, chiede di non tener conto della documentazione la lui stesso prodotta e non risponde alla lettera ufficiale di costituzione in mora. Il Governo italiano non ha saputo spiegare, inoltre, che le donne del settore pubblico, così come quelle del settore privato, non sono “costrette” al pensionamento al raggiungimento dei 60 anni: la parità di trattamento è garantita infatti dalla possibilità per la donna di lavorare fino a 65 anni, fatta salva la possibilità di scegliere di anticipare il pensionamento a 60 anni. Non a caso questa disposizione è stata introdotta proprio con la legge 903 del 1977 sulla parità. (Dicembre 2008)
Per saperne di più: Dossier dell’Osservatorio INCA CGIL per le politiche sociali in Europa (dicembre 20085) Sentenza della Corte europea del 13 novembre 2008 (IT) Ricorso presentato dalla Commissione europea il 1 febbraio 2007 (IT) |
Monitoraggio Poliche Occupazionali
Danielino
Riconoscimento e proroga
Riconoscimento e proroga del diritto alla pensione ai figli superstiti maggiorenni ancora studenti
L’Inps emette due circolari di chiarimento
L’INPS, con due messaggi (n. 26666 e 26667/08) ha fornito chiarimenti sul riconoscimento o la proroga del diritto alla pensione ai figli superstiti maggiorenni iscritti presso scuole non statali, paritarie e non paritarie o all’ultimo anno del corso legale di studi universitari.
Per i figli di età inferiore a 21 anni, iscritti presso scuole non statali, il diritto/proroga alla pensione ai superstiti viene riconosciuto qualora i corsi di istruzione media (secondaria, tecnica ed artistica), i corsi di recupero anni ed i corsi di preparazione agli esami, siano tenuti da privati e funzionanti con provvedimento di “presa d’atto” del Ministero della Pubblica Istruzione.
Negli ultimi anni sono state introdotte nuove norme in materia di scuole non statali, ricondotte a due tipologie: scuole paritarie e scuole non paritarie.
L’INPS, modificando le istruzioni impartite precedentemente, precisa che ai fini della individuazione delle scuole “paritarie”, il certificato scolastico di frequenza dovrà contenere la data e il numero del provvedimento adottato dal dirigente preposto all’ufficio scolastico regionale competente per territorio, mentre per quelle “non paritarie”, va verificato se tali scuole sono inserite nell’elenco affisso all’albo dell’Ufficio scolastico regionale competente per territorio.
Per i figli iscritti all’ultimo anno del corso legale di studi universitari, modificando le precedenti istruzioni, l’INPS ha disposto che il diritto alla proroga della pensione ai superstiti per i figli iscritti all’ultimo anno – svolto nell’ambito del vecchio ovvero del nuovo ordinamento didattico (decreto 509/1999) – a richiesta degli interessati, verrà riconosciuto per le sessioni di esami relative all’ultimo anno accademico del proprio corso legale di laurea, purché entro la medesima sessione lo studente completi il corso di laurea.
Per quanto riguarda il vecchio ordinamento didattico gli esami di laurea – in via generale – si svolgono nell’arco di 3 appelli distribuiti su 3 sessioni, da maggio a luglio, nel mese di settembre e da gennaio a febbraio. Gli esami relativi al conseguimento della laurea devono avvenire entro il 28 febbraio successivo al termine dell’anno accademico. Qualora dalla certificazione rilasciata dall’Università risulti che lo studente si è avvalso di appelli riservati agli studenti dei precedenti ordinamenti che, in via generale, possono avere luogo nel mese di dicembre o nel mese di aprile, il diritto alla proroga della pensione ai superstiti sarà riconosciuto fino al mese del conseguimento del titolo accademico.
Per quanto riguarda invece il nuovo ordinamento didattico (decreto 509/1999), gli esami – in via generale – si svolgono nell’arco di almeno 4 appelli distribuiti su 3 sessioni: da maggio a luglio, da settembre a dicembre e da febbraio ad aprile. Gli esami relativi a un determinato anno accademico devono comunque svolgersi entro il 30 aprile successivo al termine dell’anno accademico stesso. La proroga del trattamento ai superstiti, quindi, fermo restando l’acquisizione della documentazione necessaria, potrà essere concessa fino alla data del 30 aprile.
No Parlamento EU a 65 ore
NEWS
No del Parlamento UE alle 65 ore settimanali
Il Parlamento Europeo contrario alla deroga rispetto alle 48 ore di lavoro settimanali.
Con 544 voti favorevoli, 160 contrari e 12 astensioni, il Parlamento Europeo ha respinto la possibilità di ricorrere alle proposte del Consiglio europeo di deroga rispetto alle 48 ore settimanali, affermando che, in media, l’orario massimo di lavoro consentito non deve comunque superare le 48 ore settimanali. Il Parlamento concede, tuttavia, agli Stati membri un periodo transitorio di 36 mesi durante il quale sarebbe possibile superare il limite. Questa facoltà, in ogni caso, resta sottoposta a rigorose condizioni volte a garantire una protezione efficace della salute e della sicurezza del lavoratore.
La direttiva comunitaria del 2003, cui si fa riferimento, stabilisce requisiti minimi in materia di organizzazione dell’orario di lavoro, tra l’altro, in relazione ai periodi di riposo quotidiano e settimanale, di pausa, di durata massima settimanale del lavoro e di ferie annuali, nonché relativamente a taluni aspetti del lavoro notturno, del lavoro a turni e del ritmo di lavoro.
Il Regno Unito aveva ottenuto l’introduzione di una clausola di opt-out che, a certe condizioni, permette di non rispettare la limitazione di 48 ore lavorative settimanali. Attualmente sono 15 gli Stati membri che ricorrono a questa possibilità: Bulgaria, Cipro, Estonia, Malta e Regno Unito consentono l’opt-out in tutti i settori, mentre Repubblica Ceca, Francia, Germania, Ungheria, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Slovacchia, Slovenia e Spagna lo consentono solo nei settori in cui vi è un esteso ricorso ai periodi di guardia.
Con l’accordo raggiunto lo scorso settembre, il Consiglio ha confermato questa possibilità precisando che il consenso a lavorare più del massimo consentito non può superare le 60 ore come media trimestrale o le 65 ore, sempre come media su tre mesi, in assenza di un contratto collettivo e se “il periodo inattivo del servizio di guardia è considerato orario di lavoro”.
Decreto flussi
NEWS
Immigrazione: La Cgil ricorre al Tar del Lazio contro il decreto flussi 2008
Conferenza stampa, martedì, 23 dicembre
La Cgil, nel confermare la sua contrarietà rispetto ai criteri stabiliti nel decreto flussi 2008, riguardante la regolarizzazione dei lavoratori immigrati, terrà una conferenza stampa, martedì, 23 dicembre 2008, a Roma, presso la sede nazionale della Cgil, in Corso d’Italia, 25 – Sala Simone Veil, alle ore 11.
All’incontro con i giornalisti interverranno Morena Piccinini, segretaria confederale della Cgil e Raffaele Minelli, presidente dell’Inca.
Nel corso della conferernza stampa, i legali che hanno predisposto il ricorso, Vittorio Angiolini, Luca Santini e Marco Cuniberti, illustreranno le motivazioni che sono alla base del ricorso al Tar del Lazio, contro il decreto flussi immigrazioni 2008.
NEWS
Immigrazione: la C.E. assegna all’Italia 167 milioni di euro
La Commissione europea per la solidarietà e la gestione dei flussi migratori
Adottando i programmi nazionali per il Fondo europeo per i rimpatri e per l’integrazione dei cittadini dei paesi terzi, la Commissione europea ha approvato uno stanziamento totale di 167 milioni di euro da destinare all’Italia da qui al 2013.
Il Fondo europeo per l’integrazione di cittadini di paesi terzi e il Fondo europeo per i rimpatri sono due strumenti finanziari del programma generale Solidarietà e gestione dei flussi migratori, volto a promuovere l’equa ripartizione tra gli Stati membri delle responsabilità che derivano dall’introduzione della gestione integrata delle frontiere esterne e dall’attuazione di politiche comuni in materia d’asilo e d’immigrazione (altri strumenti finanziari del medesimo programma sono il “Fondo per le frontiere esterne” e il “Fondo europeo per i rifugiati”.
In concreto, il Fondo europeo per i rimpatri ha istitutito un meccanismo di solidarietà finanziaria destinato a sostenere gli sforzi compiuti dagli Stati membri per migliorare la gestione dei rimpatri in tutte le sue dimensioni sulla base del principio della gestione integrata dei rimpatri, con una preferenza per i rimpatri volontari e al fine di favorire un’applicazione equa ed efficace di norme comuni in materia di rimpatrio. Il Fondo sostiene anche azioni di rimpatrio svolte congiuntamente da diversi Stati membri.
Il bilancio generale del Fondo per il periodo 2008-2013 è pari a 676 milioni di euro.
Per quanto riguarda l’Italia, il Fondo assegna 71 milioni di euro per:
1. sviluppo di un approccio strategico per la gestione dei rimpatri;
2. cooperazione tra gli Stati membri nella gestione dei rimpatri;
3. strumenti innovativi specifici (inter)nazionali per la gestione dei rimpatri;
4. sostegno alle norme e alle migliori pratiche comunitarie sulla gestione dei rimpatri.
Fra i progetti finanziati dal programma annuale 2008 in Italia figurano:
• la mappatura delle principali comunità di migranti in Italia, volta a identificare gli eventuali immigrati irregolari che potrebbero optare per un rimpatrio volontario;
• programmi di rimpatrio volontario assistito e di reinserimento per gruppi vulnerabili;
• l’organizzazione di voli charter di rimpatrio in cooperazione con altri Stati membri e con l’agenzia FRONTEX.
Il Fondo europeo per l’integrazione dovrebbe sostenere invece le politiche nazionali in favore dei cittadini di paesi terzi, provenienti da contesti economici, culturali, religiosi, linguistici ed etnici diversi, aumentando la capacità degli Stati membri di sviluppare e attuare strategie nazionali di integrazione in tutti gli aspetti della società.
Il bilancio generale del Fondo per il periodo 2007-2013 è pari a 825 milioni di euro.
I 96 milioni di euro destinati all’Italia per l’integrazione saranno destinati a:
1. mettere in pratica i “principi fondamentali comuni della politica di integrazione degli immigrati nell’Unione europea”;
2. sviluppare indicatori e metodi per misurare i progressi, adeguare politiche e misure e agevolare il coordinamento dell’apprendimento comparativo;
3. consolidare le capacità politiche e il coordinamento e migliorare le competenze interculturali negli Stati membri, ai vari livelli e nei vari settori dell’amministrazione;
4. scambiare con gli altri Stati membri esperienze, buone pratiche e informazioni sull’integrazione.
Fra i progetti finanziati dai programmi annuali 2007 e 2008 in Italia figurano:
• programmi innovativi di integrazione, anche per i giovani;
• un portale multilingue sull’immigrazione;
• misure per migliorare l’accesso dei migranti al mercato del lavoro del paese di origine.
Chi è Brunetta?
Avviamento al lavoro dei disabili
AllegatiDisabili20081217c2.zip
AllegatoAindirizziregionali1.pdf
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19 dicembre 2008 Avviamento al lavoro dei disabili Le Direzioni Generali per il Mercato del Lavoro e per l’Innnovazione Tecnologica e Comunicazione, hanno sottoscritto la lettera circolare del 16 dicembre 2008, con la quale vergono individuati i primi indirizzi operativi relativamente agli adempimenti connessi alla comunicazione telematica del prospetto informativo dei lavoratori disabili (Legge 6 agosto 2008, n, 133, art. 40 comma 4). • Lettera Circolare del 16 dicembre 2008 (formato .pdf 1,1 Mb) per ulteriori approfondimenti consulta www.lavoro.gov.it/co Trattasi del sistema principale di calcolo delle pensioni italiane. Attraverso il metodo del calcolo contributivo della pensione viene presa in considerazione esclusivamente la posizione contributiva del lavoratore od in parole povere la pensione verrà calcolata in modo direttamente proporzionale ai contributi sociali e previdenziali pagati dal lavoratore nel corso della intera e personale esistenza o attività lavorativa, secondo le modalità che seguono avanti.
Calcolo pensioni con il sistema contributivo
Il calcolo delle pensioni con il metodo contributivo si applica a coloro i quali NON hanno la anzianità contributiva al 01 gennaio del 1996. Il sistema contributivo come calcolo della pensione considera solo ed esclusivamente tutti i contributi previdenziali pagati dal lavoratore durante il periodo lavorativo del pensionando.
Quindi, alla fine della vita lavorativa i contributi pagati dal lavoratore vengono addizionati per configurare la base contributiva (chiamata “montante individuale”) dalla quale far partire il calcolo della sua pensione definitiva. Il montante individuale viene quindi moltiplicato per il coefficiente di trasformazione, che segue nelle tabelle sottostanti, posto dalla legge in relazione alla età del lavoratore, formando in questo modo la pensione lorda annuale. Coefficiente di trasformazione da 57 anni a 61 anni
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Andamento dell’occupazione e disoccupazione
19 dicembre 2008
Andamento dell’occupazione e della disoccupazione
Principali risultati dalla rilevazione Istat sulle Forze di Lavoro – 3° trimestre 2008
L’Istat ha diffuso in data odierna i risultati della Rilevazione continua sulle forze di lavoro condotta dall’istituto tra il 30 giugno 2008 ed il 28 settembre 2008.
I dati mostrano:
– una crescita sempre meno sostenuta dell’occupazione (+0,4% rispetto al periodo corrispondente dell’anno precedente, + 0,1% l’incremento in termini destagionalizzati rispetto al 2° trimestre 2008) interamente attribuibile alla dinamica dell’occupazione straniera. Al netto di tale dinamica l’occupazione italiana registra una caduta di 185.000 unità;
– la riduzione dell’occupazione nel Mezzogiorno (-1,0% rispetto all’anno precedente) dove la crescita della partecipazione (+2,4% rispetto all’anno precedente) e dell’occupazione femminile (+ 2,1%) non riesce a compensare la caduta dell’occupazione maschile (- 2,5%);
– l’aumento della persone in cerca di occupazione particolarmente pronunciato nell’area centrale dove i disoccupati crescono del 22,8% rispetto al 3 trimestre 2007;
– la dinamica meno sostenuta del lavoro dipendente a tempo determinato.
• Rilevazione del 18 dicembre 2008 (formato .pdf 71,26 Kb)
lavoro.pdf
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© 2006 lavoro.gov.it
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Notizie
Urgente richiesta di disponibilità per la Commissione Medica Superiore- Data pubblicazione: 18/12/2008
Testo News
L’Inps ha l’obiettivo di integrare entro fine anno la Commissione Medica Superiore con medici legali esterni quali membri aggiuntivi periferici che agiscano a livello provinciale, per poter intraprendere le attività di verifiche straordinarie secondo le disposizioni ex art. 80 della Legge 133/2008.
L’attività di verifica in questione avrà inizio nel mese di gennaio 2009 con date diversificate a seconda degli ambiti provinciali; di conseguenza, la disponibilità richiesta ai medici da selezionare sarà differenziata in ragione delle specifiche esigenze che verranno localmente individuate.
Gli interessati potranno far pervenire la loro domanda, redatta utilizzando il modello allegato, ed un loro breve curriculum professionale entro il 31.12.2008 alla Commissione Medica Superiore INPS a mezzo fax al numero 0659647155.
Requisito specifico per presentare la domanda è il diploma di specializzazione in Medicina Legale. Condizione di esclusione è l’aver svolto attività quali membri di Commissioni mediche ASL o di Verifica per l’accertamento degli stati di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità.
Modello domanda
Versione PDF
Urgente richiesta di disponibilita’ per la Commissione Medica Superiore[1].pdf
Novità previdenza lavoro
Novità previdenza lavoro degli ultimi 7 giorni (in ordine cronologico) |
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